Art. 9.
Gli aspiranti alla iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi devono aver superato gli esami rispettivamente previsti dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento a seconda che si tratti di iscrizione nella sezione ordinaria o nella sezione speciale del ruolo.
La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente provvede, almeno una volta l'anno, all'espletamento delle prove di esame assicurando la necessaria massima pubblicita' degli avvisi di concorso innanzitutto mediante la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
L'iscrizione nel ruolo di coloro che hanno superato le prove di esame deve aver luogo, sentita la commissione consultiva, entro
trenta giorni dall'espletamento delle prove stesse.
Gli aspiranti alla iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi devono aver superato gli esami rispettivamente previsti dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento a seconda che si tratti di iscrizione nella sezione ordinaria o nella sezione speciale del ruolo.
La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente provvede, almeno una volta l'anno, all'espletamento delle prove di esame assicurando la necessaria massima pubblicita' degli avvisi di concorso innanzitutto mediante la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
L'iscrizione nel ruolo di coloro che hanno superato le prove di esame deve aver luogo, sentita la commissione consultiva, entro
trenta giorni dall'espletamento delle prove stesse.