Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17737/2018 R.G., avente per oggetto:
“risarcimento danni”;
TRA
c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Salvatore Salvà, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Castro, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
all'udienza del 03 dicembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 09.11.2018,
ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale Parte_1
al fine di chiederne la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito dei reati di cui agli artt. 582 c.p. e 612 c.p., commessi dal convenuto in data 29.05.2011.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata in data
04.02.2019, si è costituto il quale ha Controparte_1
contestato l'ammontare del danno biologico in considerazione della documentazione medica prodotta, nonché la stessa esistenza del danno non patrimoniale e dello stesso danno patrimoniale mancando qualunque prova. In ogni caso, si è dichiarato disponibile a risarcire il danno in misura congrua e commisurata ai danni effettivamente patiti dall'attore, inizialmente nella misura di € 5.000,00 (comparsa di costituzione) e successivamente nella misura di € 7.000,00 (verbale udienza del 17.05.2019)
Conclusa la fase istruttoria, durante la quale sono stati sentiti i testimoni indicati da parte attrice e da parte convenuta, ed espletata la consulenza tecnica di ufficio, all'udienza del 03 dicembre 2024,
precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito di comparse conclusionale e memorie di replica.
Nel merito, la domanda promossa dall'attore è parzialmente fondata nei termini appresso indicati.
È pacifico come, in materia di rapporti tra giudizi civile e penale, la sentenza di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, ha efficacia vincolante, in ordine all'affermata responsabilità
dell'imputato, con la conseguenza che, nel successivo giudizio civile risarcitorio, il giudice è deputato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile. Infatti,
secondo la giurisprudenza pacifica della S.C. «La condanna generica
al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur
presupponendo il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno
alla parte civile, non esige alcun accertamento sull'esistenza concreta
del danno risarcibile, ma postula solo l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza del nesso
causale tra questo e il danno, rimanendo pienamente salva nel giudizio
di liquidazione del quantum la possibilità di esclusione dell'esistenza di
danno eziologicamente connesso con un reato, inglobando dunque
detto giudizio anche l'an; e da ciò discende l'assenza di alcun vincolo
di giudicato come conseguenza della condanna generica» (Cass.
n.16026/2016).
Orbene, nella specie si evince dagli atti del giudizio che la sentenza n. 17/2013 emessa dal Giudice di Pace di Biancavilla, in data
13.06.2013, e confermata integralmente in appello con sentenza n.
119/2014 emessa dal Tribunale di Catania in data 04.12.2014, è
divenuta irrevocabile in data 19.04.2015, come da attestazione apposta in calce alla stessa in data 16.09.2016.
Questa sentenza fa stato in questo giudizio sull'esistenza del fatto di reato e sulla condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, il cui accertamento dell'esistenza e dell'entità degli stessi è demandato a questo giudice civile. Fatta questa necessaria premessa, bisogna ora verificare la sussistenza, o meno, dei danni.
Innanzitutto, dalla sentenza penale risulta che il CP_1
aggrediva il scagliandogli un puntello di ferro e colpendolo e, Pt_1
poi, lo minacciava gridandogli “io i cristiani mi mangio”.
Di talché, può dirsi che le condotte minacciose e lesive risultano,
quanto meno in astratto, suscettibili di integrare i presupposti per il risarcimento dell'invocato danno.
In relazione alla tipologia dei danni subiti, sicuramente sussiste un danno biologico;
infatti, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata, le cui conclusioni precise e puntuali su ogni argomento trattato vanno pienamente condivise, è emerso che “La lesione riportata dall'attore, ossia la ferita lacero contusa, risulta compatibile con le modalità del sinistro riportate in atti e riferite dall'attore, ed appare in atto guarita con postumi, consistenti in “Esito cicatriziale lineare di cm 3, compreso in un'area di avvallamento cutaneo di cm 4
x 1 in sede frontale”, comportante un danno biologico permanente oggi stabilizzato e valutabile nella misura del 3% (tre per cento). La
metodologia adottata per la valutazione percentuale del danno
biologico è ispirata ai barèmes medico-legali di uso comune, con particolare riferimento alla “Tabella delle menomazioni” allegata al
D.M. 3 luglio 2003. In merito al cosiddetto “Danno Biologico
Temporaneo” questo può essere individuato alla luce della documentazione sanitaria esaminata in una ITP al 50% di giorni 8
(otto), corrispondente alla prognosi stabilita in sede di Pronto
Soccorso e una I.T.P al 25% nella misura di giorni 15 (quindici), necessaria per la completa cicatrizzazione della ferita. Non sono state
prodotte in atti spese sanitarie (cfr. relazione in atti).
Dette conclusioni sono assolutamente condivisibili in quanto prive di vizi logici, supportate da un idoneo apparato motivazionale, idonee a resistere alle avverse osservazioni e coerenti con la documentazione medica depositata proveniente dalla struttura ospedaliera.
Quanto alla componente del danno morale, quale categoria di danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, è onere del giudice di merito, dopo l'identificazione della situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, valutare rigorosamente, tanto l'aspetto interiore del danno, quanto il suo impatto, modificativo in peius, sulla vita quotidiana, atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà
naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr. in questo senso Cass. civ. sez. III,
26/11/2024, n. 30461).
E nella specie, sussiste anche la sofferenza interiore patita dalla vittima ed il turbamento transitorio dello stato d'animo derivante dall'atto illecito subito, da intendersi come danno conseguenza, che non può dirsi sussistente in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento anche a mezzo di presunzioni.
Nella specie, il comportamento assunto dal convenuto in un luogo di campagna, e soprattutto l'uso del puntello in ferro, ha dato origine senza dubbio, alla compromissione della libera capacità di autodeterminarsi della vittima (attraverso le minacce), nonché alla lesione, oltre che della salute, del proprio onore e decoro essendo che il oltre all'aggressione e alle minacce, profferiva nei confronti CP_1
del minacce di morte (“io i cristiani mi mangio”) (cfr. sentenza Pt_1
del giudice di pace in atti, confermata dalla sentenza del Tribunale).
La lesione di detti diritti costituzionalmente garantiti ha di certo provocato nella vittima profonda sofferenza, che deve essere risarcita a prescindere dall'asserito cambio di abitudini di vita, di cui in effetti non si è raggiunta alcuna la prova in giudizio (i testimoni sentiti sono stati contraddittori tra loro e, soprattutto, le dichiarazioni rese sono state o de relato, come quelle rese dalla contraddittorie e generiche, di Tes_1
guisa che l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando,
conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta: cfr. in questo senso Cass. n.4773/2015).
Orbene, ai fini della chiesta liquidazione si fa applicazione delle
Tabelle di Milano, le quali rappresentano uno strumento di carattere equitativo, che consente di calcolare gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale idoneo a garantire, sull'intero territorio nazionale, uniformità nell'utilizzo dei criteri di calcolo evitando sperequazioni e discontinuità (cfr. Cass. n. 12408/2021).
Pertanto, in ordine alla valutazione economica, vanno applicati nel caso in esame i valori del c.d. “punto” con incremento di percentuale per danno morale pari al 25% rispetto al valore del punto base e, per la diaria giornaliera, con un incremento pari ad euro140,00 per ogni giornata in caso di ITP al 100% per l'inabilità temporanea. Indi, si perviene alla seguente liquidazione all'attualità: quanto all'invalidità permanente, tenuto conto dell'età della parte appellante al momento dell'incidente (anni 62) e della percentuale d'invalidità (3%) e del punto debitamente abbattuto col coefficiente di riferimento per l'età del danneggiato, tale danno va liquidato nell'importo complessivo di euro 4.085,00; quanto all'invalidità temporanea va liquidata la complessiva somma di euro 891,25, di cui euro 560,00 per 8 giorni al 50% ed euro 525,00
per 15 giorni al 25%; per la invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
Pertanto, il danno biologico va calcolato nell'importo complessivo di euro 5.450,00.
Poiché tale liquidazione è stata fatta utilizzando i criteri delle
Tabelle di Milano 2024 ed è rapportata all'epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate e poiché l'evento lesivo è precedente a quella data, occorre procedere alla devalutazione delle somme liquidate a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei rispetto alle altre voci di danno, sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Va considerato che è ormai principio giurisprudenziale consolidato
(Cass. n. 5680/96) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso.
Di conseguenza la data di riferimento per tale calcolo va fatta, quanto all'invalidità temporanea, alla data del fatto lesivo (29 maggio
2011), mentre, quanto all'invalidità permanente, non alla data del fatto lesivo, bensì a quella in cui è terminata la invalidità temporanea e, poiché l'invalidità temporanea è stata determinata in 23 giorni, la data a cui si deve fare riferimento per la liquidazione è quella del 21 giugno
2011.
I superiori importi, riportati ai valori monetari alle date suindicate,
vanno così quantificati:
euro 3.254,98 per danno biologico da invalidità permanente euro 709,59 per danno biologico da invalidità temporanea
________________
Le somme liquidate vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata alla data della presente decisione (gennaio 2025).
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (cfr. quanto detto sopra).
Sulle somme come sopra liquidate sono dovuti alla parte attrice,
dalle date di decorrenza rispettivamente sempre sopra indicate per ciascun importo e fino alla data della presente sentenza (gennaio 2025), gli interessi c.d. “compensativi”, liquidati al tasso nella misura legale.
Infatti, la somma liquidata a titolo di risarcimento danni costituisce un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, pure di ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta;
quanto,
poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, essi devono essere riconosciuti anche d'ufficio integrando una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale cui accedono (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. n.
1287/98 e Cass. n. 11781/02).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere ammissibile, in caso di risarcimento dei danni per responsabilità
aquiliana, il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. La detta cumulabilità si giustifica in considerazione della diversa funzione assolta dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi, in quanto la prima mira a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella consistenza che esso aveva prima del fatto dannoso, mentre i secondi hanno natura compensativa del danno derivante dal ritardato conseguimento e dovuto a titolo risarcitorio, restando salva la prova del maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi (Cass. n.
11190/98 e Cass. n. 5845/97).
Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi compensativi si arresta alla data della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito costituisce un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva di interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi, i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi, e quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo (cfr. in questo senso Cass. n. 13508/91, Cass. n.
8465/94, Cass. n. 83/96 e Cass. n. 9648/96). Per la liquidazione di questi ultimi interessi, di natura corrispettiva, occorre che la parte formuli espressa domanda al riguardo (cfr. in questo senso Cass. n. 1561/93 e
Cass. n. 3364/87), domanda che nella specie non risulta proposta.
Seguendo la più puntuale elaborazione giurisprudenziale sul tema
(cfr. Cass. n. 6209/90), tali interessi compensativi non vanno calcolati né sul valore iniziale del danno (e cioè sulle somme non rivalutate), né
sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all'intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno. La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità
annuale (Cass. n. 6209/90 cit., soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli); indi, il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che,
poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati.
________________
In definitiva, la liquidazione dei danni patiti da è Parte_1
la seguente:
- Danno liquidato al 29 maggio 2011 (c.d. “aestimatio”): euro
3.964,57; - Interessi sulle somme via via rivalutate fino al gennaio 2025: euro
794,43;
- Rivalutazione maturata (al gennaio 2025): euro 1.011,68;
- Importo totale (c.d. “taxatio”): euro 5.770,68.
Indi, la domanda risarcitoria va accolta nei termini appresso indicati.
Quanto alle spese processuali, secondo la giurisprudenza della S.C.
«In tema di spese processuali, la condanna di cui all'art. 91, comma
primo, secondo periodo, c.p.c. non costituisce sanzione a fronte di un danno punitivo, ma criterio di riparto dei costi del processo, in
applicazione del principio della causalità, sotteso a quello della
soccombenza, avendo lo scopo di regolare non le conseguenze della
mancata conciliazione, ma quelle derivanti dal comportamento
scorretto della parte che, pur sostanzialmente vittoriosa, si sia sottratta
ad una seria proposta di conciliazione» (Cass. n. 7591/2023).
Orbene, nella fattispecie in esame, la parte convenuta già con la comparsa di costituzione offriva alla controparte la somma di euro
5.000,00 e all'udienza del 17 maggio 2019 offriva la somma di euro
7.000,00, ma l'attore rifiutava;
indi, appare equo compensare le spese del presente giudizio tra le parti nella misura di un quarto (considerato che l'offerta è pervenuta dopo l'inizio del giudizio), mentre per i restanti tre quarti, unitamente a tutte le spese di consulenza tecnica di ufficio espletata dopo l'offerta congrua del convenuto, devono essere poste a carico dell'attore considerato appunto il comportamento del che, pur vittorioso, si sottraeva ad una più che seria proposta di Pt_1
conciliazione.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
17737/2018 R.G.,
condanna al pagamento in favore Controparte_1
dell'attore della somma di € 5.770,68.
Condanna il al pagamento in favore del di tre quarti Pt_1 CP_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.814,50 per compensi, di cui euro 689,25 (3/4 di euro 919,00) per fase di studio, euro 582,75 (3/4 di euro 777,00) per fase introduttiva del giudizio, euro
1.260,00 (3/4 di euro 1.680,00) per fase istruttoria, euro 1.282,50 (3/4
di euro 1.710,00) per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e
CPA come per legge. Compensa il restante quarto.
Pone le spese di c.t.u., come già liquidate in atti, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Catania il 31 gennaio 2025
IL PRESIDENTE EST.
(dott.ssa Grazia Longo)