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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 05/12/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 104/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 104/2023 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA
anche quale erede di con l'Avv. Denis Zaniolo del Foro di Parte_1 Persona_1
Padova, giusta procura depositata il 03.11.2023
e da
coerede di , non costituito Persona_2 Persona_1
- APPELLANTI-
CONTRO rappresentata da con l'Avv. Geniale Caruso Controparte_1 Controparte_2 del Foro di Udine, giusta procura in calce al ricorso per ingiunzione
-APPELLATA-
E CONTRO rappresentata da con l'Avv. Geniale Caruso del Controparte_3 Controparte_2
Foro di Udine, giusta procura in calce all'atto di costituzione
-INTERVENIENTE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 73/2023 del Tribunale di Trieste, emessa nel giudizio
N. RG 265/2020.
Causa iscritta a ruolo il 22.03.2023 e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte appellante: in via pregiudiziale cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa;
in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda, per non essere stata promossa, a cura della parte opposta, la procedura di mediazione obbligatoria, stante l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 956/2019 emesso dal Tribunale di Trieste in data 15 novembre 2019; in via preliminare di rito e/o di merito: accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva di non essendo la stessa cessionaria del credito sorto dal rapporto di Controparte_4 mutuo sottoscritto in data 15 aprile 2002 tra i signori e e Persona_1 Parte_1 [...]
revocare il decreto ingiuntivo n. 956/2019 emesso dal Tribunale di Controparte_5
Trieste in data 15 novembre 2019; in via principale di merito: nella denegata ipotesi di riconoscimento della legittimazione in capo a accertata e dichiarata la carenza dei presupposti di concedibilità della Controparte_4 tutela monitoria e l'insussistenza e/o l'infondatezza del credito azionato, revocare il decreto ingiuntivo n. 956/2019 emesso dal Tribunale di Trieste in data 15 novembre 2019; in via subordinata di merito: ridurre la liquidazione dei compensi determinata nella sentenza di primo grado, contenendoli nei minimi tabellari o nella maggior somma ritenuta di giustizia, comunque inferiore ad € 12.000,00.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.
Per Controparte_3 nel merito: rigettare l'impugnazione, l'opposizione al decreto ingiuntivo e ogni domanda di parte appellante e, comunque, condannare anche quale erede con beneficio d'inventario Parte_1 del defunto , a pagare in favore di con procuratrice Persona_1 Controparte_3 CP_2
l'importo di € 69.535,46 – di cui € 47.916,83 per capitale, € 6.146,16 per interessi corrispet-
[...] tivi al 9.4.2013 ed € 15.472,47 per interessi di mora all'1.7.2017 – oltre ai successivi interessi di mora sull'importo capitale al tasso convenzionale convenuto nel contratto, in ogni caso entro la soglia dell'usura oggettiva di cui alla L. n. 108/1996; con vittoria delle spese di lite del monitorio e di entrambi i gradi di giudizio
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 956 emesso dal Tribunale di Trieste il
15.11.2019 a e a è stato ingiunto il pagamento a favore di Persona_1 Parte_1 [...] della somma di euro € 69.535,46, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento Controparte_4 monitorio, in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato il 15.04.2002 con la Controparte_5 credito ceduto dapprima a nel contesto di un'operazione di
[...] Controparte_6 cartolarizzazione ai sensi della l. 130/1999 (cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 22.12.2003), quindi in data 30.06.2017 ad . Controparte_4
2. e hanno proposto opposizione al d.i. rappresentando Persona_1 Parte_1 preliminarmente che con citazione di data 13.03.2017 gli stessi avevano convenuto in giudizio
[...] per fare accertare l'inadempimento contrattuale della Banca e, Controparte_5 conseguentemente, ottenere la condanna della Banca al risarcimento dei danni;
nonché per fare accertare la nullità/inefficacia del contratto di mutuo. A seguito della liquidazione coatta amministrativa di il citato giudizio era stato riassunto nei confronti di Controparte_5
e nei confronti di . Controparte_7 Controparte_4
Nel merito, gli attori hanno contestato che nella fase monitoria non aveva prodotto Controparte_4 il piano di ammortamento, non consentendo così di verificare la correttezza della somma ingiunta.
Gli attori hanno poi riproposto le medesime doglianze già oggetto del giudizio radicato con la citazione dd. 13.03.2017 aventi ad oggetto l'inadempimento al contratto di mutuo da parte della e la nullità del contratto di mutuo e/o di singole clausole contrattuali. CP_5
3. Costituendosi la convenuta opposta ha rappresentato che il credito era stato pienamente provato con la produzione del contratto di mutuo e dell'estratto conto del conto corrente cointestato ai mutuatari comprovante l'erogazione della somma concessa a mutuo;
in ogni caso, la CP_5 costituendosi nel giudizio di opposizione aveva prodotto anche il piano di ammortamento (doc. 9 allegato alla comparsa).
Quindi la convenuta opposta ha preso posizione in merito alle domande già oggetto del precedente giudizio, chiedendone il rigetto, evidenziando preliminarmente il proprio difetto di legittimazione Cont passiva non essendo subentrata nel rapporto tra gli attori opponenti e in quanto già in sofferenza prima del 26.06.2017, essendo cessionaria del solo credito.
4. Con la sentenza appellata il Tribunale ha dato atto che la causa già pendente tra le parti era stata decisa con sentenza passata in giudicato che aveva accertato che, ben prima della cessione del ramo Cont di azienda ad a seguito della liquidazione coatta amministrativa di , il solo Controparte_4
Cont credito relativo al mutuo era stato ceduto da a , quindi da a , CP_6 CP_6 Controparte_4
Cont mentre il contratto era rimasto in capo a .
Poiché alla data della messa in liquidazione il contratto era già stato classificato a sofferenza, il Cont rapporto era rimasto in capo a in LCA, con conseguente difetto di legittimazione passiva di Cont
e improcedibilità della domanda nei confronti di in LCA. Controparte_4
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto provato il credito azionato monitoriamente essendo stati dimessi in giudizio il contratto di mutuo dd. 15.04.2002, il piano di ammortamento, l'estratto del conto corrente n. 0263700 alla data del 20.06.2002 ed un prospetto riepilogativo del credito, con la precisazione che in sede monitoria era sufficiente avere dimesso il contratto di mutuo.
Quanto alle illeggime pattuizioni contestate dagli opponenti, il Tribunale ha osservato che i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione eseguite ex l. 130/1999 costituivano un patrimonio separato da quello delle società di cartolarizzazione sicchè non era consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto intercorso con lo stesso.
Poiché le domande e le eccezioni degli attori opponenti erano fondate su crediti risarcitori originati Cont da condotte della cedente o su pagamenti asseritamente indebiti eseguiti in favore della stessa in epoca antecedente alla prima cessione del credito a , inerendo quindi al rapporto intercorso CP_6 con la sola cedente, rispetto a tali domande ed eccezioni la convenuta opposta cessionaria non era legittimata passiva sostanziale in quanto non era la titolare del rapporto dedotto in causa. Il Tribunale, pertanto, ha rigettato le domande attoree e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
5. Avverso la sentenza hanno proposto appello e per i seguenti Persona_1 Parte_1 motivi.
5.1. Omessa promozione della procedura di mediazione da parte della parte opposta, violazione dell'art. 5 1 bis d.lvo 28/2010.
Gli appellanti hanno contestato “che era onere dell'opposto promuovere la mediazione, pena
l'improcedibilità della domanda e la revoca del decreto, come statuito da SSUU nr. 19596/20”; il
Tribunale aveva omesso di rilevare il vizio ed aveva confermato il d.i. opposto in violazione dell'art. 5 comma 1 bis d.l. 28/2010, avendo il Tribunale già alla prima udienza implicitamente rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto.
5.2. Capo nr. 5 della sentenza impugnata, rigetto dell'eccezione sulla carenza di legittimazione attivo di . Motivazione erronea, carente ed insufficiente, intrinsecamente Controparte_4 contraddittoria, travisamento. Insussistenza del giudicato sulla questionde della legittimazione attiva del ricorrente opposto Violazione dell0art. 1909 c.c. e motivazione Controparte_4 apparente, violazione dell'art. 132 c.p.c.. Violazione dell'art. 2967 c.c. per carenza di prova sulla titolarità del rapporto controverso.
Secondo gli appellanti il giudicato, anche esterno, della sentenza 232/2020 concerneva, per quanto di interesse ai fini della presente impugnazione: Cont 1) la accertata titolarità dal lato passivo dei rapporti di mutuo ipotecario in capo a;
2) la accertata titolarità in capo a del contratto di conto corrente n. 263700 siccome CP_4 ceduto perché non classificabile a sofferenza;
3) l'improponibilità/improcedibilità delle domande risarcitorie e/o di accertamento svolte nei Cont confronti di in LCA aventi ad oggetto il titolo.
Poiché nel giudizio deciso con la sentenza impugnata si controverteva non della titolarità del contratto di mutuo, ma della pretesa creditoria che affermava derivare da una operazione di Controparte_4 cartolarizzazione alcun giudicato si era formato sulla legittimazione attiva di . Controparte_4
Tanto premesso, gli appellanti hanno contestato che non era stata fornita la prova della avvenuta cessione del credito a favore di e, successivamente di , non avendo gli avvisi CP_6 Controparte_4 pubblicati sulla G.U. alcuna valenza costitutiva o perfezionativa della cessione, stante anche la loro genericità.
Inoltre, non era stato prodotto il contratto di cessione con l'elenco dei crediti ceduti.
Quanto a la stessa sentenza evocata dal Tribunale aveva escluso che il contratto di Controparte_4
Cont mutuo fosse stato ceduto dal in LCA a . CP_4
Gli appellanti hanno, quindi, concluso chiedendo accertarsi la carenza di legittimazione attiva di con conseguente revoca del d.i. opposto. Controparte_4
5.3. Capo nr. 6 della sentenza impugnata, rigetto dell'eccezione sulla carenza di prova del fatto costitutivo della pretesa in sede monitoria, in particolare sulla carenza della prova scritta del credito, violazione dell'art. 50 TUB e dell'art. 633 e segg. c.p.c.; violazione dell'art. 2697 c.c. sull'esistenza del credito azionato, sull'effettività della cessione a . Controparte_4
Gli appellanti hanno contestato che in sede monitoria la non aveva dimesso l'estratto conto CP_5 certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della con l'attestazione che il CP_5 credito era vero e liquido in violazione dell'art. 50 T.U.B..
Il Tribunale aveva errato nel ritenere sufficiente la produzione del contratto di mutuo ai fini della emissione del decreto ingiuntivo;
inoltre, nel giudizio di merito la non aveva fornito la prova CP_5 della intervenuta cessione del credito.
5.4. Capo nr.
8. Spese di lite. Carenza di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art.
91 c.p.c. anche in relazione al DM 55/2015 e succ. mod..
Gli appellanti hanno lamentato che il Tribunale aveva regolato le spese secondo il principio della soccombenza, senza soppesare la complessità della situazione, “resa evidente dalle condizioni patrimoniali degli opponenti e dell'involuzione giurisprudenziale che – derogando ai principi generali governanti la modificazione soggettiva dell'obbligazione – annichilisce il regime di opponibilità delle eccezioni, ai danni dei ceduti”.
Il Tribunale aveva liquidato le spese applicando i valori medi, mentre, secondo gli appellanti, avrebbero dovuto essere applicati i mimini “adeguando la liquidazione all'ordinario pregio dell'opera, al fatto dell'omessa promozione della mediazione imputabile alla parte opposta ed alle precarie condizioni patrimoniali degli opponenti”.
6. Costituendosi l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello rilevando, quanto al primo motivo, che il Tribunale aveva rigettato l'istanza di sospensione della provvisioria esecutorietà del d.i. solo all'udienza del 20.07.2021 fissata dopo la concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c. per la decisione sulle istanze istruttorie senza che alcuna parte avesse sollevato l'eccezione di omesso esperimento della mediazione, né il Tribunale lo aveva rilevato di ufficio.
Quanto al secondo motivo di appello, avente ad oggetto la contestazione della formazione del giudicato, l'appellante ha evidenziato che nella causa decisa con la sentenza n. 232/2020 il Tribunale, Cont nel rigettare l'eccezione di di carenza di legittimazione passiva per essere stato il contratto di mutuo ceduto a , aveva motivato che il solo credito derivante dal contratto di mutuo CP_6
Cont pacificamente rientrava tra quelli ceduti in blocco da a con contratto dd. 28.11.2003, CP_6 mentre, come sostenuto dagli stessi attori nel giudizio già definito, odierni appellanti, il rapporto era rimasto in capo a CP_8
Il Tribunale aveva, pertanto, accertato che il credito verso gli appellanti era stato ceduto a , con CP_6 conseguente formazione del giudicato sul punto.
Quanto al terzo motivo, avente ad oggetto la prova della cessione del credito, la convenuta ha rappresentato che, in ogni caso, nel presente giudizio:
a) gli stessi appellanti nell'atto di citazione in opposizione al d.i. avevano ammesso e dato per pacifica la cessione del credito avendo dedotto che la creditrice non poteva focalizzare la sua attenzione Cont unicamente sulla cessione del credito da a e da a CP_6 CP_6 Controparte_1 perché la situazione era “molto più articolata” in quanto in data 26.06.2018 aveva Controparte_1 acquisito anche il ramo di azienda di CP_9
b) gli appellanti, sempre sul presupposto del subentro di nel rapporto facente a capo a CP_4 CP_9
[...
, avevano opposto in compensazione propri controcrediti fondati sul contratto di mutuo, così implicitamente riconoscendo la titolarità del credito in capo ad;
Controparte_1
3) nell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 22.12.2003 erano stati chiaramente Cont indicati i criteri che permettevano di individuare con certezza la categoria di crediti ceduti da a
, comprendente anche quello vantato nei confronti degli appellanti. CP_6
Infine, l'appellata ha chiesto il rigetto del motivo inerente alla liquidazione delle spese evidenziando che né l'omessa mediazione né le precarie condizioni patrimoniali degli appellanti rilevavano quali criteri di liquidazione delle spese.
7. L'appello è infondato. 7.0. Preliminarmente la Corte dà atto che con comparsa depositata il 24.11.2023 Controparte_3 rappresentata da è intervenuta nel processo quale successore a titolo particolare di Controparte_2 ai sensi dell'art. 111 comma 3 c.p.c.. Controparte_4
Inoltre, con ordinanza dd. 11.09.2024 la Corte ha dichiarato l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c. per sopravvenuto decesso della parte appellante sig. Persona_1
Il processo è stato tempestivamente riassunto da parte appellante sig.ra con ricorso Parte_1 in riassunzione depositato il 04.11.2024, notificato anche al coerede , rimasto Persona_2 contumace.
7.1. Quanto al primo motivo di appello, avente ad oggetto l'improcedibilità della causa per omessa mediazione, la Corte osserva che il Tribunale non si era mai pronunciato sulla istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, né le parti né il giudice di ufficio avevano mai rilevato l'omesso esperimento della mediazione, restando quindi la relativa omissione sanata in base al disposto dell'art. 5 d.lvo 28/2010, vigente ratione temporis, che stabiliva al comma 1 bis che
“L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza” e al comma 4 che “I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione
e sospensione della provvisoria esecuzione”.
7.2. Con il secondo motivo gli appellanti hanno rappresentato che la questione inerente alla titolarità del credito in capo a non aveva formato oggetto di decisione della sentenza n. Controparte_10
232/2020 pronunciata dal Tribunale di Trieste.
Il motivo di appello è infondato.
La Corte osserva che nella causa decisa dal Tribunale di Trieste con sentenza n. 232 del 20.04.2020 Cont r.g.n. 987/2017 (v. all. 33 ) gli odierni appellanti avevano convenuto al fine di Controparte_1 sentirla condannare al risarcimento dei danni loro arrecati in conseguenza del comportamento illecito della Banca che non aveva accolto la domanda da loro presentata per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo fondiario stipulato il 15.04.2002 ed aveva proceduto alla iscrizione dei loro nominiativi alla Centrale Rischi Investimenti Finanziari. Gli appellanti avevano, altresì, chiesto, previo accertamento della nullità e/o inefficacia anche parziale del contratto di mutuo, che la banca convenuta fosse condannata alla restituzione dell'importo di Euro 1.731,24, di cui Euro 1.085,64 per interessi non dovuti a causa dell'errato calcolo degli interessi ed Euro 645,60 a titolo di interessi non dovuti in quanto superiori al tasso soglia (v. sentenza n. 232/2020 all. 33 ). Controparte_4
Cont Costituendosi aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere il credito relativo al mutuo ipotecario stato ceduto a mediante atto di cessione Controparte_6 di crediti pro soluto e in blocco ai sensi dell'art. 4 L. 30/04/1999 n. 130, di cui era stato dato avviso in data 22.12.2003 sulla Gazzetta Ufficiale. Cont Intervenuta la liquidazione coatta amministrativa di la causa era stata riassunta dagli odierni appellanti nei confronti di e nei confronti di , quale cessionaria del ramo CP_9 Controparte_4
Cont di azienda di , ribadendo le conclusioni precedentemente formulate verso la banca in bonis, in via principale nei confronti di con la sola dichiarata esclusione delle domande di CP_11 condanna, e in via subordinata nei confronti di Controparte_1
Costituendosi aveva eccepito il difetto della propria legittimazione passiva rilevando Controparte_1 che, in base all'art.
3.1.4.b del contratto di cessione d'azienda stipulato il 26.6.2017 e alla ratio del
D.L. 99/2017, i rapporti, come quelli oggetto di causa, in quanto già passati a sofferenza, erano esclusi dall'ambito delle posizioni cedutele da in Lca. Alla eccezione aveva aderito anche CP_11 CP_9
[...]
Il Tribunale, ai fini del decidere sulle domande attoree, aveva preliminarmente esaminato le eccezioni di difetto di titolarità dal lato passivo che erano state sollevate da entrambe le convenute.
In particolare, il Tribunale aveva dato atto che “Preliminare rispetto all'eccezione sollevata da CP_4
a seguito della riassunzione del giudizio, che implica – come si dirà in seguito – l'accertamento se i due rapporti di cui è causa (mutuo ipotecario stipulato il 15.4.2002; conto corrente n. 263700) rientrino o no tra quelli ceduti a in base al contratto di cessione d'azienda dd. 26.6.2017, è CP_4 quella - già svolta da n bonis, e reiterata da – con la quale è stato dedotto che, CP_11 CP_11 anteriormente all'instaurazione del giudizio e quindi alla sottoposizione di a liquidazione CP_11 coatta amministrativa, il rapporto di mutuo sarebbe stato ceduto a soggetto terzo ( Controparte_6
, trattandosi di eccezione che, ove accolta, assorbirebbe l'eccezione di ,
[...] CP_4 comportando di per sé - quale effetto - l'esclusione dalla predetta cessione del rapporto di mutuo”. Cont Da quanto sopra risulta evidente che la questione inerente alla cessione del credito da in bonis a (prima cessionaria) è stata dedotta nella causa r.g.n. 987/2017 e decisa con la Controparte_6 sentenza passata in giudicato.
In particolare, il Tribunale ha accertato che “Con contratto di cessione dd. 28.11.2003,
[...] acquistò dalla , ai sensi degli artt. da 1 e 4 L. Controparte_6 Controparte_5
130/1999, pro soluto e in blocco, tutti i crediti, per capitale, interessi, accessori e spese, relativi a contratti di mutuo ipotecari che, quale – pacificamente – quello di cui è causa, rispondessero a determinati criteri, elencati nell'avviso di cessione pubblicato in data 22.12.2003 nella Gazzetta
Ufficiale (doc. 3 di parte convenuta)”. A fronte della produzione del contratto di cessione del 28.11.2003 gli stessi sigg. Controparte_12 avevano sostenuto che la cessione di credito, effettuata ai sensi della L. 130/1999 e quindi nell'ambito di operazione di cartolarizzazione, non implicava anche cessione del relativo rapporto giuridico.
Il Tribunale, richiamata la giurisprudenza sulla questione, aveva concluso nel senso che “deve quindi ritenersi che, con il contratto di cessione dd. 28.11.2003 ex artt. 1 ss. L. 130/1999 si sia verificata la mera cessione del credito in favore di e non invece del contratto (e Controparte_6 quindi della posizione passiva, che qui rileva) che, alla data della domanda, era ancora in capo alla
correttamente evocata in giudizio dagli attori”. Controparte_5
Infine, il Tribunale aveva dato atto che aveva, a sua volta, ceduto il solo credito a CP_6 [...]
. Si legge nella sentenza: “Giova infine osservare come non possa tenersi conto, ai fini CP_1 dell'individuazione del soggetto legittimato passivo, della successiva cessione del credito effettuata
– nel corso del giudizio - da a con contratto di cessione dd. 30.6.2017 CP_6 Controparte_1
(v. avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dd. 5.8.2017), cui si riferisce la documentazione allegata dagli attori all'istanza di rimessione in termini dd. 25.6.2019 …. E, invero, si osserva sia che tale ulteriore cessione deve ritenersi non estesa al rapporto di mutuo, ma limitata al solo credito, posto che solo di quest'ultimo poteva disporre la quale, sulla base delle considerazioni sopra CP_6 svolte, il solo credito aveva precedentemente acquistato da . CP_11
La Corte osserva che, da quanto sopra esposto, emerge che la questione inerente alla titolarità in capo a del credito azionato monitoriamente nel presente giudizio era stata già dedotta dalle Controparte_1 parti e decisa dal Tribunale di Trieste con la sentenza n. 232/2020, peraltro in senso conforme a quelle che erano state le allegazioni degli odierni appellanti, i quali, preso atto della intervenuta cessione del Cont credito da in bonis a , avevano in quella causa sostenuto che la cessione di credito, CP_6 effettuata ai sensi della L. 130/1999 nell'ambito di operazione di cartolarizzazione, non implicava Cont anche cessione del relativo rapporto giuridico, che pertanto era rimasto in capo a in bonis.
7.3. Con il terzo motivo gli appellanti hanno contestato che in sede monitoria la non aveva CP_5 dimesso l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della CP_5 con l'attestazione che il credito era vero e liquido in violazione dell'art. 50 T.U.B. e che il Tribunale aveva errato nel ritenere sufficiente la produzione del contratto di mutuo ai fini della emissione del decreto ingiuntivo. Hanno, infine, ribadito che non era stata raggiunta la prova nel presente giudizio dell'intervenuta cessione del credito a favore della appellata.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.
Quanto alla prova della cessione del credito la Corte rimanda a quanto osservato al precedente paragrafo.
Quanto alla legittimità della emissione del d.i. opposto, la doglianza è fondata. Con il ricorso per l'emissione del d.i. la aveva prodotto il contratto di mutuo e dichiarazione CP_5 sottoscritta della attestante l'importo dovuto pari ad euro 69.535,46, pari alla somma ingiunta. CP_5
La Corte osserva che la dichiarazione della non reca i requisiti di cui all'art. 50 t.u.b.. CP_5
La infatti, aveva dimesso una comunicazione inviata ai sigg. e riportante CP_5 Per_1 Pt_1
l'importo del dovuto al 01.07.2017, distinto per capitale, interessi corrispettivi e moratori;
comunicazione recante in calce una firma non leggibile priva di alcun riferimento quanto alla qualifica del firmatario e della dichiarazione che il credito era vero e liquido (doc. 8 monitorio).
Solo nel giudizio di opposizione la ha dimesso il piano di ammortamento, dal quale risulta il CP_5 credito oggetto di ingiunzione.
Il d.i., pertanto, non doveva essere emesso e deve essere revocato;
pertanto, non sono dovute le spese di lite liquidate per la fase monitoria in euro 1305,00 per compensi, 286 euro per esborsi, oltre accessori di legge;
mentre gli appellati devono essere condannati a pagare a favore di CP_3
cessionaria del credito, la somma oggetto del decreto ingiuntivo revocato.
[...]
7.4. Con il quarto motivo gli appellanti hanno contestato che il Tribunale aveva errato nel liquidare le spese di lite applicando i valori medi delle tabelle invece dei minimi al fine di adeguare “la liquidazione all'ordinario pregio dell'opera, al fatto dell'omessa promozione della mediazione imputabile alla parte opposta ed alle precarie condizioni patrimoniali degli opponenti”.
Il motivo di appello è infondato.
Come sopra già osservato, nel giudizio di primo grado gli appellanti non hanno eccepito l'omesso esperimento della mediazione, pertanto, non possono dolersi della mancata attivazione della procedura.
La natura e pluralità delle questioni trattate, infine, giustificano la liquidazione delle spese fatta dal
Tribunale in euro 12.000,00, somma comunque inferiore ai parametri medi.
La parziale fondatezza dell'appello giustifica la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di 1/6, tenuto conto dell'importo delle spese della fase monitoria rispetto all'importo del credito oggetto di ingiunzione.
Gli appellanti vanno condannati al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio a favore dell'appellata e dell'interveniente, parzialmente compensate nella misura di 1/6, spese liquidate complessivamente per entrambe le parti appellata e interveniente, stante l'identità delle posizioni: quanto al primo grado di giudizio euro 10.000 (pari a 5/6 di euro 12.000,00), oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge. quanto al secondo grado secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel valore tra € 52.001,00 ed € 260.00,00, in considerazione della soccombenza, ad eccezione della fase di trattazione che viene liquidata nei minimi in considerazione della limitata attività svolta, per complessivi euro 10.128,33 (pari ad 5/6 di euro 12.154,00), oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e
CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa vertente tra Parte_1
in proprio e quale coerede di , e , quale coerede di
[...] Persona_1 Persona_2 Per_1
, nella veste di appellanti e
[...]
rappresentata da in qualità di appellata e Controparte_4 Controparte_2
rappresentata da quale interveniente Controparte_3 Controparte_2 così provvede: in parziale accoglimento dell'appello: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna in proprio e quale coerede di , e , quale Parte_1 Persona_1 Persona_2 coerede di , a pagare a favore di rappresentata da Persona_1 Controparte_3 Controparte_2 quale cessionaria di rappresentata da la somma di euro Controparte_4 Controparte_2
69.535,46, oltre agli ulteriori interessi di mora al tasso convenzionale convenuto nel contratto, calcolati sull'importo capitale di euro 47.916,83, con decorrenza dal 02.07.2017 e fino al saldo effettivo: compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/6 e, per l'effetto, condanna in proprio e quale coerede di , e , quale coerede di Parte_1 Persona_1 Persona_2
, al pagamento dei 5/6 delle spese del presente grado di giudizio in favore di Persona_1 [...]
rappresentata da e di rappresentata da Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 [...]
che liquida complessivamente: CP_2 quanto al primo grado di giudizio euro 10.000 (pari a 5/6 di euro 12.000,00), oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge. quanto al secondo grado euro 10.128,33 (pari ad 5/6 di euro 12.154,00), oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Vitulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 104/2023 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA
anche quale erede di con l'Avv. Denis Zaniolo del Foro di Parte_1 Persona_1
Padova, giusta procura depositata il 03.11.2023
e da
coerede di , non costituito Persona_2 Persona_1
- APPELLANTI-
CONTRO rappresentata da con l'Avv. Geniale Caruso Controparte_1 Controparte_2 del Foro di Udine, giusta procura in calce al ricorso per ingiunzione
-APPELLATA-
E CONTRO rappresentata da con l'Avv. Geniale Caruso del Controparte_3 Controparte_2
Foro di Udine, giusta procura in calce all'atto di costituzione
-INTERVENIENTE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 73/2023 del Tribunale di Trieste, emessa nel giudizio
N. RG 265/2020.
Causa iscritta a ruolo il 22.03.2023 e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte appellante: in via pregiudiziale cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa;
in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda, per non essere stata promossa, a cura della parte opposta, la procedura di mediazione obbligatoria, stante l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 956/2019 emesso dal Tribunale di Trieste in data 15 novembre 2019; in via preliminare di rito e/o di merito: accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva di non essendo la stessa cessionaria del credito sorto dal rapporto di Controparte_4 mutuo sottoscritto in data 15 aprile 2002 tra i signori e e Persona_1 Parte_1 [...]
revocare il decreto ingiuntivo n. 956/2019 emesso dal Tribunale di Controparte_5
Trieste in data 15 novembre 2019; in via principale di merito: nella denegata ipotesi di riconoscimento della legittimazione in capo a accertata e dichiarata la carenza dei presupposti di concedibilità della Controparte_4 tutela monitoria e l'insussistenza e/o l'infondatezza del credito azionato, revocare il decreto ingiuntivo n. 956/2019 emesso dal Tribunale di Trieste in data 15 novembre 2019; in via subordinata di merito: ridurre la liquidazione dei compensi determinata nella sentenza di primo grado, contenendoli nei minimi tabellari o nella maggior somma ritenuta di giustizia, comunque inferiore ad € 12.000,00.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.
Per Controparte_3 nel merito: rigettare l'impugnazione, l'opposizione al decreto ingiuntivo e ogni domanda di parte appellante e, comunque, condannare anche quale erede con beneficio d'inventario Parte_1 del defunto , a pagare in favore di con procuratrice Persona_1 Controparte_3 CP_2
l'importo di € 69.535,46 – di cui € 47.916,83 per capitale, € 6.146,16 per interessi corrispet-
[...] tivi al 9.4.2013 ed € 15.472,47 per interessi di mora all'1.7.2017 – oltre ai successivi interessi di mora sull'importo capitale al tasso convenzionale convenuto nel contratto, in ogni caso entro la soglia dell'usura oggettiva di cui alla L. n. 108/1996; con vittoria delle spese di lite del monitorio e di entrambi i gradi di giudizio
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 956 emesso dal Tribunale di Trieste il
15.11.2019 a e a è stato ingiunto il pagamento a favore di Persona_1 Parte_1 [...] della somma di euro € 69.535,46, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento Controparte_4 monitorio, in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato il 15.04.2002 con la Controparte_5 credito ceduto dapprima a nel contesto di un'operazione di
[...] Controparte_6 cartolarizzazione ai sensi della l. 130/1999 (cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 22.12.2003), quindi in data 30.06.2017 ad . Controparte_4
2. e hanno proposto opposizione al d.i. rappresentando Persona_1 Parte_1 preliminarmente che con citazione di data 13.03.2017 gli stessi avevano convenuto in giudizio
[...] per fare accertare l'inadempimento contrattuale della Banca e, Controparte_5 conseguentemente, ottenere la condanna della Banca al risarcimento dei danni;
nonché per fare accertare la nullità/inefficacia del contratto di mutuo. A seguito della liquidazione coatta amministrativa di il citato giudizio era stato riassunto nei confronti di Controparte_5
e nei confronti di . Controparte_7 Controparte_4
Nel merito, gli attori hanno contestato che nella fase monitoria non aveva prodotto Controparte_4 il piano di ammortamento, non consentendo così di verificare la correttezza della somma ingiunta.
Gli attori hanno poi riproposto le medesime doglianze già oggetto del giudizio radicato con la citazione dd. 13.03.2017 aventi ad oggetto l'inadempimento al contratto di mutuo da parte della e la nullità del contratto di mutuo e/o di singole clausole contrattuali. CP_5
3. Costituendosi la convenuta opposta ha rappresentato che il credito era stato pienamente provato con la produzione del contratto di mutuo e dell'estratto conto del conto corrente cointestato ai mutuatari comprovante l'erogazione della somma concessa a mutuo;
in ogni caso, la CP_5 costituendosi nel giudizio di opposizione aveva prodotto anche il piano di ammortamento (doc. 9 allegato alla comparsa).
Quindi la convenuta opposta ha preso posizione in merito alle domande già oggetto del precedente giudizio, chiedendone il rigetto, evidenziando preliminarmente il proprio difetto di legittimazione Cont passiva non essendo subentrata nel rapporto tra gli attori opponenti e in quanto già in sofferenza prima del 26.06.2017, essendo cessionaria del solo credito.
4. Con la sentenza appellata il Tribunale ha dato atto che la causa già pendente tra le parti era stata decisa con sentenza passata in giudicato che aveva accertato che, ben prima della cessione del ramo Cont di azienda ad a seguito della liquidazione coatta amministrativa di , il solo Controparte_4
Cont credito relativo al mutuo era stato ceduto da a , quindi da a , CP_6 CP_6 Controparte_4
Cont mentre il contratto era rimasto in capo a .
Poiché alla data della messa in liquidazione il contratto era già stato classificato a sofferenza, il Cont rapporto era rimasto in capo a in LCA, con conseguente difetto di legittimazione passiva di Cont
e improcedibilità della domanda nei confronti di in LCA. Controparte_4
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto provato il credito azionato monitoriamente essendo stati dimessi in giudizio il contratto di mutuo dd. 15.04.2002, il piano di ammortamento, l'estratto del conto corrente n. 0263700 alla data del 20.06.2002 ed un prospetto riepilogativo del credito, con la precisazione che in sede monitoria era sufficiente avere dimesso il contratto di mutuo.
Quanto alle illeggime pattuizioni contestate dagli opponenti, il Tribunale ha osservato che i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione eseguite ex l. 130/1999 costituivano un patrimonio separato da quello delle società di cartolarizzazione sicchè non era consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto intercorso con lo stesso.
Poiché le domande e le eccezioni degli attori opponenti erano fondate su crediti risarcitori originati Cont da condotte della cedente o su pagamenti asseritamente indebiti eseguiti in favore della stessa in epoca antecedente alla prima cessione del credito a , inerendo quindi al rapporto intercorso CP_6 con la sola cedente, rispetto a tali domande ed eccezioni la convenuta opposta cessionaria non era legittimata passiva sostanziale in quanto non era la titolare del rapporto dedotto in causa. Il Tribunale, pertanto, ha rigettato le domande attoree e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
5. Avverso la sentenza hanno proposto appello e per i seguenti Persona_1 Parte_1 motivi.
5.1. Omessa promozione della procedura di mediazione da parte della parte opposta, violazione dell'art. 5 1 bis d.lvo 28/2010.
Gli appellanti hanno contestato “che era onere dell'opposto promuovere la mediazione, pena
l'improcedibilità della domanda e la revoca del decreto, come statuito da SSUU nr. 19596/20”; il
Tribunale aveva omesso di rilevare il vizio ed aveva confermato il d.i. opposto in violazione dell'art. 5 comma 1 bis d.l. 28/2010, avendo il Tribunale già alla prima udienza implicitamente rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto.
5.2. Capo nr. 5 della sentenza impugnata, rigetto dell'eccezione sulla carenza di legittimazione attivo di . Motivazione erronea, carente ed insufficiente, intrinsecamente Controparte_4 contraddittoria, travisamento. Insussistenza del giudicato sulla questionde della legittimazione attiva del ricorrente opposto Violazione dell0art. 1909 c.c. e motivazione Controparte_4 apparente, violazione dell'art. 132 c.p.c.. Violazione dell'art. 2967 c.c. per carenza di prova sulla titolarità del rapporto controverso.
Secondo gli appellanti il giudicato, anche esterno, della sentenza 232/2020 concerneva, per quanto di interesse ai fini della presente impugnazione: Cont 1) la accertata titolarità dal lato passivo dei rapporti di mutuo ipotecario in capo a;
2) la accertata titolarità in capo a del contratto di conto corrente n. 263700 siccome CP_4 ceduto perché non classificabile a sofferenza;
3) l'improponibilità/improcedibilità delle domande risarcitorie e/o di accertamento svolte nei Cont confronti di in LCA aventi ad oggetto il titolo.
Poiché nel giudizio deciso con la sentenza impugnata si controverteva non della titolarità del contratto di mutuo, ma della pretesa creditoria che affermava derivare da una operazione di Controparte_4 cartolarizzazione alcun giudicato si era formato sulla legittimazione attiva di . Controparte_4
Tanto premesso, gli appellanti hanno contestato che non era stata fornita la prova della avvenuta cessione del credito a favore di e, successivamente di , non avendo gli avvisi CP_6 Controparte_4 pubblicati sulla G.U. alcuna valenza costitutiva o perfezionativa della cessione, stante anche la loro genericità.
Inoltre, non era stato prodotto il contratto di cessione con l'elenco dei crediti ceduti.
Quanto a la stessa sentenza evocata dal Tribunale aveva escluso che il contratto di Controparte_4
Cont mutuo fosse stato ceduto dal in LCA a . CP_4
Gli appellanti hanno, quindi, concluso chiedendo accertarsi la carenza di legittimazione attiva di con conseguente revoca del d.i. opposto. Controparte_4
5.3. Capo nr. 6 della sentenza impugnata, rigetto dell'eccezione sulla carenza di prova del fatto costitutivo della pretesa in sede monitoria, in particolare sulla carenza della prova scritta del credito, violazione dell'art. 50 TUB e dell'art. 633 e segg. c.p.c.; violazione dell'art. 2697 c.c. sull'esistenza del credito azionato, sull'effettività della cessione a . Controparte_4
Gli appellanti hanno contestato che in sede monitoria la non aveva dimesso l'estratto conto CP_5 certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della con l'attestazione che il CP_5 credito era vero e liquido in violazione dell'art. 50 T.U.B..
Il Tribunale aveva errato nel ritenere sufficiente la produzione del contratto di mutuo ai fini della emissione del decreto ingiuntivo;
inoltre, nel giudizio di merito la non aveva fornito la prova CP_5 della intervenuta cessione del credito.
5.4. Capo nr.
8. Spese di lite. Carenza di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art.
91 c.p.c. anche in relazione al DM 55/2015 e succ. mod..
Gli appellanti hanno lamentato che il Tribunale aveva regolato le spese secondo il principio della soccombenza, senza soppesare la complessità della situazione, “resa evidente dalle condizioni patrimoniali degli opponenti e dell'involuzione giurisprudenziale che – derogando ai principi generali governanti la modificazione soggettiva dell'obbligazione – annichilisce il regime di opponibilità delle eccezioni, ai danni dei ceduti”.
Il Tribunale aveva liquidato le spese applicando i valori medi, mentre, secondo gli appellanti, avrebbero dovuto essere applicati i mimini “adeguando la liquidazione all'ordinario pregio dell'opera, al fatto dell'omessa promozione della mediazione imputabile alla parte opposta ed alle precarie condizioni patrimoniali degli opponenti”.
6. Costituendosi l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello rilevando, quanto al primo motivo, che il Tribunale aveva rigettato l'istanza di sospensione della provvisioria esecutorietà del d.i. solo all'udienza del 20.07.2021 fissata dopo la concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c. per la decisione sulle istanze istruttorie senza che alcuna parte avesse sollevato l'eccezione di omesso esperimento della mediazione, né il Tribunale lo aveva rilevato di ufficio.
Quanto al secondo motivo di appello, avente ad oggetto la contestazione della formazione del giudicato, l'appellante ha evidenziato che nella causa decisa con la sentenza n. 232/2020 il Tribunale, Cont nel rigettare l'eccezione di di carenza di legittimazione passiva per essere stato il contratto di mutuo ceduto a , aveva motivato che il solo credito derivante dal contratto di mutuo CP_6
Cont pacificamente rientrava tra quelli ceduti in blocco da a con contratto dd. 28.11.2003, CP_6 mentre, come sostenuto dagli stessi attori nel giudizio già definito, odierni appellanti, il rapporto era rimasto in capo a CP_8
Il Tribunale aveva, pertanto, accertato che il credito verso gli appellanti era stato ceduto a , con CP_6 conseguente formazione del giudicato sul punto.
Quanto al terzo motivo, avente ad oggetto la prova della cessione del credito, la convenuta ha rappresentato che, in ogni caso, nel presente giudizio:
a) gli stessi appellanti nell'atto di citazione in opposizione al d.i. avevano ammesso e dato per pacifica la cessione del credito avendo dedotto che la creditrice non poteva focalizzare la sua attenzione Cont unicamente sulla cessione del credito da a e da a CP_6 CP_6 Controparte_1 perché la situazione era “molto più articolata” in quanto in data 26.06.2018 aveva Controparte_1 acquisito anche il ramo di azienda di CP_9
b) gli appellanti, sempre sul presupposto del subentro di nel rapporto facente a capo a CP_4 CP_9
[...
, avevano opposto in compensazione propri controcrediti fondati sul contratto di mutuo, così implicitamente riconoscendo la titolarità del credito in capo ad;
Controparte_1
3) nell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 22.12.2003 erano stati chiaramente Cont indicati i criteri che permettevano di individuare con certezza la categoria di crediti ceduti da a
, comprendente anche quello vantato nei confronti degli appellanti. CP_6
Infine, l'appellata ha chiesto il rigetto del motivo inerente alla liquidazione delle spese evidenziando che né l'omessa mediazione né le precarie condizioni patrimoniali degli appellanti rilevavano quali criteri di liquidazione delle spese.
7. L'appello è infondato. 7.0. Preliminarmente la Corte dà atto che con comparsa depositata il 24.11.2023 Controparte_3 rappresentata da è intervenuta nel processo quale successore a titolo particolare di Controparte_2 ai sensi dell'art. 111 comma 3 c.p.c.. Controparte_4
Inoltre, con ordinanza dd. 11.09.2024 la Corte ha dichiarato l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c. per sopravvenuto decesso della parte appellante sig. Persona_1
Il processo è stato tempestivamente riassunto da parte appellante sig.ra con ricorso Parte_1 in riassunzione depositato il 04.11.2024, notificato anche al coerede , rimasto Persona_2 contumace.
7.1. Quanto al primo motivo di appello, avente ad oggetto l'improcedibilità della causa per omessa mediazione, la Corte osserva che il Tribunale non si era mai pronunciato sulla istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, né le parti né il giudice di ufficio avevano mai rilevato l'omesso esperimento della mediazione, restando quindi la relativa omissione sanata in base al disposto dell'art. 5 d.lvo 28/2010, vigente ratione temporis, che stabiliva al comma 1 bis che
“L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza” e al comma 4 che “I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione
e sospensione della provvisoria esecuzione”.
7.2. Con il secondo motivo gli appellanti hanno rappresentato che la questione inerente alla titolarità del credito in capo a non aveva formato oggetto di decisione della sentenza n. Controparte_10
232/2020 pronunciata dal Tribunale di Trieste.
Il motivo di appello è infondato.
La Corte osserva che nella causa decisa dal Tribunale di Trieste con sentenza n. 232 del 20.04.2020 Cont r.g.n. 987/2017 (v. all. 33 ) gli odierni appellanti avevano convenuto al fine di Controparte_1 sentirla condannare al risarcimento dei danni loro arrecati in conseguenza del comportamento illecito della Banca che non aveva accolto la domanda da loro presentata per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo fondiario stipulato il 15.04.2002 ed aveva proceduto alla iscrizione dei loro nominiativi alla Centrale Rischi Investimenti Finanziari. Gli appellanti avevano, altresì, chiesto, previo accertamento della nullità e/o inefficacia anche parziale del contratto di mutuo, che la banca convenuta fosse condannata alla restituzione dell'importo di Euro 1.731,24, di cui Euro 1.085,64 per interessi non dovuti a causa dell'errato calcolo degli interessi ed Euro 645,60 a titolo di interessi non dovuti in quanto superiori al tasso soglia (v. sentenza n. 232/2020 all. 33 ). Controparte_4
Cont Costituendosi aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere il credito relativo al mutuo ipotecario stato ceduto a mediante atto di cessione Controparte_6 di crediti pro soluto e in blocco ai sensi dell'art. 4 L. 30/04/1999 n. 130, di cui era stato dato avviso in data 22.12.2003 sulla Gazzetta Ufficiale. Cont Intervenuta la liquidazione coatta amministrativa di la causa era stata riassunta dagli odierni appellanti nei confronti di e nei confronti di , quale cessionaria del ramo CP_9 Controparte_4
Cont di azienda di , ribadendo le conclusioni precedentemente formulate verso la banca in bonis, in via principale nei confronti di con la sola dichiarata esclusione delle domande di CP_11 condanna, e in via subordinata nei confronti di Controparte_1
Costituendosi aveva eccepito il difetto della propria legittimazione passiva rilevando Controparte_1 che, in base all'art.
3.1.4.b del contratto di cessione d'azienda stipulato il 26.6.2017 e alla ratio del
D.L. 99/2017, i rapporti, come quelli oggetto di causa, in quanto già passati a sofferenza, erano esclusi dall'ambito delle posizioni cedutele da in Lca. Alla eccezione aveva aderito anche CP_11 CP_9
[...]
Il Tribunale, ai fini del decidere sulle domande attoree, aveva preliminarmente esaminato le eccezioni di difetto di titolarità dal lato passivo che erano state sollevate da entrambe le convenute.
In particolare, il Tribunale aveva dato atto che “Preliminare rispetto all'eccezione sollevata da CP_4
a seguito della riassunzione del giudizio, che implica – come si dirà in seguito – l'accertamento se i due rapporti di cui è causa (mutuo ipotecario stipulato il 15.4.2002; conto corrente n. 263700) rientrino o no tra quelli ceduti a in base al contratto di cessione d'azienda dd. 26.6.2017, è CP_4 quella - già svolta da n bonis, e reiterata da – con la quale è stato dedotto che, CP_11 CP_11 anteriormente all'instaurazione del giudizio e quindi alla sottoposizione di a liquidazione CP_11 coatta amministrativa, il rapporto di mutuo sarebbe stato ceduto a soggetto terzo ( Controparte_6
, trattandosi di eccezione che, ove accolta, assorbirebbe l'eccezione di ,
[...] CP_4 comportando di per sé - quale effetto - l'esclusione dalla predetta cessione del rapporto di mutuo”. Cont Da quanto sopra risulta evidente che la questione inerente alla cessione del credito da in bonis a (prima cessionaria) è stata dedotta nella causa r.g.n. 987/2017 e decisa con la Controparte_6 sentenza passata in giudicato.
In particolare, il Tribunale ha accertato che “Con contratto di cessione dd. 28.11.2003,
[...] acquistò dalla , ai sensi degli artt. da 1 e 4 L. Controparte_6 Controparte_5
130/1999, pro soluto e in blocco, tutti i crediti, per capitale, interessi, accessori e spese, relativi a contratti di mutuo ipotecari che, quale – pacificamente – quello di cui è causa, rispondessero a determinati criteri, elencati nell'avviso di cessione pubblicato in data 22.12.2003 nella Gazzetta
Ufficiale (doc. 3 di parte convenuta)”. A fronte della produzione del contratto di cessione del 28.11.2003 gli stessi sigg. Controparte_12 avevano sostenuto che la cessione di credito, effettuata ai sensi della L. 130/1999 e quindi nell'ambito di operazione di cartolarizzazione, non implicava anche cessione del relativo rapporto giuridico.
Il Tribunale, richiamata la giurisprudenza sulla questione, aveva concluso nel senso che “deve quindi ritenersi che, con il contratto di cessione dd. 28.11.2003 ex artt. 1 ss. L. 130/1999 si sia verificata la mera cessione del credito in favore di e non invece del contratto (e Controparte_6 quindi della posizione passiva, che qui rileva) che, alla data della domanda, era ancora in capo alla
correttamente evocata in giudizio dagli attori”. Controparte_5
Infine, il Tribunale aveva dato atto che aveva, a sua volta, ceduto il solo credito a CP_6 [...]
. Si legge nella sentenza: “Giova infine osservare come non possa tenersi conto, ai fini CP_1 dell'individuazione del soggetto legittimato passivo, della successiva cessione del credito effettuata
– nel corso del giudizio - da a con contratto di cessione dd. 30.6.2017 CP_6 Controparte_1
(v. avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dd. 5.8.2017), cui si riferisce la documentazione allegata dagli attori all'istanza di rimessione in termini dd. 25.6.2019 …. E, invero, si osserva sia che tale ulteriore cessione deve ritenersi non estesa al rapporto di mutuo, ma limitata al solo credito, posto che solo di quest'ultimo poteva disporre la quale, sulla base delle considerazioni sopra CP_6 svolte, il solo credito aveva precedentemente acquistato da . CP_11
La Corte osserva che, da quanto sopra esposto, emerge che la questione inerente alla titolarità in capo a del credito azionato monitoriamente nel presente giudizio era stata già dedotta dalle Controparte_1 parti e decisa dal Tribunale di Trieste con la sentenza n. 232/2020, peraltro in senso conforme a quelle che erano state le allegazioni degli odierni appellanti, i quali, preso atto della intervenuta cessione del Cont credito da in bonis a , avevano in quella causa sostenuto che la cessione di credito, CP_6 effettuata ai sensi della L. 130/1999 nell'ambito di operazione di cartolarizzazione, non implicava Cont anche cessione del relativo rapporto giuridico, che pertanto era rimasto in capo a in bonis.
7.3. Con il terzo motivo gli appellanti hanno contestato che in sede monitoria la non aveva CP_5 dimesso l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della CP_5 con l'attestazione che il credito era vero e liquido in violazione dell'art. 50 T.U.B. e che il Tribunale aveva errato nel ritenere sufficiente la produzione del contratto di mutuo ai fini della emissione del decreto ingiuntivo. Hanno, infine, ribadito che non era stata raggiunta la prova nel presente giudizio dell'intervenuta cessione del credito a favore della appellata.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.
Quanto alla prova della cessione del credito la Corte rimanda a quanto osservato al precedente paragrafo.
Quanto alla legittimità della emissione del d.i. opposto, la doglianza è fondata. Con il ricorso per l'emissione del d.i. la aveva prodotto il contratto di mutuo e dichiarazione CP_5 sottoscritta della attestante l'importo dovuto pari ad euro 69.535,46, pari alla somma ingiunta. CP_5
La Corte osserva che la dichiarazione della non reca i requisiti di cui all'art. 50 t.u.b.. CP_5
La infatti, aveva dimesso una comunicazione inviata ai sigg. e riportante CP_5 Per_1 Pt_1
l'importo del dovuto al 01.07.2017, distinto per capitale, interessi corrispettivi e moratori;
comunicazione recante in calce una firma non leggibile priva di alcun riferimento quanto alla qualifica del firmatario e della dichiarazione che il credito era vero e liquido (doc. 8 monitorio).
Solo nel giudizio di opposizione la ha dimesso il piano di ammortamento, dal quale risulta il CP_5 credito oggetto di ingiunzione.
Il d.i., pertanto, non doveva essere emesso e deve essere revocato;
pertanto, non sono dovute le spese di lite liquidate per la fase monitoria in euro 1305,00 per compensi, 286 euro per esborsi, oltre accessori di legge;
mentre gli appellati devono essere condannati a pagare a favore di CP_3
cessionaria del credito, la somma oggetto del decreto ingiuntivo revocato.
[...]
7.4. Con il quarto motivo gli appellanti hanno contestato che il Tribunale aveva errato nel liquidare le spese di lite applicando i valori medi delle tabelle invece dei minimi al fine di adeguare “la liquidazione all'ordinario pregio dell'opera, al fatto dell'omessa promozione della mediazione imputabile alla parte opposta ed alle precarie condizioni patrimoniali degli opponenti”.
Il motivo di appello è infondato.
Come sopra già osservato, nel giudizio di primo grado gli appellanti non hanno eccepito l'omesso esperimento della mediazione, pertanto, non possono dolersi della mancata attivazione della procedura.
La natura e pluralità delle questioni trattate, infine, giustificano la liquidazione delle spese fatta dal
Tribunale in euro 12.000,00, somma comunque inferiore ai parametri medi.
La parziale fondatezza dell'appello giustifica la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di 1/6, tenuto conto dell'importo delle spese della fase monitoria rispetto all'importo del credito oggetto di ingiunzione.
Gli appellanti vanno condannati al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio a favore dell'appellata e dell'interveniente, parzialmente compensate nella misura di 1/6, spese liquidate complessivamente per entrambe le parti appellata e interveniente, stante l'identità delle posizioni: quanto al primo grado di giudizio euro 10.000 (pari a 5/6 di euro 12.000,00), oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge. quanto al secondo grado secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel valore tra € 52.001,00 ed € 260.00,00, in considerazione della soccombenza, ad eccezione della fase di trattazione che viene liquidata nei minimi in considerazione della limitata attività svolta, per complessivi euro 10.128,33 (pari ad 5/6 di euro 12.154,00), oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e
CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa vertente tra Parte_1
in proprio e quale coerede di , e , quale coerede di
[...] Persona_1 Persona_2 Per_1
, nella veste di appellanti e
[...]
rappresentata da in qualità di appellata e Controparte_4 Controparte_2
rappresentata da quale interveniente Controparte_3 Controparte_2 così provvede: in parziale accoglimento dell'appello: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna in proprio e quale coerede di , e , quale Parte_1 Persona_1 Persona_2 coerede di , a pagare a favore di rappresentata da Persona_1 Controparte_3 Controparte_2 quale cessionaria di rappresentata da la somma di euro Controparte_4 Controparte_2
69.535,46, oltre agli ulteriori interessi di mora al tasso convenzionale convenuto nel contratto, calcolati sull'importo capitale di euro 47.916,83, con decorrenza dal 02.07.2017 e fino al saldo effettivo: compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/6 e, per l'effetto, condanna in proprio e quale coerede di , e , quale coerede di Parte_1 Persona_1 Persona_2
, al pagamento dei 5/6 delle spese del presente grado di giudizio in favore di Persona_1 [...]
rappresentata da e di rappresentata da Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 [...]
che liquida complessivamente: CP_2 quanto al primo grado di giudizio euro 10.000 (pari a 5/6 di euro 12.000,00), oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge. quanto al secondo grado euro 10.128,33 (pari ad 5/6 di euro 12.154,00), oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Vitulli