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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/06/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2565/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2565/2021 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. TSEMBERTZIS SPIRIDON del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso l difensore come da procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato il [...] a [...], con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. URSU RALUCA del foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il difensore giusta procura in atti,
RESISTENTE
e con l'intervento del
Pubblico Ministero sede e
AVV. ANDREA CASCIO, in qualità di curatore speciale dei minori , e Persona_1 Per_2
Per_3
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
a) dichiarare e pronunciare la separazione giudiziale tra le parti con richiesta di addebito nei confronti del resistente, per i motivi esposti in atti;
b) affidare i minori in via esclusiva alla madre, mantenendo la collocazione dei figli presso la stessa, anche ai fini della residenza anagrafica, e disporre altresì che la ricorrente possa decidere in via esclusiva sulle questioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione, salute e residenza dei minori, per tutti i motivi spiegati in atti;
pagina 1 di 15 c) regolamentare il diritto di frequentazione dei minori con il padre, ivi compreso il pernottamento, in particolare nel corso dei periodi infrasettimanali, per i motivi esposti in atti, e in considerazione dell'esito della richiesta Consulenza Tecnica d'Ufficio da ultimo con istanza di modifica urgente del 17 febbraio 2025;
d) disporre a carico del signor l'obbligo di concorrere nel mantenimento dei minori, fino al CP_1 conseguimento della indipendenza economica degli stessi, l'importo di € 1.000,00.= per dodici mesi, ovvero dell'importo che verrà determinato da codesto Tribunale secondo prudente apprezzamento, da versarsi in un'unica soluzione a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, per le motivazioni esposte;
e) disporre a carico del signor il pagamento delle spese straordinarie in ragione del 50%, CP_1 come stabilite nell'Ordinanza presidenziale;
a parziale modifica del provvedimento presidenziale si reitera la richiesta che la mensa scolastica e il c.d. prescuola e doposcuola vengano considerate spese straordinarie e come tali suddivise in ragione del 50% tra le parti, per i motivi esposti in atti sulla oggettiva necessità di detta spesa, in quanto sorta successivamente all'Ordinanza presidenziale;
f) respingere in ogni caso tutte le domande formulate dal resistente, in quanto da ritenersi infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti, incluse le richieste n. 16) e n. 19) di cui alla memoria ex art. 183, VI co., n. 1), c.p.c.; In subordine, affidare i minori in via condivisa ad entrambi i genitori, mantenendo la loro collocazione prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, per tutti i motivi esposti;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente Giudizio.
In via istruttoria: si chiede ammettersi le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, VI comma,
n. 2 c.p.c., in particolare la richiesta di Consulenza Tecnica d'Ufficio reiterata con istanza depositata in data 17 febbraio 2025, comprensiva della documentazione prodotta dal n. 36) al n. 41) da ritenersi Per_ rilevante, al fine di decidere sul miglior collocamento della minore attualmente collocata dal padre presso i nonni paterni e la regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti dei minori Per_2 Per_3
Per Controparte_1
In via principale
1. pronunciare la separazione dei Signori e con addebito alla Controparte_1 Controparte_2 moglie, ed autorizzare i coniugi a vivere separati nel massimo rispetto reciproco;
Per_
2. disporre il miglior regime di affidamento dei figli minori , ed che sarà ritenuto da Per_2 Per_3 questo Tribunale e, per tutti i motivi di cui agli atti di causa e alle relazioni dei Servizi Sociali, favorire Per_ l'affidamento esclusivo di al padre ed il relativo collocamento della minore presso quest'ultimo, con l'affidamento di e l Comune di Cinisello Balsamo ovvero favorire l'affidamento dei Per_3 Per_2 tre figli minori al Comune di Cinisello Balsamo, con limitazione della responsabilità genitoriale relativamente alle scelte inerenti il collocamento, la scuola, l'educazione e la salute dei figli, fermo Per_ restando il collocamento di presso il padre, incaricando i Servizi Sociali territorialmente competenti a monitorare il benessere dei minori, previa dell'adeguatezza genitoriale materna;
3. disporre la prosecuzione degli incontri madre-figlia in spazio neutro una volta al mese, autorizzando invece – per le restanti tre settimane del mese - una video chiamata alla settimana tra madre-figlia, nel Per_ giorno e negli orari compatibili con gli impegni scolastici ed extrascolastici di;
4. demanda ai Servizi Sociali di Cinisello Balsamo di proseguire negli incarichi già̀ conferiti, di monitorare costantemente la situazione dei minori;
5. invitare la signora a proseguire il percorso di sostegno psicologico, stante le criticità Parte_1 comportamentali emerse dalla relazione predisposta dai servizi sociali;
6. disporre il collocamento alternato di una settimana presso ciascun genitore per e dal Per_3 Per_2 mercoledì pomeriggio al termine delle lezioni scolastiche e fino al martedì mattina successivo all'inizio pagina 2 di 15 delle lezioni scolastiche e, nel caso in cui è sospesa l'attività scolastica, dal mercoledì mattina alle ore 08:00 sino al successivo martedì mattina alle ore 08:00. Lo scambio del materiale scolastico e sportivo avverrà presso la portineria dell'abitazione della signora In subordine, disporre il Parte_1 collocamento alternato di una settimana presso ciascun genitore dalla domenica sera alle ore 21:00 sino alla domenica successiva alle ore 21:00. Nel caso in cui un genitore, per impegni/impossibilità personale e/o dei minori, non possa rispettare il proprio turno riguardo la settimana di collocamento, entro i due mesi successivi deve recuperare la settimana di turno “persa”/non svolta o, in difetto, corrispondere all'altro genitore € 50,00 per ogni figlio, per ogni settimana persa/non svolta e non recuperata, al fine di poter compensare le spese ordinarie affrontate dall'altro genitore. Nel primo giorno (nella soluzione delle settimane che iniziano la domenica) di spettanza del padre, lo stesso preleverà d presso l'abitazione materna alle ore 21:00, mentre la domenica successiva la Per_2 Per_3 madre recupererà i due minori alle ore 21:00 presso l'abitazione del padre. Lo scambio del materiale scolastico e sportivo avverrà direttamente presso il luogo di consegna dei minori (nella soluzione delle settimane da domenica a domenica), in particolare egli scenderanno dall'abitazione del genitore presso il quale si trovano, muniti dell'intero corredo scolastico e sportivo. Avendo riguardo il vestiario di e avendo i figli con loro – il giorno di passaggio da un genitore - solo il materiale Per_3 Per_2 scolastico e sportivo, il giubbotto, i vestiti e le scarpe indossate, è opportuno che ogni genitore provveda da sé a costruire un corredo di abbigliamento adeguato per il loro cambio e la loro settimana, tenendo anche in considerazione delle relative attività extrascolastiche da svolgersi e della crescita dei minori stessi. In caso di impossibilità della madre di occuparsi dei figli (per motivi personali o lavorativi), la stessa si impegna a non delegare a terze persone (ad eccezione della baby-sitter e/o nonni da concordare preventivamente con il padre) la cura degli stessi e permetterà al padre di prelevarli mentre la madre recupererà i figli presso l'abitazione paterna al termine degli impegni. Il tutto al fine di favorire il rapporto genitore – figli.
Qualora, durante la settimana di collocamento, i genitori collocatari si dovessero spostare con i figli presso altro luogo/casa di amici che comprende il pernotto, è obbligo di ciascun genitore comunicare all'altro genitore il luogo e l'indirizzo ove si recano e pernottano i minori e
Per_3 Per_2 Nel periodo di permanenza presso un genitore, i minori e vranno giornalmente l'obbligo
Per_3 Per_2 di effettuare, quantomeno, un contatto telefonico con l'altro genitore. I genitori si obbligano ad essere reperibili telefonicamente allorché avranno con sé i minori e , in caso di mancata risposta
Per_3 Per_2 alla chiamata a provvedere a richiamare l'altro genitore entro un'ora dalla chiamata persa. Qualora nella giornata di passaggio da un genitore all'altro (martedì ovvero nella soluzione prospettata in via subordinata, la domenica) ovvero il giorno precedente (lunedì ovvero sabato), si verifichino malanni ai minori e altre situazioni che influiscono sull'organizzazione della giornata e/o
Per_3 Per_2 dell'intera settimana, il genitore collocatario è obbligato a darne immediata e tempestiva comunicazione all'altro genitore, al fine di permettere a quest'ultimo di organizzarsi, sia logisticamente, che lavorativamente, che personalmente, per la settimana entrante.
- durante le vacanze scolastiche natalizie: i) i figli e staranno con il padre negli anni con Per_3 Per_2 cifra finale pari, dall'ultimo giorno delle lezioni e verranno ripresi dalla madre presso la casa paterna alle ore 12:00 del 30 dicembre;
ii) negli anni con cifra finale dispari, il padre potrà prelevare i figli maschi dalla casa materna alle ore 12:00 del 30 dicembre, mentre la madre potrà riprenderli presso la casa paterna alle ore 20 del giorno immediatamente precedente la ripresa delle lezioni scolastiche;
- durante le vacanze pasquali: ad anni alterni 4 giorni dal giovedì prima di Pasqua (compreso) con un genitore e 4 giorni dal lunedì di Pasqua mattina al rientro a scuola con l'altro genitore (per l'anno 2025 il padre trascorrerà con i figli il primo periodo);
- vacanze estive: due settimane i figli minori staranno con un genitore dall' 1 agosto al 15 agosto fino alle ore 21:00 e con l'altro dalle ore 21:00 del 15 agosto al 31 agosto;
i periodi verranno concordati di anno in anno entro il 31 maggio di ogni anno tenuto conto delle ferie lavorative di ciascun genitore;
ciascun genitore potrà trascorrere, altresì, un'ulteriore settimana nei mesi di giugno e luglio previa comunicazione all'altro genitore;
Nei quindici giorni di spettanza materna e paterna il diritto di visita è sospeso, ma il genitore in vacanza con i minori avrà cura di far sentire telefonicamente all'altro genitore pagina 3 di 15 i figli una volta al giorno;
nel restante periodo delle vacanze scolastiche estive, i genitori dovranno concordare l'iscrizione dei figli al centro estivo, o, in alternativa, si faranno coadiuvare dai nonni paterni o dalla nonna materna, laddove disponibili;
in nessun caso i minori potranno recarsi all'estero senza il consenso scritto di entrambi i genitori.
- per i c.d. Ponti che siano adiacenti a un periodo di competenza paterna.
I genitori concordano che sul telefono dei minori e ossono essere presenti le sole seguenti Per_3 Per_2 applicazioni: whatsapp, meteo, accesso al materiale scolastico, giochi adatti alla loro età. Qualsivoglia ulteriore applicazione non concordata dovrà essere rimossa dal dispositivo telefonico del minore da parte del genitore che l'ha rintracciata. I genitori si obbligano a comunicarsi, entro 24 ore dalla richiesta, le password di accesso e controllo ai dispositivi/cellulari dei figli e/o ogni eventuale e ulteriore modifica. I genitori si impegnano comunque a collaborare tra loro, sempre, con la massima disponibilità
e sensibilità in ordine alla condivisone delle esigenze, morali e materiali, dei figli e Per_3 Per_2 Per_
7. disporre a carico della signora l'obbligo di contribuire al mantenimento di Parte_1 mediante la corresponsione di un assegno mensile per dodici mesi non inferiore ad € 200,00, ovvero anche maggiore, da versarsi entro il 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, al 50% delle spese di carattere straordinario come individuate nelle tabelle del Tribunale di Milano;
stante il collocamento paritario dei figli e ciascun genitore provvederà al mantenimento Per_3 Per_2 diretto degli stessi nel periodo di rispettiva permanenza/collocamento, fatto salvo quanto di seguito indicato: in relazione alle seguenti spese, le stesse graveranno sui genitori al 50% ciascuno: qualsivoglia spesa inerente il materiale scolastico (libri, cancelleria…), per tutto l'anno, per i minori e Per_3 Per_2 qualsivoglia spesa (materiale e/o iscrizione) inerente l'attività sportiva frequentata dai minori e Per_3 qualsivoglia spesa inerente i trasporti pubblici necessari ai minori per raggiungere gli istituti Per_2 scolastici;
utenze telefoniche nel massimo di € 15,00 mensili per ciascuno dei figli e n. 2 Per_3 Per_2 giubbotti e n. 2 paia di scarpe, per ciascun minore e per ogni semestre, per una spesa Per_3 Per_2 massima di € 100,00 a pezzo, fatto salvo il caso in cui il minore dovesse smarrire e/o danneggiare irreparabilmente il bene, ovvero lo stesso diventi inutilizzabile, i genitori si autorizzano, vicendevolmente, a condividere nella quota pari al 50% ciascuno la spesa per l'acquisto del bene smarrito/danneggiato. Tali spese verranno anticipate dal genitore collocatario della settimana in cui si dovrà affrontare la spesa ovvero dal genitore a cui faranno la richiesta i minori e verranno poi allo stesso rimborsate dall'altro genitore entro il mese successivo;
Alla fine di ogni mese, pertanto, ciascun genitore redigerà un elenco delle spese anticipate e ne rimetterà copia a mezzo mail all'altro genitore, unitamente alle copie delle ricevute, affinché quest'ultimo possa procedere con il rimborso della propria quota, entro 20 giorni da quando ha ricevuto la mail delle avvenute spese. I costi relativi al servizio mensa, la frequentazione dell'attività di pre-scuola e doposcuola, nonché la frequentazione dei centri estivi, sono a carico esclusivo del genitore che ne fa uso/richiesta durante la settimana di collocamento senza poter chiedere la corresponsione della quota del 50% dell'importo pagato all'altro genitore. I genitori si autorizzano, sin d'ora, a far frequentare ai figli e - un'attività sportiva all'anno Per_3 Per_2 per la quale si faranno carico dei rispettivi costi d'iscrizione e frequentazione per la quota del 50% ciascuno, tale attività verrà scelta dai minori stessi, per un massimo di spesa complessiva per ciascun di
€ 25,00 mensili e/o € 300,00 all'anno - un corso di lingua araba all'anno per ogni figlio, i costi per la relativa iscrizione e frequentazione saranno a carico dei genitori nella quota del 50% ciascuno, per un massimo di spesa complessiva per ciascun figlio di € 25,00 mensili e/o € 250,00 all'anno. Le attività sportive dovranno svolgersi esclusivamente nel circondario del Comune di Cinisello Balsamo nel raggio di 2 km dall'abitazione materna ovvero dall'abitazione paterna, in orari compatibili con l'accompagnamento di ciascun minore. I genitori danno, sin d'ora, il proprio consenso, in ordine alla frequentazione da parte dei figli e Per_3 di qualsivoglia gita scolastiche, per qualsivoglia durata, e gli stessi genitori si faranno carico di Per_2 tutte le spese derivanti dall' iscrizione e frequentazione di tali attività nell'ordine del 50% ciascuno;
Qualsivoglia contributo pubblico e/o assegno famigliare relativo ai figli spetterà al 50% ciascuno ai genitori.
pagina 4 di 15 I genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente le visite mediche alle quali vengono sottoposti i minori e l'eventuale somministrazione di farmaci in casi di malattia. Le decisioni improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore, previa informativa e benestare del Servizio Sociale, con cui i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'emergenza, fermo restando l'onere del genitore che assume la decisione di consultare preventivamente l'altro o, in caso di impossibilità, di informarlo tempestivamente delle decisioni assunte. I genitori si impegnano a condividere con anticipo di almeno 15 giorni, salvi i casi di interventi urgenti e non prevedibili, il calendario delle visite mediche alle quali verranno sottoposti i minori e a concordare le modalità di accompagnamento degli stessi presso i rispettivi centri e comunicheranno reciprocamente l'esito degli accertamenti.
Tutte le ulteriori spese straordinarie inerenti i tre figli, laddove non disciplinate dalle presenti condizioni, dovranno essere divise al 50% tra i genitori, come da protocollo del Tribunale di Milano.
Ogni spesa straordinaria per la quale si intende richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altra parte forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici –salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalle suddette attività. Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, l'altro genitore potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Indipendentemente dalla necessità di consenso, in una ottica di collaborazione e rispetto reciproco tra i genitori, ed anche al fine di consentire una ordinata gestione delle risorse di ciascuno, resta comunque ferma la necessità della reciproca tempestiva informazione. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. Al fine poi di permettere eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore dovrà tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili o detraibili, necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
Resta inteso che: a) ciascuno dei genitori potrà farsi coadiuvare, per le esigenze logistiche dei figli dai propri genitori;
b) il regolamento di cui al punto 6) si intende sospeso per la parte riguardante le visite, salvo diversi accordi scritti, nei periodi estivi in cui i figli trascorreranno con i genitori i periodi di vacanza nonché per tutti i periodi di tempo in cui i figli, su accordo dei genitori, si dovessero recare fuori dal comune di residenza per campi estivi, viaggi da solo, vacanze studio etc.
Ciascuno dei genitori avrà cura di regolamentare i rapporti tra i minori e i nonni riferiti al proprio ramo Per_ parentale, restando sin d'ora inteso che , ed potranno trascorrere, compatibilmente Per_2 Per_3 con i propri impegni scolastici ed extrascolastici, un pomeriggio infrasettimanale con i nonni paterni (da individuarsi possibilmente nei tempi in cui i figli staranno con il padre) e un pomeriggio infrasettimanale con i nonni materni;
parimenti i minori potranno trascorrere, durante il periodo di sospensione delle lezioni una settimana con i nonni paterni e una con i nonni materni, secondo periodi che i genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno. Per_ I genitori, al fine di preservare il benessere psicofisico di e si impegnano ad individuare Per_2 uno psicoterapeuta, i cui costi verranno preliminarmente concordati e suddivisi in ragione del 50%; si impegnano altresì ad evitare qualsivoglia coinvolgimento dei figli nelle questioni inerenti al percorso di separazione e agli aspetti riguardanti i rapporti personali tra i genitori stessi. Il padre potrà recarsi con i figli presso la propria madrepatria una volta all'anno per 4/6 settimane, previo consenso della madre, in periodo da concordare almeno 2 mesi prima della partenza. Entrambi i genitori potranno recarsi all'estero con i figli, previo consenso sul periodo e sulla durata del soggiorno e, in tali occasioni, si obbligano a comunicare quotidianamente con l'altro genitore, che potrà parlare direttamente con la prole circa gli spostamenti e l'andamento del soggiorno.
pagina 5 di 15 Ogni qual volta ciascuno dei genitori volesse portare con sé i figli, anche solo uno di loro, all'estero o in Italia nei periodi di vacanza, anche per pochi giorni, il genitore che è in possesso dei documenti originali dei figli è obbligato a consegnare all'altro genitore la carta d'identità e/o il passaporto necessario per il viaggio, nonché tessera sanitaria in originale.
Ogni cambiamento di residenza della madre e dei figli dovrà essere preventivamente concordato con il padre. I genitori si impegnano a limitare la condivisione sui social network dell'immagine dei minori. La condivisione di immagini dei ragazzi sui social network dovrà essere concordata e approvata da entrambi i genitori.
I minori verranno educati nella religione musulmana e potranno partecipare alle relative due feste principali. Il padre si impegna a comunicare in anticipo alla madre i giorni di festa (che mutano annualmente) e preleverà e dall'abitazione materna. Si precisa che laddove dette feste Per_3 Per_2 cadranno nelle settimane di spettanza materna, i week end verranno invertiti e la madre potrà recuperare il fine settimana successivo. Nel rispetto della religione praticata dal padre, i genitori eviteranno di somministrare ai minori la carne di maiale e/o i suoi derivati, garantendo tuttavia ai medesimi un'alimentazione sana e variegata anche durante la mensa a scuola. I genitori si impegnano a ricorrere ad un graduale inserimento dei nuovi compagni nella vita dei figli, al fine di preservare il loro benessere e nel rispetto dei loro sentimenti. Ciascun genitore dovrà inoltre attenersi al rispetto reciproco e dovrà limitare l'intervento dei rispettivi compagni nell'educazione della prole, tenuto conto che le nuove figure non possono sostituire quelle genitoriali.
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avanzare pretesa alcuna a titolo di assegno di mantenimento.
In via istruttoria: si oppone alla richiesta avversaria di CTU, così come formulata, in quanto superflua e meramente esplorativa, stante le indagini pluriennali dei servizi sociali incaricati che non hanno rilevato alcuna criticità per quanto riguarda la figura paterna ed i parenti del signor , rilevando CP_1 diversamente importanti criticità comportamentali e conflittuali ascrivibili unicamente alla signora nell'ipotesi in cui Codesto Tribunale dovesse disporre la consulenza tecnica d'ufficio, la stessa Parte_1 dovrà riguardare le capacità genitoriali della signora e del suo stato psicologico e Parte_1 psichiatrico, ed i relativi costi dovranno essere posti a carico esclusivo della parte ricorrente.
Si oppone, infine, alle ulteriori istanze istruttorie richieste dalla signora e si insiste nelle Parte_1 istanze presentate dalla parte resistente con le memorie ex art. 183 VI co c.p.c.
Vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Per il curatore speciale dei minori: affidare i minori , ed all'Ente territorialmente competente, con ogni Persona_1 Per_2 Per_3 conseguente limitazione delle responsabilità genitoriali in materia di collocamento, salute, cura, educazione ed istruzione scolastica per i minori;
disporre il collocamento di presso il padre;
disporre il collocamento di d presso la madre;
Per_2 Per_3
quanto al diritto di visita materno con la figlia , disporre la prosecuzione degli incontri madre- figlia in spazio neutro, anche tramite videochiamata e, comunque, con modalità osservate e protette, con facoltà di progressiva e graduale liberalizzazione, se nell'interesse della minore, ovvero riduzione della frequenza degli incontri e/o sospensione in caso di pregiudizio per la stessa;
quanto al diritto di visita paterno con i figli ed confermare la regolamentazione già Per_2 Per_3 disposta da codesto Ill.mo Tribunale, con facoltà di modifica e/o rimodulazione da parte del Servizio Sociale dell'ente affidatario, tenuto conto delle esigenze, dei bisogni e dell'interesse dei minori;
pagina 6 di 15 confermare gli incarichi già affidati ai servizi sociali territorialmente competenti, nonché la prosecuzione di tutti gli interventi già in atto, sia in favore dei minori che in favore dei genitori, in particolare: Per_
o disporre la prosecuzione del percorso di supporto psicologico/psicoterapico in favore di;
o disporre l'avvio di un percorso di supporto psicologico/psicoterapico in favore di d Per_2 Per_3
o disporre l'avvio dell'intervento di educativa domiciliare presso entrambi i genitori;
o incaricare il Servizio Sociale dell'ente affidatario di assicurare ogni opportuna forma di supporto e sostegno in favore dei minori, anche in ambito scolastico;
o incaricare il Servizio Sociale di favorire l'avvio di un percorso di supporto alla genitorialità, anche individuale, in favore dei signori e CP_1 Parte_1
o incaricare il Servizio Sociale di favorire l'avvio di un percorso di supporto psicologico/psicoterapico in favore dei signori e CP_1 Parte_1
o incaricare il Servizio Sociale di mantenere l'attento monitoraggio sull'intero nucleo familiare, anche allargato, effettuando anche colloqui di conoscenza e monitoraggio con i nonni paterni ed i rispettivi compagni dei signori e CP_1 Parte_1
tenuto conto dell'attuale collocamento dei figli, dell'attuale regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita dei genitori e della situazione reddituale degli stessi, porre a carico del sig.
[...]
CP_1 un contributo complessivo per il mantenimento dei figli minori ed nella misura di € Per_2 Per_3
200,00 mensili ovvero quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia da codesto Ill.mo Tribunale;
porre a carico di entrambi i genitori, in misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per tutti i figli minori, secondo il protocollo in uso avanti il Tribunale di Monza. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e, in ogni caso, stante l'ammissione dei minori al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, liquidare i compensi spettanti all'avv. Andrea Cascio per le prestazioni professionali dallo stesso espletate, nell'interesse dei minori, nel procedimento in epigrafe indicato, emettendo il relativo decreto di pagamento contestualmente alla decisione del presente giudizio. Il sottoscritto curatore speciale e difensore si riserva, comunque, di depositare in via telematica l'istanza per la liquidazione dei compensi allo stesso spettanti in forza delle delibere di ammissione dei minori al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (all. A e B)
pagina 7 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va disattesa la richiesta di rimessione della causa sul ruolo per espletare una consulenza tecnico d'ufficio, essendo state svolte nel corso del presente giudizio dalla
[...]
, valutazioni psicodiagnostiche, mediante colloqui clinici e somministrazione di CP_3 test MMPI-2, su entrambi i genitori che hanno compiutamente delineato la personalità delle parti e le loro competenze genitoriali, evidenziando altresì le rispettive criticità, soprattutto sul piano della co-genitorialità e dell'attenzione ai bisogni dei figli, svincolati dai propri. Quanto emerso ha poi trovato puntuale riscontro nelle successive fasi del giudizio ove l'assenza di collaborazione reciproca delle parti e il diverso punto di vista su ogni questione riguardante i figli ha inficiato tutti gli interventi e supporti volti a creare le condizioni per l'esercizio di un proficuo esercizio della co-genitorialità nell'interesse dei tre figli minori. In tale quadro la consulenza tecnica, che assolve una funzione primariamente valutativa, si risolverebbe in una non necessaria rivalutazione della personalità delle figure genitoriali, senza focalizzarsi invece sugli aspetti più propriamente operativi e gestionali in cui si continua ad esplicare la conflittualità tra le parti. Anche la consulenza tecnica richiesta da ultimo da Parte_1 con riferimento ai nonni paterni e alla nuova compagna del padre, appare superflua, poggiando sul presupposto che siano i nonni paterni a vicariare il padre nell'esercizio della funzione genitoriale, circostanza che non è emersa né dalle relazioni dei Servizi Sociali, nè in corso di educativa domiciliare svoltasi in Milano in presenza del padre, né dai colloqui intercorsi tra i minori ed il curatore speciale (i minori hanno riferito che il padre è presente nella casa dei nonni salvo che in occasione dei viaggi di lavoro). In corso di causa è invero emerso che CP_1
, dopo aver lasciato la casa coniugale, è tornato a vivere presso i propri genitori senza
[...] però trasferirvi la residenza che ha invece stabilito in Verano Brianza presso il monolocale in cui abita la nuova compagna con cui non ha intrapreso un rapporto di convivenza.
Recentemente il resistente ha prodotto un contratto di locazione con decorrenza dal mese di febbraio 2025 relativo ad un bilocale in Albiate, ma ha confermato la volontà di continuare ad esercitare il proprio ruolo genitoriale a Milano presso l'appartamento dei suoi genitori (che è stato oggetto di visita domiciliare da parte dei Servizi Sociali con esito positivo) per evitare ai figli cambiamenti destabilizzanti in questa fase delicata della loro crescita.
2. Passando al merito della controversia, ricorrono i presupposti per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, avendo le allegazioni delle parti, le risultanze processuali, la cessazione della coabitazione sin dal 2019 ed il persistere di una accesa conflittualità tra le parti, evidenziato l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Va quindi emessa la pronuncia richiesta.
3. Vanno rigettate le reciproche domande di addebito.
La ricorrente ha fondato la propria domanda di addebito su asseriti comportamenti vessatori e controllanti del marito e sulla violazione dell'obbligo di fedeltà da parte dello stesso. Trattasi di comportamenti genericamente dedotti e non suffragati da idonei riscontri probatori. In ogni caso, anche ove tali condotte fossero state provate, difetta il nesso di causalità tra gli asseriti comportamenti in violazione dei doveri coniugali e la rottura del sodalizio coniugale, avendo la ricorrente affermato di non avere mai provato nei confronti del marito sentimenti di amore e di aver compreso solo dopo tre mesi dalla celebrazione del matrimonio con rito musulmano come non fosse la persona giusta per lei, ma di non aver potuto interrompere la relazione perché già in gravidanza (cfr pag 4 della relazione dalla in data 10 giugno 2022). Da tali Controparte_3 dichiarazioni è evidente come il matrimonio non abbia mai poggiato su una vera e propria comunione materiale e spirituale tra i coniugi e sia entrato in crisi quasi subito. pagina 8 di 15 Anche il marito, in sede di colloqui clinici, ha affermato che il matrimonio è stato un “errore nostro-forse ero troppo giovane per iniziare una vita con una persona che non conoscevo bene”. Le stesse considerazioni svolte per la domanda di addebito formulata dalla moglie valgono anche per quella del marito che ha dedotto di essere stato vittima di condotte aggressive e maltrattanti da parte della moglie, senza però fornire elementi di prova in tal senso.
Per_
4. Dal matrimonio delle parti sono nati tre figli ancora minori: nata il [...], attualmente collocata presso il padre e nati rispettivamente il 5 novembre 2012 e Per_2 Per_3 il 7 maggio 2016, entrambi collocati presso la madre.
In applicazione del regime ordinario di affidamento dei figli minori previsto dal nostro legislatore, all'esito dell'udienza presidenziale, tenutasi il 16.06.21, è stato disposto l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con loro collocamento prevalente presso la madre. Attese le difficoltà di comunicazione e di gestione concorde dei figli emerse in tale udienza, contestualmente all'emissione dei provvedimenti urgenti e temporanei, veniva affidato incarico ai Servizi Sociali del luogo di residenza dei figli (Cinisello Balsamo) di accertare l'idoneità genitoriale delle parti, sia attraverso colloqui con le medesime che mediante un'indagine psicodiagnostica, lo stato di benessere dei figli minori e la miglior soluzione di affidamento, collocamento e diritti di visita tra i figli e il genitore non collocatario, oltre ad attivare tutti i sostegni ritenuti necessari a favore del nucleo familiare. Nel prosieguo del giudizio veniva richiesto più volte l'intervento giudiziale per dirimere contrasti insorti tra le parti su questioni riguardanti i figli, a riprova sia della loro conflittualità che dell'inconciliabilità dei rispettivi punti di vista.
Ciononostante, avendo le valutazioni psicodiagnostiche sui genitori evidenziato che, pur in presenza di reciproci comportamenti svalutanti e di criticità ascrivibili, quanto alla madre, ad “un'importante fatica a porsi in ascolto degli altri e accettare rimandi o note su di sè o su dati di realtà, vissute in modo quasi paranoideo come critica o rimandate all'altro come scarsa capacità di comprenderla o empatizzare”, quanto al padre, “alla presenza di tratti di egocentrismo, bisogno di attenzione e considerazione nelle relazioni, difficoltà ad esprimere l'ostilità che viene spesso inibita”, entrambi i genitori avevano mostrato di essere affettivamente legati ai figli ed interessati al loro benessere e di possedere buone competenze genitoriali anche se mal utilizzate, veniva confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori. In adesione alle indicazioni degli operatori venivano attivati gli interventi di assistenza educativa domiciliare e coordinazione genitoriale. Gli interventi posti in essere, se in un primo momento sembravano aver sortito qualche effetto positivo, non riuscivano però a far uscire le parti da una dimensione oppositiva e di scontro, al punto che gli effetti negativi si sono riverberati sui figli ed in particolare sulla relazione madre-figlia.
Le professioniste incaricate erano costrette a sospendere il percorso di coordinazione genitoriale e, a seguito di segnalazione urgente dell'ente affidatario in data 8.03.24 in ordine a episodi di aggressività fisica agiti dalla madre nei confronti della figlia, che hanno creato profondi disagi nella Per_ minore, segnalati anche dall'istituto scolastico frequentato da , con decreto urgente del 19 Per_ marzo 2024 veniva disposto il collocamento di presso il padre, che aveva dato la propria Per_ disponibilità, mentre la madre si era opposta ritenendo più tutelante l'inserimento di in un contesto comunitario. Veniva, inoltre, previsto che i rapporti di frequentazione madre-figlia potessero riprendere, inizialmente alla presenza di un operatore professionale, previa attivazione di un percorso di supporto sia per la madre che per la minore. Il provvedimento veniva confermato anche dopo aver sentito le parti con l'ordinanza motivata emessa il 5.04.2024, nella quale veniva altresì nominato l'avv. Andrea Cascio curatore speciale della minore.
Con successiva ordinanza del 17.07.24, a fronte della situazione relazionale tra le parti sempre più conflittuale, a tutela di tutti e tre i figli minori e della creazione di una progettualità più incisiva, che potesse condurre le parti, con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, ad un'effettiva condivisione della genitorialità, veniva disposto l'affidamento dei tre figli minori al Comune di pagina 9 di 15 Per_ residenza -attualmente Cinisello Balsamo- con collocamento di presso il padre nell'abitazione dei nonni paterni e degli altri due figli presso la madre e con limitazione della responsabilità genitoriale relativamente alle scelte inerenti il collocamento, la scuola, l'educazione e la salute dei figli. Veniva altresì disposta la prosecuzione del percorso di riattivazione degli incontri madre- figlia, inizialmente in spazio neutro con facoltà per i Servizi di procedere ad una progressiva e graduale liberalizzazione non appena se ne ravviseranno le condizioni nell'interesse della minore, nonché di sospenderli in caso di pregiudizio per la stessa e demandata ai Servizi Sociali di Cinisello
Balsamo la prosecuzione degli incarichi già conferiti, il monitoraggio costante della situazione dei Per_ minori, l'attivazione dei percorsi di supporto psicologico sia in favore della minore che dei genitori (nel caso della madre mirati anche a sostenere la relazione madre-figlia), la riattivazione del servizio di educativa domiciliare con le modalità ritenute più opportune, nonché quello di coordinazione genitoriale.
Il percorso di coordinazione genitoriale proposto presso l' inizialmente Controparte_3 condiviso da entrambe le parti, non poteva neppure iniziare, avendo la ricorrente comunicato la propria indisponibilità, non condividendo la metodologia proposta, mentre quello di educativa domiciliare per l'indisponibilità a breve di una figura che potesse svolgere l'incarico in entrambi i contesti e compatibilmente con gli impegni extrascolastici dei minori.
Anche gli incontri madre-figlia in spazio neutro non davano luogo ad un rasserenamento dei rapporti ma registravano un andamento negativo a causa dei comportamenti inadeguati della madre che provocavano un forte malessere nella figlia e costringevano i Servizi a sospenderli. Dal report dell'incontro in data 5.02.25 emerge, invero, che accusava la figlia di aver Parte_1 simulato i maltrattamenti dicendole “o sei pazza o lo fai apposta?... Ma tranquilla non sei pazza te lo ha sempre detto la mamma. " Il tutto con tono ironico ed inoltre di aver usato il trucco per far apparire un livido sul volto che non c'era, rifiutandosi poi di salutare la figlia quando l'operatrice interrompeva l'incontro. Nel successivo incontro del 27.03.25 la ribadiva alla Parte_1 figlia che la ascoltava in silenzio che “Lei non é una ragazza maltrattata perché non ha nessun tratto caratteristico del maltrattamento. La Sig.ra fa presente che lei sa riconoscere Parte_1 un bambino maltrattato”. All'esito dell'incontro la minore spiegava all'operatore di non riuscire a rispondere alla mamma e che il modo di porsi della madre le causava profonda angoscia, senso di inadeguatezza, disturbi del sonno e fatica a concentrarsi a scuola. Anche nell'ultimo incontro svoltosi il 1.04.25 in videochiamata il confronto madre-figlia assumeva toni accusatori con la madre che incolpava la figlia di averla minacciata con un coltello e di essere stata male quando lei se ne era andata di casa provocando forte turbamento nella figlia, che a stento tratteneva le lacrime. Per_ Terminata la chiamata, manifestava un malessere fisico importante e raccontava all'operatore di avere paura della mamma dicendo “Ero stufa di essere picchiata. La mamma mi stava rincorrendo per picchiarmi e io per difendermi ho preso un coltello. Non avrei fatto nulla. "La mamma mi ha detto: "Sei pazza! Guarda che chiamo la polizia." Io Le ho risposto: Per_ "chiamala pure. Così non mi pesti." riferisce all'operatore: "ero al limite. Ero stanca, sfinita." La narrazione di quanto avvenuto nell'ultimo incontro rende evidente non soltanto l'inadeguatezza dei comportamenti tenuti nel corso degli incontri, ma anche la disfunzionalità della relazione madre-figlia e la necessità di intervenire a tutela della minore. A fronte della preoccupante situazione emersa, dell'assenza di dialogo e di condivisione tra i genitori su qualsivoglia questione riguardante la vita dei figli e le varie contestazioni reciproche
-rispetto a scelte educative e scolastiche per i figli, alla concreta gestione dei tempi dei minori, alle attività degli stessi, ai vari accompagnamenti, alla consegna e scambio del materiale scolastico/sportivo, alle assenze scolastiche, alla somministrazione di farmaci, alla comunicazione di visite mediche, alla regolamentazione per il passaggio dei minori, come richiesto dal curatore speciale dei minori, va confermato l'affidamento dei minori ai Servizi pagina 10 di 15 Sociali del luogo di residenza con limitazione della responsabilità genitoriale con riferimento a salute, educazione, istruzione e residenza dei minori, stante l'evidente pregiudizio che deriverebbe dal ripristino dell'affidamento ad entrambi i genitori. Va d'altro canto escluso l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori che comporterebbe non soltanto ulteriori tensioni tra le parti e l'acuirsi della conflittualità con continui ricorsi all'autorità giudiziaria per impedire l'assunzione di decisioni ritenute pregiudizievoli, ma anche il concreto rischio che l'altro genitore venga escluso dalla vita dei figli. L'unica misura adeguata nel caso di specie, ove neppure gli interventi di sostegno finora attuati in favore del nucleo familiare hanno consentito di migliorare la collaborazione tra le parti e affrancare i figli dalla conflittualità tra i genitori, risulta quindi l'affidamento all'ente per due anni dalla data della presente sentenza. In questo lasso temporale i Servizi Sociali affidatari, in rete con tutti gli operatori coinvolti, continueranno a monitorare costantemente la situazione dei minori per tempestivamente intercettare situazioni di malessere ed intervenire con le opportune misure a tutela. Nel contempo dovranno essere mantenuti ed eventualmente implementati i supporti sia in favore dei minori che dei genitori per consentire il ripristino della responsabilità genitoriale al termine dei due anni. Ove tale tempistica non consentisse la reintegrazione della coppia genitoriale nell'esercizio della responsabilità genitoriale, la situazione del nucleo familiare dovrà essere segnalata dall'ente affidatario alla competente Procura Minori per l'adozione dei provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori. Quanto al collocamento dei minori, come richiesto dal curatore speciale Avv. Cascio, va in primis Per_ confermato l'attuale collocamento di presso il padre, stante da un lato la compromissione della relazione madre-figlia come sopra descritto e, dall'altro, gli obiettivi miglioramenti che tale collocamento ha comportato sotto il profilo della serenità e dello stato di benessere psicofisico della minore, nonché delle relazioni con i compagni di scuola come rilevato sia dagli operatori dei
Servizi, sia dagli insegnanti della minore (cfr. relazione in data 30.01.25 trasmessa il 4.02.25).
Quanto agli altri due minori, va confermato il loro collocamento presso la madre in Per_2 Per_3 continuità con l'attuale stato di fatto e l'assenza di particolari criticità nella relazione madre-figli, peraltro in un quadro complessivo di disagio dei minori.
A tutti e tre i minori dovrà essere assicurato il supporto psicologico di cui necessitano, stante Per_ l'esposizione al conflitto genitoriale, già attivato per con effetti positivi e richiesto espressamente anche da el corso del colloquio con il curatore speciale. Per_2 Per_ Relativamente ai rapporti di frequentazione tra i figli ed il genitore non convivente, quanto a sono attualmente sospesi e potranno riprendere in spazio neutro non appena i Servizi affidatari, che si relazioneranno periodicamente con i professionisti che supportano madre e figlia, ne ravviseranno i presupposti nel superiore interesse della minore;
quanto a e continueranno ad Per_2 Per_3 incontrare il padre secondo l'attuale regolamentazione, fatta salva la facoltà dei Servizi affidatari di rimodularla nell'interesse dei minori stessi. Da ultimo, si evidenzia che i minori, già ascoltati dai Servizi Sociali e dal curatore speciale al quale hanno esplicitato le loro richieste, non sono stati ascoltati in sede giudiziale per evitare una loro ulteriore esposizione al clima conflittuale che ha permeato l'intero giudizio ed anche lo svolgimento delle udienze.
5. Sotto il profilo economico, tenuto conto che:
- le parti, sulla base della documentazione reddituale in atti hanno redditi similari ( nel
2023 la ricorrente ha dichiarato un reddito netto annuo di € 16.800,00 da lavoro dipendente, mentre il resistente un reddito di impresa di poco superiore a € 17.000,00 annui senza che siano emersi elementi per ritenere che abbia ulteriori fonti di entrata),
- la ricorrente vive in abitazione di proprietà, mentre il resistente vive con i propri genitori anche se ha recentemente stipulato (1.02.25) un contratto di locazione con la nuova pagina 11 di 15 compagna per un immobile in Albiate che prevede la corresponsione di un canone di € 250,00 mensili, Per_
- il padre provvede integralmente al mantenimento della figlia e parzialmente anche a quello dei due figli collocati prevalentemente presso la madre nei tempi di permanenza presso di sé, l'assegno che dovrà essere corrisposto dal padre a titolo di concorso nel mantenimento dei figli viene rideterminato con decorrenza dalla data della presente sentenza in € 200,00 Per_2 Per_3 mensili.
I genitori concorreranno nella misura del 50% nel pagamento delle spese di carattere straordinario per i figli secondo le modalità previste dal protocollo in uso presso il Tribunale di
Monza. In misura del 50% sarà inoltre percepito l'assegno unico universale erogato dall' per la CP_4 prole.
6. Avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti, all'esito del giudizio che ha visto rigettate le reciproche domande di addebito e disposto l'affidamento ai Servizi Sociali dei figli minori delle parti con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambe, ricorrono i presupposti di legge per compensare le spese di lite.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio nel Comune di Cinisello Balsamo il 25.01.15 (atto di
[...] matrimonio n. Atto n.7 Parte I anno 2015);
II. Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata a cura del Cancelliere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo per le annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
III. Rigetta le reciproche domande di addebito;
Per_ IV. affida per due anni decorrenti dalla data di deposito della presente sentenza i minori , ed ai Servizi Sociali del luogo di residenza dei minori - Per_2 Persona_4 attualmente Cinisello Balsamo- con limitazione delle responsabilità genitoriali in materia di collocamento, salute, cura, educazione ed istruzione scolastica dei minori;
i Servizi Sociali oltre ad assumere le decisioni in tali materie, individueranno anche le regole da seguire nella gestione ordinaria dei minori, ove i genitori non siano in grado di concordarle;
i Servizi Sociali segnaleranno la situazione alla competente Procura Minori entro il termine dei due anni, ove non sussistano le condizioni per il ripristino della responsabilità genitoriale delle parti;
Per_ V. dispone il collocamento di presso il padre, mentre quello di ed presso la Per_2 Per_3 madre;
VI. quanto ai rapporti di frequentazione madre-figli, attualmente sospesi, potranno riprendere non appena i Servizi Sociali affidatari, di concerto con gli operatori che supportano madre e figlia, valuteranno la sussistenza dei presupposti nell'interesse della minore, con le modalità protette più opportune (spazio neutro, anche tramite videochiamata, o in presenza di un educatore domiciliare), con facoltà di progressiva e graduale liberalizzazione, se nell'interesse della minore, ovvero riduzione della frequenza degli incontri e/o sospensione in caso di pregiudizio per la stessa;
VII. quanto ai rapporti di frequentazione padre-figli, gli stessi avverranno secondo le modalità attuali di seguito indicate, con facoltà per l'ente affidatario di rimodularle tenuto conto delle esigenze, dei bisogni e dell'interesse dei minori:
pagina 12 di 15 - A fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì con accompagnamento a scuola;
- Un giorno infrasettimanale, da individuarsi nel mercoledì con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno successivo), nelle settimane con weekend di spettanza paterna;
- Due giorni infrasettimanali da individuarsi nel lunedì e nel martedì (con due pernottamenti e riaccompagnamento a scuola il mercoledì mattina), nelle settimane con weekend di spettanza materna;
- nei giorni di spettanza, in caso di chiusura delle scuole, il padre potrà prelevare i bambini dalle ore 8:00 e raccompagnarli presso l'abitazione materna alle ore 8.00 del giorno di rientro al domicilio materno;
- durante le vacanze scolastiche natalizie i figli staranno ad anni alterni dal termine delle lezioni scolastiche fino al 30 dicembre alle ore 10:00 con un genitore e dal 30 dicembre ore 10:00 alle ore 21.00 del giorno antecedente la ripresa delle lezioni con l'altro;
- durante le vacanze scolastiche pasquali, dal termine delle lezioni fino alle ore 21:00 del giorno di Pasqua compreso con un genitore e dalle ore 21:00 del giorno di Pasqua fino alle ore 21:00 del giorno antecedente della ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i figli minori staranno con un genitore dall' 1 agosto al 15 agosto fino alle ore 21:00 e con l'altro dalle ore 21:00 del 15 agosto al 31 agosto;
i periodi verranno concordati di anno in anno entro il 31 maggio di ogni anno tenuto conto delle ferie lavorative di ciascun genitore;
ciascun genitore potrà trascorrere, altresì, un ulteriore settimana nei mesi di giugno e luglio previa comunicazione all'altro genitore;
nei periodi di vacanza sono sospesi i diritti di visita ordinari;
ciascun genitore dovrà comunicare il luogo di vacanza e dovrà fornire un recapito telefonico ove contattare i minori;
VIII. demanda ai Servizi Sociali affidatari il costante monitoraggio della situazione del nucleo familiare, nonchè la prosecuzione di tutti gli interventi già in atto e l'attivazione degli ulteriori interventi di supporto opportuni, sia in favore dei minori che in favore dei genitori, in particolare: Per_
- la prosecuzione del percorso di supporto psicologico/psicoterapico in favore di;
- l'avvio di un percorso di supporto psicologico/psicoterapico in favore di ed Per_2
Per_3
- l'avvio, ove possibile e compatibile con gli ulteriori interventi in corso, di un nuovo intervento di educativa domiciliare presso entrambi i genitori;
- ogni opportuna forma di supporto e sostegno in favore dei minori, anche in ambito scolastico;
- l'avvio/prosecuzione di un percorso di supporto alla genitorialità, anche individuale, in favore delle parti;
- l'avvio/prosecuzione di un percorso di supporto psicologico/psicoterapico in favore delle parti;
IX. incarica altresì il Servizio Sociale di monitorare i rapporti dei minori con i nonni paterni ed i rispettivi compagni dei signori e CP_1 Parte_1
X. Pone a carico di con decorrenza dalla data della presente sentenza, Controparte_1
l'obbligo di versare a a titolo di concorso nel mantenimento dei figli Parte_1 Per_2
l'importo di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza Per_3 dal mese di giugno 2026 e con base di riferimento giugno 2025; Per_ XI. Pone a carico di il mantenimento della figlia;
CP_1
pagina 13 di 15 XII. Pone a carico dei genitori il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese di seguito indicate), e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da
Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
pagina 14 di 15 XIII. Prevede che l'assegno unico ed universale per la prole venga erogato in favore di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
XIV. Compensa le spese di lite
XV. Dispone la comunicazione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza ai Servizi
Sociali del Comune di Cinisello Balsamo.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 22 maggio 2025
Il Presidente estensore Dr. Laura Gaggiotti
I.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2565/2021 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. TSEMBERTZIS SPIRIDON del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso l difensore come da procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato il [...] a [...], con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. URSU RALUCA del foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il difensore giusta procura in atti,
RESISTENTE
e con l'intervento del
Pubblico Ministero sede e
AVV. ANDREA CASCIO, in qualità di curatore speciale dei minori , e Persona_1 Per_2
Per_3
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
a) dichiarare e pronunciare la separazione giudiziale tra le parti con richiesta di addebito nei confronti del resistente, per i motivi esposti in atti;
b) affidare i minori in via esclusiva alla madre, mantenendo la collocazione dei figli presso la stessa, anche ai fini della residenza anagrafica, e disporre altresì che la ricorrente possa decidere in via esclusiva sulle questioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione, salute e residenza dei minori, per tutti i motivi spiegati in atti;
pagina 1 di 15 c) regolamentare il diritto di frequentazione dei minori con il padre, ivi compreso il pernottamento, in particolare nel corso dei periodi infrasettimanali, per i motivi esposti in atti, e in considerazione dell'esito della richiesta Consulenza Tecnica d'Ufficio da ultimo con istanza di modifica urgente del 17 febbraio 2025;
d) disporre a carico del signor l'obbligo di concorrere nel mantenimento dei minori, fino al CP_1 conseguimento della indipendenza economica degli stessi, l'importo di € 1.000,00.= per dodici mesi, ovvero dell'importo che verrà determinato da codesto Tribunale secondo prudente apprezzamento, da versarsi in un'unica soluzione a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, per le motivazioni esposte;
e) disporre a carico del signor il pagamento delle spese straordinarie in ragione del 50%, CP_1 come stabilite nell'Ordinanza presidenziale;
a parziale modifica del provvedimento presidenziale si reitera la richiesta che la mensa scolastica e il c.d. prescuola e doposcuola vengano considerate spese straordinarie e come tali suddivise in ragione del 50% tra le parti, per i motivi esposti in atti sulla oggettiva necessità di detta spesa, in quanto sorta successivamente all'Ordinanza presidenziale;
f) respingere in ogni caso tutte le domande formulate dal resistente, in quanto da ritenersi infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti, incluse le richieste n. 16) e n. 19) di cui alla memoria ex art. 183, VI co., n. 1), c.p.c.; In subordine, affidare i minori in via condivisa ad entrambi i genitori, mantenendo la loro collocazione prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, per tutti i motivi esposti;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente Giudizio.
In via istruttoria: si chiede ammettersi le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, VI comma,
n. 2 c.p.c., in particolare la richiesta di Consulenza Tecnica d'Ufficio reiterata con istanza depositata in data 17 febbraio 2025, comprensiva della documentazione prodotta dal n. 36) al n. 41) da ritenersi Per_ rilevante, al fine di decidere sul miglior collocamento della minore attualmente collocata dal padre presso i nonni paterni e la regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti dei minori Per_2 Per_3
Per Controparte_1
In via principale
1. pronunciare la separazione dei Signori e con addebito alla Controparte_1 Controparte_2 moglie, ed autorizzare i coniugi a vivere separati nel massimo rispetto reciproco;
Per_
2. disporre il miglior regime di affidamento dei figli minori , ed che sarà ritenuto da Per_2 Per_3 questo Tribunale e, per tutti i motivi di cui agli atti di causa e alle relazioni dei Servizi Sociali, favorire Per_ l'affidamento esclusivo di al padre ed il relativo collocamento della minore presso quest'ultimo, con l'affidamento di e l Comune di Cinisello Balsamo ovvero favorire l'affidamento dei Per_3 Per_2 tre figli minori al Comune di Cinisello Balsamo, con limitazione della responsabilità genitoriale relativamente alle scelte inerenti il collocamento, la scuola, l'educazione e la salute dei figli, fermo Per_ restando il collocamento di presso il padre, incaricando i Servizi Sociali territorialmente competenti a monitorare il benessere dei minori, previa dell'adeguatezza genitoriale materna;
3. disporre la prosecuzione degli incontri madre-figlia in spazio neutro una volta al mese, autorizzando invece – per le restanti tre settimane del mese - una video chiamata alla settimana tra madre-figlia, nel Per_ giorno e negli orari compatibili con gli impegni scolastici ed extrascolastici di;
4. demanda ai Servizi Sociali di Cinisello Balsamo di proseguire negli incarichi già̀ conferiti, di monitorare costantemente la situazione dei minori;
5. invitare la signora a proseguire il percorso di sostegno psicologico, stante le criticità Parte_1 comportamentali emerse dalla relazione predisposta dai servizi sociali;
6. disporre il collocamento alternato di una settimana presso ciascun genitore per e dal Per_3 Per_2 mercoledì pomeriggio al termine delle lezioni scolastiche e fino al martedì mattina successivo all'inizio pagina 2 di 15 delle lezioni scolastiche e, nel caso in cui è sospesa l'attività scolastica, dal mercoledì mattina alle ore 08:00 sino al successivo martedì mattina alle ore 08:00. Lo scambio del materiale scolastico e sportivo avverrà presso la portineria dell'abitazione della signora In subordine, disporre il Parte_1 collocamento alternato di una settimana presso ciascun genitore dalla domenica sera alle ore 21:00 sino alla domenica successiva alle ore 21:00. Nel caso in cui un genitore, per impegni/impossibilità personale e/o dei minori, non possa rispettare il proprio turno riguardo la settimana di collocamento, entro i due mesi successivi deve recuperare la settimana di turno “persa”/non svolta o, in difetto, corrispondere all'altro genitore € 50,00 per ogni figlio, per ogni settimana persa/non svolta e non recuperata, al fine di poter compensare le spese ordinarie affrontate dall'altro genitore. Nel primo giorno (nella soluzione delle settimane che iniziano la domenica) di spettanza del padre, lo stesso preleverà d presso l'abitazione materna alle ore 21:00, mentre la domenica successiva la Per_2 Per_3 madre recupererà i due minori alle ore 21:00 presso l'abitazione del padre. Lo scambio del materiale scolastico e sportivo avverrà direttamente presso il luogo di consegna dei minori (nella soluzione delle settimane da domenica a domenica), in particolare egli scenderanno dall'abitazione del genitore presso il quale si trovano, muniti dell'intero corredo scolastico e sportivo. Avendo riguardo il vestiario di e avendo i figli con loro – il giorno di passaggio da un genitore - solo il materiale Per_3 Per_2 scolastico e sportivo, il giubbotto, i vestiti e le scarpe indossate, è opportuno che ogni genitore provveda da sé a costruire un corredo di abbigliamento adeguato per il loro cambio e la loro settimana, tenendo anche in considerazione delle relative attività extrascolastiche da svolgersi e della crescita dei minori stessi. In caso di impossibilità della madre di occuparsi dei figli (per motivi personali o lavorativi), la stessa si impegna a non delegare a terze persone (ad eccezione della baby-sitter e/o nonni da concordare preventivamente con il padre) la cura degli stessi e permetterà al padre di prelevarli mentre la madre recupererà i figli presso l'abitazione paterna al termine degli impegni. Il tutto al fine di favorire il rapporto genitore – figli.
Qualora, durante la settimana di collocamento, i genitori collocatari si dovessero spostare con i figli presso altro luogo/casa di amici che comprende il pernotto, è obbligo di ciascun genitore comunicare all'altro genitore il luogo e l'indirizzo ove si recano e pernottano i minori e
Per_3 Per_2 Nel periodo di permanenza presso un genitore, i minori e vranno giornalmente l'obbligo
Per_3 Per_2 di effettuare, quantomeno, un contatto telefonico con l'altro genitore. I genitori si obbligano ad essere reperibili telefonicamente allorché avranno con sé i minori e , in caso di mancata risposta
Per_3 Per_2 alla chiamata a provvedere a richiamare l'altro genitore entro un'ora dalla chiamata persa. Qualora nella giornata di passaggio da un genitore all'altro (martedì ovvero nella soluzione prospettata in via subordinata, la domenica) ovvero il giorno precedente (lunedì ovvero sabato), si verifichino malanni ai minori e altre situazioni che influiscono sull'organizzazione della giornata e/o
Per_3 Per_2 dell'intera settimana, il genitore collocatario è obbligato a darne immediata e tempestiva comunicazione all'altro genitore, al fine di permettere a quest'ultimo di organizzarsi, sia logisticamente, che lavorativamente, che personalmente, per la settimana entrante.
- durante le vacanze scolastiche natalizie: i) i figli e staranno con il padre negli anni con Per_3 Per_2 cifra finale pari, dall'ultimo giorno delle lezioni e verranno ripresi dalla madre presso la casa paterna alle ore 12:00 del 30 dicembre;
ii) negli anni con cifra finale dispari, il padre potrà prelevare i figli maschi dalla casa materna alle ore 12:00 del 30 dicembre, mentre la madre potrà riprenderli presso la casa paterna alle ore 20 del giorno immediatamente precedente la ripresa delle lezioni scolastiche;
- durante le vacanze pasquali: ad anni alterni 4 giorni dal giovedì prima di Pasqua (compreso) con un genitore e 4 giorni dal lunedì di Pasqua mattina al rientro a scuola con l'altro genitore (per l'anno 2025 il padre trascorrerà con i figli il primo periodo);
- vacanze estive: due settimane i figli minori staranno con un genitore dall' 1 agosto al 15 agosto fino alle ore 21:00 e con l'altro dalle ore 21:00 del 15 agosto al 31 agosto;
i periodi verranno concordati di anno in anno entro il 31 maggio di ogni anno tenuto conto delle ferie lavorative di ciascun genitore;
ciascun genitore potrà trascorrere, altresì, un'ulteriore settimana nei mesi di giugno e luglio previa comunicazione all'altro genitore;
Nei quindici giorni di spettanza materna e paterna il diritto di visita è sospeso, ma il genitore in vacanza con i minori avrà cura di far sentire telefonicamente all'altro genitore pagina 3 di 15 i figli una volta al giorno;
nel restante periodo delle vacanze scolastiche estive, i genitori dovranno concordare l'iscrizione dei figli al centro estivo, o, in alternativa, si faranno coadiuvare dai nonni paterni o dalla nonna materna, laddove disponibili;
in nessun caso i minori potranno recarsi all'estero senza il consenso scritto di entrambi i genitori.
- per i c.d. Ponti che siano adiacenti a un periodo di competenza paterna.
I genitori concordano che sul telefono dei minori e ossono essere presenti le sole seguenti Per_3 Per_2 applicazioni: whatsapp, meteo, accesso al materiale scolastico, giochi adatti alla loro età. Qualsivoglia ulteriore applicazione non concordata dovrà essere rimossa dal dispositivo telefonico del minore da parte del genitore che l'ha rintracciata. I genitori si obbligano a comunicarsi, entro 24 ore dalla richiesta, le password di accesso e controllo ai dispositivi/cellulari dei figli e/o ogni eventuale e ulteriore modifica. I genitori si impegnano comunque a collaborare tra loro, sempre, con la massima disponibilità
e sensibilità in ordine alla condivisone delle esigenze, morali e materiali, dei figli e Per_3 Per_2 Per_
7. disporre a carico della signora l'obbligo di contribuire al mantenimento di Parte_1 mediante la corresponsione di un assegno mensile per dodici mesi non inferiore ad € 200,00, ovvero anche maggiore, da versarsi entro il 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, al 50% delle spese di carattere straordinario come individuate nelle tabelle del Tribunale di Milano;
stante il collocamento paritario dei figli e ciascun genitore provvederà al mantenimento Per_3 Per_2 diretto degli stessi nel periodo di rispettiva permanenza/collocamento, fatto salvo quanto di seguito indicato: in relazione alle seguenti spese, le stesse graveranno sui genitori al 50% ciascuno: qualsivoglia spesa inerente il materiale scolastico (libri, cancelleria…), per tutto l'anno, per i minori e Per_3 Per_2 qualsivoglia spesa (materiale e/o iscrizione) inerente l'attività sportiva frequentata dai minori e Per_3 qualsivoglia spesa inerente i trasporti pubblici necessari ai minori per raggiungere gli istituti Per_2 scolastici;
utenze telefoniche nel massimo di € 15,00 mensili per ciascuno dei figli e n. 2 Per_3 Per_2 giubbotti e n. 2 paia di scarpe, per ciascun minore e per ogni semestre, per una spesa Per_3 Per_2 massima di € 100,00 a pezzo, fatto salvo il caso in cui il minore dovesse smarrire e/o danneggiare irreparabilmente il bene, ovvero lo stesso diventi inutilizzabile, i genitori si autorizzano, vicendevolmente, a condividere nella quota pari al 50% ciascuno la spesa per l'acquisto del bene smarrito/danneggiato. Tali spese verranno anticipate dal genitore collocatario della settimana in cui si dovrà affrontare la spesa ovvero dal genitore a cui faranno la richiesta i minori e verranno poi allo stesso rimborsate dall'altro genitore entro il mese successivo;
Alla fine di ogni mese, pertanto, ciascun genitore redigerà un elenco delle spese anticipate e ne rimetterà copia a mezzo mail all'altro genitore, unitamente alle copie delle ricevute, affinché quest'ultimo possa procedere con il rimborso della propria quota, entro 20 giorni da quando ha ricevuto la mail delle avvenute spese. I costi relativi al servizio mensa, la frequentazione dell'attività di pre-scuola e doposcuola, nonché la frequentazione dei centri estivi, sono a carico esclusivo del genitore che ne fa uso/richiesta durante la settimana di collocamento senza poter chiedere la corresponsione della quota del 50% dell'importo pagato all'altro genitore. I genitori si autorizzano, sin d'ora, a far frequentare ai figli e - un'attività sportiva all'anno Per_3 Per_2 per la quale si faranno carico dei rispettivi costi d'iscrizione e frequentazione per la quota del 50% ciascuno, tale attività verrà scelta dai minori stessi, per un massimo di spesa complessiva per ciascun di
€ 25,00 mensili e/o € 300,00 all'anno - un corso di lingua araba all'anno per ogni figlio, i costi per la relativa iscrizione e frequentazione saranno a carico dei genitori nella quota del 50% ciascuno, per un massimo di spesa complessiva per ciascun figlio di € 25,00 mensili e/o € 250,00 all'anno. Le attività sportive dovranno svolgersi esclusivamente nel circondario del Comune di Cinisello Balsamo nel raggio di 2 km dall'abitazione materna ovvero dall'abitazione paterna, in orari compatibili con l'accompagnamento di ciascun minore. I genitori danno, sin d'ora, il proprio consenso, in ordine alla frequentazione da parte dei figli e Per_3 di qualsivoglia gita scolastiche, per qualsivoglia durata, e gli stessi genitori si faranno carico di Per_2 tutte le spese derivanti dall' iscrizione e frequentazione di tali attività nell'ordine del 50% ciascuno;
Qualsivoglia contributo pubblico e/o assegno famigliare relativo ai figli spetterà al 50% ciascuno ai genitori.
pagina 4 di 15 I genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente le visite mediche alle quali vengono sottoposti i minori e l'eventuale somministrazione di farmaci in casi di malattia. Le decisioni improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore, previa informativa e benestare del Servizio Sociale, con cui i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'emergenza, fermo restando l'onere del genitore che assume la decisione di consultare preventivamente l'altro o, in caso di impossibilità, di informarlo tempestivamente delle decisioni assunte. I genitori si impegnano a condividere con anticipo di almeno 15 giorni, salvi i casi di interventi urgenti e non prevedibili, il calendario delle visite mediche alle quali verranno sottoposti i minori e a concordare le modalità di accompagnamento degli stessi presso i rispettivi centri e comunicheranno reciprocamente l'esito degli accertamenti.
Tutte le ulteriori spese straordinarie inerenti i tre figli, laddove non disciplinate dalle presenti condizioni, dovranno essere divise al 50% tra i genitori, come da protocollo del Tribunale di Milano.
Ogni spesa straordinaria per la quale si intende richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altra parte forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici –salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalle suddette attività. Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, l'altro genitore potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Indipendentemente dalla necessità di consenso, in una ottica di collaborazione e rispetto reciproco tra i genitori, ed anche al fine di consentire una ordinata gestione delle risorse di ciascuno, resta comunque ferma la necessità della reciproca tempestiva informazione. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. Al fine poi di permettere eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore dovrà tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili o detraibili, necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
Resta inteso che: a) ciascuno dei genitori potrà farsi coadiuvare, per le esigenze logistiche dei figli dai propri genitori;
b) il regolamento di cui al punto 6) si intende sospeso per la parte riguardante le visite, salvo diversi accordi scritti, nei periodi estivi in cui i figli trascorreranno con i genitori i periodi di vacanza nonché per tutti i periodi di tempo in cui i figli, su accordo dei genitori, si dovessero recare fuori dal comune di residenza per campi estivi, viaggi da solo, vacanze studio etc.
Ciascuno dei genitori avrà cura di regolamentare i rapporti tra i minori e i nonni riferiti al proprio ramo Per_ parentale, restando sin d'ora inteso che , ed potranno trascorrere, compatibilmente Per_2 Per_3 con i propri impegni scolastici ed extrascolastici, un pomeriggio infrasettimanale con i nonni paterni (da individuarsi possibilmente nei tempi in cui i figli staranno con il padre) e un pomeriggio infrasettimanale con i nonni materni;
parimenti i minori potranno trascorrere, durante il periodo di sospensione delle lezioni una settimana con i nonni paterni e una con i nonni materni, secondo periodi che i genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno. Per_ I genitori, al fine di preservare il benessere psicofisico di e si impegnano ad individuare Per_2 uno psicoterapeuta, i cui costi verranno preliminarmente concordati e suddivisi in ragione del 50%; si impegnano altresì ad evitare qualsivoglia coinvolgimento dei figli nelle questioni inerenti al percorso di separazione e agli aspetti riguardanti i rapporti personali tra i genitori stessi. Il padre potrà recarsi con i figli presso la propria madrepatria una volta all'anno per 4/6 settimane, previo consenso della madre, in periodo da concordare almeno 2 mesi prima della partenza. Entrambi i genitori potranno recarsi all'estero con i figli, previo consenso sul periodo e sulla durata del soggiorno e, in tali occasioni, si obbligano a comunicare quotidianamente con l'altro genitore, che potrà parlare direttamente con la prole circa gli spostamenti e l'andamento del soggiorno.
pagina 5 di 15 Ogni qual volta ciascuno dei genitori volesse portare con sé i figli, anche solo uno di loro, all'estero o in Italia nei periodi di vacanza, anche per pochi giorni, il genitore che è in possesso dei documenti originali dei figli è obbligato a consegnare all'altro genitore la carta d'identità e/o il passaporto necessario per il viaggio, nonché tessera sanitaria in originale.
Ogni cambiamento di residenza della madre e dei figli dovrà essere preventivamente concordato con il padre. I genitori si impegnano a limitare la condivisione sui social network dell'immagine dei minori. La condivisione di immagini dei ragazzi sui social network dovrà essere concordata e approvata da entrambi i genitori.
I minori verranno educati nella religione musulmana e potranno partecipare alle relative due feste principali. Il padre si impegna a comunicare in anticipo alla madre i giorni di festa (che mutano annualmente) e preleverà e dall'abitazione materna. Si precisa che laddove dette feste Per_3 Per_2 cadranno nelle settimane di spettanza materna, i week end verranno invertiti e la madre potrà recuperare il fine settimana successivo. Nel rispetto della religione praticata dal padre, i genitori eviteranno di somministrare ai minori la carne di maiale e/o i suoi derivati, garantendo tuttavia ai medesimi un'alimentazione sana e variegata anche durante la mensa a scuola. I genitori si impegnano a ricorrere ad un graduale inserimento dei nuovi compagni nella vita dei figli, al fine di preservare il loro benessere e nel rispetto dei loro sentimenti. Ciascun genitore dovrà inoltre attenersi al rispetto reciproco e dovrà limitare l'intervento dei rispettivi compagni nell'educazione della prole, tenuto conto che le nuove figure non possono sostituire quelle genitoriali.
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avanzare pretesa alcuna a titolo di assegno di mantenimento.
In via istruttoria: si oppone alla richiesta avversaria di CTU, così come formulata, in quanto superflua e meramente esplorativa, stante le indagini pluriennali dei servizi sociali incaricati che non hanno rilevato alcuna criticità per quanto riguarda la figura paterna ed i parenti del signor , rilevando CP_1 diversamente importanti criticità comportamentali e conflittuali ascrivibili unicamente alla signora nell'ipotesi in cui Codesto Tribunale dovesse disporre la consulenza tecnica d'ufficio, la stessa Parte_1 dovrà riguardare le capacità genitoriali della signora e del suo stato psicologico e Parte_1 psichiatrico, ed i relativi costi dovranno essere posti a carico esclusivo della parte ricorrente.
Si oppone, infine, alle ulteriori istanze istruttorie richieste dalla signora e si insiste nelle Parte_1 istanze presentate dalla parte resistente con le memorie ex art. 183 VI co c.p.c.
Vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Per il curatore speciale dei minori: affidare i minori , ed all'Ente territorialmente competente, con ogni Persona_1 Per_2 Per_3 conseguente limitazione delle responsabilità genitoriali in materia di collocamento, salute, cura, educazione ed istruzione scolastica per i minori;
disporre il collocamento di presso il padre;
disporre il collocamento di d presso la madre;
Per_2 Per_3
quanto al diritto di visita materno con la figlia , disporre la prosecuzione degli incontri madre- figlia in spazio neutro, anche tramite videochiamata e, comunque, con modalità osservate e protette, con facoltà di progressiva e graduale liberalizzazione, se nell'interesse della minore, ovvero riduzione della frequenza degli incontri e/o sospensione in caso di pregiudizio per la stessa;
quanto al diritto di visita paterno con i figli ed confermare la regolamentazione già Per_2 Per_3 disposta da codesto Ill.mo Tribunale, con facoltà di modifica e/o rimodulazione da parte del Servizio Sociale dell'ente affidatario, tenuto conto delle esigenze, dei bisogni e dell'interesse dei minori;
pagina 6 di 15 confermare gli incarichi già affidati ai servizi sociali territorialmente competenti, nonché la prosecuzione di tutti gli interventi già in atto, sia in favore dei minori che in favore dei genitori, in particolare: Per_
o disporre la prosecuzione del percorso di supporto psicologico/psicoterapico in favore di;
o disporre l'avvio di un percorso di supporto psicologico/psicoterapico in favore di d Per_2 Per_3
o disporre l'avvio dell'intervento di educativa domiciliare presso entrambi i genitori;
o incaricare il Servizio Sociale dell'ente affidatario di assicurare ogni opportuna forma di supporto e sostegno in favore dei minori, anche in ambito scolastico;
o incaricare il Servizio Sociale di favorire l'avvio di un percorso di supporto alla genitorialità, anche individuale, in favore dei signori e CP_1 Parte_1
o incaricare il Servizio Sociale di favorire l'avvio di un percorso di supporto psicologico/psicoterapico in favore dei signori e CP_1 Parte_1
o incaricare il Servizio Sociale di mantenere l'attento monitoraggio sull'intero nucleo familiare, anche allargato, effettuando anche colloqui di conoscenza e monitoraggio con i nonni paterni ed i rispettivi compagni dei signori e CP_1 Parte_1
tenuto conto dell'attuale collocamento dei figli, dell'attuale regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita dei genitori e della situazione reddituale degli stessi, porre a carico del sig.
[...]
CP_1 un contributo complessivo per il mantenimento dei figli minori ed nella misura di € Per_2 Per_3
200,00 mensili ovvero quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia da codesto Ill.mo Tribunale;
porre a carico di entrambi i genitori, in misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per tutti i figli minori, secondo il protocollo in uso avanti il Tribunale di Monza. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e, in ogni caso, stante l'ammissione dei minori al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, liquidare i compensi spettanti all'avv. Andrea Cascio per le prestazioni professionali dallo stesso espletate, nell'interesse dei minori, nel procedimento in epigrafe indicato, emettendo il relativo decreto di pagamento contestualmente alla decisione del presente giudizio. Il sottoscritto curatore speciale e difensore si riserva, comunque, di depositare in via telematica l'istanza per la liquidazione dei compensi allo stesso spettanti in forza delle delibere di ammissione dei minori al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (all. A e B)
pagina 7 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va disattesa la richiesta di rimessione della causa sul ruolo per espletare una consulenza tecnico d'ufficio, essendo state svolte nel corso del presente giudizio dalla
[...]
, valutazioni psicodiagnostiche, mediante colloqui clinici e somministrazione di CP_3 test MMPI-2, su entrambi i genitori che hanno compiutamente delineato la personalità delle parti e le loro competenze genitoriali, evidenziando altresì le rispettive criticità, soprattutto sul piano della co-genitorialità e dell'attenzione ai bisogni dei figli, svincolati dai propri. Quanto emerso ha poi trovato puntuale riscontro nelle successive fasi del giudizio ove l'assenza di collaborazione reciproca delle parti e il diverso punto di vista su ogni questione riguardante i figli ha inficiato tutti gli interventi e supporti volti a creare le condizioni per l'esercizio di un proficuo esercizio della co-genitorialità nell'interesse dei tre figli minori. In tale quadro la consulenza tecnica, che assolve una funzione primariamente valutativa, si risolverebbe in una non necessaria rivalutazione della personalità delle figure genitoriali, senza focalizzarsi invece sugli aspetti più propriamente operativi e gestionali in cui si continua ad esplicare la conflittualità tra le parti. Anche la consulenza tecnica richiesta da ultimo da Parte_1 con riferimento ai nonni paterni e alla nuova compagna del padre, appare superflua, poggiando sul presupposto che siano i nonni paterni a vicariare il padre nell'esercizio della funzione genitoriale, circostanza che non è emersa né dalle relazioni dei Servizi Sociali, nè in corso di educativa domiciliare svoltasi in Milano in presenza del padre, né dai colloqui intercorsi tra i minori ed il curatore speciale (i minori hanno riferito che il padre è presente nella casa dei nonni salvo che in occasione dei viaggi di lavoro). In corso di causa è invero emerso che CP_1
, dopo aver lasciato la casa coniugale, è tornato a vivere presso i propri genitori senza
[...] però trasferirvi la residenza che ha invece stabilito in Verano Brianza presso il monolocale in cui abita la nuova compagna con cui non ha intrapreso un rapporto di convivenza.
Recentemente il resistente ha prodotto un contratto di locazione con decorrenza dal mese di febbraio 2025 relativo ad un bilocale in Albiate, ma ha confermato la volontà di continuare ad esercitare il proprio ruolo genitoriale a Milano presso l'appartamento dei suoi genitori (che è stato oggetto di visita domiciliare da parte dei Servizi Sociali con esito positivo) per evitare ai figli cambiamenti destabilizzanti in questa fase delicata della loro crescita.
2. Passando al merito della controversia, ricorrono i presupposti per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, avendo le allegazioni delle parti, le risultanze processuali, la cessazione della coabitazione sin dal 2019 ed il persistere di una accesa conflittualità tra le parti, evidenziato l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Va quindi emessa la pronuncia richiesta.
3. Vanno rigettate le reciproche domande di addebito.
La ricorrente ha fondato la propria domanda di addebito su asseriti comportamenti vessatori e controllanti del marito e sulla violazione dell'obbligo di fedeltà da parte dello stesso. Trattasi di comportamenti genericamente dedotti e non suffragati da idonei riscontri probatori. In ogni caso, anche ove tali condotte fossero state provate, difetta il nesso di causalità tra gli asseriti comportamenti in violazione dei doveri coniugali e la rottura del sodalizio coniugale, avendo la ricorrente affermato di non avere mai provato nei confronti del marito sentimenti di amore e di aver compreso solo dopo tre mesi dalla celebrazione del matrimonio con rito musulmano come non fosse la persona giusta per lei, ma di non aver potuto interrompere la relazione perché già in gravidanza (cfr pag 4 della relazione dalla in data 10 giugno 2022). Da tali Controparte_3 dichiarazioni è evidente come il matrimonio non abbia mai poggiato su una vera e propria comunione materiale e spirituale tra i coniugi e sia entrato in crisi quasi subito. pagina 8 di 15 Anche il marito, in sede di colloqui clinici, ha affermato che il matrimonio è stato un “errore nostro-forse ero troppo giovane per iniziare una vita con una persona che non conoscevo bene”. Le stesse considerazioni svolte per la domanda di addebito formulata dalla moglie valgono anche per quella del marito che ha dedotto di essere stato vittima di condotte aggressive e maltrattanti da parte della moglie, senza però fornire elementi di prova in tal senso.
Per_
4. Dal matrimonio delle parti sono nati tre figli ancora minori: nata il [...], attualmente collocata presso il padre e nati rispettivamente il 5 novembre 2012 e Per_2 Per_3 il 7 maggio 2016, entrambi collocati presso la madre.
In applicazione del regime ordinario di affidamento dei figli minori previsto dal nostro legislatore, all'esito dell'udienza presidenziale, tenutasi il 16.06.21, è stato disposto l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con loro collocamento prevalente presso la madre. Attese le difficoltà di comunicazione e di gestione concorde dei figli emerse in tale udienza, contestualmente all'emissione dei provvedimenti urgenti e temporanei, veniva affidato incarico ai Servizi Sociali del luogo di residenza dei figli (Cinisello Balsamo) di accertare l'idoneità genitoriale delle parti, sia attraverso colloqui con le medesime che mediante un'indagine psicodiagnostica, lo stato di benessere dei figli minori e la miglior soluzione di affidamento, collocamento e diritti di visita tra i figli e il genitore non collocatario, oltre ad attivare tutti i sostegni ritenuti necessari a favore del nucleo familiare. Nel prosieguo del giudizio veniva richiesto più volte l'intervento giudiziale per dirimere contrasti insorti tra le parti su questioni riguardanti i figli, a riprova sia della loro conflittualità che dell'inconciliabilità dei rispettivi punti di vista.
Ciononostante, avendo le valutazioni psicodiagnostiche sui genitori evidenziato che, pur in presenza di reciproci comportamenti svalutanti e di criticità ascrivibili, quanto alla madre, ad “un'importante fatica a porsi in ascolto degli altri e accettare rimandi o note su di sè o su dati di realtà, vissute in modo quasi paranoideo come critica o rimandate all'altro come scarsa capacità di comprenderla o empatizzare”, quanto al padre, “alla presenza di tratti di egocentrismo, bisogno di attenzione e considerazione nelle relazioni, difficoltà ad esprimere l'ostilità che viene spesso inibita”, entrambi i genitori avevano mostrato di essere affettivamente legati ai figli ed interessati al loro benessere e di possedere buone competenze genitoriali anche se mal utilizzate, veniva confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori. In adesione alle indicazioni degli operatori venivano attivati gli interventi di assistenza educativa domiciliare e coordinazione genitoriale. Gli interventi posti in essere, se in un primo momento sembravano aver sortito qualche effetto positivo, non riuscivano però a far uscire le parti da una dimensione oppositiva e di scontro, al punto che gli effetti negativi si sono riverberati sui figli ed in particolare sulla relazione madre-figlia.
Le professioniste incaricate erano costrette a sospendere il percorso di coordinazione genitoriale e, a seguito di segnalazione urgente dell'ente affidatario in data 8.03.24 in ordine a episodi di aggressività fisica agiti dalla madre nei confronti della figlia, che hanno creato profondi disagi nella Per_ minore, segnalati anche dall'istituto scolastico frequentato da , con decreto urgente del 19 Per_ marzo 2024 veniva disposto il collocamento di presso il padre, che aveva dato la propria Per_ disponibilità, mentre la madre si era opposta ritenendo più tutelante l'inserimento di in un contesto comunitario. Veniva, inoltre, previsto che i rapporti di frequentazione madre-figlia potessero riprendere, inizialmente alla presenza di un operatore professionale, previa attivazione di un percorso di supporto sia per la madre che per la minore. Il provvedimento veniva confermato anche dopo aver sentito le parti con l'ordinanza motivata emessa il 5.04.2024, nella quale veniva altresì nominato l'avv. Andrea Cascio curatore speciale della minore.
Con successiva ordinanza del 17.07.24, a fronte della situazione relazionale tra le parti sempre più conflittuale, a tutela di tutti e tre i figli minori e della creazione di una progettualità più incisiva, che potesse condurre le parti, con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, ad un'effettiva condivisione della genitorialità, veniva disposto l'affidamento dei tre figli minori al Comune di pagina 9 di 15 Per_ residenza -attualmente Cinisello Balsamo- con collocamento di presso il padre nell'abitazione dei nonni paterni e degli altri due figli presso la madre e con limitazione della responsabilità genitoriale relativamente alle scelte inerenti il collocamento, la scuola, l'educazione e la salute dei figli. Veniva altresì disposta la prosecuzione del percorso di riattivazione degli incontri madre- figlia, inizialmente in spazio neutro con facoltà per i Servizi di procedere ad una progressiva e graduale liberalizzazione non appena se ne ravviseranno le condizioni nell'interesse della minore, nonché di sospenderli in caso di pregiudizio per la stessa e demandata ai Servizi Sociali di Cinisello
Balsamo la prosecuzione degli incarichi già conferiti, il monitoraggio costante della situazione dei Per_ minori, l'attivazione dei percorsi di supporto psicologico sia in favore della minore che dei genitori (nel caso della madre mirati anche a sostenere la relazione madre-figlia), la riattivazione del servizio di educativa domiciliare con le modalità ritenute più opportune, nonché quello di coordinazione genitoriale.
Il percorso di coordinazione genitoriale proposto presso l' inizialmente Controparte_3 condiviso da entrambe le parti, non poteva neppure iniziare, avendo la ricorrente comunicato la propria indisponibilità, non condividendo la metodologia proposta, mentre quello di educativa domiciliare per l'indisponibilità a breve di una figura che potesse svolgere l'incarico in entrambi i contesti e compatibilmente con gli impegni extrascolastici dei minori.
Anche gli incontri madre-figlia in spazio neutro non davano luogo ad un rasserenamento dei rapporti ma registravano un andamento negativo a causa dei comportamenti inadeguati della madre che provocavano un forte malessere nella figlia e costringevano i Servizi a sospenderli. Dal report dell'incontro in data 5.02.25 emerge, invero, che accusava la figlia di aver Parte_1 simulato i maltrattamenti dicendole “o sei pazza o lo fai apposta?... Ma tranquilla non sei pazza te lo ha sempre detto la mamma. " Il tutto con tono ironico ed inoltre di aver usato il trucco per far apparire un livido sul volto che non c'era, rifiutandosi poi di salutare la figlia quando l'operatrice interrompeva l'incontro. Nel successivo incontro del 27.03.25 la ribadiva alla Parte_1 figlia che la ascoltava in silenzio che “Lei non é una ragazza maltrattata perché non ha nessun tratto caratteristico del maltrattamento. La Sig.ra fa presente che lei sa riconoscere Parte_1 un bambino maltrattato”. All'esito dell'incontro la minore spiegava all'operatore di non riuscire a rispondere alla mamma e che il modo di porsi della madre le causava profonda angoscia, senso di inadeguatezza, disturbi del sonno e fatica a concentrarsi a scuola. Anche nell'ultimo incontro svoltosi il 1.04.25 in videochiamata il confronto madre-figlia assumeva toni accusatori con la madre che incolpava la figlia di averla minacciata con un coltello e di essere stata male quando lei se ne era andata di casa provocando forte turbamento nella figlia, che a stento tratteneva le lacrime. Per_ Terminata la chiamata, manifestava un malessere fisico importante e raccontava all'operatore di avere paura della mamma dicendo “Ero stufa di essere picchiata. La mamma mi stava rincorrendo per picchiarmi e io per difendermi ho preso un coltello. Non avrei fatto nulla. "La mamma mi ha detto: "Sei pazza! Guarda che chiamo la polizia." Io Le ho risposto: Per_ "chiamala pure. Così non mi pesti." riferisce all'operatore: "ero al limite. Ero stanca, sfinita." La narrazione di quanto avvenuto nell'ultimo incontro rende evidente non soltanto l'inadeguatezza dei comportamenti tenuti nel corso degli incontri, ma anche la disfunzionalità della relazione madre-figlia e la necessità di intervenire a tutela della minore. A fronte della preoccupante situazione emersa, dell'assenza di dialogo e di condivisione tra i genitori su qualsivoglia questione riguardante la vita dei figli e le varie contestazioni reciproche
-rispetto a scelte educative e scolastiche per i figli, alla concreta gestione dei tempi dei minori, alle attività degli stessi, ai vari accompagnamenti, alla consegna e scambio del materiale scolastico/sportivo, alle assenze scolastiche, alla somministrazione di farmaci, alla comunicazione di visite mediche, alla regolamentazione per il passaggio dei minori, come richiesto dal curatore speciale dei minori, va confermato l'affidamento dei minori ai Servizi pagina 10 di 15 Sociali del luogo di residenza con limitazione della responsabilità genitoriale con riferimento a salute, educazione, istruzione e residenza dei minori, stante l'evidente pregiudizio che deriverebbe dal ripristino dell'affidamento ad entrambi i genitori. Va d'altro canto escluso l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori che comporterebbe non soltanto ulteriori tensioni tra le parti e l'acuirsi della conflittualità con continui ricorsi all'autorità giudiziaria per impedire l'assunzione di decisioni ritenute pregiudizievoli, ma anche il concreto rischio che l'altro genitore venga escluso dalla vita dei figli. L'unica misura adeguata nel caso di specie, ove neppure gli interventi di sostegno finora attuati in favore del nucleo familiare hanno consentito di migliorare la collaborazione tra le parti e affrancare i figli dalla conflittualità tra i genitori, risulta quindi l'affidamento all'ente per due anni dalla data della presente sentenza. In questo lasso temporale i Servizi Sociali affidatari, in rete con tutti gli operatori coinvolti, continueranno a monitorare costantemente la situazione dei minori per tempestivamente intercettare situazioni di malessere ed intervenire con le opportune misure a tutela. Nel contempo dovranno essere mantenuti ed eventualmente implementati i supporti sia in favore dei minori che dei genitori per consentire il ripristino della responsabilità genitoriale al termine dei due anni. Ove tale tempistica non consentisse la reintegrazione della coppia genitoriale nell'esercizio della responsabilità genitoriale, la situazione del nucleo familiare dovrà essere segnalata dall'ente affidatario alla competente Procura Minori per l'adozione dei provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori. Quanto al collocamento dei minori, come richiesto dal curatore speciale Avv. Cascio, va in primis Per_ confermato l'attuale collocamento di presso il padre, stante da un lato la compromissione della relazione madre-figlia come sopra descritto e, dall'altro, gli obiettivi miglioramenti che tale collocamento ha comportato sotto il profilo della serenità e dello stato di benessere psicofisico della minore, nonché delle relazioni con i compagni di scuola come rilevato sia dagli operatori dei
Servizi, sia dagli insegnanti della minore (cfr. relazione in data 30.01.25 trasmessa il 4.02.25).
Quanto agli altri due minori, va confermato il loro collocamento presso la madre in Per_2 Per_3 continuità con l'attuale stato di fatto e l'assenza di particolari criticità nella relazione madre-figli, peraltro in un quadro complessivo di disagio dei minori.
A tutti e tre i minori dovrà essere assicurato il supporto psicologico di cui necessitano, stante Per_ l'esposizione al conflitto genitoriale, già attivato per con effetti positivi e richiesto espressamente anche da el corso del colloquio con il curatore speciale. Per_2 Per_ Relativamente ai rapporti di frequentazione tra i figli ed il genitore non convivente, quanto a sono attualmente sospesi e potranno riprendere in spazio neutro non appena i Servizi affidatari, che si relazioneranno periodicamente con i professionisti che supportano madre e figlia, ne ravviseranno i presupposti nel superiore interesse della minore;
quanto a e continueranno ad Per_2 Per_3 incontrare il padre secondo l'attuale regolamentazione, fatta salva la facoltà dei Servizi affidatari di rimodularla nell'interesse dei minori stessi. Da ultimo, si evidenzia che i minori, già ascoltati dai Servizi Sociali e dal curatore speciale al quale hanno esplicitato le loro richieste, non sono stati ascoltati in sede giudiziale per evitare una loro ulteriore esposizione al clima conflittuale che ha permeato l'intero giudizio ed anche lo svolgimento delle udienze.
5. Sotto il profilo economico, tenuto conto che:
- le parti, sulla base della documentazione reddituale in atti hanno redditi similari ( nel
2023 la ricorrente ha dichiarato un reddito netto annuo di € 16.800,00 da lavoro dipendente, mentre il resistente un reddito di impresa di poco superiore a € 17.000,00 annui senza che siano emersi elementi per ritenere che abbia ulteriori fonti di entrata),
- la ricorrente vive in abitazione di proprietà, mentre il resistente vive con i propri genitori anche se ha recentemente stipulato (1.02.25) un contratto di locazione con la nuova pagina 11 di 15 compagna per un immobile in Albiate che prevede la corresponsione di un canone di € 250,00 mensili, Per_
- il padre provvede integralmente al mantenimento della figlia e parzialmente anche a quello dei due figli collocati prevalentemente presso la madre nei tempi di permanenza presso di sé, l'assegno che dovrà essere corrisposto dal padre a titolo di concorso nel mantenimento dei figli viene rideterminato con decorrenza dalla data della presente sentenza in € 200,00 Per_2 Per_3 mensili.
I genitori concorreranno nella misura del 50% nel pagamento delle spese di carattere straordinario per i figli secondo le modalità previste dal protocollo in uso presso il Tribunale di
Monza. In misura del 50% sarà inoltre percepito l'assegno unico universale erogato dall' per la CP_4 prole.
6. Avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti, all'esito del giudizio che ha visto rigettate le reciproche domande di addebito e disposto l'affidamento ai Servizi Sociali dei figli minori delle parti con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambe, ricorrono i presupposti di legge per compensare le spese di lite.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio nel Comune di Cinisello Balsamo il 25.01.15 (atto di
[...] matrimonio n. Atto n.7 Parte I anno 2015);
II. Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata a cura del Cancelliere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo per le annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
III. Rigetta le reciproche domande di addebito;
Per_ IV. affida per due anni decorrenti dalla data di deposito della presente sentenza i minori , ed ai Servizi Sociali del luogo di residenza dei minori - Per_2 Persona_4 attualmente Cinisello Balsamo- con limitazione delle responsabilità genitoriali in materia di collocamento, salute, cura, educazione ed istruzione scolastica dei minori;
i Servizi Sociali oltre ad assumere le decisioni in tali materie, individueranno anche le regole da seguire nella gestione ordinaria dei minori, ove i genitori non siano in grado di concordarle;
i Servizi Sociali segnaleranno la situazione alla competente Procura Minori entro il termine dei due anni, ove non sussistano le condizioni per il ripristino della responsabilità genitoriale delle parti;
Per_ V. dispone il collocamento di presso il padre, mentre quello di ed presso la Per_2 Per_3 madre;
VI. quanto ai rapporti di frequentazione madre-figli, attualmente sospesi, potranno riprendere non appena i Servizi Sociali affidatari, di concerto con gli operatori che supportano madre e figlia, valuteranno la sussistenza dei presupposti nell'interesse della minore, con le modalità protette più opportune (spazio neutro, anche tramite videochiamata, o in presenza di un educatore domiciliare), con facoltà di progressiva e graduale liberalizzazione, se nell'interesse della minore, ovvero riduzione della frequenza degli incontri e/o sospensione in caso di pregiudizio per la stessa;
VII. quanto ai rapporti di frequentazione padre-figli, gli stessi avverranno secondo le modalità attuali di seguito indicate, con facoltà per l'ente affidatario di rimodularle tenuto conto delle esigenze, dei bisogni e dell'interesse dei minori:
pagina 12 di 15 - A fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì con accompagnamento a scuola;
- Un giorno infrasettimanale, da individuarsi nel mercoledì con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno successivo), nelle settimane con weekend di spettanza paterna;
- Due giorni infrasettimanali da individuarsi nel lunedì e nel martedì (con due pernottamenti e riaccompagnamento a scuola il mercoledì mattina), nelle settimane con weekend di spettanza materna;
- nei giorni di spettanza, in caso di chiusura delle scuole, il padre potrà prelevare i bambini dalle ore 8:00 e raccompagnarli presso l'abitazione materna alle ore 8.00 del giorno di rientro al domicilio materno;
- durante le vacanze scolastiche natalizie i figli staranno ad anni alterni dal termine delle lezioni scolastiche fino al 30 dicembre alle ore 10:00 con un genitore e dal 30 dicembre ore 10:00 alle ore 21.00 del giorno antecedente la ripresa delle lezioni con l'altro;
- durante le vacanze scolastiche pasquali, dal termine delle lezioni fino alle ore 21:00 del giorno di Pasqua compreso con un genitore e dalle ore 21:00 del giorno di Pasqua fino alle ore 21:00 del giorno antecedente della ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i figli minori staranno con un genitore dall' 1 agosto al 15 agosto fino alle ore 21:00 e con l'altro dalle ore 21:00 del 15 agosto al 31 agosto;
i periodi verranno concordati di anno in anno entro il 31 maggio di ogni anno tenuto conto delle ferie lavorative di ciascun genitore;
ciascun genitore potrà trascorrere, altresì, un ulteriore settimana nei mesi di giugno e luglio previa comunicazione all'altro genitore;
nei periodi di vacanza sono sospesi i diritti di visita ordinari;
ciascun genitore dovrà comunicare il luogo di vacanza e dovrà fornire un recapito telefonico ove contattare i minori;
VIII. demanda ai Servizi Sociali affidatari il costante monitoraggio della situazione del nucleo familiare, nonchè la prosecuzione di tutti gli interventi già in atto e l'attivazione degli ulteriori interventi di supporto opportuni, sia in favore dei minori che in favore dei genitori, in particolare: Per_
- la prosecuzione del percorso di supporto psicologico/psicoterapico in favore di;
- l'avvio di un percorso di supporto psicologico/psicoterapico in favore di ed Per_2
Per_3
- l'avvio, ove possibile e compatibile con gli ulteriori interventi in corso, di un nuovo intervento di educativa domiciliare presso entrambi i genitori;
- ogni opportuna forma di supporto e sostegno in favore dei minori, anche in ambito scolastico;
- l'avvio/prosecuzione di un percorso di supporto alla genitorialità, anche individuale, in favore delle parti;
- l'avvio/prosecuzione di un percorso di supporto psicologico/psicoterapico in favore delle parti;
IX. incarica altresì il Servizio Sociale di monitorare i rapporti dei minori con i nonni paterni ed i rispettivi compagni dei signori e CP_1 Parte_1
X. Pone a carico di con decorrenza dalla data della presente sentenza, Controparte_1
l'obbligo di versare a a titolo di concorso nel mantenimento dei figli Parte_1 Per_2
l'importo di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza Per_3 dal mese di giugno 2026 e con base di riferimento giugno 2025; Per_ XI. Pone a carico di il mantenimento della figlia;
CP_1
pagina 13 di 15 XII. Pone a carico dei genitori il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese di seguito indicate), e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da
Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
pagina 14 di 15 XIII. Prevede che l'assegno unico ed universale per la prole venga erogato in favore di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
XIV. Compensa le spese di lite
XV. Dispone la comunicazione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza ai Servizi
Sociali del Comune di Cinisello Balsamo.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 22 maggio 2025
Il Presidente estensore Dr. Laura Gaggiotti
I.
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