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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
<<<>>>
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Salvatore Nasti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 605/2018 avente ad oggetto un ricorso ex art. 188 disp. Att. cpc
TRA
(P. Iva ), con sede legale in Milano (MI) al Foro Buonaparte n. 12, Parte_1 P.IVA_1
e per essa, quale procuratore, (P. Iva ), in persona del procuratore CP_1 Pt_1 P.IVA_2
(C.F. ), con sede legale in Milano (MI) al Foro Buonaparte n. 12, Parte_2 C.F._1
nonché sede operativa in La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa,
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed C.F._2
Andrea Ornati (C.F. del Foro di La Spezia, giusta procura alle liti allegata al C.F._3
presente atto su foglio separato e elettivamente domiciliata alla via Paolo Emilio Taviani nr 170
PEC: - Email_1 Email_2
OPPONENTI
CONTRO
( ) nato a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_4
01/12/1967 e residente in [...], OS NO (BG) rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Vincenzo Aiello (C.f. del Foro di Torre C.F._5
Annunziata e Fabio Amodio (C.f. ) del Foro di Napoli ed elettivamente C.F._6
domiciliato presso il di loro studio sito in Pompei (NA) alla Traversa Pironti n. 2, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo di posta certificata PEC:
Email_3 Email_4
OPPOSTO RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69. Pertanto,
devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
In sintesi, con ricorso per decreto ingiuntivo intimava il pagamento della somma di € Parte_1
8.491,30 a e la somma di € 12.421,42 a , a seguito di Controparte_2 Parte_3
regolare contratto. Tuttavia, a seguito dell'emissione del D.I. nr 605/2018 effettuata dal Giudice, non seguiva alcuna opposizione. Attesa la mancata opposizione al decreto ingiuntivo nonchè la regolare notifica dello stesso, parte opponente chiedeva l' esecutorietà del provvedimento. il Giudice,
verificata la regolarità della notifica nonché la mancata opposizione, dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo. Successivamente, parte opposta presentava ricorso ex art. 188 disp. Att. Cpc,
lamentando l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, atteso l'errato indirizzo di residenza.
Dichiarava, altresì, di essere venuto a conoscenza del D.I. solo tramite la notifica dell'atto di precetto. Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo.
Il ricorso presentato ai sensi dell'art. 188 disp. Att. Cpc va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
Al riguardo, in primo luogo ai sensi dell'art. 641 c.p.c.: “ Se esistono le condizioni previste nell'art. 633,
il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra
parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di
cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere
fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione
forzata.”. Il termine di quaranta giorni è stato inserito dall'art. 8 comma 1 del D.L. 18.10.1995 nr. 432
conv. in legge nr. 534 del 20.12.1995. Trattasi di un termine perentorio, come risulta dalla natura sostanzialmente impugnatoria dell'opposizione. Il suo decorso infruttuoso fa sì che il decreto acquisti efficacia di titolo esecutivo. Alla luce di quanto esposto, appare evidente come la mancata opposizione al D.I. emerga con assoluta certezza, attesa l'assenza in atti di una formale opposizione da parte dell'opposto. Fatta tale premessa, nel caso che occupa, parte opposta ha fatto ricorso ex art. 188 disp. Att. Cpc, lamentando l'inesistenza della notifica del D.I. poiché effettuata presso un indirizzo diverso da quello effettivo dell'opponente. L'articolo 188 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile consente di chiedere al giudice di dichiarare inefficace un decreto ingiuntivo in caso di inesistenza della notifica. Tuttavia, non può essere dichiarata ex art. 188 disp.
Att. Cpc, l'inefficacia di un decreto ingiuntivo nel caso in cui la notifica si sia regolarmente perfezionata ai sensi dell'art. 140 cpc, ma sia stata effettuata in luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione, costituendo tale ipotesi un caso di ( presunta o meno da accertare) nullità e non di inesistenza della notifica che ricorre, oltre che nel caso di totale mancanza dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione,
ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità. Nel caso di specie, parte opponente ha prodotto in atti la notifica avvenuta, attesa la temporanea assenza,
per compiuta giacenza. Residuava, pertanto, a carico dell'opposta, la possibilità di esperire opposizione giustificando l'eventuale tardività sulla scorta dell'avvenuta conoscenza del D.I. solo a seguito della notificazione dell'atto di precetto. Ne consegue che, il rilievo dell'azione esperita di natura preliminare ed assorbente, comporta, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ex art. 188 disp. Att. Cpc
La particolarità del caso porta alal compensazione delle spese
P.Q.M
Il giudice definitivamente pronunziando, ogni diversa ed ulteriore istanza disattesa, così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso ex art. 188 disp.att. cpc
Compensa le spese
Il Giudice
Dott. Salvatore Nasti
IN NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
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Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Salvatore Nasti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 605/2018 avente ad oggetto un ricorso ex art. 188 disp. Att. cpc
TRA
(P. Iva ), con sede legale in Milano (MI) al Foro Buonaparte n. 12, Parte_1 P.IVA_1
e per essa, quale procuratore, (P. Iva ), in persona del procuratore CP_1 Pt_1 P.IVA_2
(C.F. ), con sede legale in Milano (MI) al Foro Buonaparte n. 12, Parte_2 C.F._1
nonché sede operativa in La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa,
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed C.F._2
Andrea Ornati (C.F. del Foro di La Spezia, giusta procura alle liti allegata al C.F._3
presente atto su foglio separato e elettivamente domiciliata alla via Paolo Emilio Taviani nr 170
PEC: - Email_1 Email_2
OPPONENTI
CONTRO
( ) nato a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_4
01/12/1967 e residente in [...], OS NO (BG) rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Vincenzo Aiello (C.f. del Foro di Torre C.F._5
Annunziata e Fabio Amodio (C.f. ) del Foro di Napoli ed elettivamente C.F._6
domiciliato presso il di loro studio sito in Pompei (NA) alla Traversa Pironti n. 2, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo di posta certificata PEC:
Email_3 Email_4
OPPOSTO RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69. Pertanto,
devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
In sintesi, con ricorso per decreto ingiuntivo intimava il pagamento della somma di € Parte_1
8.491,30 a e la somma di € 12.421,42 a , a seguito di Controparte_2 Parte_3
regolare contratto. Tuttavia, a seguito dell'emissione del D.I. nr 605/2018 effettuata dal Giudice, non seguiva alcuna opposizione. Attesa la mancata opposizione al decreto ingiuntivo nonchè la regolare notifica dello stesso, parte opponente chiedeva l' esecutorietà del provvedimento. il Giudice,
verificata la regolarità della notifica nonché la mancata opposizione, dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo. Successivamente, parte opposta presentava ricorso ex art. 188 disp. Att. Cpc,
lamentando l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, atteso l'errato indirizzo di residenza.
Dichiarava, altresì, di essere venuto a conoscenza del D.I. solo tramite la notifica dell'atto di precetto. Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo.
Il ricorso presentato ai sensi dell'art. 188 disp. Att. Cpc va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
Al riguardo, in primo luogo ai sensi dell'art. 641 c.p.c.: “ Se esistono le condizioni previste nell'art. 633,
il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra
parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di
cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere
fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione
forzata.”. Il termine di quaranta giorni è stato inserito dall'art. 8 comma 1 del D.L. 18.10.1995 nr. 432
conv. in legge nr. 534 del 20.12.1995. Trattasi di un termine perentorio, come risulta dalla natura sostanzialmente impugnatoria dell'opposizione. Il suo decorso infruttuoso fa sì che il decreto acquisti efficacia di titolo esecutivo. Alla luce di quanto esposto, appare evidente come la mancata opposizione al D.I. emerga con assoluta certezza, attesa l'assenza in atti di una formale opposizione da parte dell'opposto. Fatta tale premessa, nel caso che occupa, parte opposta ha fatto ricorso ex art. 188 disp. Att. Cpc, lamentando l'inesistenza della notifica del D.I. poiché effettuata presso un indirizzo diverso da quello effettivo dell'opponente. L'articolo 188 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile consente di chiedere al giudice di dichiarare inefficace un decreto ingiuntivo in caso di inesistenza della notifica. Tuttavia, non può essere dichiarata ex art. 188 disp.
Att. Cpc, l'inefficacia di un decreto ingiuntivo nel caso in cui la notifica si sia regolarmente perfezionata ai sensi dell'art. 140 cpc, ma sia stata effettuata in luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione, costituendo tale ipotesi un caso di ( presunta o meno da accertare) nullità e non di inesistenza della notifica che ricorre, oltre che nel caso di totale mancanza dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione,
ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità. Nel caso di specie, parte opponente ha prodotto in atti la notifica avvenuta, attesa la temporanea assenza,
per compiuta giacenza. Residuava, pertanto, a carico dell'opposta, la possibilità di esperire opposizione giustificando l'eventuale tardività sulla scorta dell'avvenuta conoscenza del D.I. solo a seguito della notificazione dell'atto di precetto. Ne consegue che, il rilievo dell'azione esperita di natura preliminare ed assorbente, comporta, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ex art. 188 disp. Att. Cpc
La particolarità del caso porta alal compensazione delle spese
P.Q.M
Il giudice definitivamente pronunziando, ogni diversa ed ulteriore istanza disattesa, così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso ex art. 188 disp.att. cpc
Compensa le spese
Il Giudice
Dott. Salvatore Nasti