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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 19/05/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3126/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3126/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso, C.F._2 dall'Avv. Simona Ristori, presso il cui studio in Sinalunga (SI), Viale Trieste n. 142, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 13.5.2025, per e l'Avv. Simona Ristori ha concluso Parte_1 Parte_2 chiedendo: “che il Tribunale voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, di seguito riprodotte
1) il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra a decorrere Parte_2 Parte_1
dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, un assegno 2 / 3
divorzile di Euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese;
2) i ricorrenti dichiarano di aver già regolato ogni ulteriore rapporto patrimoniale tra di loro e quindi di non aver nulla più a che pretendere;
3) gli odierni istanti confermano vicendevole assenso all'espatrio, autorizzando il rilascio dei necessari documenti: passaporto o altro documento equipollente.
Pubblico Ministero: visto in data 25.10.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 8.8.2024 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, e Parte_1
esponevano che avevano contratto matrimonio in data 18.5.1978 in Parte_2
Milano, con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano, all'anno
1978, parte II, serie A, atto n. 1161, e che dal matrimonio erano nati i figli Persona_1
a Milano il 13.7.1979, a Milano il 17.6.1982 e
[...] Persona_2 Persona_3
a Milano il 9.1.1991, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
[...]
evidenziavano che il rapporto coniugale si era deteriorato e richiedevano la separazione consensuale e, cumulativamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 106/2024 del 30.9.2024, omologava la separazione consensuale e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo ai fini della pronuncia sul divorzio, all'esito del decorso del termine di legge.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 13.5.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni del divorzio contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
La procuratrice delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto, cumulativamente, la pronuncia del Pt_1 Pt_2
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) .
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza n. 106/2024 del 30.9.2024 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti. 3 / 3
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare, anche considerato che i figli sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
celebrato in Milano in data 18.5.1978 e trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano, all'anno 1978, parte II, serie A, atto n. 1161, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3126/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso, C.F._2 dall'Avv. Simona Ristori, presso il cui studio in Sinalunga (SI), Viale Trieste n. 142, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 13.5.2025, per e l'Avv. Simona Ristori ha concluso Parte_1 Parte_2 chiedendo: “che il Tribunale voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, di seguito riprodotte
1) il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra a decorrere Parte_2 Parte_1
dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, un assegno 2 / 3
divorzile di Euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese;
2) i ricorrenti dichiarano di aver già regolato ogni ulteriore rapporto patrimoniale tra di loro e quindi di non aver nulla più a che pretendere;
3) gli odierni istanti confermano vicendevole assenso all'espatrio, autorizzando il rilascio dei necessari documenti: passaporto o altro documento equipollente.
Pubblico Ministero: visto in data 25.10.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 8.8.2024 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, e Parte_1
esponevano che avevano contratto matrimonio in data 18.5.1978 in Parte_2
Milano, con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano, all'anno
1978, parte II, serie A, atto n. 1161, e che dal matrimonio erano nati i figli Persona_1
a Milano il 13.7.1979, a Milano il 17.6.1982 e
[...] Persona_2 Persona_3
a Milano il 9.1.1991, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
[...]
evidenziavano che il rapporto coniugale si era deteriorato e richiedevano la separazione consensuale e, cumulativamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 106/2024 del 30.9.2024, omologava la separazione consensuale e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo ai fini della pronuncia sul divorzio, all'esito del decorso del termine di legge.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 13.5.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni del divorzio contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
La procuratrice delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto, cumulativamente, la pronuncia del Pt_1 Pt_2
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) .
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza n. 106/2024 del 30.9.2024 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti. 3 / 3
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare, anche considerato che i figli sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
celebrato in Milano in data 18.5.1978 e trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano, all'anno 1978, parte II, serie A, atto n. 1161, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao