Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 22/05/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPY BBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 61 R.G.L. del 2019,
promossa
DA
Parte 1 nato a [...] 1'11.11.1949 ed ivi residente nella via
Masaracchio Tommaso n. 199 (cod. fisc. C.F. 1 ) rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria Spinello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via Caruso n. 2, Niscemi;
- ricorrente -
CONTRO
P.IVA 1CP 1 in persona del Presidente pro tempore, (cod. fisc. rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Dolce e Carmelo Russo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Campisi Maria Luisa, in via
Marmolada n. 10, Gela.
- resistente-
A seguito dell'udienza di discussione del 30/04/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/10/2019, il ricorrente in epigrafe, premettendo di aver ricevuto in data 04.01.2019 la notifica dell'avviso di addebito n. 59220180001105845000
relativo a contributi accertati e dovuti per l'anno 2017 a titolo di Gestione Agricola - Lavoratori
Autonomi e Associati e relative sanzioni (per un totale di euro 5.335,53) conveniva in giudizio
1' CP 1 dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo dichiararsene l'annullamento.
Deduceva l'illegittimità dell'impugnato avviso di addebito, sia per vizi di carattere formale
(id est per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 30, comma II del D.L. n. 78/2010 conv. in L.
n. 122/2010) sia di carattere sostanziale, stante la natura subordinata del rapporto lavorativo svolto alle dipendenze dell'azienda agricola da parte del figlio
,ritenuto NA 1
erroneamente dall' CP 1 collaboratore diretto/coadiutore del titolare a seguito Parte 1
degli accertamenti d'ufficio compiuti.
Evidenziava sul punto che, malgrado il deficit motivazionale dell'atto esecutivo impugnato, il debito contributivo reclamato dall'ente previdenziale doveva verosimilmente scaturire dal suddetto accertamento d'ufficio compiuto dall' CP_1 in ordine alla posizione rivestita dal figlio all'interno dell'azienda, per il quale il ricorrente asseriva di avere in ogni caso correttamente assolto l'obbligo contributivo sullo stesso gravante in ragione dello status di lavoratore subordinato dal medesimo figlio rivestita.
Con memoria depositata in data 27.02.2019, si costituiva in giudizio l'ente convenuto il quale eccepiva la decadenza dal diritto di proporre eccezioni di carattere formale ai sensi dell'art. 617
c.p.c. e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda, essendo stati disconosciuti (a seguito di accertamenti trasfusi nel verbale unico di accertamento e notificazione del 1800000320472 del 25.02.2013, riportato nel corpo della memoria di costituzione) i rapporti di lavoro intercorsi tra il ricorrente ei figli NA_2 e NA 1
La causa, istruita in via documentale e con l'escussione dei testi ammessi, veniva decisa a seguito dell'udienza del 30.04.2023, sostituita con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Preliminarmente, occorre verificare la tempestività dell'opposizione. In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, l'art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore". In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie", per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto" (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005). Al riguardo, la
Suprema Corte ha recentemente statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione", così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass.
18207/2003).
Nel caso di specie, la data di notifica allegata da parte ricorrente (4 gennaio 2019) non è stata specificamente contestata della resistente.
Sicché, stante l'intervenuto deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio in data
17.01.2019, è certamente da ritenersi tempestiva sia l'opposizione al ruolo afferente al merito della pretesa contributiva sia quella agli atti esecutivi poggiante sull'asserito difetto di motivazione dell'avviso di addebito impugnato.
Poste tali doverose premesse, l'opposizione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Può dirsi innanzitutto accertata, in quanto pacifica tra le parti, la riferibilità del credito contributivo reclamato dall' CP 1 con l'avviso di addebito impugnato all'iscrizione di [...]
Per 1 nella gestione dei coltivatori diretti come collaboratore/coadiutore del titolare [...]
Pt 1 disposta d'ufficio dall' CP_1 a seguito delle indagini ispettive di cui al verbale del
25.02.2013 e sfociate nel disconoscimento del rapporto di lavoro instaurato tra il titolare della ditta e i propri familiari;
disconoscimento recisamente contestato dall'odierno ricorrente. L'iscrizione d'ufficio dei soggetti richiamati, effettuata dall' CP_1 a tale titolo, ha difatti comportato il sorgere del correlativo obbligo contributivo in capo al titolare dell'impresa. In merito, si osserva che la legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente la "Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi”, all'articolo 2, dal titolo “Versamento dei contributi" dispone, tra l'altro, che "Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi di cui all'articolo 1 per sé e per i coadiuvanti e coadiutori, salvo diritto di rivalsa".
Compito del Tribunale è dunque quello di appurare, stante la natura logicamente preliminare della questione relativa alla natura dell'attività lavorativa prestata da Persona 1 se gli accertamenti compiuti dall' CP 1 trovino o meno conforto nelle risultanze istruttorie acquisite nel presente giudizio.
Nel procedere a tale accertamento occorre evidenziare che, in punto di distribuzione dell'onere probatorio, giacché l'azione proposta dal ricorrente va qualificata come di "accertamento negativo" del credito, in quanto tesa ad accertare l'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' CP_1 sulla base di verifiche interne, incombe su quest'ultimo, attore in senso sostanziale, l'onere di provare i fatti costitutivi posti a sostegno della pretesa medesima, in ossequio al generale criterio di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. sul punto Cass., Sez. Lav. Sent. n.
12108/2010 e n. 22862/2010). Spetta invece alla parte opponente che conserva il ruolo di
-
convenuto in senso sostanziale - spetta provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato.
Ebbene – escluso che i verbali ispettivi possano costituire piena prova degli accertamenti in essi cristallizzati, rivestendo fede privilegiata solo in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti occorre pervenire alla
-
decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti in corso di causa.
Ciò detto, la natura subordinata dell'attività di lavoro agricolo svolta da Persona 1 alle dipendenze dell'azienda intestata ad Parte 1 emerge dagli esiti delle prove assunte con i e Testimone_2 (attendibili sia in ragione dell'evidente assenza di testi Testimone 1
interessi personali nel giudizio che della loro qualità, essendo stati entrambi dipendenti dell'azienda nel 2017, periodo oggetto di causa), i quali hanno riferito del concreto atteggiarsi del rapporto lavorativo fornendo dei dettagli sufficienti a superare la presunzione di gratuità operante in materia di prestazioni lavorative rese in ambito familiare.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che “la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare, che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese affectionis vel benevolentiae
|| causae", può essere superata dalla parte che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti solo con una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità (...)" (così Cass. civ. Sez. lavoro, n. 7845/2003).
Sussistono, invero, nel caso di specie tutti gli indici di subordinazione individuati nella materia de qua dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro n.
1218/2004), ovvero: l'esistenza di un rapporto sinallagmatico tra la prestazione lavorativa e l'obbligazione retributiva del datore di lavoro (il teste Tes 1 ha infatti confermato che "...che conosco il sig. NA 1 (figlio del titolare Parte 1 e fratello di NA_2 ) perché abbiamo lavorato insieme alle dipendenze dell'azienda agricola dall'agosto 2017 al 2020.
Dall'agosto 2017 al 2020 Persona 2 ha lavorato per l'azienda come bracciante agricolo addetto alla raccolta dei pomodori, tendenzialmente dal lunedì al venerdì, per sei ore al giorno.
Volendo essere più preciso, sebbene tendenzialmente tutti gli operai lavorassimo ogni giorno dal lunedì al venerdì, è anche vero che a seconda delle esigenze della produzione, di settimana in settimana il sig. Parte 1 disponeva che andassimo tutti oppure no. Dunque poteva capitare che alcune settimane ciascuno di noi lavorasse per 2 o 3 giorni. Dipendeva dalle settimane e dalle esigenze lavorative"); il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso (in proposito il teste Tes 2 ha riferito "nel 2017 il sig. NA 1 come del resto tutti noi, era stato pagato dal sig. Parte 1 in contanti. Posso riferirne perché ho assistito io personalmente alla dazione del denaro"); la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto del potere di controllo e disciplinare nonché il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale (sul punto entrambi i testi hanno sintonicamente confermato che il titolare, Parte 1 era l'unico che "prendeva le decisioni '
e impartiva le direttive” e che laddove gli operai, ivi compreso il figlio Persona 1 non potessero recarsi al lavoro dovevano comunicare allo stesso l'assenza; così come, laddove necessitassero di un permesso, dovevano chiedergli l'autorizzazione per allontanarsi dal posto di lavoro ); l'osservanza di un vincolo di orario (queste le dichiarazioni del teste Tes_1
"orientativamente l'orario lavorativo, di sei ore giornaliere, andava dalla 7:00 alle 12:00. Alle
12:00 tornavamo a casa. Non facevamo quasi mai la pausa lì poiché, finito di lavorare tornavamo direttamente. Capitava molto raramente (ad esempio una volta l'anno) che facessimo la pausa pranzo li semplicemente perché avevamo tardato l'inizio della giornata lavorativa", pienamente asseverative di quelle rese dall'altro teste sul punto). Né, infine, può ritenersi che costituisca elemento ostativo alla subordinazione la non continuità del rapporto, stante la diffusione nello specifico settore, di contratti a termine anche di breve durata (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. lavoro n. 1218/2004, già citata).
Alla stregua di quanto esposto, vanno dunque dichiarati non dovuti i contributi previdenziali
CP_1 e somme aggiuntive portati dall'avviso di addebito opposto ed illegittima la loro iscrizione a ruolo, in difetto di prova (che era peraltro onere dell'ente previdenziale fornire), circa la sussistenza dei presupposti costitutivi del credito contributivo, ovverossia della qualità di collaboratore dell'impresa agricola del dipendente NA 1
Va, in conseguenza, annullato l'atto esecutivo impugnato.
La soccombenza dell'ente convenuto regola la distribuzione delle spese di lite, le quali vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 tenuto conto, ex art. 5 D.M. citato, del valore della causa e dell'attività in concreto svolta [causa di valore ricompreso tra euro 5.200,00 ed euro
26.000,00, parametri minimi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale].
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra questione,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali portati dall'avviso di addebito impugnato (portante n.Controparte 2
59220180001105845000, notificato al ricorrente in data 04.01.2019), di cui dunque dispone l'annullamento;
- condanna l' CP 1 al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.697,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Gela il 22/05/2025
IL GIUDICE
Giulia Polizzi