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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/11/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3051/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro NA EC, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3051/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Emiliana Sola, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Seregno, via Torricelli n. 112
RICORRENTE contro
CP_ (C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara P.IVA_1
CP_ Tommaselli, domiciliata presso l'Avvocatura in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: fondo di garanzia
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ 1. Con ricorso depositato il 4 dicembre 2024 il ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per sentir accertare il diritto all'intervento del fondo di garanzia in relazione all'importo di € 4.431,85 quale credito relativo alle ultime tre mensilità e all'ulteriore importo di € 9.345,81 per t.f.r., con conseguente CP_ condanna dell' al relativo pagamento;
con vittoria delle spese di lite.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di aver lavorato per dal Controparte_2
8.12.2021 al 30.5.2022 quando la datrice di lavoro ha cessato l'attività senza darne comunicazione ad alcun dipendente e dedotto di non aver percepito le retribuzioni mensili dovutegli, ha allegato che la datrice di lavoro era stata posta in liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Monza n. 51 del 7.6.2023 e con udienza al 7.11.2023 per l'analisi
Pagina 1 di 5 dello stato passivo, che egli aveva saputo solo successivamente della procedura e aveva pertanto presentato domanda tardiva di ammissione al passivo, ottenendo il 23.1.2024
l'ammissione nella categoria dei privilegiati ex art. 2751bis c.c. di € 9.345,81 per il t.f.r. e di €
4.431,85 per crediti di lavoro diversi, che pertanto aveva domandato l'intervento del fondo di garanzia vedendosi però rigettare la richiesta di intervento del predetto fondo per “mancanza di dati certi concernenti la cessazione del rapporto di lavoro [… ai sensi della] legge n. CP_ 297/1982, art. 2 e ribadito dalla circ. n. 70/2023”.
Ha censurato il diniego opposto rilevando che risulta documentalmente che il suo rapporto di lavoro è cessato il 30.5.2022, come comprovato dal prospetto di liquidazione del t.f.r. emesso dal commercialista della datrice di lavoro e dal provvedimento del giudice delegato di ammissione al passivo, presupponendo tale atto l'accertamento della fondatezza del credito.
Ha puntualizzato di aver avuto contezza della omessa registrazione della cessazione del suo CP_ rapporto di lavoro solo il 9.5.2024 in seguito al diniego opposto da e di non aver potuto conseguire dal curatore della procedura la cessazione del rapporto di lavoro poiché essa era di fatto avvenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale.
CP_ 2. Costituitosi regolarmente in giudizio, ha dato di aver proceduto a liquidare in favore del ricorrente l'importo relativo al t.f.r. (sia pure nella minor misura di € 5.466,92 rispetto al t.f.r. di € 6.833,64 per l'esistenza di un debito dell'istante di € 1.366,72 nei confronti di ) facendo applicazione delle circolari che disciplinano l'attribuzione della Naspi in una CP_3
ipotesi simile a quella verificatasi nel caso concreto ed ha quindi richiesto la cessazione della materia del contendere sulla domanda di attribuzione del t.f.r.; con riferimento alla richiesta di pagamento dei crediti diversi, l'ente previdenziale ha eccepito l'intervenuta prescrizione, giacché tra la cessazione del rapporto di lavoro e la presentazione della domanda di accesso al fondo (pacificamente depositata il 20.3.2024) è intercorso un lasso temporale superiore all'anno.
3. Istruita la causa sulla base dei documenti depositati in atti e disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., all'udienza di discussione, sulle conclusioni delle parti mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione e il giudice ha provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
4. Con riferimento alla domanda di intervento del fondo di garanzia, per l'attribuzione al ricorrente dell'importo di € 9.345,81 quale t.f.r. del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze CP_ di ha allegato e provato documentalmente di aver liquidato tale Controparte_2
importo lordo, provvedendo ad operarvi le trattenute erariali e la compensazione per la
Pagina 2 di 5 esistenza di un debito dell'istante nei confronti del concessionario della riscossione, erogando quindi in favore del ricorrente l'importo netto di € 5.466,92 (doc. 1 fasc. conv.).
Circa la corresponsione del predetto t.f.r, parte attorea non ha elevato alcuna specifica contestazione né con riferimento alla sua liquidazione, né con riferimento alla trattenuta su di esso operata in ragione di un suo debito erariale, cosicché deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo sopravvenuto un mutamento della situazione sostanziale che ha dato luogo al venir meno della ragion d'essere della lite e ha privato i litiganti di ogni interesse a proseguire il giudizio, avendo l'istante conseguito nelle more del processo il bene della vita a cui aspirava con la formulazione della domanda processuale.
5. In relazione alla domanda di erogazione in favore del ricorrente dei crediti diversi, consistenti nelle ultime tre retribuzioni non percepite, invece, la domanda attorea non risulta meritevole di accoglimento.
L'art. 1 D.Lgs. 80/1992 prevede, ai fini che qui rilevano, che “
1. nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2. […]”.
L'art. 2, commi 1 e 5, D.Lgs. 80/1992 prevede che “
1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa. […]
5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda”.
Ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 80/1992, dunque, nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure concorsuali, il lavoratore da esso dipendente (o i suoi aventi diritto) può ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della L. n. 297 del 1982, dei crediti di lavoro non corrisposti diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto.
Pagina 3 di 5 L'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 80/1992 prevede però una espressa limitazione di tutela per la erogazione dell'equivalente delle ultime tre mensilità maturate nel rapporto rispetto al quale vi è stata insolvenza datoriale, individuando il termine massimo di dodici mesi anteriormente al quale sono ricomprendibili gli ultimi tre crediti retributivi a partire da eventi concorsuali.
Le disposizioni testé citate assumono rilevanza nella fattispecie in disamina ai fini della valutazione della domanda attorea tesa a conseguire il pagamento della somma di € 4.431,85 a titolo di ultime tre mensilità maturate dal lavoratore e non corrisposte dal datore di lavoro.
Alla luce delle circostanze temporali riassunte in narrativa, infatti, risulta evidente la mancata integrazione della fattispecie delle ultime tre mensilità essendo chiaramente rilevabile un periodo assai più ampio di dodici mesi a ritroso pure solo dalla apertura della procedura concorsuale e ancor più ampio rispetto alla iniziativa del lavoratore, risultando dalle stesse allegazioni attoree da un lato che le ultime tre mensilità di lavoro attengono ai mesi di marzo
2022, aprile 2022 e maggio 2022 (giacché è pacifico che l'esecuzione del rapporto di lavoro è di fatto cessata il 30.5.2022), dall'altro che la liquidazione giudiziale è stata aperta il 7.6.2023 e che il lavoratore si è attivato ben oltre tale data per chiedere di essere ammesso al passivo, cosicché le retribuzioni per le quali è richiesto l'accesso al fondo di garanzia non rientrano nel periodo di “dodici mesi che precedono” l'apertura della procedura concorsuale o almeno l'iniziativa (financo posteriore) del lavoratore intrapresa per il recupero del proprio credito.
In definitiva, in ragione di tutto quanto esposto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di pagamento del t.f.r. da parte del
Fondo di garanzia e deve essere rigettata la domanda tesa al pagamento da parte del Fondo di garanzia in favore del ricorrente delle ultime tre mensilità, irrilevante rimanendo a tal riguardo il fatto che l'entità del credito del lavoratore sia stato riconosciuto in seno alla procedura concorsuale, poiché le ragioni di non operatività del Fondo nel caso di specie non attengono all'an e al quantum del credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, ma esclusivamente alle condizioni (qui non sussistenti) di operatività dello stesso. CP_ Parimenti irrilevanti restano le ragioni del diniego opposte da nella fase amministrativa, poiché il giudizio previdenziale non è un giudizio impugnatorio di opposizione all'atto amministrativo di diniego, ma un giudizio di merito nell'ambito del quale chi invochi il diritto a conseguire una prestazione è tenuto ad allegare e provare la sussistenza del diritto rivendicato.
Tenuto conto che la causa è risultata fondata solo in parte con riferimento alla CP_ domanda di erogazione del t.f.r., che ha provveduto alla sua liquidazione nel corso del processo, e che invece la domanda attorea non risulta fondata con riferimento alla richiesta di
Pagina 4 di 5 intervento del fondo di garanzia per il pagamento delle ultime tre mensilità, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla CP_ domanda tesa a conseguire il pagamento del t.f.r. tramite il fondo di garanzia di
- Rigetta le ulteriori domande formulate in ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Monza, 14 novembre 2025
Il Giudice
NA EC
Pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro NA EC, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3051/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Emiliana Sola, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Seregno, via Torricelli n. 112
RICORRENTE contro
CP_ (C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara P.IVA_1
CP_ Tommaselli, domiciliata presso l'Avvocatura in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: fondo di garanzia
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ 1. Con ricorso depositato il 4 dicembre 2024 il ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per sentir accertare il diritto all'intervento del fondo di garanzia in relazione all'importo di € 4.431,85 quale credito relativo alle ultime tre mensilità e all'ulteriore importo di € 9.345,81 per t.f.r., con conseguente CP_ condanna dell' al relativo pagamento;
con vittoria delle spese di lite.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di aver lavorato per dal Controparte_2
8.12.2021 al 30.5.2022 quando la datrice di lavoro ha cessato l'attività senza darne comunicazione ad alcun dipendente e dedotto di non aver percepito le retribuzioni mensili dovutegli, ha allegato che la datrice di lavoro era stata posta in liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Monza n. 51 del 7.6.2023 e con udienza al 7.11.2023 per l'analisi
Pagina 1 di 5 dello stato passivo, che egli aveva saputo solo successivamente della procedura e aveva pertanto presentato domanda tardiva di ammissione al passivo, ottenendo il 23.1.2024
l'ammissione nella categoria dei privilegiati ex art. 2751bis c.c. di € 9.345,81 per il t.f.r. e di €
4.431,85 per crediti di lavoro diversi, che pertanto aveva domandato l'intervento del fondo di garanzia vedendosi però rigettare la richiesta di intervento del predetto fondo per “mancanza di dati certi concernenti la cessazione del rapporto di lavoro [… ai sensi della] legge n. CP_ 297/1982, art. 2 e ribadito dalla circ. n. 70/2023”.
Ha censurato il diniego opposto rilevando che risulta documentalmente che il suo rapporto di lavoro è cessato il 30.5.2022, come comprovato dal prospetto di liquidazione del t.f.r. emesso dal commercialista della datrice di lavoro e dal provvedimento del giudice delegato di ammissione al passivo, presupponendo tale atto l'accertamento della fondatezza del credito.
Ha puntualizzato di aver avuto contezza della omessa registrazione della cessazione del suo CP_ rapporto di lavoro solo il 9.5.2024 in seguito al diniego opposto da e di non aver potuto conseguire dal curatore della procedura la cessazione del rapporto di lavoro poiché essa era di fatto avvenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale.
CP_ 2. Costituitosi regolarmente in giudizio, ha dato di aver proceduto a liquidare in favore del ricorrente l'importo relativo al t.f.r. (sia pure nella minor misura di € 5.466,92 rispetto al t.f.r. di € 6.833,64 per l'esistenza di un debito dell'istante di € 1.366,72 nei confronti di ) facendo applicazione delle circolari che disciplinano l'attribuzione della Naspi in una CP_3
ipotesi simile a quella verificatasi nel caso concreto ed ha quindi richiesto la cessazione della materia del contendere sulla domanda di attribuzione del t.f.r.; con riferimento alla richiesta di pagamento dei crediti diversi, l'ente previdenziale ha eccepito l'intervenuta prescrizione, giacché tra la cessazione del rapporto di lavoro e la presentazione della domanda di accesso al fondo (pacificamente depositata il 20.3.2024) è intercorso un lasso temporale superiore all'anno.
3. Istruita la causa sulla base dei documenti depositati in atti e disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., all'udienza di discussione, sulle conclusioni delle parti mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione e il giudice ha provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
4. Con riferimento alla domanda di intervento del fondo di garanzia, per l'attribuzione al ricorrente dell'importo di € 9.345,81 quale t.f.r. del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze CP_ di ha allegato e provato documentalmente di aver liquidato tale Controparte_2
importo lordo, provvedendo ad operarvi le trattenute erariali e la compensazione per la
Pagina 2 di 5 esistenza di un debito dell'istante nei confronti del concessionario della riscossione, erogando quindi in favore del ricorrente l'importo netto di € 5.466,92 (doc. 1 fasc. conv.).
Circa la corresponsione del predetto t.f.r, parte attorea non ha elevato alcuna specifica contestazione né con riferimento alla sua liquidazione, né con riferimento alla trattenuta su di esso operata in ragione di un suo debito erariale, cosicché deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo sopravvenuto un mutamento della situazione sostanziale che ha dato luogo al venir meno della ragion d'essere della lite e ha privato i litiganti di ogni interesse a proseguire il giudizio, avendo l'istante conseguito nelle more del processo il bene della vita a cui aspirava con la formulazione della domanda processuale.
5. In relazione alla domanda di erogazione in favore del ricorrente dei crediti diversi, consistenti nelle ultime tre retribuzioni non percepite, invece, la domanda attorea non risulta meritevole di accoglimento.
L'art. 1 D.Lgs. 80/1992 prevede, ai fini che qui rilevano, che “
1. nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2. […]”.
L'art. 2, commi 1 e 5, D.Lgs. 80/1992 prevede che “
1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa. […]
5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda”.
Ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 80/1992, dunque, nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure concorsuali, il lavoratore da esso dipendente (o i suoi aventi diritto) può ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della L. n. 297 del 1982, dei crediti di lavoro non corrisposti diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto.
Pagina 3 di 5 L'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 80/1992 prevede però una espressa limitazione di tutela per la erogazione dell'equivalente delle ultime tre mensilità maturate nel rapporto rispetto al quale vi è stata insolvenza datoriale, individuando il termine massimo di dodici mesi anteriormente al quale sono ricomprendibili gli ultimi tre crediti retributivi a partire da eventi concorsuali.
Le disposizioni testé citate assumono rilevanza nella fattispecie in disamina ai fini della valutazione della domanda attorea tesa a conseguire il pagamento della somma di € 4.431,85 a titolo di ultime tre mensilità maturate dal lavoratore e non corrisposte dal datore di lavoro.
Alla luce delle circostanze temporali riassunte in narrativa, infatti, risulta evidente la mancata integrazione della fattispecie delle ultime tre mensilità essendo chiaramente rilevabile un periodo assai più ampio di dodici mesi a ritroso pure solo dalla apertura della procedura concorsuale e ancor più ampio rispetto alla iniziativa del lavoratore, risultando dalle stesse allegazioni attoree da un lato che le ultime tre mensilità di lavoro attengono ai mesi di marzo
2022, aprile 2022 e maggio 2022 (giacché è pacifico che l'esecuzione del rapporto di lavoro è di fatto cessata il 30.5.2022), dall'altro che la liquidazione giudiziale è stata aperta il 7.6.2023 e che il lavoratore si è attivato ben oltre tale data per chiedere di essere ammesso al passivo, cosicché le retribuzioni per le quali è richiesto l'accesso al fondo di garanzia non rientrano nel periodo di “dodici mesi che precedono” l'apertura della procedura concorsuale o almeno l'iniziativa (financo posteriore) del lavoratore intrapresa per il recupero del proprio credito.
In definitiva, in ragione di tutto quanto esposto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di pagamento del t.f.r. da parte del
Fondo di garanzia e deve essere rigettata la domanda tesa al pagamento da parte del Fondo di garanzia in favore del ricorrente delle ultime tre mensilità, irrilevante rimanendo a tal riguardo il fatto che l'entità del credito del lavoratore sia stato riconosciuto in seno alla procedura concorsuale, poiché le ragioni di non operatività del Fondo nel caso di specie non attengono all'an e al quantum del credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, ma esclusivamente alle condizioni (qui non sussistenti) di operatività dello stesso. CP_ Parimenti irrilevanti restano le ragioni del diniego opposte da nella fase amministrativa, poiché il giudizio previdenziale non è un giudizio impugnatorio di opposizione all'atto amministrativo di diniego, ma un giudizio di merito nell'ambito del quale chi invochi il diritto a conseguire una prestazione è tenuto ad allegare e provare la sussistenza del diritto rivendicato.
Tenuto conto che la causa è risultata fondata solo in parte con riferimento alla CP_ domanda di erogazione del t.f.r., che ha provveduto alla sua liquidazione nel corso del processo, e che invece la domanda attorea non risulta fondata con riferimento alla richiesta di
Pagina 4 di 5 intervento del fondo di garanzia per il pagamento delle ultime tre mensilità, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla CP_ domanda tesa a conseguire il pagamento del t.f.r. tramite il fondo di garanzia di
- Rigetta le ulteriori domande formulate in ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Monza, 14 novembre 2025
Il Giudice
NA EC
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