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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 13/10/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 465 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma alla via Francesco De Sanctis, 4, nello Parte_1 studio dell'Avv. Giuseppe Tenchini, che la rappresenta e difende per procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in Civitavecchia, Via Sofia de Filippi Mariani s.n.c., rappresentato CP_1
e difeso dell'Avv. M. Moretti per procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 2.03.2023 esponeva di aver lavorato, prima Parte_1 alle dipendenze della società (appaltatrice dell'ATAC) e, dal 2016, alle dipendenze Controparte_2 dirette della società nella zona di Roma e provincia, svolgendo la mansione di CP_3 autista di mezzi pubblici, contraendo la malattia professionale costituita da “spondilolistesi L4-S1 da lisi istmica, operata ed esitata in deficit funzionale del rachide con reticolopatia”. Non avendo ottenuto in via stragiudiziale l'indennizzo da parte di , la ricorrente chiedeva, pertanto, al CP_1
Tribunale di:
- accertare e dichiarare che è affetta da malattia professionale (spondilolistesi L4-S1 da lisi istmica, operata ed esitata in deficit funzionale del rachide con reticolopatia) contratta in occasione ed a causa del lavoro svolto per 20 anni come conducente di mezzi di trasporto pubblico su gomma TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
e che ha riportato, in ragione di detta patologia, una menomazione permanente della propria integrità psico-fisica e delle proprie attitudini lavorative da valutarsi complessivamente nella percentuale pari al 20% rispetto alla capacità totale di lavoro e/o in quella diversa misura che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di Giustizia, comunque pari o superiore alla percentuale richiesta del 16% e comunque pari o superiore al 6%; CP_
- condannare l' a corrispondere, in suo favore, la rendita pari al 20% della inabilità riscontrata;
o in quella misura maggiore o minore, comunque superiore al 6% e inferiore al 16%, a titolo di indennizzo in conto capitale così come stabilito dall'art. 13 D. Lg. Vo n.° 38 del 23.2.2000, e successive modificazioni ed integrazioni;
- con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e CP_1 in diritto;
precisava, in particolare, che l'Istituto non ha accolto la domanda presentata dal ricorrente, ritenendo la patologia denunciata ricollegabile ad una condizione degenerativa comune non professionale.
La causa, istruita documentalmente, con la prova testimoniale e con l'espletamento di Ctu medico legale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
2. Osserva, innanzitutto, il Giudice che l'istruttoria ha permesso di accertare le mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente. In particolare, è stato acclarato che ha Parte_1 svolto la mansione di addetta alla guida di autobus dal 2002 ad oggi, con orario giornaliero di circa 7 ore al giorno con eventuale aggiunta di qualche ora di straordinario. I testi hanno, pure, precisato che il manto stradale, nelle zone ove la ricorrente svolgeva la prestazione, era sconnesso e dissestato ed hanno messo in luce la scarsa manutenzione dei mezzi utilizzati.
3. A seguito di tali emergenze istruttorie è stata pertanto disposta CTU medico legale al fine di verificare il nesso eziologico tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente nel periodo, negli orari e con le mansioni di cui si è detto.
Ebbene, il CTU, ha rilevato che, pur non potendosi escludere la preesistenza della lisi istmica, in considerazione della prolungata esposizione della ricorrente all'agente nocivo (vibrazioni, postura obbligata e torsioni del busto), la patologia del rachide lombare patita è da ascriversi con elevata probabilità alla lavorazione svolta. Ciò anche sulla base degli studi epidemiologici (citati nella consulenza) che depongono per una maggiore frequenza delle patologie del rachide lombare nella
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
popolazione dei conducenti di bus (con anzianità superiore ai 10 anni) rispetto alla popolazione generale.
L'accertamento compiuto dal consulente appare, dunque, sufficiente a ritenere soddisfatto l'onere probatorio in ordine alla derivazione professionale della patologia, sulla scorta del consolidato orientamento della S.C. secondo cui “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità” (Cassazione civile sez. lav., 10/04/2018,
n.8773).
4. Assodata la sussistenza del nesso causale tra la patologia per cui è causa e l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, il consulente ha accertato la sussistenza di postumi di invalidità permanente, con un danno valutabile in 19 punti percentuali (tenendo conto dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n.
38/2000 ed, in particolare, recependo le osservazioni di , del codice 204delle tabelle allegate al CP_1 citato decreto relativo a “Anchilosi del tratto lombare con risentimento trofico-sensitivo, a seconda dei disturbi motori”).
5. Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio – alle quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente la patologia che affligge la ricorrente ed applicando in modo corretto i parametri di cui all'art. 38 d.lgs. n. 38/2000 – devono essere condivise ed il ricorso va accolto nei limiti di quanto accertato.
6. Va, dunque, dichiarato che, a seguito dell'attività lavorativa svolta, la ha riportato Pt_1 una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica da quantificare, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, in complessivi 19 punti percentuali, con conseguente condanna dell' alla costituzione della relativa rendita. CP_1
7. Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Tali spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di atteso l'esito CP_1 della consulenza.
PQM
Ogni altra istanza disattesa, dichiara che ha subito una menomazione Parte_1 permanente dell'integrità psico-fisica che va quantificata, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs.
n. 38/2000, in 19 punti percentuali e che tale menomazione è ascrivibile causalmente all'attività lavorativa svolta.
Condanna l' alla costituzione della relativa rendita. CP_1
Condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio che liquida in CP_1 complessivi euro 5.333,70 di cui € 4.638,00 per compensi ed € 695,70 per spese generali, oltre iva e c.p.a., da distrarsi.
Pone a definitivo carico di le spese di CTU, liquidate in separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 13/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
4 di 4
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 465 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma alla via Francesco De Sanctis, 4, nello Parte_1 studio dell'Avv. Giuseppe Tenchini, che la rappresenta e difende per procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in Civitavecchia, Via Sofia de Filippi Mariani s.n.c., rappresentato CP_1
e difeso dell'Avv. M. Moretti per procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 2.03.2023 esponeva di aver lavorato, prima Parte_1 alle dipendenze della società (appaltatrice dell'ATAC) e, dal 2016, alle dipendenze Controparte_2 dirette della società nella zona di Roma e provincia, svolgendo la mansione di CP_3 autista di mezzi pubblici, contraendo la malattia professionale costituita da “spondilolistesi L4-S1 da lisi istmica, operata ed esitata in deficit funzionale del rachide con reticolopatia”. Non avendo ottenuto in via stragiudiziale l'indennizzo da parte di , la ricorrente chiedeva, pertanto, al CP_1
Tribunale di:
- accertare e dichiarare che è affetta da malattia professionale (spondilolistesi L4-S1 da lisi istmica, operata ed esitata in deficit funzionale del rachide con reticolopatia) contratta in occasione ed a causa del lavoro svolto per 20 anni come conducente di mezzi di trasporto pubblico su gomma TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
e che ha riportato, in ragione di detta patologia, una menomazione permanente della propria integrità psico-fisica e delle proprie attitudini lavorative da valutarsi complessivamente nella percentuale pari al 20% rispetto alla capacità totale di lavoro e/o in quella diversa misura che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di Giustizia, comunque pari o superiore alla percentuale richiesta del 16% e comunque pari o superiore al 6%; CP_
- condannare l' a corrispondere, in suo favore, la rendita pari al 20% della inabilità riscontrata;
o in quella misura maggiore o minore, comunque superiore al 6% e inferiore al 16%, a titolo di indennizzo in conto capitale così come stabilito dall'art. 13 D. Lg. Vo n.° 38 del 23.2.2000, e successive modificazioni ed integrazioni;
- con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e CP_1 in diritto;
precisava, in particolare, che l'Istituto non ha accolto la domanda presentata dal ricorrente, ritenendo la patologia denunciata ricollegabile ad una condizione degenerativa comune non professionale.
La causa, istruita documentalmente, con la prova testimoniale e con l'espletamento di Ctu medico legale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
2. Osserva, innanzitutto, il Giudice che l'istruttoria ha permesso di accertare le mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente. In particolare, è stato acclarato che ha Parte_1 svolto la mansione di addetta alla guida di autobus dal 2002 ad oggi, con orario giornaliero di circa 7 ore al giorno con eventuale aggiunta di qualche ora di straordinario. I testi hanno, pure, precisato che il manto stradale, nelle zone ove la ricorrente svolgeva la prestazione, era sconnesso e dissestato ed hanno messo in luce la scarsa manutenzione dei mezzi utilizzati.
3. A seguito di tali emergenze istruttorie è stata pertanto disposta CTU medico legale al fine di verificare il nesso eziologico tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente nel periodo, negli orari e con le mansioni di cui si è detto.
Ebbene, il CTU, ha rilevato che, pur non potendosi escludere la preesistenza della lisi istmica, in considerazione della prolungata esposizione della ricorrente all'agente nocivo (vibrazioni, postura obbligata e torsioni del busto), la patologia del rachide lombare patita è da ascriversi con elevata probabilità alla lavorazione svolta. Ciò anche sulla base degli studi epidemiologici (citati nella consulenza) che depongono per una maggiore frequenza delle patologie del rachide lombare nella
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
popolazione dei conducenti di bus (con anzianità superiore ai 10 anni) rispetto alla popolazione generale.
L'accertamento compiuto dal consulente appare, dunque, sufficiente a ritenere soddisfatto l'onere probatorio in ordine alla derivazione professionale della patologia, sulla scorta del consolidato orientamento della S.C. secondo cui “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità” (Cassazione civile sez. lav., 10/04/2018,
n.8773).
4. Assodata la sussistenza del nesso causale tra la patologia per cui è causa e l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, il consulente ha accertato la sussistenza di postumi di invalidità permanente, con un danno valutabile in 19 punti percentuali (tenendo conto dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n.
38/2000 ed, in particolare, recependo le osservazioni di , del codice 204delle tabelle allegate al CP_1 citato decreto relativo a “Anchilosi del tratto lombare con risentimento trofico-sensitivo, a seconda dei disturbi motori”).
5. Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio – alle quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente la patologia che affligge la ricorrente ed applicando in modo corretto i parametri di cui all'art. 38 d.lgs. n. 38/2000 – devono essere condivise ed il ricorso va accolto nei limiti di quanto accertato.
6. Va, dunque, dichiarato che, a seguito dell'attività lavorativa svolta, la ha riportato Pt_1 una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica da quantificare, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, in complessivi 19 punti percentuali, con conseguente condanna dell' alla costituzione della relativa rendita. CP_1
7. Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Tali spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di atteso l'esito CP_1 della consulenza.
PQM
Ogni altra istanza disattesa, dichiara che ha subito una menomazione Parte_1 permanente dell'integrità psico-fisica che va quantificata, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs.
n. 38/2000, in 19 punti percentuali e che tale menomazione è ascrivibile causalmente all'attività lavorativa svolta.
Condanna l' alla costituzione della relativa rendita. CP_1
Condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio che liquida in CP_1 complessivi euro 5.333,70 di cui € 4.638,00 per compensi ed € 695,70 per spese generali, oltre iva e c.p.a., da distrarsi.
Pone a definitivo carico di le spese di CTU, liquidate in separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 13/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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