Ordinanza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1076/2025
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONE, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La Corte di Appello di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti consiglieri: dott. Marco Ulzega Presidente dott. Maria Rosaria Ciuffi Consigliere dott. Maika Marini Consigliere Relatore
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 1076/2025 promosso da:
(C.F. - in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliato presso i suoi Uffici siti in Via dei Portoghesi, n. 12 Pt_2
- reclamante -
CONTRO
, nato in [...], il [...], codice fiscale Controparte_1
(C.U.I. ), rappresentato, difeso ed elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliato presso l'Avv. KAPLLANI STELA come da procura in atti reclamato -
OGGETTO: reclamo avverso provvedimento di sospensiva ex art. 35 ter D. Lvo 25/2008
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha emesso il seguente
DECRETO
Con ricorso tempestivamente depositato il 27/02/2025, il , per Parte_1
il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha proposto ai sensi dell'art. 35 bis comma 4 bis del d.lgs. 25/2008 (come modificato da ultimo dalla legge 187/2024) reclamo avverso il decreto, con cui il Tribunale di Roma, sezione specializzata immigrazione, in seno al giudizio R.G.
n. 5184/2025 ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego emesso dalla di per manifesta infondatezza della domanda di protezione Parte_2 Pt_2
di frontiera di cui all'art. 28 bis comma 2 lett. b bis) d.lgs. 25/2008 in combinato disposto con l'art. 3 co. 3 legge 21/2/2024 n. 14.
Con il citato decreto, il Tribunale ordinario di Roma ha ravvisato la sussistenza delle gravi e circostanziate ragioni previste dal comma 4 dell'art. 35-bis del decreto legislativo
28.1.2008 n. 25, legittimanti la sospensione del provvedimento impugnato, individuandole nel rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea con provvedimenti del 31 ottobre e del 4 novembre 2024, depositati il 2 e il 5 novembre 2024 nei procedimenti iscritti al n. 44346/24 e al n. 45901/24, con il quale sono stati sottoposti alla Corte, tra gli altri, i quesiti riguardanti la sindacabilità giurisdizionale della designazione dei paesi di origine sicuri operata dall'art. 2 bis del d.lgs 25/2008, come modificato dal d.l. 158/2024, le cui disposizioni in materia sono state trasfuse nel d.l. n.
145/2024, successivamente convertito con modificazioni nella l. n. 187/2024, nonché la compatibilità di tale designazione con la normativa dell'Unione Europea, là dove sono inseriti anche i paesi in cui sono previste esclusioni di sicurezza per alcune categorie di persone.
In particolare il Tribunale ha ritenuto che la decisione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato dipenda dalla risoluzione della questione pregiudiziale che ha costituito oggetto del rinvio sollevato dinanzi alla Corte di
Giustizia Europea;
non ha tuttavia reputato sussistenti i presupposti per disporre la sospensione del procedimento, in considerazione degli effetti pregiudizievoli che essa produrrebbe sulla posizione soggettiva del richiedente asilo, sia in termini di diritto di soggiorno sul territorio nazionale che di perdurante titolarità del permesso di soggiorno provvisorio.
Sulla base di tali motivi, il Tribunale ordinario di Roma ha dunque disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego emesso dalla di Parte_2 Pt_2
L'Amministrazione reclamante ha impugnato il decreto di sospensione sulla base dei seguenti tre motivi di reclamo.
Con il primo motivo, il ha dedotto l'erroneità della valutazione Parte_1 dei presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento emesso dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, deducendo l'insussistenza nel caso di specie delle "gravi e circostanziate ragioni" poste alla base della decisione.
In particolare, il ha censurato la decisione del Tribunale di Parte_1
Roma nella parte in cui è stata ravvisata la ricorrenza delle gravi e circostanziate ragioni giustificanti la sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego espresso dalla Parte_2
esclusivamente nella pendenza di questioni pregiudiziali sollevate dinanzi alla
[...]
CGUE relativamente alla designazione come sicuri dei paesi di provenienza dei richiedenti asilo.
Al riguardo l'Avvocatura distrettuale ha evidenziato che la manifesta infondatezza della domanda è stata dichiarata non solo in ragione della provenienza del ricorrente da un paese di origine sicuro, ai sensi dell'art. 28 ter, comma 1, lett. b) del d.lgs. 25/2008, ma anche perché il richiedente asilo avrebbe sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 ter, comma 1, lett. a) del d.lgs. 25/2008.
Ad avviso dell'Avvocatura, quindi, il rigetto emesso dalla Parte_2
per manifesta infondatezza si reggerebbe su una duplicità di ragioni da ravvisarsi sia nella provenienza del richiedente asilo da un Paese di origine sicuro sia nella non attinenza dei motivi posti alla base dell'espatrio con le esigenze che giustificano il riconoscimento della protezione internazionale.
Secondo la parte reclamante, il tribunale avrebbe invece erroneamente fondato la sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato esclusivamente sulla pendenza di questioni pregiudiziali dinanzi alla CGUE relative alla designazione dei paesi sicuri, senza entrare nel merito della valutazione individualizzata operata dalla in sede di diniego della protezione internazionale, là dove, secondo l'assunto Parte_2 del , la questione pregiudiziale non può costituire di per sé una "grave e Parte_1
circostanziata ragione" ai sensi dell'art. 35-bis comma 4 D.Lgs. 25/2008, prescindendo dall'esame degli elementi concreti relativi alla posizione del singolo richiedente.
Il Tribunale avrebbe dovuto dunque esaminare anche il secondo motivo di diniego, autonomo e indipendente rispetto al primo, relativo alla non attinenza degli elementi forniti dal richiedente a sostegno della domanda con i presupposti per il riconoscimento della protezione, posto che tale motivo giustificherebbe – anche singolarmente considerato – tanto l'attivazione della procedura accelerata ai sensi dell'art. 28-bis, comma 2, del D.lgs. 25/2008, quanto l'adozione di un provvedimento di manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 28-ter del D.lgs. 25/2008.
Sotto tale profilo la parte reclamante ha quindi censurato il provvedimento impugnato, evidenziando come, anche laddove si volesse ritenere il Paese di origine dell'odierno reclamato come “non sicuro”, ciò comunque non determinerebbe ex se la caducazione del provvedimento di diniego gravato, potendosi, quest'ultimo, sorreggere adeguatamente (e, appunto, autonomamente) alla luce della motivazione di cui alla lett. a), dell'art. 28-ter, del D.lgs. 25/2008.
Con il secondo motivo, la parte reclamante ha dedotto l'illegittimità della sospensione disposta dal Tribunale in ragione della pendenza della questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia europea, rilevando come la sospensione del procedimento per la pendenza di un rinvio pregiudiziale sollevato dinanzi alla Corte di Giustizia europea non rientri tra le ipotesi tipiche della sospensione disciplinata dall'art. 295 c.p.c.., la cui operatività presupporrebbe un rapporto di pregiudizialità concreto e attuale tra le cause
(cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 26716 del 21 ottobre 2019).
In applicazione di tale principio il ha quindi sostenuto che la Parte_1 sospensione non potrebbe operare in procedimenti diversi da quello in cui la questione è stata sollevata, come nel caso di specie in cui il rinvio pregiudiziale alla CGUE è stato sollevato in altro procedimento e riguarderebbe, in generale, presupposti procedurali relativi alla designazione dei paesi sicuri, che non inciderebbero sulla valutazione di manifesta infondatezza della domanda per ragioni autonome e distinte.
Infine, con l'ultimo motivo di reclamo, il ha dedotto l'illegittimità del Parte_1 provvedimento per l'assenza di motivazione in ordine al periculum in mora riconducibile alla domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato formulata dal richiedente asilo, giacché dovrebbe essere sempre dimostrata l'esistenza di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dalla sua esecuzione;
invero, secondo la parte reclamante, nel caso di specie ciò non si sarebbe verificato, in quanto né il Tribunale di Roma avrebbe accertato la sussistenza di tale requisito, limitandosi a richiamare la pendenza della questione pregiudiziale, né il richiedente avrebbe allegato alcun elemento, neppure indiziario, circa possibili rischi o pericoli derivanti dal rimpatrio.
Sulla base di tali motivi, il ha invocato la riforma del Parte_1
provvedimento reclamato ed il conseguente rigetto della istanza di sospensiva. Entro il termine concesso per il contraddittorio cartolare si è costituita la parte reclamata che ha invocato il rigetto del reclamo, deducendo l'erroneità della decisione della nel merito e l'efficacia sospensiva automatica del ricorso alla luce Parte_2 dell'insussistenza del requisito della provenienza del richiedente da Paese di origine sicuro, che fonda la procedura accelerata di frontiera cui egli è stato sottoposto.
Parte reclamante non ha depositato note di replica.
******************
Si esaminano congiuntamente il primo ed il terzo motivo di reclamo, in quanto connessi.
Il primo motivo di doglianza del è relativo alla mancata analisi da parte del Parte_1
Tribunale di Roma dell'ulteriore motivo di rigetto della domanda per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28-ter, co. 1, lett. a) del D.lgs. n. 25/2008, per essere gli elementi forniti dal richiedente privi di attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale;
tale motivo è, tuttavia, infondato.
Giova infatti osservare come la Commissione Territoriale di Roma - sezione
Procedure alla Frontiera –, pur avendo valutato anche nel merito la domanda di protezione internazionale formulata da reputandola infondata, ha in ogni caso Controparte_1
esaminato la richiesta facendo espressa applicazione della procedura accelerata di frontiera, prevista dall'articolo 28-bis, comma 2 bis, del d.lgs. n. 25/2008, come si evince dalla conforme determina del Presidente, richiamata nel provvedimento della Parte_2
allegato in atti.
[...]
La procedura seguita dalla Commissione Territoriale - in espresso richiamo della legge 21 febbraio 2024, n. 14 recante “Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché' norme di coordinamento con l'ordinamento interno” - è quindi quella accelerata di frontiera indicata nella determina, che fa esclusivo riferimento all'ipotesi dei richiedenti provenienti da Paese di origine sicuro di cui alla lett. b-bis), richiamata dal successivo comma 2 bis dell'art. 28 bis, nella parte in cui prevede che nelle ipotesi di cui alle lettere b)
e b bis) del comma 2 la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito e nella quale non vi è alcun richiamo alla lettera d), riferita invece a tutti i casi di manifesta infondatezza di cui all'art. 28 ter D.lgs. 25/2008.
Ciò posto, il presupposto per l'applicazione della procedura accelerata di cui all'art. 28-bis, co. 2, lett. b-bis) del D.lgs. n. 25/2008, ivi compresa quella di cui al Protocollo Italia-
Albania, è la provenienza del richiedente da un paese designato come di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis.
La determina del Presidente incardina definitivamente la procedura seguita e diviene vincolante tanto che, ove essa manchi, come in qualunque altro caso di violazione procedurale, la conseguenza che se ne deve trarre è quella della sospensione automatica degli effetti del provvedimento impugnato all'atto della proposizione del ricorso giurisdizionale.
Ciò in quanto è ormai pacifico in giurisprudenza che dalla violazione dei termini e delle garanzie partecipative previste dalla procedura accelerata - ivi compresa dunque la comunicazione della determina del Presidente della Commissione-, la giurisprudenza di legittimità fa discendere la conseguenza che la procedura debba essere qualificata come procedura ordinaria, con quel che ne consegue in termini di effetto di sospensione automatica dell'efficacia del provvedimento di diniego alla presentazione del ricorso ex art. 35 bis. Esiste, infatti, una “… stretta incidenza della scelta del modello procedimentale sul diritto soggettivo di protezione del richiedente il quale, nel corso della procedura accelerata, subisce una restrizione delle garanzie partecipative proprie della fase amministrativa, nonché una contrazione di quelle difensive davanti all'Autorità giurisdizionale mediante una drastica riduzione dei termini” (Cass n.6745/2021 e, nello stesso senso, Cass SSUU n.
11399/2024). (in tal senso, SS. UU. Cass. n. 11399/2024).
La procedura seguita al fine di esaminare la domanda del reclamato è senza dubbio, pertanto, quella di frontiera da Paese di origine sicuro a prescindere dagli argomenti utilizzati dalla per giungere a una pronuncia di manifesta Parte_2
infondatezza. Infatti, anche qualora si ritenga che il diniego della Parte_2
sia basato sull'ulteriore motivo della manifesta infondatezza di cui alla lett. d) del comma 2 bis) dell'art. 28 bis, comunque si tratterebbe di una decisione assunta nell'ambito di una procedura diversamente incardinata sul solo presupposto di cui alla lettera b-bis) e, dunque, sul punto dovrebbe ravvisarsi una violazione procedurale che comporta l'effetto sospensivo automatico del ricorso.
A riprova della circostanza per cui la procedura seguita è senza dubbio alcuno quella accelerata di frontiera da Paese sicuro si rileva che, oltre alle norme richiamate nella stessa determina, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del cd. Protocollo Italia – Albania l'ipotesi ivi considerata come tipica e ordinaria è quella del trattenimento dello straniero in Albania per il tempo dello svolgimento della procedura, espressamente definita di frontiera.
Ancora, a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 14/2024 di ratifica dello stesso
Protocollo, il ricorso contro la decisione della di cui all'articolo 3, Parte_2
comma 1, lettera d) è proposto nel termine stabilito dall'articolo 35-ter del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25; tale richiamo normativo consente dunque di inquadrare la fase giurisdizionale avverso il diniego della domanda nell'ambito del sub-procedimento cautelare in frontiera quale genus rispetto alla species della sospensiva in frontiera di cui al
Protocollo Italia – Albania, che espressamente si inserisce nella procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), senza alcun richiamo alla lett. d) della stessa norma.
Infine, a norma del comma 6 dell'art. 3 della l. 14/2024 “in casi eccezionali […] lo straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, anche se trattenuto […] può essere trasferito in strutture situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento […] in ogni caso, non produce effetto sulla procedura alla quale lo straniero è sottoposto”.
Se ne evince che, una volta incardinata in Albania la procedura di frontiera per provenienza da cd. Paese sicuro, essa non muta anche a fronte di eventi successivi quali la cessazione dello stato di trattenuto del richiedente o, comunque, il suo ingresso nel territorio dello Stato italiano.
Ne consegue dunque che, sia sulla base di quanto espressamente disposto riguardo alla procedura seguita dalla stessa Commissione Territoriale – sezione Frontiera, sia sulla base di quanto disposto dalla normativa applicabile al caso della domanda del reclamato presentata presso la Questura di - hotspot di Shengjin, si verte nell'ambito della Pt_2
procedura accelerata di frontiera per provenienza del richiedente da Paese di origine sicuro. La decisione assunta nel merito dalla ai sensi dell'art. 28 ter Parte_2
comma 1 lett. a) non è dunque idonea a mutare il titolo della procedura accelerata seguita e conseguentemente a produrre la deroga dell'effetto sospensivo automatico del ricorso giurisdizionale, in quanto non adottata nell'ambito di una procedura accelerata regolarmente instaurata.
Trattandosi di procedura accelerata di frontiera sull'unico presupposto della provenienza del richiedente da Paese di origine sicuro, si osserva dunque che è certamente necessario attendere l'esito dei diversi rinvii pregiudiziali formulati alla Corte di Giustizia
Europea da alcuni Tribunali italiani ed anche da questa stessa Corte di Appello proprio in tema di correttezza della designazione del Paese di origine del richiedente come sicuro.
Infatti, in pendenza di tali rinvii pregiudiziali ed alla luce di tutti i dubbi sollevati da vari uffici giudiziari italiani in ordine alla correttezza della designazione del Paese di origine del richiedente come sicuro, non è possibile accertare allo stato la regolarità della procedura accelerata di frontiera incardinata e la sussistenza dei suoi presupposti applicativi.
L'applicazione della procedura accelerata, invero, ha determinato una compressione dei diritti del richiedente al di là della sua situazione soggettiva e ciò può giustificarsi soltanto se tale procedura risulta essere stata legittimamente incardinata anche in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti giustificativi della medesima, ivi compresa la corretta designazione del paese di provenienza quale paese sicuro. In assenza di certezza in ordine a tale ultimo profilo, debbono ritenersi integrate le gravi e circostanziate ragioni di cui al comma 4 dell'art. 35 bis d. lgs. N. 25/2008 atte a giustificare la sospensione del provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, nei casi in cui tale effetto non consegue ex lege alla mera presentazione del ricorso avverso tale decisione.
Ciò in quanto ove, pur versando nella suddetta condizione di dubbio, si ritenesse correttamente definita la domanda in via amministrativa secondo le rapidissime scansioni temporali previste in frontiera – e proprio sul presupposto che il richiedente provenga da
Paese le cui condizioni di partenza si presumono per lui non pregiudizievoli -, si determinerebbe a suo carico un risultato sfavorevole non più idoneo ad essere sovvertito ove la decisione della CGUE dovesse invece accertare l'illegittimità della presunzione di sicurezza del suo Paese di origine. In particolare, e con ciò si definisce e si esamina il terzo punto di doglianza del
, se la procedura seguita si reputasse corretta nonostante i suindicati ed attuali Parte_1
dubbi sul presupposto del cd. Paese di origine sicuro, il reclamato subirebbe gli effetti non reversibili anche di una espulsione dallo Stato in pendenza del ricorso giurisdizionale avverso la decisione della senza poter fruire del diritto a permanere sul Parte_2
territorio per il tempo necessario alla definizione del giudizio;
in ciò si ravvisa il pericolo certo che induce a ritenere necessaria la sospensiva cautelare.
Infine, risulta privo di fondamento il motivo di reclamo relativo alla illegittimità della sospensione del procedimento, in violazione dell'art. 295 c.p.c., in quanto inconferente rispetto alla decisione del Tribunale ordinario di Roma adottata nel decreto impugnato. Il
Tribunale ha invero concesso la sospensiva dell'efficacia esecutiva del diniego della ai sensi dell'art. 35 ter del D. Lvo 25/2008, senza disporre alcuna Parte_2
sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 cpc., chiaramente esclusa dal giudice, nella parte in cui non ha ritenuto di poter attendere la decisione della CGUE in considerazione degli effetti pregiudizievoli che detta sospensione produrrebbe sulla situazione giuridica soggettiva del richiedente e ha invero ritenuto sussistenti le gravi e circostanziate ragioni previste dal comma 4 dell' art. 35-bis del decreto legislativo 28.1.2008
n. 25.
Il reclamo deve, pertanto, essere rigettato.
La pendenza di diversi rinvii pregiudiziali dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la novità e la complessità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
rigetta il reclamo;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Roma, 10 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Marco Ulzega