Articolo 4 della Legge 19 maggio 1954, n. 276
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29 giugno 1954
Art. 4.
Al maggior onere di lire 184.680.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1953-54 sara' fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 44 (lire 4.680.000), 157 (lire 40.000.000), 177 (lire 80.000.000), 190 (lire 20.000.000) e 245 (lire 40.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 29 giugno 1954