Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 16 aprile 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 1196/2024, alle ore 11,07 è comparso l'Avv. Previte Domenico per parte ricorrente, che discute oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insiste e riportandosi agli atti e verbali con particolare riferimento alle note depositate, e chiede la decisione con distrazione dei compensi
Il G.I.
dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 16 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al R.G. 1196/2024
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Previte Domenico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, Via Seminario n. 4, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
CONTRO
provincia Messina con sede Controparte_1 legale in Roma, Via G. Grezar,14,00142, (C.F./P.I ), in persona del P.IVA_1 procuratore, rappresentata e difesa dall' Avv. Cosentino Francesca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Giovanni La Punta, Via Fiuggi 24, p/o, giusta procura in atti;
[...]
Controparte_2
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui uffici domicilia per legge, in via dei Mille, is. 221, n. 65,
- RESISTENTI – Avente ad oggetto: opposizione in materia di sanzioni amministrative.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 16.04.2025, i procuratori delle parti di cui al verbale discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 06.03.2024, agiva in giudizio per l'annullamento Parte_1 della cartella di pagamento n. 29520210067155728000, emessa da
[...]
, nella parte relativa Controparte_3
a “sanz. amm. L. 689/81 (Assessorato Regionale del Lavoro – IPL), Ente che ha emesso il ruolo Assessorato Regionale Lavoro Dipartimento Lavoro IPL Messina”, per un complessivo importo pari ad € 44.563,16, a titolo di sanzione amministrativa, e del relativo ruolo, nonché per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione 20/0523 dell'11.9.20. Il ricorrente fondava la propria opposizione sui motivi meglio specificati in atti e, Cont segnatamente, sull'asserita decadenza dalla potestà sanzionatoria dell e sull'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, essendo decorso il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 28 L. 689/81, decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa.
In secondo luogo, rilevava l'insussistenza del diritto delle controparti Parte_1
a richiedere le somme per cui è causa, dal momento che la pretesa creditoria avrebbe avuto come presupposti elementi ritenuti inesistenti da una sentenza del Tribunale di
Messina – Sez. Lavoro passata in giudicato, pronuncia con la quale era stata rigettata la domanda proposta da nei confronti dell'odierno ricorrente di Parte_2 condanna al pagamento di € 42.150,65 a titolo di differenze retributive, oltre al versamento dei contributi.
Ancora, lo lamentava l'illegittimità della richiesta delle maggiorazioni per Pt_1 ritardato pagamento e recupero spese ex L. 689/81.
Per tali fatti, chiedeva, in via preliminare, anche inaudita altera parte, Parte_1 la sospensione della provvisoria esecutività degli atti impugnati;
sempre in via preliminare, che fosse ritenuta e dichiarata l'inesistenza e/o nullità e/o annullabilità dell'ordinanza-ingiunzione, della cartella esattoriale e del relativo ruolo. Nel merito, lo stesso domandava l'accoglimento dell'eccezione relativa alla decadenza dalla potestà Cont impositiva di e, per l'effetto, l'annullamento, la revoca e/o comunque di dichiarare privi di efficacia gli atti impugnati, non essendo dovute le somme richieste ed indicate in narrativa, nonché l'accoglimento del ricorso, con ordine di sgravio delle suddette somme;
in via gradata che fossero ritenute e dichiarate non dovute le somme richieste a titolo di maggiorazione L. 689/81. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, determinati secondo i nuovi parametri introdotti con Decreto Ministero della Giustizia 10.3.2014 n.55, aumentati del 30% ex art. 4 c.1 bis D.M. n. 55/14.
Con provvedimento del 13.03.2024, il Giudice del Lavoro, rilevato che trattavasi di controversia devoluta alla giurisdizione del tribunale ordinario, disponeva la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale per l'assegnazione ad altro magistrato della sezione civile, sicché il procedimento veniva assegnato a questo
Giudice ed iscritto al n. R.G. 1196/2024. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'
[...]
, in Controparte_2 persona dell'Assessore pro tempore, che chiedeva nel merito, previo rigetto dell'istanza cautelare, di dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso;
in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda avversaria, che fossero differenziati i profili di responsabilità ai fini della liquidazione delle spese di lite;
con vittoria di spese e onorari di causa.
Si costituiva altresì l che rilevava la correttezza del Controparte_1 proprio operato e chiedeva, in via preliminare il rigetto della domanda cautelare;
sempre in via preliminare, che fosse dichiarata inammissibile ex art. 617 c.p.c.
l'opposizione agli atti esecutivi proposta oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
in via fondamentale che fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, vertendo il presente giudizio sul merito della pretesa;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
La causa, non ulteriormente istruita e sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda in esame ha ad oggetto il ricorso proposto da per Parte_1
l'annullamento, previa sospensione, della cartella di pagamento n. 29520210067155728000, emessa dall' Controparte_3
, nella parte relativa a “sanz. amm. L. 689/81
[...]
(Assessorato Regionale del Lavoro – IPL), Ente che ha emesso il ruolo Assessorato
Regionale Lavoro Dipartimento Lavoro IPL Messina”, per un complessivo importo pari ad € 44.563,16, e del relativo ruolo, nonché della presupposta ordinanza- ingiunzione 20/0523 dell'11.9.2020.
Ai fini della decisione, in via assolutamente preliminare, è necessario accertare l'effettiva sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente, condizione dell'azione indefettibile ai fini del possibile esame del merito, ciò alla luce della novella introdotta con il D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis.
Si osserva che con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, cd. Fisco-Lavoro, aggiunto in sede di conversione dalla L. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), è stato inserito il comma 4-bis, con cui si sancisce la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e si delineano i limiti di impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento, impugnabili a specifiche condizioni: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. La normativa in esame, pertanto, ha dapprima ribadito la non impugnabilità diretta degli estratti di ruolo, ove l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono possibili solo quando dall'iscrizione a ruolo possa derivare al debitore un danno specifico consistente nel pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la PA.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi sugli effetti temporali della novella del decreto fiscale, con sentenza n. 26283/2022, hanno rilevato come la norma, per la parte relativa alla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, abbia valore meramente ricognitivo, in quanto, secondo l'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, l'estratto di ruolo è atto meramente interno, inidoneo a determinare un pregiudizio al contribuente, essendo impugnabili solo gli atti in esso riportati se conosciuti tramite l'estratto.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha poi chiarito che tale ius superveniens si applica ai processi pendenti, pure non tributari (art. 17 e 18 D.Lgs. n. 46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative), osservando che: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021,
n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113,
117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. SS. UU. n. 26283/2022). Da quanto detto, ne consegue, che la disposizione in esame non determina di per sé
l'inammissibilità dei ricorsi pendenti avverso l'atto impositivo menzionato nell'estratto di ruolo, che si assume invalidamente notificato. Tuttavia, in tale ipotesi, è necessario che il ricorrente dimostri la sussistenza dell'interesse all'azione, da individuarsi nel pregiudizio che determina bisogno di tutela giurisdizionale.
L'interesse ad agire, rappresentando una condizione dell'azione, deve poi sussistere sino al momento della decisione.
Mentre nel caso in cui gli atti impositivi richiamati nell'estratto di ruolo siano stati ritualmente notificati al fine di far valere fatti estintivi successivi, quali la prescrizione, occorre dimostrare che vi sia un interesse all'azione di accertamento negativo, condizione che manca allorquando non vi sia stata nessuna iniziativa esecutiva da parte dell'amministrazione.
Si condivide a tal riguardo la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile, in questa cornice, soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria: diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità d'impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza” e ancora: “Quando nessuna iniziativa esecutiva è stata intrapresa dall'amministrazione, l'impugnazione del "ruolo", o meglio la contestazione del credito da esso risultante, deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto a eliminare la pretesa: il debitore, tipicamente, potrebbe rivolgersi all'ente titolare in sede amministrativa, chiedendo l'elisione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio), e disponendo egli già di uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione giurisdizionale diretta di mero accertamento, vale a dire senza sussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale” (Cass. civ. sent.
7353/2022; nello stesso senso Cass., n. 22946 del 2016). Nel caso che occupa, parte ricorrente, previa ricostruzione dei presupposti fattuali della pretesa creditoria vantata dalle controparti, deduce di aver avuto conoscenza dell'ordinanza -ingiunzione dell'11.09.2020, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore dell di € 39.325,00, nonché della Controparte_2 successiva cartella esattoriale in maniera del tutto casuale, in particolare solo a seguito di richiesta all di estratto ruolo, domandato al fine Controparte_3 di valutare l'adesione alla cosiddetta rottamazione (cfr. pag. 6 ricorso in opposizione). Il ricorrente si duole di tale circostanza anche nei successivi scritti di causa, Pt_1 come pure nel verbale d'udienza del 14.02.2025, con cui è stata chiesta la sospensione della provvisoria esecutività della cartella di pagamento.
Ora, occorre rilevare come l' , al momento della Controparte_1 costituzione, abbia dato prova di aver ritualmente notificato la cartella di pagamento di cui trattasi in data 01.02.2023 (v. all. 2 “CONSEGNA: Notifica cartella di pagamento n. 29520210067155728000”). Né parte ricorrente ha diversamente dedotto in proposito, limitandosi ad asserire in ricorso di non aver ricevuto notifica della cartella de quo e di averne avuto conoscenza a seguito di estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su sua richiesta. Ne consegue - in applicazione della normativa in materia, come modificata nel 2021,
e della relativa giurisprudenza di legittimità - l'inammissibilità dell'impugnazione del ruolo unitamente alla cartella esattoriale ritualmente notificata, non potendo ammettersi l'azione di mero accertamento negativo, per difetto di interesse. L'interesse all'azione di accertamento negativo manca, infatti, quando l'Amministrazione non abbia intrapreso specifica iniziativa esecutiva nei confronti del debitore, nei termini sopra richiamati.
Per completezza, in ogni caso, anche a voler aderire alla prospettazione del ricorso introduttivo del giudizio – secondo cui l'atto impositivo richiamato nell'estratto di ruolo non sarebbe stato correttamente notificato –, la domanda risulterebbe comunque inammissibile per non avere parte ricorrente dato prova dell'interesse concreto all'azione, come conformato dal D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis. Per le considerazioni suesposte, la domanda proposta da va dichiarata Parte_1 inammissibile.
Anche in virtù del cd. “principio della ragione più liquida”, resta assorbita ogni altra questione.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite per il presente grado del giudizio, tenuto conto dell'applicazione di una normativa sopravvenuta e dei pregressi orientamenti in merito di impugnazione degli estratti di ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda proposta da con Parte_1 ricorso del 06.03.2024;
- Compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti. Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana
Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, il 16.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna