TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/03/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8378/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 8378/22 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1743/22, emesso dal Tribunale di Salerno il 04/07/22, depositato in pari data
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Santese, presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliato in Montecorvino Rovella (SA), alla via G. D'Aiutolo, giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E tramite la procuratrice in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, con la quale
è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via A. Scarlatti n. 67, presso lo studio dell'avv. Michela
Corigliano, giusta procura allegata al ricorso monitorio
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 06/10/22, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1743/22, notificato il 27/07/22, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della della somma di € 35.072,45, oltre Controparte_1
interessi legali e spese processuali, in conseguenza della surroga della predetta società nel credito originariamente vantato dalla nei confronti dell'opponente per il Controparte_3
mancato saldo del contratto di finanziamento n. 983416 del 07/02/11.
pagina 1 di 5 L'opponente eccepiva: l'insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto non si erano mai verificate le condizioni poste a base della polizza, non avendo esso opponente mai subito una cessazione degli emolumenti della retribuzione, ma solo una riduzione della stessa a decorrere dal luglio 2013, che gli avrebbe comunque consentito il pagamento delle rate del finanziamento;
che la polizza assicurativa era stata contratta da esso opponente a proprio favore, sicchè la società opposta non poteva esercitare l'azione di regresso, la quale non era neanche prevista nelle condizioni generali di polizza;
che un'eventuale clausola contraria sarebbe stata vessatoria;
che, rispetto alla somma di € 47.280,00, che esso opponente avrebbe dovuto restituire, gli era stata corrisposta soltanto la somma di € 32.725,35, con applicazione di un tasso complessivo di interessi (T.A.N. + T.A.E.G.) del 13,61% annui, per un importo di € 10.975,43 di soli interessi, un tasso evidentemente oltre i limiti consentiti dalla legge in materia.
Tanto premesso, l'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni addotte e per il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 31/05/23, si costituiva la la quale, Controparte_1 deducendo l'infondatezza delle avverse doglianze, concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese giudiziali.
Con ordinanza del 09/06/23 il G.I. concedeva, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
L'opposizione è infondata.
Dalla documentazione prodotta dalla società opposta fin dalla fase monitoria risulta che la pretesa creditoria azionata in giudizio deriva dall'avvenuta estinzione, da parte della stessa opposta, del credito relativo al contratto di finanziamento n. 983416, stipulato dal in data 07/02/11 con Pt_1
la ora in virtù di fusione per incorporazione, avente Controparte_3 Controparte_4 ad oggetto la somma complessiva di € 47.280,00, da restituirsi in 120 rate mensili da € 394,00 ciascuna a mezzo delegazione di pagamento rivolta alla Questura di Salerno, di cui il era Pt_1
dipendente.
pagina 2 di 5 La finanziaria, inoltre, stipulava con la in via accessoria la polizza assicurativa Controparte_1
n. 777451, finalizzata a garantire la stessa finanziaria contro le perdite patrimoniali derivanti da insolvenza, sia per premorienza che per cessazione anticipata del rapporto di lavoro del mutuatario.
Verificatasi l'interruzione del rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza del con Pt_1
decorrenza dal 14/07/18, la quale garante assicurativo, previa verifica della Controparte_1
tempestiva e regolare richiesta della (già , Controparte_4 CP_3 Controparte_3 provvedeva a versare l'importo corrispondente al residuo debito per cessione del , Pt_1
rimanendo surrogata nella posizione della predetta società finanziaria, a termini di contratto e in forza di atto di quietanza e trasferimento del credito.
In data 13/03/19, infatti, la società opposta effettuava il versamento alla della Controparte_4 somma di € 35.072,45, come da conteggio estintivo elaborato dalla stessa in data Controparte_4
20/02/19 e calcolato al 30/06/18, data di collocamento in congedo (precisamente, € 35.229,61, di cui € 22.852,00 per rate rimaste insolute ed € 12.377,61 per debito residuo). Il tutto risulta anche dalla quietanza di pagamento della del 06/10/21. Controparte_4
Ebbene, l'opponente ha, in primo luogo, dedotto la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto per mancata realizzazione delle condizioni previste dalla polizza, posto che lo stesso non avrebbe subito la cessazione della retribuzione, bensì una mera riduzione.
In senso contrario, dalla documentazione in atti risulta che il , in data 14/07/18, ha cessato Pt_1 il rapporto di lavoro per collocamento in congedo e che l'ultima rata del finanziamento “de quo” è stata trattenuta con la mensilità di agosto 2013, come dichiarato dalla stessa Questura di Salerno con la racc. a.r. del 06/08/18. Difatti, il conteggio allegato alla denuncia di sinistro della CP_4
indica n. 58 rate insolute con decorrenza dal 30/09/13.
[...]
Né può dubitarsi della validità della clausola contrattuale avente ad oggetto il diritto di surroga.
In proposito, occorre premettere che, in ragione degli interessi di matrice pubblica di sana e prudente gestione dell'attività d'impresa, le disposizioni speciali di cui all'art. 54 d.P.R. n.
180/1950 introducono una forma di finanziamento che prevede una polizza assicurativa obbligatoria, tesa a soddisfare la protezione dal rischio morte e da quello da perdita di impiego. Più nello specifico, le polizze cd. rischio impiego, diffuse nella prassi bancaria, sono di due tipologie ma presentano entrambe l'obiettivo di garantire l'istituto erogante dall'impossibilità di riscuotere il proprio credito in caso di cessazione involontaria e ingiustificata del rapporto di lavoro ovvero di riduzione dello stipendio. Pertanto, la distinzione tra le due tipologie riguarda la diversa modalità operativa: mentre in quella cd. perdite pecuniarie la copertura assicurativa opera anche in favore del lavoratore assicurato, nella polizza cd. rischio credito, invece, l'unica beneficiaria del contratto pagina 3 di 5 è la società finanziaria. Da ciò consegue che nel primo caso, in caso di perdita del lavoro, la compagnia assicurativa, a seguito del pagamento, non può rivalersi sul lavoratore, nemmeno quando quest'ultimo trovi un nuovo impiego, nel caso di polizza rischio credito, al contrario,
l'assicurazione che ha saldato il debito conserva la facoltà di rivalersi sul contraente.
Nel caso di specie, è intercorsa tra le parti una polizza a rischio credito, posto che il certificato di polizza n. 777451, depositato fin dalla fase monitoria, prevede quale beneficiario la CP_4
sicchè, essendo cessato il rapporto di lavoro tra il e la Questura di Salerno in data
[...] Pt_1
14/07/18 e avendo la provveduto al pagamento dell'obbligazione derivante dal Controparte_1 finanziamento in oggetto, quest'ultima ha diritto di surrogarsi nei diritti della finanziaria verso l'odierno opponente.
La condivisibile giurisprudenza di legittimità ha, poi, precisato che, laddove le parti abbiano previsto la stipula del contratto di assicurazione in favore del soggetto finanziatore, lo stesso va qualificato come contratto a favore di terzo e risulta perciò valida la clausola che prevede il diritto di surroga della compagnia assicuratrice nei confronti del mutuatario in caso di inadempimento di quest'ultimo, in relazione all'indennizzo pagato al mutuante per l'avveramento del rischio, ossia la perdita del lavoro da parte del soggetto finanziato (Cass. n. 9866/22, la quale, peraltro, ha escluso qualsivoglia sospetto di vessatorietà della clausola che disciplina la surroga, qualora beneficiario dell'assicurazione sia il finanziatore e non il finanziato, che dunque, subendo azione di regresso, non vede annullati gli effetti dell'assicurazione).
Non meritevole di accoglimento risulta, infine, anche la generica eccezione di usurarietà dei tassi applicati al contratto di finanziamento, in quanto il tasso soglia vigente nel I trimestre del 2011 per la categoria di “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio oltre 5.000 euro” era pari al
17,100% (TEGM 11,400%) e risulta di gran lunga superiore al TAN del 5,50%, al TAEG dell'8,11% ed all'interesse moratorio pari al TAN, previsti nel finanziamento per cui è causa.
Alla luce delle anzidette considerazioni, l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, già provvisoriamente esecutivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00), attesa la semplicità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 8378/22 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
pagina 4 di 5 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1743/22, emesso dal
Tribunale di Salerno il 04/07/22, depositato in pari data, già provvisoriamente esecutivo;
2) condanna al pagamento, in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 8378/22 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1743/22, emesso dal Tribunale di Salerno il 04/07/22, depositato in pari data
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Santese, presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliato in Montecorvino Rovella (SA), alla via G. D'Aiutolo, giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E tramite la procuratrice in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, con la quale
è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via A. Scarlatti n. 67, presso lo studio dell'avv. Michela
Corigliano, giusta procura allegata al ricorso monitorio
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 06/10/22, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1743/22, notificato il 27/07/22, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della della somma di € 35.072,45, oltre Controparte_1
interessi legali e spese processuali, in conseguenza della surroga della predetta società nel credito originariamente vantato dalla nei confronti dell'opponente per il Controparte_3
mancato saldo del contratto di finanziamento n. 983416 del 07/02/11.
pagina 1 di 5 L'opponente eccepiva: l'insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto non si erano mai verificate le condizioni poste a base della polizza, non avendo esso opponente mai subito una cessazione degli emolumenti della retribuzione, ma solo una riduzione della stessa a decorrere dal luglio 2013, che gli avrebbe comunque consentito il pagamento delle rate del finanziamento;
che la polizza assicurativa era stata contratta da esso opponente a proprio favore, sicchè la società opposta non poteva esercitare l'azione di regresso, la quale non era neanche prevista nelle condizioni generali di polizza;
che un'eventuale clausola contraria sarebbe stata vessatoria;
che, rispetto alla somma di € 47.280,00, che esso opponente avrebbe dovuto restituire, gli era stata corrisposta soltanto la somma di € 32.725,35, con applicazione di un tasso complessivo di interessi (T.A.N. + T.A.E.G.) del 13,61% annui, per un importo di € 10.975,43 di soli interessi, un tasso evidentemente oltre i limiti consentiti dalla legge in materia.
Tanto premesso, l'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni addotte e per il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 31/05/23, si costituiva la la quale, Controparte_1 deducendo l'infondatezza delle avverse doglianze, concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese giudiziali.
Con ordinanza del 09/06/23 il G.I. concedeva, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
L'opposizione è infondata.
Dalla documentazione prodotta dalla società opposta fin dalla fase monitoria risulta che la pretesa creditoria azionata in giudizio deriva dall'avvenuta estinzione, da parte della stessa opposta, del credito relativo al contratto di finanziamento n. 983416, stipulato dal in data 07/02/11 con Pt_1
la ora in virtù di fusione per incorporazione, avente Controparte_3 Controparte_4 ad oggetto la somma complessiva di € 47.280,00, da restituirsi in 120 rate mensili da € 394,00 ciascuna a mezzo delegazione di pagamento rivolta alla Questura di Salerno, di cui il era Pt_1
dipendente.
pagina 2 di 5 La finanziaria, inoltre, stipulava con la in via accessoria la polizza assicurativa Controparte_1
n. 777451, finalizzata a garantire la stessa finanziaria contro le perdite patrimoniali derivanti da insolvenza, sia per premorienza che per cessazione anticipata del rapporto di lavoro del mutuatario.
Verificatasi l'interruzione del rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza del con Pt_1
decorrenza dal 14/07/18, la quale garante assicurativo, previa verifica della Controparte_1
tempestiva e regolare richiesta della (già , Controparte_4 CP_3 Controparte_3 provvedeva a versare l'importo corrispondente al residuo debito per cessione del , Pt_1
rimanendo surrogata nella posizione della predetta società finanziaria, a termini di contratto e in forza di atto di quietanza e trasferimento del credito.
In data 13/03/19, infatti, la società opposta effettuava il versamento alla della Controparte_4 somma di € 35.072,45, come da conteggio estintivo elaborato dalla stessa in data Controparte_4
20/02/19 e calcolato al 30/06/18, data di collocamento in congedo (precisamente, € 35.229,61, di cui € 22.852,00 per rate rimaste insolute ed € 12.377,61 per debito residuo). Il tutto risulta anche dalla quietanza di pagamento della del 06/10/21. Controparte_4
Ebbene, l'opponente ha, in primo luogo, dedotto la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto per mancata realizzazione delle condizioni previste dalla polizza, posto che lo stesso non avrebbe subito la cessazione della retribuzione, bensì una mera riduzione.
In senso contrario, dalla documentazione in atti risulta che il , in data 14/07/18, ha cessato Pt_1 il rapporto di lavoro per collocamento in congedo e che l'ultima rata del finanziamento “de quo” è stata trattenuta con la mensilità di agosto 2013, come dichiarato dalla stessa Questura di Salerno con la racc. a.r. del 06/08/18. Difatti, il conteggio allegato alla denuncia di sinistro della CP_4
indica n. 58 rate insolute con decorrenza dal 30/09/13.
[...]
Né può dubitarsi della validità della clausola contrattuale avente ad oggetto il diritto di surroga.
In proposito, occorre premettere che, in ragione degli interessi di matrice pubblica di sana e prudente gestione dell'attività d'impresa, le disposizioni speciali di cui all'art. 54 d.P.R. n.
180/1950 introducono una forma di finanziamento che prevede una polizza assicurativa obbligatoria, tesa a soddisfare la protezione dal rischio morte e da quello da perdita di impiego. Più nello specifico, le polizze cd. rischio impiego, diffuse nella prassi bancaria, sono di due tipologie ma presentano entrambe l'obiettivo di garantire l'istituto erogante dall'impossibilità di riscuotere il proprio credito in caso di cessazione involontaria e ingiustificata del rapporto di lavoro ovvero di riduzione dello stipendio. Pertanto, la distinzione tra le due tipologie riguarda la diversa modalità operativa: mentre in quella cd. perdite pecuniarie la copertura assicurativa opera anche in favore del lavoratore assicurato, nella polizza cd. rischio credito, invece, l'unica beneficiaria del contratto pagina 3 di 5 è la società finanziaria. Da ciò consegue che nel primo caso, in caso di perdita del lavoro, la compagnia assicurativa, a seguito del pagamento, non può rivalersi sul lavoratore, nemmeno quando quest'ultimo trovi un nuovo impiego, nel caso di polizza rischio credito, al contrario,
l'assicurazione che ha saldato il debito conserva la facoltà di rivalersi sul contraente.
Nel caso di specie, è intercorsa tra le parti una polizza a rischio credito, posto che il certificato di polizza n. 777451, depositato fin dalla fase monitoria, prevede quale beneficiario la CP_4
sicchè, essendo cessato il rapporto di lavoro tra il e la Questura di Salerno in data
[...] Pt_1
14/07/18 e avendo la provveduto al pagamento dell'obbligazione derivante dal Controparte_1 finanziamento in oggetto, quest'ultima ha diritto di surrogarsi nei diritti della finanziaria verso l'odierno opponente.
La condivisibile giurisprudenza di legittimità ha, poi, precisato che, laddove le parti abbiano previsto la stipula del contratto di assicurazione in favore del soggetto finanziatore, lo stesso va qualificato come contratto a favore di terzo e risulta perciò valida la clausola che prevede il diritto di surroga della compagnia assicuratrice nei confronti del mutuatario in caso di inadempimento di quest'ultimo, in relazione all'indennizzo pagato al mutuante per l'avveramento del rischio, ossia la perdita del lavoro da parte del soggetto finanziato (Cass. n. 9866/22, la quale, peraltro, ha escluso qualsivoglia sospetto di vessatorietà della clausola che disciplina la surroga, qualora beneficiario dell'assicurazione sia il finanziatore e non il finanziato, che dunque, subendo azione di regresso, non vede annullati gli effetti dell'assicurazione).
Non meritevole di accoglimento risulta, infine, anche la generica eccezione di usurarietà dei tassi applicati al contratto di finanziamento, in quanto il tasso soglia vigente nel I trimestre del 2011 per la categoria di “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio oltre 5.000 euro” era pari al
17,100% (TEGM 11,400%) e risulta di gran lunga superiore al TAN del 5,50%, al TAEG dell'8,11% ed all'interesse moratorio pari al TAN, previsti nel finanziamento per cui è causa.
Alla luce delle anzidette considerazioni, l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, già provvisoriamente esecutivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00), attesa la semplicità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 8378/22 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
pagina 4 di 5 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1743/22, emesso dal
Tribunale di Salerno il 04/07/22, depositato in pari data, già provvisoriamente esecutivo;
2) condanna al pagamento, in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 5 di 5