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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/06/2025, n. 3222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3222 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10429/2023 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il RT
17/07/1979 (C.F. ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. PIA GRASSIA, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a CATANIA il Controparte_1
26/02/1979 (C.F. ); C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege –
Oggetto: Separazione giudiziale.
1 La ricorrente ha precisato le conclusioni come da note in atti, chiedendo pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.09.2023 ha RT
proposto domanda di separazione personale dal marito
[...]
. CP_1
Ha dedotto di aver contratto matrimonio civile con il resistente in data 23.05.2006 in Bronte (CT), trascritto in detto Comune al n.
5, parte 1, anno 2006), che dall'unione sono nati i figli
[...]
(13/07/2006) e (30/05/2010), ancora minorenne, Per_1 Per_2
e che la causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi al comportamento violento del marito.
non si è costituito in giudizio, CP_1 CP_1
nonostante la regolarità della notifica.
In corso di causa, parte ricorrente ha chiesto di pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
Ciò premesso, va innanzitutto dichiarata la contumacia di
. Controparte_1
La domanda di separazione proposta da nei RT
confronti di merita accoglimento. Controparte_1
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va, quindi, pronunciata ai sensi dell'art. 473 bis. 22, comma 4
c.p.c., la separazione personale dei coniugi e RT
. Controparte_1
La causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
P.Q.M.
2 Il Tribunale non definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 10429/2023 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi e RT
; CP_1 CP_1
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 13/06/2025
Il Presidente est. dott.ssa Sonia Di Gesu
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10429/2023 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il RT
17/07/1979 (C.F. ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. PIA GRASSIA, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a CATANIA il Controparte_1
26/02/1979 (C.F. ); C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege –
Oggetto: Separazione giudiziale.
1 La ricorrente ha precisato le conclusioni come da note in atti, chiedendo pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.09.2023 ha RT
proposto domanda di separazione personale dal marito
[...]
. CP_1
Ha dedotto di aver contratto matrimonio civile con il resistente in data 23.05.2006 in Bronte (CT), trascritto in detto Comune al n.
5, parte 1, anno 2006), che dall'unione sono nati i figli
[...]
(13/07/2006) e (30/05/2010), ancora minorenne, Per_1 Per_2
e che la causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi al comportamento violento del marito.
non si è costituito in giudizio, CP_1 CP_1
nonostante la regolarità della notifica.
In corso di causa, parte ricorrente ha chiesto di pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
Ciò premesso, va innanzitutto dichiarata la contumacia di
. Controparte_1
La domanda di separazione proposta da nei RT
confronti di merita accoglimento. Controparte_1
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va, quindi, pronunciata ai sensi dell'art. 473 bis. 22, comma 4
c.p.c., la separazione personale dei coniugi e RT
. Controparte_1
La causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
P.Q.M.
2 Il Tribunale non definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 10429/2023 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi e RT
; CP_1 CP_1
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 13/06/2025
Il Presidente est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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