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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/08/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
RG. n. 1044/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore dott. Paolo GIBELLI, Consigliere riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 575/2023 emessa dal Tribunale di Imperia, pubblicata in data 20.09.2023, notificata in data 26.10.2023, promossa da:
– COMITATO LOCALE DI VENTIMIGLIA COMITATO Parte_1 CP_1 [...]
RGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO), in persona del legale Controparte_2 rappresentante , rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Parte_2
Anna Russo del Foro di Imperia, Massimo Dalla Libera del Foro di Castrovillari (CS) ed Enrico Spigno del Foro di Genova in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del terzo in Recco (GE), Via B. Assereto n. 5/7 APPELLANTE PRINCIPALE contro
, 16.5.1997, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Bosio del Controparte_3 CP_4
Foro di Imperia in forza di procura rilasciata a margine dell'originale dell'atto di citazione del 04.09.2017 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ventimiglia (IM), via Mazzini n. 9 APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
e contro
(polizza responsabilità civile), in persona del Dott. Controparte_5 Controparte_6 in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale, e del Dott. , in
[...] Controparte_7 qualità di Dirigente, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimo Fossati e Daniel S. G. Fossati del Foro di Torino in forza di mandato alle liti rispettivamente Notaio di Treviso in data 18.12.2014, Rep. 186905, Racc. 30367 e Notaio Dott. Persona_1 in data 27.01.2022, Rep. 27274 ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Persona_2
Genova, Piazza Matteotti n. 2 APPELLATA e contro
(polizza infortuni), in persona del Dott. in Controparte_5 Controparte_6 qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale, e del Dott. , in qualità di Controparte_7
Dirigente, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Marco Amoretti del Foro di
1 Imperia in forza di mandato alle liti Notaio di Treviso, Rep. 186905, Racc. Persona_1
30367 ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Sanremo (IM), Corso Matteotti n. 65 APPELLATA, CONTUMACE
avente a oggetto: responsabilità da fatto illecito- risarcimento danni
nella quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI: PER L'APPELLANTE PRINCIPALE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, In via principale, riformare in toto la sentenza appellata, rigettando la domanda risarcitoria formulata dalla signora nei confronti di Croce Rossa Comitato di Ventimiglia OdV per insussistenza di CP_3 responsabilità ex art. 2049 c. c. in capo alla stessa, con condanna della signora alla refusione CP_3 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante e alla refusione delle spese nei confronti di tutte le altre parti chiamate;
in via subordinata, in caso di riconoscimento della responsabilità di Croce Rossa - Comitato di Ventimiglia OdV ai sensi dell'art. 2049 c. c. riformare l'impugnata sentenza nei termini che seguono: a) In accoglimento dei motivi di cui al punto 2), ridurre il danno liquidato a favore della vittima
[...]
per effetto dell'art. 1227 c. c. proporzionalmente al grado di incidenza del CP_3 comportamento omissivo di nella causazione del fatto;
CP_3
b) In accoglimento dei motivi di cui al punto 3), liquidare il danno sulla base delle sole tabelle applicabili, senza alcuna personalizzazione del danno, non provata e non richiesta e non motivata in sentenza;
c) In accoglimento dei motivi di cui al punto 4), detrarre dalla somma liquidata a favore della signora
a titolo di risarcimento danni, la somma di € 10.000,00 già riconosciutale in sede penale per il CP_3 medesimo evento e il medesimo danno;
d) In accoglimento dei motivi di cui al puto 5) e 6), condannare a manlevare e Controparte_5 tenere indenne Croce Rossa – Comitato di Ventimiglia OdV da ogni somma che questa sia tenuta a corrispondere alla signora a titolo di risarcimento danni e spese, revocando altresì la condanna CP_3
a carico di , Comitato di Ventimiglia OdV alla refusione delle spese a favore di Parte_1
.” Controparte_5
PER L'APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE Controparte_3
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'appello di Genova, contrariis rejectis, previo rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., respingere l'appello avverso la sentenza n. 575/2023 emessa dal Tribunale di Imperia in data 17.09.2023, pubblicata il 20.09.2023 ed, in accoglimento dell'appello incidentale, condannare, in via solidale tra loro, la Controparte_8
, con sede in , via Dante n. 16, in persona del legale rappresentante
[...] CP_2 protempore (c.f.: p.iva: , nonché, con sede in P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_5
OG TO (TV) via Marocchesa n. 14, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (c.f.:
), quale impresa assicuratrice contro gli infortuni e le malattie, al risarcimento di tutti i P.IVA_3 danni patrimoniali, morali, biologico ed esistenziali subiti, per i fatti per cui è causa, così come quantificati ed in conferma di quanto statuito con la sentenza n. 575/2023 emessa da Tribunale di Imperia in data 17.09.2023 e, conseguentemente, revocare la condanna a carico della sig.ra
[...]
, alla rifusione delle spese di lite in favore di Con vittoria di spese CP_3 Controparte_5 ed onorari di giudizio.”
PER L'APPELLATA (polizza responsabilità civile) Controparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
2 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, RISPETTO ALL'APPELLO PRINCIPALE PRESENTATO DA
[...]
Controparte_8
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
- Respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 575/2023 del Tribunale di Imperia ex adverso presentata, non sussistendone i presupposti, per i motivi indicati in narrativa.
- Dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'avversario quinto motivo di appello, nonché della domanda di riforma della sentenza impugnata in punto spese legali per le ragioni esposte in narrativa da intendersi, in questa sede, integralmente ritrascritte e, per l'effetto, dichiarare il passaggio in giudicato dei relativi capi della sentenza n. 575/2023 del Tribunale di Imperia. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, nonché aumento del 30% per i collegamenti ipertestuali. NEL MERITO
- Respingere il gravame proposto da avverso la Parte_3 sentenza n. 575/2023, resa inter partes dal Tribunale di Imperia, Giudice Dott. Saccone, quanto al quinto motivo di appello e alla domanda di riforma dell'impugnata pronuncia di primo grado in punto spese processuali, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto confermare la sovra citata sentenza in relazione ai citati punti. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, nonché aumento del 30% per i collegamenti ipertestuali. RISPETTO ALL'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DALLA SIG.RA MARIA CHIARA CORA IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE
- Dichiarare l'inammissibilità per tardività dell'appello incidentale proposto da parte della Sig.ra CP_3 con riferimento alle statuizioni di rigetto della domanda da quest'ultima proposta nei confronti di
in qualità di Assicuratore per le Malattie e gli Infortuni, nonché in punto spese Controparte_5
e, per l'effetto,
- Dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 575/2023 del Tribunale di Imperia in ordine alle predette statuizioni. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, nonché aumento del 30% per i collegamenti ipertestuali. NEL MERITO
- Respingere il gravame incidentale proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. Controparte_3
575/2023, resa inter partes dal Tribunale di Imperia, Giudice Dott. Saccone e, per l'effetto confermare la sovra citata sentenza. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, nonché aumento del 30% per i collegamenti ipertestuali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 4.9.17, ritualmente notificato, conveniva in Controparte_3 giudizio, nanti il Tribunale di Imperia, e chiedendo di Parte_1 Controparte_5 accertare la responsabilità della ex art. 2049 c.c. e della compagnia di Parte_1 assicurazioni quale impresa assicuratrice contro gli infortuni e le malattie, ai Controparte_5 sensi dell'art.4, L. 266/11, per i danni cagionatile a seguito degli atti di violenza sessuale e lesioni personali, subiti ad opera del volontario nel centro di accoglienza temporaneo Parte_4 di il 12.03.2016, fatti accertati e sanzionati con sentenza penale n. 1358/2016 dello CP_2
3 stesso Tribunale;
l'allora attrice, conseguentemente, chiedeva la condanna in solido di Parte_1
e al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, morali, biologico ed
[...] Controparte_5 esistenziali subiti, nella misura determinanda in corso di causa. Si costituiva in giudizio, con comparsa 4.1.18, l Controparte_9 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, essendo l'attrice socia della distinta associazione di diritto privato di , associazione che Controparte_8 CP_2 gestiva il centro di accoglienza di detta cittadina, presso il quale la prestava l'attività di CP_3 volontaria;
nel merito, detta convenuta contestava in fatto e in diritto “an” e “quantum debeatur”.
, con comparsa 21.12.17, si costituiva in giudizio rilevando di essere Controparte_5 stata citata quale impresa assicuratrice contro gli infortuni e le malattie e non per la responsabilità civile di , non sussistendo, peraltro, a tal fine, l'azione diretta in capo alla pretesa Parte_1 danneggiata. Detta compagnia, in ogni caso: - contestava che i fatti di causa potessero rientrare nella garanzia per infortunio o malattia, non essendo, peraltro, provata la stipulazione di apposita polizza, né la sussistenza del titolo dell'asserito vincolo di solidarietà; - contestava, inoltre, in fatto e in diritto
“an” e “quantum debeatur”. All'udienza del 10.05.2018, dato atto della rinuncia di parte attrice alle domande svolte nei confronti dell e dell'accettazione di quest'ultima, detta Controparte_9 associazione veniva estromessa dal giudizio, mentre l'attrice veniva autorizzata a chiamare in causa il Comitato Locale di Ventimiglia della C.R.I. Quest'ultimo, nel termine dato, si costituiva, con comparsa 8.11.2018, contestando le pretese risarcitorie dell'attrice, eccependo, in particolare: - che l'autore del reato non era in alcun modo un preposto del Comitato locale CRI di , il che escludeva qualsivoglia responsabilità ex art. CP_2
2049 c. c.; - che, comunque, nel caso, era configurabile un possibile concorso di colpa ex art. 1227 c.c. a carico della danneggiata, per il suo comportamento omissivo, non avendo la stessa mai denunciato tempestivamente i comportamenti scorretti posti in essere dal già prima del Pt_4
12.03.2016, così impedendo ogni intervento dell'Ente; - che del tutto carente, peraltro, era la prova del danno conseguente ai fatti occorsi, anche in considerazione delle pregresse condizioni psichiche della vittima. Detto convenuto, previa allegazione di aver stipulato con contratti Controparte_5 assicurativi per la responsabilità civile verso i terzi, prestatori d'opera e personale volontario, nonché per la copertura degli infortuni occorsi nello svolgimento del servizio di volontariato, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio la predetta Assicurazione. Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio, in qualità di Controparte_5 compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, come da comparsa datata 28.3.2019, eccependo l'inoperatività del contratto assicurativo in ordine alle vicende oggetto di vertenza, sia rispetto alla posizione del preteso danneggiante, sia con riferimento all'insussistenza del richiesto requisito dell'accidentalità, allo stesso tempo contestando qualsivoglia responsabilità di
[...]
di , in tal senso associandosi alle difese della Parte Controparte_8 CP_2 chiamante, anche in punto “quantum debeatur” chiesto dall'attrice. La causa era istruita con prove documentali e orali;
all'esito, previa C.T.U. medico legale, precisate le conclusioni e assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa medesima veniva trattenuta in decisione. Il Tribunale, dunque, con sentenza datata 17.9.23, così statuiva:
“
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
4 1) in parziale accoglimento della domanda attrice, dichiara e accerta la responsabilità della
[...]
, ex art. 2049 Cod. Civ., mentre respinge la domanda Controparte_8 medesima proposta nei confronti della convenuta quale impresa assicuratrice Controparte_5 contro gli infortuni e le malattie;
2) per l'effetto, dichiara tenuta e condannata Controparte_10 all'immediato pagamento, a favore di , della somma di 22.147,75 euro, oltre Controparte_3 interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno in base agli indici Istat, dal mese di gennaio 2021 al saldo effettivo;
3) respinge la domanda di manleva proposta da Controparte_10
nei confronti della terza chiamata
[...] Controparte_5
4) dichiara tenuta e condannata a rifondere Controparte_8 all'attrice i compensi di lite pari a 2.540,00 euro, oltre spese generali 15%, Cap ed Iva come per legge, esborsi anticipati euro 560,90;
5) dichiara tenuta e condannata a rifondere alla convenuta i Controparte_3 Controparte_5 compensi di lite pari a 2.540,00 euro, oltre spese generali 15%, Cap ed Iva come per legge;
6) dichiara tenuta e condannata a rifondere Controparte_8 alla terza chiamata i compensi di lite pari a 2.540,00 euro, oltre spese generali Controparte_5
15%, Cap ed Iva come per legge.”
Il Tribunale, va detto, accoglieva la domanda attorea di accertamento della responsabilità ex art. 2049 c.c. in capo alla C.R.I. di , assumendo, in particolare, anche circa l'esito CP_2 dell'istruttoria orale: - che era emerso come il Coordinatore a capo del Comitato Locale “ de quo” fosse a conoscenza del fatto che autore del reato, prestasse il proprio aiuto in Parte_4 cucina;
- che tale circostanza era sufficiente a provare il rapporto di fatto intercorrente tra l'autore del reato medesimo e il gestore del centro di accoglienza temporaneo, atteso che, pur non essendo detto rapporto connotato da continuità, né onerosità, anche la mera collaborazione del preposto, secondo la giurisprudenza richiamata in sentenza, era idonea a configurare la responsabilità indiretta dell'associazione convenuta ex art. 2049 c.c. In merito, poi, all'eventuale concorso di colpa nella causazione dell'evento ex art. 1227 c.c., in capo alla danneggiata, per non avere riferito ai responsabili del campo profughi le attenzioni di cui era già stata oggetto alcune settimane prima, il Tribunale negava la configurabilità di tale concorso sulla base dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di violenza sessuale, l'eventuale consenso della vittima, pur se, in ipotesi, inizialmente prestato, non riveste alcuna efficienza concausale rispetto al successivo comportamento degli autori dell'illecito tutte le volte che, a quell'iniziale consenso, abbia poi fatto seguito un successivo dissenso, degradando il consenso iniziale a livello di mera occasione, eziologicamente irrilevante rispetto alla successiva condotta del soggetto agente. Il Giudice di prime cure respingeva, invece, la domanda attorea nei confronti della convenuta
, quale impresa assicuratrice contro gli infortuni e le malattie, domanda con cui era Controparte_5 stata richiesta la condanna di detta compagnia in solido con la C.R.I. di , in rapporto al CP_2 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, in quanto la non solo non CP_3 aveva indicato in base a quale obbligazione avrebbe operato l'invocata garanzia per infortuni e malattia, ma non aveva neppure allegato, né provato di aver stipulato una polizza di assicurazione in tal senso. In ordine al quantum debeatur il Giudice di primo grado: - faceva propri gli esiti della CTU licenziata in giudizio, ritenendola completa e attendibile;
- liquidava il danno subito dall'attrice sulla base dei parametri riconosciuti dal Perito incaricato, per un totale di € 17.147,75, oltre interessi legali sul capitale rivalutato in base agli indici Istat;
- considerava insufficiente tale liquidazione per il
5 completo ristoro delle lesioni patite, riconoscendo alla l'ulteriore somma, in via equitativa, di CP_3
€uro 5.000,00, dal momento che la vicenda in questione non aveva causato soltanto una lesione all'integrità psicofisica dell'attrice, ma anche la lesione del suo diritto all'autodeterminazione sessuale, in quanto i reati erano stati commessi con violenza. Il Tribunale, pertanto, riconosceva il diritto della medesima a percepire la somma CP_3 complessiva di Euro 22.147,75, come da dispositivo sopra riportato. Ciò detto, il primo Giudice respingeva, altresì, la domanda di detrazione, dall'importo liquidato a titolo di risarcimento danni, della provvisionale di € 10.000,00, riconosciuta in sede penale, a carico dell'autore del reato, come viceversa chiesto da di Controparte_8
in sede di precisazione delle conclusioni, assumendo: - che non vi era prova che detta CP_2 provvisionale liquidata fosse stata corrisposta alla vittima;
- che, peraltro, la sussistenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna, tale da accertare la responsabilità penale dell'imputato e riconoscere il diritto al risarcimento del danno patito dalla parte civile, con liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva, vincolava il Giudice civile quanto al solo “an debeatur” e non , viceversa, con riferimento al diverso profilo del “quantum debeatur”. In merito, poi, alla domanda di manleva avanzata da Controparte_8
nei confronti dei , in forza della polizza di assicurazione afferente alla
[...] Controparte_5 responsabilità civile verso i terzi, il Giudice sanciva l'inoperatività della polizza medesima dal momento che, nel caso di specie, si trattava di reati dolosi e, in quanto tali, concernenti condotte lesive non connotate dai requisiti di colposità/accidentalità, oggetto della garanzia, come prevista nell'art.
2.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sì che il fatto illecito “ de quo” non poteva reputarsi assicurato, con rigetto della pretesa in questione, evidenziando, peraltro, che la Parte chiamante neppure risultava aver svolto specifiche controdeduzioni a riguardo. A fronte delle argomentazioni svolte, il Tribunale pronunciava, in ultimo, come sopra anche sulle spese di lite, regolate in forza del principio della soccombenza, rispetto alle diverse azioni cumulate.
Nei confronti della predetta sentenza, la Controparte_10
( ora ) proponeva appello, con atto di citazione datato
[...] Parte_5
22.11.23, avanzando istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. e articolando i seguenti motivi di gravame.
1) ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 2049 C.C. Con tale motivo, l'appellante principale ha lamentato il fatto che il Tribunale di Imperia avesse interpretato erroneamente i fatti e le circostanze emerse in corso di causa, ritenendo sussistenti, nel caso concreto, i presupposti necessari per la configurabilità della responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c., vale a dire: - l'esistenza di un rapporto di lavoro;
- l'esistenza di un collegamento tra il fatto dannoso commesso dal dipendente e le mansioni da questo espletate, nei termini di un rapporto di occasionalità necessaria. A riguardo, detta Parte deducente, in particolare, ha evidenziato:
- che, nel caso in questione, non poteva ravvisarsi la sussistenza di un rapporto di collaborazione tra e il in quanto difettava, sia la preposizione da Parte_1 Pt_4 parte dell'Ente – nel caso concreto i responsabili della struttura di accoglienza – sia il potere di direzione;
- che, infatti, come emerso in modo incontestabile, il era un migrante, ospite della Pt_4 struttura di accoglienza gestito dalla , ospite Controparte_10 che quotidianamente si recava presso il campo allestito nei pressi della stazione ferroviaria di per ricevere i pasti, come altri migranti, sì che, in tali circostanze, per mero spirito di CP_2
6 gratitudine verso il personale che si occupava di loro, accadeva che aiutasse spontaneamente, sempre come gli altri migranti, i volontari nella loro attività;
- che detto aiuto spontaneo, non richiesto ed esaurito nell'immediatezza con il gesto di cortesia offerto, non aveva, dunque, alcuna delle caratteristiche necessarie per essere considerato quale prestazione, ancorché occasionale, difettandone i requisiti fondamentali dell'inserimento nell'organizzazione del lavoro, del rapporto di preposizione e del potere di vigilanza del preponente;
- che, pertanto, il Giudice di primo grado era incorso in un errore radicale di valutazione delle prove, errore che aveva dato origine al parimenti errato convincimento che il fosse un Pt_4
“preposto”, ovvero un soggetto posto da a svolgere qualche incombenza all'interno del Parte_1 campo profughi, ciò benchè fosse chiaro come il citato autore del reato altro non fosse che un ospite della struttura, il quale, per mero spirito di gratitudine e senza ricevere alcuna indicazione, offriva, come detto, spontaneamente un aiuto. L'appellante principale, pertanto, ha evidenziato l'insussistenza del primo dei presupposti previsti per la responsabilità ex art. 2049 c.c., derivando da ciò anche l'esclusione del presupposto dell'occasionalità, poiché in assenza di un incarico affidato non poteva esservi un collegamento tra questo e il fatto illecito commesso. La C.R.I. , Comitato locale di , in conclusione, ha lamentato che se il Giudice di CP_2 primo grado avesse interpretato correttamente l'art.2049 c.c., in relazione al caso concreto, la domanda attorea, rispetto a quanto accadutole in data 12.03.2016, avrebbe dovuto essere respinta.
2) ERRATA ESCLUSIONE DEL CONCORSO DEL DANNEGGIATO EX ART. 1227 C.C. Con tale motivo l'appellante principale ha chiarito il senso delle proprie eccezioni in merito al concorso della danneggiata, odierna appellata, nella causazione del fatto, contestando il travisamento in cui era incorso il Tribunale. La C.R.I. di cui è causa, infatti, ha specificato, come già in primo grado:
- che ciò che era stato contestato all'attrice era di non aver avvisato i responsabili del campo profughi dell'atteggiamento molesto dell'uomo, manifestatosi nelle settimane precedenti, come era emerso, sia dalla denuncia/querela sporta dalla medesima, che dalle SIT assunte durante le conseguenti indagini;
- che tale condotta omissiva era rilevante, nell'eziologia del fatto, poiché, se la avesse CP_3 informato i responsabili – come era suo dovere quale volontaria – di essere stata importunata da parte di un migrante, questi avrebbero chiesto alle Forze dell'Ordine, che presidiavano la struttura ventiquattro ore al giorno, di allontanare il migrante molesto, garantendo non solo la di lei sicurezza, ma anche quella di tutti gli altri dipendenti e volontari e degli altri ospiti, prevenendo la verificazione del fatto del 12.03.2016. L'appellante, pertanto, ha sottolineato che in questi termini era stato dedotto ed era ravvisabile un concorso della vittima nella causazione del fatto, con gli effetti di cui all'art.1227 c.c., questione su cui, viceversa, il Tribunale non si era espresso, al di là di argomentazioni in punto “ consenso” non pertinenti.
3) SULLA PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO: VIZIO DI ULTRAPETIZIONE E DIFETTO DI MOTIVAZIONE. Con tale motivo l'appellante principale ha contestato la liquidazione del danno effettuata dal primo Giudice, il quale aveva introdotto, nella determinazione del “ quantum” , la personalizzazione al grado massimo (50% del danno biologico), senza motivare le ragioni del riconoscimento e, ancor prima, senza che fosse stata svolta apposita istanza e, ancor più, offerta adeguata prova da parte dell'allora attrice, incorrendo così nella violazione dell'art. 112 c.p.c. , per ultrapetizione. La C.R.I. di , a riguardo: CP_2
7 - ha lamentato come la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisca un automatismo, ma richieda l'allegazione e la dimostrazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, spettando al Giudice far emergere e valorizzare dette circostanze, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza, comunque, alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito del dibattito processuale;
- ha rilevato, viceversa, come nel caso di specie il primo Giudice, al fine di giustificare il superamento, in termini quantitativi, delle conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale, assicurata dalle previsioni tabellari, non avesse argomentato alcunché. L'appellante principale, pertanto, ha dedotto che, in ogni caso, ove non accolto il primo motivo di appello, il danno liquidando, oltre ad essere ridotto ex art.1227 c.c., avrebbe, comunque, dovuto essere ridotto a quello “tabellare”, senza alcuna personalizzazione.
4) MANCATA DETRAZIONE DELLA SOMMA GIA' RICONOSCIUTA A TITOLO DI PROVVISIONALE Con tale motivo la C.R.I. , Comitato locale di , sempre in ordine al “ quantum”, ha CP_2 contestato la mancata detrazione della somma di € 10.000,00, già riconosciuta a titolo di risarcimento danni a favore della , con la sentenza penale di condanna del CP_3 Pt_4
A tal riguardo, in particolare, l'appellante di cui si tratta:
- ha assunto come la provvisionale liquidata in sede penale sia destinata a risarcire, in favore delle parti civili che abbiano agito per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p., ai sensi dell'art. 74 c.p.p., proprio i danni lamentati in dipendenza del fatto illecito costituente reato, anche se soltanto nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova (ex art. 539 c.p.p., comma 2), fatta salva la definitiva liquidazione in sede civile;
- ha dedotto come, dunque, nel caso di specie, si sarebbe dovuto tenere conto delle statuizioni penali risarcitorie, in sede di definitiva liquidazione dei danni complessivamente cagionati alla dal delitto per cui il era stato condannato;
CP_3 Parte_4
- ha lamentato, ancora, che la decisione del Tribunale, che aveva rigettato la pretesa “ de qua”, era sostenuta da una motivazione poco convincente e non condivisibile, afferente alla mancata esaustività della condanna provvisionale in sede penale, esaustività mai invocata, a fronte della mera richiesta di detrarre tale somma dall'ammontare complessivo del danno riconosciuto. Detta detrazione è stata, per l'effetto, richiesta, in riforma della sentenza impugnata, ferma la valenza dei precedenti motivi di gravame, sia in ordine all'” an”, che al “ quantum”.
5) MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA A CARICO DI : ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE Controparte_5
Con tale motivo l'appellante principale ha contestato il rigetto della domanda di manleva di di nei confronti di sulla base Controparte_10 CP_2 Controparte_5 dell'applicabilità dell'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione e, in particolare, della limitazione della garanzia ai danni “involontariamente cagionati a terzi” di cui all'art.
2.1. In merito è stato lamentato che le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale erano censurabili sotto due profili distinti: a) nell'interpretazione dell'art.
2.1 del contratto, poiché era stato applicato l'elemento soggettivo del reato di cui era stato responsabile il alla responsabilità civile ex art. 2049 Pt_4
c.c. del “committente”, responsabilità, viceversa, oggettiva e, quindi, per sua stessa natura, involontaria;
b) nel ritenere la fattispecie in oggetto sussumibile nella previsione dell'art.
2.1 e non invece nel successivo art. 3, relativo alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), a fronte
8 di una polizza titolata “Responsabilità civile verso terzi;
responsabilità civile verso i prestatori d'opera-personale volontario”, come da frontespizio del contratto prodotto in atti, ancor più in ragione della parificazione esistente fra volontari e prestatori di lavoro. La C.R.I. in questione, in definitiva, ha dedotto che l'evento occorso alla , in via gradata, CP_3 doveva ritenersi, nel caso, comunque coperto da assicurazione, come previsto dall'art. 18 del d. lgs. 117/2017, con conseguente necessità di riforma, sul punto, della sentenza appellata, rispetto all'invocata manleva.
6) SULLE SPESE DI LITE Con tale motivo l'appellante principale ha dedotto gli effetti dell'accoglimento dei precedenti motivi di gravame, in punto regolazione delle spese di lite. In particolare, per il caso di accoglimento del primo motivo di appello, la C.R.I. di CP_2 ha evidenziato la necessità di condanna della al pagamento delle spese di lite di entrambi i CP_3 gradi di giudizio in virtù del principio della soccombenza, per, dunque, affermare, in subordine, che, nel caso di riforma della sentenza di primo grado in accoglimento degli altri motivi di appello subordinati, la liquidazione delle spese a favore dell'attrice avrebbe dovuto essere posta a carico di
, in virtù della manleva dettata dal contratto di assicurazione. Controparte_5
Si è costituita, ( quale titolare della polizza responsabilità civile), con Controparte_5 comparsa datata 29.2.24, la quale, oltre a opporsi all'istanza di sospensiva per insussistenza dei presupposti necessari, ha eccepito quanto segue. In primo luogo, detta appellata ha precisato di essere stata citata nel giudizio di primo grado in forza di una doppia azione, basata su differenti titoli, atteso che, più segnatamente, essa compagnia era stata evocata da , in qualità di Assicuratore contro gli Infortuni e Controparte_3 le Malattie, nonché da , con domanda di garanzia Controparte_8 fondata sulla polizza sottoscritta dal Comitato Centrale per la “Responsabilità Civile verso Terzi – Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera personale volontario” n. 766099886 (già polizza n. 33200014643), domande entrambe respinte. Ciò premesso, : Controparte_5
-ha eccepito, comunque, l'omessa tempestiva impugnazione della pronuncia del Tribunale di Imperia da parte dell'appellata , sì che ogni questione relativa all'operatività di detta pretesa CP_3 polizza infortuni – di cui, invero, non era mai stata provata l'esistenza - era da considerarsi coperta da giudicato, atteso che qualsivoglia appello incidentale, sul punto, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, poiché tardivo, non dipendendo da un interesse sorto in relazione al gravame proposto da , bensì da posizione del tutto autonoma, non coltivata dall'attrice/appellata Parte_1 in modo tempestivo;
-ha contestato, rispetto al gravame principale, il quinto motivo di appello, afferente al preteso mancato riconoscimento della garanzia assicurativa in relazione alla fattispecie oggetto di causa, nonché il sesto motivo, riguardante la ripartizione delle spese di lite all'esito del giudizio di primo grado. In merito a detto quinto motivo, ha lamentato: - l'insussistenza dei Controparte_5 requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. , atteso che la C.R.I. appellante si era limitata a contestare, in via del tutto generica, che il Tribunale di Imperia aveva errato nell'interpretare l'art.
2.1 C.G.; - l'inconsistenza , comunque, delle deduzioni dell'appellante “de qua”, sotto entrambi i profili dedotti, comunque, palesemente tardivi, atteso che, come rilevato dal Giudice di prime cure in sentenza, non risultavano negli atti afferenti al primo grado di giudizio, “controdeduzioni” svolte da Parte_1
a confutazione delle contestazioni in ordine all'operatività della polizza svolte dall'Impresa Assicuratrice sin dal proprio atto di costituzione;
- l'omessa considerazione, al contrario, da parte di
9 C.R.I., di tale condotta concludente, tale da integrare pacificamente acquiescenza alle eccezioni in punto polizza tempestivamente sollevate, salvo tardivi ed inammissibili ripensamenti in sede di gravame. Detta Parte appellata, in ogni caso, ha evidenziato, sempre circa il motivo di gravame in questione, come entrambi i profili contestati da controparte, fossero infondati, atteso che:
-quanto alla pretesa erronea interpretazione dell'art.
2.1 C.G.A., il Giudice di primo grado non aveva affatto applicato alla fattispecie di cui all'art. 2049 c.c. l'elemento soggettivo del dolo, imputabile unicamente al materiale esecutore dell'atto illecito, compiendo, invece, un diverso ragionamento in ordine al fatto storico occorso, il quale, non essendo connotato da “accidentalità” non rientrava nella previsione assicurativa, facendo corretta applicazione – in assenza di differenti proposte interpretative dalla controparte – del citato testo contrattuale;
-quanto alla pretesa riconducibilità della richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla CP_3 nell'ambito della garanzia verso i prestatori di lavoro (RCO), in relazione al contenuto dell'art. 3 C.G.A , non era stato tenuto conto dall'appellante del fatto che la nozione di “infortunio” in esso contenuta, era necessariamente connotata dalla medesima accidentalità di cui all'art.
2.1 C.G.A., pacificamente insussistente nel caso di specie. In merito al sesto motivo, l'appellata in questione ha richiamato le medesime considerazioni svolte in ordine al mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. Più precisamente,
[...]
senza impugnare espressamente il relativo capo della sentenza in questione, si è CP_5 limitata ad argomentare che dall'accoglimento dell'appello formulato sarebbe necessariamente discesa la riforma della sentenza di primo grado in punto spese.
Si è costituita, altresì, in giudizio , con comparsa datata 4.3.24, depositata Controparte_3 il 5.3.24, contestando tutto quanto dedotto in atto di appello, opponendosi alla concessione della sospensiva della sentenza, per insussistenza dei presupposti necessari, sì da chiedere la reiezione del gravame ex adverso proposto e proporre, altresì, appello incidentale nei confronti di
[...]
CP_5
In particolare, l'appellata ha eccepito quanto segue. In merito al primo motivo, la : CP_3
- ha osservato come il Tribunale di Imperia avesse correttamente individuato la fonte e accertato la responsabilità per i danni patiti dall'appellata, in capo al comitato locale della
[...]
; Parte_1
- ha evidenziato che , nel riconoscere Controparte_8
l'avvenuta prestazione da parte del aveva ammesso e, comunque, non contestato che Pt_4
l'Ente avesse accettato l'effettuazione di tali attività in suo favore, sì che, al di là dello spirito di gratitudine, ciò implicava inserire il soggetto e la sua prestazione nell'organizzazione del lavoro;
- ha dedotto che, in ogni caso, i responsabili del centro avrebbero potuto impedire l'accesso a luoghi riservati o, più in generale, vietare attività da parte degli ospiti del centro di accoglienza;
- ha sottolineato, ancora, come dall'istruttoria svolta in primo grado fosse emerso chiaramente come il collaborasse con i volontari, parimenti agli altri migranti, a titolo Pt_4 gratuito, il che era sufficiente, come da giurisprudenza citata, a configurare la responsabilità di cui all'art. 2049 c.c., sussistente anche nel caso di rapporto di mero fatto, non essendo necessaria l'esistenza, fra autore dell'illecito ed “imprenditore”, di uno stabile rapporto di lavoro subordinato, bastando, appunto, l'inserimento anche solo temporaneo od occasionale, nell'organizzazione aziendale;
- ha posto in risalto, sulla specifica contestazione di insussistenza, nel caso in esame, di collegamento tra attività svolta e l'atto illecito, quella giurisprudenza secondo cui ai fini dell'applicabilità della norma di cui all'art. 2049 c.c., non è richiesto l'accertamento del nesso di
10 causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore, nonché della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito e il proprio datore di lavoro e del collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dai dipendente;
- ha richiamato, a riguardo, la sufficienza di un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso. In merito al secondo motivo, l'appellata ha contestato le considerazioni relative ad un'ipotesi di concorso della vittima, nella causazione del fatto, assumendo che il non aver informato i responsabili della struttura di essere stata, in precedenza, importunata dal oltre che a Pt_4 rilevare sotto il profilo dell'esistenza di potere di direzione, di controllo e di supremazia, da parte dell'Ente, nei confronti dell'ospite della struttura, rilevante ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 2049 c.c., non incideva in alcun modo al fine di poter ritenere sussistente l'ipotesi di concorso così come invocata da parte appellante. In merito al terzo motivo, l'appellata ha posto in risalto come Il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, non fosse incorso in ultrapetizione in violazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che dalla lettura delle premesse dell'atto di citazione era possibile individuare, oltre agli aspetti relativi alle conseguenze dannose patite, sotto il profilo biologico, anche le conseguenze riportate dalla vittima sotto il profilo del peggioramento degli aspetti della vita, dinamico-relazioni, esistenziali, morali , così come subiti in occasione e per effetto dei fatti oggetto del giudizio. Sul punto, la ha evidenziato il quesito licenziato dal Tribunale rispetto all'incarico CP_3 conferito al CTU e come le conclusioni dello stesso fossero state incontestate, sì da palesare l'infondatezza della doglianza avversaria, sia in linea di fatto, che di diritto. In merito al quarto motivo, l'appellata ha eccepito che nel procedimento penale in questione nessuna delle Parti costituite nel primo grado del giudizio civile era intervenuta. In merito, la ha, dunque, posto in risalto che la sentenza penale, pertanto, non aveva CP_3 alcun tipo di efficacia nel procedimento civile, nei confronti di , la Parte_1 CP_3 medesima vantando la differenza dei titoli di responsabilità, posta alla base della pronuncia emessa in sede penale e alla sentenza appellata, sì da non consentire di ritenere accoglibile la richiesta detrazione della somma riconosciuta a titolo di provvisionale dall'ammontare del danno liquidato dal primo Giudice ex art. 2049 c.c. , fermo restando che, come osservato dal Tribunale, non vi era prova che la provvisionale fosse stata corrisposta. Contestualmente l'appellata “ de qua”, come anticipato, ha promosso appello incidentale in relazione alla statuizione afferente il rigetto della domanda nei confronti della convenuta
[...]
quale impresa assicuratrice contro gli infortuni e le malattie e la conseguente condanna CP_5 dell'attrice alla rifusione delle spese di lite, per il seguente motivo. IN MERITO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA Con tale motivo l'appellante incidentale ha lamentato che le contestazioni mosse dalla di relativamente all'assenza di prova della stipula di polizza in CP_11 Controparte_12 favore dell'attrice, erano prive di fondamento, atteso che la prova della copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie era stata fornita dalla stessa che, nella sua comunicazione Controparte_5 di apertura del sinistro, datata 30.09.2016, prodotta in atti, non ne aveva contestato l'esistenza o l'assenza, tanto che, a seguito della denuncia del fatto, apriva la procedura volta al risarcimento del danno, incaricando il liquidatore e chiedendo la documentazione per l'istruzione della pratica. In tal senso, dunque, la ha concluso come in epigrafe, insistendo nel chiedere la CP_3 condanna in solido di al risarcimento dei danni, con “ revoca” della condanna al Controparte_5 pagamento delle spese di lite in favore della citata compagnia.
11 Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 03.04.2024, la Corte, dato atto che la parte appellante non aveva insistito, nelle note scritte, sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, di tal ché la stessa doveva intendersi rinunciata, dichiarava il non luogo a provvedere sull'inibitoria e fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 04.02.2025, assegnando alle Parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. Designato il nuovo Consigliere relatore, detta udienza veniva posticipata prima al 25.02.2025 e poi al 13.05.2025, per essere definitivamente fissata, a termini per difese finali già scaduti, per la sola rimessione al Collegio, al giorno 15.07.2025, a mezzo udienza cartolare, udienza in esito alla quale la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova evidenziare, in primo luogo, come le domande dell'originaria attrice siano state proposte, ciò evincendosi chiaramente da pag.7 della citazione 4.9.2017, ai sensi dell'art. 2049 c.c., come recepito dal primo Giudice, sì che qualsivoglia obliqua prospettazione in termini di colpa, sub specie di responsabilità diretta ex art.2043 c.c., a prescindere da ogni altra considerazione, è , comunque, inammissibile, trattandosi di allegazione nuova. Parimenti, va detto, risulta pacifico il fatto illecito commesso dal terzo, di cui la C.R.I. di
è stata chiamata a rispondere, in via indiretta ed oggettiva, non essendovi contestazioni CP_2
a riguardo, anche circa la dinamica concreta degli atti di violenza sessuale patiti dalla . CP_3
Ciò premesso, la disamina del primo motivo dell'appello principale, afferente all'ambito applicativo del citato art.2049 c.p.c., risulta, chiaramente centrale, dovendo essere sottolineato che la natura della responsabilità “de qua” richiede, comunque, la sussistenza dei presupposti della stessa, oggetto di innumerevoli pronunciamenti della Suprema Corte, che, va detto, ben descrivono la complessità di rapportare alle fattispecie concrete configurabili quanto previsto, succintamente, nella norma citata. Osserva sul punto la Corte che la questione, come , d'altra parte, emerso anche in sede di giudizio di primo grado, va affrontata, sia rispetto alla nozione di “preposto”, che costituisce il collegamento essenziale fra autore del fatto illecito e responsabile indiretto, sia rispetto alla sussistenza della cosiddetta “ occasionalità necessaria” fra le funzioni conferite dal preponente e la condotta dannosa del “ preposto “ medesimo. In ordine al primo profilo, merita, in primo luogo, di essere evidenziato quanto desumibile dalla giurisprudenza, la quale ha consolidato il principio per cui il rapporto di “preposizione” attiene ad una nozione più ampia, rispetto al rapporto di lavoro, essendo rilevanti anche situazioni di fatto, che, tuttavia, occorre presentino specifiche connotazioni. In merito, la Suprema Corte, già con pronuncia sez.3, n. 21685, 9.11.2005, ha avuto modo di affermare: “Per la sussistenza della responsabilità dell'imprenditore ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. non è necessario che le persone che si sono rese responsabili dell'illecito siano legate all'imprenditore da uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che le stesse siano inserite, anche se temporaneamente od occasionalmente, nell'organizzazione aziendale, ed abbiano agito, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore. (Nella specie, la S.C., enunciando il riportato principio, ha rigettato il motivo di ricorso proposto da una società di gestione di un impianto di risalita di una pista da sci, affermando, anche sulla scorta dell'interpretazione della specifica legislazione della Provincia autonoma di Trento, la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza di appello, con la quale era stata affermata la responsabilità della predetta società in ordine ai danni conseguenti ad un infortunio occorso ad una sciatrice che, nel mentre trovavasi ferma sulla pista, era stata urtata dal toboga condotto da un addetto volontario al soccorso, sul presupposto che quest'ultimo svolgesse un servizio di assistenza per conto della medesima società, sulla quale
12 incombeva l'obbligo di organizzare l'impresa in modo da assicurare il servizio stesso nel rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari contemplate in materia e ricadeva, pertanto, il derivante obbligo di vigilanza e la responsabilità per l'operato dell'addetto, ancorché espletato a titolo di volontariato).” Analogamente, merita di essere richiamata la più recente pronuncia Cass., sez. 2, n. 28852, 19.10.21, secondo cui: “ Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato, ma anche quando, per volontà di un soggetto
(committente), un altro (commesso) esplichi un'attività per conto del primo”.
Da quanto sopra discende una nozione di “preposto”, anche di fatto, che, comunque, richiede, da parte del “ committente”, l'azione , intenzionale, di affidare determinate attività riconducibili alla propria attività al “ preposto” stesso, così come nel precedente giurisprudenziale citato, afferente alla condotta illecita di un volontario del soccorso operante, quale necessaria attività connessa a quella del gestore, su una pista di sci. In merito, rileva la Corte come assai significativa sia la giurisprudenza, anche per delimitare i confini della nozione di “preposto” di fatto, con riferimento all'altro elemento fondante la responsabilità ex art. 2049 c.c., afferente, come anticipato, all' “occasionalità necessaria”, descrivendo tale giurisprudenza, financo in caso di pacifico rapporto contrattuale, la ratio sottesa alla norma di cui sopra, descrittiva di un'ipotesi di responsabilità oggettiva. In merito la Suprema Corte, con pronuncia sez.3, n. 31675, 14.11.2023, ha avuto modo di affermare: “ La responsabilità indiretta della compagnia assicuratrice per il fatto illecito del sub-agente, fondata, ai sensi dell'art. 2049 c.c., sul nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subìto dal terzo, postula che le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il preposto abbia superato i limiti delle mansioni affidategli o abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali, a condizione, però che la sua condotta abbia costituito il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso la responsabilità dell'agenzia e della impresa di assicurazione, per la falsificazione di polizze fideiussorie ad opera di un subagente, sulla base del rilievo che
l'illecito era stato commesso per finalità di carattere personale ed in contrasto con quelle perseguite dall'agenzia assicurativa dell'ente di appartenenza).” A tal riguardo, va richiamata anche la pronuncia Cass. sez.3, n. 21385, 30.7.24, secondo la quale: “ Ai fini della configurabilità della responsabilità del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso (ex art. 2049 c.c.), pur essendo sufficiente un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto tra detti soggetti, è necessario accertare che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle per le quali erano state affidate le mansioni e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe. (Nella specie, sul rilievo che il preposto aveva agito per fini esclusivamente personali e voluttuari, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che aveva escluso la corresponsabilità ex art. 2049 c.c. di una fondazione in concorso con un componente del suo consiglio di amministrazione, il quale aveva cagionato ingenti perdite patrimoniali alla fondazione stessa convincendola a spostare tutti i propri titoli alla filiale dell'istituto di credito dove lavorava la moglie del preposto, che provvedeva sistematicamente a distrarre i fondi ivi pervenuti per uso personale).” Sull'argomento, altresì, la Suprema Corte, a testimonianza delle difficoltà sopra ricordate, circa la riconducibilità delle concrete fattispecie all'ipotesi di responsabilità oggettiva di cui è causa, è tornata anche nel 2025: con pronuncia, in particolare, sez.1, n. 3425, 10.2.25, è stato affermato: “
In tema di intermediazione finanziaria, il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal promotore finanziario e le mansioni o incombenze a lui affidate dall'intermediario, su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, presuppone che l'esercizio delle mansioni
13 abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se questo si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe. Nello stesso senso, i Giudici di legittimità, con pronuncia sez.3, n. 2851, 5.2.25, hanno assunto: “ In tema di responsabilità ex art. 2049 c.c., ai fini della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto illecito del preposto e l'esecuzione delle incombenze affidategli - che ricorre allorquando l'esercizio delle medesime espone il terzo all'ingerenza dannosa del preposto determinando, agevolando o comunque rendendo possibile la realizzazione del fatto lesivo - occorre che la sua condotta costituisca il "normale sviluppo" dell'esercizio delle mansioni assegnate dal preponente - cioè, che rimanga nei confini della non imprevedibile evoluzione di "sequenze ed eventi connessi all'ordinario espletamento" delle stesse - e non è escluso dalla degenerazione o dall'eccesso nel loro esercizio, determinati dall'abuso della posizione ricoperta o dalla contravvenzione alle modalità del loro svolgimento o ai compiti assegnati o, ancora, dalla violazione delle regole stabilite o delle istruzioni ricevute. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello la quale, in relazione alle lesioni subite dall'avventore di una discoteca in conseguenza della condotta illecita tenuta, per una finalità di natura meramente personale, da un addetto alla sicurezza, aveva erroneamente ritenuto idoneo ad escludere il nesso di occasionalità necessaria il fatto che tale condotta fosse stata posta in essere fuori dal locale, dopo un apprezzabile lasso di tempo dal momento in cui la vittima ne stata invitata ad uscirne in ragione di una discussione con altri clienti, che era proseguita pure fuori dal locale).
Da tale breve “excursus” giurisprudenziale emerge, allora, da un lato la conferma di quanto già espresso, circa la nozione di “preposto”, rispetto al consapevole affidamento di compiti all'autore del fatto illecito, dall'altro come tali compiti rappresentino, altresì, pur nell'ottica dell' ”evoluzione” degli stessi, financo per motivi solo “ egoistici” ed in contrasto con le direttive ricevute, il limite di responsabilità del “ committente”, occorrendo, comunque, che il fatto illecito del preposto medesimo:
“…rimanga nei confini della non imprevedibile evoluzione di "sequenze ed eventi connessi all'ordinario espletamento…" dei compiti stessi. Orbene, muovendo da tali assunti, rileva la Corte come la motivazione di cui a pag. 8 della sentenza appellata, sub punto 2.1., sia insufficiente e non si confronti affatto con le questioni sopra esposte. Il primo Giudice, infatti, da un lato ha esplicitamente affermato che l non era Pt_4 dipendente e “…neanche volontario…” della C.R.I. di , per poi richiamare, la deposizione CP_2 di , quale preteso “ preponente”, dando per certo, come, d'altra parte, incontestato, Testimone_1 che l'Howlader medesimo fosse, in realtà, un ospite della struttura ospitante stranieri extracomunitari, richiedenti asilo, così da ravvisare i presupposti di cui all'art.2049 c.c. nella seguente affermazione, di cui al verbale di prove: “ E ' vero, non lavorava, dava solo una mano, era un ospite. ADR: collaborava , come gli altri, a titolo gratuito. ADR: non era un volontario, come gli altri si dava da fare in cucina…”. Orbene, secondo questi Giudici, tale risposta non può essere valutata: - prescindendo, in primo luogo, dal capitolo di prova sub 2 di cui alla seconda memoria dell'allora attrice, domanda non scevra di genericità circa l'esistenza o meno di specifiche funzioni assegnate, anche a titolo di volontariato, all' e da chi;
- prescindendo, inoltre, dal contesto, proprio, appunto, di un Pt_4 centro di accoglienza per richiedenti asilo, rispetto al quale l'affermazione del descrive , in Tes_1 realtà, una “ collaborazione” per nulla strutturata ed anzi frutto di estemporaneo e spontaneo desiderio di “darsi da fare ”, nell'ambito di un contesto di “ attesa”, parimenti non strutturato, circa eventuali attività degli ospiti.
14 Significativamente, merita di essere aggiunto, a riguardo, nulla di idoneo ad integrare quanto sopra ed a modificare le risultanze oggettive di interesse, circa il rapporto di “preposizione” risulta dalle altre prove orali, che, viceversa, hanno confermato la natura della collocazione dell Pt_4 presso il Centro C.R.I. ove la svolgeva attività di volontariato. CP_3
Da ciò discende, osserva questa Corte, che riconoscere la qualità di “preposto” ad un soggetto ospite, quale necessitante di protezione ed accoglienza, presso una struttura di volontariato del cosiddetto “ terzo settore”, come nel caso di specie, rispetto ad estemporanei e spontanei aiuti dati alla preparazione dei pasti, a fronte, inoltre, della presenza di Personale segnatamente, viceversa, preposto allo scopo, ponga la fattispecie al di fuori della nozione sottesa all'art.2049 c.c., che il primo Giudice ha abnormemente esteso, pervenendo ad approdi contrari alla “ratio” di allocazione dei rischi che sostiene detta fattispecie di responsabilità oggettiva indiretta. Tale convincimento, peraltro, si rafforza ove si valuti, rispetto al caso concreto, il presupposto dell' ” occasionalità necessaria”, nei termini di cui sopra, rispetto agli illeciti di violenza sessuale “ de quibus”, che vanno ben oltre la prevedibile evoluzione dello svolgimento delle pretese “ mansioni” del richiedente asilo di cui è causa. In tal senso, osserva ancora la Corte, quanto emerge dalla denuncia/querela della , in CP_3 data 12.3.2016, a ben vedere, conferma i convincimenti espressi, al di là di erroneamente parificare volontari e profughi, ove, in particolare, si afferma: “ Sono volontaria presso la Parte_1 sede di . Questa mattina effettuavo un turno di volontariato presso il Centro di CP_2
Accoglienza con mansioni di addetta alla cucina. Dalle ore 9,00 alle ore 10,00 abbiamo servito la colazione agli ospiti del centro, successivamente alle ore 10,30 abbiamo iniziato a preparare per il pranzo, cioè cucinare quanto necessario unitamente al cuoco nell'apposita cucina. Tra le persone presenti a collaborare vi è anche “ ”, che aiuta come noi a cucinare ed eventualmente a Tes_2 prendere della merce necessaria alla cucina, come ad esempio, cassette di acqua, verdura o frutta. Verso le ore 12,00 mi trovavo in cucina unitamente a , , e altri profughi dei Per_3 Persona_4 quali non conosco i nomi, tra cui . Ad un certo punto usciva dalla cucina e andava Tes_2 Tes_2 nella vicina tenda in cui sono stoccati generi di conforto e da lì mi ha chiamata a voce alta. Per tale ragione uscivo dalla cucina e mi dirigevo verso la tenda in cui si trovava per capire cosa mi Tes_2 stesse chiedendo. Una volta arrivata davanti alla tenda, capivo che mi chiedeva dove fosse la frutta da portare in cucina;
gli rispondevo che era già stata portata da altro personale addetto. A questo punto , trovandomi proprio all'ingresso della tenda, in quanto stavo fumando una sigaretta, Tes_2 inaspettatamente mi afferrava per la giacca della divisa e mi tirava con la forza all'interno della tenda…” In merito, risulta, infatti, evidente, da un lato la distinzione fra chi era preposto, secondo, persino, una turnazione, a svolgere le attività, in particolare, di “ cucina” e la presenza estemporanea dei profughi, quale spontaneo aiuto, secondo iniziative personali ( tanto da non rendersi conto l' che la frutta era già stata prelevata), dall'alto come la grave azione delittuosa di cui il Pt_4 predetto si è reso responsabile non presenti alcuna occasionalità necessaria, rispetto a qualsivoglia asserita mansione. La ricostruzione penale di cui alla sentenza n.1358/16 del Tribunale di Imperia conforta quanto sopra. In ragione di quanto sopra, dunque, la Corte non può che rilevare come non sussistano i presupposti di cui all'art.2049 c.c., il primo motivo di gravame essendo fondato, neppure potendosi ignorare, che, d'altra parte, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'autore del fatto illecito era stato indicato quale “ volontario” della C.R.I. ( pagg.2 , 4, 9 e 11, nelle conclusioni), il che pacificamente ed in modo incontestato è stato escluso dal primo Giudice. Ciò detto, l'odiosità, grave e particolare, della situazione di danno subita dalla , CP_3 nell'adempimento, ancor più, di un'attività socialmente meritoria, occorre chiarire, non può
15 rappresentare un valido motivo per ampliare l'ambito applicativo della citata norma fondante la condanna impugnata, un ampliamento tale, secondo il primo Giudice, da , in concreto, elidere, ancor più rispetto a situazioni fattuali complesse ( quali quelle di un centro di accoglienza per profughi o di una comunità per minori, per la diade madre/bambino, o ancora per le donne maltrattate), ogni limite alla responsabilità oggettiva “ de qua”, limite voluto, invece, dal Legislatore. Non consentono di pervenire ad una diversa conclusione, le difese finali dell'appellata , CP_3 che non si confrontano realmente con i principi di diritto in materia, così come con la realtà fattuale del caso in esame, atteso che, in particolare, la giurisprudenza indicata ( Cass.n.8968/19), rispetto ad ipotesi di abusi sessuali, attiene a fattispecie totalmente eterogenea, sostenuta da uno specifico contratto di lavoro, comprendente anche obblighi di vigilanza sul veicolo condotto e sulla sicurezza dei passeggeri. Ciò detto, l'accoglimento del primo motivo di appello, pertanto, determina la riforma della sentenza appellata in punto “ an” , circa la responsabilità invocata.
Passando alla disamina dei motivi sub 2, 3 e 4, afferenti al “ quantum”, di ogni evidenza è come i medesimi risultino assorbiti dalla riforma della sentenza appellata per insussistenza della responsabilità di cui è causa, sì che ogni trattazione è superflua.
In rapporto al motivo sub 5, afferente alla copertura assicurativa, osserva la Corte come la pretesa manleva della non abbia più ragione di essere, in esito all'accoglimento Controparte_13 del citato primo motivo di appello, parimenti assorbito. In merito, non può, comunque, omettersi di considerare, fermo quanto di seguito si dirà in ordine alla regolazione delle spese di lite, che , da un lato, certamente, la chiamata in causa di rova origine , del tutto ragionevole, nella pretesa risarcitoria introdotta dalla , a fronte CP_5 CP_3 delle polizze stipulate, in particolare quella RC., dall'altro che, in tesi, la medesima, come terza, CP_3 ex clausola sub 2.1., non essendo dipendente, era effettivamente tutelata dalla polizza stessa, nei limiti, tuttavia, di un danno procurato involontariamente, quale, si noti, “…conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione, comunque, svolte, con ogni mezzo ritenuto utile e necessario, compresa la responsabilità civile personale di ciascun assicurato che opera per contro del Contraente…”, soggetto che, in tesi, era, tuttavia, l'autore del reato doloso, sì da connotare in tal senso il fatto illecito assicurato, rispetto ad una responsabilità indiretta ed oggettiva. Il richiamo, di cui al motivo di appello, all'art.3 della polizza, sub specie di RCO, oltre ad essere nuovo, non tiene conto, va detto, dei limiti segnatamente indicati rispetto ai soggetti assicurati, fra cui non rientra il personale volontario, il che assorbe, merita di essere sottolineato, anche le argomentazioni sviluppate nelle note di replica dell'appellante principale, ex art.2087 c.c., giungendo ad affermazioni financo contraddittorie con quanto sostenuto in ordine alla situazione fattuale in esame.
Passando all'esame del sesto motivo, afferente alle spese di lite, lo stesso sarà trattato in apposito paragrafo, in esito all'esame anche dell'appello incidentale dell'appellata , rivolto nei CP_3 confronti di quale assicuratrice della polizza prevista ex lege per i volontari. CP_5
Con riferimento, dunque, all'appena rammentato appello incidentale, va esaminata, in via preliminare, l'eccezione formulata in atti di tardività, afferente, peraltro, a questione rilevabile d'ufficio, tardività pacifica ed incontestata dalla , quale fatto storico, a fronte della data di notifica CP_3 della sentenza stessa, in data 26.10.23, con notifica dell'appello principale in data 22.11.23.
16 In merito, a fronte anche delle difese finali dell'appellante incidentale, va rammentato quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte, con pronuncia sez. 3, n. 29448, 14.11.24, ove si legge, anche in esito a recente pronunciamento delle SS.UU., quanto segue: “…il sesto e il settimo motivo del ricorso possono essere unitariamente scrutinati, in quanto attinenti al tema dell'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva…; sul punto si sono espresse le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U n.
8486 del 28/03/2024), affermando che «l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale» e che «il principio secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale è applicabile anche con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione incidentale tardiva»; entrambi i detti due principi di diritto sopra riportati, enunciati ai sensi dell'art. 363, comma 3, cod. proc. civ., non si attagliano al caso di specie, in quanto relativi alla posizione, come chiaramente percepibile dalla piana lettura del provvedimento integrale delle Sezioni Unite, del coobbligato in solido il cui interesse all'impugnazione sorga a seguito dell'impugnazione proposta da altro coobbligato in solido;
nella controversia che ne occupa viceversa l'interesse dei familiari del … all'impugnazione sorgeva immediatamente dalla stessa sentenza di primo grado, e, quindi, l'esperibilità più ampia dell'impugnazione incidentale tardiva affermata dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 8486 del 28/03/2024 non è suscettibile di potersi estendere anche al caso in esame, nel quale la posizione di …. è del tutto eccentrica ed autonoma rispetto a quella della … e il … sin dal primo grado del giudizio era rimasto estraneo alla pronuncia di condanna, nonostante fosse intervenuto in giudizio a seguito della chiamata in causa operata dai familiari del … e dunque, nei suoi confronti, era necessario un appello principale degli eredi del lavoratore deceduto ovvero un appello incidentale tempestivo e autonomo
…”.
A riguardo, giova rammentare, circa il citato ultimo pronunciamento della Suprema a SS.UU., come dallo stesso emerga, effettivamente, quanto espresso sinteticamente nella successiva pronuncia di cui sopra della 3° sezione, considerato, in particolare, quanto segue: - già con il primo orientamento di cui alle SS.UU., come da sentenza n. 4640 del 7/11/1989, veniva affermata la sostanziale “ ratio” transattiva, sottesa all'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo, a fronte dell'iniziativa dell'appellante principale tale da modificare l'assetto degli interessi dato dalla sentenza impugnata («l'art. 334 cod. proc. civ., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario
o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale»; - con il successivo pronunciamento delle SS.UU., di cui alla sentenza n. 24627 del 27/11/2007, rispetto all'evolversi della giurisprudenza, riproponendosi contrasti nelle sezioni semplici, i Giudici di legittimità chiarirono come l'appello indentale tardivo contro il medesimo creditore, fosse ammissibile, nel caso di obbligazioni solidali, in presenza di appello proposto solo da uno dei coobbligati, in rapporto all' "interesse" all'impugnazione sorto in esito al gravame principale, rispetto all'assetto comune dato dalla sentenza gravata, sì da sussistere l'ammissibilità medesima tutte le volte che l'impugnazione proposta da uno qualsiasi dei litisconsorti, ove accolta, fosse idonea a comportare una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche accettate da uno qualsiasi degli altri, dando luogo o ad una soccombenza totale, oppure ad una soccombenza più grave di quella stabilita dalla sentenza impugnata, ciò non in modo automatico, ma in forza, sempre e comunque, dell'accertamento da parte del Giudice, di detto interesse, con riferimento al fatto che, nel caso
17 concreto, possa davvero determinarsi la citata situazione legittimante la tardività del gravame ( il tutto così da giungere al seguente principio di diritto: “«Sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale»; - a fronte degli ulteriori contrasti giurisprudenziali insorti, rimessa nuovamente la questione alle SS.UU., il caso esaminato nel 2024 afferiva ad una situazione in cui l'impugnazione incidentale tardiva proveniva dal coobbligato condannato in solido, diverso da quello contro il quale era rivolta l'impugnazione principale, sì da essere rivolta contro una parte diversa da quella che aveva proposto l'impugnazione principale ed avere ad oggetto un capo diverso della sentenza (la condanna dell'impugnante incidentale) rispetto a quello oggetto dell'impugnazione principale (la condanna dell'impugnante principale); - in tale fattispecie, dunque, è stato, ancora una volta, posto in risalto, con riguardo al tema anche della legittimazione attiva e passiva, rispetto al rigore dell'art.334 c.p.c., come effettivamente l'interesse ad impugnare possa sorgere in esito all'impugnazione principale del coobbligato, interesse che, con riferimento, ad un'obbligazione solidale “paritaria”, si identifica nel pregiudizio, non di mero fatto, ma giuridicamente rilevante, che il coobbligato acquiescente potrebbe subire se fosse riformata la sentenza di condanna impugnata, in via principale, dall'altro condebitore ( in termini concreti con riferimento al rischio, appunto meritevole di tutela, che il coobbligato inerte
- che abbia, nel frattempo, pagato il creditore – non riesca ad ottenere, in sede di regresso, la quota parte dovuta dal coobbligato, che, invece, abbia visto riformata in sede di impugnazione la sentenza di condanna, il tutto a vantaggio, peraltro, di un risultato decisorio uniforme, sia rispetto all'obbligazione solidale, che al riparto in regresso); - in forza di ciò, dunque, è stata esplicitata la decisione di dare continuità all'orientamento espresso dalle Sezioni unite con la precedente sentenza del 2007, tesa a subordinare l'interesse ad impugnare alla messa in discussione, mediante la proposizione dell'appello principale, del "complessivo" risultato del giudizio di primo grado da parte del coobbligato solidale che si era astenuto dal proporre gravame, così consentendo, altresì, di pervenire ad un accertamento uniforme dell'esistenza e del modo di essere dell'obbligazione solidale nell'alveo di operatività dell'art. 332 c.p.c. Orbene, quanto sopra esposto, per l'effetto, consente, secondo questa Corte, di apprezzare come, rispetto ad obbligazioni vantate dalla nei confronti della C.R.I., a titolo extracontrattuale, CP_3
e di , quale beneficiaria negoziale di un contratto di assicurazione per infortunio, Controparte_5 obbligazioni del tutto eterogenee e per nulla caratterizzate da solidarietà, la pacifica soccombenza di cui alla sentenza di primo grado circa la seconda pretesa definisse un assetto dell'interesse giuridico afferente a tale domanda insuscettibile di modifica rispetto all'appello principale proposto, peraltro, dall'unica parte condannata, si torna a dire, a diverso titolo: ciò palesa come l'interesse ad impugnare sia sorto immediatamente in esito al rigetto della domanda di “ risarcimento”, rectius, indennizzo, oggetto dell'appello incidentale tardivo, con esclusione, dunque, di qualsivoglia interesse meritevole di tutela rispetto al rimettere in discussione, tardivamente, circostanze già passate in giudicato, in rapporto all'omessa tempestiva impugnazione delle stesse, in relazione ad una pronuncia reiettiva “impermeabile” rispetto a quella sulla responsabilità ex art.2049 c.c. di diverso soggetto.
18 Quanto dedotto dalla Difesa dell'appellante incidentale, nelle sole difese finali, citando la pronuncia Cass. n.18423 del 5.7.24, non convince, poiché omette di considerare l'oggetto della stessa , come desumibile dalla motivazione, ove si legge: “ …. Nel caso di specie, l'impugnazione si è svolta tra due sole parti, in una situazione di reciproca soccombenza. In tale evenienza deve ribadirsi la possibilità per la parte, contro la quale risulta proposta l'impugnazione principale, di proporre quella incidentale senza limiti oggettivi, potendo essa investire qualsiasi capo della sentenza, ancorché autonomo rispetto a quello aggredito dalla impugnazione principale. L'appello principale è stato proposto dalla parte danneggiata relativamente al profilo della responsabilità concorrente del danneggiato e del quantum, mentre quello incidentale tardivo legittimamente è stato proposto in relazione all'an della pretesa, atteso che
l'eventuale accoglimento dell'appello principale sulla quantificazione del danno avrebbe potuto mutare
l'assetto degli interessi derivanti dalla sentenza, con ulteriore aggravio economico a carico del Fondo di garanzia (negli esatti termini della presente fattispecie è la già citata Cass. n. 14094 del 2020)…”.
La considerazione che precede palesa come la Difesa della , dunque, non si sia CP_3 confrontata realmente con quanto sopra evidenziato dalla Suprema Corte a SS.UU., né con l'autonomia delle azioni proposte nel caso in esame, così da pretendere una dilatazione ingiustificata dei tempi di impugnazione , rispetto a considerazioni di mero fatto e non giuridiche, esclusa , d'altra parte, l'ammissibilità “ tout court” delle impugnazioni incidentali tardive. In forza di quanto precede, pertanto, va dichiarato inammissibile il motivo di appello incidentale tardivo proposto dall'appellata, il che assorbe, peraltro, anche la questione afferente all'ammissibilità del motivo medesimo, rispetto ad una citazione in primo grado, che affermava un obbligo giuridico in capo alla C.R.I., in rapporto all'art.4 della L.266/91 ( in vigore fino al D.L.vo n.117/17), per poi allegare solo che era stato aperto un sinistro, indicando un allegato 7, senz'altro specificare circa quale rapporto si intendesse azionare, per poi concludere, va rammentato, per una condanna al risarcimento dei danni in solido della C.R.I. medesima e di senza, Controparte_5 ancora una volta, alcuna specificazione del rapporto assicurativo azionato, il tutto, in assenza di qualsivoglia “ emendatio libelli” , sia nella prima udienza di fronte al Tribunale del 24.4.19, sia in rapporto alla scadenza del termine per la prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., non depositata dalla ( pretesa di condanna solidale al risarcimento danni, si noti, che è stata riproposta anche CP_3 in appello e che , tuttavia, non attiene, con evidenza, al pagamento di un indennizzo da infortunio negoziale, secondo criteri predeterminati).
*** *** *** Ciò detto, resta da trattare la questione delle spese di lite, anche rispetto a quanto oggetto del sesto motivo di cui all'appello principale. In merito, non vi è dubbio che l'appellata ed appellante incidentale, a fronte delle decisioni assunte, risulta, sine dubio, soccombente, a fronte, nello specifico, dell'accoglimento del primo motivo della C.R.I. di , con gli effetti conseguenti, valutata anche l'inammissibilità CP_2 dell'appello incidentale. Fermo quanto sopra, osserva, tuttavia, la Corte, valutato il complesso della vicenda in questione: - come la stessa presenti assolute peculiarità rispetto all'interpretazione ed applicazione dell'art.2049 c.c., in rapporto ad un delitto doloso, quale quello in esame, ed allo specifico contesto in cui si è consumato, sì da valutarsi in termini di questione nuova, ancor più rispetto alla difficoltà, ben desumibile dal ripetersi della pronunce di legittimità in ordine ai presupposti applicativi di tale norma, il tutto in relazione alle innumerevoli situazioni concrete ipotizzabili;
- come, inoltre, anche in ordine all'appello incidentale, i confini di ammissibilità dello stesso risultino essere stati oggetto di interventi nomofilattici non ancora compiutamente stabilizzati;
- come, peraltro, costituiscano circostanze connotate da “gravità ed eccezionalità”, sia che la sia pacificamente stata oggetto CP_3 di abusi sessuali, riportando danni anche permanenti (fatti accertati in un processo penale, che ha visto, peraltro, anche l'attuale Parte appellante principale, quale parte civile, con condanna, pur
19 generica, a suo diretto favore, al risarcimento dei danni); - come, parimenti, costituiscano circostanze connotate da “gravità ed eccezionalità”, che l'evento di danno in questione sia stato afferente ad un ambito, quale quello del cosiddetto “ terzo settore”, in cui il Legislatore ha inteso trovare , ripetutamente, punti di equilibrio fra tutela dei volontari, implementazione del settore medesimo ed allocazione economica dei rischi, ciò a fronte di una compagnia assicurativa, nel caso di specie, convenuta in giudizio due volte, da due distinti soggetti, sì da partecipare al processo in doppia veste, con distinte costituzioni in primo grado. In ragione delle considerazioni che precedono, dunque, la Corte ritiene, tenuto conto dell'art.92, comma 2, c.p.c., come modificato dalla sentenza della Corte Cost. n.77 del 19.4.2018, che le considerazioni medesime integrino i presupposti per approdare ad una integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le Parti costituite, sia in primo, che in secondo grado, anche rispetto alle spese di CTU, già liquidate, da ripartirsi nel rapporto interno fra tutte le Parti di cui al primo grado. Le difese finali, ulteriori rispetto a quelle non già trattate, non aggiungono elementi necessitanti di motivazione ulteriore. La declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo, invece, impone, in ultimo, ex art. 13, comma 1quater , DPR 115/02, di dare atto che ricorrono in capo a i Controparte_3 presupposti di tale norma per il pagamento del doppio contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 575/2023 emessa dal Tribunale di Imperia, pubblicata in data 20.09.2023, notificata in data 26.10.2023, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, la Corte così provvede:
IG , in parziale riforma della sentenza appellata, le domande proposte da Controparte_3 nei confronti della , oggi Controparte_8 [...]
Controparte_14
DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello incidentale tardivo proposto da nei Controparte_3 confronti di quale convenuta in primo grado;
Controparte_5
COMPENSA integralmente le spese di lite fra tutte le Parti, sia di primo, che di secondo grado, comprese quelle di CTU, già liquidate, da ripartirsi nel rapporto interno fra tutte le Parti di cui al primo grado;
DA' ATTO che sussistono, in capo a , i presupposti di cui all'art.13, comma Controparte_3
1quater c.p.c., per il pagamento del doppio contributo unificato, ove dovuto, a fronte dell'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo dalla stessa proposto.
Genova, lì 16.7.25
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore dott. Paolo GIBELLI, Consigliere riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 575/2023 emessa dal Tribunale di Imperia, pubblicata in data 20.09.2023, notificata in data 26.10.2023, promossa da:
– COMITATO LOCALE DI VENTIMIGLIA COMITATO Parte_1 CP_1 [...]
RGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO), in persona del legale Controparte_2 rappresentante , rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Parte_2
Anna Russo del Foro di Imperia, Massimo Dalla Libera del Foro di Castrovillari (CS) ed Enrico Spigno del Foro di Genova in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del terzo in Recco (GE), Via B. Assereto n. 5/7 APPELLANTE PRINCIPALE contro
, 16.5.1997, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Bosio del Controparte_3 CP_4
Foro di Imperia in forza di procura rilasciata a margine dell'originale dell'atto di citazione del 04.09.2017 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ventimiglia (IM), via Mazzini n. 9 APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
e contro
(polizza responsabilità civile), in persona del Dott. Controparte_5 Controparte_6 in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale, e del Dott. , in
[...] Controparte_7 qualità di Dirigente, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimo Fossati e Daniel S. G. Fossati del Foro di Torino in forza di mandato alle liti rispettivamente Notaio di Treviso in data 18.12.2014, Rep. 186905, Racc. 30367 e Notaio Dott. Persona_1 in data 27.01.2022, Rep. 27274 ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Persona_2
Genova, Piazza Matteotti n. 2 APPELLATA e contro
(polizza infortuni), in persona del Dott. in Controparte_5 Controparte_6 qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale, e del Dott. , in qualità di Controparte_7
Dirigente, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Marco Amoretti del Foro di
1 Imperia in forza di mandato alle liti Notaio di Treviso, Rep. 186905, Racc. Persona_1
30367 ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Sanremo (IM), Corso Matteotti n. 65 APPELLATA, CONTUMACE
avente a oggetto: responsabilità da fatto illecito- risarcimento danni
nella quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI: PER L'APPELLANTE PRINCIPALE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, In via principale, riformare in toto la sentenza appellata, rigettando la domanda risarcitoria formulata dalla signora nei confronti di Croce Rossa Comitato di Ventimiglia OdV per insussistenza di CP_3 responsabilità ex art. 2049 c. c. in capo alla stessa, con condanna della signora alla refusione CP_3 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante e alla refusione delle spese nei confronti di tutte le altre parti chiamate;
in via subordinata, in caso di riconoscimento della responsabilità di Croce Rossa - Comitato di Ventimiglia OdV ai sensi dell'art. 2049 c. c. riformare l'impugnata sentenza nei termini che seguono: a) In accoglimento dei motivi di cui al punto 2), ridurre il danno liquidato a favore della vittima
[...]
per effetto dell'art. 1227 c. c. proporzionalmente al grado di incidenza del CP_3 comportamento omissivo di nella causazione del fatto;
CP_3
b) In accoglimento dei motivi di cui al punto 3), liquidare il danno sulla base delle sole tabelle applicabili, senza alcuna personalizzazione del danno, non provata e non richiesta e non motivata in sentenza;
c) In accoglimento dei motivi di cui al punto 4), detrarre dalla somma liquidata a favore della signora
a titolo di risarcimento danni, la somma di € 10.000,00 già riconosciutale in sede penale per il CP_3 medesimo evento e il medesimo danno;
d) In accoglimento dei motivi di cui al puto 5) e 6), condannare a manlevare e Controparte_5 tenere indenne Croce Rossa – Comitato di Ventimiglia OdV da ogni somma che questa sia tenuta a corrispondere alla signora a titolo di risarcimento danni e spese, revocando altresì la condanna CP_3
a carico di , Comitato di Ventimiglia OdV alla refusione delle spese a favore di Parte_1
.” Controparte_5
PER L'APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE Controparte_3
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'appello di Genova, contrariis rejectis, previo rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., respingere l'appello avverso la sentenza n. 575/2023 emessa dal Tribunale di Imperia in data 17.09.2023, pubblicata il 20.09.2023 ed, in accoglimento dell'appello incidentale, condannare, in via solidale tra loro, la Controparte_8
, con sede in , via Dante n. 16, in persona del legale rappresentante
[...] CP_2 protempore (c.f.: p.iva: , nonché, con sede in P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_5
OG TO (TV) via Marocchesa n. 14, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (c.f.:
), quale impresa assicuratrice contro gli infortuni e le malattie, al risarcimento di tutti i P.IVA_3 danni patrimoniali, morali, biologico ed esistenziali subiti, per i fatti per cui è causa, così come quantificati ed in conferma di quanto statuito con la sentenza n. 575/2023 emessa da Tribunale di Imperia in data 17.09.2023 e, conseguentemente, revocare la condanna a carico della sig.ra
[...]
, alla rifusione delle spese di lite in favore di Con vittoria di spese CP_3 Controparte_5 ed onorari di giudizio.”
PER L'APPELLATA (polizza responsabilità civile) Controparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
2 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, RISPETTO ALL'APPELLO PRINCIPALE PRESENTATO DA
[...]
Controparte_8
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
- Respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 575/2023 del Tribunale di Imperia ex adverso presentata, non sussistendone i presupposti, per i motivi indicati in narrativa.
- Dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'avversario quinto motivo di appello, nonché della domanda di riforma della sentenza impugnata in punto spese legali per le ragioni esposte in narrativa da intendersi, in questa sede, integralmente ritrascritte e, per l'effetto, dichiarare il passaggio in giudicato dei relativi capi della sentenza n. 575/2023 del Tribunale di Imperia. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, nonché aumento del 30% per i collegamenti ipertestuali. NEL MERITO
- Respingere il gravame proposto da avverso la Parte_3 sentenza n. 575/2023, resa inter partes dal Tribunale di Imperia, Giudice Dott. Saccone, quanto al quinto motivo di appello e alla domanda di riforma dell'impugnata pronuncia di primo grado in punto spese processuali, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto confermare la sovra citata sentenza in relazione ai citati punti. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, nonché aumento del 30% per i collegamenti ipertestuali. RISPETTO ALL'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DALLA SIG.RA MARIA CHIARA CORA IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE
- Dichiarare l'inammissibilità per tardività dell'appello incidentale proposto da parte della Sig.ra CP_3 con riferimento alle statuizioni di rigetto della domanda da quest'ultima proposta nei confronti di
in qualità di Assicuratore per le Malattie e gli Infortuni, nonché in punto spese Controparte_5
e, per l'effetto,
- Dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 575/2023 del Tribunale di Imperia in ordine alle predette statuizioni. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, nonché aumento del 30% per i collegamenti ipertestuali. NEL MERITO
- Respingere il gravame incidentale proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. Controparte_3
575/2023, resa inter partes dal Tribunale di Imperia, Giudice Dott. Saccone e, per l'effetto confermare la sovra citata sentenza. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, nonché aumento del 30% per i collegamenti ipertestuali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 4.9.17, ritualmente notificato, conveniva in Controparte_3 giudizio, nanti il Tribunale di Imperia, e chiedendo di Parte_1 Controparte_5 accertare la responsabilità della ex art. 2049 c.c. e della compagnia di Parte_1 assicurazioni quale impresa assicuratrice contro gli infortuni e le malattie, ai Controparte_5 sensi dell'art.4, L. 266/11, per i danni cagionatile a seguito degli atti di violenza sessuale e lesioni personali, subiti ad opera del volontario nel centro di accoglienza temporaneo Parte_4 di il 12.03.2016, fatti accertati e sanzionati con sentenza penale n. 1358/2016 dello CP_2
3 stesso Tribunale;
l'allora attrice, conseguentemente, chiedeva la condanna in solido di Parte_1
e al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, morali, biologico ed
[...] Controparte_5 esistenziali subiti, nella misura determinanda in corso di causa. Si costituiva in giudizio, con comparsa 4.1.18, l Controparte_9 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, essendo l'attrice socia della distinta associazione di diritto privato di , associazione che Controparte_8 CP_2 gestiva il centro di accoglienza di detta cittadina, presso il quale la prestava l'attività di CP_3 volontaria;
nel merito, detta convenuta contestava in fatto e in diritto “an” e “quantum debeatur”.
, con comparsa 21.12.17, si costituiva in giudizio rilevando di essere Controparte_5 stata citata quale impresa assicuratrice contro gli infortuni e le malattie e non per la responsabilità civile di , non sussistendo, peraltro, a tal fine, l'azione diretta in capo alla pretesa Parte_1 danneggiata. Detta compagnia, in ogni caso: - contestava che i fatti di causa potessero rientrare nella garanzia per infortunio o malattia, non essendo, peraltro, provata la stipulazione di apposita polizza, né la sussistenza del titolo dell'asserito vincolo di solidarietà; - contestava, inoltre, in fatto e in diritto
“an” e “quantum debeatur”. All'udienza del 10.05.2018, dato atto della rinuncia di parte attrice alle domande svolte nei confronti dell e dell'accettazione di quest'ultima, detta Controparte_9 associazione veniva estromessa dal giudizio, mentre l'attrice veniva autorizzata a chiamare in causa il Comitato Locale di Ventimiglia della C.R.I. Quest'ultimo, nel termine dato, si costituiva, con comparsa 8.11.2018, contestando le pretese risarcitorie dell'attrice, eccependo, in particolare: - che l'autore del reato non era in alcun modo un preposto del Comitato locale CRI di , il che escludeva qualsivoglia responsabilità ex art. CP_2
2049 c. c.; - che, comunque, nel caso, era configurabile un possibile concorso di colpa ex art. 1227 c.c. a carico della danneggiata, per il suo comportamento omissivo, non avendo la stessa mai denunciato tempestivamente i comportamenti scorretti posti in essere dal già prima del Pt_4
12.03.2016, così impedendo ogni intervento dell'Ente; - che del tutto carente, peraltro, era la prova del danno conseguente ai fatti occorsi, anche in considerazione delle pregresse condizioni psichiche della vittima. Detto convenuto, previa allegazione di aver stipulato con contratti Controparte_5 assicurativi per la responsabilità civile verso i terzi, prestatori d'opera e personale volontario, nonché per la copertura degli infortuni occorsi nello svolgimento del servizio di volontariato, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio la predetta Assicurazione. Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio, in qualità di Controparte_5 compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, come da comparsa datata 28.3.2019, eccependo l'inoperatività del contratto assicurativo in ordine alle vicende oggetto di vertenza, sia rispetto alla posizione del preteso danneggiante, sia con riferimento all'insussistenza del richiesto requisito dell'accidentalità, allo stesso tempo contestando qualsivoglia responsabilità di
[...]
di , in tal senso associandosi alle difese della Parte Controparte_8 CP_2 chiamante, anche in punto “quantum debeatur” chiesto dall'attrice. La causa era istruita con prove documentali e orali;
all'esito, previa C.T.U. medico legale, precisate le conclusioni e assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa medesima veniva trattenuta in decisione. Il Tribunale, dunque, con sentenza datata 17.9.23, così statuiva:
“
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
4 1) in parziale accoglimento della domanda attrice, dichiara e accerta la responsabilità della
[...]
, ex art. 2049 Cod. Civ., mentre respinge la domanda Controparte_8 medesima proposta nei confronti della convenuta quale impresa assicuratrice Controparte_5 contro gli infortuni e le malattie;
2) per l'effetto, dichiara tenuta e condannata Controparte_10 all'immediato pagamento, a favore di , della somma di 22.147,75 euro, oltre Controparte_3 interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno in base agli indici Istat, dal mese di gennaio 2021 al saldo effettivo;
3) respinge la domanda di manleva proposta da Controparte_10
nei confronti della terza chiamata
[...] Controparte_5
4) dichiara tenuta e condannata a rifondere Controparte_8 all'attrice i compensi di lite pari a 2.540,00 euro, oltre spese generali 15%, Cap ed Iva come per legge, esborsi anticipati euro 560,90;
5) dichiara tenuta e condannata a rifondere alla convenuta i Controparte_3 Controparte_5 compensi di lite pari a 2.540,00 euro, oltre spese generali 15%, Cap ed Iva come per legge;
6) dichiara tenuta e condannata a rifondere Controparte_8 alla terza chiamata i compensi di lite pari a 2.540,00 euro, oltre spese generali Controparte_5
15%, Cap ed Iva come per legge.”
Il Tribunale, va detto, accoglieva la domanda attorea di accertamento della responsabilità ex art. 2049 c.c. in capo alla C.R.I. di , assumendo, in particolare, anche circa l'esito CP_2 dell'istruttoria orale: - che era emerso come il Coordinatore a capo del Comitato Locale “ de quo” fosse a conoscenza del fatto che autore del reato, prestasse il proprio aiuto in Parte_4 cucina;
- che tale circostanza era sufficiente a provare il rapporto di fatto intercorrente tra l'autore del reato medesimo e il gestore del centro di accoglienza temporaneo, atteso che, pur non essendo detto rapporto connotato da continuità, né onerosità, anche la mera collaborazione del preposto, secondo la giurisprudenza richiamata in sentenza, era idonea a configurare la responsabilità indiretta dell'associazione convenuta ex art. 2049 c.c. In merito, poi, all'eventuale concorso di colpa nella causazione dell'evento ex art. 1227 c.c., in capo alla danneggiata, per non avere riferito ai responsabili del campo profughi le attenzioni di cui era già stata oggetto alcune settimane prima, il Tribunale negava la configurabilità di tale concorso sulla base dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di violenza sessuale, l'eventuale consenso della vittima, pur se, in ipotesi, inizialmente prestato, non riveste alcuna efficienza concausale rispetto al successivo comportamento degli autori dell'illecito tutte le volte che, a quell'iniziale consenso, abbia poi fatto seguito un successivo dissenso, degradando il consenso iniziale a livello di mera occasione, eziologicamente irrilevante rispetto alla successiva condotta del soggetto agente. Il Giudice di prime cure respingeva, invece, la domanda attorea nei confronti della convenuta
, quale impresa assicuratrice contro gli infortuni e le malattie, domanda con cui era Controparte_5 stata richiesta la condanna di detta compagnia in solido con la C.R.I. di , in rapporto al CP_2 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, in quanto la non solo non CP_3 aveva indicato in base a quale obbligazione avrebbe operato l'invocata garanzia per infortuni e malattia, ma non aveva neppure allegato, né provato di aver stipulato una polizza di assicurazione in tal senso. In ordine al quantum debeatur il Giudice di primo grado: - faceva propri gli esiti della CTU licenziata in giudizio, ritenendola completa e attendibile;
- liquidava il danno subito dall'attrice sulla base dei parametri riconosciuti dal Perito incaricato, per un totale di € 17.147,75, oltre interessi legali sul capitale rivalutato in base agli indici Istat;
- considerava insufficiente tale liquidazione per il
5 completo ristoro delle lesioni patite, riconoscendo alla l'ulteriore somma, in via equitativa, di CP_3
€uro 5.000,00, dal momento che la vicenda in questione non aveva causato soltanto una lesione all'integrità psicofisica dell'attrice, ma anche la lesione del suo diritto all'autodeterminazione sessuale, in quanto i reati erano stati commessi con violenza. Il Tribunale, pertanto, riconosceva il diritto della medesima a percepire la somma CP_3 complessiva di Euro 22.147,75, come da dispositivo sopra riportato. Ciò detto, il primo Giudice respingeva, altresì, la domanda di detrazione, dall'importo liquidato a titolo di risarcimento danni, della provvisionale di € 10.000,00, riconosciuta in sede penale, a carico dell'autore del reato, come viceversa chiesto da di Controparte_8
in sede di precisazione delle conclusioni, assumendo: - che non vi era prova che detta CP_2 provvisionale liquidata fosse stata corrisposta alla vittima;
- che, peraltro, la sussistenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna, tale da accertare la responsabilità penale dell'imputato e riconoscere il diritto al risarcimento del danno patito dalla parte civile, con liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva, vincolava il Giudice civile quanto al solo “an debeatur” e non , viceversa, con riferimento al diverso profilo del “quantum debeatur”. In merito, poi, alla domanda di manleva avanzata da Controparte_8
nei confronti dei , in forza della polizza di assicurazione afferente alla
[...] Controparte_5 responsabilità civile verso i terzi, il Giudice sanciva l'inoperatività della polizza medesima dal momento che, nel caso di specie, si trattava di reati dolosi e, in quanto tali, concernenti condotte lesive non connotate dai requisiti di colposità/accidentalità, oggetto della garanzia, come prevista nell'art.
2.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sì che il fatto illecito “ de quo” non poteva reputarsi assicurato, con rigetto della pretesa in questione, evidenziando, peraltro, che la Parte chiamante neppure risultava aver svolto specifiche controdeduzioni a riguardo. A fronte delle argomentazioni svolte, il Tribunale pronunciava, in ultimo, come sopra anche sulle spese di lite, regolate in forza del principio della soccombenza, rispetto alle diverse azioni cumulate.
Nei confronti della predetta sentenza, la Controparte_10
( ora ) proponeva appello, con atto di citazione datato
[...] Parte_5
22.11.23, avanzando istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. e articolando i seguenti motivi di gravame.
1) ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 2049 C.C. Con tale motivo, l'appellante principale ha lamentato il fatto che il Tribunale di Imperia avesse interpretato erroneamente i fatti e le circostanze emerse in corso di causa, ritenendo sussistenti, nel caso concreto, i presupposti necessari per la configurabilità della responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c., vale a dire: - l'esistenza di un rapporto di lavoro;
- l'esistenza di un collegamento tra il fatto dannoso commesso dal dipendente e le mansioni da questo espletate, nei termini di un rapporto di occasionalità necessaria. A riguardo, detta Parte deducente, in particolare, ha evidenziato:
- che, nel caso in questione, non poteva ravvisarsi la sussistenza di un rapporto di collaborazione tra e il in quanto difettava, sia la preposizione da Parte_1 Pt_4 parte dell'Ente – nel caso concreto i responsabili della struttura di accoglienza – sia il potere di direzione;
- che, infatti, come emerso in modo incontestabile, il era un migrante, ospite della Pt_4 struttura di accoglienza gestito dalla , ospite Controparte_10 che quotidianamente si recava presso il campo allestito nei pressi della stazione ferroviaria di per ricevere i pasti, come altri migranti, sì che, in tali circostanze, per mero spirito di CP_2
6 gratitudine verso il personale che si occupava di loro, accadeva che aiutasse spontaneamente, sempre come gli altri migranti, i volontari nella loro attività;
- che detto aiuto spontaneo, non richiesto ed esaurito nell'immediatezza con il gesto di cortesia offerto, non aveva, dunque, alcuna delle caratteristiche necessarie per essere considerato quale prestazione, ancorché occasionale, difettandone i requisiti fondamentali dell'inserimento nell'organizzazione del lavoro, del rapporto di preposizione e del potere di vigilanza del preponente;
- che, pertanto, il Giudice di primo grado era incorso in un errore radicale di valutazione delle prove, errore che aveva dato origine al parimenti errato convincimento che il fosse un Pt_4
“preposto”, ovvero un soggetto posto da a svolgere qualche incombenza all'interno del Parte_1 campo profughi, ciò benchè fosse chiaro come il citato autore del reato altro non fosse che un ospite della struttura, il quale, per mero spirito di gratitudine e senza ricevere alcuna indicazione, offriva, come detto, spontaneamente un aiuto. L'appellante principale, pertanto, ha evidenziato l'insussistenza del primo dei presupposti previsti per la responsabilità ex art. 2049 c.c., derivando da ciò anche l'esclusione del presupposto dell'occasionalità, poiché in assenza di un incarico affidato non poteva esservi un collegamento tra questo e il fatto illecito commesso. La C.R.I. , Comitato locale di , in conclusione, ha lamentato che se il Giudice di CP_2 primo grado avesse interpretato correttamente l'art.2049 c.c., in relazione al caso concreto, la domanda attorea, rispetto a quanto accadutole in data 12.03.2016, avrebbe dovuto essere respinta.
2) ERRATA ESCLUSIONE DEL CONCORSO DEL DANNEGGIATO EX ART. 1227 C.C. Con tale motivo l'appellante principale ha chiarito il senso delle proprie eccezioni in merito al concorso della danneggiata, odierna appellata, nella causazione del fatto, contestando il travisamento in cui era incorso il Tribunale. La C.R.I. di cui è causa, infatti, ha specificato, come già in primo grado:
- che ciò che era stato contestato all'attrice era di non aver avvisato i responsabili del campo profughi dell'atteggiamento molesto dell'uomo, manifestatosi nelle settimane precedenti, come era emerso, sia dalla denuncia/querela sporta dalla medesima, che dalle SIT assunte durante le conseguenti indagini;
- che tale condotta omissiva era rilevante, nell'eziologia del fatto, poiché, se la avesse CP_3 informato i responsabili – come era suo dovere quale volontaria – di essere stata importunata da parte di un migrante, questi avrebbero chiesto alle Forze dell'Ordine, che presidiavano la struttura ventiquattro ore al giorno, di allontanare il migrante molesto, garantendo non solo la di lei sicurezza, ma anche quella di tutti gli altri dipendenti e volontari e degli altri ospiti, prevenendo la verificazione del fatto del 12.03.2016. L'appellante, pertanto, ha sottolineato che in questi termini era stato dedotto ed era ravvisabile un concorso della vittima nella causazione del fatto, con gli effetti di cui all'art.1227 c.c., questione su cui, viceversa, il Tribunale non si era espresso, al di là di argomentazioni in punto “ consenso” non pertinenti.
3) SULLA PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO: VIZIO DI ULTRAPETIZIONE E DIFETTO DI MOTIVAZIONE. Con tale motivo l'appellante principale ha contestato la liquidazione del danno effettuata dal primo Giudice, il quale aveva introdotto, nella determinazione del “ quantum” , la personalizzazione al grado massimo (50% del danno biologico), senza motivare le ragioni del riconoscimento e, ancor prima, senza che fosse stata svolta apposita istanza e, ancor più, offerta adeguata prova da parte dell'allora attrice, incorrendo così nella violazione dell'art. 112 c.p.c. , per ultrapetizione. La C.R.I. di , a riguardo: CP_2
7 - ha lamentato come la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisca un automatismo, ma richieda l'allegazione e la dimostrazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, spettando al Giudice far emergere e valorizzare dette circostanze, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza, comunque, alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito del dibattito processuale;
- ha rilevato, viceversa, come nel caso di specie il primo Giudice, al fine di giustificare il superamento, in termini quantitativi, delle conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale, assicurata dalle previsioni tabellari, non avesse argomentato alcunché. L'appellante principale, pertanto, ha dedotto che, in ogni caso, ove non accolto il primo motivo di appello, il danno liquidando, oltre ad essere ridotto ex art.1227 c.c., avrebbe, comunque, dovuto essere ridotto a quello “tabellare”, senza alcuna personalizzazione.
4) MANCATA DETRAZIONE DELLA SOMMA GIA' RICONOSCIUTA A TITOLO DI PROVVISIONALE Con tale motivo la C.R.I. , Comitato locale di , sempre in ordine al “ quantum”, ha CP_2 contestato la mancata detrazione della somma di € 10.000,00, già riconosciuta a titolo di risarcimento danni a favore della , con la sentenza penale di condanna del CP_3 Pt_4
A tal riguardo, in particolare, l'appellante di cui si tratta:
- ha assunto come la provvisionale liquidata in sede penale sia destinata a risarcire, in favore delle parti civili che abbiano agito per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p., ai sensi dell'art. 74 c.p.p., proprio i danni lamentati in dipendenza del fatto illecito costituente reato, anche se soltanto nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova (ex art. 539 c.p.p., comma 2), fatta salva la definitiva liquidazione in sede civile;
- ha dedotto come, dunque, nel caso di specie, si sarebbe dovuto tenere conto delle statuizioni penali risarcitorie, in sede di definitiva liquidazione dei danni complessivamente cagionati alla dal delitto per cui il era stato condannato;
CP_3 Parte_4
- ha lamentato, ancora, che la decisione del Tribunale, che aveva rigettato la pretesa “ de qua”, era sostenuta da una motivazione poco convincente e non condivisibile, afferente alla mancata esaustività della condanna provvisionale in sede penale, esaustività mai invocata, a fronte della mera richiesta di detrarre tale somma dall'ammontare complessivo del danno riconosciuto. Detta detrazione è stata, per l'effetto, richiesta, in riforma della sentenza impugnata, ferma la valenza dei precedenti motivi di gravame, sia in ordine all'” an”, che al “ quantum”.
5) MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA A CARICO DI : ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE Controparte_5
Con tale motivo l'appellante principale ha contestato il rigetto della domanda di manleva di di nei confronti di sulla base Controparte_10 CP_2 Controparte_5 dell'applicabilità dell'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione e, in particolare, della limitazione della garanzia ai danni “involontariamente cagionati a terzi” di cui all'art.
2.1. In merito è stato lamentato che le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale erano censurabili sotto due profili distinti: a) nell'interpretazione dell'art.
2.1 del contratto, poiché era stato applicato l'elemento soggettivo del reato di cui era stato responsabile il alla responsabilità civile ex art. 2049 Pt_4
c.c. del “committente”, responsabilità, viceversa, oggettiva e, quindi, per sua stessa natura, involontaria;
b) nel ritenere la fattispecie in oggetto sussumibile nella previsione dell'art.
2.1 e non invece nel successivo art. 3, relativo alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), a fronte
8 di una polizza titolata “Responsabilità civile verso terzi;
responsabilità civile verso i prestatori d'opera-personale volontario”, come da frontespizio del contratto prodotto in atti, ancor più in ragione della parificazione esistente fra volontari e prestatori di lavoro. La C.R.I. in questione, in definitiva, ha dedotto che l'evento occorso alla , in via gradata, CP_3 doveva ritenersi, nel caso, comunque coperto da assicurazione, come previsto dall'art. 18 del d. lgs. 117/2017, con conseguente necessità di riforma, sul punto, della sentenza appellata, rispetto all'invocata manleva.
6) SULLE SPESE DI LITE Con tale motivo l'appellante principale ha dedotto gli effetti dell'accoglimento dei precedenti motivi di gravame, in punto regolazione delle spese di lite. In particolare, per il caso di accoglimento del primo motivo di appello, la C.R.I. di CP_2 ha evidenziato la necessità di condanna della al pagamento delle spese di lite di entrambi i CP_3 gradi di giudizio in virtù del principio della soccombenza, per, dunque, affermare, in subordine, che, nel caso di riforma della sentenza di primo grado in accoglimento degli altri motivi di appello subordinati, la liquidazione delle spese a favore dell'attrice avrebbe dovuto essere posta a carico di
, in virtù della manleva dettata dal contratto di assicurazione. Controparte_5
Si è costituita, ( quale titolare della polizza responsabilità civile), con Controparte_5 comparsa datata 29.2.24, la quale, oltre a opporsi all'istanza di sospensiva per insussistenza dei presupposti necessari, ha eccepito quanto segue. In primo luogo, detta appellata ha precisato di essere stata citata nel giudizio di primo grado in forza di una doppia azione, basata su differenti titoli, atteso che, più segnatamente, essa compagnia era stata evocata da , in qualità di Assicuratore contro gli Infortuni e Controparte_3 le Malattie, nonché da , con domanda di garanzia Controparte_8 fondata sulla polizza sottoscritta dal Comitato Centrale per la “Responsabilità Civile verso Terzi – Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera personale volontario” n. 766099886 (già polizza n. 33200014643), domande entrambe respinte. Ciò premesso, : Controparte_5
-ha eccepito, comunque, l'omessa tempestiva impugnazione della pronuncia del Tribunale di Imperia da parte dell'appellata , sì che ogni questione relativa all'operatività di detta pretesa CP_3 polizza infortuni – di cui, invero, non era mai stata provata l'esistenza - era da considerarsi coperta da giudicato, atteso che qualsivoglia appello incidentale, sul punto, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, poiché tardivo, non dipendendo da un interesse sorto in relazione al gravame proposto da , bensì da posizione del tutto autonoma, non coltivata dall'attrice/appellata Parte_1 in modo tempestivo;
-ha contestato, rispetto al gravame principale, il quinto motivo di appello, afferente al preteso mancato riconoscimento della garanzia assicurativa in relazione alla fattispecie oggetto di causa, nonché il sesto motivo, riguardante la ripartizione delle spese di lite all'esito del giudizio di primo grado. In merito a detto quinto motivo, ha lamentato: - l'insussistenza dei Controparte_5 requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. , atteso che la C.R.I. appellante si era limitata a contestare, in via del tutto generica, che il Tribunale di Imperia aveva errato nell'interpretare l'art.
2.1 C.G.; - l'inconsistenza , comunque, delle deduzioni dell'appellante “de qua”, sotto entrambi i profili dedotti, comunque, palesemente tardivi, atteso che, come rilevato dal Giudice di prime cure in sentenza, non risultavano negli atti afferenti al primo grado di giudizio, “controdeduzioni” svolte da Parte_1
a confutazione delle contestazioni in ordine all'operatività della polizza svolte dall'Impresa Assicuratrice sin dal proprio atto di costituzione;
- l'omessa considerazione, al contrario, da parte di
9 C.R.I., di tale condotta concludente, tale da integrare pacificamente acquiescenza alle eccezioni in punto polizza tempestivamente sollevate, salvo tardivi ed inammissibili ripensamenti in sede di gravame. Detta Parte appellata, in ogni caso, ha evidenziato, sempre circa il motivo di gravame in questione, come entrambi i profili contestati da controparte, fossero infondati, atteso che:
-quanto alla pretesa erronea interpretazione dell'art.
2.1 C.G.A., il Giudice di primo grado non aveva affatto applicato alla fattispecie di cui all'art. 2049 c.c. l'elemento soggettivo del dolo, imputabile unicamente al materiale esecutore dell'atto illecito, compiendo, invece, un diverso ragionamento in ordine al fatto storico occorso, il quale, non essendo connotato da “accidentalità” non rientrava nella previsione assicurativa, facendo corretta applicazione – in assenza di differenti proposte interpretative dalla controparte – del citato testo contrattuale;
-quanto alla pretesa riconducibilità della richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla CP_3 nell'ambito della garanzia verso i prestatori di lavoro (RCO), in relazione al contenuto dell'art. 3 C.G.A , non era stato tenuto conto dall'appellante del fatto che la nozione di “infortunio” in esso contenuta, era necessariamente connotata dalla medesima accidentalità di cui all'art.
2.1 C.G.A., pacificamente insussistente nel caso di specie. In merito al sesto motivo, l'appellata in questione ha richiamato le medesime considerazioni svolte in ordine al mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. Più precisamente,
[...]
senza impugnare espressamente il relativo capo della sentenza in questione, si è CP_5 limitata ad argomentare che dall'accoglimento dell'appello formulato sarebbe necessariamente discesa la riforma della sentenza di primo grado in punto spese.
Si è costituita, altresì, in giudizio , con comparsa datata 4.3.24, depositata Controparte_3 il 5.3.24, contestando tutto quanto dedotto in atto di appello, opponendosi alla concessione della sospensiva della sentenza, per insussistenza dei presupposti necessari, sì da chiedere la reiezione del gravame ex adverso proposto e proporre, altresì, appello incidentale nei confronti di
[...]
CP_5
In particolare, l'appellata ha eccepito quanto segue. In merito al primo motivo, la : CP_3
- ha osservato come il Tribunale di Imperia avesse correttamente individuato la fonte e accertato la responsabilità per i danni patiti dall'appellata, in capo al comitato locale della
[...]
; Parte_1
- ha evidenziato che , nel riconoscere Controparte_8
l'avvenuta prestazione da parte del aveva ammesso e, comunque, non contestato che Pt_4
l'Ente avesse accettato l'effettuazione di tali attività in suo favore, sì che, al di là dello spirito di gratitudine, ciò implicava inserire il soggetto e la sua prestazione nell'organizzazione del lavoro;
- ha dedotto che, in ogni caso, i responsabili del centro avrebbero potuto impedire l'accesso a luoghi riservati o, più in generale, vietare attività da parte degli ospiti del centro di accoglienza;
- ha sottolineato, ancora, come dall'istruttoria svolta in primo grado fosse emerso chiaramente come il collaborasse con i volontari, parimenti agli altri migranti, a titolo Pt_4 gratuito, il che era sufficiente, come da giurisprudenza citata, a configurare la responsabilità di cui all'art. 2049 c.c., sussistente anche nel caso di rapporto di mero fatto, non essendo necessaria l'esistenza, fra autore dell'illecito ed “imprenditore”, di uno stabile rapporto di lavoro subordinato, bastando, appunto, l'inserimento anche solo temporaneo od occasionale, nell'organizzazione aziendale;
- ha posto in risalto, sulla specifica contestazione di insussistenza, nel caso in esame, di collegamento tra attività svolta e l'atto illecito, quella giurisprudenza secondo cui ai fini dell'applicabilità della norma di cui all'art. 2049 c.c., non è richiesto l'accertamento del nesso di
10 causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore, nonché della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito e il proprio datore di lavoro e del collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dai dipendente;
- ha richiamato, a riguardo, la sufficienza di un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso. In merito al secondo motivo, l'appellata ha contestato le considerazioni relative ad un'ipotesi di concorso della vittima, nella causazione del fatto, assumendo che il non aver informato i responsabili della struttura di essere stata, in precedenza, importunata dal oltre che a Pt_4 rilevare sotto il profilo dell'esistenza di potere di direzione, di controllo e di supremazia, da parte dell'Ente, nei confronti dell'ospite della struttura, rilevante ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 2049 c.c., non incideva in alcun modo al fine di poter ritenere sussistente l'ipotesi di concorso così come invocata da parte appellante. In merito al terzo motivo, l'appellata ha posto in risalto come Il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, non fosse incorso in ultrapetizione in violazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che dalla lettura delle premesse dell'atto di citazione era possibile individuare, oltre agli aspetti relativi alle conseguenze dannose patite, sotto il profilo biologico, anche le conseguenze riportate dalla vittima sotto il profilo del peggioramento degli aspetti della vita, dinamico-relazioni, esistenziali, morali , così come subiti in occasione e per effetto dei fatti oggetto del giudizio. Sul punto, la ha evidenziato il quesito licenziato dal Tribunale rispetto all'incarico CP_3 conferito al CTU e come le conclusioni dello stesso fossero state incontestate, sì da palesare l'infondatezza della doglianza avversaria, sia in linea di fatto, che di diritto. In merito al quarto motivo, l'appellata ha eccepito che nel procedimento penale in questione nessuna delle Parti costituite nel primo grado del giudizio civile era intervenuta. In merito, la ha, dunque, posto in risalto che la sentenza penale, pertanto, non aveva CP_3 alcun tipo di efficacia nel procedimento civile, nei confronti di , la Parte_1 CP_3 medesima vantando la differenza dei titoli di responsabilità, posta alla base della pronuncia emessa in sede penale e alla sentenza appellata, sì da non consentire di ritenere accoglibile la richiesta detrazione della somma riconosciuta a titolo di provvisionale dall'ammontare del danno liquidato dal primo Giudice ex art. 2049 c.c. , fermo restando che, come osservato dal Tribunale, non vi era prova che la provvisionale fosse stata corrisposta. Contestualmente l'appellata “ de qua”, come anticipato, ha promosso appello incidentale in relazione alla statuizione afferente il rigetto della domanda nei confronti della convenuta
[...]
quale impresa assicuratrice contro gli infortuni e le malattie e la conseguente condanna CP_5 dell'attrice alla rifusione delle spese di lite, per il seguente motivo. IN MERITO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA Con tale motivo l'appellante incidentale ha lamentato che le contestazioni mosse dalla di relativamente all'assenza di prova della stipula di polizza in CP_11 Controparte_12 favore dell'attrice, erano prive di fondamento, atteso che la prova della copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie era stata fornita dalla stessa che, nella sua comunicazione Controparte_5 di apertura del sinistro, datata 30.09.2016, prodotta in atti, non ne aveva contestato l'esistenza o l'assenza, tanto che, a seguito della denuncia del fatto, apriva la procedura volta al risarcimento del danno, incaricando il liquidatore e chiedendo la documentazione per l'istruzione della pratica. In tal senso, dunque, la ha concluso come in epigrafe, insistendo nel chiedere la CP_3 condanna in solido di al risarcimento dei danni, con “ revoca” della condanna al Controparte_5 pagamento delle spese di lite in favore della citata compagnia.
11 Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 03.04.2024, la Corte, dato atto che la parte appellante non aveva insistito, nelle note scritte, sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, di tal ché la stessa doveva intendersi rinunciata, dichiarava il non luogo a provvedere sull'inibitoria e fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 04.02.2025, assegnando alle Parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. Designato il nuovo Consigliere relatore, detta udienza veniva posticipata prima al 25.02.2025 e poi al 13.05.2025, per essere definitivamente fissata, a termini per difese finali già scaduti, per la sola rimessione al Collegio, al giorno 15.07.2025, a mezzo udienza cartolare, udienza in esito alla quale la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova evidenziare, in primo luogo, come le domande dell'originaria attrice siano state proposte, ciò evincendosi chiaramente da pag.7 della citazione 4.9.2017, ai sensi dell'art. 2049 c.c., come recepito dal primo Giudice, sì che qualsivoglia obliqua prospettazione in termini di colpa, sub specie di responsabilità diretta ex art.2043 c.c., a prescindere da ogni altra considerazione, è , comunque, inammissibile, trattandosi di allegazione nuova. Parimenti, va detto, risulta pacifico il fatto illecito commesso dal terzo, di cui la C.R.I. di
è stata chiamata a rispondere, in via indiretta ed oggettiva, non essendovi contestazioni CP_2
a riguardo, anche circa la dinamica concreta degli atti di violenza sessuale patiti dalla . CP_3
Ciò premesso, la disamina del primo motivo dell'appello principale, afferente all'ambito applicativo del citato art.2049 c.p.c., risulta, chiaramente centrale, dovendo essere sottolineato che la natura della responsabilità “de qua” richiede, comunque, la sussistenza dei presupposti della stessa, oggetto di innumerevoli pronunciamenti della Suprema Corte, che, va detto, ben descrivono la complessità di rapportare alle fattispecie concrete configurabili quanto previsto, succintamente, nella norma citata. Osserva sul punto la Corte che la questione, come , d'altra parte, emerso anche in sede di giudizio di primo grado, va affrontata, sia rispetto alla nozione di “preposto”, che costituisce il collegamento essenziale fra autore del fatto illecito e responsabile indiretto, sia rispetto alla sussistenza della cosiddetta “ occasionalità necessaria” fra le funzioni conferite dal preponente e la condotta dannosa del “ preposto “ medesimo. In ordine al primo profilo, merita, in primo luogo, di essere evidenziato quanto desumibile dalla giurisprudenza, la quale ha consolidato il principio per cui il rapporto di “preposizione” attiene ad una nozione più ampia, rispetto al rapporto di lavoro, essendo rilevanti anche situazioni di fatto, che, tuttavia, occorre presentino specifiche connotazioni. In merito, la Suprema Corte, già con pronuncia sez.3, n. 21685, 9.11.2005, ha avuto modo di affermare: “Per la sussistenza della responsabilità dell'imprenditore ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. non è necessario che le persone che si sono rese responsabili dell'illecito siano legate all'imprenditore da uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che le stesse siano inserite, anche se temporaneamente od occasionalmente, nell'organizzazione aziendale, ed abbiano agito, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore. (Nella specie, la S.C., enunciando il riportato principio, ha rigettato il motivo di ricorso proposto da una società di gestione di un impianto di risalita di una pista da sci, affermando, anche sulla scorta dell'interpretazione della specifica legislazione della Provincia autonoma di Trento, la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza di appello, con la quale era stata affermata la responsabilità della predetta società in ordine ai danni conseguenti ad un infortunio occorso ad una sciatrice che, nel mentre trovavasi ferma sulla pista, era stata urtata dal toboga condotto da un addetto volontario al soccorso, sul presupposto che quest'ultimo svolgesse un servizio di assistenza per conto della medesima società, sulla quale
12 incombeva l'obbligo di organizzare l'impresa in modo da assicurare il servizio stesso nel rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari contemplate in materia e ricadeva, pertanto, il derivante obbligo di vigilanza e la responsabilità per l'operato dell'addetto, ancorché espletato a titolo di volontariato).” Analogamente, merita di essere richiamata la più recente pronuncia Cass., sez. 2, n. 28852, 19.10.21, secondo cui: “ Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato, ma anche quando, per volontà di un soggetto
(committente), un altro (commesso) esplichi un'attività per conto del primo”.
Da quanto sopra discende una nozione di “preposto”, anche di fatto, che, comunque, richiede, da parte del “ committente”, l'azione , intenzionale, di affidare determinate attività riconducibili alla propria attività al “ preposto” stesso, così come nel precedente giurisprudenziale citato, afferente alla condotta illecita di un volontario del soccorso operante, quale necessaria attività connessa a quella del gestore, su una pista di sci. In merito, rileva la Corte come assai significativa sia la giurisprudenza, anche per delimitare i confini della nozione di “preposto” di fatto, con riferimento all'altro elemento fondante la responsabilità ex art. 2049 c.c., afferente, come anticipato, all' “occasionalità necessaria”, descrivendo tale giurisprudenza, financo in caso di pacifico rapporto contrattuale, la ratio sottesa alla norma di cui sopra, descrittiva di un'ipotesi di responsabilità oggettiva. In merito la Suprema Corte, con pronuncia sez.3, n. 31675, 14.11.2023, ha avuto modo di affermare: “ La responsabilità indiretta della compagnia assicuratrice per il fatto illecito del sub-agente, fondata, ai sensi dell'art. 2049 c.c., sul nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subìto dal terzo, postula che le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il preposto abbia superato i limiti delle mansioni affidategli o abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali, a condizione, però che la sua condotta abbia costituito il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso la responsabilità dell'agenzia e della impresa di assicurazione, per la falsificazione di polizze fideiussorie ad opera di un subagente, sulla base del rilievo che
l'illecito era stato commesso per finalità di carattere personale ed in contrasto con quelle perseguite dall'agenzia assicurativa dell'ente di appartenenza).” A tal riguardo, va richiamata anche la pronuncia Cass. sez.3, n. 21385, 30.7.24, secondo la quale: “ Ai fini della configurabilità della responsabilità del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso (ex art. 2049 c.c.), pur essendo sufficiente un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto tra detti soggetti, è necessario accertare che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle per le quali erano state affidate le mansioni e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe. (Nella specie, sul rilievo che il preposto aveva agito per fini esclusivamente personali e voluttuari, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che aveva escluso la corresponsabilità ex art. 2049 c.c. di una fondazione in concorso con un componente del suo consiglio di amministrazione, il quale aveva cagionato ingenti perdite patrimoniali alla fondazione stessa convincendola a spostare tutti i propri titoli alla filiale dell'istituto di credito dove lavorava la moglie del preposto, che provvedeva sistematicamente a distrarre i fondi ivi pervenuti per uso personale).” Sull'argomento, altresì, la Suprema Corte, a testimonianza delle difficoltà sopra ricordate, circa la riconducibilità delle concrete fattispecie all'ipotesi di responsabilità oggettiva di cui è causa, è tornata anche nel 2025: con pronuncia, in particolare, sez.1, n. 3425, 10.2.25, è stato affermato: “
In tema di intermediazione finanziaria, il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal promotore finanziario e le mansioni o incombenze a lui affidate dall'intermediario, su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, presuppone che l'esercizio delle mansioni
13 abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se questo si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe. Nello stesso senso, i Giudici di legittimità, con pronuncia sez.3, n. 2851, 5.2.25, hanno assunto: “ In tema di responsabilità ex art. 2049 c.c., ai fini della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto illecito del preposto e l'esecuzione delle incombenze affidategli - che ricorre allorquando l'esercizio delle medesime espone il terzo all'ingerenza dannosa del preposto determinando, agevolando o comunque rendendo possibile la realizzazione del fatto lesivo - occorre che la sua condotta costituisca il "normale sviluppo" dell'esercizio delle mansioni assegnate dal preponente - cioè, che rimanga nei confini della non imprevedibile evoluzione di "sequenze ed eventi connessi all'ordinario espletamento" delle stesse - e non è escluso dalla degenerazione o dall'eccesso nel loro esercizio, determinati dall'abuso della posizione ricoperta o dalla contravvenzione alle modalità del loro svolgimento o ai compiti assegnati o, ancora, dalla violazione delle regole stabilite o delle istruzioni ricevute. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello la quale, in relazione alle lesioni subite dall'avventore di una discoteca in conseguenza della condotta illecita tenuta, per una finalità di natura meramente personale, da un addetto alla sicurezza, aveva erroneamente ritenuto idoneo ad escludere il nesso di occasionalità necessaria il fatto che tale condotta fosse stata posta in essere fuori dal locale, dopo un apprezzabile lasso di tempo dal momento in cui la vittima ne stata invitata ad uscirne in ragione di una discussione con altri clienti, che era proseguita pure fuori dal locale).
Da tale breve “excursus” giurisprudenziale emerge, allora, da un lato la conferma di quanto già espresso, circa la nozione di “preposto”, rispetto al consapevole affidamento di compiti all'autore del fatto illecito, dall'altro come tali compiti rappresentino, altresì, pur nell'ottica dell' ”evoluzione” degli stessi, financo per motivi solo “ egoistici” ed in contrasto con le direttive ricevute, il limite di responsabilità del “ committente”, occorrendo, comunque, che il fatto illecito del preposto medesimo:
“…rimanga nei confini della non imprevedibile evoluzione di "sequenze ed eventi connessi all'ordinario espletamento…" dei compiti stessi. Orbene, muovendo da tali assunti, rileva la Corte come la motivazione di cui a pag. 8 della sentenza appellata, sub punto 2.1., sia insufficiente e non si confronti affatto con le questioni sopra esposte. Il primo Giudice, infatti, da un lato ha esplicitamente affermato che l non era Pt_4 dipendente e “…neanche volontario…” della C.R.I. di , per poi richiamare, la deposizione CP_2 di , quale preteso “ preponente”, dando per certo, come, d'altra parte, incontestato, Testimone_1 che l'Howlader medesimo fosse, in realtà, un ospite della struttura ospitante stranieri extracomunitari, richiedenti asilo, così da ravvisare i presupposti di cui all'art.2049 c.c. nella seguente affermazione, di cui al verbale di prove: “ E ' vero, non lavorava, dava solo una mano, era un ospite. ADR: collaborava , come gli altri, a titolo gratuito. ADR: non era un volontario, come gli altri si dava da fare in cucina…”. Orbene, secondo questi Giudici, tale risposta non può essere valutata: - prescindendo, in primo luogo, dal capitolo di prova sub 2 di cui alla seconda memoria dell'allora attrice, domanda non scevra di genericità circa l'esistenza o meno di specifiche funzioni assegnate, anche a titolo di volontariato, all' e da chi;
- prescindendo, inoltre, dal contesto, proprio, appunto, di un Pt_4 centro di accoglienza per richiedenti asilo, rispetto al quale l'affermazione del descrive , in Tes_1 realtà, una “ collaborazione” per nulla strutturata ed anzi frutto di estemporaneo e spontaneo desiderio di “darsi da fare ”, nell'ambito di un contesto di “ attesa”, parimenti non strutturato, circa eventuali attività degli ospiti.
14 Significativamente, merita di essere aggiunto, a riguardo, nulla di idoneo ad integrare quanto sopra ed a modificare le risultanze oggettive di interesse, circa il rapporto di “preposizione” risulta dalle altre prove orali, che, viceversa, hanno confermato la natura della collocazione dell Pt_4 presso il Centro C.R.I. ove la svolgeva attività di volontariato. CP_3
Da ciò discende, osserva questa Corte, che riconoscere la qualità di “preposto” ad un soggetto ospite, quale necessitante di protezione ed accoglienza, presso una struttura di volontariato del cosiddetto “ terzo settore”, come nel caso di specie, rispetto ad estemporanei e spontanei aiuti dati alla preparazione dei pasti, a fronte, inoltre, della presenza di Personale segnatamente, viceversa, preposto allo scopo, ponga la fattispecie al di fuori della nozione sottesa all'art.2049 c.c., che il primo Giudice ha abnormemente esteso, pervenendo ad approdi contrari alla “ratio” di allocazione dei rischi che sostiene detta fattispecie di responsabilità oggettiva indiretta. Tale convincimento, peraltro, si rafforza ove si valuti, rispetto al caso concreto, il presupposto dell' ” occasionalità necessaria”, nei termini di cui sopra, rispetto agli illeciti di violenza sessuale “ de quibus”, che vanno ben oltre la prevedibile evoluzione dello svolgimento delle pretese “ mansioni” del richiedente asilo di cui è causa. In tal senso, osserva ancora la Corte, quanto emerge dalla denuncia/querela della , in CP_3 data 12.3.2016, a ben vedere, conferma i convincimenti espressi, al di là di erroneamente parificare volontari e profughi, ove, in particolare, si afferma: “ Sono volontaria presso la Parte_1 sede di . Questa mattina effettuavo un turno di volontariato presso il Centro di CP_2
Accoglienza con mansioni di addetta alla cucina. Dalle ore 9,00 alle ore 10,00 abbiamo servito la colazione agli ospiti del centro, successivamente alle ore 10,30 abbiamo iniziato a preparare per il pranzo, cioè cucinare quanto necessario unitamente al cuoco nell'apposita cucina. Tra le persone presenti a collaborare vi è anche “ ”, che aiuta come noi a cucinare ed eventualmente a Tes_2 prendere della merce necessaria alla cucina, come ad esempio, cassette di acqua, verdura o frutta. Verso le ore 12,00 mi trovavo in cucina unitamente a , , e altri profughi dei Per_3 Persona_4 quali non conosco i nomi, tra cui . Ad un certo punto usciva dalla cucina e andava Tes_2 Tes_2 nella vicina tenda in cui sono stoccati generi di conforto e da lì mi ha chiamata a voce alta. Per tale ragione uscivo dalla cucina e mi dirigevo verso la tenda in cui si trovava per capire cosa mi Tes_2 stesse chiedendo. Una volta arrivata davanti alla tenda, capivo che mi chiedeva dove fosse la frutta da portare in cucina;
gli rispondevo che era già stata portata da altro personale addetto. A questo punto , trovandomi proprio all'ingresso della tenda, in quanto stavo fumando una sigaretta, Tes_2 inaspettatamente mi afferrava per la giacca della divisa e mi tirava con la forza all'interno della tenda…” In merito, risulta, infatti, evidente, da un lato la distinzione fra chi era preposto, secondo, persino, una turnazione, a svolgere le attività, in particolare, di “ cucina” e la presenza estemporanea dei profughi, quale spontaneo aiuto, secondo iniziative personali ( tanto da non rendersi conto l' che la frutta era già stata prelevata), dall'alto come la grave azione delittuosa di cui il Pt_4 predetto si è reso responsabile non presenti alcuna occasionalità necessaria, rispetto a qualsivoglia asserita mansione. La ricostruzione penale di cui alla sentenza n.1358/16 del Tribunale di Imperia conforta quanto sopra. In ragione di quanto sopra, dunque, la Corte non può che rilevare come non sussistano i presupposti di cui all'art.2049 c.c., il primo motivo di gravame essendo fondato, neppure potendosi ignorare, che, d'altra parte, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'autore del fatto illecito era stato indicato quale “ volontario” della C.R.I. ( pagg.2 , 4, 9 e 11, nelle conclusioni), il che pacificamente ed in modo incontestato è stato escluso dal primo Giudice. Ciò detto, l'odiosità, grave e particolare, della situazione di danno subita dalla , CP_3 nell'adempimento, ancor più, di un'attività socialmente meritoria, occorre chiarire, non può
15 rappresentare un valido motivo per ampliare l'ambito applicativo della citata norma fondante la condanna impugnata, un ampliamento tale, secondo il primo Giudice, da , in concreto, elidere, ancor più rispetto a situazioni fattuali complesse ( quali quelle di un centro di accoglienza per profughi o di una comunità per minori, per la diade madre/bambino, o ancora per le donne maltrattate), ogni limite alla responsabilità oggettiva “ de qua”, limite voluto, invece, dal Legislatore. Non consentono di pervenire ad una diversa conclusione, le difese finali dell'appellata , CP_3 che non si confrontano realmente con i principi di diritto in materia, così come con la realtà fattuale del caso in esame, atteso che, in particolare, la giurisprudenza indicata ( Cass.n.8968/19), rispetto ad ipotesi di abusi sessuali, attiene a fattispecie totalmente eterogenea, sostenuta da uno specifico contratto di lavoro, comprendente anche obblighi di vigilanza sul veicolo condotto e sulla sicurezza dei passeggeri. Ciò detto, l'accoglimento del primo motivo di appello, pertanto, determina la riforma della sentenza appellata in punto “ an” , circa la responsabilità invocata.
Passando alla disamina dei motivi sub 2, 3 e 4, afferenti al “ quantum”, di ogni evidenza è come i medesimi risultino assorbiti dalla riforma della sentenza appellata per insussistenza della responsabilità di cui è causa, sì che ogni trattazione è superflua.
In rapporto al motivo sub 5, afferente alla copertura assicurativa, osserva la Corte come la pretesa manleva della non abbia più ragione di essere, in esito all'accoglimento Controparte_13 del citato primo motivo di appello, parimenti assorbito. In merito, non può, comunque, omettersi di considerare, fermo quanto di seguito si dirà in ordine alla regolazione delle spese di lite, che , da un lato, certamente, la chiamata in causa di rova origine , del tutto ragionevole, nella pretesa risarcitoria introdotta dalla , a fronte CP_5 CP_3 delle polizze stipulate, in particolare quella RC., dall'altro che, in tesi, la medesima, come terza, CP_3 ex clausola sub 2.1., non essendo dipendente, era effettivamente tutelata dalla polizza stessa, nei limiti, tuttavia, di un danno procurato involontariamente, quale, si noti, “…conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione, comunque, svolte, con ogni mezzo ritenuto utile e necessario, compresa la responsabilità civile personale di ciascun assicurato che opera per contro del Contraente…”, soggetto che, in tesi, era, tuttavia, l'autore del reato doloso, sì da connotare in tal senso il fatto illecito assicurato, rispetto ad una responsabilità indiretta ed oggettiva. Il richiamo, di cui al motivo di appello, all'art.3 della polizza, sub specie di RCO, oltre ad essere nuovo, non tiene conto, va detto, dei limiti segnatamente indicati rispetto ai soggetti assicurati, fra cui non rientra il personale volontario, il che assorbe, merita di essere sottolineato, anche le argomentazioni sviluppate nelle note di replica dell'appellante principale, ex art.2087 c.c., giungendo ad affermazioni financo contraddittorie con quanto sostenuto in ordine alla situazione fattuale in esame.
Passando all'esame del sesto motivo, afferente alle spese di lite, lo stesso sarà trattato in apposito paragrafo, in esito all'esame anche dell'appello incidentale dell'appellata , rivolto nei CP_3 confronti di quale assicuratrice della polizza prevista ex lege per i volontari. CP_5
Con riferimento, dunque, all'appena rammentato appello incidentale, va esaminata, in via preliminare, l'eccezione formulata in atti di tardività, afferente, peraltro, a questione rilevabile d'ufficio, tardività pacifica ed incontestata dalla , quale fatto storico, a fronte della data di notifica CP_3 della sentenza stessa, in data 26.10.23, con notifica dell'appello principale in data 22.11.23.
16 In merito, a fronte anche delle difese finali dell'appellante incidentale, va rammentato quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte, con pronuncia sez. 3, n. 29448, 14.11.24, ove si legge, anche in esito a recente pronunciamento delle SS.UU., quanto segue: “…il sesto e il settimo motivo del ricorso possono essere unitariamente scrutinati, in quanto attinenti al tema dell'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva…; sul punto si sono espresse le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U n.
8486 del 28/03/2024), affermando che «l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale» e che «il principio secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale è applicabile anche con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione incidentale tardiva»; entrambi i detti due principi di diritto sopra riportati, enunciati ai sensi dell'art. 363, comma 3, cod. proc. civ., non si attagliano al caso di specie, in quanto relativi alla posizione, come chiaramente percepibile dalla piana lettura del provvedimento integrale delle Sezioni Unite, del coobbligato in solido il cui interesse all'impugnazione sorga a seguito dell'impugnazione proposta da altro coobbligato in solido;
nella controversia che ne occupa viceversa l'interesse dei familiari del … all'impugnazione sorgeva immediatamente dalla stessa sentenza di primo grado, e, quindi, l'esperibilità più ampia dell'impugnazione incidentale tardiva affermata dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 8486 del 28/03/2024 non è suscettibile di potersi estendere anche al caso in esame, nel quale la posizione di …. è del tutto eccentrica ed autonoma rispetto a quella della … e il … sin dal primo grado del giudizio era rimasto estraneo alla pronuncia di condanna, nonostante fosse intervenuto in giudizio a seguito della chiamata in causa operata dai familiari del … e dunque, nei suoi confronti, era necessario un appello principale degli eredi del lavoratore deceduto ovvero un appello incidentale tempestivo e autonomo
…”.
A riguardo, giova rammentare, circa il citato ultimo pronunciamento della Suprema a SS.UU., come dallo stesso emerga, effettivamente, quanto espresso sinteticamente nella successiva pronuncia di cui sopra della 3° sezione, considerato, in particolare, quanto segue: - già con il primo orientamento di cui alle SS.UU., come da sentenza n. 4640 del 7/11/1989, veniva affermata la sostanziale “ ratio” transattiva, sottesa all'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo, a fronte dell'iniziativa dell'appellante principale tale da modificare l'assetto degli interessi dato dalla sentenza impugnata («l'art. 334 cod. proc. civ., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario
o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale»; - con il successivo pronunciamento delle SS.UU., di cui alla sentenza n. 24627 del 27/11/2007, rispetto all'evolversi della giurisprudenza, riproponendosi contrasti nelle sezioni semplici, i Giudici di legittimità chiarirono come l'appello indentale tardivo contro il medesimo creditore, fosse ammissibile, nel caso di obbligazioni solidali, in presenza di appello proposto solo da uno dei coobbligati, in rapporto all' "interesse" all'impugnazione sorto in esito al gravame principale, rispetto all'assetto comune dato dalla sentenza gravata, sì da sussistere l'ammissibilità medesima tutte le volte che l'impugnazione proposta da uno qualsiasi dei litisconsorti, ove accolta, fosse idonea a comportare una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche accettate da uno qualsiasi degli altri, dando luogo o ad una soccombenza totale, oppure ad una soccombenza più grave di quella stabilita dalla sentenza impugnata, ciò non in modo automatico, ma in forza, sempre e comunque, dell'accertamento da parte del Giudice, di detto interesse, con riferimento al fatto che, nel caso
17 concreto, possa davvero determinarsi la citata situazione legittimante la tardività del gravame ( il tutto così da giungere al seguente principio di diritto: “«Sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale»; - a fronte degli ulteriori contrasti giurisprudenziali insorti, rimessa nuovamente la questione alle SS.UU., il caso esaminato nel 2024 afferiva ad una situazione in cui l'impugnazione incidentale tardiva proveniva dal coobbligato condannato in solido, diverso da quello contro il quale era rivolta l'impugnazione principale, sì da essere rivolta contro una parte diversa da quella che aveva proposto l'impugnazione principale ed avere ad oggetto un capo diverso della sentenza (la condanna dell'impugnante incidentale) rispetto a quello oggetto dell'impugnazione principale (la condanna dell'impugnante principale); - in tale fattispecie, dunque, è stato, ancora una volta, posto in risalto, con riguardo al tema anche della legittimazione attiva e passiva, rispetto al rigore dell'art.334 c.p.c., come effettivamente l'interesse ad impugnare possa sorgere in esito all'impugnazione principale del coobbligato, interesse che, con riferimento, ad un'obbligazione solidale “paritaria”, si identifica nel pregiudizio, non di mero fatto, ma giuridicamente rilevante, che il coobbligato acquiescente potrebbe subire se fosse riformata la sentenza di condanna impugnata, in via principale, dall'altro condebitore ( in termini concreti con riferimento al rischio, appunto meritevole di tutela, che il coobbligato inerte
- che abbia, nel frattempo, pagato il creditore – non riesca ad ottenere, in sede di regresso, la quota parte dovuta dal coobbligato, che, invece, abbia visto riformata in sede di impugnazione la sentenza di condanna, il tutto a vantaggio, peraltro, di un risultato decisorio uniforme, sia rispetto all'obbligazione solidale, che al riparto in regresso); - in forza di ciò, dunque, è stata esplicitata la decisione di dare continuità all'orientamento espresso dalle Sezioni unite con la precedente sentenza del 2007, tesa a subordinare l'interesse ad impugnare alla messa in discussione, mediante la proposizione dell'appello principale, del "complessivo" risultato del giudizio di primo grado da parte del coobbligato solidale che si era astenuto dal proporre gravame, così consentendo, altresì, di pervenire ad un accertamento uniforme dell'esistenza e del modo di essere dell'obbligazione solidale nell'alveo di operatività dell'art. 332 c.p.c. Orbene, quanto sopra esposto, per l'effetto, consente, secondo questa Corte, di apprezzare come, rispetto ad obbligazioni vantate dalla nei confronti della C.R.I., a titolo extracontrattuale, CP_3
e di , quale beneficiaria negoziale di un contratto di assicurazione per infortunio, Controparte_5 obbligazioni del tutto eterogenee e per nulla caratterizzate da solidarietà, la pacifica soccombenza di cui alla sentenza di primo grado circa la seconda pretesa definisse un assetto dell'interesse giuridico afferente a tale domanda insuscettibile di modifica rispetto all'appello principale proposto, peraltro, dall'unica parte condannata, si torna a dire, a diverso titolo: ciò palesa come l'interesse ad impugnare sia sorto immediatamente in esito al rigetto della domanda di “ risarcimento”, rectius, indennizzo, oggetto dell'appello incidentale tardivo, con esclusione, dunque, di qualsivoglia interesse meritevole di tutela rispetto al rimettere in discussione, tardivamente, circostanze già passate in giudicato, in rapporto all'omessa tempestiva impugnazione delle stesse, in relazione ad una pronuncia reiettiva “impermeabile” rispetto a quella sulla responsabilità ex art.2049 c.c. di diverso soggetto.
18 Quanto dedotto dalla Difesa dell'appellante incidentale, nelle sole difese finali, citando la pronuncia Cass. n.18423 del 5.7.24, non convince, poiché omette di considerare l'oggetto della stessa , come desumibile dalla motivazione, ove si legge: “ …. Nel caso di specie, l'impugnazione si è svolta tra due sole parti, in una situazione di reciproca soccombenza. In tale evenienza deve ribadirsi la possibilità per la parte, contro la quale risulta proposta l'impugnazione principale, di proporre quella incidentale senza limiti oggettivi, potendo essa investire qualsiasi capo della sentenza, ancorché autonomo rispetto a quello aggredito dalla impugnazione principale. L'appello principale è stato proposto dalla parte danneggiata relativamente al profilo della responsabilità concorrente del danneggiato e del quantum, mentre quello incidentale tardivo legittimamente è stato proposto in relazione all'an della pretesa, atteso che
l'eventuale accoglimento dell'appello principale sulla quantificazione del danno avrebbe potuto mutare
l'assetto degli interessi derivanti dalla sentenza, con ulteriore aggravio economico a carico del Fondo di garanzia (negli esatti termini della presente fattispecie è la già citata Cass. n. 14094 del 2020)…”.
La considerazione che precede palesa come la Difesa della , dunque, non si sia CP_3 confrontata realmente con quanto sopra evidenziato dalla Suprema Corte a SS.UU., né con l'autonomia delle azioni proposte nel caso in esame, così da pretendere una dilatazione ingiustificata dei tempi di impugnazione , rispetto a considerazioni di mero fatto e non giuridiche, esclusa , d'altra parte, l'ammissibilità “ tout court” delle impugnazioni incidentali tardive. In forza di quanto precede, pertanto, va dichiarato inammissibile il motivo di appello incidentale tardivo proposto dall'appellata, il che assorbe, peraltro, anche la questione afferente all'ammissibilità del motivo medesimo, rispetto ad una citazione in primo grado, che affermava un obbligo giuridico in capo alla C.R.I., in rapporto all'art.4 della L.266/91 ( in vigore fino al D.L.vo n.117/17), per poi allegare solo che era stato aperto un sinistro, indicando un allegato 7, senz'altro specificare circa quale rapporto si intendesse azionare, per poi concludere, va rammentato, per una condanna al risarcimento dei danni in solido della C.R.I. medesima e di senza, Controparte_5 ancora una volta, alcuna specificazione del rapporto assicurativo azionato, il tutto, in assenza di qualsivoglia “ emendatio libelli” , sia nella prima udienza di fronte al Tribunale del 24.4.19, sia in rapporto alla scadenza del termine per la prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., non depositata dalla ( pretesa di condanna solidale al risarcimento danni, si noti, che è stata riproposta anche CP_3 in appello e che , tuttavia, non attiene, con evidenza, al pagamento di un indennizzo da infortunio negoziale, secondo criteri predeterminati).
*** *** *** Ciò detto, resta da trattare la questione delle spese di lite, anche rispetto a quanto oggetto del sesto motivo di cui all'appello principale. In merito, non vi è dubbio che l'appellata ed appellante incidentale, a fronte delle decisioni assunte, risulta, sine dubio, soccombente, a fronte, nello specifico, dell'accoglimento del primo motivo della C.R.I. di , con gli effetti conseguenti, valutata anche l'inammissibilità CP_2 dell'appello incidentale. Fermo quanto sopra, osserva, tuttavia, la Corte, valutato il complesso della vicenda in questione: - come la stessa presenti assolute peculiarità rispetto all'interpretazione ed applicazione dell'art.2049 c.c., in rapporto ad un delitto doloso, quale quello in esame, ed allo specifico contesto in cui si è consumato, sì da valutarsi in termini di questione nuova, ancor più rispetto alla difficoltà, ben desumibile dal ripetersi della pronunce di legittimità in ordine ai presupposti applicativi di tale norma, il tutto in relazione alle innumerevoli situazioni concrete ipotizzabili;
- come, inoltre, anche in ordine all'appello incidentale, i confini di ammissibilità dello stesso risultino essere stati oggetto di interventi nomofilattici non ancora compiutamente stabilizzati;
- come, peraltro, costituiscano circostanze connotate da “gravità ed eccezionalità”, sia che la sia pacificamente stata oggetto CP_3 di abusi sessuali, riportando danni anche permanenti (fatti accertati in un processo penale, che ha visto, peraltro, anche l'attuale Parte appellante principale, quale parte civile, con condanna, pur
19 generica, a suo diretto favore, al risarcimento dei danni); - come, parimenti, costituiscano circostanze connotate da “gravità ed eccezionalità”, che l'evento di danno in questione sia stato afferente ad un ambito, quale quello del cosiddetto “ terzo settore”, in cui il Legislatore ha inteso trovare , ripetutamente, punti di equilibrio fra tutela dei volontari, implementazione del settore medesimo ed allocazione economica dei rischi, ciò a fronte di una compagnia assicurativa, nel caso di specie, convenuta in giudizio due volte, da due distinti soggetti, sì da partecipare al processo in doppia veste, con distinte costituzioni in primo grado. In ragione delle considerazioni che precedono, dunque, la Corte ritiene, tenuto conto dell'art.92, comma 2, c.p.c., come modificato dalla sentenza della Corte Cost. n.77 del 19.4.2018, che le considerazioni medesime integrino i presupposti per approdare ad una integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le Parti costituite, sia in primo, che in secondo grado, anche rispetto alle spese di CTU, già liquidate, da ripartirsi nel rapporto interno fra tutte le Parti di cui al primo grado. Le difese finali, ulteriori rispetto a quelle non già trattate, non aggiungono elementi necessitanti di motivazione ulteriore. La declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo, invece, impone, in ultimo, ex art. 13, comma 1quater , DPR 115/02, di dare atto che ricorrono in capo a i Controparte_3 presupposti di tale norma per il pagamento del doppio contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 575/2023 emessa dal Tribunale di Imperia, pubblicata in data 20.09.2023, notificata in data 26.10.2023, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, la Corte così provvede:
IG , in parziale riforma della sentenza appellata, le domande proposte da Controparte_3 nei confronti della , oggi Controparte_8 [...]
Controparte_14
DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello incidentale tardivo proposto da nei Controparte_3 confronti di quale convenuta in primo grado;
Controparte_5
COMPENSA integralmente le spese di lite fra tutte le Parti, sia di primo, che di secondo grado, comprese quelle di CTU, già liquidate, da ripartirsi nel rapporto interno fra tutte le Parti di cui al primo grado;
DA' ATTO che sussistono, in capo a , i presupposti di cui all'art.13, comma Controparte_3
1quater c.p.c., per il pagamento del doppio contributo unificato, ove dovuto, a fronte dell'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo dalla stessa proposto.
Genova, lì 16.7.25
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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