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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 15030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15030 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4739 Ruolo Generale dell'anno 2022, e rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare del 29.04.2025, vertente
TRA
(C.F./P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore Dott. elettivamente Controparte_1 domiciliata in Roma, Via Germanico n. 12, presso lo studio legale dell'Avv. Matteo Proja, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Attrice
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_2 C.F._1
VI, Via Giuseppe Saragat n. 22, presso lo studio legale dell'Avv. Giuliano Migliorati, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
OGGETTO: azione responsabilità amministratori s.r.l..
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni,
i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'attrice: “[…] riportandosi alle conclusioni formulate dalla Parte_1 nell'atto introduttivo del presente giudizio e precisate nelle memorie ex art. 183, VI c. n. 1 c.p.c.,
1 da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, insiste per l'accoglimento delle domande spiegate, oltreché per la integrale reiezione delle istanze di controparte.”;
• La difesa della convenuta: “[…] si riporta al contenuto dei propri scritti difensivi, ivi compresa la comparsa di costituzione, le istanze depositate e le note di trattazione scritte per delle precedenti udienze, da intendersi tutti qui di seguito integralmente richiamati e trascritti, insistendo per l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate […]”.
Premesso in fatto che
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1
esponendo: Controparte_2
- che aveva instaurato il giudizio avente ad oggetto la responsabilità di cui all'art. 2467 c.c.,
e odiernamente riassunto, innanzi a Tribunale di VI, il quale aveva poi dichiarato la propria incompetenza in favore dell'intestato Tribunale;
- che, in fatto, la convenuta era titolare dell'intero capitale sociale e aveva svolto anche l'incarico di amministratore unico, sino all'adozione del provvedimento di sequestro delle quote e dell'azienda da parte del Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, nell'ambito di un processo a carico di CP_3
- che, durante le verifiche delle scritture contabili, in specie il bilancio chiuso al 31.12.2019
e approvato il 3.12.2020, era emersa una perdita di esercizio di € 68.595,00, a fronte del capitale sociale di € 46.481,12 e di riserve legali pari a € 1.979,91,
- che, pertanto era stata convocata una nuova assemblea per l'approvazione del ripianamento delle perdite ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c., durante la quale il nuovo amministratore aveva evidenziato che la convenuta, poco prima dell'esecuzione del provvedimento di sequestro dell'azienda e successivamente al sequestro del capannone, aveva rimborsato un proprio finanziamento soci per l'importo di € 25.000,00, nonostante la sussistenza di crediti sociali pari ad € 468.040,18;
- che, dunque, la convenuta, al tempo del rimborso socio totalitario e amministratore unico, era responsabile ex art. 2467 c.c. del rimborso autoliquidatosi e, pertanto, doveva essere condannata alla ripetizione dell'importo di € 25.000,00.
Concludeva, pertanto, nei termini seguenti “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: accertare l'inadempimento ex art. 2467 cod. civ. commesso dalla sig.ra , Controparte_2 nella qualità di amministratore, per aver provveduto in suo favore alla restituzione del finanziamento soci dell'importo di € 25.000,00, il tutto per le motivazione sopra dette e, conseguentemente, condannare la stessa al pagamento della somma di € 25.000,00 a titolo di
2 restituzione e/o di danno subito dalla società ovvero in ogni caso nella diversa misura che si riterrà di giustizia o che dovesse risultare in corso di causa, con valutazione anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Il tutto con pagamento delle competenze e spese legali.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale Controparte_2 esponeva:
- che aveva diritto a trattenere la somma liquidatale dalla società a titolo di rimborso finanziamento soci, come era già accaduto in altre circostanze;
- che, infatti, aveva concesso finanziamenti sin dal 2014 in favore della società, al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività sociale, i quali erano stati indicati tra le voci contabili
“importi avere”;
- che, alla luce della documentazione contabile prodotta, qualsiasi soggetto avrebbe al tempo concesso credito alla società;
- che al tempo del finanziamento non sussistevano i presupposti della postergazione e, quindi, tale istituto non poteva trovare applicazione senza dimostrazione del carattere postergato dei finanziamenti il cui onere probatorio era a capo dell'attrice, che lo aveva disatteso;
- che chiedeva, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione di tutta la documentazione idonea a dare la prova della legittimità del proprio operato;
- che, dunque, la domanda attorea doveva essere respinta.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini “Piaccia all'Ill.ma Autorità adita, “contrariis reiectis”: -- nel merito, accertato la natura di mutuo del finanziamento concesso, dichiarare legittima la restituzione compiuta e, pertanto, rigettare le domande proposte da -- in Parte_1 via istruttoria, disporre l'acquisizione di tutta la documentazione che sia ritenuta utile a provare la rappresentazione dei fatti di cui in premessa. Con riserva di ulteriormente argomentare, provare e controdedurre. Sempre e comunque con vittoria di spese e compensi professionali”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., venivano disattese le istanze di prova orale articolate dalle parti con le memorie di cui all'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., in quanto vertenti su circostanze generiche, documentali e valutative e veniva ritenuta inammissibile la domanda afferente all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dalla convenuta, in quanto non avente ad oggetto documenti individuati specificatamente ed in quanto dal contenuto esplorativo.
La causa, dunque, era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e,
a seguito dell'udienza cartolare del 29.04.2025, veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3 OSSERVA IN DIRITTO
La domanda formulata dalla in Amministrazione Giudiziaria è fondata e, come tale Parte_1 deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Come noto, l'azione sociale, intrapresa ai sensi dell'art. 2476, III co., c.c., mira a far valere la responsabilità degli amministratori per quelle violazioni dei loro doveri che abbiano cagionato un pregiudizio patrimoniale alla società.
Deve, poi, evidenziarsi – per il rilievo che tanto assume ai fini del riparto dell'onere della prova – che l'azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale. Essa, infatti, origina dall'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero dall'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza e di intervento preventivo e successivo;
obblighi tutti che vengono a gravare sugli amministratori in forza del mandato loro conferito e del rapporto che, per effetto della preposizione gestoria e del susseguente inserimento nell'organizzazione sociale, si instaura con la società.
Dalla cennata qualificazione della responsabilità degli amministratori in termini di responsabilità contrattuale, discende che mentre grava sulla parte che agisce l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (che costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato), i pregiudizi concretamente sofferti ed il nesso eziologico tra l'inadempimento ed il danno prospettato, per converso incombe sull'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, ovvero di fornire la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi posti a suo carico.
Ritiene il Tribunale che, alla luce delle complessive emergenze in atti, debba pervenirsi all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei confronti di , in Controparte_2 qualità di ex amministratore unico della oltre che socia titolare dell'intero capitale Parte_1 sociale della società.
Atteso l'addebito formulato all'indirizzo della predetta amministratrice, appare opportuno richiamare per brevi cenni la disciplina dettata dall'art. 2467 c.c. con riferimento ai cd. finanziamenti anomali.
Come noto, il Legislatore della riforma, con l'introduzione della specifica disciplina trasfusa nell'art. 2467 c.c. in tema di finanziamenti dei soci nella società a responsabilità limitata, ha inteso porre un freno al fenomeno - diffuso soprattutto nelle società a base familiare - di società sottocapitalizzate, che operano con risorse finanziarie fornite dai soci non a titolo di capitale di rischio (ossia, mediante conferimenti in senso proprio), ma sotto forma di finanziamenti, ossia a titolo di capitale di prestito.
4 Invero, la prassi di cui sopra aveva trovato ampia diffusione dacché atta ad evitare che le somme apportate dai soci venissero sottoposte alla disciplina ed ai vincoli derivanti dalla loro imputazione a capitale nominale o a riserve di capitale;
pertanto, con l'erogazione di finanziamenti soggetti al rimborso in luogo dei conferimenti di capitale di rischio era possibile assicurare alla società le risorse necessarie per operare consentendo, nel contempo, al socio di ripetere agevolmente quanto versato, concorrendo con i creditori sociali in una posizione evidentemente privilegiata, derivante dalla possibilità di disporre di informazioni non accessibili ai terzi.
Ebbene, proprio al fine di porre rimedio al fenomeno della sottocapitalizzazione delle società
a responsabilità limitata, il legislatore della riforma ha previsto che, nella sussistenza di specifici presupposti e condizioni, il rimborso delle somme erogate dai soci a titolo di finanziamento possa essere sottoposto a limitazioni analoghe a quelle previste per la restituzione dei conferimenti, restando postergato al soddisfacimento dei creditori sociali.
Segnatamente, il primo comma del citato art. 2467 c.c. prevede che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno antecedente al fallimento della società, comporta il dovere di restituire “alla massa” quanto ricevuto.
La finalità della disposizione richiamata è stata evidenziata anche dalla Suprema Corte, che in proposito si è così espressa: “Gli interpreti concordano nell'affermare che si sia così inteso reagire alla possibile traslazione del rischio d'impresa dalla società al mercato: il finanziamento è "anomalo" o "sostitutivo del capitale", in quanto un creditore sul mercato del credito non lo avrebbe concesso, o non a quelle condizioni, a causa della situazione finanziaria della società. La ratio legis dell'art. 2467 c.c., consiste dunque nell'intento di contrastare la non infrequente sottocapitalizzazione delle società, quale tecnica di traslazione sui creditori e sui terzi del rischio da continuazione dell'attività in regime di crisi, con eventuale profitto dei soci ed aggravamento del dissesto a scapito dei credito ri: fenomeno determinato dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio
d'impresa, apportando nuove risorse a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento, anzichè in quella appropriata del conferimento” (cfr. Cass. 20 maggio 2016,
n. 10509; Cass. 7 luglio 2015, n. 14056).
Va, ora, rammentato che l'art. 2467 c.c., al secondo comma, individua le condizioni e l'ambito di operatività della postergazione e dell'obbligo di rimborso di cui al primo comma, prevedendo, in particolare, che “si intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in
5 considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
Orbene, proprio dalle previsioni del citato secondo comma, è inferibile che la disciplina trasfusa nell'art. 2467 c.c. è destinata ad operare solo in relazione ai cd. finanziamenti anomali, ovvero alle erogazioni di denaro, da parte dei soci in favore della società, che, in quanto effettuate nella sussistenza delle condizioni normativamente previste, risultino rappresentative (o, meglio, sostitutive) di capitale sociale in senso proprio.
In altri termini, ove la società presenti “un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto” ovvero “una situazione finanziaria” tale da rendere necessario o ragionevole un conferimento di capitale e, tuttavia, i soci decidano di far fronte alle esigenze della società mediante meri finanziamenti soggetti a rimborso (ovvero quali versamenti mutui causa), detti apporti, per effetto delle previsioni dell'art. 2467 c.c., vengono assimilati ai conferimenti ed assoggettati a disciplina e limitazioni analoghe quanto al rimborso.
La postergazione, da un lato, e la revoca del rimborso del finanziamento, dall'altro lato, sono, dunque, gli strumenti scelti dal legislatore per imporre ai soci di “sopportare” il rischio di impresa e per tutelare, nel contempo, i terzi non soci da eventuali forme di finanziamento della società, poste in essere dai partecipanti al capitale sociale e volte ad «esternalizzare» il rischio tramite la destinazione all'attività di impresa di risorse finanziarie non soggette ai vincoli previsti per i conferimenti di capitale di rischio.
In definitiva, dunque, il fine perseguito con la nuova disposizione è di impedire, qualora ricorrano specifiche circostanze, che il ricorso al finanziamento si configuri come un artificio per incidere negativamente sulla posizione dei creditori sociali;
pertanto, se la società evidenzia uno squilibrio patrimoniale o una situazione finanziaria per la quale sarebbe stato ragionevole procedere ad un apporto di mezzi propri e il socio ritenga, comunque, opportuno finanziare la società, senza tuttavia vincolarsi con un conferimento di capitale, legittimamente si troverà esposto alle limitazioni ed ai vincoli di cui al primo comma dell'art. 2467 c.c. onde evitare che la sua scelta possa ricadere sui creditori sociali.
Invero, la postergazione legale, prevalendo sul regolamento negoziale, esige il rispetto della preferenza dei terzi con la conseguenza che la soddisfazione degli altri creditori si pone come condizione sospensiva del diritto al rimborso, idonea, in particolare, a produrre l'effetto di prorogare ex lege la scadenza del finanziamento sino al momento di suo avveramento e ad impedire in tal modo l'esigibilità del credito del socio, la quale deve reputarsi sospesa sino alla soddisfazione degli altri creditori.
6 Deve, ora, rammentarsi che, risolvendo una questione controversa in dottrina e presso la giurisprudenza di merito, la Suprema Corte ha evidenziato che “la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale tra i creditori sociali, integrando una condizione legale di inesigibilità del credito del socio al rimborso del finanziamento - pur contrattualmente
“scaduto” - che perdura sino a quando non sia superata la situazione di squilibrio prevista dal secondo comma della disposizione” (Cassazione civile, sez. I, 15 Maggio 2019, n.
12994).
Pertanto, la società - e per essa l'organo amministrativo - è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, pur contrattualmente “scaduto”, qualora al momento della richiesta di rimborso perduri la situazione di squilibrio di cui al secondo comma dell'art. 2467 c.c. già esistente alla data di erogazione del finanziamento, ed è dovere dell'organo amministrativo verificare l'esistenza di tale situazione di squilibrio mediante l'adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
Da quanto sopra discende, dunque, che gli amministratori, che restituiscano ai soci quanto da loro versato in pendenza di postergazione, sono responsabili verso la società e verso i creditori sociali per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale;
invero la postergazione legale è posta a salvaguardia del patrimonio sociale e dei creditori ed ha carattere inderogabile, per cui l'inesigibilità del credito da parte del socio va intesa come divieto di adempiere, finché la società si trova nella situazione patrimoniale già descritta.
Sotto il profilo soggettivo, la postergazione in argomento si applica ai finanziamenti effettuati da coloro che, al momento dell'erogazione della somma in favore della società, risultino soci. Il collegamento tra la qualità di socio e l'operazione di finanziamento comporta la duplice conseguenza che, da una parte, a nulla rilevi la successiva cessione della partecipazione sociale a terzi, restando anche in tal caso opponibile al cessionario che pretenda la restituzione la postergazione del finanziamento e, dall'altra, che la norma non possa applicarsi al caso in cui il finanziatore sia divenuto socio in epoca successiva all'erogazione del finanziamento.
Dal punto di vista oggettivo, invece, i presupposti della postergazione sono individuati dalla norma nell'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto ed in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
In proposito va osservato che una parte della dottrina propende per una lettura unitaria della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 2467 c.c.; in tale prospettiva il presupposto della
7 postergazione sarebbe costituito da una situazione di crisi che ponga la società a rischio di insolvenza;
in altri termini, il finanziamento del socio deve essere postergato quando, secondo un giudizio di prognosi postuma, nel momento in cui venne concesso era altamente probabile che la società, rimborsandolo, non sarebbe stata in grado di soddisfare regolarmente gli altri creditori.
D'altra parte, anche la giurisprudenza di merito ha propugnato una “lettura ed interpretazione unitaria” dei presupposti per l'operare della postergazione ex art. 2467 c.c., ancorata alla nozione di “rischio di insolvenza”; in particolare, si è affermato che tale interpretazione unitaria del secondo comma appare preferibile in quanto, da un lato, assicura oggettività al primo parametro normativo altrimenti di opinabile lettura anche alla luce delle scienze economiche e, d'altro lato, chiarisce il significato sempre oggettivo del secondo parametro normativo, ove il riferimento a situazioni nelle quali “sarebbe stato ragionevole un conferimento”, implica il rinvio a un comportamento “ragionevole” (vale a dire standardizzato, socialmente tipico) non tanto del socio quanto del terzo finanziatore, il quale, appunto in presenza di una crisi dell'impresa, non sarebbe
“normalmente” disposto a finanziarla (cfr. Trib. Milano, 11 novembre 2010; Trib. Milano, 14 dicembre 2014 e Trib. Milano, 14 marzo 2014).
Non va taciuto, poi, che, al fine di apprezzare la sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 2467, II co., c.c. occorre aver riguardo, essenzialmente, al valore del patrimonio netto, rettificato in base ai criteri che operano per la redazione dei bilanci di liquidazione, atteso che è proprio nel cennato patrimonio che risiede la garanzia per i creditori di vedere soddisfatte le proprie ragioni di credito.
Giova, infine, rimarcare che, ai fini dell'operatività del regime della postergazione, il requisito oggettivo deve sussistere tanto al momento dell'erogazione del finanziamento quanto al momento della restituzione dello stesso (potendo certamente la società, superata la crisi finanziaria e tornata in equilibrio finanziario, procedere al rimborso dei finanziamenti eseguiti dai soci).
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, va rilevato che la stessa convenuta ha documentato che nel corso degli anni, Controparte_2
a partire dal 2014 - all'epoca socio unico, oltre che amministratore unico della – ha Parte_1 erogato alla predetta società diverse somme a titolo di finanziamento soci (cfr. “Scheda contabile
Impresa Ordinaria – Esercizio 2020”: doc. 2 parte convenuta).
Dalla documentazione allegata dalla società attrice, poi, è inferibile che la medesima convenuta, in data 6.5.2020 - e, segnatamente, prima dell'esecuzione, in data 22.5.2020, del provvedimento di sequestro della società e della azienda emesso dal Tribunale Penale di Roma,
8 sezione misure di prevenzione, nell'ambito del procedimento RG 1/2020 a carico di
[...]
- provvedeva a rimborsare a se stessa la somma di euro 25.000,00 sul maggior importo CP_3 già erogato a titolo di finanziamenti.
Invero, la circostanza in oggetto, oltre a non essere contestata dalle parti, trova inequivoco conforto nell'estratto al 31.5.2020, prodotto dall'attrice, del conto corrente intestato alla società presso la RE di VI (doc. 1 parte attrice).
Non è parimenti controverso tra le parti, inoltre, che la predetta somma, così come le precedenti erogazioni effettuate dalla in favore della società, quali risultanti dalla CP_2 scheda contabile prodotta dalla convenuta, siano state effettuate a titolo di finanziamento soci infruttifero, quindi, quale mutuo, e non quale conferimenti in conto capitale, come del resto di evince dal riferimento a tale natura giuridica dell'operazione in tutti i documenti contabili agli atti (cfr., oltre che i predetti estratto conto e scheda contabile, lo Stato patrimoniale della Parte_1 relativo all'esercizio 2019: doc. 3 parte attrice ed contabile: doc. 4 parte attrice). CP_4
Ritenuto, dunque, che gli elementi di giudizio disponibili depongano inequivocamente nel senso dell'avvenuto rimborso, da parte della della somma di euro 25.000,00 dalla CP_2 stessa erogata alla a titolo di finanziamento soci, rileva il Tribunale che, alla luce delle Parte_1 complessive emergenze in atti, risulta parimenti fondato l'assunto della Amministrazione giudiziaria attrice circa il carattere postergato del finanziamento in questione.
Ed infatti, dalla prodotta Scheda contabile si ricava che, nell'arco temporale dal 2014 al 2020 in cui l'allora socia erogava, in diverse occasioni, alla somme a Controparte_2 Parte_1 titolo di finanziamento soci, tra le quali quella di euro 25.000,00 oggetto poi di rimborso in data
6.5.2020, la predetta società si trovava in una situazione di oggettivo eccessivo squilibrio economico finanziario, come si evince dalla circostanza che, nelle predette annualità, gran parte di tali somme venivano impiegate proprio per coprire le ingenti perdite di esercizio riportate dalla società (cfr. euro 45.844,47 il 30.4.2014; euro 3.808,44 il 30.9.2016; euro 20.739,55 il
29.10.2018).
E', dunque, evidente che già negli esercizi precedenti al 2019-2020 - allorquando venivano erogate le somme comprensive del finanziamento soci in contestazione - la versava in Parte_1 una situazione patrimoniale tale per cui sarebbe stato ragionevole, da parte dei soci, un apporto a titolo di capitale di rischio, tenuto conto delle ingenti perdite di esercizio.
Considerazioni analoghe ed ancora più specifiche circa la situazione patrimoniale e finanziaria della possono svolgersi anche con riferimento all'esercizio 2020, nel corso Parte_1 del quale la somma di euro 25.000,00 erogata a titolo di finanziamento dalla veniva CP_2
9 rimborsata;
basti considerare, in proposito, che dall'ultimo bilancio approvato ed allegato, risulta che al 31.12.2019 la predetta società aveva debiti nei confronti di terzi per complessivi €
468.040,18, di cui € 104,043,24 verso fornitori, € 273,897,00 verso banche per mutui e finanziamenti ed € 90.099,94 verso l'Erario per cartelle esattoriali pregresse, a fronte di un patrimonio netto negativo di € - 20.134,37 e chiudeva il cennato esercizio con una perdita pari ad euro 68.595,40.
Acclarato, dunque, che il credito vantato dalla convenuta in dipendenza dei finanziamenti erogati in favore della era inesigibile ex lege, dacché postergato ex art. 2467 c.c., deve Parte_1 affermarsi la responsabilità della stessa per avere, in qualità di amministratore unico, deciso ed effettuato il rimborso parziale in favore di se stessa, per l'importo di euro 25.000,00, dei finanziamenti eseguiti, così danneggiando il patrimonio ed i creditori sociali, aventi diritto a veder soddisfatti i propri crediti con precedenza rispetto ai soci finanziatori.
In conclusione, dunque, in accoglimento della domanda risarcitoria di parte attrice, CP_2
va condannata al pagamento, in favore della ,
[...] Parte_1 della somma di euro 25.000,00, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat, con decorrenza dal 6.5.2020 e fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Va, infatti, rammentato che il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore, ai sensi dell'art. 2476 c.c., dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del dovuto a titolo risarcitorio deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare,
Cass. 27 luglio 1978, n. 3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Pertanto, l'indicata somma di euro 25.000,00 deve essere rivalutata sulla base degli indici
Istat, con decorrenza dal 6.5.2020. Non spettano, al contrario, all'attrice gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata, non essendovi alcuna prova di un impiego produttivo della medesima.
Dalla pubblicazione della presente sentenza - con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta - sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli interessi al tasso legale (cfr. in tal senso, Cass. sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13463 e Cass. sez.
III, 21 aprile 1998, n. 4030).
10 Alla soccombenza consegue la condanna di alla rifusione, in favore della Controparte_2 in Amministrazione Giudiziaria, delle spese del presente giudizio di merito, nella misura Parte_1 liquidata in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 e tenendo conto della natura e del valore della controversia, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, anche istruttorie, così provvede:
- condanna , al pagamento, in favore della in Amministrazione Controparte_2 Parte_1
Giudiziaria, della somma di euro 25.000,00, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat con decorrenza dal 6.5.2020 e fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre, ancora, gli interessi legali sul totale delle somme liquidate, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'integrale soddisfo;
- condanna alla rifusione, in favore della in Amministrazione Controparte_2 Parte_1
Giudiziaria, delle spese del presente giudizio di merito, che liquida in euro 264,00 per spese vive ed euro 3.500,00 per compensi professionali - oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Goggi dott. Giuseppe Di Salvo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4739 Ruolo Generale dell'anno 2022, e rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare del 29.04.2025, vertente
TRA
(C.F./P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore Dott. elettivamente Controparte_1 domiciliata in Roma, Via Germanico n. 12, presso lo studio legale dell'Avv. Matteo Proja, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Attrice
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_2 C.F._1
VI, Via Giuseppe Saragat n. 22, presso lo studio legale dell'Avv. Giuliano Migliorati, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
OGGETTO: azione responsabilità amministratori s.r.l..
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni,
i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'attrice: “[…] riportandosi alle conclusioni formulate dalla Parte_1 nell'atto introduttivo del presente giudizio e precisate nelle memorie ex art. 183, VI c. n. 1 c.p.c.,
1 da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, insiste per l'accoglimento delle domande spiegate, oltreché per la integrale reiezione delle istanze di controparte.”;
• La difesa della convenuta: “[…] si riporta al contenuto dei propri scritti difensivi, ivi compresa la comparsa di costituzione, le istanze depositate e le note di trattazione scritte per delle precedenti udienze, da intendersi tutti qui di seguito integralmente richiamati e trascritti, insistendo per l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate […]”.
Premesso in fatto che
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1
esponendo: Controparte_2
- che aveva instaurato il giudizio avente ad oggetto la responsabilità di cui all'art. 2467 c.c.,
e odiernamente riassunto, innanzi a Tribunale di VI, il quale aveva poi dichiarato la propria incompetenza in favore dell'intestato Tribunale;
- che, in fatto, la convenuta era titolare dell'intero capitale sociale e aveva svolto anche l'incarico di amministratore unico, sino all'adozione del provvedimento di sequestro delle quote e dell'azienda da parte del Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, nell'ambito di un processo a carico di CP_3
- che, durante le verifiche delle scritture contabili, in specie il bilancio chiuso al 31.12.2019
e approvato il 3.12.2020, era emersa una perdita di esercizio di € 68.595,00, a fronte del capitale sociale di € 46.481,12 e di riserve legali pari a € 1.979,91,
- che, pertanto era stata convocata una nuova assemblea per l'approvazione del ripianamento delle perdite ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c., durante la quale il nuovo amministratore aveva evidenziato che la convenuta, poco prima dell'esecuzione del provvedimento di sequestro dell'azienda e successivamente al sequestro del capannone, aveva rimborsato un proprio finanziamento soci per l'importo di € 25.000,00, nonostante la sussistenza di crediti sociali pari ad € 468.040,18;
- che, dunque, la convenuta, al tempo del rimborso socio totalitario e amministratore unico, era responsabile ex art. 2467 c.c. del rimborso autoliquidatosi e, pertanto, doveva essere condannata alla ripetizione dell'importo di € 25.000,00.
Concludeva, pertanto, nei termini seguenti “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: accertare l'inadempimento ex art. 2467 cod. civ. commesso dalla sig.ra , Controparte_2 nella qualità di amministratore, per aver provveduto in suo favore alla restituzione del finanziamento soci dell'importo di € 25.000,00, il tutto per le motivazione sopra dette e, conseguentemente, condannare la stessa al pagamento della somma di € 25.000,00 a titolo di
2 restituzione e/o di danno subito dalla società ovvero in ogni caso nella diversa misura che si riterrà di giustizia o che dovesse risultare in corso di causa, con valutazione anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Il tutto con pagamento delle competenze e spese legali.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale Controparte_2 esponeva:
- che aveva diritto a trattenere la somma liquidatale dalla società a titolo di rimborso finanziamento soci, come era già accaduto in altre circostanze;
- che, infatti, aveva concesso finanziamenti sin dal 2014 in favore della società, al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività sociale, i quali erano stati indicati tra le voci contabili
“importi avere”;
- che, alla luce della documentazione contabile prodotta, qualsiasi soggetto avrebbe al tempo concesso credito alla società;
- che al tempo del finanziamento non sussistevano i presupposti della postergazione e, quindi, tale istituto non poteva trovare applicazione senza dimostrazione del carattere postergato dei finanziamenti il cui onere probatorio era a capo dell'attrice, che lo aveva disatteso;
- che chiedeva, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione di tutta la documentazione idonea a dare la prova della legittimità del proprio operato;
- che, dunque, la domanda attorea doveva essere respinta.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini “Piaccia all'Ill.ma Autorità adita, “contrariis reiectis”: -- nel merito, accertato la natura di mutuo del finanziamento concesso, dichiarare legittima la restituzione compiuta e, pertanto, rigettare le domande proposte da -- in Parte_1 via istruttoria, disporre l'acquisizione di tutta la documentazione che sia ritenuta utile a provare la rappresentazione dei fatti di cui in premessa. Con riserva di ulteriormente argomentare, provare e controdedurre. Sempre e comunque con vittoria di spese e compensi professionali”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., venivano disattese le istanze di prova orale articolate dalle parti con le memorie di cui all'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., in quanto vertenti su circostanze generiche, documentali e valutative e veniva ritenuta inammissibile la domanda afferente all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dalla convenuta, in quanto non avente ad oggetto documenti individuati specificatamente ed in quanto dal contenuto esplorativo.
La causa, dunque, era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e,
a seguito dell'udienza cartolare del 29.04.2025, veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3 OSSERVA IN DIRITTO
La domanda formulata dalla in Amministrazione Giudiziaria è fondata e, come tale Parte_1 deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Come noto, l'azione sociale, intrapresa ai sensi dell'art. 2476, III co., c.c., mira a far valere la responsabilità degli amministratori per quelle violazioni dei loro doveri che abbiano cagionato un pregiudizio patrimoniale alla società.
Deve, poi, evidenziarsi – per il rilievo che tanto assume ai fini del riparto dell'onere della prova – che l'azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale. Essa, infatti, origina dall'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero dall'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza e di intervento preventivo e successivo;
obblighi tutti che vengono a gravare sugli amministratori in forza del mandato loro conferito e del rapporto che, per effetto della preposizione gestoria e del susseguente inserimento nell'organizzazione sociale, si instaura con la società.
Dalla cennata qualificazione della responsabilità degli amministratori in termini di responsabilità contrattuale, discende che mentre grava sulla parte che agisce l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (che costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato), i pregiudizi concretamente sofferti ed il nesso eziologico tra l'inadempimento ed il danno prospettato, per converso incombe sull'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, ovvero di fornire la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi posti a suo carico.
Ritiene il Tribunale che, alla luce delle complessive emergenze in atti, debba pervenirsi all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei confronti di , in Controparte_2 qualità di ex amministratore unico della oltre che socia titolare dell'intero capitale Parte_1 sociale della società.
Atteso l'addebito formulato all'indirizzo della predetta amministratrice, appare opportuno richiamare per brevi cenni la disciplina dettata dall'art. 2467 c.c. con riferimento ai cd. finanziamenti anomali.
Come noto, il Legislatore della riforma, con l'introduzione della specifica disciplina trasfusa nell'art. 2467 c.c. in tema di finanziamenti dei soci nella società a responsabilità limitata, ha inteso porre un freno al fenomeno - diffuso soprattutto nelle società a base familiare - di società sottocapitalizzate, che operano con risorse finanziarie fornite dai soci non a titolo di capitale di rischio (ossia, mediante conferimenti in senso proprio), ma sotto forma di finanziamenti, ossia a titolo di capitale di prestito.
4 Invero, la prassi di cui sopra aveva trovato ampia diffusione dacché atta ad evitare che le somme apportate dai soci venissero sottoposte alla disciplina ed ai vincoli derivanti dalla loro imputazione a capitale nominale o a riserve di capitale;
pertanto, con l'erogazione di finanziamenti soggetti al rimborso in luogo dei conferimenti di capitale di rischio era possibile assicurare alla società le risorse necessarie per operare consentendo, nel contempo, al socio di ripetere agevolmente quanto versato, concorrendo con i creditori sociali in una posizione evidentemente privilegiata, derivante dalla possibilità di disporre di informazioni non accessibili ai terzi.
Ebbene, proprio al fine di porre rimedio al fenomeno della sottocapitalizzazione delle società
a responsabilità limitata, il legislatore della riforma ha previsto che, nella sussistenza di specifici presupposti e condizioni, il rimborso delle somme erogate dai soci a titolo di finanziamento possa essere sottoposto a limitazioni analoghe a quelle previste per la restituzione dei conferimenti, restando postergato al soddisfacimento dei creditori sociali.
Segnatamente, il primo comma del citato art. 2467 c.c. prevede che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno antecedente al fallimento della società, comporta il dovere di restituire “alla massa” quanto ricevuto.
La finalità della disposizione richiamata è stata evidenziata anche dalla Suprema Corte, che in proposito si è così espressa: “Gli interpreti concordano nell'affermare che si sia così inteso reagire alla possibile traslazione del rischio d'impresa dalla società al mercato: il finanziamento è "anomalo" o "sostitutivo del capitale", in quanto un creditore sul mercato del credito non lo avrebbe concesso, o non a quelle condizioni, a causa della situazione finanziaria della società. La ratio legis dell'art. 2467 c.c., consiste dunque nell'intento di contrastare la non infrequente sottocapitalizzazione delle società, quale tecnica di traslazione sui creditori e sui terzi del rischio da continuazione dell'attività in regime di crisi, con eventuale profitto dei soci ed aggravamento del dissesto a scapito dei credito ri: fenomeno determinato dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio
d'impresa, apportando nuove risorse a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento, anzichè in quella appropriata del conferimento” (cfr. Cass. 20 maggio 2016,
n. 10509; Cass. 7 luglio 2015, n. 14056).
Va, ora, rammentato che l'art. 2467 c.c., al secondo comma, individua le condizioni e l'ambito di operatività della postergazione e dell'obbligo di rimborso di cui al primo comma, prevedendo, in particolare, che “si intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in
5 considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
Orbene, proprio dalle previsioni del citato secondo comma, è inferibile che la disciplina trasfusa nell'art. 2467 c.c. è destinata ad operare solo in relazione ai cd. finanziamenti anomali, ovvero alle erogazioni di denaro, da parte dei soci in favore della società, che, in quanto effettuate nella sussistenza delle condizioni normativamente previste, risultino rappresentative (o, meglio, sostitutive) di capitale sociale in senso proprio.
In altri termini, ove la società presenti “un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto” ovvero “una situazione finanziaria” tale da rendere necessario o ragionevole un conferimento di capitale e, tuttavia, i soci decidano di far fronte alle esigenze della società mediante meri finanziamenti soggetti a rimborso (ovvero quali versamenti mutui causa), detti apporti, per effetto delle previsioni dell'art. 2467 c.c., vengono assimilati ai conferimenti ed assoggettati a disciplina e limitazioni analoghe quanto al rimborso.
La postergazione, da un lato, e la revoca del rimborso del finanziamento, dall'altro lato, sono, dunque, gli strumenti scelti dal legislatore per imporre ai soci di “sopportare” il rischio di impresa e per tutelare, nel contempo, i terzi non soci da eventuali forme di finanziamento della società, poste in essere dai partecipanti al capitale sociale e volte ad «esternalizzare» il rischio tramite la destinazione all'attività di impresa di risorse finanziarie non soggette ai vincoli previsti per i conferimenti di capitale di rischio.
In definitiva, dunque, il fine perseguito con la nuova disposizione è di impedire, qualora ricorrano specifiche circostanze, che il ricorso al finanziamento si configuri come un artificio per incidere negativamente sulla posizione dei creditori sociali;
pertanto, se la società evidenzia uno squilibrio patrimoniale o una situazione finanziaria per la quale sarebbe stato ragionevole procedere ad un apporto di mezzi propri e il socio ritenga, comunque, opportuno finanziare la società, senza tuttavia vincolarsi con un conferimento di capitale, legittimamente si troverà esposto alle limitazioni ed ai vincoli di cui al primo comma dell'art. 2467 c.c. onde evitare che la sua scelta possa ricadere sui creditori sociali.
Invero, la postergazione legale, prevalendo sul regolamento negoziale, esige il rispetto della preferenza dei terzi con la conseguenza che la soddisfazione degli altri creditori si pone come condizione sospensiva del diritto al rimborso, idonea, in particolare, a produrre l'effetto di prorogare ex lege la scadenza del finanziamento sino al momento di suo avveramento e ad impedire in tal modo l'esigibilità del credito del socio, la quale deve reputarsi sospesa sino alla soddisfazione degli altri creditori.
6 Deve, ora, rammentarsi che, risolvendo una questione controversa in dottrina e presso la giurisprudenza di merito, la Suprema Corte ha evidenziato che “la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale tra i creditori sociali, integrando una condizione legale di inesigibilità del credito del socio al rimborso del finanziamento - pur contrattualmente
“scaduto” - che perdura sino a quando non sia superata la situazione di squilibrio prevista dal secondo comma della disposizione” (Cassazione civile, sez. I, 15 Maggio 2019, n.
12994).
Pertanto, la società - e per essa l'organo amministrativo - è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, pur contrattualmente “scaduto”, qualora al momento della richiesta di rimborso perduri la situazione di squilibrio di cui al secondo comma dell'art. 2467 c.c. già esistente alla data di erogazione del finanziamento, ed è dovere dell'organo amministrativo verificare l'esistenza di tale situazione di squilibrio mediante l'adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
Da quanto sopra discende, dunque, che gli amministratori, che restituiscano ai soci quanto da loro versato in pendenza di postergazione, sono responsabili verso la società e verso i creditori sociali per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale;
invero la postergazione legale è posta a salvaguardia del patrimonio sociale e dei creditori ed ha carattere inderogabile, per cui l'inesigibilità del credito da parte del socio va intesa come divieto di adempiere, finché la società si trova nella situazione patrimoniale già descritta.
Sotto il profilo soggettivo, la postergazione in argomento si applica ai finanziamenti effettuati da coloro che, al momento dell'erogazione della somma in favore della società, risultino soci. Il collegamento tra la qualità di socio e l'operazione di finanziamento comporta la duplice conseguenza che, da una parte, a nulla rilevi la successiva cessione della partecipazione sociale a terzi, restando anche in tal caso opponibile al cessionario che pretenda la restituzione la postergazione del finanziamento e, dall'altra, che la norma non possa applicarsi al caso in cui il finanziatore sia divenuto socio in epoca successiva all'erogazione del finanziamento.
Dal punto di vista oggettivo, invece, i presupposti della postergazione sono individuati dalla norma nell'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto ed in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
In proposito va osservato che una parte della dottrina propende per una lettura unitaria della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 2467 c.c.; in tale prospettiva il presupposto della
7 postergazione sarebbe costituito da una situazione di crisi che ponga la società a rischio di insolvenza;
in altri termini, il finanziamento del socio deve essere postergato quando, secondo un giudizio di prognosi postuma, nel momento in cui venne concesso era altamente probabile che la società, rimborsandolo, non sarebbe stata in grado di soddisfare regolarmente gli altri creditori.
D'altra parte, anche la giurisprudenza di merito ha propugnato una “lettura ed interpretazione unitaria” dei presupposti per l'operare della postergazione ex art. 2467 c.c., ancorata alla nozione di “rischio di insolvenza”; in particolare, si è affermato che tale interpretazione unitaria del secondo comma appare preferibile in quanto, da un lato, assicura oggettività al primo parametro normativo altrimenti di opinabile lettura anche alla luce delle scienze economiche e, d'altro lato, chiarisce il significato sempre oggettivo del secondo parametro normativo, ove il riferimento a situazioni nelle quali “sarebbe stato ragionevole un conferimento”, implica il rinvio a un comportamento “ragionevole” (vale a dire standardizzato, socialmente tipico) non tanto del socio quanto del terzo finanziatore, il quale, appunto in presenza di una crisi dell'impresa, non sarebbe
“normalmente” disposto a finanziarla (cfr. Trib. Milano, 11 novembre 2010; Trib. Milano, 14 dicembre 2014 e Trib. Milano, 14 marzo 2014).
Non va taciuto, poi, che, al fine di apprezzare la sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 2467, II co., c.c. occorre aver riguardo, essenzialmente, al valore del patrimonio netto, rettificato in base ai criteri che operano per la redazione dei bilanci di liquidazione, atteso che è proprio nel cennato patrimonio che risiede la garanzia per i creditori di vedere soddisfatte le proprie ragioni di credito.
Giova, infine, rimarcare che, ai fini dell'operatività del regime della postergazione, il requisito oggettivo deve sussistere tanto al momento dell'erogazione del finanziamento quanto al momento della restituzione dello stesso (potendo certamente la società, superata la crisi finanziaria e tornata in equilibrio finanziario, procedere al rimborso dei finanziamenti eseguiti dai soci).
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, va rilevato che la stessa convenuta ha documentato che nel corso degli anni, Controparte_2
a partire dal 2014 - all'epoca socio unico, oltre che amministratore unico della – ha Parte_1 erogato alla predetta società diverse somme a titolo di finanziamento soci (cfr. “Scheda contabile
Impresa Ordinaria – Esercizio 2020”: doc. 2 parte convenuta).
Dalla documentazione allegata dalla società attrice, poi, è inferibile che la medesima convenuta, in data 6.5.2020 - e, segnatamente, prima dell'esecuzione, in data 22.5.2020, del provvedimento di sequestro della società e della azienda emesso dal Tribunale Penale di Roma,
8 sezione misure di prevenzione, nell'ambito del procedimento RG 1/2020 a carico di
[...]
- provvedeva a rimborsare a se stessa la somma di euro 25.000,00 sul maggior importo CP_3 già erogato a titolo di finanziamenti.
Invero, la circostanza in oggetto, oltre a non essere contestata dalle parti, trova inequivoco conforto nell'estratto al 31.5.2020, prodotto dall'attrice, del conto corrente intestato alla società presso la RE di VI (doc. 1 parte attrice).
Non è parimenti controverso tra le parti, inoltre, che la predetta somma, così come le precedenti erogazioni effettuate dalla in favore della società, quali risultanti dalla CP_2 scheda contabile prodotta dalla convenuta, siano state effettuate a titolo di finanziamento soci infruttifero, quindi, quale mutuo, e non quale conferimenti in conto capitale, come del resto di evince dal riferimento a tale natura giuridica dell'operazione in tutti i documenti contabili agli atti (cfr., oltre che i predetti estratto conto e scheda contabile, lo Stato patrimoniale della Parte_1 relativo all'esercizio 2019: doc. 3 parte attrice ed contabile: doc. 4 parte attrice). CP_4
Ritenuto, dunque, che gli elementi di giudizio disponibili depongano inequivocamente nel senso dell'avvenuto rimborso, da parte della della somma di euro 25.000,00 dalla CP_2 stessa erogata alla a titolo di finanziamento soci, rileva il Tribunale che, alla luce delle Parte_1 complessive emergenze in atti, risulta parimenti fondato l'assunto della Amministrazione giudiziaria attrice circa il carattere postergato del finanziamento in questione.
Ed infatti, dalla prodotta Scheda contabile si ricava che, nell'arco temporale dal 2014 al 2020 in cui l'allora socia erogava, in diverse occasioni, alla somme a Controparte_2 Parte_1 titolo di finanziamento soci, tra le quali quella di euro 25.000,00 oggetto poi di rimborso in data
6.5.2020, la predetta società si trovava in una situazione di oggettivo eccessivo squilibrio economico finanziario, come si evince dalla circostanza che, nelle predette annualità, gran parte di tali somme venivano impiegate proprio per coprire le ingenti perdite di esercizio riportate dalla società (cfr. euro 45.844,47 il 30.4.2014; euro 3.808,44 il 30.9.2016; euro 20.739,55 il
29.10.2018).
E', dunque, evidente che già negli esercizi precedenti al 2019-2020 - allorquando venivano erogate le somme comprensive del finanziamento soci in contestazione - la versava in Parte_1 una situazione patrimoniale tale per cui sarebbe stato ragionevole, da parte dei soci, un apporto a titolo di capitale di rischio, tenuto conto delle ingenti perdite di esercizio.
Considerazioni analoghe ed ancora più specifiche circa la situazione patrimoniale e finanziaria della possono svolgersi anche con riferimento all'esercizio 2020, nel corso Parte_1 del quale la somma di euro 25.000,00 erogata a titolo di finanziamento dalla veniva CP_2
9 rimborsata;
basti considerare, in proposito, che dall'ultimo bilancio approvato ed allegato, risulta che al 31.12.2019 la predetta società aveva debiti nei confronti di terzi per complessivi €
468.040,18, di cui € 104,043,24 verso fornitori, € 273,897,00 verso banche per mutui e finanziamenti ed € 90.099,94 verso l'Erario per cartelle esattoriali pregresse, a fronte di un patrimonio netto negativo di € - 20.134,37 e chiudeva il cennato esercizio con una perdita pari ad euro 68.595,40.
Acclarato, dunque, che il credito vantato dalla convenuta in dipendenza dei finanziamenti erogati in favore della era inesigibile ex lege, dacché postergato ex art. 2467 c.c., deve Parte_1 affermarsi la responsabilità della stessa per avere, in qualità di amministratore unico, deciso ed effettuato il rimborso parziale in favore di se stessa, per l'importo di euro 25.000,00, dei finanziamenti eseguiti, così danneggiando il patrimonio ed i creditori sociali, aventi diritto a veder soddisfatti i propri crediti con precedenza rispetto ai soci finanziatori.
In conclusione, dunque, in accoglimento della domanda risarcitoria di parte attrice, CP_2
va condannata al pagamento, in favore della ,
[...] Parte_1 della somma di euro 25.000,00, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat, con decorrenza dal 6.5.2020 e fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Va, infatti, rammentato che il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore, ai sensi dell'art. 2476 c.c., dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del dovuto a titolo risarcitorio deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare,
Cass. 27 luglio 1978, n. 3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Pertanto, l'indicata somma di euro 25.000,00 deve essere rivalutata sulla base degli indici
Istat, con decorrenza dal 6.5.2020. Non spettano, al contrario, all'attrice gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata, non essendovi alcuna prova di un impiego produttivo della medesima.
Dalla pubblicazione della presente sentenza - con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta - sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli interessi al tasso legale (cfr. in tal senso, Cass. sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13463 e Cass. sez.
III, 21 aprile 1998, n. 4030).
10 Alla soccombenza consegue la condanna di alla rifusione, in favore della Controparte_2 in Amministrazione Giudiziaria, delle spese del presente giudizio di merito, nella misura Parte_1 liquidata in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 e tenendo conto della natura e del valore della controversia, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, anche istruttorie, così provvede:
- condanna , al pagamento, in favore della in Amministrazione Controparte_2 Parte_1
Giudiziaria, della somma di euro 25.000,00, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat con decorrenza dal 6.5.2020 e fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre, ancora, gli interessi legali sul totale delle somme liquidate, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'integrale soddisfo;
- condanna alla rifusione, in favore della in Amministrazione Controparte_2 Parte_1
Giudiziaria, delle spese del presente giudizio di merito, che liquida in euro 264,00 per spese vive ed euro 3.500,00 per compensi professionali - oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Goggi dott. Giuseppe Di Salvo
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