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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 942/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di RO, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 942/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato AR C.F._1
e difeso dall'avv. Gianfranco Fristachi;
appellante
e
(C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Alessia Macino e Giuseppe Macino;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1722/2017 del Tribunale di RO, pubblicata il 07.11.2017, avente ad oggetto ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto d'appello a firma del precedente difensore Avv. Raffaele Fristachi, i verbali di udienza e le note di trattazione scritta versate in atti”.
1 Per l'appellata: “Voglia l'on. Corte di Appello adìta: a) preliminarmente dichiarare ex art. 342 c.p.c. nullo l'atto di appello ed inammissibile l'impugnazione;
b) dichiarare in ogni caso l'inammissibilita' dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; c) nel merito: rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
d) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
FATTO e DIRITTO
§ 1.Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione del 27.08.2013, conveniva in AR
giudizio innanzi al Tribunale di RO la chiedendone la condanna CP_1 alla restituzione in suo favore della somma di €35.583,19, oltre interessi e rivalutazione, in quanto indebitamente percepita.
A sostegno della domanda esponeva che era titolare della rivendita di tabacchi e giornali corrente in Soverato (CZ); che a seguito di un controllo contabile si rendeva conto che la ditta fornitrice di quotidiani, giornali e riviste, nonostante CP_1
diverse richieste di pagamento, non restituiva la somma dei giornali resi, o completamente o parzialmente, tutti pagati al ricevimento dell'estratto conto trasmesso settimanalmente e pagato nella sua interezza.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo prova per testi.
Con sentenza n. 1722/17 il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di primo grado, richiamati i principi che governano la distribuzione dell'onere probatorio in materia di ripetizione di indebito, riteneva che i documenti prodotti dall'attore non fossero idonei ad offrire la prova dei fatti allegati, trattandosi di meri conteggi effettuati unilateralmente dalla stessa parte attrice e che i testi addotti avevano reso dichiarazioni del tutto generiche. Di contro osservava che dalle risultanze probatorie, documentali e testimoniali, offerte dalla convenuta, era emersa la regolarità delle forniture effettuate dalla predetta società, nonché la regolarità dei pagamenti ricevuti e della permanenza dei prodotti presso le edicole, come previsto dall'accordo nazionale di categoria.
1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello AR
lamentando che la stessa era nulla per mancanza ed insufficienza di motivazione e per mancata indicazione delle norme e dei principi di diritto applicati nella fattispecie. Deduceva che il giudice di primo grado non aveva considerato la
2 circostanza relativa all'errore di sistema riconosciuto dalla convenuta e il fatto che l' aveva consentito il recupero settimanale delle somme pagate in più, e CP_1
relative agli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 per il reso. Lamentava che non era stato dato rilievo alla corrispondenza intercorsa tra le parti e alla contraddittorietà della prova;
che nessun cenno era fatto in sentenza all'onere gravante sul convenuto di contestare i fatti allegati dalla controparte;
che nessun rilievo era stato dato alla documentazione esibita da esso appellante, nonostante si trattasse dei conteggi di tutte le bolle di consegna relative al periodo in contestazione;
che inoltre nessun cenno vi era in ordine alla mancata presentazione del legale rappresentante della convenuta a rendere l'interrogatorio formale, da cui dovevano farsi discendere le conseguenze previste dall'art. 232 c.p.c.. Insisteva, infine, nella c.t.u. non ammessa dal giudice di prime cure.
Con comparsa depositata in data 17.10.2018 si costituiva l' la quale CP_1 eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e
348-bis c.p.c. e nel merito la infondatezza dello stesso.
All'udienza di prima trattazione del 23.10.2028 seguivano alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e successivamente per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 07.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. Le eccezioni preliminari di inammissibilità del gravame sollevate dall'appellata sono infondate.
Con riguardo alla eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., giova osservare che per la giurisprudenza di legittimità gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità,
3 una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017).
Nel caso di specie l'appellante indica i punti della sentenza di primo grado sottoposti a critica.
Quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta), occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt.
348-bis e 348-ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Parte appellante deduce un vizio di motivazione della sentenza impugnata derivante da una erronea valutazione degli elementi di fatto e delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado.
La Corte ritiene che il Tribunale di RO abbia fatto buon governo dei principi applicabili al caso di specie e delle risultanze istruttorie e che la sentenza impugnata vada, pertanto, confermata.
Innanzitutto, la doglianza relativa alla omessa applicazione della regola che pone a carico del convenuto l'onere di contestazione si appalesa generica e come tale inammissibile, non avendo l'appellante indicato quali fatti, a suo avviso, dovessero considerarsi pacifici per non essere stati contestati dalla convenuta.
4 Contrariamente all'assunto dell'appellante il Tribunale ha esaminato la documentazione da lui prodotta e l'ha ritenuta inidonea a fornire la prova dei fatti allegati. Si legge, infatti, a pag. 3 della sentenza: “...i documenti prodotti dall'attore nel corso del procedimento, costituiti da un elenco delle differenze per rese giornaliere delle singole bolle di consegna e delle rese non scaricate per intero, non valgono a comprovare la pretesa azionata trattandosi di meri conteggi effettuati unilateralmente dalla stessa parte attrice”.
Il giudice di prime cure ha analiticamente esaminato le risultanze della prova orale e ha ritenuto che le deposizioni dei testi addotti dalla convenuta confermassero la bontà dell'operato dell' I predetti testi hanno reso dichiarazioni precise e CP_1
circostanziate, nonché coerenti le une con le altre, sicchè si appalesa del tutto inconferente il riferimento dell'appellante, peraltro estremamente generico, ad una pretesa contraddittorietà della prova.
Quanto ai testi di parte attrice il Tribunale ha affermato che essi si sono limitati a confermare soltanto, e per di più genericamente, la circostanza secondo cui durante un controllo contabile erano state riscontrate delle anomalie relative agli anni 2009-
2013 dalle quali emergeva che lo aveva pagato una somma superiore AR
al dovuto.
L'appellante non ha formulato nessuna specifica censura rispetto alle suddette valutazioni delle prove testimoniali.
Ancora il Tribunale ha preso in esame la circostanza relativa all'errore di sistema cui ha fatto riferimento la società convenuta e l'ha ritenuta irrilevante osservando che “dalle lettere si evince chiaramente che la ditta fa riferimento CP_1
unicamente alla irregolarità sul fornito che ha infatti provveduto a regolarizzare mediante lo scarico delle differenze (cfr. doc. allegati)” (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza).
In tale contesto, non può trovare legittimo ingresso la pretesa dell'appellante di attribuire alla mancata presentazione del legale rappresentante dell' CP_1
a rendere l'interrogatorio formale le conseguenze previste dall'art. 232 c.p.c. e la richiesta di consulenza tecnica è inammissibile poiché meramente esplorativa atteso che la stessa non può essere utilizzata per ricercare fatti o circostanze pretermessi dalle parti.
La sentenza impugnata va, quindi, confermata.
5 § 4. Le spese processuali
4.1. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come da dispositivo, ai valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da AR
, con citazione notificata il 17.10.2018, nei confronti di in
[...] CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di
RO n. 1722/2017, pubblicata il 07.11.2017, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite che liquida in €1.984,00, per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in RO, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di RO, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 942/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato AR C.F._1
e difeso dall'avv. Gianfranco Fristachi;
appellante
e
(C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Alessia Macino e Giuseppe Macino;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1722/2017 del Tribunale di RO, pubblicata il 07.11.2017, avente ad oggetto ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto d'appello a firma del precedente difensore Avv. Raffaele Fristachi, i verbali di udienza e le note di trattazione scritta versate in atti”.
1 Per l'appellata: “Voglia l'on. Corte di Appello adìta: a) preliminarmente dichiarare ex art. 342 c.p.c. nullo l'atto di appello ed inammissibile l'impugnazione;
b) dichiarare in ogni caso l'inammissibilita' dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; c) nel merito: rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
d) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
FATTO e DIRITTO
§ 1.Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione del 27.08.2013, conveniva in AR
giudizio innanzi al Tribunale di RO la chiedendone la condanna CP_1 alla restituzione in suo favore della somma di €35.583,19, oltre interessi e rivalutazione, in quanto indebitamente percepita.
A sostegno della domanda esponeva che era titolare della rivendita di tabacchi e giornali corrente in Soverato (CZ); che a seguito di un controllo contabile si rendeva conto che la ditta fornitrice di quotidiani, giornali e riviste, nonostante CP_1
diverse richieste di pagamento, non restituiva la somma dei giornali resi, o completamente o parzialmente, tutti pagati al ricevimento dell'estratto conto trasmesso settimanalmente e pagato nella sua interezza.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo prova per testi.
Con sentenza n. 1722/17 il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di primo grado, richiamati i principi che governano la distribuzione dell'onere probatorio in materia di ripetizione di indebito, riteneva che i documenti prodotti dall'attore non fossero idonei ad offrire la prova dei fatti allegati, trattandosi di meri conteggi effettuati unilateralmente dalla stessa parte attrice e che i testi addotti avevano reso dichiarazioni del tutto generiche. Di contro osservava che dalle risultanze probatorie, documentali e testimoniali, offerte dalla convenuta, era emersa la regolarità delle forniture effettuate dalla predetta società, nonché la regolarità dei pagamenti ricevuti e della permanenza dei prodotti presso le edicole, come previsto dall'accordo nazionale di categoria.
1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello AR
lamentando che la stessa era nulla per mancanza ed insufficienza di motivazione e per mancata indicazione delle norme e dei principi di diritto applicati nella fattispecie. Deduceva che il giudice di primo grado non aveva considerato la
2 circostanza relativa all'errore di sistema riconosciuto dalla convenuta e il fatto che l' aveva consentito il recupero settimanale delle somme pagate in più, e CP_1
relative agli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 per il reso. Lamentava che non era stato dato rilievo alla corrispondenza intercorsa tra le parti e alla contraddittorietà della prova;
che nessun cenno era fatto in sentenza all'onere gravante sul convenuto di contestare i fatti allegati dalla controparte;
che nessun rilievo era stato dato alla documentazione esibita da esso appellante, nonostante si trattasse dei conteggi di tutte le bolle di consegna relative al periodo in contestazione;
che inoltre nessun cenno vi era in ordine alla mancata presentazione del legale rappresentante della convenuta a rendere l'interrogatorio formale, da cui dovevano farsi discendere le conseguenze previste dall'art. 232 c.p.c.. Insisteva, infine, nella c.t.u. non ammessa dal giudice di prime cure.
Con comparsa depositata in data 17.10.2018 si costituiva l' la quale CP_1 eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e
348-bis c.p.c. e nel merito la infondatezza dello stesso.
All'udienza di prima trattazione del 23.10.2028 seguivano alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e successivamente per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 07.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. Le eccezioni preliminari di inammissibilità del gravame sollevate dall'appellata sono infondate.
Con riguardo alla eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., giova osservare che per la giurisprudenza di legittimità gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità,
3 una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017).
Nel caso di specie l'appellante indica i punti della sentenza di primo grado sottoposti a critica.
Quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta), occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt.
348-bis e 348-ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Parte appellante deduce un vizio di motivazione della sentenza impugnata derivante da una erronea valutazione degli elementi di fatto e delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado.
La Corte ritiene che il Tribunale di RO abbia fatto buon governo dei principi applicabili al caso di specie e delle risultanze istruttorie e che la sentenza impugnata vada, pertanto, confermata.
Innanzitutto, la doglianza relativa alla omessa applicazione della regola che pone a carico del convenuto l'onere di contestazione si appalesa generica e come tale inammissibile, non avendo l'appellante indicato quali fatti, a suo avviso, dovessero considerarsi pacifici per non essere stati contestati dalla convenuta.
4 Contrariamente all'assunto dell'appellante il Tribunale ha esaminato la documentazione da lui prodotta e l'ha ritenuta inidonea a fornire la prova dei fatti allegati. Si legge, infatti, a pag. 3 della sentenza: “...i documenti prodotti dall'attore nel corso del procedimento, costituiti da un elenco delle differenze per rese giornaliere delle singole bolle di consegna e delle rese non scaricate per intero, non valgono a comprovare la pretesa azionata trattandosi di meri conteggi effettuati unilateralmente dalla stessa parte attrice”.
Il giudice di prime cure ha analiticamente esaminato le risultanze della prova orale e ha ritenuto che le deposizioni dei testi addotti dalla convenuta confermassero la bontà dell'operato dell' I predetti testi hanno reso dichiarazioni precise e CP_1
circostanziate, nonché coerenti le une con le altre, sicchè si appalesa del tutto inconferente il riferimento dell'appellante, peraltro estremamente generico, ad una pretesa contraddittorietà della prova.
Quanto ai testi di parte attrice il Tribunale ha affermato che essi si sono limitati a confermare soltanto, e per di più genericamente, la circostanza secondo cui durante un controllo contabile erano state riscontrate delle anomalie relative agli anni 2009-
2013 dalle quali emergeva che lo aveva pagato una somma superiore AR
al dovuto.
L'appellante non ha formulato nessuna specifica censura rispetto alle suddette valutazioni delle prove testimoniali.
Ancora il Tribunale ha preso in esame la circostanza relativa all'errore di sistema cui ha fatto riferimento la società convenuta e l'ha ritenuta irrilevante osservando che “dalle lettere si evince chiaramente che la ditta fa riferimento CP_1
unicamente alla irregolarità sul fornito che ha infatti provveduto a regolarizzare mediante lo scarico delle differenze (cfr. doc. allegati)” (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza).
In tale contesto, non può trovare legittimo ingresso la pretesa dell'appellante di attribuire alla mancata presentazione del legale rappresentante dell' CP_1
a rendere l'interrogatorio formale le conseguenze previste dall'art. 232 c.p.c. e la richiesta di consulenza tecnica è inammissibile poiché meramente esplorativa atteso che la stessa non può essere utilizzata per ricercare fatti o circostanze pretermessi dalle parti.
La sentenza impugnata va, quindi, confermata.
5 § 4. Le spese processuali
4.1. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come da dispositivo, ai valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da AR
, con citazione notificata il 17.10.2018, nei confronti di in
[...] CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di
RO n. 1722/2017, pubblicata il 07.11.2017, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite che liquida in €1.984,00, per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in RO, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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