Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. PU 134-1/ /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Prima Sezione Civile – Area Concorsuale
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI EX ART. 70 CCII nella procedura di ristrutturazione dei debiti iscritta al n. PU 134-1/ /2024 promossa da:
PU N. 134-1/2024 - ricorrenti: i coniugi nata a [...]_1
(Rm) in data 31.3.1962 C.F. , residente in [...](Rm) C.F._1
alla Via Piana, 21; nato a [...] in data [...] C.F. CP_1
residente in [...], C.F._2
In punto di ammissibilità della procedura, si richiamano le considerazioni svolte con il proprio decreto ex art. 70 comma 1 CCII del 10.9.24, comunicato ai creditori che di seguito si riportano:
“I ricorrenti, del cui nucleo familiare fa parte anche il figlio , hanno Persona_1 proposto un piano di ristrutturazione debiti della durata di anni 6 e mesi 2, che, attraverso il versamento di una rata mensile di euro 480,00, consente la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili, del 40% del credito dell'ipotecario e del 10% di quelli chirografari. I ricorrenti hanno indicato l'esposizione debitoria complessiva in euro 120.590,16, compresa la prededuzione prevista per il pagamento dell'OCC e dell'Advisor. In particolare, risultano debitori della , al Controparte_2
02/04/2024, per euro 85.249,25, in virtù del mutuo fondiario n. 741421664/30 per originari euro 130.000,00, in forza del quale l'Istituto mutuante in data 27.02.2009 aveva iscritto ipoteca sulla casa familiare sita in Artena (RM) alla Via Piana n. 21(immobile distinto nel N.C.E.U. al foglio MU, particella 129, sub 501, P. T-1, cat.
di euro 4.973,78, al 31.12.2023, in virtù del prestito personale (n. 062467214) acceso con Agos Ducato S.p.A. per la somma finanziata di euro 6.451,26 da estinguersi in 84 rate mensili di € 95,00 ciascuna;
di ulteriori euro 83,15 con l'ADE; infine, di euro 19.236,50 in virtù del finanziamento acceso con Intesa Sanpaolo S.p.A., nr. 000043884168, per la somma finanziata di euro 29.5000,00 da estinguersi in n. 120 rate mensili di euro 358,02 (finanziamento richiesto come primo richiedente dal figlio e come secondo richiedente dalla NOa , le Parte_1 cui rate erano in regolare ammortamento perché pagate dal figlio).
I ricorrenti assumono di non versare in colpa grave, in quanto, al momento della concessione del mutuo fondiario, il NO lavorava quale operaio presso CP_1 il deposito logistico Ceva di Fiumicino (RM) della società QS Service Società Cooperativa, con sede legale in Treviglio (BG) alla Via Dalmazia n. 7 e percepiva una retribuzione media mensile netta di circa € 1.400,00/1.500,00, mentre la NOa
, svolgeva attività lavorativa come personale ata generico (bidella) Parte_1 presso la Procura Generalizia dell , con sede in Roma, al Viale Controparte_3
Manzoni n. 5 e poteva contare su uno stipendio mensile di circa € 1.900,00 netti;
precisano che il sovraindebitamento è emerso a partire dal 2020, quando perdeva il lavoro il NO , a seguito di licenziamento collettivo ex L.n. 223/1991, CP_1
e nonostante percepisse l'indennità di disoccupazione CP_4
Con decreto ex art. 47 comma 4 CCII sono state rilevate le seguenti criticità:
- i documenti allegati alla domanda dei ricorrenti non risultavano allegati attraverso singoli e numerati files. I Gestori hanno provveduto a depositare ciascun documento con apposito e numerato file.
- Non era chiaro se, oltre al finanziamento acceso con il figlio, il mutuo fondiario e gli altri prestiti menzionati fossero o meno in regolare ammortamento. Sul punto i ricorrenti e gli OCC hanno chiarito che : “1) il contratto di mutuo fondiario n. 741421664/30 stipulato [a rogito del Notaio (Rep. 14057, Racc. Persona_2
10761) del 20.02.2009, registrato in Velletri il 27.02.2009] dai NOi CP_1
e con non è in regolare Parte_1 Controparte_2 ammortamento, come risulta da lettera datata 02.04.2024 (doc.36) inviata dalla mutuante ai mutuatari con cui l'Istituto di credito comunicava la risoluzione del contratto e la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.; 2) il contratto di prestito personale n. 17872875 stipulato dal NO (con la NOa CP_1 quale coobbligata) con Compass Banca S.p.A. non è in regolare Parte_1 ammortamento, come risulta da lettere datate 15.09.2022 (doc.37) inviate dalla finanziatrice ai debitori con cui l'Istituto di credito comunicava la costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. e la decadenza dal beneficio del termine;
3) il contratto di finanziamento n. 62467214/PP del 06.11.2019 stipulato dalla NOa
[...] (con il NO quale coobbligato) con Agos Ducato S.p.A., Parte_1 CP_1 come risulta da lettere datate 28.12.2022 (doc.38) inviate dalla finanziatrice ai debitori con cui l'Istituto di credito comunicava la decadenza dal beneficio del termine nonché da lettere datate 03.01.2024 inviate da Agos s.p.A. già prodotte in uno alla proposta di piano (cfr. pagine 155-156 degli allegati al doc.9 della produzione documentale dell'OCC del 22.07.2024) ; 4) il contratto di finanziamento n. 000043884168 stipulato dal NO come primo richiedente (e dalla Persona_1 NOa come secondo richiedente) con Intesa Sanpaolo S.p.A. è Parte_1 in regolare ammortamento in quanto le rate sono pagate dal figlio dei ricorrenti.”
- E' stato rilevato che il piano prevedeva il pagamento non integrale e dilazionato nell'arco di 6/7 anni del creditore fondiario. In particolare, l'importo proposto (34.099,15 €), il cui versamento era previsto in rate mensili nei prossimi 6/7 anni, oltre ad essere più basso del valore stimato dal perito dei ricorrenti (€ 72.000,00) e tra l'altro nemmeno attestato dall'OCC, non teneva conto della perdita economica conseguente al ritardo nel pagamento, oltre che dell'alea connessa al prolungato ammortamento. Sul punto gli OCC con la memoria da ultimo depositata hanno colmato la lacuna evidenziando che: “l'O.C.C. ha provveduto alla verifica della valutazione dell'immobile mediante riscontro delle ultime quotazioni OMI pubblicate dall'Agenzia delle Entrate (doc.39) e, pertanto, può ritenersi che il valore dell'immobile sia attestato intorno ad un massimo di € 64.800,00 e, quindi, non distante dalla valutazione effettuata dal predetto perito di parte. Orbene, nel caso di specie, tenuto conto del valore del compendio immobiliare ipotecato per come stimato dal suddetto perito (€ 72.000,00), alla prima eventuale asta in sede di esecuzione individuale i beni, quasi certamente, verrebbero aggiudicati al prezzo di 54.000,00, pari all'offerta minima ex art. 571 comma 2 3 c.p.c. e, comunque, pari a quello che può essere individuato quale
“valore di mercato” degli immobili. All'esito dell'esecuzione immobiliare,
[...]
tenuto conto dei costi della procedura esecutiva, ben Controparte_2 difficilmente riuscirebbe ad ottenere una somma superiore ad euro 34.099,15, costituente il presumibile valore di liquidazione dei diritti reali immobiliari di proprietà dei NOi e Si osserva, peraltro, che la soddisfazione del CP_1 Parte_1 creditore ipotecario avverrebbe in un tempo non molto superiore rispetto a quello normalmente necessario per la conclusione di una procedura esecutiva immobiliare e che, in ogni caso, all'esito della procedura esecutiva immobiliare,
[...]
nella migliore delle ipotesi, vedrebbe soddisfatto il proprio Controparte_2 credito sempre e comunque parzialmente. Ma, vi è di più. E' noto che, molto spesso, gli immobili, in sede di esecuzione immobiliare, vengono aggiudicati all'esito del secondo esperimento d'asta (nel quale il prezzo base sarebbe, nel caso di specie, di euro 54.000,00 e l'immobile verrebbe probabilmente aggiudicato ad euro 36.000,00)
o con ancora maggiori probabilità all'esito del terzo esperimento d'asta (nel quale il prezzo base sarebbe, nel caso di specie, di euro 36.000,00 e l'immobile verrebbe probabilmente aggiudicato ad euro 27.000,00), con i conseguenti aumenti dei costi e dei tempi di definizione della procedura e diminuzione del prezzo di aggiudicazione.
Ebbene, in tali ipotesi, in sede di liquidazione, Controparte_2 realizzerebbe una soddisfazione del proprio credito in misura largamente inferiore rispetto a quella offerta dai NOi e con la proposta del piano di CP_1 Parte_1 ristrutturazione dei debiti del consumatore. Atteso quanto sopra, i ricorrenti ritengono che la proposta formulata sia più conveniente per il creditore ipotecario
[...] rispetto all'alternativa liquidatoria, alternativa che, Controparte_2 peraltro, come abbiamo visto, presenterebbe una rilevante alea per il predetto creditore che correrebbe seriamente il rischio di incassare, all'esito dell'esecuzione individuale, una somma largamente inferiore a quella offerta dai ricorrenti.”
- Infine, è stato rilevato che il piano di pagamento presentava delle criticità nella misura in cui sembrava prevedere l'anticipato pagamento dell'OCC, sulla base di un preventivo di spesa accettato dalla ricorrente, la cui liquidazione era invece rimessa al Giudice al termine dell'esecuzione del piano. Sul punto i ricorrenti hanno conformato il piano all'indicazione giudiziale”.
All'esito delle comunicazioni ex art. 70 comma 3, l'OCC ha presentato ex art. 70 comma 6 CCII la relazione che segue:
“… 4.- In data 16.09.2024, il Gestore provvedeva a notificare il provvedimento summenzionato a tutti i creditori. 5.- Il creditore in data 03.10.2024, a mezzo pec, Controparte_2 faceva pervenire le proprie osservazioni contestando la percentuale di falcidia proposta nel piano e richiedendo un maggior grado di soddisfacimento del proprio credito, oltre a maggiori garanzie di esecuzione del piano stesso.
6.- Il medesimo creditore proponeva, quindi, di apportare modifiche nei seguenti termini: a) chiedendo maggiori garanzie al Sig. (figlio degli istanti Controparte_5 disponibile ad apportare un contributo di € 250,00 in favore dei ricorrenti) mediante la formalizzazione di tale vincolo con la stipula di un contratto autonomo di garanzia cui “verrà data esecuzione mediante la previsione di un bonifico continuativo dell'importo suddetto nei confronti dei Sigg.ri e;
b) CP_1 Parte_1
“modificando le quote di riparto delle rate versate fra il ceto creditorio, diminuendo la falcidia, indicata nel 60% del credito ipotecario vantato dalla
[...]
in forza del finanziamento fondiario del 20.02.2009 e Controparte_6 aumentando proporzionalmente quella degli altri creditori chirografari”. 7.- A seguito delle suddette osservazioni, i gestori convocavano le parti al fine di valutare le modifiche al piano e, pertanto, in data 14.10.2024, ai sensi dell'art. 70, co. 3 C.C.I.I., si svolgeva l'incontro presso lo studio dell'Avv. Cesare Valvo, in qualità di Advisor, alla presenza dei gestori nominati, Avv. Corinne Scarabello ed il Dott.
e degli istanti, i Sigg.ri e Alla Persona_3 Parte_1 CP_1 luce di quanto emerso durante la riunione di cui veniva redatto relativo verbale depositato in data 18.10.2024, sulla base delle osservazioni mosse dal creditore
[...]
, si propone la seguente RIFORMULAZIONE DEL PIANO: Controparte_2 aumento della falcidia dei creditori chirografari dal 90% al 95% con conseguente ricavo di € 1.515,90, importo che verrebbe attribuito alla Controparte_2
; tale attribuzione determina una diminuzione della falcidia del credito del
[...] suddetto istituto bancario dal 60% al 58,22%. Inoltre, per ottenere una maggiore garanzia della finanza esterna apportata dal figlio dei ricorrenti, il Sig. CP_5 quest'ultimo provvederà a versare mensilmente la quota prevista tramite Rid
[...] bancario;
non si potrebbe, difatti, accogliere la richiesta del prefato creditore costringendo il Sig. a stipulare un contratto autonomo di garanzia Controparte_5 attesi i costi che andrebbero a gravare sui debitori e sul medesimo figlio. * Il piano complessivo, comprensivo delle spese di procedura, consente di estinguere la debitoria falcidiata pari ad € 42.115,56, in n.ro 88 rate mensili, ossia in circa 7 anni.”
Sulle modifiche apportate al piano è stato instaurato il contraddittorio con tutti i creditori e non ci sono state osservazioni nel termine assegnato.
Il piano va pertanto omologato nei termini sopra indicati.
PQM
Omologa il piano di ristrutturazione debiti come sopra riepilogato, disponendone la trascrizione a cura dell'OCC.
Per l'effetto dichiara chiusa la procedura.
Manda all'OCC per gli incombenti di cui al comma 8 dell'art. 70 CCII
Velletri, 14/01/2025
Il Giudice
dott. Francesca Aratari