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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 7127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7127 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Caterina di Martino Giudice dott. Ilaria Grimaldi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9003 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: altri istituti di diritto societario, vertente
T R A
(C.F. ), con sede in Maddaloni (CE) via Marconi 32, , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Angela Cascone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casapulla (CE) via Vescovo Natale vico III n. 2;
ATTORE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., , con sede in via Marconi, Maddaloni, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione, dall'avv. Federico Fattore e con quest'ultimo elettivamente domiciliata in Lusciano, via Pasquale Grimaldi n. 89;
CONVENUTO
Conclusioni: come in atti.
1 Rimessa in decisione con ordinanza del 9.10.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la (da ora Controparte_2 solo adiva questo tribunale al fine di sentir emettere i seguenti provvedimenti: 1) atteso Pt_1
Contr l'inadempimento della nella partecipazione alla esecuzione dei lavori di cui in premessa ed ai relativi costi sostenuti dalla accertare e dichiarare la sussistenza di un credito della Parte_1 Pt_1 verso la per € 1.486.371,00 o altra somma determinata in corso di giudizio, per le causali CP_4 meglio descritte ed indicate in premessa con condanna al relativo pagamento oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
2) in ogni caso accertare e dichiarare la sussistenza di un credito della erso la pari al 50% dei Pt_1 CP_4 costi che si sono manifestati (e che sono stati poi sostenuti) in un periodo successivo al 29/9/2009 ma che sono riferiti al periodo coincidente con i SSAALL dal 4 al 9; 3) disporsi la assegnazione delle somme non contestate ex art 186 bis cpc 4) con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
A sostengo della domanda, ha dedotto: - di essere stata costituita in data 3.7.2007 tra la CP_5
Co ingg. (50%) e la (oggi (50%) quale impresa esecutrice dell'opera pubblica CP_6 CP_4 nota come “sottopasso per la viabilità di accesso ai parcheggi interrati” in Avellino, aggiudicata dalla ATI costituita tra e . Controparte_7 CP_6 CP_8 Pt_2 nell'ambito del richiamato appalto, la ha agito in regime di ribaltamento costi, ai sensi Parte_1 degli artt. 20 e 21 dello statuto societario, imputando ed addebitando alle imprese consorziate, pro quota, in base alla percentuale di partecipazione al capitale consortile, tutti i costi sostenuti nell'interesse dell'appalto; a fondamento della propria pretesa ha dedotto che la prova appare costituita dalle fatture emesse dalla stessa pro quota nei confronti della consorziata P&A a titolo di ribaltamento costi, dell'importo complessivo di € 1.475.916,62; la P&A, inoltre, ometteva di dare esecuzione alla delibera di CDA del 28.3.2009, con cui veniva deliberato un versamento soci immediato dell'importo di € 238.068,00 nonché un ulteriore versamento, da effettuarsi nel breve periodo, per l'ulteriore importo di € 500.000,00; in seguito delle richiamate inadempienze del socio
P&A , la si vedeva costretta ad adire il Tribunale di S. Maria C.V, in CP_4 Controparte_7 CP_6 via d'urgenza, al fine di sentir disporre: 1) l'esclusione della P&A dalla ai sensi dell'art. Parte_1
25 dello statuto per non aver adempiuto l'obbligo di garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla società consortile nei confronti degli istituti di credito finanziatori, 2) in subordine, la riduzione della quota di partecipazione del 50% allo 0.1% in virtù della medesima disposizione statutaria per non aver provveduto al pagamento delle fatture emesse dalla società a ribaltamento dei costi;
il tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, riconosciuto l'inadempimento della
2 P&A, in data 29.9.2009 disponeva la riduzione della partecipazione della P&A allo 0.1% del capitale della con corrispondente aumento della partecipazione della Costruzioni ingg. Parte_1 al 99%, confermando, nel corpo dell'ordinanza, la sussistenza di un credito verso i soci CP_6 pari ad € 238.068,20; all'esito di tale giudizio, la provvedeva a: 1) ridistribuire i costi a Parte_1 carico dei soci, sul presupposto che la data della riduzione della partecipazione della fosse CP_4 maturata dal momento in cui era stato accertato l'inadempimento (ovvero a partire dal IV SAL); 2) Contr emettere note di credito alla S.p.A a storno parziale delle precedenti fatture emesse;
3) emettere ulteriori fatture in danno della Costruzioni ingg. per la quota di costo stornata CP_6 in capo all'altro socio;
a seguito della sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, come accertato dal C.d.A,, con provvedimento reso dal Tribunale di S. Maria C.V. del 15.2.2011 la società veniva posta in liquidazione;
nelle more, la P&A promuoveva due separati ricorsi per Cont decreti ingiuntivi (innanzi al Tribunale di Livorno nei confronti di e di ingg. CP_5
per il pagamento dei SSAALL in essi richiamati (dal 4 al 9) sul presupposto della perdurante CP_6 partecipazione della P&A al 50% del capitale sociale della sino al 29.9.2009 (data di Pt_1 emissione del provvedimento del Tribunale di S. Maria C.V.), nonostante il mancato adempimento da parte sua degli oneri sulla stessa gravanti a titolo di ribaltamento costi;
detti decreti venivano opposti;
- con sentenza n. 1161/15 il Tribunale di Livorno respingeva le opposizioni ai decreti ingiuntivi, confermandoli e condannando altresì la a rilevare indenne il Controparte_9 CP_7 del pagamento di cui al D.I. n. 1081/12; tale decisione veniva parzialmente riformata in appello escludendo la condanna solidale tra e CFC e limitando la debitoria della Controparte_7 CP_6
Costruzioni ingg. Penzi ai soli contenuti del D.I. 686/13; la sentenza è stata impugnata innanzi alla
Suprema Corte presso la quale pende il ricorso n. 30063/20; - tale decisione, se da un lato determinava la conferma dei DI opposti e l'accertamento della sussistenza del diritto di credito della Cont P&A rispettivamente nei confronti di e di dall'altro confermava il Controparte_10 conseguenziale accertamento della sussistenza in capo alla P&A di un debito nei confronti della per non averla tenuta indenne dei costi sostenuti con riferimento ai SAl dal 4 al 9. Tale voce Pt_1 di debito, infatti, erroneamente era stata stornata e posta a carico della Controparte_7 CP_6 sul presupposto della operatività retroattiva del provvedimento del Tribunale di S. Maria C.V.; tale posizione creditoria della veniva confermata nelle bozze di bilancio a partire dal 2013; Parte_1
l'attrice, dunque, con precedente giudizio promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. dinanzi al tribunale di S. Maria Capua Vetere, ha chiesto accertare e dichiarare la sussistenza di un proprio credito verso la P&A per € 1.660.164,23, giudizio definito con ordinanza di incompetenza in favore della Camera Arbitrale, fissando il termine di tre mesi per la riassunzione dinanzi alla stessa;
con istanza depositata a mezzo PEC in data 6.3.2020, dunque, aveva adito la Camera di Commercio
Industria e artigianato di Caserta al fine di ottenere la nomina dei tre arbitri facenti parte del
3 Collegio Arbitrale secondo quanto previsto dall'art. 28 statuto societario, cui doveva essere devoluta la insorgenda controversia ad oggetto il riconoscimento della posizione debitoria della
P&A nei confronti della ma la Camera di Commercio aveva comunicato la mancata Parte_1 attivazione della Camera Arbitrale e l'impossibilità di procedere alla richiesta nomina, per cui, attesa l'oggettiva improcedibilità della procedura arbitrale, ha dedotto di essere legittimata ad adire il Tribunale ordinario, sezione specializzata delle imprese, trattandosi di controversia tra società e socio avente ad oggetto inadempimento allo statuto societario.
1.1. Si è costituita (già (da ora Controparte_1 Controparte_11 solo ), chiedendo il rigetto delle avverse domande e spiegando domanda riconvenzionale nei CP_12 confronti della nonché nei confronti di terzi che chiedeva di chiamare in giudizio, quali Parte_1 specificamente il dott. liquidatore di nomina giudiziale di e la Persona_1 Parte_1
; in via preliminare, ha poi eccepito l'inammissibilità/improponibilità Controparte_7 CP_6 della domanda, in quanto già proposta in identico giudizio ai sensi dell'art. 702 bis cpc dinanzi al
Tribunale di S. Maria Capua Vetere, G.U. dott.ssa Renata Russo, conclusosi con Ordinanza di incompetenza del 26/02/2019, comunicata in pari data e non ottemperata dalla che non aveva Pt_1 riassunto lo stesso dianzi al Collegio Arbitrale, nel termine di 3 mesi come disposto. Inoltre, ha sostenuto che la domanda era altresì inammissibile considerata la sentenza della Corte di Appello di
Firenze n. 401/2020 pubblicata il 14.02.2020, passata in giudicato, emessa nel giudizio avente ad oggetto anche le circostanze rappresentate e lamentate ora da rimasta contumace in grado di Pt_1 appello, per cui ha sostenuto che sulle vicende lamentate si è formato il giudicato, sia formale che sostanziale. Per contestare nel merito le avverse domande, ha poi trascritto integralmente la propria comparsa di costituzione e risposta nel giudizio celebrato dinanzi alla Corte di appello di Firenze, tra la stessa e la appellante, nonché la anch'essa appellata Controparte_7 CP_6 Pt_1 contumace, e il , estraneo al presente giudizio;
in sintesi, detto giudizio Controparte_7 traeva origine dal ricorso monitorio proposto dall'odierna convenuta il 31.10.2012 innanzi al
Tribunale di Livorno, a fronte della mancata ricezione dei dovuti corrispettivi nei confronti del partecipante all'ATI aggiudicataria dell'appalto, che l'aveva Controparte_13 designata quale esecutrice dei lavori per suo conto, emesso per l'importo di € 1.056.729,62, IVA compresa, ed opposto da detto Consorzio. In sede di opposizione, il aveva eccepito CP_7
l'inadempimento della , in ragione della controversia insorta tra la stessa e la CP_12 CP_7
Penzi riguardo l'omesso versamento da parte della prima degli importi deliberati dalla
[...]
S.A.P.I., definita dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con Ordinanza cautelare del 29.09.2009, su citata, ed, inoltre, in particolare, aveva spiegato domanda riconvenzionale nei confronti della società intimante, onde ottenere, sul presupposto della esclusiva responsabilità della predetta società, la condanna al risarcimento dei danni quantificati nell'importo di € 1.000.000,00. Detto
4 giudizio di primo grado vedeva la riunione dell'opposizione promossa avverso il DI successivamente richiesto dalla P & A, con ricorso monitorio depositato il 04.03.2013, dinanzi
Tribunale di Livorno nei confronti della per l'importo di € Controparte_7 CP_6
435.828,40, oltre IVA pari ad € 43.582,84, corrispondente alla quota dei corrispettivi di propria spettanza relativa al S.A.L. n. 8 emesso per lavori eseguiti a tutto il 31.08.2009 di € 953.196,84, come da certificato di pagamento n. 8 e mandato n. 5633 del 10.11.2010 liquidato dalla stazione appaltante in favore della In entrambi i giudizi di cui sopra, si era Controparte_14 costituita spontaneamente la in liquidazione, attuale attrice, chiedendo il rigetto di “ogni Parte_1 richiesta” avanzata da e in subordine, in ipotesi di accoglimento delle relative pretese CP_12 creditorie, accertare il proprio “diritto all'apprensione delle somme quale acconto sulla maggiore somma di euro 1.660.614,23”. Con la sentenza impugnata (n. 1161/2015 pubblicata il 18.09.2015), il Tribunale di Livorno aveva definito i giudizi riuniti, dichiarando – per quel che qui ci interessa -
l'inammissibilità dell'intervento della respingendo le opposizioni ai decreti ingiuntivi e Parte_1 confermando gli stessi. Ha sostenuto, dunque, la convenuta che la narrazioni dei fatti contenuta in detta comparsa di costituzione e risposta in appello è confermata dalla allegata sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 401/2020 e nei fatti narrati sono comprese le vicende afferenti al Parte_1 oggetto di narrazione nella citazione introduttiva del presente giudizio, la quale, parte costituita nel giudizio di primo grado celebrato dinanzi al tribunale di Livorno, ne era edotta e non li ha contestati rimanendo contumace nel giudizio di appello , con conseguente responsabilita' per temerarieta' della presente lite e responsabilita' personale del liquidatore di nomina giudiziale, dott. Per_1
a titolo personale, oggetto di domanda riconvenzionale. Inoltre, ha dedotto che dai
[...] contenuti della citata sentenza della Corte di appello si evince anche la responsabilita' del socio di
, per aver determinato la proposizione di detta azione e per non Parte_3 averla impedita quale socio di maggioranza di e per aver ostacolato, con l'introduzione di Parte_1 giudizi temerari e aver resistito temerariamente, la dall'incassare le somme ad essa Parte_4 spettanti. Pertanto, chiedeva la chiamata in causa di detti terzi.
1.3. Il g.i., con decreto del 20.10.2020, ha respinto la chiamata di terzo, considerato che la stessa si fonda su una causa petendi ed ha un petitum del tutto distinti da quelli a fondamento dell'azione e che essa, a differenza dell'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., involge valutazioni circa l'opportunità di estendere il contraddittorio ad altro soggetto, per cui è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado (cfr. Cass. civ., sez. I, 28/03/2014,
n.7406; App. Genova, 15/03/2019, n. 100; Trib. Bari, sez. III, 04/12/2018, n. 5089);
2. In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità/ improcedibilità della domanda per la mancata tempestiva riassunzione del giudizio promosso ai sensi dell'art. 702 bis
5 c.p.c. dinanzi al tribunale di S. Maria C.V. e conclusosi con sentenza di incompetenza in favore della Camera Arbitrale contemplata dallo statuto sociale.
Invero, risulta in atti che, in data 28.2.2020, la società attrice ha chiesto alla camera di
Commercio di Caserta, competente secondo lo statuto, la nomina del collegio arbitrale cui devolvere la controversia, e la Camera di Commercio, con nota del 10.3.2020, ha dichiarato che la
Camera Arbitrale non era in carica né era stato formato l'elenco degli arbitri, per cui non era possibile procedere alla nomina del Collegio arbitrale.
Ebbene, deve ritenersi che in ipotesi di arbitrato la non adeguata individuazione, nella convenzione di arbitrato, dell'istituzione arbitrale cui è demandata la nomina degli arbitri, così come la individuazione di una istituzione arbitrale inesistente, determinano l'invalidità o, comunque, la non operatività della convenzione medesima (cfr. Trib. Milano, 11/02/2020, n. 1212).
Di conseguenza l'eccezione va disattesa.
Del resto la mancata riassunzione del giudizio comporta solo l'estinzione dello stesso ma non anche la possibilità di riproposizione, qualora non siano maturate altre preclusioni.
2.2. Infondata è, altresì, l'eccezione di giudicato.
Invero, dalla stessa rappresentazione dello svolgimento del giudizio dinanzi al tribunale di
Livorno, prima, e della Corte di Appello di Firenze, poi, effettuata dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta, in cui ha riportato integralmente la comparsa di costituzione nel detto giudizio di appello, si ricava che l'intervento della ffettuato in I grado è stato dichiarato Pt_1 inammissibile, per cui nessuna pronunzia in merito, suscettibile di giudicato, è stata emessa riguardo le domande dalla stessa proposte, che erano di rigetto delle pretese della P & A o, in subordine, di accertare il proprio “diritto all'apprensione delle somme quale acconto sulla maggiore somma di euro 1.660.614,23”.
Dunque, nessuna decisione era emessa nel precedente giudizio in ordine all'esistenza del credito rivendicato dalla ei confronti della P & A, credito azionato poi con il giudizio che qui Pt_1 ci occupa, attesa la dichiarazione di inammissibilità in rito dell'intervento spiegato in detta sede.
[... 3. Passando al merito, giova premettere che dalla comparsa di costituzione e risposta della Con
, laddove espone il contenuto della comparsa di costituzione nell'appello svoltosi presso la CdA di Firenze, si evince che la stessa P & A ha sostenuto che le imprese partecipanti all'ATI avevano, con una prima scrittura, denominata “ patti parasociali“, pattuito la costituzione di una società Cont Consortile, ai sensi del D.P.R. 554/99, con la P & A - indicata dalla mandataria come esecutrice dei lavori - prevedendo, tra l'altro all'art. 7, rubricato “Incassi dei corrispettivi contrattuali” che “Tutti i corrispettivi maturati saranno fatturati al 100% dal CFC e saranno versati su un conto corrente intestato all' ATI. La e la P & A fattureranno al CFC pro-quota il 98% CP_6
Cont Co dell'importo maturato. Il si impegna a liquidare le fatture della e della A con pari CP_6
6 valuta di incasso delle somme liquidate dall' Ente”. Sicchè ha dedotto espressamente “Quindi, la
e la dovevano fatturare al C.F.C. i corrispettivi dei lavori pro-quota e non Controparte_9 CP_12
i costi sostenuti, come pretestuosamente e temerariamente sostenuto dalla appellante” (cfr. pp. 25-
26 comparsa di costituzione e risposta).
Dalla medesima comparsa di riposta in appello si evince che la sentenza di I grado avrebbe condiviso tale ripartizione dei ricavi in parti uguali tra i soci della Pt_1
Pertanto, è innanzitutto smentito che il previo giudizio abbia avuto ad oggetto anche la determinazione dei costi da sostenere da parte delle consorziate, riguardando invece esclusivamente i corrispettivi dei lavori eseguiti da ciascuna di esse, corrisposti dalla committente per intero alla mandataria dell'ATI e da questa, poi, dovuti alle consorziate in parti uguali, trattenendo a suo favore un 2%; ciò in linea con quanto sostenuto dalla stessa P & A in detto giudizio, in cui ha contestato che dal corrispettivo dei lavori andassero scomputati i costi sostenuti per gli stessi.
Pertanto, la disciplina dei costi sostenuti dalla costituita per l'esecuzione CP_15 CP_16 dell'appalto, quale appunto la e del ribaltamento degli stessi sui soci della medesima, quale la Pt_1
e la è da rinvenire integralmente negli artt. 20 e 21 del relativo CP_12 Controparte_10
Statuto, come dedotto dall'attrice in citazione.
Invero, l'art. 20 prevede che la società consortile provvede, per conto e nell'interesse dei soci, a tutto quanto occorra per la realizzazione dell'oggetto sociale;
pertanto, tutti i costi diretti e indiretti sostenuti per l'attività che ne costituisce l'oggetto sociale, saranno addebitati, con periodicità mensile, della società consortile stessa ai soci in proporzione alle quote di partecipazione sociale. Conseguentemente, l'art. 21 prevede l'obbligo di ciascun consorziato di adempiere, nei modi e nei tempi determinati dal consiglio di amministrazione, alle obbligazioni assunte dalla società nei confronti dei terzi per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'attività sociale, in proporzione alla quota sociale posseduta e, dunque, di provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dal
Presidente del CdA, in favore della società consortile della quota parte di sua spettanza dei costi da essa sostenuti.
A tal riguardo, dunque, va innanzitutto considerato che dal verbale del consiglio di amministrazione del 30.1.2019, dopo l'autorizzazione al pagamento delle fatture in favore di terzi, risulta che il presidente ha proposto di riversare nelle casse della società la differenza tra l'importo Part dei incassati e l'importo dei costi sostenuti, differenza pari ad € 704.111,16, da ripartire in quota parte tra i soci;
il CdA ha, dunque, approvato tale proposta e ha disposto il versamento di detto importo a carico dei consorziati.
Dunque, in virtù di tale delibera la P & A deve costi per € 352.055,58, pari al 50% dell'importo totale di cui sopra, corrispondente alla quota di propria partecipazione al . CP_7
Inoltre, dal verbale del Consiglio di Amministrazione del 28.3.2009 si evince, in primo luogo,
7 che dalla delibera di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2008, adottata anche con il voto favorevole della società oggi convenuta, risultavano costi da ribaltare sui soci per € 238.068,20, per cui il Presidente, attese le insufficienze di cassa, riteneva la necessità del versamento immediato e il
CdA deliberava all'unanimità di effettuare il versamento (punto n. 7 odg); di conseguenza, la Pt_1
CP_1 emetteva la fattura n. 3/2019 a carico della di importo corrispondente.
Detto credito è stato posto anche a fondamento dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di
S. Maria C.V. che, proprio accertando l'inadempimento a tale obbligo da parte della , ne ha CP_12 disposto la riduzione della partecipazione, con accrescimento in favore dell'altro socio, CP_5 ingg. in virtù delle previsioni statutarie della consortile. CP_6
Le su richiamate delibere, non risultando impugnate nelle sedi competenti e nei termini all'uopo previsti, devono ritenersi, dunque, prova del credito per ribaltamento costi nei confronti della convenuta, attese le su esposte previsioni statutarie, con cui la P & A si è obbligata al versamento periodico dei costi deliberati dal CdA per i lavori eseguiti e sostenuti dalla consortile.
Nella medesima riunione del 28.3.2009, il CdA ha, poi, deliberato anche il versamento di €
500.000 (punto n. 3 odg), ma ha rinviato la determinazione delle modalità alla prossima riunione fissata per il 6.4.2009 ore 8,30.
Detta ultima delibera, però, non risulta prodotta in atti, ma dall'esame delle deduzioni rispettivamente articolate dalle parti contrapposte risulta che, senza dubbio, la società abbia richiesto detti importi, sicuramente ricompresi nelle maggiori rivendicazioni oggetto di causa.
Del resto, come evidenziato dalla società attrice, la P & A - nella memoria di costituzione nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. dinanzi al tribunale di S. Maria C.V., avente il medesimo petitum e la medesima causa petendi di quello qui ci occupa - ha contestato specificamente le fatture emesse solo a partire dal 22.5.2009 (cfr. p. 8 memoria costituzione in atti), per il mancato rispetto della procedura interna prevista per la determinazione del ribaltamento costi.
Pertanto, le fatture ulteriori e successive rispetto alla n. 3/2009, che trova causa specifica nel deliberato del CdA del 28.3.2009, ossia le fatture nn. 5/2009, 7/2009 e 9/2009, per complessivi €
143.858,00, possono parimenti ritenersi giustificate dal deliberato del Cda del 28.3.2009 su richiamato, laddove decideva successivi versamenti da parte dei soci per ulteriori € 500.000,00 e, pertanto, considerando altresì la specifica non contestazione di parte convenuta, di cui al pregresso giudizio, possono ritenersi prova sufficiente di tale ulteriore credito dell'istante a titolo di ribaltamento costi nei confronti della consorziata CP_17
[...
. Infondata, invece, è la domanda per gli ulteriori importi richiesti dalla consortile.
Invero, non utile è il richiamo alla consulenza effettuata su incarico del liquidatore di nomina giudiziale per l'esatta determinazione del ribaltamento costi, all'esito della quale veniva depositata relazione peritale del 15.3.2019, che accertava un credito della verso P&A di € 1.486.370,86 Pt_1
8 (All. S). L'istante ha dedotto, a riguardo, che nell'assemblea del 24.6.2019 (All. T) convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018 detta consulenza veniva portata all'attenzione dei soci presenti, esponendo la situazione debito/credito esistente in capo alla società ed, in particolare, l'esistenza di un credito nei confronti della P&A pari ad € 1.486.371,00; a detta della tale perizia, in uno con i conteggi allegati, non veniva tempestivamente contestata dalla Pt_1
P&A, confermando la sussistenza dell'intero credito azionato nella presente sede.
Invero, dalla lettura della delibera dell'assemblea del 24.6.2019 (cfr. all. T), nell'ambito della quale sono stati indicati i costi a carico della P & A risultanti da detta relazione peritale, risulta invece che la relazione è stata specificamente contestata a verbale assembleare dalla P & A, ritenendola una mera perizia contabile, senza che il consulente avesse accertato l'effettività dei costi riportati nei documenti contabili;
dal medesimo verbale assembleare, inoltre, si evince la mancata approvazione del bilancio, proprio per l'opposizione P & A, attesa la necessità per statuto dell'approvazione totalitaria dei soci.
Pertanto, i relativi costi ulteriori non possono dirsi sufficientemente provati.
In conclusione, la domanda merita parziale accoglimento, nei limiti degli importi dei costi oggetto di ribaltamento determinati con le delibere legittimamente prese dal CdA e riportati nel bilancio 2008, oggetto di approvazione unanime da parte dei soci, tra cui anche l'odierna convenuta, nonché tenendo conto, altresì, della non contestazione da parte della convenuta medesima delle fatture emesse a tale titolo prima del 22.5.2009; la convenuta, dunque, va condannata al pagamento di complessivi € 733.981,78, oltre interessi dalla scadenza del termine di pagamento per ciascun importo, da individuare nella data delle delibere che hanno disposto il versamento e delle relative fatture per gli importi ulteriori (artt. 1224, co. 1, 1219, co. 2, n. 3 e 1182, co. 3 c.c.), fino all'effettivo soddisfo.
Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, in assenza di prova del maggior danno (art. 1224, co. 2, c.c.), trattandosi di credito di valuta (cfr. Cass. civ., sez. I, 10/05/2022, n. 14837).
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene effettuata come in dispositivo, applicando i parametri vigenti con riferimento alle cause di valore pari all'importo della presente condanna.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In parziale accoglimento della domanda, condanna il al pagamento in Controparte_18 favore della di complessivi € 733.981,78, oltre interessi come in parte Controparte_19
9 motiva;
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €
1.036,00 per spese, € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Napoli, lì 7.1.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dr. Ilaria Grimaldi dr. Salvatore Di Lonardo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Caterina di Martino Giudice dott. Ilaria Grimaldi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9003 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: altri istituti di diritto societario, vertente
T R A
(C.F. ), con sede in Maddaloni (CE) via Marconi 32, , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Angela Cascone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casapulla (CE) via Vescovo Natale vico III n. 2;
ATTORE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., , con sede in via Marconi, Maddaloni, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione, dall'avv. Federico Fattore e con quest'ultimo elettivamente domiciliata in Lusciano, via Pasquale Grimaldi n. 89;
CONVENUTO
Conclusioni: come in atti.
1 Rimessa in decisione con ordinanza del 9.10.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la (da ora Controparte_2 solo adiva questo tribunale al fine di sentir emettere i seguenti provvedimenti: 1) atteso Pt_1
Contr l'inadempimento della nella partecipazione alla esecuzione dei lavori di cui in premessa ed ai relativi costi sostenuti dalla accertare e dichiarare la sussistenza di un credito della Parte_1 Pt_1 verso la per € 1.486.371,00 o altra somma determinata in corso di giudizio, per le causali CP_4 meglio descritte ed indicate in premessa con condanna al relativo pagamento oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
2) in ogni caso accertare e dichiarare la sussistenza di un credito della erso la pari al 50% dei Pt_1 CP_4 costi che si sono manifestati (e che sono stati poi sostenuti) in un periodo successivo al 29/9/2009 ma che sono riferiti al periodo coincidente con i SSAALL dal 4 al 9; 3) disporsi la assegnazione delle somme non contestate ex art 186 bis cpc 4) con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
A sostengo della domanda, ha dedotto: - di essere stata costituita in data 3.7.2007 tra la CP_5
Co ingg. (50%) e la (oggi (50%) quale impresa esecutrice dell'opera pubblica CP_6 CP_4 nota come “sottopasso per la viabilità di accesso ai parcheggi interrati” in Avellino, aggiudicata dalla ATI costituita tra e . Controparte_7 CP_6 CP_8 Pt_2 nell'ambito del richiamato appalto, la ha agito in regime di ribaltamento costi, ai sensi Parte_1 degli artt. 20 e 21 dello statuto societario, imputando ed addebitando alle imprese consorziate, pro quota, in base alla percentuale di partecipazione al capitale consortile, tutti i costi sostenuti nell'interesse dell'appalto; a fondamento della propria pretesa ha dedotto che la prova appare costituita dalle fatture emesse dalla stessa pro quota nei confronti della consorziata P&A a titolo di ribaltamento costi, dell'importo complessivo di € 1.475.916,62; la P&A, inoltre, ometteva di dare esecuzione alla delibera di CDA del 28.3.2009, con cui veniva deliberato un versamento soci immediato dell'importo di € 238.068,00 nonché un ulteriore versamento, da effettuarsi nel breve periodo, per l'ulteriore importo di € 500.000,00; in seguito delle richiamate inadempienze del socio
P&A , la si vedeva costretta ad adire il Tribunale di S. Maria C.V, in CP_4 Controparte_7 CP_6 via d'urgenza, al fine di sentir disporre: 1) l'esclusione della P&A dalla ai sensi dell'art. Parte_1
25 dello statuto per non aver adempiuto l'obbligo di garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla società consortile nei confronti degli istituti di credito finanziatori, 2) in subordine, la riduzione della quota di partecipazione del 50% allo 0.1% in virtù della medesima disposizione statutaria per non aver provveduto al pagamento delle fatture emesse dalla società a ribaltamento dei costi;
il tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, riconosciuto l'inadempimento della
2 P&A, in data 29.9.2009 disponeva la riduzione della partecipazione della P&A allo 0.1% del capitale della con corrispondente aumento della partecipazione della Costruzioni ingg. Parte_1 al 99%, confermando, nel corpo dell'ordinanza, la sussistenza di un credito verso i soci CP_6 pari ad € 238.068,20; all'esito di tale giudizio, la provvedeva a: 1) ridistribuire i costi a Parte_1 carico dei soci, sul presupposto che la data della riduzione della partecipazione della fosse CP_4 maturata dal momento in cui era stato accertato l'inadempimento (ovvero a partire dal IV SAL); 2) Contr emettere note di credito alla S.p.A a storno parziale delle precedenti fatture emesse;
3) emettere ulteriori fatture in danno della Costruzioni ingg. per la quota di costo stornata CP_6 in capo all'altro socio;
a seguito della sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, come accertato dal C.d.A,, con provvedimento reso dal Tribunale di S. Maria C.V. del 15.2.2011 la società veniva posta in liquidazione;
nelle more, la P&A promuoveva due separati ricorsi per Cont decreti ingiuntivi (innanzi al Tribunale di Livorno nei confronti di e di ingg. CP_5
per il pagamento dei SSAALL in essi richiamati (dal 4 al 9) sul presupposto della perdurante CP_6 partecipazione della P&A al 50% del capitale sociale della sino al 29.9.2009 (data di Pt_1 emissione del provvedimento del Tribunale di S. Maria C.V.), nonostante il mancato adempimento da parte sua degli oneri sulla stessa gravanti a titolo di ribaltamento costi;
detti decreti venivano opposti;
- con sentenza n. 1161/15 il Tribunale di Livorno respingeva le opposizioni ai decreti ingiuntivi, confermandoli e condannando altresì la a rilevare indenne il Controparte_9 CP_7 del pagamento di cui al D.I. n. 1081/12; tale decisione veniva parzialmente riformata in appello escludendo la condanna solidale tra e CFC e limitando la debitoria della Controparte_7 CP_6
Costruzioni ingg. Penzi ai soli contenuti del D.I. 686/13; la sentenza è stata impugnata innanzi alla
Suprema Corte presso la quale pende il ricorso n. 30063/20; - tale decisione, se da un lato determinava la conferma dei DI opposti e l'accertamento della sussistenza del diritto di credito della Cont P&A rispettivamente nei confronti di e di dall'altro confermava il Controparte_10 conseguenziale accertamento della sussistenza in capo alla P&A di un debito nei confronti della per non averla tenuta indenne dei costi sostenuti con riferimento ai SAl dal 4 al 9. Tale voce Pt_1 di debito, infatti, erroneamente era stata stornata e posta a carico della Controparte_7 CP_6 sul presupposto della operatività retroattiva del provvedimento del Tribunale di S. Maria C.V.; tale posizione creditoria della veniva confermata nelle bozze di bilancio a partire dal 2013; Parte_1
l'attrice, dunque, con precedente giudizio promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. dinanzi al tribunale di S. Maria Capua Vetere, ha chiesto accertare e dichiarare la sussistenza di un proprio credito verso la P&A per € 1.660.164,23, giudizio definito con ordinanza di incompetenza in favore della Camera Arbitrale, fissando il termine di tre mesi per la riassunzione dinanzi alla stessa;
con istanza depositata a mezzo PEC in data 6.3.2020, dunque, aveva adito la Camera di Commercio
Industria e artigianato di Caserta al fine di ottenere la nomina dei tre arbitri facenti parte del
3 Collegio Arbitrale secondo quanto previsto dall'art. 28 statuto societario, cui doveva essere devoluta la insorgenda controversia ad oggetto il riconoscimento della posizione debitoria della
P&A nei confronti della ma la Camera di Commercio aveva comunicato la mancata Parte_1 attivazione della Camera Arbitrale e l'impossibilità di procedere alla richiesta nomina, per cui, attesa l'oggettiva improcedibilità della procedura arbitrale, ha dedotto di essere legittimata ad adire il Tribunale ordinario, sezione specializzata delle imprese, trattandosi di controversia tra società e socio avente ad oggetto inadempimento allo statuto societario.
1.1. Si è costituita (già (da ora Controparte_1 Controparte_11 solo ), chiedendo il rigetto delle avverse domande e spiegando domanda riconvenzionale nei CP_12 confronti della nonché nei confronti di terzi che chiedeva di chiamare in giudizio, quali Parte_1 specificamente il dott. liquidatore di nomina giudiziale di e la Persona_1 Parte_1
; in via preliminare, ha poi eccepito l'inammissibilità/improponibilità Controparte_7 CP_6 della domanda, in quanto già proposta in identico giudizio ai sensi dell'art. 702 bis cpc dinanzi al
Tribunale di S. Maria Capua Vetere, G.U. dott.ssa Renata Russo, conclusosi con Ordinanza di incompetenza del 26/02/2019, comunicata in pari data e non ottemperata dalla che non aveva Pt_1 riassunto lo stesso dianzi al Collegio Arbitrale, nel termine di 3 mesi come disposto. Inoltre, ha sostenuto che la domanda era altresì inammissibile considerata la sentenza della Corte di Appello di
Firenze n. 401/2020 pubblicata il 14.02.2020, passata in giudicato, emessa nel giudizio avente ad oggetto anche le circostanze rappresentate e lamentate ora da rimasta contumace in grado di Pt_1 appello, per cui ha sostenuto che sulle vicende lamentate si è formato il giudicato, sia formale che sostanziale. Per contestare nel merito le avverse domande, ha poi trascritto integralmente la propria comparsa di costituzione e risposta nel giudizio celebrato dinanzi alla Corte di appello di Firenze, tra la stessa e la appellante, nonché la anch'essa appellata Controparte_7 CP_6 Pt_1 contumace, e il , estraneo al presente giudizio;
in sintesi, detto giudizio Controparte_7 traeva origine dal ricorso monitorio proposto dall'odierna convenuta il 31.10.2012 innanzi al
Tribunale di Livorno, a fronte della mancata ricezione dei dovuti corrispettivi nei confronti del partecipante all'ATI aggiudicataria dell'appalto, che l'aveva Controparte_13 designata quale esecutrice dei lavori per suo conto, emesso per l'importo di € 1.056.729,62, IVA compresa, ed opposto da detto Consorzio. In sede di opposizione, il aveva eccepito CP_7
l'inadempimento della , in ragione della controversia insorta tra la stessa e la CP_12 CP_7
Penzi riguardo l'omesso versamento da parte della prima degli importi deliberati dalla
[...]
S.A.P.I., definita dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con Ordinanza cautelare del 29.09.2009, su citata, ed, inoltre, in particolare, aveva spiegato domanda riconvenzionale nei confronti della società intimante, onde ottenere, sul presupposto della esclusiva responsabilità della predetta società, la condanna al risarcimento dei danni quantificati nell'importo di € 1.000.000,00. Detto
4 giudizio di primo grado vedeva la riunione dell'opposizione promossa avverso il DI successivamente richiesto dalla P & A, con ricorso monitorio depositato il 04.03.2013, dinanzi
Tribunale di Livorno nei confronti della per l'importo di € Controparte_7 CP_6
435.828,40, oltre IVA pari ad € 43.582,84, corrispondente alla quota dei corrispettivi di propria spettanza relativa al S.A.L. n. 8 emesso per lavori eseguiti a tutto il 31.08.2009 di € 953.196,84, come da certificato di pagamento n. 8 e mandato n. 5633 del 10.11.2010 liquidato dalla stazione appaltante in favore della In entrambi i giudizi di cui sopra, si era Controparte_14 costituita spontaneamente la in liquidazione, attuale attrice, chiedendo il rigetto di “ogni Parte_1 richiesta” avanzata da e in subordine, in ipotesi di accoglimento delle relative pretese CP_12 creditorie, accertare il proprio “diritto all'apprensione delle somme quale acconto sulla maggiore somma di euro 1.660.614,23”. Con la sentenza impugnata (n. 1161/2015 pubblicata il 18.09.2015), il Tribunale di Livorno aveva definito i giudizi riuniti, dichiarando – per quel che qui ci interessa -
l'inammissibilità dell'intervento della respingendo le opposizioni ai decreti ingiuntivi e Parte_1 confermando gli stessi. Ha sostenuto, dunque, la convenuta che la narrazioni dei fatti contenuta in detta comparsa di costituzione e risposta in appello è confermata dalla allegata sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 401/2020 e nei fatti narrati sono comprese le vicende afferenti al Parte_1 oggetto di narrazione nella citazione introduttiva del presente giudizio, la quale, parte costituita nel giudizio di primo grado celebrato dinanzi al tribunale di Livorno, ne era edotta e non li ha contestati rimanendo contumace nel giudizio di appello , con conseguente responsabilita' per temerarieta' della presente lite e responsabilita' personale del liquidatore di nomina giudiziale, dott. Per_1
a titolo personale, oggetto di domanda riconvenzionale. Inoltre, ha dedotto che dai
[...] contenuti della citata sentenza della Corte di appello si evince anche la responsabilita' del socio di
, per aver determinato la proposizione di detta azione e per non Parte_3 averla impedita quale socio di maggioranza di e per aver ostacolato, con l'introduzione di Parte_1 giudizi temerari e aver resistito temerariamente, la dall'incassare le somme ad essa Parte_4 spettanti. Pertanto, chiedeva la chiamata in causa di detti terzi.
1.3. Il g.i., con decreto del 20.10.2020, ha respinto la chiamata di terzo, considerato che la stessa si fonda su una causa petendi ed ha un petitum del tutto distinti da quelli a fondamento dell'azione e che essa, a differenza dell'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., involge valutazioni circa l'opportunità di estendere il contraddittorio ad altro soggetto, per cui è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado (cfr. Cass. civ., sez. I, 28/03/2014,
n.7406; App. Genova, 15/03/2019, n. 100; Trib. Bari, sez. III, 04/12/2018, n. 5089);
2. In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità/ improcedibilità della domanda per la mancata tempestiva riassunzione del giudizio promosso ai sensi dell'art. 702 bis
5 c.p.c. dinanzi al tribunale di S. Maria C.V. e conclusosi con sentenza di incompetenza in favore della Camera Arbitrale contemplata dallo statuto sociale.
Invero, risulta in atti che, in data 28.2.2020, la società attrice ha chiesto alla camera di
Commercio di Caserta, competente secondo lo statuto, la nomina del collegio arbitrale cui devolvere la controversia, e la Camera di Commercio, con nota del 10.3.2020, ha dichiarato che la
Camera Arbitrale non era in carica né era stato formato l'elenco degli arbitri, per cui non era possibile procedere alla nomina del Collegio arbitrale.
Ebbene, deve ritenersi che in ipotesi di arbitrato la non adeguata individuazione, nella convenzione di arbitrato, dell'istituzione arbitrale cui è demandata la nomina degli arbitri, così come la individuazione di una istituzione arbitrale inesistente, determinano l'invalidità o, comunque, la non operatività della convenzione medesima (cfr. Trib. Milano, 11/02/2020, n. 1212).
Di conseguenza l'eccezione va disattesa.
Del resto la mancata riassunzione del giudizio comporta solo l'estinzione dello stesso ma non anche la possibilità di riproposizione, qualora non siano maturate altre preclusioni.
2.2. Infondata è, altresì, l'eccezione di giudicato.
Invero, dalla stessa rappresentazione dello svolgimento del giudizio dinanzi al tribunale di
Livorno, prima, e della Corte di Appello di Firenze, poi, effettuata dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta, in cui ha riportato integralmente la comparsa di costituzione nel detto giudizio di appello, si ricava che l'intervento della ffettuato in I grado è stato dichiarato Pt_1 inammissibile, per cui nessuna pronunzia in merito, suscettibile di giudicato, è stata emessa riguardo le domande dalla stessa proposte, che erano di rigetto delle pretese della P & A o, in subordine, di accertare il proprio “diritto all'apprensione delle somme quale acconto sulla maggiore somma di euro 1.660.614,23”.
Dunque, nessuna decisione era emessa nel precedente giudizio in ordine all'esistenza del credito rivendicato dalla ei confronti della P & A, credito azionato poi con il giudizio che qui Pt_1 ci occupa, attesa la dichiarazione di inammissibilità in rito dell'intervento spiegato in detta sede.
[... 3. Passando al merito, giova premettere che dalla comparsa di costituzione e risposta della Con
, laddove espone il contenuto della comparsa di costituzione nell'appello svoltosi presso la CdA di Firenze, si evince che la stessa P & A ha sostenuto che le imprese partecipanti all'ATI avevano, con una prima scrittura, denominata “ patti parasociali“, pattuito la costituzione di una società Cont Consortile, ai sensi del D.P.R. 554/99, con la P & A - indicata dalla mandataria come esecutrice dei lavori - prevedendo, tra l'altro all'art. 7, rubricato “Incassi dei corrispettivi contrattuali” che “Tutti i corrispettivi maturati saranno fatturati al 100% dal CFC e saranno versati su un conto corrente intestato all' ATI. La e la P & A fattureranno al CFC pro-quota il 98% CP_6
Cont Co dell'importo maturato. Il si impegna a liquidare le fatture della e della A con pari CP_6
6 valuta di incasso delle somme liquidate dall' Ente”. Sicchè ha dedotto espressamente “Quindi, la
e la dovevano fatturare al C.F.C. i corrispettivi dei lavori pro-quota e non Controparte_9 CP_12
i costi sostenuti, come pretestuosamente e temerariamente sostenuto dalla appellante” (cfr. pp. 25-
26 comparsa di costituzione e risposta).
Dalla medesima comparsa di riposta in appello si evince che la sentenza di I grado avrebbe condiviso tale ripartizione dei ricavi in parti uguali tra i soci della Pt_1
Pertanto, è innanzitutto smentito che il previo giudizio abbia avuto ad oggetto anche la determinazione dei costi da sostenere da parte delle consorziate, riguardando invece esclusivamente i corrispettivi dei lavori eseguiti da ciascuna di esse, corrisposti dalla committente per intero alla mandataria dell'ATI e da questa, poi, dovuti alle consorziate in parti uguali, trattenendo a suo favore un 2%; ciò in linea con quanto sostenuto dalla stessa P & A in detto giudizio, in cui ha contestato che dal corrispettivo dei lavori andassero scomputati i costi sostenuti per gli stessi.
Pertanto, la disciplina dei costi sostenuti dalla costituita per l'esecuzione CP_15 CP_16 dell'appalto, quale appunto la e del ribaltamento degli stessi sui soci della medesima, quale la Pt_1
e la è da rinvenire integralmente negli artt. 20 e 21 del relativo CP_12 Controparte_10
Statuto, come dedotto dall'attrice in citazione.
Invero, l'art. 20 prevede che la società consortile provvede, per conto e nell'interesse dei soci, a tutto quanto occorra per la realizzazione dell'oggetto sociale;
pertanto, tutti i costi diretti e indiretti sostenuti per l'attività che ne costituisce l'oggetto sociale, saranno addebitati, con periodicità mensile, della società consortile stessa ai soci in proporzione alle quote di partecipazione sociale. Conseguentemente, l'art. 21 prevede l'obbligo di ciascun consorziato di adempiere, nei modi e nei tempi determinati dal consiglio di amministrazione, alle obbligazioni assunte dalla società nei confronti dei terzi per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'attività sociale, in proporzione alla quota sociale posseduta e, dunque, di provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dal
Presidente del CdA, in favore della società consortile della quota parte di sua spettanza dei costi da essa sostenuti.
A tal riguardo, dunque, va innanzitutto considerato che dal verbale del consiglio di amministrazione del 30.1.2019, dopo l'autorizzazione al pagamento delle fatture in favore di terzi, risulta che il presidente ha proposto di riversare nelle casse della società la differenza tra l'importo Part dei incassati e l'importo dei costi sostenuti, differenza pari ad € 704.111,16, da ripartire in quota parte tra i soci;
il CdA ha, dunque, approvato tale proposta e ha disposto il versamento di detto importo a carico dei consorziati.
Dunque, in virtù di tale delibera la P & A deve costi per € 352.055,58, pari al 50% dell'importo totale di cui sopra, corrispondente alla quota di propria partecipazione al . CP_7
Inoltre, dal verbale del Consiglio di Amministrazione del 28.3.2009 si evince, in primo luogo,
7 che dalla delibera di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2008, adottata anche con il voto favorevole della società oggi convenuta, risultavano costi da ribaltare sui soci per € 238.068,20, per cui il Presidente, attese le insufficienze di cassa, riteneva la necessità del versamento immediato e il
CdA deliberava all'unanimità di effettuare il versamento (punto n. 7 odg); di conseguenza, la Pt_1
CP_1 emetteva la fattura n. 3/2019 a carico della di importo corrispondente.
Detto credito è stato posto anche a fondamento dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di
S. Maria C.V. che, proprio accertando l'inadempimento a tale obbligo da parte della , ne ha CP_12 disposto la riduzione della partecipazione, con accrescimento in favore dell'altro socio, CP_5 ingg. in virtù delle previsioni statutarie della consortile. CP_6
Le su richiamate delibere, non risultando impugnate nelle sedi competenti e nei termini all'uopo previsti, devono ritenersi, dunque, prova del credito per ribaltamento costi nei confronti della convenuta, attese le su esposte previsioni statutarie, con cui la P & A si è obbligata al versamento periodico dei costi deliberati dal CdA per i lavori eseguiti e sostenuti dalla consortile.
Nella medesima riunione del 28.3.2009, il CdA ha, poi, deliberato anche il versamento di €
500.000 (punto n. 3 odg), ma ha rinviato la determinazione delle modalità alla prossima riunione fissata per il 6.4.2009 ore 8,30.
Detta ultima delibera, però, non risulta prodotta in atti, ma dall'esame delle deduzioni rispettivamente articolate dalle parti contrapposte risulta che, senza dubbio, la società abbia richiesto detti importi, sicuramente ricompresi nelle maggiori rivendicazioni oggetto di causa.
Del resto, come evidenziato dalla società attrice, la P & A - nella memoria di costituzione nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. dinanzi al tribunale di S. Maria C.V., avente il medesimo petitum e la medesima causa petendi di quello qui ci occupa - ha contestato specificamente le fatture emesse solo a partire dal 22.5.2009 (cfr. p. 8 memoria costituzione in atti), per il mancato rispetto della procedura interna prevista per la determinazione del ribaltamento costi.
Pertanto, le fatture ulteriori e successive rispetto alla n. 3/2009, che trova causa specifica nel deliberato del CdA del 28.3.2009, ossia le fatture nn. 5/2009, 7/2009 e 9/2009, per complessivi €
143.858,00, possono parimenti ritenersi giustificate dal deliberato del Cda del 28.3.2009 su richiamato, laddove decideva successivi versamenti da parte dei soci per ulteriori € 500.000,00 e, pertanto, considerando altresì la specifica non contestazione di parte convenuta, di cui al pregresso giudizio, possono ritenersi prova sufficiente di tale ulteriore credito dell'istante a titolo di ribaltamento costi nei confronti della consorziata CP_17
[...
. Infondata, invece, è la domanda per gli ulteriori importi richiesti dalla consortile.
Invero, non utile è il richiamo alla consulenza effettuata su incarico del liquidatore di nomina giudiziale per l'esatta determinazione del ribaltamento costi, all'esito della quale veniva depositata relazione peritale del 15.3.2019, che accertava un credito della verso P&A di € 1.486.370,86 Pt_1
8 (All. S). L'istante ha dedotto, a riguardo, che nell'assemblea del 24.6.2019 (All. T) convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018 detta consulenza veniva portata all'attenzione dei soci presenti, esponendo la situazione debito/credito esistente in capo alla società ed, in particolare, l'esistenza di un credito nei confronti della P&A pari ad € 1.486.371,00; a detta della tale perizia, in uno con i conteggi allegati, non veniva tempestivamente contestata dalla Pt_1
P&A, confermando la sussistenza dell'intero credito azionato nella presente sede.
Invero, dalla lettura della delibera dell'assemblea del 24.6.2019 (cfr. all. T), nell'ambito della quale sono stati indicati i costi a carico della P & A risultanti da detta relazione peritale, risulta invece che la relazione è stata specificamente contestata a verbale assembleare dalla P & A, ritenendola una mera perizia contabile, senza che il consulente avesse accertato l'effettività dei costi riportati nei documenti contabili;
dal medesimo verbale assembleare, inoltre, si evince la mancata approvazione del bilancio, proprio per l'opposizione P & A, attesa la necessità per statuto dell'approvazione totalitaria dei soci.
Pertanto, i relativi costi ulteriori non possono dirsi sufficientemente provati.
In conclusione, la domanda merita parziale accoglimento, nei limiti degli importi dei costi oggetto di ribaltamento determinati con le delibere legittimamente prese dal CdA e riportati nel bilancio 2008, oggetto di approvazione unanime da parte dei soci, tra cui anche l'odierna convenuta, nonché tenendo conto, altresì, della non contestazione da parte della convenuta medesima delle fatture emesse a tale titolo prima del 22.5.2009; la convenuta, dunque, va condannata al pagamento di complessivi € 733.981,78, oltre interessi dalla scadenza del termine di pagamento per ciascun importo, da individuare nella data delle delibere che hanno disposto il versamento e delle relative fatture per gli importi ulteriori (artt. 1224, co. 1, 1219, co. 2, n. 3 e 1182, co. 3 c.c.), fino all'effettivo soddisfo.
Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, in assenza di prova del maggior danno (art. 1224, co. 2, c.c.), trattandosi di credito di valuta (cfr. Cass. civ., sez. I, 10/05/2022, n. 14837).
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene effettuata come in dispositivo, applicando i parametri vigenti con riferimento alle cause di valore pari all'importo della presente condanna.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In parziale accoglimento della domanda, condanna il al pagamento in Controparte_18 favore della di complessivi € 733.981,78, oltre interessi come in parte Controparte_19
9 motiva;
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €
1.036,00 per spese, € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Napoli, lì 7.1.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dr. Ilaria Grimaldi dr. Salvatore Di Lonardo
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