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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/02/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13446/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
05 Quinta sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13446/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. UGO Parte_1
FRANCESCHETTI elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
ATTORE
contro
con il patrocinio degli avv.ti CHIARA LANZILLOTTA e FILIPPO Controparte_1
PASQUALETTI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice: ““Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa e respinta ogni contraria istanza,
eccezione e conclusione: A. In via principale A1. accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 67, comma 1,
n. 2, L.Fall., l'inefficacia degli atti di compravendita del 20 ottobre 2021, aventi ad oggetto la vendita
da parte della alla dei seguenti beni: - Mercedes Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 16 P Actros 18 2012 tg. FF982FK, ft.131/2021; - CO LI tg. EK982EV, ft. 132/2021; - CO LI
tg. FZ195YW, ft.133/2021; - Mercedes Benz tg. EH330EZ, ft.134/2021; - Mercedes Benz tg. FS509YB,
ft.135/2021; e, per quanto occorrer possa, anche dell'accordo datato 4 ottobre 2021 sulla base del quale
i predetti atti di compravendita sono stati compiuti;
A2. per l'effetto revocare il predetto accordo datato
4 ottobre 2021 e tali atti di compravendita, condannando la Società convenuta alla restituzione dei
predetti automezzi alla TE del Fallimento della B. In via Parte_1
subordinata B.
1. accertare e dichiarare ai sensi dell'art., 67, comma 2, L. Fall., l'inefficacia degli atti
di compravendita del 20 ottobre 2021, aventi ad oggetto la vendita da parte della
[...]
dei seguenti beni: - Mercedes Actros IV 18 2012 tg. FF982FK, ft.131/2021; - CO Parte_1
LI tg. EK982EV, ft. 132/2021; - CO LI tg. FZ195YW, ft.133/2021; - Mercedes Benz tg.
EH330EZ, ft.134/2021; - Mercedes Benz tg. FS509YB, ft.135/2021, e, per quanto occorrer possa, anche
dell'accordo datato 4 ottobre 2021 sulla base del quale i predetti atti di compravendita sono stati
compiuti; B.
2. per l'effetto revocare il predetto accordo datato 4 ottobre 2021 e tali atti di
compravendita, condannando la Società convenuta alla restituzione dei predetti automezzi alla TE
del Fallimento della C. In ogni caso, con riserva di chiedere il Parte_1
risarcimento del danno e con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
Parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, in via principale
respingere le domande tutte avversarie in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per i motivi
meglio specificati in narrativa;
in via subordinata fermo restando l'esercizio della domanda a mezzo
insinuazione al passivo nella procedura, nella denegata ipotesi in cui a seguito dell'accoglimento totale
o parziale delle domande avversarie sorgessero controcrediti di qualsivoglia natura nei confronti di
accertare e dichiarare la compensazione tra questi e il credito vantato da Controparte_1 CP_1
nei confronti di pari a Euro 71.000,00 e/o alla minore o maggiore
[...] Parte_1
somma che sarà accertata”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 16 La curatela del (di seguito anche solo “ ), Parte_1 Parte_1
dichiarato con sentenza n. 17/2022 pubblicata in data 28.01.2022 dal Tribunale di Firenze, ha convenuto in giudizio la società al fine di ottenere, a vari titoli, la declaratoria di inefficacia di più Controparte_1
atti di vendita di beni mobili registrati del 20 ottobre 2021 (nella specie le seguenti cinque autovetture:
Mercedes Actros IV 18 2012 tg. FF982FK, CO LI tg. EK982EV, CO LI tg. FZ195YW,
Mercedes Benz tg. EH330EZ, Mercedes Benz tg. FS509YB), e/o in alternativa dell'accordo datato 4
ottobre 2021 sulla base del quale sarebbero stati compiuti i predetti atti, con conseguente diritto ad ottenere la restituzione dei veicoli alienati.
Con l'atto introduttivo della presente causa, la TE ha dedotto che:
in data 1° marzo 2021, su istanza del PM, veniva chiesto il fallimento della sulla Parte_1
considerazione di un evidente stato di insolvenza rilevante ai sensi dell'art. 7 L.F. (procedimento prefallimentare numero R.G.F. n. 77/2021);
in data 20 ottobre 2021, la vendeva cinque mezzi di trasporto alla , Parte_1 Controparte_1
automezzi che la utilizzava per lo svolgimento della propria attività di impresa, ed emetteva Parte_1
le seguenti fatture: fattura n. 131/2021 a fronte della vendita dell'autovettura Actros IV 18 2012 targato
FF982FK per un importo di euro 18.000,00 più IVA;
fattura n. 132/2021 a fronte della vendita del veicolo
CO LI targato EK982EV per un importo di euro 8.000,00 più IVA;
fattura n. 133/2021 a fronte della vendita del veicolo CO LI targato FZ195YW per un importo di euro 13.000,00 più IVA;
fattura n. 134/2021 a fronte della vendita del veicolo Mercedes Benz targato EH330EZ per un importo di euro 14.000,00 più IVA;
fattura n. 135/2021 a fronte della vendita del veicolo Mercedes Benz targato
FS509YB per un importo di euro 7.500,00 più IVA;
l'acquisto degli automezzi non avveniva mediante pagamento del prezzo in denaro, bensì
mediante compensazione di crediti che la avrebbe vantato nei confronti della Controparte_1 [...]
(crediti che parte attrice, nell'atto introduttivo, collegava ad un debito risalente nel tempo, Pt_1
pagina 3 di 16 incrementatosi nel 2020 a fronte di alcune fatture per interessi maturati, cfr. doc. 7 parte attrice);
in data 19 novembre 2021, la depositava innanzi al Tribunale di Firenze un ricorso Parte_1
per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F. (R.G.F. n. 18/2021
Nuovo Concordato Preventivo), domanda pubblicata nel registro delle imprese in data 22 novembre
2021;
in data 1° dicembre 2021, il Tribunale di Firenze disponeva la riunione del procedimento R.G.F.
n. 18/2021 Nuovo Concordato Preventivo con il procedimento R.G.F. n. 77/2021 prefallimentare,
assegnando il termine di giorni 60 decorrenti per il deposito della proposta;
decorso inutilmente il termine assegnato, dato che non aveva depositato né la Parte_1
proposta di concordato, né tanto meno una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione,
il Tribunale dichiarava il fallimento della con sentenza n. 17/2022, pubblicata in data 28 Parte_1
gennaio 2022.
A fronte dei fatti esposti, la TE nel proprio atto introduttivo ha quindi chiesto, in via principale, che i predetti atti di vendita siano revocati o ai sensi dell'art. 67, comma 1 n. 2 L.F. (in quanto effettuati nel c.d. “periodo sospetto” e realizzati attraverso modalità di pagamento anormali – i.e. compensazione in luogo di adempimento in denaro) o, in ipotesi, ai sensi dell'art. 67, comma 2 L.F., (poiché atti a titolo oneroso compiuti nel relativo periodo sospetto), sussistendo altresì la scientia decoctionis da parte di
. Controparte_1
La società (di seguito anche solo “ ”) si è regolarmente costituita in giudizio Controparte_1 CP_1
deducendo in rito l'incompetenza funzionale del giudice adito essendo competente il tribunale fallimentare, nonché, nel merito l'infondatezza delle domande revocatorie avanzate dalla TE, in quanto in data 20 ottobre 2021 non avrebbe venduto a alcun veicolo, ma si Parte_1 CP_1
sarebbe limitata a restituire a parte convenuta i veicoli oggetto di precedenti contratti di vendita stipulati tra le parti, risolti di diritto già nel luglio 2021.
pagina 4 di 16 In particolare, l'odierna convenuta ha dedotto ed allegato che:
- tra il 2018 ed il 2020 aveva a sua volta già alienato a i medesimi cinque veicoli Parte_1
oggetto del presente giudizio ad un prezzo totale di € 113.997,00, che parte attrice avrebbe dovuto corrispondere in via dilazionata;
- in data 21.5.2021, aveva richiesto a mezzo dei propri legali alla il pagamento dei Parte_1
corrispettivi totali relativi alle vendite di detti mezzi, stante la decadenza dell'acquirente dal beneficio del termine concesso a seguito dell'emissione di alcuni effetti cambiari, insoluti e protestati per la somma di € 7.830,00;
- atteso il perdurante inadempimento, in data 16.7.2021, aveva pertanto provveduto a risolvere i contratti per inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e degli artt. 2 e 6 delle condizioni generali di vendita (doc. 4 parte convenuta) dichiarando di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ivi contenuta, e chiedendo quindi la restituzione dei cinque veicoli,
ritenendo le rate percepite a titolo risarcitorio e riservandosi la richiesta di ulteriori danni subiti;
- considerata la mancata restituzione dei cinque veicoli ed i danni patrimoniali subiti, CP_1
in data 23.7.2021 aveva proceduto a notificare a un atto di citazione con il quale, Parte_1
previo accertamento dell'intervenuta risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. e degli artt. 2 e 6 delle condizioni generali di vendita, chiedeva al Tribunale di Firenze di condannare alla Parte_1
restituzione dei mezzi ed al pagamento del danno pari alla differenza tra l'importo di € 113.997,00
ed il valore residuo dei veicoli oggetto di restituzione, dichiarando altresì la legittimità della ritenzione a titolo di caparra dell'importo di € 27.153,00 sino ad allora versato da Parte_1
- pendente il predetto giudizio (iscritto al n. R.G. 8679/2021 Tribunale di Firenze, Giudice Dott.
Ghelardini, con udienza fissata al 14.12.2021, doc. 6 fascicolo parte convenuta) in data 4 ottobre
2021 le parti avevano quindi sottoscritto una scrittura privata nella quale, ferma restando l'intervenuta risoluzione di diritto, si obbligava a restituire i mezzi entro il Parte_1
31.10.2021 e a corrispondere l'importo di € 71.000,00 a titolo risarcitorio entro e non oltre il pagina 5 di 16 31.12.2021 (doc. 7 fascicolo di parte convenuta);
- in data 20 ottobre 2021 aveva infine provveduto a restituire i cinque veicoli. Parte_1
Pertanto, secondo la ricostruzione di le domande revocatorie ex art. 67 comma 1 n. 2 L.F. e CP_1
67 comma 2 L.F. formulate dalla TE non possono trovare accoglimento per difetto dei relativi fatti costitutivi, poiché in data 20 ottobre 2021 non vi sarebbe stata alcuna vendita bensì soltanto l'esecuzione da parte di dell'obbligo restitutorio discendente dall'intervenuta risoluzione di diritto dei Parte_1
contratti di vendita conclusi tra le parti tra il 2018 ed il 2020. Risoluzione di diritto a sua volta verificatasi a fronte: a) del grave inadempimento di alle obbligazioni di pagamento dei prezzi pattuiti Parte_1
nei relativi contratti di vendita, e b) del conseguente avvalimento di della clausola risolutiva CP_1
espressa di cui agli artt. 2 e 6 delle condizioni generali di vendita in vigore tra le parti già in data
16.7.2021.
In altre parole, gli atti restitutori, effettuati in data 20 ottobre 2021 in seguito all'esercizio di detto diritto potestativo, non potrebbero configurare né atti estintivi di debiti pecuniari ai sensi dell'art. 67 comma 1
n. 2 L.F. né atti a titolo oneroso ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F.
Con riferimento a tale norma di cui all'art. 67 comma 2 L.F., peraltro, ha contestato altresì CP_1
la sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia decoctionis, nonché la circostanza che tali atti possano astrattamente essere qualificati come eseguiti nel periodo sospetto previsto dalla succitata norma, il quale non potrebbe decorrere in ogni caso dalla presentazione della domanda di concordato,
contestando nel caso di specie la vigenza dell'ex adverso richiamato principio di consecutività tra le procedure concorsuali.
Acclarata in via preliminare la corretta instaurazione della domanda davanti al Tribunale Fallimentare
competente ove era stata aperta la procedura concorsuale, in data 10 aprile 2024 il Tribunale concedeva alle parti i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c.
In virtù delle deduzioni sollevate nella comparsa di parte convenuta, la TE, nella prima memoria ex
pagina 6 di 16 art. 171 ter c.p.c., dichiarava di non aver avuto contezza della scrittura privata del 4 ottobre 2021 prima dell'instaurazione del presente giudizio, ma ciononostante contestava la ricostruzione fattuale e giuridica della controparte, considerando che, in assenza di accertamento giudiziale, non potesse ritenersi verificata alcuna risoluzione dei contratti di vendita intercorsi tra e negli anni CP_1 Parte_1
2018-2020. Per di più, a detta della TE la dicitura delle cinque fatture emesse dalla in Parte_1
data 20 ottobre 2021 (fatture mai contestate da e riportanti in descrizione “vendita usato CP_1
come visto e piaciuto nello stato in cui si trova”) sarebbe un chiaro indice a prova che in tale data le parti realizzarono autonomi atti di vendita, in ipotesi eseguiti in virtù degli accordi raggiunti con la scrittura del 4 ottobre 2021, alla quale perciò parte attrice estendeva le proprie domande revocatorie.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., e respinta la richiesta di prova orale richiesta da , CP_1
le parti provvedevano a precisare le rispettive conclusioni come sopra trascritte ed a depositare comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
Istruita documentalmente, all'udienza del 26 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
*
Le domande di parte attrice non sono fondate e devono essere respinte per le seguenti motivazioni, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
In via preliminare, l'astratta configurabilità, quantomeno sotto il profilo temporale, delle azioni revocatorie formulate dalla TE avverso gli atti intercorsi tra la società fallita e parte convenuta in data 20 ottobre 2021, impone di dover dirimere la controversia sia con riferimento alla domanda principale, ex art. 67, comma 1 n. 2 L.F. che ex art. 67 comma 2 L. F.
Merita osservare infatti che, diversamente da quanto argomentato da parte della difesa di , in CP_1
virtù del principio di consecutività tra le procedure concorsuali, le domande revocatorie, ex art. 67 L. F.
decorrono dalla data di presentazione del concordato e non dalla sentenza di fallimento allorquando
(come nel caso di specie) vi sia un ridotto iato temporale tra le procedure nonché coincidenza tra lo stato pagina 7 di 16 di crisi posto a base della domanda concorsuale e lo stato di insolvenza accertato nella sentenza declaratoria del fallimento,
Risulta pacifico e provato che la società con ricorso ex art. 161, comma 6, L.F., depositato Parte_1
presso la cancelleria del Tribunale di Firenze in data 19.11.2021, ha chiesto di accedere alla procedura concorsuale di concordato preventivo, formulando istanza per la concessione di un termine c.d. "in bianco" per la presentazione della proposta di concordato, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F., domanda alla quale faceva seguito - in consecuzione delle procedure - la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 19.1.2022 e pubblicata in data 28.1.2022 (dichiarazione di fallimento conseguente alla declaratoria di inammissibilità
della domanda di concordato preventivo del 19.1.2022) sulla base dell'istanza del P.M. per dichiarazione di fallimento datata 1.3.2021, in virtù della riunione dei giudizi disposta dal giudice relatore in data
1.12.2021.
Il principio della c.d. "consecuzione" risulta ormai pacifico in giurisprudenza di legittimità, trattandosi sostanzialmente dell'espressione di un medesimo stato di insolvenza sotteso alla procedura minore di regolazione della crisi così come al fallimento.
Più recentemente, infatti, i giudici di legittimità (Cass. 6 settembre 2021, n. 24056, e Cass. 13 settembre
2021, n. 24632) hanno precisato che la dichiarazione di fallimento seguita alla procedura di concordato preventivo attua non un fenomeno di semplice successione cronologica, ma di “consecuzione di
procedimenti”, i quali, pur distinti sotto il profilo formale, sul piano funzionale finiscono per essere strettamente collegati, nel fine del rispetto della regola della par condicio creditorum, avendo le due procedure come presupposto un analogo fenomeno economico.
Nel caso in esame è pacifica la quasi contestualità e il limitato iato temporale tra le due procedure: dato oggettivo che, alla luce della predetta giurisprudenza di legittimità, assicura la sussistenza di un identico stato d'insolvenza, rectius che lo stato d'insolvenza esistente al momento della dichiarazione di fallimento pagina 8 di 16 è il medesimo di quello esistente al momento della procedura di concordato preventivo (in adesione,
altresì, ad altre pronunce di merito, si veda altresì C. App. Milano 21.7.2021 n. 2323).
Così ricostruita la questione in termini di astratta configurabilità, quantomeno sotto il profilo temporale,
delle domande revocatorie formulate sia in via principale che subordinata, occorre procedere all'analisi circa la sussistenza degli ulteriori requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalle disposizioni azionate da parte attrice, alla luce dei riscontri documentali.
A mente dell'art. 67 comma 1 n. 2 L.F. sono soggetti a revocatoria gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento.
Parte attrice ha dedotto, in un primo momento, che a fronte degli atti di vendita del 20 ottobre 2021 vi era stata (quale datio in solutum) compensazione con precedenti crediti per interessi dovuti a , CP_1
salvo poi modificare la propria domanda alla luce della comparsa avversaria. In particolare, la TE
ha dedotto nelle successive memorie che in data 20 ottobre 2021 vi siano stati veri e propri atti di vendita,
autonomi o, in ipotesi, eseguiti “quale effetto di una risoluzione contrattuale mai accertata
giudizialmente ma solo convenzionalmente con la scrittura privata”, qualificando la scrittura del 4
ottobre 2021 come “accordo quadro che ha portato ai singoli trasferimenti degli autoveicoli”, da ciò
ricavandone il carattere di atto dispositivo e perciò revocabile (sia ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 2 L.F.
che art. 67 comma 2 L.F.).
Non vi è prova, tuttavia, dell'esistenza di “atti estintivi di debiti pecuniari” richiesti dalla norma azionata in via principale (art. 67, comma 1 n. 2 L.F.).
Dirimente infatti risulta l'accertamento se, nella fattispecie in esame, con riferimento alle vendite effettuate da nei periodi 2018-2020, vi sia stata risoluzione per mutuo consenso, come CP_1
predicato dalla TE (e dunque risoluzione avvenuta in data 4 ottobre 2021 mediante la scrittura privata prodotta da parte convenuta) o, come sostenuto da , risoluzione di diritto per via della CP_1
comunicazione datata 16 luglio 2021 con la quale quest'ultima dichiarava di avvalersi della clausola pagina 9 di 16 risolutiva espressa di cui all'art. 6 delle condizioni generali di vendita.
Orbene, le prospettazioni e deduzioni fornite dalla TE non sembrano poter essere condivisibili, né
sono suffragate da riscontri istruttori.
A livello probatorio, infatti, risulta indubbio e dimostrato, nonché incontestato, che:
- le cinque autovetture oggetto del presente giudizio siano le medesime vetture previamente alienate da parte di a tra la fine del 2018 ed il 2020 (nella specie, CP_1 Parte_1
Autocarro LI 460 tg. EA895BX, acquistato in data 2.9.2019 per l'importo di euro 35.000,00;
Autocarro Mercedes Actros 1846 tg. EH330EZ, acquistato in data 22.10.2019 per l'importo di euro 36.000,00; Autocarro LI 450 tg. EK982EV, acquistato in data 16.10.2019 per l'importo di euro 25.000,00; Autocarro Mercedes Actros 1851 tg. FF982FK, acquistato in data 8.10.2020
per l'importo di euro 28.000,00; Autocarro Mercedes TA Tourer 111 tg. FS509YB, acquistato in data 29.11.2018 per l'importo di euro 17.150,00 (Doc. 4 parte convenuta: contratti di vendita con condizioni generali e fatture di vendita);
- alle suddette vendite di vetture siano applicabili le condizioni generali di vendita sub doc. 4 di parte convenuta, e nella specie le clausole contrattuali di cui agli artt. 2 e 4 in termini di
“ordinazione, caparra e anticipi” nonché “pagamento” del prezzo (ed ivi, all'art. 6, ultimo periodo, la succitata clausola risolutiva espressa) in quanto debitamente conosciute e sottoscritte dal legale rappresentante di anche ai sensi degli artt. 1341 c.c. e 1469 bis c.c.; Parte_1
- il prezzo totale dovuto da a fronte delle vendite fosse pari ad € 113.997,00, che Parte_1
avrebbe dovuto corrispondere in via dilazionata;
CP_1
- in data 21.5.2021 ha richiesto a il pagamento del corrispettivo relativo CP_1 Parte_1
alla vendita di detti mezzi stante la decadenza del beneficio del termine concesso a seguito dell'emissione di alcuni effetti cambiari rimasti insoluti e protestati per € 7.830,00;
- stante il perdurante inadempimento di , in data 16.7.2021 ha Parte_1 CP_1
pagina 10 di 16 comunicato di avvalersi della clausola risolutiva espressa, risolvendo i già menzionati contratti e chiedendo la restituzione dei veicoli, ritenendo le rate percepite a titolo risarcitorio, con riserva di agire per gli ulteriori danni;
- , ha incardinato presso il Tribunale di Firenze il giudizio R.G. 8679/2021 per ottenere CP_1
la restituzione delle vetture ed il risarcimento danni, previo accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto (giudizio abbandonato in seguito alla restituzione dei veicoli del 20 ottobre
2021);
- in data 4 ottobre 2021 le parti hanno firmato e hanno scambiato a mezzo posto elettronica certificata una scrittura privata nella quale, dato atto dell'intervenuta risoluzione contrattuale di diritto, si obbligava a restituire le vetture entro il 31.10.2021 ed a corrispondere Parte_1
l'importo di € 71.000,00 a titolo risarcitorio entro il 31.12.2021.
La TE, pertanto, non ha contestato l'esistenza delle precedenti vendite, né la vigenza e l'efficacia delle condizioni generali di cui al doc. 4 prodotto da (tra cui la clausola risolutiva espressa), CP_1
né tantomeno le comunicazioni del 21.5.2021 o del 16.7.2021.
Parte attrice non ha infine disconosciuto la sottoscrizione né il contenuto della scrittura del 4 ottobre
2021, limitandosi a fornirne una diversa interpretazione ed a dedurre che la risoluzione avrebbe dovuto essere accertata giudizialmente.
Così ricostruiti i fatti, si osserva che a mente della clausola risolutiva espressa di cui all'ultimo periodo dell'art. 6 delle Condizioni Generali di vendita, in vigore tra le parti per quanto concerne le vendite effettuate da a tra la fine del 2018 ed il 2020: “Le parti convengono CP_1 Parte_1
espressamente che in caso di inadempimento del presente contratto da parte del Compratore, lo stesso
dovrà ritenersi automaticamente risolto ai sensi e con le modalità dell'art. 1456 c.c., sempre che il
Venditore decida di avvalersi della presente causa risolutiva e salvo quanto disposto all'art. 2”.
Con la clausola in esame, che si risolve in una forma di autotutela privata, ammessa espressamente pagina 11 di 16 dall'ordinamento all'art. 1456 c.c., le parti hanno previamente effettuato la valutazione circa la gravità
dell'inadempimento (art. 1455 c.c.), ed in luogo dell'intero procedimento giudiziale, il meccanismo risolutorio ha potuto operare con la sola comunicazione unilaterale della convenuta, prescindendo dalla necessità di accertamenti giudiziali.
, infatti, ha fornito la prova (i) dell'inadempimento di alla obbligazione di CP_1 Parte_1
pagamento del prezzo delle vetture in modo puntuale (mediante la produzione degli effetti cambiari insoluti e protestati), fatto peraltro non specificamente contestato, nonché (ii) dell'avvenuta comunicazione unilaterale da parte di di avvalersi di detta clausola. CP_1
Ne discende, in questa sede, il naturale accertamento che la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
ha potuto spiegare i propri effetti risolutivi di diritto ed ex tunc nei confronti dei rapporti contrattuali pendenti tra le parti, a far data dall'avvalimento del diritto potestativo di cui alla succitata clausola risolutiva, avvenuto il 16 luglio 2021 (ossia tre mesi prima delle restituzioni del 20 ottobre 2021).
A tale ricostruzione, peraltro, depone pacificamente anche l'interpretazione del contenuto della scrittura del 4 ottobre 2021, ove all'art. 2 le parti danno atto che “Con la sottoscrizione del presente atto le parti
confermano di ritenere risolti a ogni effetto, a far data dal 25.5.2021, stante il grave inadempimento di
i contratti indicati al punto a) delle premesse” ossia i contratti di Parte_1
vendita delle vetture oggetto del presente giudizio.
L'atto negoziale del 4 ottobre 2021, come correttamente dedotto da parte convenuta, non ha pertanto valore transattivo, tantomeno novativo, bensì ricognitivo di un effetto giuridico (quello risolutivo) già
verificatosi, scrittura dunque avente valore meramente di puntuazione e/o regolazione tra le parti circa le modalità e i tempi di esecuzione degli obblighi (restitutori e risarcitori) scaturenti dalla intervenuta risoluzione di diritto.
Conseguentemente, alla luce dei predetti riscontri indiziari e delle prove raggiunte, questo Tribunale
ritiene pienamente condivisibile la tesi sostenuta da parte convenuta a mente della quale in data 20 ottobre pagina 12 di 16 2021 ha adempiuto alla specifica obbligazione restitutoria scaturente dall'intervenuta Parte_1
risoluzione di diritto dei rapporti pregressi.
Del tutto irrilevanti, pertanto, le diciture riportate nelle fatture emesse dalla stessa parte attrice, che isolate non possono di per sé sole suffragare la tesi dell'esistenza di autonomi atti di vendita.
Gli atti del 20 ottobre 2021, pertanto, sono atti che pone in essere in esecuzione di un debito Parte_1
restitutorio, e non possono essere qualificati come atti estintivi di debiti pecuniari.
Di talché, la domanda principale ex art. 67 comma 1 n. 2, L.F. risulta infondata per difetto dei fatti costitutivi ivi richiesti.
Sgomberato il campo dalla domanda principale, considerata l'assenza del fatto costitutivo della pretesa domanda revocatoria, rimane da verificare se può trovare applicazione l'art. 67 comma 2 L.F. ovverosia se nel quadro degli eventi dedotti e provati possano rinvenirsi atti a titolo oneroso revocabili a mente di tale disposizione.
Ricostruiti i fatti per come pacificamente accertati supra, (ossia acclarata l'inesistenza di autonomi atti di vendita, ma in ogni caso la sussistenza di restituzioni di beni, operate nel periodo sospetto, dipese dall'intervenuta risoluzione contrattuale di diritto) la questione giuridica sottoposta a questo Tribunale
con la domanda formulata in subordine si risolve dunque nella possibilità o meno dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 comma 2 L.F. avente ad oggetto l'atto di manifestazione della volontà, proveniente non dal debitore, poi fallito, ma dall'altro contraente, di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Orbene, questo Tribunale ritiene che il diritto potestativo di avvalersi della clausola risolutiva espressa non possa affatto essere ascrivibile agli atti a titolo oneroso, che devono invero essere riferiti al fallito e consistere in atti di disposizione.
Le deduzioni di parte attrice traggono infatti spunto da alcuni orientamenti favorevoli alla configurabilità
pagina 13 di 16 della revocatoria fallimentare anche in relazione alla manifestazione di volontà di risoluzione di diritto di un contratto, qualificando come atto a titolo oneroso ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F. qualsiasi atto potenzialmente lesivo per la massa creditoria, senza compiere alcuna distinzione tra atti compiuti dal fallito e atti compiuti da terzi, ma concentrando l'attenzione esclusivamente sull'idoneità dell'atto ad arrecare pregiudizio alla massa.
Non pare tuttavia che possa sostenersi che per atti a titolo oneroso dovrebbero intendersi tutti gli atti che abbiano contenuto suscettibile di valutazione economica e che incidono negativamente sul patrimonio del fallito alterando la par condicio creditorum.
È indubbio, infatti, che la risoluzione di diritto di cui alla comunicazione unilaterale del 16 luglio 2021,
effettuata in forza di clausola risolutiva espressa, non sia specificamente contemplata tra gli atti, elencati dall'art. 67 L.F., oggetto di revocatoria fallimentare.
La sussistenza dell'atto a titolo oneroso non può dunque in alcun modo prescindere dalla partecipazione e/o cooperazione prestata dal debitore fallendo, come ad esempio avviene con le ipotesi di risoluzione del contratto per mutuo consenso, in quanto tale accordo presuppone la sussistenza di un atto dispositivo del debitore.
L'atto di avvalimento della clausola risolutiva espressa da parte del terzo contraente, invero, è, come detto, rimedio in autotutela del credito di cui si avvale la parte in bonis, che il debitore fallendo subisce,
mancando un qualsiasi atto di quest'ultimo con connotazioni dispositive.
Si ritiene pertanto dover aderire al recente e prevalente orientamento di legittimità, a mente del quale “In
tema di revocatoria fallimentare, l'atto con il quale il contraente non inadempiente, avvalendosi della
clausola risolutiva espressa, risolve unilateralmente il contratto stipulato con il contraente inadempiente
poi fallito non è annoverabile tra gli "atti a titolo oneroso" e quindi non è revocabile ai sensi dell'art. 67
l.fall., in quanto il contraente inadempiente, che in seguito sia sottoposto a fallimento, non vi ha in alcun
modo partecipato o cooperato, subendone solo gli effetti in posizione di soggezione” ( Cass., Sez. I, 9
pagina 14 di 16 maggio 2024, n. 12754).
A detta del predetto orientamento infatti, “Né l'atto di avvalimento della clausola risolutiva espressa può
dirsi ricompreso nella nozione di atto oneroso di cui fa menzione il cit. art. 67 al primo e al secondo
comma, poiché una lettura ragionevolmente (ma del tutto logica) restrittiva della nozione di atto
revocabile come “atto dispositivo”, “depauperativo” e riferito al “debitore” si ricava proprio dalla
lettura dell'art. 67 comma 2 l. fall., che sembra darlo per presupposto laddove, con riguardo alla prova
dell'elemento soggettivo non causalmente discorre di “altra parte” (che conosceva lo stato di
insolvenza), cioè di soggetto simmetricamente opposto a quella, implicitamente ma univocamente,
autrice dell'atto, cioè il debitore”.
Di talché l'atto oneroso revocabile non può consistere in una dichiarazione di un terzo (in questo caso
) produttiva di effetti giuridici, avente oggettiva capacità di alterare il patrimonio ma che CP_1
difetti in radice di un qualsiasi comportamento da parte del fallito che la caratterizzi come atto dispositivo tale da incidere negativamente sul patrimonio oggetto della futura esecuzione concorsuale.
Conseguentemente, le domande di parte attrice, in difetto degli elementi oggettivi costitutivi fondanti,
non possono trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (fasi di studio ed introduttiva ai parametri medi, fase istruttoria ai minimi, e fase decisionale ai valori medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore e diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciandosi sulle domande di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n.
2. L.F. e 67 comma 2
L.F., formulate da parte del respinge le domande attoree. Parte_1
pagina 15 di 16 Condanna altresì parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese del giudizio che liquida in €
11.268,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15% come per legge.
Firenze, 25 febbraio 2025
La Giudice
dott. Maria Novella Legnaioli
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
05 Quinta sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13446/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. UGO Parte_1
FRANCESCHETTI elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
ATTORE
contro
con il patrocinio degli avv.ti CHIARA LANZILLOTTA e FILIPPO Controparte_1
PASQUALETTI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice: ““Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa e respinta ogni contraria istanza,
eccezione e conclusione: A. In via principale A1. accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 67, comma 1,
n. 2, L.Fall., l'inefficacia degli atti di compravendita del 20 ottobre 2021, aventi ad oggetto la vendita
da parte della alla dei seguenti beni: - Mercedes Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 16 P Actros 18 2012 tg. FF982FK, ft.131/2021; - CO LI tg. EK982EV, ft. 132/2021; - CO LI
tg. FZ195YW, ft.133/2021; - Mercedes Benz tg. EH330EZ, ft.134/2021; - Mercedes Benz tg. FS509YB,
ft.135/2021; e, per quanto occorrer possa, anche dell'accordo datato 4 ottobre 2021 sulla base del quale
i predetti atti di compravendita sono stati compiuti;
A2. per l'effetto revocare il predetto accordo datato
4 ottobre 2021 e tali atti di compravendita, condannando la Società convenuta alla restituzione dei
predetti automezzi alla TE del Fallimento della B. In via Parte_1
subordinata B.
1. accertare e dichiarare ai sensi dell'art., 67, comma 2, L. Fall., l'inefficacia degli atti
di compravendita del 20 ottobre 2021, aventi ad oggetto la vendita da parte della
[...]
dei seguenti beni: - Mercedes Actros IV 18 2012 tg. FF982FK, ft.131/2021; - CO Parte_1
LI tg. EK982EV, ft. 132/2021; - CO LI tg. FZ195YW, ft.133/2021; - Mercedes Benz tg.
EH330EZ, ft.134/2021; - Mercedes Benz tg. FS509YB, ft.135/2021, e, per quanto occorrer possa, anche
dell'accordo datato 4 ottobre 2021 sulla base del quale i predetti atti di compravendita sono stati
compiuti; B.
2. per l'effetto revocare il predetto accordo datato 4 ottobre 2021 e tali atti di
compravendita, condannando la Società convenuta alla restituzione dei predetti automezzi alla TE
del Fallimento della C. In ogni caso, con riserva di chiedere il Parte_1
risarcimento del danno e con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
Parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, in via principale
respingere le domande tutte avversarie in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per i motivi
meglio specificati in narrativa;
in via subordinata fermo restando l'esercizio della domanda a mezzo
insinuazione al passivo nella procedura, nella denegata ipotesi in cui a seguito dell'accoglimento totale
o parziale delle domande avversarie sorgessero controcrediti di qualsivoglia natura nei confronti di
accertare e dichiarare la compensazione tra questi e il credito vantato da Controparte_1 CP_1
nei confronti di pari a Euro 71.000,00 e/o alla minore o maggiore
[...] Parte_1
somma che sarà accertata”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 16 La curatela del (di seguito anche solo “ ), Parte_1 Parte_1
dichiarato con sentenza n. 17/2022 pubblicata in data 28.01.2022 dal Tribunale di Firenze, ha convenuto in giudizio la società al fine di ottenere, a vari titoli, la declaratoria di inefficacia di più Controparte_1
atti di vendita di beni mobili registrati del 20 ottobre 2021 (nella specie le seguenti cinque autovetture:
Mercedes Actros IV 18 2012 tg. FF982FK, CO LI tg. EK982EV, CO LI tg. FZ195YW,
Mercedes Benz tg. EH330EZ, Mercedes Benz tg. FS509YB), e/o in alternativa dell'accordo datato 4
ottobre 2021 sulla base del quale sarebbero stati compiuti i predetti atti, con conseguente diritto ad ottenere la restituzione dei veicoli alienati.
Con l'atto introduttivo della presente causa, la TE ha dedotto che:
in data 1° marzo 2021, su istanza del PM, veniva chiesto il fallimento della sulla Parte_1
considerazione di un evidente stato di insolvenza rilevante ai sensi dell'art. 7 L.F. (procedimento prefallimentare numero R.G.F. n. 77/2021);
in data 20 ottobre 2021, la vendeva cinque mezzi di trasporto alla , Parte_1 Controparte_1
automezzi che la utilizzava per lo svolgimento della propria attività di impresa, ed emetteva Parte_1
le seguenti fatture: fattura n. 131/2021 a fronte della vendita dell'autovettura Actros IV 18 2012 targato
FF982FK per un importo di euro 18.000,00 più IVA;
fattura n. 132/2021 a fronte della vendita del veicolo
CO LI targato EK982EV per un importo di euro 8.000,00 più IVA;
fattura n. 133/2021 a fronte della vendita del veicolo CO LI targato FZ195YW per un importo di euro 13.000,00 più IVA;
fattura n. 134/2021 a fronte della vendita del veicolo Mercedes Benz targato EH330EZ per un importo di euro 14.000,00 più IVA;
fattura n. 135/2021 a fronte della vendita del veicolo Mercedes Benz targato
FS509YB per un importo di euro 7.500,00 più IVA;
l'acquisto degli automezzi non avveniva mediante pagamento del prezzo in denaro, bensì
mediante compensazione di crediti che la avrebbe vantato nei confronti della Controparte_1 [...]
(crediti che parte attrice, nell'atto introduttivo, collegava ad un debito risalente nel tempo, Pt_1
pagina 3 di 16 incrementatosi nel 2020 a fronte di alcune fatture per interessi maturati, cfr. doc. 7 parte attrice);
in data 19 novembre 2021, la depositava innanzi al Tribunale di Firenze un ricorso Parte_1
per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F. (R.G.F. n. 18/2021
Nuovo Concordato Preventivo), domanda pubblicata nel registro delle imprese in data 22 novembre
2021;
in data 1° dicembre 2021, il Tribunale di Firenze disponeva la riunione del procedimento R.G.F.
n. 18/2021 Nuovo Concordato Preventivo con il procedimento R.G.F. n. 77/2021 prefallimentare,
assegnando il termine di giorni 60 decorrenti per il deposito della proposta;
decorso inutilmente il termine assegnato, dato che non aveva depositato né la Parte_1
proposta di concordato, né tanto meno una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione,
il Tribunale dichiarava il fallimento della con sentenza n. 17/2022, pubblicata in data 28 Parte_1
gennaio 2022.
A fronte dei fatti esposti, la TE nel proprio atto introduttivo ha quindi chiesto, in via principale, che i predetti atti di vendita siano revocati o ai sensi dell'art. 67, comma 1 n. 2 L.F. (in quanto effettuati nel c.d. “periodo sospetto” e realizzati attraverso modalità di pagamento anormali – i.e. compensazione in luogo di adempimento in denaro) o, in ipotesi, ai sensi dell'art. 67, comma 2 L.F., (poiché atti a titolo oneroso compiuti nel relativo periodo sospetto), sussistendo altresì la scientia decoctionis da parte di
. Controparte_1
La società (di seguito anche solo “ ”) si è regolarmente costituita in giudizio Controparte_1 CP_1
deducendo in rito l'incompetenza funzionale del giudice adito essendo competente il tribunale fallimentare, nonché, nel merito l'infondatezza delle domande revocatorie avanzate dalla TE, in quanto in data 20 ottobre 2021 non avrebbe venduto a alcun veicolo, ma si Parte_1 CP_1
sarebbe limitata a restituire a parte convenuta i veicoli oggetto di precedenti contratti di vendita stipulati tra le parti, risolti di diritto già nel luglio 2021.
pagina 4 di 16 In particolare, l'odierna convenuta ha dedotto ed allegato che:
- tra il 2018 ed il 2020 aveva a sua volta già alienato a i medesimi cinque veicoli Parte_1
oggetto del presente giudizio ad un prezzo totale di € 113.997,00, che parte attrice avrebbe dovuto corrispondere in via dilazionata;
- in data 21.5.2021, aveva richiesto a mezzo dei propri legali alla il pagamento dei Parte_1
corrispettivi totali relativi alle vendite di detti mezzi, stante la decadenza dell'acquirente dal beneficio del termine concesso a seguito dell'emissione di alcuni effetti cambiari, insoluti e protestati per la somma di € 7.830,00;
- atteso il perdurante inadempimento, in data 16.7.2021, aveva pertanto provveduto a risolvere i contratti per inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e degli artt. 2 e 6 delle condizioni generali di vendita (doc. 4 parte convenuta) dichiarando di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ivi contenuta, e chiedendo quindi la restituzione dei cinque veicoli,
ritenendo le rate percepite a titolo risarcitorio e riservandosi la richiesta di ulteriori danni subiti;
- considerata la mancata restituzione dei cinque veicoli ed i danni patrimoniali subiti, CP_1
in data 23.7.2021 aveva proceduto a notificare a un atto di citazione con il quale, Parte_1
previo accertamento dell'intervenuta risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. e degli artt. 2 e 6 delle condizioni generali di vendita, chiedeva al Tribunale di Firenze di condannare alla Parte_1
restituzione dei mezzi ed al pagamento del danno pari alla differenza tra l'importo di € 113.997,00
ed il valore residuo dei veicoli oggetto di restituzione, dichiarando altresì la legittimità della ritenzione a titolo di caparra dell'importo di € 27.153,00 sino ad allora versato da Parte_1
- pendente il predetto giudizio (iscritto al n. R.G. 8679/2021 Tribunale di Firenze, Giudice Dott.
Ghelardini, con udienza fissata al 14.12.2021, doc. 6 fascicolo parte convenuta) in data 4 ottobre
2021 le parti avevano quindi sottoscritto una scrittura privata nella quale, ferma restando l'intervenuta risoluzione di diritto, si obbligava a restituire i mezzi entro il Parte_1
31.10.2021 e a corrispondere l'importo di € 71.000,00 a titolo risarcitorio entro e non oltre il pagina 5 di 16 31.12.2021 (doc. 7 fascicolo di parte convenuta);
- in data 20 ottobre 2021 aveva infine provveduto a restituire i cinque veicoli. Parte_1
Pertanto, secondo la ricostruzione di le domande revocatorie ex art. 67 comma 1 n. 2 L.F. e CP_1
67 comma 2 L.F. formulate dalla TE non possono trovare accoglimento per difetto dei relativi fatti costitutivi, poiché in data 20 ottobre 2021 non vi sarebbe stata alcuna vendita bensì soltanto l'esecuzione da parte di dell'obbligo restitutorio discendente dall'intervenuta risoluzione di diritto dei Parte_1
contratti di vendita conclusi tra le parti tra il 2018 ed il 2020. Risoluzione di diritto a sua volta verificatasi a fronte: a) del grave inadempimento di alle obbligazioni di pagamento dei prezzi pattuiti Parte_1
nei relativi contratti di vendita, e b) del conseguente avvalimento di della clausola risolutiva CP_1
espressa di cui agli artt. 2 e 6 delle condizioni generali di vendita in vigore tra le parti già in data
16.7.2021.
In altre parole, gli atti restitutori, effettuati in data 20 ottobre 2021 in seguito all'esercizio di detto diritto potestativo, non potrebbero configurare né atti estintivi di debiti pecuniari ai sensi dell'art. 67 comma 1
n. 2 L.F. né atti a titolo oneroso ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F.
Con riferimento a tale norma di cui all'art. 67 comma 2 L.F., peraltro, ha contestato altresì CP_1
la sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia decoctionis, nonché la circostanza che tali atti possano astrattamente essere qualificati come eseguiti nel periodo sospetto previsto dalla succitata norma, il quale non potrebbe decorrere in ogni caso dalla presentazione della domanda di concordato,
contestando nel caso di specie la vigenza dell'ex adverso richiamato principio di consecutività tra le procedure concorsuali.
Acclarata in via preliminare la corretta instaurazione della domanda davanti al Tribunale Fallimentare
competente ove era stata aperta la procedura concorsuale, in data 10 aprile 2024 il Tribunale concedeva alle parti i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c.
In virtù delle deduzioni sollevate nella comparsa di parte convenuta, la TE, nella prima memoria ex
pagina 6 di 16 art. 171 ter c.p.c., dichiarava di non aver avuto contezza della scrittura privata del 4 ottobre 2021 prima dell'instaurazione del presente giudizio, ma ciononostante contestava la ricostruzione fattuale e giuridica della controparte, considerando che, in assenza di accertamento giudiziale, non potesse ritenersi verificata alcuna risoluzione dei contratti di vendita intercorsi tra e negli anni CP_1 Parte_1
2018-2020. Per di più, a detta della TE la dicitura delle cinque fatture emesse dalla in Parte_1
data 20 ottobre 2021 (fatture mai contestate da e riportanti in descrizione “vendita usato CP_1
come visto e piaciuto nello stato in cui si trova”) sarebbe un chiaro indice a prova che in tale data le parti realizzarono autonomi atti di vendita, in ipotesi eseguiti in virtù degli accordi raggiunti con la scrittura del 4 ottobre 2021, alla quale perciò parte attrice estendeva le proprie domande revocatorie.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., e respinta la richiesta di prova orale richiesta da , CP_1
le parti provvedevano a precisare le rispettive conclusioni come sopra trascritte ed a depositare comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
Istruita documentalmente, all'udienza del 26 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
*
Le domande di parte attrice non sono fondate e devono essere respinte per le seguenti motivazioni, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
In via preliminare, l'astratta configurabilità, quantomeno sotto il profilo temporale, delle azioni revocatorie formulate dalla TE avverso gli atti intercorsi tra la società fallita e parte convenuta in data 20 ottobre 2021, impone di dover dirimere la controversia sia con riferimento alla domanda principale, ex art. 67, comma 1 n. 2 L.F. che ex art. 67 comma 2 L. F.
Merita osservare infatti che, diversamente da quanto argomentato da parte della difesa di , in CP_1
virtù del principio di consecutività tra le procedure concorsuali, le domande revocatorie, ex art. 67 L. F.
decorrono dalla data di presentazione del concordato e non dalla sentenza di fallimento allorquando
(come nel caso di specie) vi sia un ridotto iato temporale tra le procedure nonché coincidenza tra lo stato pagina 7 di 16 di crisi posto a base della domanda concorsuale e lo stato di insolvenza accertato nella sentenza declaratoria del fallimento,
Risulta pacifico e provato che la società con ricorso ex art. 161, comma 6, L.F., depositato Parte_1
presso la cancelleria del Tribunale di Firenze in data 19.11.2021, ha chiesto di accedere alla procedura concorsuale di concordato preventivo, formulando istanza per la concessione di un termine c.d. "in bianco" per la presentazione della proposta di concordato, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F., domanda alla quale faceva seguito - in consecuzione delle procedure - la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 19.1.2022 e pubblicata in data 28.1.2022 (dichiarazione di fallimento conseguente alla declaratoria di inammissibilità
della domanda di concordato preventivo del 19.1.2022) sulla base dell'istanza del P.M. per dichiarazione di fallimento datata 1.3.2021, in virtù della riunione dei giudizi disposta dal giudice relatore in data
1.12.2021.
Il principio della c.d. "consecuzione" risulta ormai pacifico in giurisprudenza di legittimità, trattandosi sostanzialmente dell'espressione di un medesimo stato di insolvenza sotteso alla procedura minore di regolazione della crisi così come al fallimento.
Più recentemente, infatti, i giudici di legittimità (Cass. 6 settembre 2021, n. 24056, e Cass. 13 settembre
2021, n. 24632) hanno precisato che la dichiarazione di fallimento seguita alla procedura di concordato preventivo attua non un fenomeno di semplice successione cronologica, ma di “consecuzione di
procedimenti”, i quali, pur distinti sotto il profilo formale, sul piano funzionale finiscono per essere strettamente collegati, nel fine del rispetto della regola della par condicio creditorum, avendo le due procedure come presupposto un analogo fenomeno economico.
Nel caso in esame è pacifica la quasi contestualità e il limitato iato temporale tra le due procedure: dato oggettivo che, alla luce della predetta giurisprudenza di legittimità, assicura la sussistenza di un identico stato d'insolvenza, rectius che lo stato d'insolvenza esistente al momento della dichiarazione di fallimento pagina 8 di 16 è il medesimo di quello esistente al momento della procedura di concordato preventivo (in adesione,
altresì, ad altre pronunce di merito, si veda altresì C. App. Milano 21.7.2021 n. 2323).
Così ricostruita la questione in termini di astratta configurabilità, quantomeno sotto il profilo temporale,
delle domande revocatorie formulate sia in via principale che subordinata, occorre procedere all'analisi circa la sussistenza degli ulteriori requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalle disposizioni azionate da parte attrice, alla luce dei riscontri documentali.
A mente dell'art. 67 comma 1 n. 2 L.F. sono soggetti a revocatoria gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento.
Parte attrice ha dedotto, in un primo momento, che a fronte degli atti di vendita del 20 ottobre 2021 vi era stata (quale datio in solutum) compensazione con precedenti crediti per interessi dovuti a , CP_1
salvo poi modificare la propria domanda alla luce della comparsa avversaria. In particolare, la TE
ha dedotto nelle successive memorie che in data 20 ottobre 2021 vi siano stati veri e propri atti di vendita,
autonomi o, in ipotesi, eseguiti “quale effetto di una risoluzione contrattuale mai accertata
giudizialmente ma solo convenzionalmente con la scrittura privata”, qualificando la scrittura del 4
ottobre 2021 come “accordo quadro che ha portato ai singoli trasferimenti degli autoveicoli”, da ciò
ricavandone il carattere di atto dispositivo e perciò revocabile (sia ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 2 L.F.
che art. 67 comma 2 L.F.).
Non vi è prova, tuttavia, dell'esistenza di “atti estintivi di debiti pecuniari” richiesti dalla norma azionata in via principale (art. 67, comma 1 n. 2 L.F.).
Dirimente infatti risulta l'accertamento se, nella fattispecie in esame, con riferimento alle vendite effettuate da nei periodi 2018-2020, vi sia stata risoluzione per mutuo consenso, come CP_1
predicato dalla TE (e dunque risoluzione avvenuta in data 4 ottobre 2021 mediante la scrittura privata prodotta da parte convenuta) o, come sostenuto da , risoluzione di diritto per via della CP_1
comunicazione datata 16 luglio 2021 con la quale quest'ultima dichiarava di avvalersi della clausola pagina 9 di 16 risolutiva espressa di cui all'art. 6 delle condizioni generali di vendita.
Orbene, le prospettazioni e deduzioni fornite dalla TE non sembrano poter essere condivisibili, né
sono suffragate da riscontri istruttori.
A livello probatorio, infatti, risulta indubbio e dimostrato, nonché incontestato, che:
- le cinque autovetture oggetto del presente giudizio siano le medesime vetture previamente alienate da parte di a tra la fine del 2018 ed il 2020 (nella specie, CP_1 Parte_1
Autocarro LI 460 tg. EA895BX, acquistato in data 2.9.2019 per l'importo di euro 35.000,00;
Autocarro Mercedes Actros 1846 tg. EH330EZ, acquistato in data 22.10.2019 per l'importo di euro 36.000,00; Autocarro LI 450 tg. EK982EV, acquistato in data 16.10.2019 per l'importo di euro 25.000,00; Autocarro Mercedes Actros 1851 tg. FF982FK, acquistato in data 8.10.2020
per l'importo di euro 28.000,00; Autocarro Mercedes TA Tourer 111 tg. FS509YB, acquistato in data 29.11.2018 per l'importo di euro 17.150,00 (Doc. 4 parte convenuta: contratti di vendita con condizioni generali e fatture di vendita);
- alle suddette vendite di vetture siano applicabili le condizioni generali di vendita sub doc. 4 di parte convenuta, e nella specie le clausole contrattuali di cui agli artt. 2 e 4 in termini di
“ordinazione, caparra e anticipi” nonché “pagamento” del prezzo (ed ivi, all'art. 6, ultimo periodo, la succitata clausola risolutiva espressa) in quanto debitamente conosciute e sottoscritte dal legale rappresentante di anche ai sensi degli artt. 1341 c.c. e 1469 bis c.c.; Parte_1
- il prezzo totale dovuto da a fronte delle vendite fosse pari ad € 113.997,00, che Parte_1
avrebbe dovuto corrispondere in via dilazionata;
CP_1
- in data 21.5.2021 ha richiesto a il pagamento del corrispettivo relativo CP_1 Parte_1
alla vendita di detti mezzi stante la decadenza del beneficio del termine concesso a seguito dell'emissione di alcuni effetti cambiari rimasti insoluti e protestati per € 7.830,00;
- stante il perdurante inadempimento di , in data 16.7.2021 ha Parte_1 CP_1
pagina 10 di 16 comunicato di avvalersi della clausola risolutiva espressa, risolvendo i già menzionati contratti e chiedendo la restituzione dei veicoli, ritenendo le rate percepite a titolo risarcitorio, con riserva di agire per gli ulteriori danni;
- , ha incardinato presso il Tribunale di Firenze il giudizio R.G. 8679/2021 per ottenere CP_1
la restituzione delle vetture ed il risarcimento danni, previo accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto (giudizio abbandonato in seguito alla restituzione dei veicoli del 20 ottobre
2021);
- in data 4 ottobre 2021 le parti hanno firmato e hanno scambiato a mezzo posto elettronica certificata una scrittura privata nella quale, dato atto dell'intervenuta risoluzione contrattuale di diritto, si obbligava a restituire le vetture entro il 31.10.2021 ed a corrispondere Parte_1
l'importo di € 71.000,00 a titolo risarcitorio entro il 31.12.2021.
La TE, pertanto, non ha contestato l'esistenza delle precedenti vendite, né la vigenza e l'efficacia delle condizioni generali di cui al doc. 4 prodotto da (tra cui la clausola risolutiva espressa), CP_1
né tantomeno le comunicazioni del 21.5.2021 o del 16.7.2021.
Parte attrice non ha infine disconosciuto la sottoscrizione né il contenuto della scrittura del 4 ottobre
2021, limitandosi a fornirne una diversa interpretazione ed a dedurre che la risoluzione avrebbe dovuto essere accertata giudizialmente.
Così ricostruiti i fatti, si osserva che a mente della clausola risolutiva espressa di cui all'ultimo periodo dell'art. 6 delle Condizioni Generali di vendita, in vigore tra le parti per quanto concerne le vendite effettuate da a tra la fine del 2018 ed il 2020: “Le parti convengono CP_1 Parte_1
espressamente che in caso di inadempimento del presente contratto da parte del Compratore, lo stesso
dovrà ritenersi automaticamente risolto ai sensi e con le modalità dell'art. 1456 c.c., sempre che il
Venditore decida di avvalersi della presente causa risolutiva e salvo quanto disposto all'art. 2”.
Con la clausola in esame, che si risolve in una forma di autotutela privata, ammessa espressamente pagina 11 di 16 dall'ordinamento all'art. 1456 c.c., le parti hanno previamente effettuato la valutazione circa la gravità
dell'inadempimento (art. 1455 c.c.), ed in luogo dell'intero procedimento giudiziale, il meccanismo risolutorio ha potuto operare con la sola comunicazione unilaterale della convenuta, prescindendo dalla necessità di accertamenti giudiziali.
, infatti, ha fornito la prova (i) dell'inadempimento di alla obbligazione di CP_1 Parte_1
pagamento del prezzo delle vetture in modo puntuale (mediante la produzione degli effetti cambiari insoluti e protestati), fatto peraltro non specificamente contestato, nonché (ii) dell'avvenuta comunicazione unilaterale da parte di di avvalersi di detta clausola. CP_1
Ne discende, in questa sede, il naturale accertamento che la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
ha potuto spiegare i propri effetti risolutivi di diritto ed ex tunc nei confronti dei rapporti contrattuali pendenti tra le parti, a far data dall'avvalimento del diritto potestativo di cui alla succitata clausola risolutiva, avvenuto il 16 luglio 2021 (ossia tre mesi prima delle restituzioni del 20 ottobre 2021).
A tale ricostruzione, peraltro, depone pacificamente anche l'interpretazione del contenuto della scrittura del 4 ottobre 2021, ove all'art. 2 le parti danno atto che “Con la sottoscrizione del presente atto le parti
confermano di ritenere risolti a ogni effetto, a far data dal 25.5.2021, stante il grave inadempimento di
i contratti indicati al punto a) delle premesse” ossia i contratti di Parte_1
vendita delle vetture oggetto del presente giudizio.
L'atto negoziale del 4 ottobre 2021, come correttamente dedotto da parte convenuta, non ha pertanto valore transattivo, tantomeno novativo, bensì ricognitivo di un effetto giuridico (quello risolutivo) già
verificatosi, scrittura dunque avente valore meramente di puntuazione e/o regolazione tra le parti circa le modalità e i tempi di esecuzione degli obblighi (restitutori e risarcitori) scaturenti dalla intervenuta risoluzione di diritto.
Conseguentemente, alla luce dei predetti riscontri indiziari e delle prove raggiunte, questo Tribunale
ritiene pienamente condivisibile la tesi sostenuta da parte convenuta a mente della quale in data 20 ottobre pagina 12 di 16 2021 ha adempiuto alla specifica obbligazione restitutoria scaturente dall'intervenuta Parte_1
risoluzione di diritto dei rapporti pregressi.
Del tutto irrilevanti, pertanto, le diciture riportate nelle fatture emesse dalla stessa parte attrice, che isolate non possono di per sé sole suffragare la tesi dell'esistenza di autonomi atti di vendita.
Gli atti del 20 ottobre 2021, pertanto, sono atti che pone in essere in esecuzione di un debito Parte_1
restitutorio, e non possono essere qualificati come atti estintivi di debiti pecuniari.
Di talché, la domanda principale ex art. 67 comma 1 n. 2, L.F. risulta infondata per difetto dei fatti costitutivi ivi richiesti.
Sgomberato il campo dalla domanda principale, considerata l'assenza del fatto costitutivo della pretesa domanda revocatoria, rimane da verificare se può trovare applicazione l'art. 67 comma 2 L.F. ovverosia se nel quadro degli eventi dedotti e provati possano rinvenirsi atti a titolo oneroso revocabili a mente di tale disposizione.
Ricostruiti i fatti per come pacificamente accertati supra, (ossia acclarata l'inesistenza di autonomi atti di vendita, ma in ogni caso la sussistenza di restituzioni di beni, operate nel periodo sospetto, dipese dall'intervenuta risoluzione contrattuale di diritto) la questione giuridica sottoposta a questo Tribunale
con la domanda formulata in subordine si risolve dunque nella possibilità o meno dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 comma 2 L.F. avente ad oggetto l'atto di manifestazione della volontà, proveniente non dal debitore, poi fallito, ma dall'altro contraente, di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Orbene, questo Tribunale ritiene che il diritto potestativo di avvalersi della clausola risolutiva espressa non possa affatto essere ascrivibile agli atti a titolo oneroso, che devono invero essere riferiti al fallito e consistere in atti di disposizione.
Le deduzioni di parte attrice traggono infatti spunto da alcuni orientamenti favorevoli alla configurabilità
pagina 13 di 16 della revocatoria fallimentare anche in relazione alla manifestazione di volontà di risoluzione di diritto di un contratto, qualificando come atto a titolo oneroso ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F. qualsiasi atto potenzialmente lesivo per la massa creditoria, senza compiere alcuna distinzione tra atti compiuti dal fallito e atti compiuti da terzi, ma concentrando l'attenzione esclusivamente sull'idoneità dell'atto ad arrecare pregiudizio alla massa.
Non pare tuttavia che possa sostenersi che per atti a titolo oneroso dovrebbero intendersi tutti gli atti che abbiano contenuto suscettibile di valutazione economica e che incidono negativamente sul patrimonio del fallito alterando la par condicio creditorum.
È indubbio, infatti, che la risoluzione di diritto di cui alla comunicazione unilaterale del 16 luglio 2021,
effettuata in forza di clausola risolutiva espressa, non sia specificamente contemplata tra gli atti, elencati dall'art. 67 L.F., oggetto di revocatoria fallimentare.
La sussistenza dell'atto a titolo oneroso non può dunque in alcun modo prescindere dalla partecipazione e/o cooperazione prestata dal debitore fallendo, come ad esempio avviene con le ipotesi di risoluzione del contratto per mutuo consenso, in quanto tale accordo presuppone la sussistenza di un atto dispositivo del debitore.
L'atto di avvalimento della clausola risolutiva espressa da parte del terzo contraente, invero, è, come detto, rimedio in autotutela del credito di cui si avvale la parte in bonis, che il debitore fallendo subisce,
mancando un qualsiasi atto di quest'ultimo con connotazioni dispositive.
Si ritiene pertanto dover aderire al recente e prevalente orientamento di legittimità, a mente del quale “In
tema di revocatoria fallimentare, l'atto con il quale il contraente non inadempiente, avvalendosi della
clausola risolutiva espressa, risolve unilateralmente il contratto stipulato con il contraente inadempiente
poi fallito non è annoverabile tra gli "atti a titolo oneroso" e quindi non è revocabile ai sensi dell'art. 67
l.fall., in quanto il contraente inadempiente, che in seguito sia sottoposto a fallimento, non vi ha in alcun
modo partecipato o cooperato, subendone solo gli effetti in posizione di soggezione” ( Cass., Sez. I, 9
pagina 14 di 16 maggio 2024, n. 12754).
A detta del predetto orientamento infatti, “Né l'atto di avvalimento della clausola risolutiva espressa può
dirsi ricompreso nella nozione di atto oneroso di cui fa menzione il cit. art. 67 al primo e al secondo
comma, poiché una lettura ragionevolmente (ma del tutto logica) restrittiva della nozione di atto
revocabile come “atto dispositivo”, “depauperativo” e riferito al “debitore” si ricava proprio dalla
lettura dell'art. 67 comma 2 l. fall., che sembra darlo per presupposto laddove, con riguardo alla prova
dell'elemento soggettivo non causalmente discorre di “altra parte” (che conosceva lo stato di
insolvenza), cioè di soggetto simmetricamente opposto a quella, implicitamente ma univocamente,
autrice dell'atto, cioè il debitore”.
Di talché l'atto oneroso revocabile non può consistere in una dichiarazione di un terzo (in questo caso
) produttiva di effetti giuridici, avente oggettiva capacità di alterare il patrimonio ma che CP_1
difetti in radice di un qualsiasi comportamento da parte del fallito che la caratterizzi come atto dispositivo tale da incidere negativamente sul patrimonio oggetto della futura esecuzione concorsuale.
Conseguentemente, le domande di parte attrice, in difetto degli elementi oggettivi costitutivi fondanti,
non possono trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (fasi di studio ed introduttiva ai parametri medi, fase istruttoria ai minimi, e fase decisionale ai valori medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore e diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciandosi sulle domande di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n.
2. L.F. e 67 comma 2
L.F., formulate da parte del respinge le domande attoree. Parte_1
pagina 15 di 16 Condanna altresì parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese del giudizio che liquida in €
11.268,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15% come per legge.
Firenze, 25 febbraio 2025
La Giudice
dott. Maria Novella Legnaioli
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