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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/11/2025, n. 3689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3689 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 745/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 745/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
AO OB e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE AO OB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_2 C.F._2 AO OB e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE AO OB
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TE IA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito - Accertare e dichiarare che i ricorrenti
e hanno diritto a ottenere la Parte_1 Parte_2 cittadinanza italiana e, per l'effetto, - Ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Controparte_1
stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri
pagina 1 di 4 dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”.
i ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendenti diretti del sig. di Per_1
cittadino italiano nato a [...] il [...] (doc. 2), emigrato in
[...]
AS ove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc. 4) . I ricorrenti sono tra loro padre e figlia e sono discendenti appunto dall'avo italiano
Per_
Questi si sposò ( doc.3) il 26.09.1892 nel Comune di Vagli Sotto (Lu) con Persona_1
[...]
nata a [...]. Da questo matrimonio nacque (doc.5) il Controparte_2 CP_3
03.12.1905 a Caconda (AS). Questa si sposò con il 03.10.1925 a Persona_3
RI (AS) ( doc. 6) e da questo matrimonio nacque il 20.10.1938 ( doc. 7) ad Persona_4
PO ( AS). si sposò con in data 04.03.1961 (doc. 8); da Persona_4 Persona_5 questo matrimonio nacque l'odierno ricorrente il 07.04.65 a PO (AS) Parte_1
8 doc.9). Questi poi si sposò con in data 16.07.1988 ( doc. 10) e da Persona_6
questa unione è nata la ricorrente ( doc. 11). Parte_2
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda pagina 2 di 4 giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano sig. cittadino italiano nato a Persona_1
OV di AN (Lu) il 16.03.1867 il quale non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in AS alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. cittadino italiano nato a [...] il [...], con Persona_1
definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: che i siggi , nato a [...] [...] ( C.F. Parte_1
e , nata ad [...] ( AS ) il 24.08.1992 C.F._1 Parte_2
(C.F. sono tutti cittadini italiani C.F._2
-Spese compensate
Firenze, 17 novembre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 745/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
AO OB e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE AO OB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_2 C.F._2 AO OB e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE AO OB
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TE IA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito - Accertare e dichiarare che i ricorrenti
e hanno diritto a ottenere la Parte_1 Parte_2 cittadinanza italiana e, per l'effetto, - Ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Controparte_1
stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri
pagina 1 di 4 dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”.
i ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendenti diretti del sig. di Per_1
cittadino italiano nato a [...] il [...] (doc. 2), emigrato in
[...]
AS ove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc. 4) . I ricorrenti sono tra loro padre e figlia e sono discendenti appunto dall'avo italiano
Per_
Questi si sposò ( doc.3) il 26.09.1892 nel Comune di Vagli Sotto (Lu) con Persona_1
[...]
nata a [...]. Da questo matrimonio nacque (doc.5) il Controparte_2 CP_3
03.12.1905 a Caconda (AS). Questa si sposò con il 03.10.1925 a Persona_3
RI (AS) ( doc. 6) e da questo matrimonio nacque il 20.10.1938 ( doc. 7) ad Persona_4
PO ( AS). si sposò con in data 04.03.1961 (doc. 8); da Persona_4 Persona_5 questo matrimonio nacque l'odierno ricorrente il 07.04.65 a PO (AS) Parte_1
8 doc.9). Questi poi si sposò con in data 16.07.1988 ( doc. 10) e da Persona_6
questa unione è nata la ricorrente ( doc. 11). Parte_2
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda pagina 2 di 4 giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano sig. cittadino italiano nato a Persona_1
OV di AN (Lu) il 16.03.1867 il quale non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in AS alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. cittadino italiano nato a [...] il [...], con Persona_1
definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: che i siggi , nato a [...] [...] ( C.F. Parte_1
e , nata ad [...] ( AS ) il 24.08.1992 C.F._1 Parte_2
(C.F. sono tutti cittadini italiani C.F._2
-Spese compensate
Firenze, 17 novembre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
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