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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/11/2025, n. 5621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5621 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 6788/2022 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6788/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CORSARO Parte_1 C.F._1
AN E DA PO RA, attore, contro
QUALE IMPRESA Controparte_1
DESIGNATA DA Controparte_2
c.f. ), con l'avv. MEONI FRANCESCA,
[...] P.IVA_1
convenuto,
In punto: lesione personale
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore: “Nel merito: accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità nella determinazione del sinistro per cui è causa del conducente del veicolo non identificato che in data 8.11.2020 in località Marghera ha urtato l'attore che in bicicletta impegnava l'attraversamento ciclo-pedona posto in
Via Calvi, incrocio Via Zambelli in Marghera – Venezia, condannarsi Controparte_3
pagina 1 di 13 Assicurazioni quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento integrale dei danni tutti patiti e patiendi, patrimoniali ed extrapatrimoniali ed anche per la procedura stipulazione di una convenzione assistita, nonché per la mancata adesione alla procedura di convenzione assistita, in favore dell'attore sig. nella Parte_1
misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e oltre gli interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo. Spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA integralmente rifusi con distrazione degli stessi a favore del deducente procuratore che ha anticipato le prime
e non riscossi i secondi. Sentenza esecutiva ex lege”.
Conclusioni del convenuto: “In via preliminare: respingere la domanda, così come proposta nei confronti della convenuta, per difetto di legittimazione passiva e per l'effetto disporre con idoneo provvedimento l'estromissione della stessa dal giudizio con ogni conseguente statuizione di legge, con vittoria di spese e competenze di legge;
- Nel merito: in tesi: rigettare ogni domanda proposta dall'attore, nei confronti della società convenuta, perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, per tutti i motivi esposti in narrativa;
in ipotesi: condannare la convenuta a corrispondere quell'importo che sarà ritenuto di giustizia ancorché provato in corso di giudizio;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
al fine di sentire accolte le seguenti conclusioni: Controparte_4
“Accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità nella determinazione del sinistro per cui è causa del conducente del veicolo non identificato che in data 8.11.2020 in località Marghera ha urtato l'attore che in bicicletta impegnava l'attraversamento ciclo-pedona posto in Via Calvi, incrocio Via Zambelli in Marghera
– Venezia, condannarsi quale Impresa designata dal Fondo di Controparte_4
Garanzia Vittime della Strada, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento integrale dei danni tutti patiti e patiendi, patrimoniali ed extrapatrimoniali ed anche per la procedura
pagina 2 di 13 stipulazione di una convenzione assistita, nonché per la mancata adesione alla procedura di convenzione assistita, in favore dell'attore sig. nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre a Parte_1
rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e oltre gli interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo. Spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA integralmente rifusi con distrazione degli stessi a favore del deducente procuratore che ha anticipato le prime e non riscossi i secondi. Sentenza esecutiva ex lege”.
In punto di fatto l'attore ha allegato, in particolare, le seguenti circostanze:
- il giorno 8/11/2020, alle ore 15,30 circa, egli si trovava alla guida della sua bicicletta in prossimità dell'attraversamento ciclo-pedonale situato presso l'incrocio stradale posto tra la via Cavalcavia Marghera e la via Zambelli, in Venezia-Marghera, dava inizio all'attraversamento ciclo-pedonale quando, ad un tratto, sopraggiungeva una vettura di colore grigio che ometteva di concedere la precedenza al velocipede attoreo, invadeva l'attraversamento ciclo pedonale e andava ad urtare la bicicletta medesima;
- a cagione dell'urto l'attore veniva sbalzato a terra subendo lesioni personali che imponevano l'intervento di un'autoambulanza;
- successivamente, dopo l'urto, il conducente della vettura di colore grigio non si fermava a prestare soccorso al sig. si allontanava e tanto il conducente, quanto la vettura Pt_1
investitrice rimanevano non identificati e all'evento dannoso ha assistito il sig. Per_1
[...]
- l'attore, a seguito dell'incidente, subiva lesioni tali da dover essere trasportato a mezzo di ambulanza, presso il pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Mestre.
Si è costituita in giudizio la Società assicuratrice convenuta, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
pagina 3 di 13 La causa è stata istruita tramite l'assunzione di prova orale e C.T.U. medico – legale, atta ad accertare il danno di natura biologica subito dall'attore nel sinistro.
All'esito dell'istruttoria, tramite il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni ed il Giudice, con decreto del 30.5.2025, ha concesso loro i termini per il deposito degli scritti conclusivi ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e ha trattenuto la causa in decisione.
*******
Nell'ipotesi di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo di Garanzia è onerato della prova dell'evento e della sua derivazione causale dalla condotta del conducente del veicolo rimasto ignoto.
E' pertanto logicamente prioritario verificare se il fatto storico come descritto da parte attrice nei suoi atti abbia o meno trovato conferma all'esito dell'espletata istruttoria.
Venendo agli elementi acquisiti, all'udienza del 27.2.2024, il teste ha Persona_1
dichiarato di aver visto direttamente il sinistro, dato che egli si trovava poco dietro all'attore
“perché stavamo facendo un giro in bici”, ha confermato la dinamica del sinistro come narrata dall'attore e ha precisato: “ aveva iniziato l'attraversamento, io ero pochi metri dietro a lui. Pt_1
Lui stava pedalando. Ha attraversato le strisce. Stavamo andando e io ero dietro a lui. La macchina l'ha preso con il paraurti con la parte sinistra della macchina e ha preso la parte anteriore della bicicletta, la ruota davanti, facendolo cadere. Sé spaccato tutta la gamba. È caduto, gli sono andato vicino e abbiamo chiamato l'ambulanza”.
Con riferimento al veicolo investitore, il teste ha aggiunto “E' andato dritto. Era un'utilitaria grigia, piccola. Tipo Fiesta, ma non sono sicuro. Non ho visto se la macchina avesse danni”.
Tale testimonianza appare attendibile, in quanto dal punto di vista soggettivo non sono emersi elementi che facciano ritenere le dichiarazioni del teste non genuine ed essa appare oggettivamente precisa e completa, dato che il sig. ha potuto assistere direttamente Per_1
pagina 4 di 13 al sinistro e non si è limitato a confermare le circostanze capitolate da parte attorea, ma ha fornito ulteriori e coerenti elementi di dettaglio.
Pertanto, è accertato che l'attore il giorno 8/11/2020, alle ore 15,30 circa, si trovava alla guida della sua bicicletta in prossimità dell'attraversamento ciclo-pedonale situato presso l'incrocio stradale posto tra la via Cavalcavia Marghera e la via Zambelli, in Venezia-
Marghera, dava inizio all'attraversamento ciclo-pedonale quando veniva investito da autoveicolo rimasto ignoto.
Passando alla liquidazione del danno subito dall'attore, si deve considerare, innanzitutto, il danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale è il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica e in particolare, il danno biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.
Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale (v. artt. 138 e 139 del D.lgs.
209/05, sostanzialmente ricognitivi degli indirizzi giurisprudenziali in materia) va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, “con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (cfr. Cass. sez. 3, n.
3906 del 18.2.2010); occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità,
pagina 5 di 13 ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (cfr. Corte Cost. n. 356/1991,
Corte Cost. n. 184/1986).
Dalla documentazione acquisita agli atti e dalla relazione del dott. , risulta che Per_2
l'attore a seguito del sinistro ha riportato ha riportato la frattura a più rime del piatto tibiale esterno sinistro e del perone omolaterale e tutte le lesioni identificate sono state strumentalmente evidenziate e clinicamente accertate.
Sotto il profilo del danno permanente, il C.T.U. ha valutato una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica nella misura del 14-15%, mentre il danno alla cenestesi lavorativa dell'interessato è risarcibile mediante l'integrazione economica di 14-15 punti percentuali di danno biologico permanente.
Sotto il profilo del danno temporaneo ha quantificato un periodo di invalidità temporanea totale di giorni 10, in forma parziale al 75% di giorni 60, in forma parziale al 50% di giorni
30 e in forma parziale al 25% di giorni 60.
Il C.T.U. ha indicato un livello di sofferenza patito dall'attore medio-elevata per i primi dieci giorni, di entità media per il restante periodo di malattia e di entità media nel cronico.
Sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al maggio 2024, va considerato come valore base quello €115 per tutto il periodo d'inabilità, dato che il CTU ha valutato un livello di sofferenza di entità medio durante la malattia.
Ne consegue la liquidazione per l'inabilità temporanea della somma di €9.775,00 già comprensiva di personalizzazione.
Per il danno non patrimoniale derivante dall' invalidità permanente, tenuto conto del grado dei postumi invalidanti che va individuato nel 15%, considerata anche la cenestesi lavorativa, e dell'età del danneggiato alla data della stabilizzazione dei postumi (dopo quindi
160 giorni dal sinistro, anni 37), va stabilita la somma di €51.747,00 a valori attuali.
pagina 6 di 13 Il danno non patrimoniale subito dall'attore è liquidabile nella complessiva somma di €
61.522,00.
Tale somma è comprensiva della liquidazione del cd. danno morale subiettivo, dato che è stato considerato il valore del cd. “punto” aumentato della percentuale ponderata anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”(31%).
Va considerato che la Corte di Cassazione ha ribadito la “autonomia ontologica” della sofferenza soggettiva dal danno biologico, autonomia che “deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone” e “pure attiene ad un diritto inviolabile della persona” (Cass. n. 29191/2008; Cass.
n. 379/2009, Cass. Civ., SS.UU., n. 557/2009, e Cass. n. 11059/2009), quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza” (Cass. n. 5770/2010).
Nella specie, le sofferenze subite dall'attore appaiono accertate anche facendo ricorso al ragionamento presuntivo, dato il patimento morale che consegue normalmente al subire lesioni fisiche come la frattura ossea che ha interessato l'attore a seguito del sinistro e dato che il CTU ha valutato la sofferenza soggettiva patita di grado medio durante la malattia e nel cronico.
Gli importi sopra indicati, tuttavia, possono essere eventualmente adattati e individualizzati al fine di prendere in considerazione anche le conseguenze dei postumi nello svolgimento delle attività relazionali e quotidiane. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. Sez. Un. 11.11.2008 n. 26972), nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, le formule “danno morale” e “danno esistenziale” non individuano una autonoma sottocategoria di danno, ma hanno una valenza meramente descrittiva, individuando, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, quelli costituiti, nell'un caso, dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata e, nell'altro,
pagina 7 di 13 dalla lesione dei diritti inviolabili inerenti la persona non aventi natura economica, necessariamente presidiati dalla minima tutela risarcitoria, a prescindere da una specifica previsione normativa.
Nella liquidazione del danno devono essere presi in considerazione tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale, i quali dovranno trovare sistemazione all'interno di una modalità liquidatoria in grado di assicurare il risarcimento integrale, ma al contempo di evitare duplicazioni;
ne discende che, qualora il giudice si avvalga delle tabelle in uso nei tribunali del luogo, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e il pregiudizio di altri interessi costituzionalmente protetti, compreso il pregiudizio del fare aredittuale del soggetto determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento dell'esistenza, e in particolare delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno sia all'esterno del nucleo familiare
(Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Unite
24/3/2006, n. 6572).
Quanto al risarcimento della componente di danno “relazione”, va ribadito che sebbene la recente giurisprudenza di legittimità abbia dilatato la nozione di danno non patrimoniale, estendendolo ad ogni ipotesi in cui sia leso un diritto inviolabile inerente alla persona non avente natura economica (cfr. Cass. 31.5.2003 n. 8828; Cass. 31.5.2003 n. 8827), tuttavia, quando viene in considerazione il danno biologico, come si è in precedenza esposto, questo normalmente assorbe, in termini di danni non patrimoniali derivanti dalla lesione del diritto fondamentale, ogni componente esistenziale correlata all'entità dei postumi, ricomprendendo tutti i riflessi negativi che la lesione dell'integrità psicofisica normalmente comporta sul piano dell'esistenza della persona, inducendo un peggioramento della pagina 8 di 13 complessiva qualità della vita. In altre parole, in presenza di una lesione dell'integrità psicofisica della persona, il danno alla vita di relazione costituisce una componente del danno biologico perché si risolve nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli a un livello normale, cosicché anche quest'ultimo non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico, ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve tenere conto per accertare in concreto la misura di tale danno e personalizzarlo alla peculiarità del caso (Cass. 26.02.2004, n. 3868;
Cass. 20.4.2007, n. 9514, e da ultimo Cass. S.U. 11.11.2008, n. 26972 ).
Di recente la Corte di Cassazione ha evidenziato che “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Non, dunque, che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno “dinamico-relazionale”. Se non avesse conseguenze “dinamico-relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”
(Cass. 7513/2018).
Il Supremo Collegio, ha evidenziato nell'ultima pronuncia citata, che una lesione della salute può avere conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità e può subire altresì conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. La liquidazione delle prime presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno, cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica,
pagina 9 di 13 ed allora si riterrà per ricompresa con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”, Cass., n. 17219/2014).
Tali orientamenti appaiono condivisibili, per cui le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale e, al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
Rilevano, dunque, quelle conseguenze che siano straordinarie, perché solo in tal caso esse non saranno ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (tra le più recenti, Cass. n. 21939/2017; Cass. n. 23778/2014).
Nel caso di specie, l'attore non ha neppure allegato in modo specifico e non ha provato di aver subito un peggioramento della complessiva qualità della vita e relazionale che vada oltre quello normale ed inevitabile per tutti coloro che abbiano patito quelle lesioni a quell'età, per cui nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente sopra riconosciuto deve ritenersi già completamente liquidata questa componente di natura
“dinamico relazionale”.
Quanto al danno patrimoniale, il C.T.U. ha confermato la congruità e la pertinenza del costo della perizia medico – legale stragiudiziale nella misura di €1.220,00 e pertanto esso può trovare liquidazione.
pagina 10 di 13 Nessuna somma può, invece essere liquidata all'attore a titolo di danno patrimoniale per i danni subiti alla bicicletta e al vestiario, non avendo fornito elemento alcuno per verificarne l'entità.
Il danno complessivamente subito dall'attrice è di €62.742,00.
Sulle somme liquidate, già a valori attuali, devono essere calcolati gli interessi per il danno da ritardo nella fruizione del risarcimento per equivalente in capo al creditore rispetto al momento nel quale egli avrebbe dovuto ottenere l'esatto adempimento.
Al riguardo, condiviso l'orientamento della Suprema Corte (v. Sezioni Unite, n. 1712/1995,
Cass., sez. un., n. 557/2009, e Cass. n. 6347/2014), in base al quale l'interesse dovuto per il ritardo nel pagamento, in quanto diretto a compensare la perdita patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità del bene patrimoniale perduto (che viene ripristinato mediante corresponsione del relativo valore attuale), e dunque il danno da ritardo, non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto, somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo. In conseguenza, in conformità alla suddetta pronuncia, a parte attrice dovrà essere corrisposto l'interesse in misura legale sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, previamente riportata a valori del novembre 2020 in base agli indici ISTAT del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno fino alla data della presente decisione.
Per il danno patrimoniale l'interesse è dovuto dalla data dell'esborso, con devalutazione alla stessa data.
A decorrere dalla data della pubblicazione della presente decisione sono dovuti gli interessi al saggio legale sulle somme come liquidate.
pagina 11 di 13 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri oggi vigenti, tenuto conto del valore effettivo della controversia (c.d. decisum) e non di quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio (cd. disputatum: cfr. Cass. S.U.
11.9.2007 n. 19014), e con riferimento all'attività effettivamente svolta, per cui si attestano sui valori medi dello scaglione di riferimento.
Le spese di c.t.u. e di c.t.p. di parte attrice vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta – soccombente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 6788/2022 R.G. promossa da Pt_1
contro
QUALE
[...] Controparte_1
IMPRESA DESIGNATA DA Controparte_2
, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
[...]
1) accerta la responsabilità di ignoti in relazione al sinistro oggetto di causa e per l'effetto condanna la in qualità di impresa Controparte_5
territorialmente designata al Fondo di Garanzia Vittime della Strada ex art. 286 del D.Lgs.
n. 209/2005, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, la somma complessiva di €62.742,00, oltre interessi come da motivazione;
2) condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che liquida nella misura di €14.103,00 per compenso (di cui
€2.552,00 per la fase di studio;
€1.628,00 per la fase introduttiva;
€5.670,00 per la fase istruttoria;
€4.253,00 per la fase decisoria), €583,00 per esborsi non imponibili, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Cpa e Iva come per legge, con distrazione a favore dei legali di parte attrice che si sono dichiarati antistatari;
3) pone definitivamente le spese di c.t.u. e di c.t.p. di parte attrice a carico della parte pagina 12 di 13 convenuta.
Venezia, 12/11/2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
pagina 13 di 13