Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
dr. Anna Carla Catalano Presidente dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere dr. Maristella Agostinacchio Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e della successiva riserva, all'esito della camera di consiglio del giorno 14.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1516/2024 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
C.F. e P.I. n. iscr. R.E.A. Parte_1 P.IVA_1
AP , con sede in 80126 AP, Via G.B. Marino n. 1, in persona del suo Amministratore P.IVA_2
Unico, Ing. , l.r.p.t., dom.to per la carica presso la suindicata Sede sociale ed elett.te CP_1 in AP, Via Toledo n. 156, con l'Avv. Giuseppe M. Monda, C.F. , P.I. C.F._1
, dal quale è rapp.to e difeso in forza di mandato conferito con procura a margine del P.IVA_3
reclamo e al cui fax, n. 0815524773, ovvero all'indirizzo PEC Email_1
dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento, ex artt. 136, co. 2 e 3, e 366, co. 4, c.p.c.
-reclamante-
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
10 CF , rappresentato e difeso, giusta procura ad litem rilasciata su foglio C.F._2
separato unito alla memoria di costituzione, dagli Avv.ti Annarita Billwiller CF. C.F._3
ed CF. unitamente ai quali elettivamente domicilia
[...] CP_3 CodiceFiscale_4
alla Via G. Amendola, 1, in Portici (Na), presso lo studio legale Fontanarosa & Associati. I procuratori hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti indirizzi pec: – – fax 0810111092 Email_2 Email_3
- Reclamato-
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FATTO E DIRITTO
, odierno reclamato, conveniva in giudizio, a mezzo ricorso ex rito Fornero la CP_2
, deducendo l'illegittimità formale e sostanziale del licenziamento disciplinare allo stesso Pt_1
irrogato in data 03.08.2019.
Si costituiva in giudizio la società, contestando le avverse deduzioni e precisando l'applicabilità alla fattispecie della L 300/70, oltre che, nel merito la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
Il Giudicante accoglieva parzialmente la domanda, riconosceva l'applicabilità della normativa speciale di cui al RD e la connessa violazione dell'iter procedimentale ( cfr pag 8 dell'ordinanza dove si legge “ secondo la prospettazione della difesa del lavoratore, l'azienda avrebbe dovuto avviare il procedimento disciplinare nelle modalità dell'art. 53, in considerazione delle sue maggiori garanzie difensive- in particolare attraverso la messa a disposizione della relazione scritta stilata dai funzionari e la convocazione del consiglio di disciplina (cosa che nl caso di specie Parte non era avvenuta) e dichiarava la risoluzione del rapporto di lavoro con condanna dell' al pagamento di un'indennità risarcitoria quantificata in 10 mensilità. Il giudice della fase sommaria, Parte infatti, riteneva che la violazione della fase procedimentale commessa dall' comportasse una mera irregolarità e non un'inesistenza del procedimento disciplinare.
Proponevano opposizione sia il sig. che la , ciascuna perorando la propria CP_2 Pt_1
tesi. Entrambe le parti si costituivano avverso le proposte opposizioni. I giudizi venivano riuniti.
All'udienza del 06.05.2024 il Tribunale accoglieva l'opposizione proposta dal e CP_2
condannava la società alla reintegra dello Stesso nel posto di lavoro, tanto sulla base delle seguenti considerazioni “ quanto alla violazione delle regole procedurali previste dal regio decreto in tema di procedimento disciplinar e( art 53 e 54 rd 148/31) va in primo luogo rilevato come sia già stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale … atteso che
l'attribuzione ad un organo terzo del potere disciplinare previsto dalla richiamata normativa si prospetta più conforme ai principi costituzionali di cui agli artt 35 e 36 cost , rispetto alla giustizia domestica esercitata dagli altri datori di lavoro e si presenta, altresì, anche nel rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, più rispondente al principio di uguaglianza ( cass 2711/2006)… con riferimento alla normativa vigente a seguito dell'entrata in vigore della L 28.06.2012 n 92 la
Cassazione ha ribadito il principio affermando che in tema di sanzioni disciplinari la violazione del procedimento di cui all'art. 53 del rd comporta la nullità del procedimento in ragione della
2 inderogabilità della disposizione nella sua funzione di tutela del lavoratore ( Cass ordinanza
6555/2023)… prosegue il Giudicante, sempre sulla scia della Suprema Corte di Cassazione “
l'omissione si una delle suddette fasi determina la NULLITA' DELLA SANZIONE DISCIPLINARE.
… si è dunque in presenza non già di una mera violazione formale dello schema procedimentale della norma disciplinare, bensì di una vera e propria nullità essendo stato l'esercizio del potere punitivo assolto da un soggetto, il datore di lavoro, diverso da quello a cui il legislatore ha demandato l'esercizio del potere disciplinare nel caso in cui ciò sia richiesto dal lavoratore…”
***
Con reclamo depositato il 4.06.2024, la ha impugnato la sentenza in epigrafe per i Pt_1
seguenti ordini di motivi di seguito sinteticamente riassunti: 1) questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 53 RD 148/31 per violazione dell'art. 3 costituzione;
2) presunta insufficiente motivazione in ordine ad un fatto determinante la decisione della causa: precedente della sentenza.
La società reclamante ha, quindi, chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, si chiede che venga rimessa la questione alla Corte Costituzionale previa adozione dei conseguenziali provvedimenti di rito disponendo altresì, in caso di remissione, la sospensione degli effetti della ordinanza ex l. 92/2012 oggetto di remissione;
B) nel merito, annullare o comunque revocare la sentenza resa dal Tribunale di AP, in funzione di Giudice del
Lavoro n. 7994 del 29 novembre 2019, per tutti i motivi di cui al presente atto di appello e, per
l'effetto, confermare la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore e l'insussistenza di qualsiasi diritto di quest'ultimo all'ottenimento di qualsivoglia somma di danaro a titolo risarcitorio o di indennizzo, non sussistendone le condizioni;
C) con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituto in giudizio il reclamato che ha resistito al gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con plurime argomentazioni fra cui l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata dalla reclamante e l'insussistenza della giusta causa di licenziamento.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento;
acquisite le note di trattazione ed espletata la camera di consiglio la controversia è decisa nei termini di seguito espressi.
Osserva la Corte che il giudice di prime cure, con la sentenza gravata, ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso del lavoratore - che prospettava un vizio di nullità radicale della sanzione espulsiva -con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 53 del R.D. n. 148 del CP_2
3 1931, in relazione all'art. 1418, comma 1, c.c. e dell'art. 18, commi 1 e 6, della L. n. 300 del 1970, deducendo che, ove il procedimento disciplinare sia stato posto in essere in violazione di norme imperative di legge (nel caso per mancata consegna della relazione stilata dai funzionari e per mancata convocazione del consiglio di disciplina) con omissione della procedura garantista prevista dall'art. 53 R.D. n. 148 del 1931, il licenziamento non potrà essere ritenuto semplicemente inefficace ai sensi del comma 6 dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, con conseguente applicazione della tutela c.d. indennitaria debole, ma deve essere ritenuto radicalmente nullo in quanto "riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge" con applicazione della c.d. tutela reintegratoria piena di cui al primo comma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970.
Il primo giudice, sulla scorta di un granitico orientamento giurisprudenziale, ha evidenziato che: "In tema di sanzioni disciplinari, la violazione del procedimento di cui all'art. 52 del R.D. n.
148 del 1931, all. A, comporta la nullità del provvedimento disciplinare e, in particolare, un'invalidità c.d. di protezione, in ragione dell'inderogabilità della citata disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore, al quale spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall'art. 18, commi 1 e 2, della L. n. 300 del 1970" (Cass. n. 6555 del 2023; nello stesso senso v. Cass. lav. n.
17286 del 2015; Cass. n. 13804 del 2017; Cass. n. 32681 del 2021; Cass. n. 6765 del 2023; Cass. n.
15355 del 2023 alle quali tutte si rinvia per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 dispatt.c.p.c.).
Il Tribunale di AP, poi, richiamando conformi pronunce della Suprema Corte, ha anche
Parte disatteso la questione di legittimità costituzionale prospettata da nel ricorso in opposizione ad ordinanza sommaria nel rito Fornero.
L'odierna reclamante, come già prospettato, censura la sentenza per aver fatto applicazione di una disciplina costituzionalmente illegittima, non valutando adeguatamente le questioni sollevate in prime cure. Inoltre, ribadisce la correttezza del proprio operato e la validità della sanzione espulsiva applicata.
Ciò posto- dato che è pacifica la circostanza della mancata convocazione del collegio di disciplina, sollecitata dal lavoratore (cfr. sentenza gravata, pag. 9) – ciò che occorre vagliare è
l'effettiva nullità del licenziamento impugnato da per la violazione del procedimento CP_2
di cui all'art. 53 del R.D. n. 148 del 1931, all. A.
La società resistente, contestando l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (da ultimo anche nelle sentenze 9.01.2025 n. 530 e 10.01.2025 n. 604), ha eccepito l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 53 del R.D. n. 148 del 1931 se interpretato nel senso che la sua violazione comporti l'applicazione della tutela reintegratoria piena anziché di
4 quella solo indennitaria prevista, per la generalità dei lavoratori, dall'art. 18, comma 6, Statuto
Lav.).
Osserva la Corte che la questione appare tuttavia, manifestamente infondata.
La reclamante opina:
1-La Suprema Corte, nel pronunciare il principio sopra ricordato, attribuisce agli autoferrotranvieri un ruolo privilegiato rendendoli destinatari di una normativa ibrida che è la risultante delle disposizioni contenute nel R.D. n. 148 del 1931, delle leggi sul lavoro e della contrattazione collettiva che, applicate tutte contestualmente, ne fa, senza alcuna plausibile ragione, una categoria di lavoratori maggiormente tutelati rispetto alla generalità dei prestatori di lavoro;
2-parte della giurisprudenza si ostina a non dichiarare tacitamente abrogato l'allegato A del suddetto regio decreto pur essendo stato emanato nell'ambito dell'ordinamento corporativo in un contesto socio-politico profondamente diverso, che è rimasto impermeabile al mutamento della forma di Stato, all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana ed allo Statuto dei Lavoratori, come ricavabile dal testo dell'art. 8 ("Nelle località designate come malariche dalla Direzione generale di sanità, l'azienda somministra gratuitamente a tutti gli agenti ed alle persone di famiglia, conviventi ed a carico, i chinacei ed adotta tutte le altre misure e difese prescritte dalla legge per la prevenzione e per la cura delle febbri palustri") ed alcune espressioni e forme lessicali utilizzate
("Ogni agente all'atto della assunzione deve essere provveduto di una copia del presente regolamento . . .": art. 12; "Gli agenti hanno diritto al pagamento della intera mesata": art. 17);
3- l'iter procedimentale previsto dal regio decreto in esame per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, le più gravi delle quali deliberate dal Consiglio di disciplina, si giustappone, talvolta sovrapponendosi, alle regole dettate dall'art. 7 dello Statuo dei Lavoratori ritenute comunemente e pacificamente applicabili al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri (cfr., per tutte, Cass. n.
11543/2012); dunque, in presenza di una norma, come quella del citato art. 7, che garantisce pienamente l'esercizio del diritto di difesa del lavoratore attraverso una precisa scansione temporale delle varie fasi in cui è articolato il procedimento disciplinare, non v'è motivo di "mantenere in vita" la disposizione sui Consigli di disciplina, tanto più che essi, in un parere del Consiglio di Stato (n.
453 del 19.4.2000) sulla possibilità di applicare agli autoferrotranvieri la normativa generale di cui alla suddetta norma statutaria e le garanzie procedimentali ivi previste, sono stati considerati implicitamente abrogati per effetto dell'entrata in vigore della L. 20 maggio 1970 n. 300; in tale solco si è innestato un indirizzo giurisprudenziale (cfr.Cass.SS.UU: n. 15917/2008) che non ha potuto fare a meno di condividerne le argomentazioni e le conclusioni;
5 4- la decisione impugnata è errata sia perché basata su norme che, come visto, sono state implicitamente abrogate, sia perché l'interpretazione che di esse viene data si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione creando, sotto il profilo delle tutele, una disparità di trattamento ingiustificata tra la generalità dei lavoratori e gli autoferrotranvieri;
difatti, non solo il procedimento disciplinare riguardante questi ultimi non può essere un ibrido regolato in parte dall'art. 7 Sta.Lav. ed in parte dalle norme del regio decreto, ma la violazione di queste ultime non può comportare la sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro con il pagamento di tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra a meno di non voler stravolgere, a tutto vantaggio dei soli autoferrotranvieri, il regime sanzionatorio dei licenziamenti che invece prevede, per l'ipotesi in cui sia violata la procedura dell'art. 7, la declaratoria di risoluzione del rapporto e la corresponsione "di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto" (art. 18, comma 6, Stat.Lav.); sicchè la posizione (identica) di due lavoratori, destinatari di un licenziamento affetto da un vizio formal-procedurale, viene trattata in modo diverso se uno dei due appartiene alla categoria degli autoferrotranvieri: in sostanza, quest'ultimo beneficerà di una tutela differente e più intensa pur non essendovi una ragione logica che impone la diversità di trattamento
5- Non sarebbe lineare il percorso motivazionale sposato dal primo giudice in quanto la violazione del procedimento ex art. 53 del RD n. 148 del 1931, in quel contesto normativo, non è sanzionata in alcun modo né, tanto meno, ovviamente, con la nullità del provvedimento disciplinare quando esso sia irrogato all'autoferrotranviere senza l'osservanza delle regole ivi previste e inoltre, la predetta norma non sarebbe imperativa a differenza, ad esempio, delle disposizioni di cui all'art. 55 bis e ss. del D.Lgs. n. 165 del 2001 così espressamente definite dal precedente art. 55, comma 1; con la conseguenza che eventuali vizi riscontrati nell'ambito del procedimento previsto dal più volte citato regio decreto non possono che essere sanzionati, in assenza di altre norme, solo ed esclusivamente alla stregua dell'art. 18, comma 6, Stat.Lav. e ciò in piena sintonia con la legge
Fornero che "ha operato una riduzione delle ipotesi delle illegittimità formali assoggettandole alla sanzione più lieve della inefficacia" introducendo "un principio generale valido per ogni vizio formale correlato alle violazioni del procedimento disciplinare" .
Conclude, quindi, la reclamante nel senso che:
- l'art. 53 non è una norma inderogabile;
-la funzione di tutela del lavoratore non è una sua prerogativa esclusiva avendo anche l'art. 7
St.Lav. la medesima funzione e tuttavia la violazione di quest'ultimo è sanzionata diversamente;
6 - l'art. 18, comma 1, Sta.Lav., non è spendibile per la fattispecie de qua non potendosi essa far rientrare negli "altri casi di nullità previsti dalla legge" dato che, come visto, il regio decreto non la prevede affatto;
-L'art. 18, comma 2, Statuto Lav. non è applicabile dal momento che il regime delle violazioni procedurali è stabilito dal successivo comma 6.
La Corte di Cassazione in numerosi precedenti citati dalla società - tutti conformi alla
Parte sentenza oggi oggetto di gravate - aveva ritenuto infondata la doglianza – proposta dall' - che censurava la statuizione con cui il Tribunale aveva disatteso la vigenza e la cogenza dell'art. 53 del
R.D. n. 148 del 1931 nella parte in cui detta l'obbligatoria osservanza, a pena di nullità, di una precisa scansione temporale e dell'intervento di specifiche figure preposte all'applicazione del procedimento disciplinare.
Si era già osservato che si tratta di una disciplina ampiamente restrittiva, contrassegnata da rigorosi passaggi e garanzie procedimentali, la cui perdurante vigenza aveva sino ad allora superato il controllo del giudice di legittimità avendo la Corte di Cassazione più volte ribadito, in relazione alla prospettata abrogazione nell'attuale assetto che regola il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri delle disposizioni dettate dal R.D. n. 138 del 1941, ..il persistente vigore delle disposizioni dettate dal regio decreto in materia disciplinare, ancorché mitigato dal principio di
"permanenza vigilata"; che la disciplina del rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario costituisce un corpus compiuto ed organico, determinato dalla loro assimilazione ai dipendenti pubblici, pur avendo subito una progressiva "devitalizzazione", per effetto di vari interventi legislativi succedutisi nel tempo. Hanno tuttavia concluso che al di là di tali specifici interventi, resta esclusa un'abrogazione implicita della normativa dettata dal r.d., che deve comunque essere integrata o sostituita in parte quando risulti incompatibile con il sistema in generale (così Cass. n.
12770 del 14/5/2019; adde Sez. U, n. 15540 del 27/07/2016); e, quanto alle conseguenze sanzionatorie, che la nullità di una sanzione disciplinare per violazione del procedimento finalizzato alla sua irrogazione - sia quello generale di cui all'art. 7 St.lav., sia quello specifico previsto per gli autoferrotranvieri dall'art. 53 del R.D. n. 148 del 1931, all. A (nel caso ivi esaminato l'omessa pronuncia da parte del Consiglio di disciplina) - rientra tra quelle c.d. di protezione, poiché ha natura inderogabile ed è posta a tutela del contraente più debole del rapporto, vale a dire il lavoratore (in senso analogo v.Cass.
9.01.2025 n. 530 e 10.01.2025 n. 604, nonché Cass, sez.lav., n.
13804 del 31.05.2017).
La tesi della Suprema Corte, favorevole a quella ancor oggi propugnata dalla Parte_2
si era fondata sulla ritenuta circostanza che la Corte di Cassazione avesse esaminato fattispecie
[...]
7 formatesi anteriormente all'entrata in vigore della riforma organica della disciplina dei licenziamenti individuali disposta dalla L. n. 92 del 2012, che ha rivisitato le ipotesi di illegittimità dei licenziamenti e dei collegati vizi procedurali, cosicché, si è detto - proprio come oggi rilevato dalla società datrice di lavoro a sostegno dell'eccezione - che la disciplina attuale ha operato una riduzione delle ipotesi delle illegittimità formali assoggettandole alla sanzione più lieve della inefficacia.
Tuttavia, deve prendersi atto che, già con Sentenza n. 0188 del 2020 la Corte Costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma, numero 5), 44 e 55, secondo comma, dell'Allegato A al RD 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), in relazione agli artt. L, 2, 3,35 e 36 della Costituzione, promosso dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro con ordinanza del 20 maggio 2019 aveva, fra l'altro, ritenuto che “del tutto condivisibile risulta, per altro verso, l'affermazione della Corte rimettente riguardo alla perdurante vigenza del
RD n. 148 del 1931, recante la disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri: espressione, questa, di sintesi con la quale si designa comunemente la categoria degli addetti ai servizi pubblici di trasporto in regime di concessione, in quanto il provvedimento in questione riordina disposizioni introdotte, sotto la spinta delle agitazioni sindacali di categoria, a partire dai primi anni del '900, volte a garantire l'"equo trattamento" (come fu poi definito) dei dipendenti del settore, e, al tempo stesso, il regolare funzionamento di un servizio che appariva di rilevanza strategica: disposizioni che assumevano come modello di riferimento la disciplina concernente i dipendenti delle ferrovie gestite direttamente dallo Stato. Il regime, così delineato, prosegue il giudice delle leggi, conferiva al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri connotati di specialità, configurandolo come una sorta di tertium genus, intermedio tra l'impiego pubblico e l'impiego privato” (sentenze n. 500 del 1988, n. 300 del 1985 e n. 257 del 1984).
Soluzione che questa la Suprema Corte reputò giustificata, in rapporto a varie sue espressioni, alla luce dell'intento di tutelare "l'interesse collettivo - ritenuto preminente - al buon funzionamento ed efficienza del servizio pubblico del trasporto ..., avuto riguardo alle variegate e multiformi tipologie di gestione da parte di aziende autonome o da parte di soggetti privati, tutti in regime di concessione e con poteri derivanti dal rapporto di concessione in ordine anche alla sicurezza e alla polizia dei trasporti" (ordinanze n. 439 e n. 161 del 2002; in senso analogo, sentenza n. 62 del
1996).Ed aveva aggiunto ancora: “Le profonde modifiche del panorama normativo di riferimento intervenute nel corso del tempo - prime fra tutte, quelle che hanno portato alla progressiva
8 privatizzazione dell'azienda delle Ferrovie dello Stato e, amplius, del settore dei trasporti pubblici, e al progressivo, generale assoggettamento del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni alla disciplina del rapporto di lavoro privato - hanno generato dubbi sulla perdurante attualità delle ragioni che sorreggevano la speciale disciplina del 1931.Nondimeno, il legislatore ha univocamente inteso mantenere in vita il testo normativo considerato. Il provvedimento è stato, infatti, incluso tra quelli anteriori al 1° gennaio 1970, di cui l'art. 1, comma
1, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della L. 28 novembre
2005, n. 246), in combinato disposto con l'Allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore. Successivamente, l'art. 27, comma 12-quinquies, del D.L. 24 aprile 2017,
n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella L. 21 giugno 2017 n. 96, ha disposto l'abrogazione del R.D. n. 148 del R.D. n.
148 del 1931, salva la sua applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore e, comunque sia, non oltre un anno dall'entrata in vigore del medesimo d.M. prima che tale termine spirasse, il legislatore è tornato sui suoi passi. La disposizione abrogatrice è stata, infatti, a sua volta abrogata dall'art. 9 quinquies, comma 1, del D.L. 20 giugno 2017 n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto
2012 n. 123. Ciò a testimonianza del fatto che il legislatore continua ad annettere una valenza significativa alla presenza nel sistema di una regolamentazione speciale di settore.
Anche la Corte Costituzionale si è, quindi, espressa in ordine all'attuale vigenza del R.D. contestato quale speciale disciplina di settore, destinata a prevalere quale lex specialis ed inderogabile, sulle norme dello S.d.L. e ciò vale a confutare l'assunto di una asserita tacita abrogazione dell'Allegato A del suddetto R.D., che riconnette, invece, nell'interpretazione della
Cassazione, alla violazione della procedura articolata in più fasi disciplinata dall'art. 53 R.D. cit., la nullità del procedimento disciplinare e la tutela di cui all'art.18 c.1,2 S.d.L..
Principi ribaditi dal giudice di legittimità con le numerose più recenti pronunce richiamate con l'ordinanza di rimessione a questa Corte. (n.6555/2023, n.6765/2023, 9530/2023, n. 15355/2023).
Ciò posto, ritenuta inammissibile l'interpretazione sollecitata dalla reclamante al fine della rimessione della questione di legittimità costituzionale della norma, il reclamo deve essere rigettato.
Le spese del precedente seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza a carico della reclamante, dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
9
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
Condanna la resistente società al rimborso delle spese del precedente grado che liquida in
3.308,00, Euro 2.757,00, Euro 3.473,00, a titolo di compensi professionali oltre Iva c.p.a. e spese generali come per legge con distrazione.
Dà atto della sussistenza a carico della reclamante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R- n. 115 del
2002.
Così deciso in AP, all'esito della Camera di Consiglio del 14 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Maristella Agostinacchio dott.ssa Anna Carla Catalano
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