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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/05/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 07/05/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 13995 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. GIGLIO ROBERTO;
Ricorrenti
E
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. TIBERINO CARLA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio Parte_1 in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi in proprio favore la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione previdenziale oggetto della pretesa (assegno ordinario di invalidità) con la decorrenza dalla domanda amministrativa;
il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'odierna udienza la discussione precedeva la pubblicazione della sentenza.
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La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Orbene, in questa fase di merito, si è proceduto al rinnovo delle operazioni di consulenza, con incarico alla dott.ssa Persona_1
Il c.t.u. ha affermato che: « … Sulla base della documentazione allegata agli Atti, dell'anamnesi, dell'esame obiettivo, degli accertamenti eseguiti, la sottoscritta C.T.U. può rispondere con parere motivato ai quesiti po
- sti dalla S.V. Ill.ma. La sig. r a è risultata attualmente affetta da ”Diabete mellito in Parte_1 trattamento plurifarmacologico. Spondiloartrosi con ernie e discopatie multiple ad incidenza funzionale.
Sindrome ansioso-depressiva “.
1 La Ricorrente è risultata affetta da molti anni da diabete mellito;
è documentata altresì intolleranza alla metformina;
attualmente invece è documentata necessità di terapia plurifarmacologica anche con iniezione di insulina glargine. La signora è anche risultata affetta da spondiloartrosi, sintomatica da alcuni anni;
presenta infatti lombosciatalgie ricorrenti. L'esame obiettivo ha evidenziato segni dovuti all'interessa - mento delle strutture e dei distretti interessati dalla patologia degenerativa , con limitazione funzionale conseguenziale.
L'esame obiettivo eseguito ai fini della presente relazione è risultato in linea con la certificazione esibita. È altresì documentato uno stato ansioso-depressivo ad esordio iniziale acuto (documentato stato confusionale e
TS) 15 anni fa circa, e tuttora in trattamento farmacologico. Pertanto, in considerazione dell'attività lavorativa svolta di tipo gravoso quale quella agricola - correlata ad altri parametri quali l'età (60), il sesso, il livello socioculturale (quinta elementare), ecc. - è possibile affermare che le patologie riscontrate fanno ritenere che la sig.ra presenti una invalidità superiore ai due terzi della totale in attività Parte_1 confacenti alle proprie attitudini a far data dalla domanda amministrativa del 25.08. 2021; non presenta invece i requisiti per ottenere il diritto alla pensione ordinaria di inabilità.
…. CONCLUSIONI
Per tutto quanto finora premesso, si risponde quanto segue ai quesiti posti dalla S.V. Ill.ma.
• La sig.ra è risultata attualmente affetta da “Diabete mellito in trattamento Parte_1 plurifarmacologico. Spondiloartrosi con ernie e discopatie multiple ad incidenza funzionale. Sindrome ansioso-depressiva”.
• Tali patologie determinano una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali a far data dalla domanda amministrativa del 25.08.2021
(art.1, L. n° 222/19 84); non presenta invece i requisiti per ottenere il diritto alla pensione ordinaria di inabilità (art. 2 , L. n° 222/19 84)».
La relazione di c.t.u., immune da vizi e che non ha formato oggetto di alcuna contestazione, va, dunque, condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie di parte ricorrente ed alla decorrenza dal 25.08.2021 (data della domanda amministrativa).
La domanda, quindi, va accolta per quanto di ragione.
La domanda, quindi, va accolta.
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In conclusione, va dichiarato che si trovava nelle condizioni sanitarie previste per Parte_1 beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità civile sin dalla domanda amministrativa del 25.08.2021.
Le spese del giudizio, in considerazione della soccombenza, sono a carico dell' e sono liquidate come CP_2 in dispositivo. CP_ I costi di c.t.u. sono posti definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
CP_ definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti dell' con Parte_1 ricorso depositato il 14/12/2023, così provvede:
2 - accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno ordinario di invalidità civile a decorrere dalla domanda amministrativa del 25.08.2021; CP_
- condanna l' al pagamento, in distrazione, delle spese processuali, che liquida in euro 5.300,00, oltre accessori di legge e di tariffa, di cui euro 1.400,00 per le spese di ATP;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Così deciso in Bari, in data 07/05/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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