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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/02/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
r.g.t. 7167/2021
VERBALE DI UDIENZA DEL 05/02/2025
Sono comparsi:
- per parte attrice, l'avv. Silvio Roberto, per delega dell'avv. Papaloni, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e chiede condannarsi i convenuti in solido a rimborsare l'esponente quale impresa designata fondo garanzia vittime della strada, l'importo di euro 12.150,89 oltre interessi legali dall'avvenuto pagamento al saldo.
Il difensore, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
***
Dopo breve dis cussi one oral e, il Giudice si riti ra i n camera di consiglio per l a decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di cons igli o l a decisi one s arà resa al verbal e, per cui anche in l oro assenza non sarà dat a com uni cazi one.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone let tura e deposit andol a al fascicolo t el em ati co.
Il Giudice
Francesco Rossin i
1 N.R.G. 7167/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del Giudice dott. Francesco Rossini, all'esito della discussione ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza del 05.02.2025, nella causa iscritta al N.R.G. 7167/2021 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
(C.F. , nella sua qualità di impresa Parte_1 P.IVA_1
designata per il FGVS, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa,
14, in persona del suo procuratore speciale , rappresentata e difesa, Parte_2
giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Federico Pampaloni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Raffaele Russo, con studio in
Napoli Centro Direzionale Isola G77 ATTORE
E
CP_1
CONVENUTO - CONTUMACE
Controparte_2
2 CONVENUTO – CONTUMACE
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 5.02.2025
1. Con atto di citazione, la nella qualità di impresa designata Parte_1
per il Fondo di Garanzia per le vittime della strada conveniva in giudizio CP_1
e esponendo di aver assunto la gestione del sinistro avvenuto in Controparte_2
data 11.06.2005 a seguito del quale il mezzo targato NAW19621, privo di copertura assicurativa, di proprietà di e condotto da CP_1 Controparte_2
danneggiava i sigg.ri , e . Parte_3 Controparte_3 CP_4
Esponeva, altresì, che il sinistro veniva accertato con sentenza del Giudice di Pace di
Agropoli n. 436/2006, passata in giudicato, e che, in ottemperanza ed esecuzione della predetta sentenza provvedeva a pagare la complessiva somma di € 12.150,89 in favore dei danneggiati.
Evidenziava di aver intimato il rimborso della predetta somma, per il tramite della società mandataria ai responsabili del sinistro de quo, sig. , CP_5 CP_1
proprietario dell'autovettura, e al conducente sig. , ma che nessun Controparte_2
pagamento veniva effettuato.
Di conseguenza, agiva in regresso ex art. 292 comma 1, del D.lgs. n. 209/2004,
concludendo per la condanna dei convenuti in solido a rimborsare alla esponente,
quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, l'importo di €. 12.150,89 ed interessi legali maturati e maturandi dal dì
dell'avvenuto pagamento al dì del saldo, comunque globalmente entro i limiti della competenza per valore del Giudice adito, con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.
3 2. I convenuti e non si costituivano e, alle udienze CP_1 Controparte_2
del 31.03.2022 e 19.10.2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
3. La causa veniva istruita mediante produzione documentale e, ad istruttoria conclusa, veniva assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal
22.01.2024 e rinviata all'udienza del 05.02.2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
***
1. In via preliminare, si osserva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 7 luglio 2022, n. 21514, hanno chiarito la natura giuridica dell'azione di regresso proposta ai sensi del primo comma dell'art. 292 d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice
della Assicurazioni Private).
Componendo un contrasto giurisprudenziale, la Corte ha aderito all'orientamento che qualifica l'azione de quo nei seguenti termini: “L'azione in parola va qualificata come
azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione
di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto
del danneggiato. Trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del
vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse
unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile.”
La Corte ritiene, dunque, che l'art. 292 del Codice delle Assicurazioni disciplini un'azione del tutto speciale rispetto a quella di surroga nei diritti del danneggiato ed a quella di regresso nei confronti del danneggiante, configurandosi un vincolo solidale atipico tra l'obbligazione del responsabile del sinistro stradale e l'obbligazione ex lege
del Fondo Garanzie Vittime della Strada (e, quindi, dell'impresa designata, la
[...]
. Parte_1
4 2. Tale ricostruzione, che sottende l'esigenza di assicurare un efficace recupero del sacrificio imposto solidaristicamente dalla legge all'impresa designata, riconferma i presupposti per l'azione che sono, oltre l'accertamento della responsabilità del sinistro e alla scopertura assicurativa del veicolo responsabile, il pagamento dell'indennizzo,
anche in via transattiva, come confermato e ribadito, da ultimo, da Cassazione civile n. 1368 del 2024.
D'altronde, ciò discende dallo stesso tenore letterale dell'art. 292 cod. ass., che fa riferimento al “recupero dell'indennizzo pagato”, che esprime la necessità che l'impresa designata possa agire in rivalsa unicamente qualora abbia già provveduto al pagamento verso i danneggiati.
3. Ciò detto, e passando al merito della questione, il Tribunale rileva quanto segue.
In virtù del passaggio in giudicato della sentenza n. 436 del 2007 resa dal Giudice di
Pace di Agropoli, come da certificato in atti, devono ritenersi pacifiche tutte le circostanze ivi accertate, ossia la ricostruzione del sinistro, le sue conseguenze in termini di danno subito, nonché l'esclusiva responsabilità del conducente e del proprietario dell'autovettura targata NAW19621, sprovvista di idonea copertura assicurativa.
Tuttavia, pur essendo accertati suddetti presupposti, difetta la prova del pagamento effettuato dalla società attrice nei confronti dei danneggiati.
Sul punto, la società asserisce, nell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi,
che, in conseguenza ed esecuzione della sentenza del Giudice di Pace provvedeva a pagare la somma di €12.150,89, evidenziando di aver depositato l'atto di quietanza denominato “Doc.2 – copia quietanze” (cfr. pagg. 2 e 4 dell'atto di citazione).
5 Tuttavia, la circostanza del pagamento delle somme da parte della Parte_1
in favore dei danneggiati , e ,
[...] Parte_3 CP_4 Controparte_3
non risulta in alcun modo provata.
Difatti, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, non è dato rinvenire negli atti processuali alcuna quietanza di pagamento.
Il documento n. 2 allegato alla citazione è la copia del rapporto dei Carabinieri di
Agropoli (cft. risultanze del fascicolo telematico).
D'altronde, non si potrebbe neanche ritenere che la documentazione sia stata smarrita,
posto che nell'anno di iscrizione a ruolo del procedimento (2021) il deposito degli atti avveniva già in modalità telematica;
rimane in ogni caso, a carico delle parti l'onere di verificare la corretta allegazione della documentazione fonte di prova.
Può solo aggiungersi che la prova per testi sull'avvenuto pagamento è chiaramente inammissibile ai sensi degli artt. 2726 e 2721 c.c.: non emergono ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro (nella specie si tratta di oltre 12.000 euro)
la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta, a maggior ragione considerati gli aspetti pubblicistici di rilievo generale e contabile sottesi alla costituzione e all'operatività del Fondo, quale organismo istituito per consentire il risarcimento, con determinate regole, dei danni subiti da cittadini coinvolti in incidenti stradali per colpa altrui e che, altrimenti, non potrebbero beneficiare di una valida copertura assicurativa.
Non da ultimo, stante la perentorietà dei termini per le deduzioni istruttorie
(perentorietà che resta tale anche se la controparte è contumace) non sussistono i presupposti per la rimessione in termini dell'attrice.
6 Si comprende, dunque, che, mancando il presupposto per l'accoglimento della domanda di regresso, la stessa non possa essere accolta.
4. Quanto alle spese di lite, nulla da disporre, stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nell'ambito del giudizio R.N.G. 7167/2021, disattesa ogni Parte_1
diversa e/o ulteriore istanza così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in data 05.02.2025 all'esito della discussione orale.
Il giudice
Francesco Rossini
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SECONDA SEZIONE CIVILE
r.g.t. 7167/2021
VERBALE DI UDIENZA DEL 05/02/2025
Sono comparsi:
- per parte attrice, l'avv. Silvio Roberto, per delega dell'avv. Papaloni, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e chiede condannarsi i convenuti in solido a rimborsare l'esponente quale impresa designata fondo garanzia vittime della strada, l'importo di euro 12.150,89 oltre interessi legali dall'avvenuto pagamento al saldo.
Il difensore, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
***
Dopo breve dis cussi one oral e, il Giudice si riti ra i n camera di consiglio per l a decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di cons igli o l a decisi one s arà resa al verbal e, per cui anche in l oro assenza non sarà dat a com uni cazi one.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone let tura e deposit andol a al fascicolo t el em ati co.
Il Giudice
Francesco Rossin i
1 N.R.G. 7167/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del Giudice dott. Francesco Rossini, all'esito della discussione ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza del 05.02.2025, nella causa iscritta al N.R.G. 7167/2021 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
(C.F. , nella sua qualità di impresa Parte_1 P.IVA_1
designata per il FGVS, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa,
14, in persona del suo procuratore speciale , rappresentata e difesa, Parte_2
giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Federico Pampaloni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Raffaele Russo, con studio in
Napoli Centro Direzionale Isola G77 ATTORE
E
CP_1
CONVENUTO - CONTUMACE
Controparte_2
2 CONVENUTO – CONTUMACE
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 5.02.2025
1. Con atto di citazione, la nella qualità di impresa designata Parte_1
per il Fondo di Garanzia per le vittime della strada conveniva in giudizio CP_1
e esponendo di aver assunto la gestione del sinistro avvenuto in Controparte_2
data 11.06.2005 a seguito del quale il mezzo targato NAW19621, privo di copertura assicurativa, di proprietà di e condotto da CP_1 Controparte_2
danneggiava i sigg.ri , e . Parte_3 Controparte_3 CP_4
Esponeva, altresì, che il sinistro veniva accertato con sentenza del Giudice di Pace di
Agropoli n. 436/2006, passata in giudicato, e che, in ottemperanza ed esecuzione della predetta sentenza provvedeva a pagare la complessiva somma di € 12.150,89 in favore dei danneggiati.
Evidenziava di aver intimato il rimborso della predetta somma, per il tramite della società mandataria ai responsabili del sinistro de quo, sig. , CP_5 CP_1
proprietario dell'autovettura, e al conducente sig. , ma che nessun Controparte_2
pagamento veniva effettuato.
Di conseguenza, agiva in regresso ex art. 292 comma 1, del D.lgs. n. 209/2004,
concludendo per la condanna dei convenuti in solido a rimborsare alla esponente,
quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, l'importo di €. 12.150,89 ed interessi legali maturati e maturandi dal dì
dell'avvenuto pagamento al dì del saldo, comunque globalmente entro i limiti della competenza per valore del Giudice adito, con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.
3 2. I convenuti e non si costituivano e, alle udienze CP_1 Controparte_2
del 31.03.2022 e 19.10.2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
3. La causa veniva istruita mediante produzione documentale e, ad istruttoria conclusa, veniva assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal
22.01.2024 e rinviata all'udienza del 05.02.2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
***
1. In via preliminare, si osserva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 7 luglio 2022, n. 21514, hanno chiarito la natura giuridica dell'azione di regresso proposta ai sensi del primo comma dell'art. 292 d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice
della Assicurazioni Private).
Componendo un contrasto giurisprudenziale, la Corte ha aderito all'orientamento che qualifica l'azione de quo nei seguenti termini: “L'azione in parola va qualificata come
azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione
di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto
del danneggiato. Trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del
vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse
unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile.”
La Corte ritiene, dunque, che l'art. 292 del Codice delle Assicurazioni disciplini un'azione del tutto speciale rispetto a quella di surroga nei diritti del danneggiato ed a quella di regresso nei confronti del danneggiante, configurandosi un vincolo solidale atipico tra l'obbligazione del responsabile del sinistro stradale e l'obbligazione ex lege
del Fondo Garanzie Vittime della Strada (e, quindi, dell'impresa designata, la
[...]
. Parte_1
4 2. Tale ricostruzione, che sottende l'esigenza di assicurare un efficace recupero del sacrificio imposto solidaristicamente dalla legge all'impresa designata, riconferma i presupposti per l'azione che sono, oltre l'accertamento della responsabilità del sinistro e alla scopertura assicurativa del veicolo responsabile, il pagamento dell'indennizzo,
anche in via transattiva, come confermato e ribadito, da ultimo, da Cassazione civile n. 1368 del 2024.
D'altronde, ciò discende dallo stesso tenore letterale dell'art. 292 cod. ass., che fa riferimento al “recupero dell'indennizzo pagato”, che esprime la necessità che l'impresa designata possa agire in rivalsa unicamente qualora abbia già provveduto al pagamento verso i danneggiati.
3. Ciò detto, e passando al merito della questione, il Tribunale rileva quanto segue.
In virtù del passaggio in giudicato della sentenza n. 436 del 2007 resa dal Giudice di
Pace di Agropoli, come da certificato in atti, devono ritenersi pacifiche tutte le circostanze ivi accertate, ossia la ricostruzione del sinistro, le sue conseguenze in termini di danno subito, nonché l'esclusiva responsabilità del conducente e del proprietario dell'autovettura targata NAW19621, sprovvista di idonea copertura assicurativa.
Tuttavia, pur essendo accertati suddetti presupposti, difetta la prova del pagamento effettuato dalla società attrice nei confronti dei danneggiati.
Sul punto, la società asserisce, nell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi,
che, in conseguenza ed esecuzione della sentenza del Giudice di Pace provvedeva a pagare la somma di €12.150,89, evidenziando di aver depositato l'atto di quietanza denominato “Doc.2 – copia quietanze” (cfr. pagg. 2 e 4 dell'atto di citazione).
5 Tuttavia, la circostanza del pagamento delle somme da parte della Parte_1
in favore dei danneggiati , e ,
[...] Parte_3 CP_4 Controparte_3
non risulta in alcun modo provata.
Difatti, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, non è dato rinvenire negli atti processuali alcuna quietanza di pagamento.
Il documento n. 2 allegato alla citazione è la copia del rapporto dei Carabinieri di
Agropoli (cft. risultanze del fascicolo telematico).
D'altronde, non si potrebbe neanche ritenere che la documentazione sia stata smarrita,
posto che nell'anno di iscrizione a ruolo del procedimento (2021) il deposito degli atti avveniva già in modalità telematica;
rimane in ogni caso, a carico delle parti l'onere di verificare la corretta allegazione della documentazione fonte di prova.
Può solo aggiungersi che la prova per testi sull'avvenuto pagamento è chiaramente inammissibile ai sensi degli artt. 2726 e 2721 c.c.: non emergono ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro (nella specie si tratta di oltre 12.000 euro)
la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta, a maggior ragione considerati gli aspetti pubblicistici di rilievo generale e contabile sottesi alla costituzione e all'operatività del Fondo, quale organismo istituito per consentire il risarcimento, con determinate regole, dei danni subiti da cittadini coinvolti in incidenti stradali per colpa altrui e che, altrimenti, non potrebbero beneficiare di una valida copertura assicurativa.
Non da ultimo, stante la perentorietà dei termini per le deduzioni istruttorie
(perentorietà che resta tale anche se la controparte è contumace) non sussistono i presupposti per la rimessione in termini dell'attrice.
6 Si comprende, dunque, che, mancando il presupposto per l'accoglimento della domanda di regresso, la stessa non possa essere accolta.
4. Quanto alle spese di lite, nulla da disporre, stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nell'ambito del giudizio R.N.G. 7167/2021, disattesa ogni Parte_1
diversa e/o ulteriore istanza così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in data 05.02.2025 all'esito della discussione orale.
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