TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/06/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 1112/2025
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 29/04/2025, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]9 22072 CERMENATE ITALIA con l'Avv. BALZAROTTI IVANA RITA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]9 22072 CERMENATE ITALIA con l'Avv. BALZAROTTI IVANA RITA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in NOVEDRATE, in data 29/08/2014,
(anno 2014, atto n. 2, parte 1);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata il [...] Persona_1
- nato il [...] Persona_2
1 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29/04/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Cermenate (CO) via Francesco d'Assisi n. 9, di proprietà di entrambi, resta nella disponibilità della sig.ra con tutti i beni mobili in essa contenuti. Il Pt_1 sig. provvederà ad asportare i propri effetti personali dalla casa coniugale entro trenta giorni Pt_2 dal deposito del ricorso;
3) l'automobile tg GC808CZ, mod. Kia, di proprietà della sig.ra resta assegnata al Pt_1 legittimo intestatario;
l'automobile tg. GG934VA, mod. Kia, di proprietà del sig. resta Pt_2 assegnata al legittimo intestatario;
4) i figli e vengono affidati ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2 collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà tenerli con sé alternativamente il sabato o la domenica indicativamente dalle 9 alle 20,30, nonché un pomeriggio la settimana, dalla fine delle lezioni scolastiche sino alle 20,30.
Non appena il sig. avrà allestito un alloggio adeguato ad ospitare i bambini anche per la Pt_2 notte, la permanenza dei bambini presso il padre potrà essere di conseguenza modificata, prevedendo week end alternati, dal sabato alle ore 9 alla domenica alle ore 20,30, oltre al pomeriggio infrasettimanale
5) Per le Festività Natalizie, Pasquali ed estive, nonché per le ricorrenze particolari
(compleanni, festa del papà, festa della mamma ecc) i coniugi raggiungeranno di volta in volta gli opportuni accordi, nel rispetto dell'alternanza e dell'interesse dei minori, garantendo ad ogni genitore nel periodo estivo un periodo continuativo non inferiore a 10 gg.
6) Tenuto conto della rispettiva situazione patrimoniale e reddituale (esposta in modo analitico nell'allegato 1 e 2) il sig. provvederà a corrispondere, a titolo di contributo per il Pt_2 mantenimento dei minori, la somma di CHF 600,00 (al cambio corrente al momento del versamento) per dodici mensilità con scadenza entro il giorno 10 di ciascun mese, nonché la quota del 40% delle spese straordinarie secondo le linee guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano in data
14.11.2017 e succ. mod.
7) Qualora, entro il 31.12.2026, il sig. non avesse provveduto ad allestire un alloggio Pt_2 adeguato ad ospitare i bambini per la notte, le parti concorderanno un aggiornamento delle condizioni di separazione
2 8) Il sig. continuerà a versare la propria quota di mutuo acceso presso la Pt_2 CP_1 in ragione del 50% della rata mensile (circa € 400,00 per ciascun coniuge)
9) I coniugi danno, sin da ora, reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 29/08/2014, in NOVEDRATE con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NOVEDRATE
(anno 2014, atto n. 2, parte 1);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
3 4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NOVEDRATE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 06/06/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao
4
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 29/04/2025, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]9 22072 CERMENATE ITALIA con l'Avv. BALZAROTTI IVANA RITA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]9 22072 CERMENATE ITALIA con l'Avv. BALZAROTTI IVANA RITA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in NOVEDRATE, in data 29/08/2014,
(anno 2014, atto n. 2, parte 1);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata il [...] Persona_1
- nato il [...] Persona_2
1 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29/04/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Cermenate (CO) via Francesco d'Assisi n. 9, di proprietà di entrambi, resta nella disponibilità della sig.ra con tutti i beni mobili in essa contenuti. Il Pt_1 sig. provvederà ad asportare i propri effetti personali dalla casa coniugale entro trenta giorni Pt_2 dal deposito del ricorso;
3) l'automobile tg GC808CZ, mod. Kia, di proprietà della sig.ra resta assegnata al Pt_1 legittimo intestatario;
l'automobile tg. GG934VA, mod. Kia, di proprietà del sig. resta Pt_2 assegnata al legittimo intestatario;
4) i figli e vengono affidati ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2 collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà tenerli con sé alternativamente il sabato o la domenica indicativamente dalle 9 alle 20,30, nonché un pomeriggio la settimana, dalla fine delle lezioni scolastiche sino alle 20,30.
Non appena il sig. avrà allestito un alloggio adeguato ad ospitare i bambini anche per la Pt_2 notte, la permanenza dei bambini presso il padre potrà essere di conseguenza modificata, prevedendo week end alternati, dal sabato alle ore 9 alla domenica alle ore 20,30, oltre al pomeriggio infrasettimanale
5) Per le Festività Natalizie, Pasquali ed estive, nonché per le ricorrenze particolari
(compleanni, festa del papà, festa della mamma ecc) i coniugi raggiungeranno di volta in volta gli opportuni accordi, nel rispetto dell'alternanza e dell'interesse dei minori, garantendo ad ogni genitore nel periodo estivo un periodo continuativo non inferiore a 10 gg.
6) Tenuto conto della rispettiva situazione patrimoniale e reddituale (esposta in modo analitico nell'allegato 1 e 2) il sig. provvederà a corrispondere, a titolo di contributo per il Pt_2 mantenimento dei minori, la somma di CHF 600,00 (al cambio corrente al momento del versamento) per dodici mensilità con scadenza entro il giorno 10 di ciascun mese, nonché la quota del 40% delle spese straordinarie secondo le linee guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano in data
14.11.2017 e succ. mod.
7) Qualora, entro il 31.12.2026, il sig. non avesse provveduto ad allestire un alloggio Pt_2 adeguato ad ospitare i bambini per la notte, le parti concorderanno un aggiornamento delle condizioni di separazione
2 8) Il sig. continuerà a versare la propria quota di mutuo acceso presso la Pt_2 CP_1 in ragione del 50% della rata mensile (circa € 400,00 per ciascun coniuge)
9) I coniugi danno, sin da ora, reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 29/08/2014, in NOVEDRATE con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NOVEDRATE
(anno 2014, atto n. 2, parte 1);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
3 4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NOVEDRATE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 06/06/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao
4