Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 09/05/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
RG 533/2022
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 06 maggio 2025
PROC. N. 533/2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 06 maggio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mauro Plescia, il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento al seguente indirizzo pec: Email_1
ricorrente
contro CP_ (C.F. ), in persona dell'A.D. , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Di Blasio, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni;
resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva ricorso deducendo di aver prestato la sua attività lavorativa Parte_1 alle dipendenze della a far data dal 01/08/2008 con contratto di Controparte_4 lavoro subordinato a tempo indeterminato sino al 30/11/2018 con inquadramento al II Livello
del CCNL Fise Igiene Ambientale Az. Private, successivamente, a far data dal 01/12/2018, nell'inquadramento di II Livello con la mansione di Operatore ecologico, con transito – ex art. 6 del CCNL di riferimento – alle dipendenze di nel frattempo subentrata Controparte_1 alla e domandando l'inquadramento superiore di III Livello del Controparte_4
CCNL di riferimento con la mansione di di mezzi d'opera e il pagamento di Parte_2 tutte le differenze retributive conseguenti al superiore inquadramento nella misura di € 478,95,
Deduceva, inoltre, che, nelle more, era stata emessa, nell'ambito del giudizio iscritto al n.
R.G. 233/2018, sentenza, con la quale la Corte d'Appello di Campobasso aveva riconosciuto al ricorrente il diritto all'inquadramento superiore e alla percezione delle relative differenze retributive per il periodo intercorrente tra il 30/06/2008 e il 01/10/2008.
Si costituiva in giudizio la resistente, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., impugnando la domanda avversa sia nell'an sia nel quantum debeatur, chiedendone l'integrale rigetto con vittoria di spese, ed eccependo: la mancata deduzione e prova da parte del ricorrente degli elementi costitutivi del rivendicato diritto all'inquadramento superiore;
l'assenza di continuità giuridica del rapporto di lavoro ripassato tra il ricorrente e la e quello instaurato con la , con inapplicabilità della fattispecie Controparte_4 CP_1 disciplinata dall'art. 2112 c.c.; l'inopponibilità della sentenza resa dalla Corte d'Appello di
Campobasso nel giudizio rubricato al n. R.G. 233/2018.
Successivamente veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale e all'odierna udienza la causa perveniva per la discussione mediante trattazione scritta, all'esito della quale veniva decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il ricorrente rivendica il diritto all'inquadramento di III Livello del CCNL Fise Igiene
Ambientale Az. Private dal 01/12/2018 per aver svolto mansioni reputate rientranti in una declaratoria contrattuale superiore a quella di formale assegnazione, rispondenti al II Livello del
CCNL di riferimento.
In punto di diritto, giova premettere come, ai sensi dell'art. 2103 c.c., con una normativa volta a fornire una tutela effettiva al lavoratore che abbia svolto mansioni superiori rispetto al proprio inquadramento, il legislatore ha stabilito che “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte” e che, nel caso di assegnazione a mansioni superiori, “ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per
ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi,
anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
Ciò posto, per la verifica del preteso svolgimento di mansioni superiori occorre rifarsi ai condivisibili principi espressi dalla autorevole giurisprudenza in materia, secondo i quali nelle controversie promosse per il riconoscimento dell'espletamento di una mansione superiore a quella di formale inquadramento risulta essenziale la comparazione, sul piano della deduzione della parte e poi, ovviamente, a livello probatorio, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate, occorrendo esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., n.
8025 del 21/05/2003).
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale
attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della
pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova
incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass., Sez. Lav., n. 20748 del 16/08/2018).
È noto d'altra parte che, agli effetti del riconoscimento della tutela apprestata dall'art. 2103
c.c., è necessario che l'assegnazione delle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata (cfr. Cass., Sez. Un., n. 25837 del 11/12/2007;
Cass. n. 30811/2018; Cass. n. 9646/2019).
Nel caso di specie, occorre innanzitutto comparare le categorie contrattuali di II e III Livello professionale dell'Area Spazzamento, Raccolta e Attività Ambientali complementari del CCNL di riferimento.
Appartengono alla categoria di II Livello professionale, di formale assegnazione del ricorrente le mansioni di:
“Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione alle istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive
elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo
di pratica, utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di
categoria B con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale
3.
Profili esemplificativi:
- addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli;
- addetto alle attività di risanamento ambientale, con movimentazione di rifiuti speciali;
- addetto alla manutenzione e potatura di giardini e aree verdi e/o cimiteriali;
- addetto alle attività di spurgo di pozzi neri/pozzetti stradali, e di raccolta di acque fecali;
- addetto, nella piattaforma ecologica/centro di raccolta, alle attività di: identificazione,
ammissibilità e rilievo quanti/qualitativo di rifiuti, accettazione documenti di trasporto, identificazione e registrazione formale utenti;
- addetto ad attività di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo
chimico;
- addetto alla manutenzione stradale, all'installazione di segnaletica orizzontale e verticale”.
Al lavoratore della categoria di III Livello professionale (richiamata nell'atto introduttivo da parte ricorrente), corrisponde, invece, la figura così delineata:
“Lavoratori che svolgono attività esecutiva sulla base di procedura prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro, nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando veicoli e mezzi d'opera per i quali è richiesto il possesso della patente di categoria
B.
Profili esemplificativi:
- addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici,
innaffiatrici;
- addetto alla conduzione di mezzi d'opera;
- operatore tecnico addetto alle potature di alto fusto, alle piantumazioni, alla messa in
opera di giardini, impianti di irrigazione, palificazioni e staccionate;
- addetto alle bonifiche ambientali;
- operatore tecnico cimiteriale, operatore di polizia mortuaria;
ecc”.
Ebbene, sulla scorta di quanto sin qui richiamato, emerge come le differenze tra le categorie attengano di fatto al livello di competenze richiesto per l'espletamento dell'attività lavorativa, che per la prima consistono in “conoscenze generiche del processo lavorativo […] acquisibili con un periodo di pratica” - ossia deve avere contenuti professionali concernenti una conoscenza appunto solo pratica - mentre per la seconda devono essere “adeguate conoscenze di tecnica del lavoro”, quindi di grado maggiormente specialistico, comportanti una preparazione professionale.
Inoltre, dalla lettura delle definizioni riportate dal CCNL di riferimento si evince, quanto al grado di autonomia richiesto, che nella prima categoria professionale l'attività espletata dal lavoratore, di natura elementare, è subordinata a “istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto”, mentre nella seconda categoria l'attività richiesta si connota per una “autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro […] operando anche in concorso con uno o più lavoratori” dei quali al lavoratore può essere affidato il “coordinamento”. Quanto, in ultimo, alla conduzione di mezzi – tema cardine dell'istanza di riconoscimento dell'inquadramento superiore da parte del ricorrente – le due categorie professionali sono accomunate dalla funzione, richiesta al lavoratore, della conduzione di veicoli per la quale è
richiesto il possesso della patente di categoria B, ma la differenza fondamentale risiede nella possibilità, in relazione al II Livello, di condurre solo veicoli “con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3” e, in relazione al III Livello, di condurre veicoli e “mezzi d'opera”, tra i quali figurano, per quanto qui di interesse, “compattatori, spazzatrici, innaffiatrici”.
Ciò premesso occorre verificare, alla luce dell'istruttoria orale, l'effettivo svolgimento delle richieste mansioni superiori nel III Livello, nell'arco temporale che va dalla data di assunzione del ricorrente da parte della Società resistente - subentrata nella gestione del contratto di appalto per i servizi di raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti urbani per il Comune di Termoli – ossia dal 01/12/2018 all'attualità.
Dal confronto tra le mansioni concretamente svolte - come ricostruite all'esito dell'istruttoria
- e le declaratorie contrattuali relative alle qualifiche rivendicate emerge, in primo luogo, che i compiti svolti da sono privi dei caratteri qualificanti il III Livello Parte_1 professionale, ravvisabili nell'esercizio di conoscenze specialistiche, di un sufficiente grado di autonomia nell'esercizio delle proprie mansioni e di responsabilità in più ambiti di intervento e, soprattutto, in maniera pressocché univoca, nelle testimonianze rese, in secondo luogo, che il lavoratore svolge la funzione di conduzione di veicolo avente la natura di costipatore e non, come indicato nei profili esemplificativi attinenti alla categoria superiore, di compattatore.
Può dunque ritenersi che l'attività svolta dal ricorrente ha carattere prettamente esecutivo
(consistendo essenzialmente in svolgimento di funzioni regolate da metodologie interne e già
prestabilite) e non si esplica nello svolgimento di mansioni con grado elevato di autonomia operativa e di specializzazione, come invece previsto dalla declaratoria contrattuale.
Dalla prova testimoniale ammessa ed espletata non sono emersi i caratteri propri del profilo professionale di II Livello: il teste, , lavoratore della medesima Società Testimone_1 resistente, escusso all'udienza del 19/12/2023, ha riferito che, “i primi 6 mesi ha portato sempre il costipatore. Successivamente portava questo mezzo solo in casi di assenza di altri operai.
Seguiva il percorso che gli veniva assegnato dal coordinatore. Successivamente si è occupato
della conduzione del lava strade che guida solo lui nel periodo estivo oppure era dietro la spazzatrice, in base alle esigenze lavorative”. Il teste, dipendente della resistente, Tes_2
ha confermato le medesime circostanze (cfr. verbale udienza del 19/12/2023).
Ne emerge pertanto un'autonomia esecutiva fortemente limitata a compiti di semplice attuazione e l'espletamento, nel caso di attività afferenti alla conduzione di mezzi, di una funzione di conduzione di costipatori (peraltro in via eccezionale), e non di compattatori, nell'ambito di procedure sostanzialmente definite.
Il teste di parte ricorrente, , escusso all'udienza del 18/07/2023, ha dichiarato che Tes_3
“è stato adibito circa una decina di volte in tutto a condurre un veicolo Parte_1
munito di vasca e costipatore (non compattatore) in casi eccezionali, ovvero per sostituzioni in
caso di assenza degli addetti. In tali ipotesi io gli consegnavo un foglio contenente le istruzioni delle funzioni da svolgere e delle strade da percorrere” (cfr. verbale udienza del 18/07/2023).
Infine, il teste di parte resistente , responsabile tecnico della dal Testimone_4 CP_1
2018, escusso alla medesima udienza, ha confermato che il ricorrente ha condotto, solo in casi eccezionali, un veicolo “munito di vasca con costipatore – pala di accompagnamento (non compattatore)” (cfr. verbale udienza del 18/07/2023).
Dal tenore delle deposizioni discende che il ricorrente effettua operazioni di carattere ordinario, di mera operatività manuale, comunque sotto direttive di altro personale specializzato e con l'utilizzo di veicoli e mezzi propri della categoria professionale formalmente assegnatagli.
Di conseguenza, l'autonomia di cui ha disposto il ricorrente è sempre stata correlata ad aspetti meramente esecutivi, con riferimento a procedure di semplice attuazione, senza che a tali attività fosse connesso alcun tipo di responsabilità superiore e il mezzo condotto nell'ambito dell'attività lavorativa può dirsi compreso nella categoria di veicoli guidati dal lavoratore di II
Livello professionale.
Non emerge, pertanto, in modo prevalente ed esclusivo sotto il profilo qualitativo, quantitativo e soprattutto temporale (essendo la domanda del ricorrente volta al riconoscimento dell'inquadramento superiore dal 01/12/2018), lo svolgimento di mansioni da parte di Parte_1
riconducibili al II Livello professionale del CCNL Fise Igiene Ambientale Az. Private.
[...]
Infine, non risulta dirimente, nel caso in esame, il riferimento, operato dal ricorrente, alla sentenza resa nel giudizio iscritto al n. R.G. 233/2018 dalla Corte d'Appello di Campobasso, atteso che la stessa è stata emessa tra parti differenti (e non nei confronti dell'odierna Società ricorrente), anche alla luce della circostanza – ammessa anche dalla stessa parte ricorrente in atti
– che l'avvicendamento della alla nella gestione Controparte_1 Controparte_4 dell'appalto per i servizi di raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti urbani per il Comune di Termoli ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro che i lavoratori (assunti poi dall'odierna resistente) avevano instaurato con la precedente Società, con successiva costituzione di rapporto di lavoro ex novo con l'odierna resistente.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso è rigettato.
Le spese di lite, stante il rigetto del ricorso, sono poste a carico del ricorrente secondo il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei livelli minimi del D.M. n. 147/2022, in base al valore della domanda ed alla sua non complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente , a pagare in favore di in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., le spese di lite, liquidate in € 321,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Larino, 06 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella