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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 4209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4209 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato, a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 350 bis e
281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 430/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Avellino n. 1279 del 27.6.2024
e vertente
TRA
(c. f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. MATARAZZO ROSSELLA (c.f. ) per C.F._2
procura in atti ed elettivamente domiciliata presso la casella postale Pec:
Email_1
E (c. f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Salerno, Piazza caduti civili di guerra, n. 1, nello studio dell'Avv. SICA
SALVATORE (c.f. ), che la rappresenta e difende C.F._3
giusta procura generale alle liti (Rep. N.186905, racc. 30367 per Notar
[...]
Per_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, titolare di una polizza infortuni denominata “persona Parte_1
sicura”, stipulata con la citò la compagnia innanzi al Controparte_1
Tribunale di Avellino, chiedendone la condanna alla corresponsione dell'indennizzo (ulteriore, rispetto alla somma di € 1.560,00 già
corrisposta) per l'infortunio subito in data 10.03.2018, allorché aveva riportato una frattura pluriframmentaria del setto nasale, con postumi invalidanti permanenti.
Si costituì sollevando eccezioni in rito e di merito. Controparte_2
Istruita la causa con prove testimoniali e con una consulenza tecnica medico legale, il tribunale di Avellino, con sentenza n. 1279 del 27.6.2024,
in parziale accoglimento della domanda, quantificato il danno subito dall'attrice nella percentuale del 4 %, ed accertata la sussistenza di una franchigia relativa ai primi 3 punti percentuali, ha condannato la compagnia al pagamento del residuo indennizzo di € 240,00, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite e di TU.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello la , cui ha Pt_1
resistito la Controparte_3
2 La causa è stata assegnata in decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., con la fissazione di un termine per il deposito di memorie di discussione, ed all'udienza del 10 settembre 2025 è stata decisa dopo la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con un primo motivo, la si duole del fatto che, a suo avviso, il Pt_1
primo giudice avrebbe deciso la causa violando la previsione dell'art. 112
c.p.c., avendo fatto applicazione della clausola speciale n. 765 delle condizioni generali di contratto che (al di là della sua corretta interpretazione) prevede una franchigia del 3 %, benché tale clausola non fosse stata espressamente invocata dalla parte convenuta.
Con un secondo motivo, connesso al primo, l'appellante lamenta altresì la violazione dell'art. 101 c.p.c., perché, a suo dire, il tribunale, rilevata la questione desumibile dalla clausola 765 citata, avrebbe dovuto assegnare alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.
Entrambi i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati,
appaiono infondati.
È sufficiente, al riguardo, evidenziare che, nel costituirsi in giudizio,
aveva rilevato che la polizza de qua prevede una franchigia del Controparte_1
3%: il fatto che non fosse espressamente citato il numero della clausola (in presenza della produzione delle condizioni contrattuali), non vuol certo dire che il riscontro positivo operato dal giudice circa l'effettiva esistenza di tale franchigia contrattuale implichi una extra o ultra petizione, come affermato dall'appellante. Proprio la circostanza che la difesa della
3 convenuta comprendesse anche la questione della franchigia esclude,
come ovvia conseguenza, che il giudice dovesse sottoporre ulteriormente la questione alle parti per poter applicare la clausola in oggetto.
Per ragioni di migliore logica espositiva, conviene esaminare il quarto ed ultimo motivo posto a fondamento del gravame dalla . Con tale Pt_1
articolato motivo – rubricato “error in judicando – violazione e falsa
applicazione delle condizioni specifiche di contratto. Violazione del giudizio di
meritevolezza anche in relazione all'art. 1322, comma 2, cod. civ. Iniquita',
violazione e falsa applicazione delle condizioni generali di polizza, paragrafo 9
lett. d – omessa pronuncia” – l'appellante sostiene, da un canto, l'errata interpretazione delle norme contrattuali relative alla franchigia;
dall'altro,
e comunque, il mancato esame della meritevolezza della norma in oggetto, giudicata come vessatoria.
Le clausole da prendere in considerazione sono le seguenti: l'art. 11 delle condizioni generali di contratto, secondo cui sul capitale assicurato sino ad € 250.000,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità
permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell'art. 9, non supera il 3 %.
Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 3 %, l'indennizzo
da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di
invalidità; e la clausola speciale n. 765, secondo cui in assenza di sinistri
denunciati per tre anni consecutivi … il capitale fino ad € 52.000,00 si intende
prestato senza franchigia, ferme le successive franchigie ed il resto. Tale facoltà
deve intendersi ripetibile per l'intera durata del contratto, precisando quanto
segue: successivamente alla liquidazione del sinistro, si intenderà operante, per il
successivo triennio, la franchigia assoluta dal primo euro di capitale assicurato.
4 Ora, ad avviso del Collegio, benché espressa in estrema sintesi, appare corretta l'interpretazione fornita dal primo giudice, secondo cui essendo il
capitale assicurato superiore ad euro 52.000,00 e precisamente pari ad euro
180.000,00, resta ferma l'applicabilità della franchigia assoluta al 3%.
Le condizioni generali di contratto, all'art. 11, stabilivano infatti, ove il capitale assicurato non superasse € 250.000,00, l'applicazione della franchigia per le invalidità sino al 3 %, con la conseguenza che, in caso di invalidità maggiori, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte
eccedente detta percentuale di invalidità. A fronte di tale previsione di carattere generale, la clausola speciale introduce una previsione di maggior favore per l'assicurata, derogando all'applicazione della franchigia del 3 % in assenza di sinistri denunciati nel triennio precedente, ed a condizione di capitale prestato sino ad € 52.000,00.
Ebbene, dando per pacifico (in mancanza di contestazioni al riguardo)
che la non avesse denunciato sinistri nell'ultimo triennio, resta il Pt_1
fatto che l'esenzione dalla franchigia riguarda unicamente i contratti con capitale assicurato (in tal modo dovendo intendersi l'imprecisa disposizione contrattuale: prestato) particolarmente modesto, vale a dire quelli sino ad € 52.000,00, laddove, nel caso di specie, il capitale assicurato ammontava ad € 180.000,00.
Per concludere sul punto, poi, non si vede perché la clausola contrattuale che stabilisce una franchigia, modulandola a seconda degli importi assicurati, possa essere considerata vessatoria o iniqua, rispondendo,
invece, ad un lecito assetto degli interessi delle parti.
5 Col terzo motivo, l'appellante deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 185-bis c.p.c., violazione del principio di equità,
violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24, 111 e 113 e conseguente vizio di motivazione. A tale proposito, l'appellante sottolinea come, nel corso del giudizio, il primo giudice avesse formulato,
ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., una proposta conciliativa, che prevedeva il pagamento, da parte della compagnia di assicurazione, dell'ulteriore somma di € 14.400,00. Pur riconoscendo la differenza ontologica tra una proposta conciliativa ed una sentenza, l'appellante afferma che la prima debba pur sempre rispondere a criteri di giudizio ed a quantificazioni da adottare, poi, verosimilmente anche in fase decisoria;
e che la mancata accettazione della proposta da parte delle era stata motivata con CP_1
argomenti non coincidenti con quelli, poi, adottati dal giudice in fase decisoria.
L'argomento non è rilevante. L'impugnazione della sentenza, infatti, deve confrontarsi non con il contenuto di proposte conciliative intervenute in corso di causa (a cui la stessa appellante riconosce una ontologica differenza), ma con la motivazione della decisione;
del resto, la proposta conciliativa di cui all'art. 185 bis c.p.c. non segna in alcun modo un anticipo della decisione, quasi si trattasse di un'ordinanza decisoria, come
è reso palese dal fatto che la stessa per espressa previsione normativa non
può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice; giudice che,
evidentemente, non è in alcun modo vincolato dalla sua proposta, da cui ben può discostarsi, dovendolo anzi fare allorché si accorga, in fase decisoria, di motivi in tal senso.
6 Non è, poi, condivisibile quanto sostenuto dall'appellante, secondo cui –
pur a superare l'ostacolo della proposta conciliativa – la decisione del primo giudice risulterebbe non adeguatamente motivata, soprattutto in relazione alla ritenuta invalidità in soli 4 punti percentuali,
corrispondenti alla sola stenosi nasale completa a sinistra, senza alcuna considerazione per la pur accertata stenosi parziale destra.
In realtà, il primo giudice – sia pure in modo sintetico – ha fatto corretta applicazione delle previsioni contrattuali (si veda l'art. 9 delle condizioni generali di contratto), in base alle quali è indennizzabile la "stenosi assoluta nasale", con la percentuale del 4 % se monolaterale, del 10 se bilaterale. Nel caso di specie, il TU ha riscontrato una stenosi assoluta monolaterale, per la quale va riconosciuta dunque l'invalidità del 4 %,
mentre non risulta indennizzabile, perché non prevista in polizza,
l'ulteriore stenosi parziale destra.
L'appello va, pertanto, respinto, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore della compagnia appellata, liquidate in dispositivo, con applicazione del d.m. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia e facendo applicazione dei parametri medi, salva l'applicazione di quelli minimi relativamente alla sola fase di trattazione/istruttoria.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n.
228 (“quando l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
7 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Avellino, n. 565/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
- a) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
di liquidate in € 4.888,00 per compensi Controparte_4
professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
-c) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13,
comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24
dicembre 2012, n. 228 (raddoppio del contributo unificato).
Così deciso in Napoli il 10.09.2025
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato, a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 350 bis e
281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 430/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Avellino n. 1279 del 27.6.2024
e vertente
TRA
(c. f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. MATARAZZO ROSSELLA (c.f. ) per C.F._2
procura in atti ed elettivamente domiciliata presso la casella postale Pec:
Email_1
E (c. f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Salerno, Piazza caduti civili di guerra, n. 1, nello studio dell'Avv. SICA
SALVATORE (c.f. ), che la rappresenta e difende C.F._3
giusta procura generale alle liti (Rep. N.186905, racc. 30367 per Notar
[...]
Per_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, titolare di una polizza infortuni denominata “persona Parte_1
sicura”, stipulata con la citò la compagnia innanzi al Controparte_1
Tribunale di Avellino, chiedendone la condanna alla corresponsione dell'indennizzo (ulteriore, rispetto alla somma di € 1.560,00 già
corrisposta) per l'infortunio subito in data 10.03.2018, allorché aveva riportato una frattura pluriframmentaria del setto nasale, con postumi invalidanti permanenti.
Si costituì sollevando eccezioni in rito e di merito. Controparte_2
Istruita la causa con prove testimoniali e con una consulenza tecnica medico legale, il tribunale di Avellino, con sentenza n. 1279 del 27.6.2024,
in parziale accoglimento della domanda, quantificato il danno subito dall'attrice nella percentuale del 4 %, ed accertata la sussistenza di una franchigia relativa ai primi 3 punti percentuali, ha condannato la compagnia al pagamento del residuo indennizzo di € 240,00, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite e di TU.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello la , cui ha Pt_1
resistito la Controparte_3
2 La causa è stata assegnata in decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., con la fissazione di un termine per il deposito di memorie di discussione, ed all'udienza del 10 settembre 2025 è stata decisa dopo la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con un primo motivo, la si duole del fatto che, a suo avviso, il Pt_1
primo giudice avrebbe deciso la causa violando la previsione dell'art. 112
c.p.c., avendo fatto applicazione della clausola speciale n. 765 delle condizioni generali di contratto che (al di là della sua corretta interpretazione) prevede una franchigia del 3 %, benché tale clausola non fosse stata espressamente invocata dalla parte convenuta.
Con un secondo motivo, connesso al primo, l'appellante lamenta altresì la violazione dell'art. 101 c.p.c., perché, a suo dire, il tribunale, rilevata la questione desumibile dalla clausola 765 citata, avrebbe dovuto assegnare alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.
Entrambi i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati,
appaiono infondati.
È sufficiente, al riguardo, evidenziare che, nel costituirsi in giudizio,
aveva rilevato che la polizza de qua prevede una franchigia del Controparte_1
3%: il fatto che non fosse espressamente citato il numero della clausola (in presenza della produzione delle condizioni contrattuali), non vuol certo dire che il riscontro positivo operato dal giudice circa l'effettiva esistenza di tale franchigia contrattuale implichi una extra o ultra petizione, come affermato dall'appellante. Proprio la circostanza che la difesa della
3 convenuta comprendesse anche la questione della franchigia esclude,
come ovvia conseguenza, che il giudice dovesse sottoporre ulteriormente la questione alle parti per poter applicare la clausola in oggetto.
Per ragioni di migliore logica espositiva, conviene esaminare il quarto ed ultimo motivo posto a fondamento del gravame dalla . Con tale Pt_1
articolato motivo – rubricato “error in judicando – violazione e falsa
applicazione delle condizioni specifiche di contratto. Violazione del giudizio di
meritevolezza anche in relazione all'art. 1322, comma 2, cod. civ. Iniquita',
violazione e falsa applicazione delle condizioni generali di polizza, paragrafo 9
lett. d – omessa pronuncia” – l'appellante sostiene, da un canto, l'errata interpretazione delle norme contrattuali relative alla franchigia;
dall'altro,
e comunque, il mancato esame della meritevolezza della norma in oggetto, giudicata come vessatoria.
Le clausole da prendere in considerazione sono le seguenti: l'art. 11 delle condizioni generali di contratto, secondo cui sul capitale assicurato sino ad € 250.000,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità
permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell'art. 9, non supera il 3 %.
Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 3 %, l'indennizzo
da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di
invalidità; e la clausola speciale n. 765, secondo cui in assenza di sinistri
denunciati per tre anni consecutivi … il capitale fino ad € 52.000,00 si intende
prestato senza franchigia, ferme le successive franchigie ed il resto. Tale facoltà
deve intendersi ripetibile per l'intera durata del contratto, precisando quanto
segue: successivamente alla liquidazione del sinistro, si intenderà operante, per il
successivo triennio, la franchigia assoluta dal primo euro di capitale assicurato.
4 Ora, ad avviso del Collegio, benché espressa in estrema sintesi, appare corretta l'interpretazione fornita dal primo giudice, secondo cui essendo il
capitale assicurato superiore ad euro 52.000,00 e precisamente pari ad euro
180.000,00, resta ferma l'applicabilità della franchigia assoluta al 3%.
Le condizioni generali di contratto, all'art. 11, stabilivano infatti, ove il capitale assicurato non superasse € 250.000,00, l'applicazione della franchigia per le invalidità sino al 3 %, con la conseguenza che, in caso di invalidità maggiori, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte
eccedente detta percentuale di invalidità. A fronte di tale previsione di carattere generale, la clausola speciale introduce una previsione di maggior favore per l'assicurata, derogando all'applicazione della franchigia del 3 % in assenza di sinistri denunciati nel triennio precedente, ed a condizione di capitale prestato sino ad € 52.000,00.
Ebbene, dando per pacifico (in mancanza di contestazioni al riguardo)
che la non avesse denunciato sinistri nell'ultimo triennio, resta il Pt_1
fatto che l'esenzione dalla franchigia riguarda unicamente i contratti con capitale assicurato (in tal modo dovendo intendersi l'imprecisa disposizione contrattuale: prestato) particolarmente modesto, vale a dire quelli sino ad € 52.000,00, laddove, nel caso di specie, il capitale assicurato ammontava ad € 180.000,00.
Per concludere sul punto, poi, non si vede perché la clausola contrattuale che stabilisce una franchigia, modulandola a seconda degli importi assicurati, possa essere considerata vessatoria o iniqua, rispondendo,
invece, ad un lecito assetto degli interessi delle parti.
5 Col terzo motivo, l'appellante deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 185-bis c.p.c., violazione del principio di equità,
violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24, 111 e 113 e conseguente vizio di motivazione. A tale proposito, l'appellante sottolinea come, nel corso del giudizio, il primo giudice avesse formulato,
ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., una proposta conciliativa, che prevedeva il pagamento, da parte della compagnia di assicurazione, dell'ulteriore somma di € 14.400,00. Pur riconoscendo la differenza ontologica tra una proposta conciliativa ed una sentenza, l'appellante afferma che la prima debba pur sempre rispondere a criteri di giudizio ed a quantificazioni da adottare, poi, verosimilmente anche in fase decisoria;
e che la mancata accettazione della proposta da parte delle era stata motivata con CP_1
argomenti non coincidenti con quelli, poi, adottati dal giudice in fase decisoria.
L'argomento non è rilevante. L'impugnazione della sentenza, infatti, deve confrontarsi non con il contenuto di proposte conciliative intervenute in corso di causa (a cui la stessa appellante riconosce una ontologica differenza), ma con la motivazione della decisione;
del resto, la proposta conciliativa di cui all'art. 185 bis c.p.c. non segna in alcun modo un anticipo della decisione, quasi si trattasse di un'ordinanza decisoria, come
è reso palese dal fatto che la stessa per espressa previsione normativa non
può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice; giudice che,
evidentemente, non è in alcun modo vincolato dalla sua proposta, da cui ben può discostarsi, dovendolo anzi fare allorché si accorga, in fase decisoria, di motivi in tal senso.
6 Non è, poi, condivisibile quanto sostenuto dall'appellante, secondo cui –
pur a superare l'ostacolo della proposta conciliativa – la decisione del primo giudice risulterebbe non adeguatamente motivata, soprattutto in relazione alla ritenuta invalidità in soli 4 punti percentuali,
corrispondenti alla sola stenosi nasale completa a sinistra, senza alcuna considerazione per la pur accertata stenosi parziale destra.
In realtà, il primo giudice – sia pure in modo sintetico – ha fatto corretta applicazione delle previsioni contrattuali (si veda l'art. 9 delle condizioni generali di contratto), in base alle quali è indennizzabile la "stenosi assoluta nasale", con la percentuale del 4 % se monolaterale, del 10 se bilaterale. Nel caso di specie, il TU ha riscontrato una stenosi assoluta monolaterale, per la quale va riconosciuta dunque l'invalidità del 4 %,
mentre non risulta indennizzabile, perché non prevista in polizza,
l'ulteriore stenosi parziale destra.
L'appello va, pertanto, respinto, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore della compagnia appellata, liquidate in dispositivo, con applicazione del d.m. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia e facendo applicazione dei parametri medi, salva l'applicazione di quelli minimi relativamente alla sola fase di trattazione/istruttoria.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n.
228 (“quando l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
7 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Avellino, n. 565/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
- a) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
di liquidate in € 4.888,00 per compensi Controparte_4
professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
-c) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13,
comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24
dicembre 2012, n. 228 (raddoppio del contributo unificato).
Così deciso in Napoli il 10.09.2025
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
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