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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/08/2025, n. 4300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4300 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1226/2024
R.G. 1226/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristiana Delfa, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1226/2024 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.”, promosso
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Angela Iudica e domiciliato presso il suo studio in Catania in Piazza Ettore Majorana, 24, giusta procura in atti
- attore opponente–
CONTRO
pagina 1 di 9
Avv. Giuseppe Geraci ( ) rappresentato e da se stesso ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania in via G. D'Annunzio n. 62, giusta dichiarazione in atti.
- convenuto opposto-
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8/10/2024, le parti hanno precisato sostanzialmente riportandosi agli atti introduttivi e, pertanto chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis, con sentenza Parte_1 provvisoriamente esecutiva come per legge: ritenere e dichiarare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e del precetto;
ritenere e dichiarare preliminarmente la prescrizione delle somme richieste con l'atto di precetto notificato in data
25.01.2024; ritenere e dichiarare che nulla deve il Sig. al Sig. Parte_1 [...]
; ritenere e dichiarare che il creditore procedente non ha specificato modo preciso il Pt_2 credito, per il quale si agisce, e pertanto non si comprende di quale somma il terzo pignorato sia debitore del . ritenere e dichiarare che alla fattispecie in esame ricorrono i Pt_2 presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora per chiedere la sospensione del titolo esecutivo, Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
Avv. Giuseppe Geraci.: “PIACCIA All'Ill.mo Tribunale di Catania, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuire: - Preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e dell'atto di precetto. - Nel merito rigettare l'opposizione a precetto promossa dal Sig. in quanto temeraria e infondata in Parte_1 fatto e in diritto. - Condannare l'opponente Sig. ex art. 96 c.p.c. al risarcimento Parte_1 dei danni in favore dell'odierno opposto da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 91
c.p.c.. - Con spese e compensi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 6.2.2024, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli dall'avv. Giuseppe Geraci in data 25/01/2024 con il quale quest'ultimo intimava di pagare la somma di € 7.609,93 oltre pagina 2 di 9 spese di notifica, giusta ordinanza di assegnazione dell'11/12/2023, emessa nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 9943/2022 R.G.E. del Tribunale di Roma.
Emerge dagli atti che in data 08/02/2012 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Catania aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 323/12 (R.G. 710/2012) con il quale aveva ingiunto a di pagare in favore di – rappresentato e difeso Parte_1 Parte_2 dall'odierno convenuto, avv. Giuseppe Geraci- la somma di € 4.163,00 per spese di rappresentanza tecnica e di esecuzione dell'obbligo di fare. A seguito della proposta opposizione al titolo da parte di , era seguita la soccombenza di quest'ultimo Parte_1 sia in primo che in secondo grado, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente l'avv. Geraci aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Catania il decreto ingiuntivo n. 2686/2020 nei confronti di e, non ricevendo Parte_2 adempimento spontaneo da parte del debitore, a seguito della notifica dell'atto di precetto, aveva promosso procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi iscritto al n. RGM.
9943/2022 del Tribunale di Roma ove pignorava “tutte le somme, a qualsiasi titolo dovute da in favore di , in forza del D.I. 323/2012 emesso dal Parte_3 Parte_2
Tribunale di Catania in data 08/02/2012, sino a concorrenza del credito di € 15.921,91
(somma precettata aumentata della metà ex art. 546 c.p.c.), oltre agli interessi maturati e maturandi ed alle spese, diritti e onorari della procedura”.
All'esito del procedimento il G.E. “Vista la mancata comparizione del Terzo Pignorato DI
, nonostante l'espresso avvertimento dato allo stesso delle conseguenze Parte_1 stabilite dalla nuova formulazione dell'art. 548, comma 2, c.p.c., che comporta che il credito di appartenenza del debitore nei termini indicati dal creditore nell'atto di pignoramento, a titolo di pagamento della somma complessiva di € 7.265,58 (comprensiva di accessori) dovuta in forza del decreto ingiuntivo n. 323/12 del Tribunale di Catania, confermato dalla sentenza n.
2555/15 dello stesso Tribunale ed in grado di Appello dalla sentenza n. 1504/19, si considera non contestato a norma del comma 1 della citata disposizione, limitatamente all'importo del precettato aumentato della metà (€ 15.921,915); Visto l'art. 553 c.p.c., ASSEGNA(va) in pagamento, salvo esazione, al creditore procedente PP RA la somma complessiva di € 7.265,58 (comprensiva di accessori) dovuta in forza del decreto ingiuntivo n.
323/12 del Tribunale di Catania, confermato dalla sentenza n. 2555/15 dello stesso Tribunale ed in grado di Appello dalla sentenza n. 1604/19;
pagina 3 di 9 Il tutto a totale soddisfo delle spese di esecuzione ed a parziale soddisfo del credito vantato, purché entro limite massimo di cui all'art. 546 c.p.c, della somma come accertata ex art. 543 c.p.c nei confronti del terzo pignorato , al quale Ordina di Parte_1 corrispondere la somma suddetta, entro il termine di 20 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con l'avvertimento che, in difetto e decorso tale termine, l'assegnatario potrà procedere in via esecutiva previa precettazione della somma dovuta”.
In data 25/01/2024 l'avv. Geraci notificava atto di precetto con il quale intimava a
[...]
il pagamento della somma di € 7.609,93 in virtù dell'ordinanza di assegnazione Parte_1 dell'11/12/2023, emessa nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 9943/2022 R.G.E. del Tribunale di Roma.
Avverso l'atto di precetto promuoveva opposizione affermando che egli non Parte_1 era debitore di in quanto aveva già pagato ogni debito nei confronti di Parte_2 quest'ultimo, che il credito che l'avv. Geraci aveva inteso pignorare era ormai prescritto e che, in ogni caso, mancava il titolo esecutivo in quanto il creditore, nel promuovere il pignoramento presso terzi da cui era scaturita l'ordinanza di assegnazione, non aveva in alcun modo specificato l'eventuale credito di nei confronti con la Parte_2 Parte_1 conseguenza, a sua detta, che “manca il titolo esecutivo per poter agire nei confronti del terzo pignorato”. Aggiungeva che, il fatto che il creditore procedente non aveva fornito la prova circa l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dal debitore nei confronti di esso terzo pignorato, lo aveva fatto desistere dal rendere la dichiarazione, ciò in quanto – a sua detta – “si può attribuire un significato al silenzio o all'assenza, solo a fronte della certezza che il terzo abbia ben compreso a quale credito o bene del terzo si facesse riferimento".
Illustra, ancora, l'attore che “lo spirito della norma, è che il terzo pur se ritualmente evocato in giudizio, non compare o se comparendo non rende la dichiarazione, perché si presume che non ha motivo di porre in contestazione l'esistenza del credito. Tale assunto è valido, ossia il credito si dà per riconosciuto, solo se il creditore abbia a sua volta provveduto ad individuare con precisione il credito o i beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo”.
L'avv. Giuseppe Geraci, costituitosi in giudizio, rilevava l'inammissibilità dell'opposizione e, comunque, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Dopo aver pagina 4 di 9 osservato che le doglianze avanzate dall'opponente avrebbero dovuto essere avanzate nel procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi, a riprova dell'inammissibilità dello strumento impugnatorio proposto da controparte, richiamava un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale è inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'esecuzione fondata su un'ordinanza di assegnazione somme in quanto, “la contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata può essere svolta fintanto che tale diritto è minacciato o viene esercitato dal creditore, non già dopo che il processo esecutivo si è definitivamente concluso con l'assegnazione del credito pignorato” (Cassazione civile, Sez. III
Civile, ord. 21 aprile 2022, n. 12690, Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n.
21081/15 e Cassazione civile, sez. III, 06 Giugno 2023, n. 15822).
Ancora, contestava l'eccezione di prescrizione sollevata da in quanto vi erano Parte_1 stati diversi procedimenti giudiziali atti ad interrompere il decorso del termine di prescrizione decennale del titolo esecutivo, tra i quali gli stessi giudizi di opposizione contro lo stesso, conclusisi con sentenza della Corte di Appello emessa nell'anno 2019.
Rispetto all'eccezione di pagamento, infine rappresentava che gli unici pagamenti che erano stati fatti e di cui era stata data prova attenevano alle condanne derivanti dai due gradi di giudizio di opposizione e che, in ogni caso, trattandosi di eccezione che poteva essere sollevata prima dell'ordinanza di assegnazione, era inammissibile in questa sede.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese e al risarcimento danni.
La causa veniva dunque trattenuta perla decisione in data 22.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è inammissibile. Parte_1
Le ragioni addotte dall'attore avrebbero dovuto essere esposte in sede di dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., nell'ambito del processo di esecuzione mobiliare presso terzi iscritto al n. R.G.E. 9943/2022 del Tribunale di Roma, sfociato con l'ordinanza di assegnazione dell'11/12/2023 posta alla base dell'atto di precetto impugnato.
Invero , ricevuta la notifica del pignoramento presso terzi e, Parte_1 successivamente, anche l'atto integrativo di cui all'art. 548 c.p.c., era stato reso edotto del pagina 5 di 9 fatto che avrebbe dovuto fornire la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e che, in mancanza il credito si sarebbe considerato non contestato.
Del resto, la formulazione dello stesso art. 548 c.p.c. è talmente cristallina da non necessitare di alcuna interpretazione che vada oltre il suo tenore letterale: “Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553”.
La legge, dunque, prescrive che il terzo, ricevuto l'atto di pignoramento, debba effettuare la dichiarazione di quantità. All'inerzia di quest'ultimo non fa conseguire ancora alcun effetto, ma, in un'ottica squisitamente garantista, richiede che venga fissata un'apposita udienza e che il terzo venga nuovamente invitato ad adempiere a quanto già richiestogli con la notifica dell'atto di pignoramento;
solo la persistenza del terzo nell'astenersi dal rendere la dichiarazione fa sì che il credito si consideri come non contestato.
La citata norma, all'ultimo comma, aggiunge un'ulteriore cautela: in alcuni casi il terzo può impugnare l'ordinanza di assegnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617
c.p.c. (“Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”).
A tale regola non sfugge nemmeno l'impugnazione dell'ordinanza pronunciata in caso di mancata dichiarazione del terzo, la quale va dunque proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione, nelle forme e nei termini regolati dall'art. 617, comma 2, c.p.c., venendo in rilievo atti aventi natura esecutiva. (v. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 17663 del 2 luglio 2019). Il mezzo di impugnazione, tuttavia, è esperibile a condizione che il terzo dimostri di non avere avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso pagina 6 di 9 fortuito o forza maggiore e non di certo quando abbia arbitrariamente scelto di non rendere la dichiarazione, come ha placidamente ammesso l'opponente.
Del resto, secondo il tradizionale orientamento della Suprema Corte, il terzo è soggetto che coopera con il giudice dell'esecuzione ai fini della specificazione dell'oggetto dell'azione esecutiva ed li suo operato “deve essere coerente, da un lato, con il principio di autoresponsabilità gravante su tutti i consociati e, dall'altro, con il generale dovere di solidarietà e correttezza, che deve permeare il comportamento processuale del terzo stesso: nel cooperare con l'ufficio giudiziario, infatti, egli deve evitare condotte (o omissioni) improntate a superficialità, o peggio, a mala fede” (Corte di Cassazione, sentenza n.
13143/2017).
Ne viene che il terzo il quale, edotto della procedura e delle conseguenze della mancata dichiarazione, abbia scelto di astenersi dal rendere la dichiarazione, sarà assoggettato all'ordinanza di assegnazione al pari di qualunque altro titolo giudiziale divenuto definitivo.
Anche il Supremo Consesso, sulla scorta di un orientamento pacifico, ha da ultimo ribadito che quando sia pronunciata l'ordinanza di assegnazione, questa diventa la fonte dell'obbligazione del terzo pignorato nei confronti del creditore esecutante. Di conseguenza il terzo pignorato (che per effetto dell'ordinanza di assegnazione assume la veste di debitore del creditore procedente) può proporre opposizione all'esecuzione, ma con gli stessi limiti previsti dall'ordinamento in favore della generalità dei debitori al cospetto dei titoli di formazione giudiziale e, dunque, “soltanto se intenda opporre al creditore assegnatario fatti sopravvenuti, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria, relativi ai suoi rapporti col creditore procedente (ad esempio, l'avvenuto pagamento del debito nelle mani di quest'ultimo: ex multis, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11493 del 03/06/2015; Sez. 3, Sentenza n. 10912 del
05/05/2017).” (Corte di Cassazione, Ord. Sez. 3 Num. 108 Anno 2023).
Chiarito che la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo - costituito dall'ordinanza di assegnazione - può essere paralizzata soltanto con la deduzione di fatti che incidano sul rapporto sostanziale, ma che siano successivi alla formazione del titolo, non può che farsi conseguire l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c proposta.
Più specificatamente, l'eccezione per la quale “il creditore procedente non ha specificato in modo preciso il credito, per il quale si agisce, e pertanto non si comprende di quale somma il terzo pignorato sia debitore del ” e quella di prescrizione del credito – Pt_2
pagina 7 di 9 assolutamente infondate, per la verità, stante il tenore letterale del pignoramento nel primo caso e la prova degli atti interruttivi della prescrizione data dai giudizi di opposizione nel secondo caso – non possono essere fatte valere in questa sede in quanto avrebbero essere dovuti fatte valere con la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e, in ultima istanza e sussistendone le condizioni, con opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avverso l'ordinanza di assegnazione e innanzi al giudice del pignoramento presso terzi.
Stessa considerazione vale per l'eccezione di avvenuto pagamento, in quanto, non solo i documenti prodotti come prova – come pacificamente ammesso dall'opponente – attengono al pagamento di debiti scaturenti da titoli diversi (ovvero la sentenza del Tribunale e quella della Corte di Appello prodotte in atti), ma in quanto effettuati in momenti assolutamente antecedenti a quando il terzo avrebbe dovuto rendere la dichiarazione.
In definitiva, assorbita ogni altra questione, l'opposizione promossa da Parte_1 contro l'avv. Giuseppe Geraci deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna di cui al terzo comma dell'art. 96
c.p.c., così come introdotto dalla legge di riforma del 2009, la quale, avendo carattere sanzionatorio, può essere pronunziata a prescindere da una specifica istanza della parte totalmente vittoriosa e in assenza di qualsiasi prova di un danno effettivo, sulla sola scorta della temerarietà della lite.
Difatti, la palese infondatezza della domanda, per le ragioni in dettaglio esposte in motivazione, comprova, se non il dolo, quantomeno la colpa grave, nell'aver proposto l'opposizione nella consapevolezza o non comprendendo con gravissima negligenza che la domanda era destinata ad inevitabile rigetto sia per la scelta del mezzo esperito che per le difese avanzate nel merito.
La Suprema Corte ha sul punto osservato come in tema di spese giudiziali vada condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, la parte che non abbia adoperato la normale diligenza, per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito, senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso (cfr. Cass. n. 18057/2016).
pagina 8 di 9 Appare, pertanto, adeguata la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma, equitativamente determinata, pari alle spese legali.
Segue, infine, la condanna dei ricorrenti a norma dell'art. 96, 4° co. c.p.c. al pagamento di €. 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del Giudice Unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1226/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da;
Parte_1
- CONDANNA alla refusione in favore dell'avv. Giuseppe Geraci delle Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale
(cause di valore compreso tra i 5.001,00 e i 26.000 sotto i medi), oltre al rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. e Cassa come per legge, nonché al pagamento della somma di €
1.700,00 a titolo di sanzione ex art. 96, 3° comma., c.p.c.;
CONDANNA l'opponente al versamento di € 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Catania in data 23.8.2025
Il Giudice
dott.ssa Cristiana Delfa
pagina 9 di 9
R.G. 1226/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristiana Delfa, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1226/2024 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.”, promosso
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Angela Iudica e domiciliato presso il suo studio in Catania in Piazza Ettore Majorana, 24, giusta procura in atti
- attore opponente–
CONTRO
pagina 1 di 9
Avv. Giuseppe Geraci ( ) rappresentato e da se stesso ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania in via G. D'Annunzio n. 62, giusta dichiarazione in atti.
- convenuto opposto-
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8/10/2024, le parti hanno precisato sostanzialmente riportandosi agli atti introduttivi e, pertanto chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis, con sentenza Parte_1 provvisoriamente esecutiva come per legge: ritenere e dichiarare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e del precetto;
ritenere e dichiarare preliminarmente la prescrizione delle somme richieste con l'atto di precetto notificato in data
25.01.2024; ritenere e dichiarare che nulla deve il Sig. al Sig. Parte_1 [...]
; ritenere e dichiarare che il creditore procedente non ha specificato modo preciso il Pt_2 credito, per il quale si agisce, e pertanto non si comprende di quale somma il terzo pignorato sia debitore del . ritenere e dichiarare che alla fattispecie in esame ricorrono i Pt_2 presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora per chiedere la sospensione del titolo esecutivo, Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
Avv. Giuseppe Geraci.: “PIACCIA All'Ill.mo Tribunale di Catania, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuire: - Preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e dell'atto di precetto. - Nel merito rigettare l'opposizione a precetto promossa dal Sig. in quanto temeraria e infondata in Parte_1 fatto e in diritto. - Condannare l'opponente Sig. ex art. 96 c.p.c. al risarcimento Parte_1 dei danni in favore dell'odierno opposto da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 91
c.p.c.. - Con spese e compensi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 6.2.2024, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli dall'avv. Giuseppe Geraci in data 25/01/2024 con il quale quest'ultimo intimava di pagare la somma di € 7.609,93 oltre pagina 2 di 9 spese di notifica, giusta ordinanza di assegnazione dell'11/12/2023, emessa nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 9943/2022 R.G.E. del Tribunale di Roma.
Emerge dagli atti che in data 08/02/2012 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Catania aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 323/12 (R.G. 710/2012) con il quale aveva ingiunto a di pagare in favore di – rappresentato e difeso Parte_1 Parte_2 dall'odierno convenuto, avv. Giuseppe Geraci- la somma di € 4.163,00 per spese di rappresentanza tecnica e di esecuzione dell'obbligo di fare. A seguito della proposta opposizione al titolo da parte di , era seguita la soccombenza di quest'ultimo Parte_1 sia in primo che in secondo grado, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente l'avv. Geraci aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Catania il decreto ingiuntivo n. 2686/2020 nei confronti di e, non ricevendo Parte_2 adempimento spontaneo da parte del debitore, a seguito della notifica dell'atto di precetto, aveva promosso procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi iscritto al n. RGM.
9943/2022 del Tribunale di Roma ove pignorava “tutte le somme, a qualsiasi titolo dovute da in favore di , in forza del D.I. 323/2012 emesso dal Parte_3 Parte_2
Tribunale di Catania in data 08/02/2012, sino a concorrenza del credito di € 15.921,91
(somma precettata aumentata della metà ex art. 546 c.p.c.), oltre agli interessi maturati e maturandi ed alle spese, diritti e onorari della procedura”.
All'esito del procedimento il G.E. “Vista la mancata comparizione del Terzo Pignorato DI
, nonostante l'espresso avvertimento dato allo stesso delle conseguenze Parte_1 stabilite dalla nuova formulazione dell'art. 548, comma 2, c.p.c., che comporta che il credito di appartenenza del debitore nei termini indicati dal creditore nell'atto di pignoramento, a titolo di pagamento della somma complessiva di € 7.265,58 (comprensiva di accessori) dovuta in forza del decreto ingiuntivo n. 323/12 del Tribunale di Catania, confermato dalla sentenza n.
2555/15 dello stesso Tribunale ed in grado di Appello dalla sentenza n. 1504/19, si considera non contestato a norma del comma 1 della citata disposizione, limitatamente all'importo del precettato aumentato della metà (€ 15.921,915); Visto l'art. 553 c.p.c., ASSEGNA(va) in pagamento, salvo esazione, al creditore procedente PP RA la somma complessiva di € 7.265,58 (comprensiva di accessori) dovuta in forza del decreto ingiuntivo n.
323/12 del Tribunale di Catania, confermato dalla sentenza n. 2555/15 dello stesso Tribunale ed in grado di Appello dalla sentenza n. 1604/19;
pagina 3 di 9 Il tutto a totale soddisfo delle spese di esecuzione ed a parziale soddisfo del credito vantato, purché entro limite massimo di cui all'art. 546 c.p.c, della somma come accertata ex art. 543 c.p.c nei confronti del terzo pignorato , al quale Ordina di Parte_1 corrispondere la somma suddetta, entro il termine di 20 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con l'avvertimento che, in difetto e decorso tale termine, l'assegnatario potrà procedere in via esecutiva previa precettazione della somma dovuta”.
In data 25/01/2024 l'avv. Geraci notificava atto di precetto con il quale intimava a
[...]
il pagamento della somma di € 7.609,93 in virtù dell'ordinanza di assegnazione Parte_1 dell'11/12/2023, emessa nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 9943/2022 R.G.E. del Tribunale di Roma.
Avverso l'atto di precetto promuoveva opposizione affermando che egli non Parte_1 era debitore di in quanto aveva già pagato ogni debito nei confronti di Parte_2 quest'ultimo, che il credito che l'avv. Geraci aveva inteso pignorare era ormai prescritto e che, in ogni caso, mancava il titolo esecutivo in quanto il creditore, nel promuovere il pignoramento presso terzi da cui era scaturita l'ordinanza di assegnazione, non aveva in alcun modo specificato l'eventuale credito di nei confronti con la Parte_2 Parte_1 conseguenza, a sua detta, che “manca il titolo esecutivo per poter agire nei confronti del terzo pignorato”. Aggiungeva che, il fatto che il creditore procedente non aveva fornito la prova circa l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dal debitore nei confronti di esso terzo pignorato, lo aveva fatto desistere dal rendere la dichiarazione, ciò in quanto – a sua detta – “si può attribuire un significato al silenzio o all'assenza, solo a fronte della certezza che il terzo abbia ben compreso a quale credito o bene del terzo si facesse riferimento".
Illustra, ancora, l'attore che “lo spirito della norma, è che il terzo pur se ritualmente evocato in giudizio, non compare o se comparendo non rende la dichiarazione, perché si presume che non ha motivo di porre in contestazione l'esistenza del credito. Tale assunto è valido, ossia il credito si dà per riconosciuto, solo se il creditore abbia a sua volta provveduto ad individuare con precisione il credito o i beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo”.
L'avv. Giuseppe Geraci, costituitosi in giudizio, rilevava l'inammissibilità dell'opposizione e, comunque, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Dopo aver pagina 4 di 9 osservato che le doglianze avanzate dall'opponente avrebbero dovuto essere avanzate nel procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi, a riprova dell'inammissibilità dello strumento impugnatorio proposto da controparte, richiamava un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale è inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'esecuzione fondata su un'ordinanza di assegnazione somme in quanto, “la contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata può essere svolta fintanto che tale diritto è minacciato o viene esercitato dal creditore, non già dopo che il processo esecutivo si è definitivamente concluso con l'assegnazione del credito pignorato” (Cassazione civile, Sez. III
Civile, ord. 21 aprile 2022, n. 12690, Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n.
21081/15 e Cassazione civile, sez. III, 06 Giugno 2023, n. 15822).
Ancora, contestava l'eccezione di prescrizione sollevata da in quanto vi erano Parte_1 stati diversi procedimenti giudiziali atti ad interrompere il decorso del termine di prescrizione decennale del titolo esecutivo, tra i quali gli stessi giudizi di opposizione contro lo stesso, conclusisi con sentenza della Corte di Appello emessa nell'anno 2019.
Rispetto all'eccezione di pagamento, infine rappresentava che gli unici pagamenti che erano stati fatti e di cui era stata data prova attenevano alle condanne derivanti dai due gradi di giudizio di opposizione e che, in ogni caso, trattandosi di eccezione che poteva essere sollevata prima dell'ordinanza di assegnazione, era inammissibile in questa sede.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese e al risarcimento danni.
La causa veniva dunque trattenuta perla decisione in data 22.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è inammissibile. Parte_1
Le ragioni addotte dall'attore avrebbero dovuto essere esposte in sede di dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., nell'ambito del processo di esecuzione mobiliare presso terzi iscritto al n. R.G.E. 9943/2022 del Tribunale di Roma, sfociato con l'ordinanza di assegnazione dell'11/12/2023 posta alla base dell'atto di precetto impugnato.
Invero , ricevuta la notifica del pignoramento presso terzi e, Parte_1 successivamente, anche l'atto integrativo di cui all'art. 548 c.p.c., era stato reso edotto del pagina 5 di 9 fatto che avrebbe dovuto fornire la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e che, in mancanza il credito si sarebbe considerato non contestato.
Del resto, la formulazione dello stesso art. 548 c.p.c. è talmente cristallina da non necessitare di alcuna interpretazione che vada oltre il suo tenore letterale: “Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553”.
La legge, dunque, prescrive che il terzo, ricevuto l'atto di pignoramento, debba effettuare la dichiarazione di quantità. All'inerzia di quest'ultimo non fa conseguire ancora alcun effetto, ma, in un'ottica squisitamente garantista, richiede che venga fissata un'apposita udienza e che il terzo venga nuovamente invitato ad adempiere a quanto già richiestogli con la notifica dell'atto di pignoramento;
solo la persistenza del terzo nell'astenersi dal rendere la dichiarazione fa sì che il credito si consideri come non contestato.
La citata norma, all'ultimo comma, aggiunge un'ulteriore cautela: in alcuni casi il terzo può impugnare l'ordinanza di assegnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617
c.p.c. (“Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”).
A tale regola non sfugge nemmeno l'impugnazione dell'ordinanza pronunciata in caso di mancata dichiarazione del terzo, la quale va dunque proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione, nelle forme e nei termini regolati dall'art. 617, comma 2, c.p.c., venendo in rilievo atti aventi natura esecutiva. (v. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 17663 del 2 luglio 2019). Il mezzo di impugnazione, tuttavia, è esperibile a condizione che il terzo dimostri di non avere avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso pagina 6 di 9 fortuito o forza maggiore e non di certo quando abbia arbitrariamente scelto di non rendere la dichiarazione, come ha placidamente ammesso l'opponente.
Del resto, secondo il tradizionale orientamento della Suprema Corte, il terzo è soggetto che coopera con il giudice dell'esecuzione ai fini della specificazione dell'oggetto dell'azione esecutiva ed li suo operato “deve essere coerente, da un lato, con il principio di autoresponsabilità gravante su tutti i consociati e, dall'altro, con il generale dovere di solidarietà e correttezza, che deve permeare il comportamento processuale del terzo stesso: nel cooperare con l'ufficio giudiziario, infatti, egli deve evitare condotte (o omissioni) improntate a superficialità, o peggio, a mala fede” (Corte di Cassazione, sentenza n.
13143/2017).
Ne viene che il terzo il quale, edotto della procedura e delle conseguenze della mancata dichiarazione, abbia scelto di astenersi dal rendere la dichiarazione, sarà assoggettato all'ordinanza di assegnazione al pari di qualunque altro titolo giudiziale divenuto definitivo.
Anche il Supremo Consesso, sulla scorta di un orientamento pacifico, ha da ultimo ribadito che quando sia pronunciata l'ordinanza di assegnazione, questa diventa la fonte dell'obbligazione del terzo pignorato nei confronti del creditore esecutante. Di conseguenza il terzo pignorato (che per effetto dell'ordinanza di assegnazione assume la veste di debitore del creditore procedente) può proporre opposizione all'esecuzione, ma con gli stessi limiti previsti dall'ordinamento in favore della generalità dei debitori al cospetto dei titoli di formazione giudiziale e, dunque, “soltanto se intenda opporre al creditore assegnatario fatti sopravvenuti, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria, relativi ai suoi rapporti col creditore procedente (ad esempio, l'avvenuto pagamento del debito nelle mani di quest'ultimo: ex multis, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11493 del 03/06/2015; Sez. 3, Sentenza n. 10912 del
05/05/2017).” (Corte di Cassazione, Ord. Sez. 3 Num. 108 Anno 2023).
Chiarito che la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo - costituito dall'ordinanza di assegnazione - può essere paralizzata soltanto con la deduzione di fatti che incidano sul rapporto sostanziale, ma che siano successivi alla formazione del titolo, non può che farsi conseguire l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c proposta.
Più specificatamente, l'eccezione per la quale “il creditore procedente non ha specificato in modo preciso il credito, per il quale si agisce, e pertanto non si comprende di quale somma il terzo pignorato sia debitore del ” e quella di prescrizione del credito – Pt_2
pagina 7 di 9 assolutamente infondate, per la verità, stante il tenore letterale del pignoramento nel primo caso e la prova degli atti interruttivi della prescrizione data dai giudizi di opposizione nel secondo caso – non possono essere fatte valere in questa sede in quanto avrebbero essere dovuti fatte valere con la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e, in ultima istanza e sussistendone le condizioni, con opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avverso l'ordinanza di assegnazione e innanzi al giudice del pignoramento presso terzi.
Stessa considerazione vale per l'eccezione di avvenuto pagamento, in quanto, non solo i documenti prodotti come prova – come pacificamente ammesso dall'opponente – attengono al pagamento di debiti scaturenti da titoli diversi (ovvero la sentenza del Tribunale e quella della Corte di Appello prodotte in atti), ma in quanto effettuati in momenti assolutamente antecedenti a quando il terzo avrebbe dovuto rendere la dichiarazione.
In definitiva, assorbita ogni altra questione, l'opposizione promossa da Parte_1 contro l'avv. Giuseppe Geraci deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna di cui al terzo comma dell'art. 96
c.p.c., così come introdotto dalla legge di riforma del 2009, la quale, avendo carattere sanzionatorio, può essere pronunziata a prescindere da una specifica istanza della parte totalmente vittoriosa e in assenza di qualsiasi prova di un danno effettivo, sulla sola scorta della temerarietà della lite.
Difatti, la palese infondatezza della domanda, per le ragioni in dettaglio esposte in motivazione, comprova, se non il dolo, quantomeno la colpa grave, nell'aver proposto l'opposizione nella consapevolezza o non comprendendo con gravissima negligenza che la domanda era destinata ad inevitabile rigetto sia per la scelta del mezzo esperito che per le difese avanzate nel merito.
La Suprema Corte ha sul punto osservato come in tema di spese giudiziali vada condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, la parte che non abbia adoperato la normale diligenza, per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito, senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso (cfr. Cass. n. 18057/2016).
pagina 8 di 9 Appare, pertanto, adeguata la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma, equitativamente determinata, pari alle spese legali.
Segue, infine, la condanna dei ricorrenti a norma dell'art. 96, 4° co. c.p.c. al pagamento di €. 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del Giudice Unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1226/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da;
Parte_1
- CONDANNA alla refusione in favore dell'avv. Giuseppe Geraci delle Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale
(cause di valore compreso tra i 5.001,00 e i 26.000 sotto i medi), oltre al rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. e Cassa come per legge, nonché al pagamento della somma di €
1.700,00 a titolo di sanzione ex art. 96, 3° comma., c.p.c.;
CONDANNA l'opponente al versamento di € 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Catania in data 23.8.2025
Il Giudice
dott.ssa Cristiana Delfa
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