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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/10/2025, n. 3416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3416 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8585/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto LESIONE
PERSONALE, pendente
TRA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 16/11/2001, residente in [...], elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla Via N. Pelliccia n. 100, presso lo studio degli Avv.ti Pecorario Paolo (C.F. ) e Trasacco C.F._2
RC (C.F. ), che la rappresentano e difendono in virtù C.F._3 di procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Procuratore Speciale Dott. , con sede legale in Roma (RM), alla Via CP_2
Po n. 20, elettivamente domiciliata in Frattamaggiore (NA), alla Via M. Lupoli
n. 12, presso lo studio dell'Avv. Ferro Mariarosaria (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce C.F._4 alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. , nato a [...] il Controparte_3 C.F._5
08/03/1977, residente in [...]
CONVENUTO CONTUMACE
DI C. 1 1 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA CONCLUSIONI
All'udienza del 02/07/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di Controparte_1
e , esponeva che:
[...] Controparte_3 Parte_1
- in data 08/05/2016, alle ore 16:30 circa, in Marano di Napoli alla Via
Nicolisi, l'attrice viaggiava sul motociclo tg. X46XW7, di proprietà di e condotto da;
Controparte_3 Persona_1
- il conducente del motociclo, nel tentativo di evitare un'autovettura che effettuava una manovra repentina, perdeva il controllo e si scontrava con la parte anteriore contro un ostacolo fisso;
- per effetto dell'urto, l'attrice impattava con il viso contro il portone di un negozio sito in loco, riportando lesioni per le quali veniva trasportata presso l'Ospedale S. Giuliano di Giugliano, ove veniva diagnosticato un
“Trauma cranio facciale con ferite lacero contuse palpebra superiore ed inferiore destra.
Ferite lacero contuse sopra oculare destra, frontale destra, zigomatica destra.
Contusioni ed escoriazioni multiple, con prognosi di quindici giorni”;
- a causa dell'evento, l'istante pativa altresì danni morali, consistenti in una sindrome depressiva alternata a stati di agitazione derivanti dal dolore e dallo sconvolgimento della propria normale vita di relazione;
- il danno biologico è quantificabile nella misura del 10-11%, oltre ITP al
75% per giorni 20 e ITP al 50% per giorni 40, sicché sono dovuti all'attrice complessivi € 45.32172, di cui € 31.484 a titolo di danno non patrimoniale, € 13.676,00 a titolo di aumento personalizzato, € 3.430,00
C. 1 2 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA per l'invalidità temporanea ed 161,72 per le spese mediche sostenute;
- eseguito le operazioni peritali connesse alla gestione del sinistro, la
Compagnia convenuta inviava alla l'assegno n. 2096152398 – 02 Pt_1 per la somma di € 8.050,00, trattenuto esclusivamente a titolo di maggior acconto.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di:
“accertare e dichiarare che in data 08/05/16 alle ore 16,30 circa la sig.ra
[...] viaggiava quale trasportata in sella al motociclo tg. X46XW7 di proprietà del Parte_1 sig. accertare e dichiarare che il motociclo tg. X46XW7 alla data Controparte_3 dell'08/05/16 era assicurato con per l'effetto condannare, ai Controparte_1 sensi dell'art. 141 d.lgs 209/05, in via solidale costui e al Controparte_1 pagamento in favore della sig.ra della somma di € 37.271,72, a titolo Parte_1 di risarcimento per le lesioni subite e quale differenza tra l'importo offerto dalla società
[...]
e già incassato dall'istante e l'importo risultante dalla valutazione delle lesioni effettuata CP_4 dal Dott. , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data Parte_2 dell'evento al soddisfo;
ancora, accertare e dichiarare la mala gestio del sinistro da parte della convenuta compagnia per non aver formulato alcuna offerta risarcitoria nel termine del maggior danno in favore dell'istante ai sensi dell'art. 1224 c.c. da liquidarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo;
in via subordinata condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento della minor o maggior somma che verrà accertata nel corso del giudizio o comunque liquidata dal Giudice Unico in adozione di un diverso criterio di valutazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sinistro al saldo effettivo, il tutto con vittoria dei compensi di avvocato e delle spese, oltre oneri accessori e fiscali da attribuirsi al procuratore costituito”.
Con comparsa del 16/12/2020 si costituiva tempestivamente nel giudizio la
[...]
deducendo che: Controparte_1
- la domanda attorea è inammissibile e/o improponibile ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. n. 209/2005, secondo il quale l'assicuratore del vettore è tenuto ad indennizzare il terzo trasportato salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, che ben può includere anche il fatto del terzo;
C. 1 3 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA - come dichiarato dal conducente del ciclomotore agli accertatori incaricati dalla Compagnia, la perdita di controllo del motorino è stata determinata dalla manovra azzardata del conducente di un'autovettura non identificata che ripartiva dalla sosta;
- inoltre, necessario presupposto per l'applicabilità dell'art. 14, D. Lgs. n.
209/2005, è che entrambi i veicoli siano assicurati per la RCA, mentre nel caso di specie l'altro veicolo coinvolto non è stato identificato;
- la domanda è in ogni caso infondata nel merito, non essendo stati forniti sufficienti elementi probatori al fine di dimostrare che il sinistro sia realmente accaduto e che la dinamica sia quella descritta nell'atto introduttivo;
- come risulta dalla Banca Dati IVASS, il proprietario del motociclo è rimasto coinvolto in 22 sinistro dal 2004 al 2016, circostanza che rende ulteriormente inverosimile il fatto storico dedotto in lite;
- infine, dalla perizia medico-legale effettuata dal fiduciario della
Compagnia è emersa l'incompatibilità delle lesioni lamentate con l'utilizzo del casco.
Ciò posto, chiedeva all'adito Giudice di:
“a) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda ai sensi e per gli effetti dell'art.141, D. Lgs. 209/05 stante la mancanza dei presupposti di applicabilità ivi sanciti, nonché per il fatto dello stesso danneggiato non avendo, questi, usato
l'ordinaria diligenza, e conseguentemente, rigettare la domanda;
b) in via subordinata, accertare la colpa concorrente dell'istante nella produzione del sinistro per cui è causa, avendo quest'ultima violato i disposti di cui agli artt. 170, comma 2, e 171 del Codice della Strada, in quanto trasportata a bordo di un ciclomotore non omologato al trasporto di passeggeri e poiché non indossava il casco di protezione in occasione dell'occorso incidente;
c) porre le spese di lite a carico dell'attrice in caso di rigetto della domanda, o compensarle in caso di riduzione della stessa”.
Benché ritualmente citato, non si costituiva nel presente giudizio Addesso
DI RO AM C. 1 4 Controparte_1
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Francesco.
Concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie, la causa veniva in un primo momento riservata in decisione, salvo poi essere messa successivamente sul ruolo con ordinanza del 30/01/2023 in ragione dell'intervenuta sentenza delle SS.UU. n. 35318/22, con la quale è stato composto il contrasto giurisprudenziale circa l'interpretazione del “caso fortuito” in relazione all'art. 141 del Codice delle Assicurazioni.
Escussi dunque i testi indicati dall'attrice ed espletata una Consulenza Tecnico
d'Ufficio medico-legale, all'udienza del 02/07/2025 la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , non Controparte_3 costituitosi nel presente giudizio benché ritualmente citato.
Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dalla convenuta contenendo lo stesso tutti i Controparte_1 requisiti previsti per legge.
Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il
“petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
1 5 Controparte_5
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del
“thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 17408/12).
2. Sul merito.
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Si rende anzitutto necessario premettere che parte attrice agisce in via principale chiedendo la condanna degli odierni convenuti ai sensi dell'art. 141 del Codice delle assicurazioni private, disposizione che riconosce al terzo trasportato il diritto di chiedere il ristoro dei danni sofferti alla “impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro (…) a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. La norma prevede dunque un'ipotesi di tutela rafforzata per il terzo trasportato che intenda esperire azione
“diretta” nei confronti dell'Assicuratore del vettore, essendo l'onere probatorio a suo carico limitato esclusivamente alla dimostrazione della qualità di passeggero, del danno sofferto e del nesso di causalità tra quest'ultimo ed il sinistro dedotto.
C. 1 6 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Il comma primo della citata disposizione fissa un'ipotesi di esclusione della risarcibilità del danno da parte dell'Impresa assicuratrice del vettore, la quale non
è chiamata a rispondere delle lesioni conseguenti ai sinistri cagionati da “caso fortuito”, nozione sulla quale si era in passato registrato un acceso dibattito giurisprudenziale: parte della giurisprudenza prediligeva un'interpretazione restrittiva, limitata esclusivamente agli eventi naturali ed imprevedibili, mentre un diverso orientamento includeva nella nozione anche le condotte umane, ricostruzione che rendeva dunque necessario anche l'accertamento della responsabilità del vettore nella produzione del sinistro affinché l'assicuratore potesse essere chiamato a ristorare il danno patito dal trasportato.
Come si è già avuto modo di anticipare con l'ordinanza del 30/01/2023, sulla questione sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 35318/2022, chiarendo che l'incipit dell'art. 141 (“salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”) va letto in correlazione con l'inciso “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro”. Da ciò può dedursi che “il legislatore abbia inteso escludere, in prima battuta, ogni accertamento concernente la colpa dei conducenti, che è riservato alla fase di rivalsa e che non può pertanto essere recuperato nell'ambito della salvezza del caso fortuito;
il che risulta coerente con la finalità della norma di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro (rimessi all'eventuale fase successiva).
Deve pertanto ritenersi che (…) il caso fortuito che vale ad esimere l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli”.
Contrariamente a quanto pure eccepito dalla convenuta Compagnia, poi, pare opportuno precisare che l'esperibilità dell'azione “diretta” non è esclusa nell'ipotesi in cui uno dei veicoli coinvolti nel sinistro sia privo di copertura assicurativa, considerato che la Corte di Cassazione ha già avuto modo di evidenziare che “l'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, comma 1 del d. lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato
1 7 Controparte_5
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 d. lgs. citato;
nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283, commi 2 e 4, del d. lgs. n. 209 del 2005” (cfr. Cass. n. 14255/20).
Sempre in punto di diritto, priva di pregio giuridico è l'eccezione formulata dalla secondo cui al caso di specie sarebbe applicabile il Controparte_1 principio di diritto secondo cui nel caso di sinistro in cui sia rimasto coinvolto un unico veicolo l'azione ex art. 141 cod. ass. non può essere esercitata. Come si avrà infatti modo di precisare meglio più avanti, nella vicenda de qua, pur mancando un vero e proprio impatto con altri veicoli, è stato comunque dedotto
– e dimostrato – che alla perdita di controllo del motociclo su cui viaggiava l'attrice ha contribuito un altro veicolo.
Venendo dunque al caso di specie, l'attrice ha senz'altro ottemperato agli oneri probatori così come sopra delineati.
L'effettivo verificarsi dell'accadimento storico dedotto trova una prima conferma nel referto di Pronto Soccorso n. 014358 redatto dal personale sanitario dell'Ospedale “San Giuliano” di Giugliano, come da annotazione secondo cui la causa dell'infortunio sarebbe un “incidente stradale a Marano ore
16.30” (cfr. all. 2 della produzione attorea).
La presenza sui luoghi del gancio fermaporta che ha provocato ferite all'attrice in occasione del sinistro risulta poi sufficientemente dimostrata in virtù dei rilievi fotografici versati in atti con la II memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Inoltre, la dinamica dell'evento e la qualità di trasportata dell'attrice deve ritenersi dimostrata anche alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del presente giudizio, della cui attendibilità non è sorto alcun motivo di dubitare.
Più nel dettaglio, il teste all'udienza del 27/05/2024 ha Testimone_1 dichiarato: “ero presente all'incidente avvenuto l'8 maggio 2016, verso le 16/16.30 di pomeriggio;
io ero in un bar sito in Marano (…) in Via Nicolisi;
ero con una mia amica,
1 8 Controparte_5
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA RO Marialucia;
(…) ho visto una ragazza che viaggiava come passeggero su un motorino, era uno scooter, forse un Liberty (…); il motorino era guidato da un ragazzo, che era il fratello di la ragazza indossava il casco a scodella;
mentre i ragazzi percorrevano la Parte_1 strada c'era un'auto parcheggiata dal lato opposto al bar, non ricordo che auto fosse;
in una stradina laterale del bar, della quale non ricordo il nome, c'era un'altra macchina che arrivava
e stava per immettersi sulla Via Nicolisi;
ho visto che il conducente del motorino, forse spaventandosi per l'arrivo della macchina, ha perso l'equilibrio ed è caduto sulla destra andando a finire sui maniglioni di ferro di un portone di una casa;
anzi preciso che è la ragazza che cadendo dal motorino è andata a sbattere con la testa vicino a questo maniglione;
entrambi
i ragazzi cadevano, ma la ragazza si faceva male anche alla gamba e al braccio destri e in faccia usciva sangue dall'occhio destro;
io e la mia amica ci siamo fermati per prestare soccorso
e abbiamo chiamato l'ambulanza, che però non è arrivata, perché sono arrivati prima i genitori della ragazza, chiamati dal proprietario del bar che li conosceva;
anzi preciso che è arrivato il padre con la macchina;
(…) riconosco nelle foto che mi vengono esibite di cui alla produzione di parte attrice i luoghi di causa e anche il portone con i ganci di ferro contro i quali andava a sbattere la ragazza;
vicino al portone a terra c'erano degli ostacoli di cemento contro i quali urtava il motorino prima di cadere”.
Quanto appena esposto è stato ribadito anche dalla seconda teste escussa,
la quale ha pienamente confermato le circostanze di Testimone_2 tempo e luogo in cui si è verificato l'evento, la dinamica dello stesso, le lesioni sofferte dalla in seguito all'impatto e la qualità di trasportata di Pt_1 quest'ultima, precisando ulteriormente che “il sinistro avveniva in prossimità dell'incrocio” di Via Nicolisi “con una stradina privata adiacente al bar” e che “il conducente del motociclo perdeva il controllo del mezzo per evitare la collisione con una macchina che si immetteva sulla Via Nicolisi ed un'altra che era parcheggiata lungo la via”
(cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 08/07/2024).
Nessuna reale contraddizione si ravvisa tra le dichiarazioni testimoniali e il narrato di cui all'atto introduttivo, diversamente da come invece sostenuto dalla difesa dell'Assicuratrice, secondo cui l'attrice avrebbe menzionato in citazione un solo altro veicolo coinvolto nel sinistro, quando in realtà sarebbero due quelli
1 9 Controparte_5
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA che hanno contribuito a far perdere il controllo al conducente. Pare infatti evidente, in base all'esame delle dichiarazioni appena riportate, che l'unico veicolo che ha realmente influito sulla dinamica del sinistro sia stato quello che si immetteva su Via Nicolisi da una strada laterale, mentre l'altro veicolo in sosta ha costituito solo un ostacolo inerte che il conducente del motociclo ha tentato invano di evitare.
Analogamente, non pare condivisibile quanto dedotto dalla Compagnia in merito alle risultanze della Banca Dati Ivass, dalle quali emergerebbe un'eccessiva sinistrosità a carico del proprietario del motociclo tg. X46XW7 che renderebbe automaticamente inverosimile il narrato di cui all'atto introduttivo.
A tal proposito, si osserva che la Banca Dati IVASS è stata istituita al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria RC-Auto regolata dall'art. 135 del Codice delle
Assicurazioni Private e disciplinata dal Regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno
2016. Essa raccoglie i dati relativi a sinistri in cui sono coinvolti i veicoli a motore immatricolati in Italia e deve essere consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione dell'offerta, nonché costituire ausilio e/o essere consultata dalle autorità giudiziarie e dalle forze dell'ordine.
Nel caso di specie, tuttavia, l'elevata sinistrosità documentata a carico del proprietario del motociclo non pare elemento di per sé sufficiente per scalfire il solido quadro probatorio finora delineato rendendo automaticamente inverosimile il fatto storico rappresentato in citazione, tanto più se si considera che lo stesso convenuto , chiamato a rendere interrogatorio Controparte_3 formale, ha ammesso di essere intestatario di più veicoli condotti dai fratelli e dai nipoti, circostanza che spiega le pur numerose ricorrenze nella Banca Dati.
Analogamente deve concludersi a proposito dell'ulteriore eccezione relativa ad un presunto concorso colposo della danneggiata ai sensi dell'art. 1227 c.c., per aver, cioè, viaggiato indossando un casco non omologato (cd. “a scodella).
In proposito si osserva che, per l'accertamento di una condotta colposa rilevante ai fini di una eventuale riduzione del risarcimento, non può ritenersi sufficiente
1 10 Controparte_5
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA la mera deduzione dell'uso di un casco non omologato – circostanza in ogni caso pacifica – ma è necessario fornire anche la prova della sua incidenza causale specifica sulle lesioni.
In altri termini, la Compagnia avrebbe dovuto allegare concreti elementi probatori idonei a comprovare che l'utilizzo di un casco omologato avrebbe evitato o quantomeno ridotto gli esiti negativi del sinistro e dimostrando dunque il nesso causale con le specifiche lesioni riportate, non sussistendo alcuna presunzione basata esclusivamente sulla localizzazione delle lesioni.
In tal senso, la Compagnia si è limitata a dedurre laconicamente che “le lesioni, al volto ed al cranio, sono state la conseguenza dell'utilizzo del tipo di casco vietato dalla legge”, senza tuttavia allegare alcun elemento probatorio concreto a conforto di quanto sostenuto e senza neppure presentare alcuna osservazione in sede di espletamento delle attività peritali, posto che il CTU nulla ha evidenziato in merito.
Alcuna responsabilità, dunque, neppure soltanto parziale, può essere attribuita all'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Così accertati i fatti di causa, trattandosi di azione promossa ai sensi dell'art. 141
Cod. Ass., tenuta al risarcimento in qualità di Assicuratrice del vettore è la
[...]
Controparte_1
Si rende a questo punto necessario provvedere alla liquidazione dei danni patiti dall'attrice, operazione cui si procederà sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal CTU Dott. , certamente condivisibili in considerazione della Persona_2 correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti. Il Consulente ha infatti adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'esame clinico secondo le direttive impartite con i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché dall'indagine svolta possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla sussistenza del nesso eziologico fra la dinamica del sinistro e la verificazione dei fatti.
Orbene, circa il danno risarcibile, deve ritenersi, sulla scorta della sentenza n.
184/86 della Corte Costituzionale, che il danno alla salute (o danno biologico),
1 11 Controparte_5
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona.
Lo stesso assorbe le voci elaborate in Giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce, in definitiva, una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale (cfr. SS.UU. 26972/08).
Va quindi decisamente affermato il principio – già ribadito dalle citate Sezioni
Unite – secondo cui “nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo - ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico - tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana” (cfr. Cass., n. 22884/2007 nonché più di recente Cass. civ., sez. III, 23/09/2013, n. 21716). Principio anche di recente ribadito dalla
S.C., secondo cui la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non
DI RO C. 1 12 CP_5 Controparte_1
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA patrimoniale deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso: a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni (cfr., Cass., n. 8755/2019 nonché Cass., n. 7024/2020). In definitiva, quindi, su di un piano generale, “il nostro ordinamento positivo conosce e disciplina (soltanto) la fattispecie del danno patrimoniale - nelle due forme (o, se si preferisce, nelle due “categorie descrittive”) del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) - e quella del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.)”, nell'ottica della natura unitaria (nel senso che non v'è alcuna diversità nell'accertamento e nella liquidazione del danno causato dal vulnus di un diritto costituzionalmente protetto diverso da quello alla salute, sia esso rappresentato dalla lesione della reputazione, della libertà religiosa o sessuale, della riservatezza, piuttosto che di quella al rapporto parentale) ed omnicomprensiva (che sta invece a significare che, nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale, il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, onde evitare risarcimenti cd. bagattellari) del danno non patrimoniale, espressamente predicata da Cass. S.U. n. 26972/2008, che va dunque anche in questa sede riaffermata (cfr. Cass. n. 26805/17; Cass. n.
4379/16).
C. 1 13 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Alla luce dell'orientamento prospettato, si rileva che parte attrice ha richiesto in via assolutamente generica il risarcimento del danno “morale” e l'applicazione di una personalizzazione del risarcimento, senza tuttavia nulla allegare né dimostrare in merito, neppure in via soltanto presuntiva.
Ne consegue che alcuna personalizzazione o altra voce di danno andrà riconosciuta, potendosi ritenere che la quantificazione del danno biologico individuata nell'elaborato peritale definitivo sia idonea a ristorare adeguatamente ogni pregiudizio di natura non patrimoniale sofferto dall'attore in conseguenza del sinistro de quo.
Ciò posto, passando alla concreta liquidazione del danno, in base al condivisibile giudizio del CTU nominato, dall'evento traumatico per cui è causa è derivata in capo all'attrice un'invalidità permanente pari all'8%, oltre ad una ITP al 75% per giorni 15 e ad una ITP al 50% per giorni 20.
Ebbene, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (anni 14) e dei criteri fissati dall'art. 139 del Codice delle assicurazioni private (trattandosi di danno biologico inferiore al 9% e rientrante, perciò, nel novero delle “lesioni di lieve entità”), andranno riconosciute in favore dell'attrice le somme di € 15.861,42
a titolo di danno biologico permanente, nonché di € 1.193,83 a titolo di danno biologico temporaneo, il tutto per complessivi € 17.055,25.
A tale somma va tuttavia detratto quanto già corrisposto in sede stragiudiziale dalla in favore dell'attrice (e da quest'ultima trattenuto Controparte_1 in acconto sul maggior avere), vale a dire la somma di € 8.050,00. Ne consegue che il risarcimento complessivamente dovuto ammonta ad € 9.005,25.
Quanto, invece, agli interessi, si rileva che “il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata”. In pratica, “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in
1 14 Controparte_5
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale
l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (così, per prima, Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. “lucro cessante”), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura indicata nell'art. 1284 c.c. nella formulazione vigente, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito (08/05/2016) ed il suo risarcimento e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato. Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato, svalutato all'epoca del sinistro, 08/05/2016 - con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it) - e, quindi, su questa somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 8 maggio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'ISTAT, fino alla data della presente decisione.
Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, maggiorati degli interessi compensativi maturati, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
3. Sulle spese di lite.
C. 1 15 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al decisum, facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., secondo lo scaglione sino ad € 26.000,00.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 01/10/2025 (Cass.
n. 25047/2018; Cass. n. 28094/2009; Cass. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della Controparte_1
con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere dalla stessa le somme
[...] eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 8585/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto LESIONE PERSONALE, pendente tra , Parte_1
e , ogni contraria istanza Controparte_1 Controparte_3 disattesa così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2. accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda avanzata da parte attrice e, per l'effetto, condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in
[...] favore di , della somma di € 9.005,25, oltre interessi Parte_1
e rivalutazione come indicati in parte motiva;
3. condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00, oltre Parte_1 rimborso forfettario spese legali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4. pone le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del
01/10/2025, nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della
1 16 Controparte_5
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA con il conseguente diritto dell'attrice di Controparte_1 ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
Così deciso in Aversa, il 08/10/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
DI RO 1 17 Controparte_5
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8585/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto LESIONE
PERSONALE, pendente
TRA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 16/11/2001, residente in [...], elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla Via N. Pelliccia n. 100, presso lo studio degli Avv.ti Pecorario Paolo (C.F. ) e Trasacco C.F._2
RC (C.F. ), che la rappresentano e difendono in virtù C.F._3 di procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Procuratore Speciale Dott. , con sede legale in Roma (RM), alla Via CP_2
Po n. 20, elettivamente domiciliata in Frattamaggiore (NA), alla Via M. Lupoli
n. 12, presso lo studio dell'Avv. Ferro Mariarosaria (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce C.F._4 alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. , nato a [...] il Controparte_3 C.F._5
08/03/1977, residente in [...]
CONVENUTO CONTUMACE
DI C. 1 1 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA CONCLUSIONI
All'udienza del 02/07/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di Controparte_1
e , esponeva che:
[...] Controparte_3 Parte_1
- in data 08/05/2016, alle ore 16:30 circa, in Marano di Napoli alla Via
Nicolisi, l'attrice viaggiava sul motociclo tg. X46XW7, di proprietà di e condotto da;
Controparte_3 Persona_1
- il conducente del motociclo, nel tentativo di evitare un'autovettura che effettuava una manovra repentina, perdeva il controllo e si scontrava con la parte anteriore contro un ostacolo fisso;
- per effetto dell'urto, l'attrice impattava con il viso contro il portone di un negozio sito in loco, riportando lesioni per le quali veniva trasportata presso l'Ospedale S. Giuliano di Giugliano, ove veniva diagnosticato un
“Trauma cranio facciale con ferite lacero contuse palpebra superiore ed inferiore destra.
Ferite lacero contuse sopra oculare destra, frontale destra, zigomatica destra.
Contusioni ed escoriazioni multiple, con prognosi di quindici giorni”;
- a causa dell'evento, l'istante pativa altresì danni morali, consistenti in una sindrome depressiva alternata a stati di agitazione derivanti dal dolore e dallo sconvolgimento della propria normale vita di relazione;
- il danno biologico è quantificabile nella misura del 10-11%, oltre ITP al
75% per giorni 20 e ITP al 50% per giorni 40, sicché sono dovuti all'attrice complessivi € 45.32172, di cui € 31.484 a titolo di danno non patrimoniale, € 13.676,00 a titolo di aumento personalizzato, € 3.430,00
C. 1 2 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA per l'invalidità temporanea ed 161,72 per le spese mediche sostenute;
- eseguito le operazioni peritali connesse alla gestione del sinistro, la
Compagnia convenuta inviava alla l'assegno n. 2096152398 – 02 Pt_1 per la somma di € 8.050,00, trattenuto esclusivamente a titolo di maggior acconto.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di:
“accertare e dichiarare che in data 08/05/16 alle ore 16,30 circa la sig.ra
[...] viaggiava quale trasportata in sella al motociclo tg. X46XW7 di proprietà del Parte_1 sig. accertare e dichiarare che il motociclo tg. X46XW7 alla data Controparte_3 dell'08/05/16 era assicurato con per l'effetto condannare, ai Controparte_1 sensi dell'art. 141 d.lgs 209/05, in via solidale costui e al Controparte_1 pagamento in favore della sig.ra della somma di € 37.271,72, a titolo Parte_1 di risarcimento per le lesioni subite e quale differenza tra l'importo offerto dalla società
[...]
e già incassato dall'istante e l'importo risultante dalla valutazione delle lesioni effettuata CP_4 dal Dott. , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data Parte_2 dell'evento al soddisfo;
ancora, accertare e dichiarare la mala gestio del sinistro da parte della convenuta compagnia per non aver formulato alcuna offerta risarcitoria nel termine del maggior danno in favore dell'istante ai sensi dell'art. 1224 c.c. da liquidarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo;
in via subordinata condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento della minor o maggior somma che verrà accertata nel corso del giudizio o comunque liquidata dal Giudice Unico in adozione di un diverso criterio di valutazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sinistro al saldo effettivo, il tutto con vittoria dei compensi di avvocato e delle spese, oltre oneri accessori e fiscali da attribuirsi al procuratore costituito”.
Con comparsa del 16/12/2020 si costituiva tempestivamente nel giudizio la
[...]
deducendo che: Controparte_1
- la domanda attorea è inammissibile e/o improponibile ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. n. 209/2005, secondo il quale l'assicuratore del vettore è tenuto ad indennizzare il terzo trasportato salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, che ben può includere anche il fatto del terzo;
C. 1 3 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA - come dichiarato dal conducente del ciclomotore agli accertatori incaricati dalla Compagnia, la perdita di controllo del motorino è stata determinata dalla manovra azzardata del conducente di un'autovettura non identificata che ripartiva dalla sosta;
- inoltre, necessario presupposto per l'applicabilità dell'art. 14, D. Lgs. n.
209/2005, è che entrambi i veicoli siano assicurati per la RCA, mentre nel caso di specie l'altro veicolo coinvolto non è stato identificato;
- la domanda è in ogni caso infondata nel merito, non essendo stati forniti sufficienti elementi probatori al fine di dimostrare che il sinistro sia realmente accaduto e che la dinamica sia quella descritta nell'atto introduttivo;
- come risulta dalla Banca Dati IVASS, il proprietario del motociclo è rimasto coinvolto in 22 sinistro dal 2004 al 2016, circostanza che rende ulteriormente inverosimile il fatto storico dedotto in lite;
- infine, dalla perizia medico-legale effettuata dal fiduciario della
Compagnia è emersa l'incompatibilità delle lesioni lamentate con l'utilizzo del casco.
Ciò posto, chiedeva all'adito Giudice di:
“a) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda ai sensi e per gli effetti dell'art.141, D. Lgs. 209/05 stante la mancanza dei presupposti di applicabilità ivi sanciti, nonché per il fatto dello stesso danneggiato non avendo, questi, usato
l'ordinaria diligenza, e conseguentemente, rigettare la domanda;
b) in via subordinata, accertare la colpa concorrente dell'istante nella produzione del sinistro per cui è causa, avendo quest'ultima violato i disposti di cui agli artt. 170, comma 2, e 171 del Codice della Strada, in quanto trasportata a bordo di un ciclomotore non omologato al trasporto di passeggeri e poiché non indossava il casco di protezione in occasione dell'occorso incidente;
c) porre le spese di lite a carico dell'attrice in caso di rigetto della domanda, o compensarle in caso di riduzione della stessa”.
Benché ritualmente citato, non si costituiva nel presente giudizio Addesso
DI RO AM C. 1 4 Controparte_1
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Francesco.
Concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie, la causa veniva in un primo momento riservata in decisione, salvo poi essere messa successivamente sul ruolo con ordinanza del 30/01/2023 in ragione dell'intervenuta sentenza delle SS.UU. n. 35318/22, con la quale è stato composto il contrasto giurisprudenziale circa l'interpretazione del “caso fortuito” in relazione all'art. 141 del Codice delle Assicurazioni.
Escussi dunque i testi indicati dall'attrice ed espletata una Consulenza Tecnico
d'Ufficio medico-legale, all'udienza del 02/07/2025 la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , non Controparte_3 costituitosi nel presente giudizio benché ritualmente citato.
Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dalla convenuta contenendo lo stesso tutti i Controparte_1 requisiti previsti per legge.
Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il
“petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
1 5 Controparte_5
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del
“thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 17408/12).
2. Sul merito.
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Si rende anzitutto necessario premettere che parte attrice agisce in via principale chiedendo la condanna degli odierni convenuti ai sensi dell'art. 141 del Codice delle assicurazioni private, disposizione che riconosce al terzo trasportato il diritto di chiedere il ristoro dei danni sofferti alla “impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro (…) a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. La norma prevede dunque un'ipotesi di tutela rafforzata per il terzo trasportato che intenda esperire azione
“diretta” nei confronti dell'Assicuratore del vettore, essendo l'onere probatorio a suo carico limitato esclusivamente alla dimostrazione della qualità di passeggero, del danno sofferto e del nesso di causalità tra quest'ultimo ed il sinistro dedotto.
C. 1 6 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Il comma primo della citata disposizione fissa un'ipotesi di esclusione della risarcibilità del danno da parte dell'Impresa assicuratrice del vettore, la quale non
è chiamata a rispondere delle lesioni conseguenti ai sinistri cagionati da “caso fortuito”, nozione sulla quale si era in passato registrato un acceso dibattito giurisprudenziale: parte della giurisprudenza prediligeva un'interpretazione restrittiva, limitata esclusivamente agli eventi naturali ed imprevedibili, mentre un diverso orientamento includeva nella nozione anche le condotte umane, ricostruzione che rendeva dunque necessario anche l'accertamento della responsabilità del vettore nella produzione del sinistro affinché l'assicuratore potesse essere chiamato a ristorare il danno patito dal trasportato.
Come si è già avuto modo di anticipare con l'ordinanza del 30/01/2023, sulla questione sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 35318/2022, chiarendo che l'incipit dell'art. 141 (“salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”) va letto in correlazione con l'inciso “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro”. Da ciò può dedursi che “il legislatore abbia inteso escludere, in prima battuta, ogni accertamento concernente la colpa dei conducenti, che è riservato alla fase di rivalsa e che non può pertanto essere recuperato nell'ambito della salvezza del caso fortuito;
il che risulta coerente con la finalità della norma di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro (rimessi all'eventuale fase successiva).
Deve pertanto ritenersi che (…) il caso fortuito che vale ad esimere l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli”.
Contrariamente a quanto pure eccepito dalla convenuta Compagnia, poi, pare opportuno precisare che l'esperibilità dell'azione “diretta” non è esclusa nell'ipotesi in cui uno dei veicoli coinvolti nel sinistro sia privo di copertura assicurativa, considerato che la Corte di Cassazione ha già avuto modo di evidenziare che “l'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, comma 1 del d. lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato
1 7 Controparte_5
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 d. lgs. citato;
nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283, commi 2 e 4, del d. lgs. n. 209 del 2005” (cfr. Cass. n. 14255/20).
Sempre in punto di diritto, priva di pregio giuridico è l'eccezione formulata dalla secondo cui al caso di specie sarebbe applicabile il Controparte_1 principio di diritto secondo cui nel caso di sinistro in cui sia rimasto coinvolto un unico veicolo l'azione ex art. 141 cod. ass. non può essere esercitata. Come si avrà infatti modo di precisare meglio più avanti, nella vicenda de qua, pur mancando un vero e proprio impatto con altri veicoli, è stato comunque dedotto
– e dimostrato – che alla perdita di controllo del motociclo su cui viaggiava l'attrice ha contribuito un altro veicolo.
Venendo dunque al caso di specie, l'attrice ha senz'altro ottemperato agli oneri probatori così come sopra delineati.
L'effettivo verificarsi dell'accadimento storico dedotto trova una prima conferma nel referto di Pronto Soccorso n. 014358 redatto dal personale sanitario dell'Ospedale “San Giuliano” di Giugliano, come da annotazione secondo cui la causa dell'infortunio sarebbe un “incidente stradale a Marano ore
16.30” (cfr. all. 2 della produzione attorea).
La presenza sui luoghi del gancio fermaporta che ha provocato ferite all'attrice in occasione del sinistro risulta poi sufficientemente dimostrata in virtù dei rilievi fotografici versati in atti con la II memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Inoltre, la dinamica dell'evento e la qualità di trasportata dell'attrice deve ritenersi dimostrata anche alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del presente giudizio, della cui attendibilità non è sorto alcun motivo di dubitare.
Più nel dettaglio, il teste all'udienza del 27/05/2024 ha Testimone_1 dichiarato: “ero presente all'incidente avvenuto l'8 maggio 2016, verso le 16/16.30 di pomeriggio;
io ero in un bar sito in Marano (…) in Via Nicolisi;
ero con una mia amica,
1 8 Controparte_5
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA RO Marialucia;
(…) ho visto una ragazza che viaggiava come passeggero su un motorino, era uno scooter, forse un Liberty (…); il motorino era guidato da un ragazzo, che era il fratello di la ragazza indossava il casco a scodella;
mentre i ragazzi percorrevano la Parte_1 strada c'era un'auto parcheggiata dal lato opposto al bar, non ricordo che auto fosse;
in una stradina laterale del bar, della quale non ricordo il nome, c'era un'altra macchina che arrivava
e stava per immettersi sulla Via Nicolisi;
ho visto che il conducente del motorino, forse spaventandosi per l'arrivo della macchina, ha perso l'equilibrio ed è caduto sulla destra andando a finire sui maniglioni di ferro di un portone di una casa;
anzi preciso che è la ragazza che cadendo dal motorino è andata a sbattere con la testa vicino a questo maniglione;
entrambi
i ragazzi cadevano, ma la ragazza si faceva male anche alla gamba e al braccio destri e in faccia usciva sangue dall'occhio destro;
io e la mia amica ci siamo fermati per prestare soccorso
e abbiamo chiamato l'ambulanza, che però non è arrivata, perché sono arrivati prima i genitori della ragazza, chiamati dal proprietario del bar che li conosceva;
anzi preciso che è arrivato il padre con la macchina;
(…) riconosco nelle foto che mi vengono esibite di cui alla produzione di parte attrice i luoghi di causa e anche il portone con i ganci di ferro contro i quali andava a sbattere la ragazza;
vicino al portone a terra c'erano degli ostacoli di cemento contro i quali urtava il motorino prima di cadere”.
Quanto appena esposto è stato ribadito anche dalla seconda teste escussa,
la quale ha pienamente confermato le circostanze di Testimone_2 tempo e luogo in cui si è verificato l'evento, la dinamica dello stesso, le lesioni sofferte dalla in seguito all'impatto e la qualità di trasportata di Pt_1 quest'ultima, precisando ulteriormente che “il sinistro avveniva in prossimità dell'incrocio” di Via Nicolisi “con una stradina privata adiacente al bar” e che “il conducente del motociclo perdeva il controllo del mezzo per evitare la collisione con una macchina che si immetteva sulla Via Nicolisi ed un'altra che era parcheggiata lungo la via”
(cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 08/07/2024).
Nessuna reale contraddizione si ravvisa tra le dichiarazioni testimoniali e il narrato di cui all'atto introduttivo, diversamente da come invece sostenuto dalla difesa dell'Assicuratrice, secondo cui l'attrice avrebbe menzionato in citazione un solo altro veicolo coinvolto nel sinistro, quando in realtà sarebbero due quelli
1 9 Controparte_5
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA che hanno contribuito a far perdere il controllo al conducente. Pare infatti evidente, in base all'esame delle dichiarazioni appena riportate, che l'unico veicolo che ha realmente influito sulla dinamica del sinistro sia stato quello che si immetteva su Via Nicolisi da una strada laterale, mentre l'altro veicolo in sosta ha costituito solo un ostacolo inerte che il conducente del motociclo ha tentato invano di evitare.
Analogamente, non pare condivisibile quanto dedotto dalla Compagnia in merito alle risultanze della Banca Dati Ivass, dalle quali emergerebbe un'eccessiva sinistrosità a carico del proprietario del motociclo tg. X46XW7 che renderebbe automaticamente inverosimile il narrato di cui all'atto introduttivo.
A tal proposito, si osserva che la Banca Dati IVASS è stata istituita al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria RC-Auto regolata dall'art. 135 del Codice delle
Assicurazioni Private e disciplinata dal Regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno
2016. Essa raccoglie i dati relativi a sinistri in cui sono coinvolti i veicoli a motore immatricolati in Italia e deve essere consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione dell'offerta, nonché costituire ausilio e/o essere consultata dalle autorità giudiziarie e dalle forze dell'ordine.
Nel caso di specie, tuttavia, l'elevata sinistrosità documentata a carico del proprietario del motociclo non pare elemento di per sé sufficiente per scalfire il solido quadro probatorio finora delineato rendendo automaticamente inverosimile il fatto storico rappresentato in citazione, tanto più se si considera che lo stesso convenuto , chiamato a rendere interrogatorio Controparte_3 formale, ha ammesso di essere intestatario di più veicoli condotti dai fratelli e dai nipoti, circostanza che spiega le pur numerose ricorrenze nella Banca Dati.
Analogamente deve concludersi a proposito dell'ulteriore eccezione relativa ad un presunto concorso colposo della danneggiata ai sensi dell'art. 1227 c.c., per aver, cioè, viaggiato indossando un casco non omologato (cd. “a scodella).
In proposito si osserva che, per l'accertamento di una condotta colposa rilevante ai fini di una eventuale riduzione del risarcimento, non può ritenersi sufficiente
1 10 Controparte_5
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA la mera deduzione dell'uso di un casco non omologato – circostanza in ogni caso pacifica – ma è necessario fornire anche la prova della sua incidenza causale specifica sulle lesioni.
In altri termini, la Compagnia avrebbe dovuto allegare concreti elementi probatori idonei a comprovare che l'utilizzo di un casco omologato avrebbe evitato o quantomeno ridotto gli esiti negativi del sinistro e dimostrando dunque il nesso causale con le specifiche lesioni riportate, non sussistendo alcuna presunzione basata esclusivamente sulla localizzazione delle lesioni.
In tal senso, la Compagnia si è limitata a dedurre laconicamente che “le lesioni, al volto ed al cranio, sono state la conseguenza dell'utilizzo del tipo di casco vietato dalla legge”, senza tuttavia allegare alcun elemento probatorio concreto a conforto di quanto sostenuto e senza neppure presentare alcuna osservazione in sede di espletamento delle attività peritali, posto che il CTU nulla ha evidenziato in merito.
Alcuna responsabilità, dunque, neppure soltanto parziale, può essere attribuita all'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Così accertati i fatti di causa, trattandosi di azione promossa ai sensi dell'art. 141
Cod. Ass., tenuta al risarcimento in qualità di Assicuratrice del vettore è la
[...]
Controparte_1
Si rende a questo punto necessario provvedere alla liquidazione dei danni patiti dall'attrice, operazione cui si procederà sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal CTU Dott. , certamente condivisibili in considerazione della Persona_2 correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti. Il Consulente ha infatti adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'esame clinico secondo le direttive impartite con i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché dall'indagine svolta possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla sussistenza del nesso eziologico fra la dinamica del sinistro e la verificazione dei fatti.
Orbene, circa il danno risarcibile, deve ritenersi, sulla scorta della sentenza n.
184/86 della Corte Costituzionale, che il danno alla salute (o danno biologico),
1 11 Controparte_5
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona.
Lo stesso assorbe le voci elaborate in Giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce, in definitiva, una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale (cfr. SS.UU. 26972/08).
Va quindi decisamente affermato il principio – già ribadito dalle citate Sezioni
Unite – secondo cui “nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo - ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico - tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana” (cfr. Cass., n. 22884/2007 nonché più di recente Cass. civ., sez. III, 23/09/2013, n. 21716). Principio anche di recente ribadito dalla
S.C., secondo cui la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non
DI RO C. 1 12 CP_5 Controparte_1
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA patrimoniale deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso: a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni (cfr., Cass., n. 8755/2019 nonché Cass., n. 7024/2020). In definitiva, quindi, su di un piano generale, “il nostro ordinamento positivo conosce e disciplina (soltanto) la fattispecie del danno patrimoniale - nelle due forme (o, se si preferisce, nelle due “categorie descrittive”) del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) - e quella del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.)”, nell'ottica della natura unitaria (nel senso che non v'è alcuna diversità nell'accertamento e nella liquidazione del danno causato dal vulnus di un diritto costituzionalmente protetto diverso da quello alla salute, sia esso rappresentato dalla lesione della reputazione, della libertà religiosa o sessuale, della riservatezza, piuttosto che di quella al rapporto parentale) ed omnicomprensiva (che sta invece a significare che, nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale, il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, onde evitare risarcimenti cd. bagattellari) del danno non patrimoniale, espressamente predicata da Cass. S.U. n. 26972/2008, che va dunque anche in questa sede riaffermata (cfr. Cass. n. 26805/17; Cass. n.
4379/16).
C. 1 13 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Alla luce dell'orientamento prospettato, si rileva che parte attrice ha richiesto in via assolutamente generica il risarcimento del danno “morale” e l'applicazione di una personalizzazione del risarcimento, senza tuttavia nulla allegare né dimostrare in merito, neppure in via soltanto presuntiva.
Ne consegue che alcuna personalizzazione o altra voce di danno andrà riconosciuta, potendosi ritenere che la quantificazione del danno biologico individuata nell'elaborato peritale definitivo sia idonea a ristorare adeguatamente ogni pregiudizio di natura non patrimoniale sofferto dall'attore in conseguenza del sinistro de quo.
Ciò posto, passando alla concreta liquidazione del danno, in base al condivisibile giudizio del CTU nominato, dall'evento traumatico per cui è causa è derivata in capo all'attrice un'invalidità permanente pari all'8%, oltre ad una ITP al 75% per giorni 15 e ad una ITP al 50% per giorni 20.
Ebbene, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (anni 14) e dei criteri fissati dall'art. 139 del Codice delle assicurazioni private (trattandosi di danno biologico inferiore al 9% e rientrante, perciò, nel novero delle “lesioni di lieve entità”), andranno riconosciute in favore dell'attrice le somme di € 15.861,42
a titolo di danno biologico permanente, nonché di € 1.193,83 a titolo di danno biologico temporaneo, il tutto per complessivi € 17.055,25.
A tale somma va tuttavia detratto quanto già corrisposto in sede stragiudiziale dalla in favore dell'attrice (e da quest'ultima trattenuto Controparte_1 in acconto sul maggior avere), vale a dire la somma di € 8.050,00. Ne consegue che il risarcimento complessivamente dovuto ammonta ad € 9.005,25.
Quanto, invece, agli interessi, si rileva che “il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata”. In pratica, “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in
1 14 Controparte_5
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale
l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (così, per prima, Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. “lucro cessante”), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura indicata nell'art. 1284 c.c. nella formulazione vigente, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito (08/05/2016) ed il suo risarcimento e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato. Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato, svalutato all'epoca del sinistro, 08/05/2016 - con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it) - e, quindi, su questa somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 8 maggio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'ISTAT, fino alla data della presente decisione.
Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, maggiorati degli interessi compensativi maturati, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
3. Sulle spese di lite.
C. 1 15 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al decisum, facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., secondo lo scaglione sino ad € 26.000,00.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 01/10/2025 (Cass.
n. 25047/2018; Cass. n. 28094/2009; Cass. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della Controparte_1
con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere dalla stessa le somme
[...] eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 8585/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto LESIONE PERSONALE, pendente tra , Parte_1
e , ogni contraria istanza Controparte_1 Controparte_3 disattesa così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2. accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda avanzata da parte attrice e, per l'effetto, condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in
[...] favore di , della somma di € 9.005,25, oltre interessi Parte_1
e rivalutazione come indicati in parte motiva;
3. condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00, oltre Parte_1 rimborso forfettario spese legali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4. pone le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del
01/10/2025, nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della
1 16 Controparte_5
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA con il conseguente diritto dell'attrice di Controparte_1 ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
Così deciso in Aversa, il 08/10/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
DI RO 1 17 Controparte_5
N.R.G. 8585/2020 - G.M. DOTT. LUIGI APREA