TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. n. 10975/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7 ottobre 2024 da
1) Parte_1
Nata a: La CH MI (Francia) l'8 maggio 1980
Cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
Residente in: Milano, Via Antonio Kramer n. 23 con gli avv.ti Maria Antonietta Izzo e Cecilia Maria Castellani presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1 Parte_2
Nato a: IP (Libia) il 1° febbraio 1972
Cittadino: Per_1
Cod. Fisc. C.F._2
Residente in: Sharm El-Sheikh (Egitto), n. 112 unità 108 Delta Sharm con l'Avv. Chiara Pepe presso la quale ha eletto domicilio telematico con il seguente figlio:
(C.F. ), cittadino Parte_3 C.F._3 italiano, nato a [...] il [...] e residente in [...].
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 ottobre
2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore viene affidato in via superesclusiva alla Parte_3 madre, la quale potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di straordinaria amministrazione
e di maggior interesse per il figlio quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale del minore, nonché al rilascio/rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio.
2) avrà la residenza con la madre - attualmente a Milano, in Via Antonio Kramer n. 23 -, Pt_3 presso la quale sarà altresì collocato in via esclusiva.
3) I genitori concordano che il padre possa incontrare il figlio tutte le volte che lo stesso sarà in
Italia previo accordo con la madre e alla presenza della stessa, indicativamente dieci giorni al mese, senza pernottamento. I genitori concordano altresì che le visite padre-figlio potranno avvenire solo sul territorio italiano.
4) Tutti i documenti di (carta di identità, passaporto, tessera sanitaria, etc.) verranno Pt_3 custoditi in via esclusiva dalla madre affidataria.
5) Il dott. , a titolo di contributo al mantenimento per il figlio , si obbliga a Parte_2 Pt_3 corrispondere alla madre affidataria, con bonifico bancario, a valuta fissa, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mensilità, l'importo, omnicomprensivo delle spese straordinarie di cui alle linee guida del Tribunale di Milano, di € 50,00 (cinquanta,00 euro). Detto importo mensile verrà annualmente rivalutato ex indice ISTAT-costo vita (prima rivalutazione ottobre 2025 – base ottobre
2024).
6) Ciascuna delle parti terrà a suo carico le spese del proprio legale e i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, L. 247/2012.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 28.11.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato