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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILVANA FERRIERO PRESIDENTE rel.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Dott. ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di reclamo ex art. 51 CCII n. 1243/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22 gennaio 2025 e vertente tra Par shop semplificata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Pt_2 dall'avv. Elisabetta Gualtieri giusta procura allegata all'atto di reclamo
RECLAMANTE
E
Curatela della Liquidazione Giudiziale della società di fatto tra (C.F.: Controparte_1
) e (C.F.: ) nonché dei soci illimitatamente P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
responsabili e in persona del Curatore Controparte_1 Controparte_2
Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Stamile Controparte_3
RECLAMATA
CONCLUSIONI
Per la reclamante < Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, previa acquisizione del fascicolo della procedura iscritta al n. 47-1/2024 R.G.PU del Tribunale di Cosenza – Sez.
Fallimentare,
- in via preliminare, disporre la rimessione della causa al Tribunale di Cosenza – Sez. Fallimentare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354, comma 1, c.p.c., con ogni altro conseguenziale provvedimento;
- nel merito, in riforma della reclamata sentenza n. 46/2024 emessa dal Tribunale di Cosenza – Sez.
Fallimentare in data 18.07.2024: revocare la declaratoria della sussistenza della società di fatto tra
e;
revocare l'apertura della liquidazione Controparte_1 Controparte_2
giudiziale della predetta società di fatto, nonché dei soci illimitatamente responsabili Controparte_1
e , e ogni altro provvedimento connesso e conseguenziale.
[...] Controparte_2
Con vittoria di spese e competenze del procedimento.>
Per la reclamata < Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare il proposto reclamo poiché inammissibile e/o infondato e, per
l'effetto, confermare la Sentenza n.46/2024 pubblicata in data 22.07.2024 del Tribunale Ordinario di Cosenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società di fatto tra e nonché dei soci illimitatamente Controparte_1 Controparte_2
responsabili e . Controparte_1 Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre nonché Controparte_4
C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.>
Fatto e diritto
Con sentenza n. 46/2024 pubblicata il 22 luglio 2024 il Tribunale di Cosenza, dopo avere riconosciuto l'esistenza di una società di fatto tra la – società nei cui confronti in precedenza era CP_5 stata emessa sentenza di apertura della liquidazione giudiziale – e l' semplificata, accertati i CP_2 presupposti della insolvenza anche della seconda società, ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della riconosciuta società di fatto e dei soci illimitatamente responsabili della
CP_2
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato il 26 agosto 2024 ha proposto reclamo la CP_2
rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Fissata l'udienza ed eseguite le notificazioni di legge, con comparsa depositata il 9 ottobre 2024 si è costituita la curatela della liquidazione giudiziale eccependo in via preliminare la tardività della impugnazione in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza e, nel merito, la sua infondatezza.
Alla prima udienza la causa è stata rinviata per consentire l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
L'udienza del 22 gennaio 2025 fissata per la decisione è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., tutte le parti hanno depositato le note e la causa è stata trattenuta in decisione.
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 51 CCII. Dall'esame del fascicolo telematico risulta che la sentenza è stata comunicata dalla cancelleria del
Tribunale al difensore dell' costituito in primo grado avv. Osvaldo Rocca con pec del 24 CP_2
luglio 2024 e, pertanto il termine di trenta giorni è scaduto il 23 agosto 2024.
Nelle note di trattazione depositate in sostituzione dell'udienza del 22 gennaio 2025 il difensore del reclamante ha affermato che la cancelleria ha eseguito due diverse notifiche una il 24 luglio e una il
25 luglio ma che solo la seconda si è perfezionata posto che per la prima non risulta generato il messaggio di avvenuta consegna. L'affermazione non risponde al vero: dall'esame del fascicolo telematico di primo grado emerge infatti che la ricevuta di consegna fu regolarmente generata già in occasione della prima notificazione eseguita dalla cancelleria il 24 luglio anche se effettivamente il
25 luglio la cancelleria effettuò una seconda notificazione solo nei confronti dell'avv. Osvaldo Rocca.
Il regolare perfezionamento della prima notificazione rende tuttavia irrilevante ai fini della decorrenza del termine per proporre impugnazione la seconda notificazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario indeterminabile di scarsa complessità e ridotti della metà in ragione della semplicità delle questioni trattate. Le spese vanno liquidate nei confronti dell'Erario avendo il g.d. attestato la mancanza di risorse disponibili ex art. 144 dpr n. 115 del 2022.
Atteso il tenore della pronuncia deve darsi atto che ricorrono i presupposti processali per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso la Parte_3
sentenza del Tribunale di Cosenza n. 4 del 2024 e nei confronti della Curatela della Liquidazione
Giudiziale della società di fatto tra (C.F.: e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: ) nonché dei soci illimitatamente responsabili Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_1
e così provvede:
[...] Controparte_2
dichiara inammissibile il reclamo;
condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2498 oltre iva cpa e rimborso spese generali al 15% con pagamento in favore dell'Erario; dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.