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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1711-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Giorgio Jachia Presidente dott.ssa Angela Coluccio giudice dott.ssa Francesca Vitale giudice rel./est. riunito in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n. 1711 del ruolo generale dei procedimenti unitari dell'anno 2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 19.11.2024 da
[...] per l'apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale di (C.F./P.IVA Controparte_1
), con sede legale in , Via dell'Airone n. 35-, P.IVA_1 Pt_1
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
Rilevato che l'odierna ricorrente ha presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe, allegando e deducendo:
- di essere titolare del credito di € 86.635,95 in forza dei Decreti
Ingiuntivi n. 1202/2022, definitivamente esecutivo ex art. 647
c.p.c.; n. 3957/2022, provvisoriamente esecutivo, notificato in data
18.07.2022 unitamente all'atto di precetto al legale rappresentante che rifiutava la ricezione della notifica;
n. 7576/2022 notificato in data 10.01.2023, definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c.; -l'infruttuoso esito del tentativo di pignoramento presso terzi esperito dall'istante, stante la dichiarazione negativa resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c.;
-il mancato deposito dei bilanci, l'irreperibilità della società debitrice nonché la sua incapienza;
^^^^^^^^^^^^^^
Considerato che, nel caso di specie,
-sono pervenute le informazioni richieste ai Pubblici Registri ex art. 42 CCII da Inps che documentano l'esistenza di ulteriori esposizioni debitorie a carico della società debitrice per complessivi € 195.573,03;
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale sulla base delle seguenti risultanze:
1)competenza di questo Tribunale quale Tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa (art. 27 D. Lgs
12 gennaio 2019, n. 14);
2) qualità di imprenditore commerciale del debitore trattandosi nella specie di società a responsabilità limitata;
3) dimostrazione dello stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto:
a) dal perdurante inadempimento, risalente quantomeno al 2022 relativo ai titoli giudiziali ottenuti, definitivamente esecutivi, nonché, dalle ulteriori esposizioni debitorie per complessivi €
195.573,03 documentate da Inps(cfr. fascicolo telematico);
b) l'impossibilità di esperire tentativi di recupero del credito vantato mediante azioni esecutive stante la riscontrata incapienza della società debitrice;
c) la riscontrata inattività nonché l'omesso deposito dei bilanci di esercizio come da visura storica aggiornata (cfr. allegati fascicolo telematico); - rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
- rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 39, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di
(C.F./P.IVA , con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in , Via dell'Airone n. 35-, Pt_1
NOMINA la dott.ssa Francesca Vitale Giudice Delegato alla procedura e Curatore il Dott. Luigi Lucchetti
ORDINA
al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 18.12.2025 ore 11.30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D.Lgs.
12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23.09.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Francesca Vitale dott. Giorgio Jachia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Giorgio Jachia Presidente dott.ssa Angela Coluccio giudice dott.ssa Francesca Vitale giudice rel./est. riunito in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n. 1711 del ruolo generale dei procedimenti unitari dell'anno 2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 19.11.2024 da
[...] per l'apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale di (C.F./P.IVA Controparte_1
), con sede legale in , Via dell'Airone n. 35-, P.IVA_1 Pt_1
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
Rilevato che l'odierna ricorrente ha presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe, allegando e deducendo:
- di essere titolare del credito di € 86.635,95 in forza dei Decreti
Ingiuntivi n. 1202/2022, definitivamente esecutivo ex art. 647
c.p.c.; n. 3957/2022, provvisoriamente esecutivo, notificato in data
18.07.2022 unitamente all'atto di precetto al legale rappresentante che rifiutava la ricezione della notifica;
n. 7576/2022 notificato in data 10.01.2023, definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c.; -l'infruttuoso esito del tentativo di pignoramento presso terzi esperito dall'istante, stante la dichiarazione negativa resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c.;
-il mancato deposito dei bilanci, l'irreperibilità della società debitrice nonché la sua incapienza;
^^^^^^^^^^^^^^
Considerato che, nel caso di specie,
-sono pervenute le informazioni richieste ai Pubblici Registri ex art. 42 CCII da Inps che documentano l'esistenza di ulteriori esposizioni debitorie a carico della società debitrice per complessivi € 195.573,03;
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale sulla base delle seguenti risultanze:
1)competenza di questo Tribunale quale Tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa (art. 27 D. Lgs
12 gennaio 2019, n. 14);
2) qualità di imprenditore commerciale del debitore trattandosi nella specie di società a responsabilità limitata;
3) dimostrazione dello stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto:
a) dal perdurante inadempimento, risalente quantomeno al 2022 relativo ai titoli giudiziali ottenuti, definitivamente esecutivi, nonché, dalle ulteriori esposizioni debitorie per complessivi €
195.573,03 documentate da Inps(cfr. fascicolo telematico);
b) l'impossibilità di esperire tentativi di recupero del credito vantato mediante azioni esecutive stante la riscontrata incapienza della società debitrice;
c) la riscontrata inattività nonché l'omesso deposito dei bilanci di esercizio come da visura storica aggiornata (cfr. allegati fascicolo telematico); - rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
- rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 39, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di
(C.F./P.IVA , con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in , Via dell'Airone n. 35-, Pt_1
NOMINA la dott.ssa Francesca Vitale Giudice Delegato alla procedura e Curatore il Dott. Luigi Lucchetti
ORDINA
al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 18.12.2025 ore 11.30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D.Lgs.
12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23.09.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Francesca Vitale dott. Giorgio Jachia