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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 541 R.G.A.2023 promossa in grado di appello DA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria, Pt_1 nte domiciliato in Palermo, nella Via F. Laurana n. 59 appellante CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Lupo, elettivamente Controparte_1 o, nella Piazza V. E. Orlando n. 27, presso lo studio del difensore appellata all'udienza di discussione del 18 settembre 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso, depositato in data 30.11.2020 innanzi al Tribunale G.L. di Palermo,
titolare di pensione cat. INVCIV n. 03538251, chiese accertarsi Controparte_1
l'illegittimità delle pretese restitutorie dell' - asseritamente dovute per superamento Pt_1 dei limiti reddituali previsti dalla legge - di l sollecito 07.07.2020, con il quale veniva richiesto il pagamento di €3.962,09 per il periodo 01.01.2017/30.11.2017, al sollecito di pagamento del 7.7.2020 di euro 9.364,94 inerente il periodo 1.1.2015/3.12.2016 ed al provvedimento del 20.10.2020 concernente il pagamento di complessivi €13.211,53 relativamente al periodo 01.3.2012 /31.12.2014. Preliminarmente eccepiva la prescrizione delle somme intimate con gli avvisi datati 20.10.2020 e di parte delle somme di cui all'avviso del 7.7.2020. In ogni caso, deduceva la carenza motivazionale dei provvedimenti impugnati nonché l'irripetibilità di quanto intimato poiché percepito in buona fede;
che, ancora, l' era a conoscenza di “tutti i requisiti personali e gli elementi normativi e di calcolo che Pt_1 c ll'erogazione della pensione”. L' si costituì in giudizio contestando la fondatezza del ricorso poiché Pt_1 l'indebit testazione si era realizzato in seguito alla contestuale percezione della della pensione di reversibilità del coniuge che aveva determinato, negli anni CP_1 i causa, il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge. Il Giudice adito, sentito il funzionario ex art 421 c.p.c., con sentenza n. 863/2023, emessa in data 08.05.2023, esclusa la sussistenza di una condotta dolosa della e CP_1 rilevata la conoscibilità dell' della situazione reddituale di quest'ultima - trattandosi Pt_1 di prestazioni erogate dal o Ente previdenziale - accolse il ricorso ritenendo sussistente uno stato di buona fede ed “affidamento incolpevole” in capo alla beneficiaria.
Pag.1 Avverso tale sentenza ha interposto gravame l' con ricorso depositato il Pt_1 07.06.2023, chiedendone la riforma. A sostegno dell'appello, lamenta l'applicazione “acritica” del giudice di prime cure dei principi enucleati dalla Suprema Corte in tema di indebito assistenziale.
Precisa che il Decidente, nell'applicare la disciplina in tema di ripetibilità dell'indebito assistenziale, non ha considerato la normativa di cui “…all'art. 13, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122, ha apportato talune modifiche all'art. 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in tema di comunicazione dei dati reddituali da parte dei titolari di prestazioni collegate al reddito…”, nonché del comma 8 del medesimo art. 35 che stabilisce “…Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”…”. Di talché, nel rispetto del disposto normativo di cui sopra il G.L., prima di rilevare la sussistenza dell'eventuale stato di dolo della beneficiaria ed applicare “acriticamente” i principi in materia, avrebbe dovuto ritenere tempestiva l'azione di recupero promossa P dall' per ndebito “…relativo all'anno 2017 con raccomandata a/r n. 63028882290-8 Parte_1 ricevuta il 3/11/2017 e successivamente ribadita con raccomandata del 13/7/2020…”, nonché per quello inerente gli anni 2015 e 2016 notificato con il 10/7/2018 e sollecitato CP_2 il 13/7/2020 “…atteso che la contestazione inviata dall' era stata ricevuta da controparte CP_3 entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l' a venuto a conoscenza dell'importo CP_3 conseguito e dichiarato da controparte in sede di dichiarazione dei redditi…”. Deduce, altresì, che per il 2015 valgono anche le argomentazioni per le somme percepite dal 1/3/2012 al 31/12/2014. Osserva, infatti, che il G.L. ha errato laddove “…ha ritenuto di escludere la sussistenza del dolo e, al contempo, di ravvisare in capo all'appellata un legittimo affidamento nella correttezza della erogazione della prestazione da parte dell' , fondata, sul fatto che la fonte reddituale dalla quale CP_3 proveniva l'incremento del reddito incidente sulla prestazione assistenziale in godimento consisteva in una prestazione erogata dallo stesso ”, ricorrendo, nel caso de quo, una delle ipotesi CP_4 eccettuative che escludono in radice l'ipotesi di “legittimo affidamento” del pensionato, essendo l'incremento reddituale talmente significativo “da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio”. Sul punto, precisa che negli anni in contestazione la ha percepito redditi CP_1 annui - di cui alla pensione di reversibilità - superiori ad €12.000,00 a fronte del limite reddituale ai fini dell'assegno mensile di assistenza di circa €4.000,00, somme che l'appellante sostiene abbiano quel grado di “significatività” tale da non potersi configurare buona fede o affidamento in capo alla percipiente sulla legittimità della corresponsione. Censura, altresì, la pronuncia impugnata laddove il Tribunale non ha rilevato il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'appellata - che con il ricorso di primo grado ha intrapreso un'azione di accertamento negativo del debito - sul titolo che la legittimerebbe a trattenere le somme percepite. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1 dienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello è fondato dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso da questa Corte (cfr. sent. n.641/2025) in caso del tutto analogo a quello per cui si procede in questa sede.
Pag.2 Non ignora questa Corte di Appello il percorso ermeneutico tracciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 9/11/2018 n. 28771, Cass. 16/4/2019 n. 10642) tendente a sottrarre il c.d. indebito assistenziale dalla disciplina generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c.. Sulle premesse dalla inapplicabilità della disciplina di favore dettata per le prestazioni previdenziali – tra cui non rientra l'assegno mensile di invalidità civile - dagli artt. 52 Legge n. n.88/89 e 13 Legge n.412/91 per effetto dei quali la ripetibilità dell'indebito trova limite nell'assenza di dolo dell'interessato, la giurisprudenza della S.C. sopra citata ha nondimeno riconosciuto l'esistenza di una comune cornice giuridica caratterizzante tanto l'una che l'altra categoria di indebito e che trova nel principio dell'affidamento e nella presunzione di destinazione delle somme ai bisogni ed al sostentamento della propria famiglia, il minimo comune denominatore dei due istituti. Ha affermato, pertanto, riguardo all'indebito assistenziale conseguente al superamento dei requisiti reddituali, l'applicabilità della regola mutuata dal combinato disposto degli artt.
3-ter D.L. n. 850/1976 e 3 comma 9° D.L. 173/88 ai sensi del quale, l'eventuale revoca delle concessioni dei benefici assistenziali ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Sicchè, soggiunge la Suprema Corte, “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento , come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”. Rispetto a tale ultima condizione è noto che il dolo configura uno stato soggettivo consistente nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente (Cass. 3/2/2004 n. 1978). Ed è rispetto a tale non remota evenienza che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha formulato il complementare principio per il quale “l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n. 28771 del 09/11/2018). Orbene, nel caso di specie, a fronte del limite reddituale annuale di legge (sempre inferiore ad euro 5.000,00 negli anni oggetto di causa) risulta provato, oltre che incontestato, che la ha percepito redditi annui - a far data dal 2012 – di circa CP_1
€12.000,00 in ragione del godimento della pensione di reversibilità del coniuge. Un tanto emerge pure dalle dichiarazioni rese dal funzionario dell' sentito in Pt_1 prime cure, il cui tenore, per la parte che qui rileva, si riporta: “La ricorrente era titolare di tre prestazioni: un'indennità di accompagnamento, che esula dalle richieste di indebito, una pensione di reversibilità del coniuge (SO – CPDEL) con decorrenza febbraio 2012 e un'invalidità civile parziale con decorrenza settembre 1995 (fascia 34, ossia invalido parziale non ricoverato con solo assegno). Va precisato che fino al giugno 2014 l' non era in grado di leggere i redditi da pensione Pt_1 CP_5
Pag.3 per carenza di casellario integrato … A dispetto della considerazione della parte, che assumeva l'inesistenza di redditi diversi, il problema era comunque sussistente atteso che il superamento dei limiti reddituali conseguiva pur sempre dalla percezione della reversibilità, che fin dalla data della sua erogazione ha determinato i superamento dei limiti reddituali per la prestazione di invalidità (i redditi medi da reversibilità risultano di circa 11/12.000 circa)” (cfr. verbale udienza 8.4.2022 fascicolo telematico d'ufficio di primo grado). Dovendosi, dunque, plausibilmente desumere dalla rilevata eccedenza reddituale la consapevolezza in capo al titolare della mancanza di una causa giustificativa dell'erogazione della prestazione pensionistica in tutto il periodo oggetto di causa, assorbita ogni altra questione, ne discende l'accoglimento del proposto gravame, la riforma della sentenza impugnata ed il conseguente rigetto del ricorso di primo grado proposto da . Parte_3
3) Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza dell'appellata e vanno liquidate come in dispositivo in favore dell' Pt_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.863/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo, rigetta il ricorso di primo grado. Condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado che liquida in favore dell'appellante, per il primo grado, in complessivi €2.540,00 e, per il secondo grado, in complessivi €1.984,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge se dovute. Palermo 18 settembre 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Michele De Maria
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