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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/05/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1382/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Acri, C.da Ferrante n. 174, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Luciana Esposito che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Isonzo n. 48, presso l'ufficio legale dell'ente,
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono - resistente
Oggetto: malattia professionale.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Accertare e dichiarare la natura professionale delle
malattie denunciate cui è affetto il ricorrente nella misura del 9% per la (ipoacusia da
rumore), del 10% per la (silicosi polmonare), del 5% per (l'epicondilite), con conseguente
unifica alla preesistente percentuale di danno biologico riconosciuta x infortuni, per cui
fruisce di rendita mensile - perc del 42% …; II) o in quell'altra diversa maggiore o minore
accertata in corso di causa, sempre, con conseguente unifica alla preesistente percentuale
di danno biologico riconosciuta (42%), per cui fruisce di rendita mensile, in entrambi le
1 ipotesi (I e II), con decorrenza dalla presentazione delle domande amministrative oltre,
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. In ogni caso, con
condanna al pagamento delle spese e competenze difensive tutte distraende …”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1) Dichiarare, in via preliminare, la nullità della
domanda per completa assenza di prova specifica sui fatti per come rappresentati;
2)
Dichiarare, in subordine, l'inammissibilità della stessa per intervenuta prescrizione ai
sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 111 e 112 del T.U. n. 1124/65;
3) Rigettare ciascuna e tutte le avverse domande perché infondate, pretestuose e,
comunque, eccessive … 5) Dichiarare il diritto dell' a trattenere da quanto erogato CP_1
quanto in ipotesi da erogarsi nella denegata eventualità di accoglimento anche parziale
dell'avversa domanda, ai sensi e per gli effetti di cui al comma V dell'art 3 del D.L.vo n.
38/2000 … Spese come per legge…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver presentato in data 6.7.2019
domanda amministrativa per il riconoscimento delle malattie professionali dell'ipoacusia percettiva bilaterale, della silicosi polmonare e della epicondilite;
che l' aveva rigettato CP_1
la domanda assumendo l'inidoneità del rischio lavorativo per l'ipoacusia percettiva bilaterale e per la epicondilite e l'insufficienza della documentazione necessaria per esprimere un giudizio medico-legale per la silicosi polmonare, anche con argomentazioni contraddittorie in ordine all'esame del DVR;
che i ricorsi amministrativi non avevano avuto esito positivo;
che i giudizi dell' non potevano essere condivisi;
che aveva CP_1
lavorato dal 1996 al 2003 e dal 2017 in poi alle dipendenze di varie società impegnate nella realizzazione di gallerie stradali e ferroviarie, svolgendo le mansioni di minatore -
operatore mezzi meccanici all'interno delle gallerie;
che dal 2003 al 2010 era stato titolare di impresa occupandosi di lavori in edilizia;
che a causa dell'attività lavorativa - che comportava movimenti ripetuti e prolungati dei polsi, il sollevamento e spostamento di
2 carichi, il mantenimento di posture incongrue, l'esposizione costante a microtraumi a braccia e polsi per l'utilizzo di strumenti di lavoro pesanti e vibranti -, dell'esposizione a polveri ed a rumori, aveva contratto le malattie professionali indicate, da considerarsi malattie professionali tabellate, con presunzione legale d'origine; che sussisteva il nesso di causalità tra attività lavorativa e le patologie;
che sussistevano, dunque, tutti i presupposti per il riconoscimento delle malattie professionali;
che percepiva già rendita dall' per il CP_1
grado di invalidità riconosciuto del 42%. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in CP_1
particolare che la domanda era nulla per difetto di prova relativa all'esposizione a rischio;
che la domanda era inammissibile perché il diritto era prescritto e perché non si trattava di malattie tabellate;
che la domanda era infondata anche nel merito. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito dell'istruzione compiuta e della c.t.u. espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 9.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Non sussiste la nullità eccepita dall' trattandosi di domanda compiutamente CP_1
formulata, se pur deve evidenziarsi che le conclusioni rassegnate paiono far riferimento unicamente al riconoscimento del grado di danno biologico e non alla condanna dell' CP_1
al pagamento della rendita all'esito della unificazione dei postumi.
3 In merito, dal contesto complessivo della domanda, la stessa deve interpretarsi anche in termini di condanna dell' al pagamento della prestazione dovuta, come evincibile CP_1
anche dal riferimento contenuto nelle conclusioni agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
L'eccezione di prescrizione formulata dall' non è fondata, non emergendo elementi CP_1
per affermare che il ricorrente ha avuto consapevolezza dell'esistenza della malattia, della sua origine professionale e del suo grado invalidante oltre il termine triennale rispetto alla proposizione della domanda amministrativa.
L'attività lavorativa svolta dal ricorrente e le condizioni di lavoro sono state dimostrate dalla documentazione allegata in atti da parte ricorrente (estratto contributivo, buste paga),
oltre che dai testi escussi che, a diretta conoscenza dei fatti poiché colleghi di lavoro del ricorrente, hanno confermato le modalità della stessa come indicate in ricorso, specie in riferimento alle polveri presenti sul luogo di lavoro.
La c.t.u. espletata in giudizio, poi, ha concluso affermando che, per le patologie della ipoacusia neurosensoriale bilaterale e della epicondilite, non vi era genesi lavorativa e,
comunque, il danno era lievissimo e non percentualizzabile.
Il c.t.u. ha invece riconosciuto la sussistenza della patologia della silicosi polmonare quale malattia professionale contratta in conseguenza dell'attività lavorativa, per un grado di danno biologico del 10%, indicando il grado complessivo di danno biologico del 50%,
all'esito dell'unificazione dei postumi con altre malattie già riconosciute dall' CP_1
Il c.t.u. non ha indicato la decorrenza del riconoscimento del grado di invalidità e, tuttavia,
dall'esame complessivo della consulenza, può stabilirsi la decorrenza del 18.1.2023, data dell'esame spirometrico indicato dal consulente quale base della sua valutazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono condividersi perché adeguatamente motivate, anche in riferimento all'unificazione dei postumi ex art. 38, comma 5, D. Lgs. 38/2000, in modo tale che la domanda va accolta nei termini indicati dal consulente.
4 Consegue la condanna dell' alla erogazione con decorrenza dal 18.1.2023, in favore CP_1
della parte ricorrente, della differenza spettante tra quanto erogato dal 18.1.2023 per la rendita per le malattie professionali già riconosciute e quanto spettante in ragione del grado complessivo di invalidità del 50%, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria fino al pagamento e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge
412/1991.
Le spese di lite si compensano nella misura di 2/3, atteso che vi è stato il riconoscimento parziale delle malattie professionali indicate in ricorso.
Per il restante 1/3 le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' non CP_1
operandosi in tal caso alcuna compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara che la parte ricorrente ha subito danno biologico in conseguenza della malattia professionale della silicosi polmonare nella misura del 10%, rigettando la domanda per il riconoscimento delle malattie professionali della ipoacusia neurosensoriale bilaterale e della epicondilite;
2. dichiara che, previa unificazione dei postumi con la percentuale di invalidità già
riconosciuta dall' il grado complessivo di danno biologico del ricorrente CP_1
conseguente all'attività lavorativa, per effetto del riconoscimento indicato al punto 1, è
pari al 50%;
3. condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, con decorrenza dal 18.1.2023, CP_1
della differenza tra quanto erogato dalla medesima data del 18.1.2023 per la rendita per
5 il grado di invalidità già riconosciuto e quanto spettante per il grado di invalidità del
50% a seguito dell'unificazione dei postumi indicata, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data del 18.1.2023 fino al pagamento, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
4. compensa le spese di lite nella misura di 2/3 e condanna l' al pagamento, in favore CP_1
di parte ricorrente, del restante 1/3 delle spese di lite, che si liquidano in €. 16,33 per esborsi ed €. 900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
5. pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi
Cosenza, 22.5.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1382/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Acri, C.da Ferrante n. 174, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Luciana Esposito che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Isonzo n. 48, presso l'ufficio legale dell'ente,
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono - resistente
Oggetto: malattia professionale.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Accertare e dichiarare la natura professionale delle
malattie denunciate cui è affetto il ricorrente nella misura del 9% per la (ipoacusia da
rumore), del 10% per la (silicosi polmonare), del 5% per (l'epicondilite), con conseguente
unifica alla preesistente percentuale di danno biologico riconosciuta x infortuni, per cui
fruisce di rendita mensile - perc del 42% …; II) o in quell'altra diversa maggiore o minore
accertata in corso di causa, sempre, con conseguente unifica alla preesistente percentuale
di danno biologico riconosciuta (42%), per cui fruisce di rendita mensile, in entrambi le
1 ipotesi (I e II), con decorrenza dalla presentazione delle domande amministrative oltre,
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. In ogni caso, con
condanna al pagamento delle spese e competenze difensive tutte distraende …”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1) Dichiarare, in via preliminare, la nullità della
domanda per completa assenza di prova specifica sui fatti per come rappresentati;
2)
Dichiarare, in subordine, l'inammissibilità della stessa per intervenuta prescrizione ai
sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 111 e 112 del T.U. n. 1124/65;
3) Rigettare ciascuna e tutte le avverse domande perché infondate, pretestuose e,
comunque, eccessive … 5) Dichiarare il diritto dell' a trattenere da quanto erogato CP_1
quanto in ipotesi da erogarsi nella denegata eventualità di accoglimento anche parziale
dell'avversa domanda, ai sensi e per gli effetti di cui al comma V dell'art 3 del D.L.vo n.
38/2000 … Spese come per legge…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver presentato in data 6.7.2019
domanda amministrativa per il riconoscimento delle malattie professionali dell'ipoacusia percettiva bilaterale, della silicosi polmonare e della epicondilite;
che l' aveva rigettato CP_1
la domanda assumendo l'inidoneità del rischio lavorativo per l'ipoacusia percettiva bilaterale e per la epicondilite e l'insufficienza della documentazione necessaria per esprimere un giudizio medico-legale per la silicosi polmonare, anche con argomentazioni contraddittorie in ordine all'esame del DVR;
che i ricorsi amministrativi non avevano avuto esito positivo;
che i giudizi dell' non potevano essere condivisi;
che aveva CP_1
lavorato dal 1996 al 2003 e dal 2017 in poi alle dipendenze di varie società impegnate nella realizzazione di gallerie stradali e ferroviarie, svolgendo le mansioni di minatore -
operatore mezzi meccanici all'interno delle gallerie;
che dal 2003 al 2010 era stato titolare di impresa occupandosi di lavori in edilizia;
che a causa dell'attività lavorativa - che comportava movimenti ripetuti e prolungati dei polsi, il sollevamento e spostamento di
2 carichi, il mantenimento di posture incongrue, l'esposizione costante a microtraumi a braccia e polsi per l'utilizzo di strumenti di lavoro pesanti e vibranti -, dell'esposizione a polveri ed a rumori, aveva contratto le malattie professionali indicate, da considerarsi malattie professionali tabellate, con presunzione legale d'origine; che sussisteva il nesso di causalità tra attività lavorativa e le patologie;
che sussistevano, dunque, tutti i presupposti per il riconoscimento delle malattie professionali;
che percepiva già rendita dall' per il CP_1
grado di invalidità riconosciuto del 42%. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in CP_1
particolare che la domanda era nulla per difetto di prova relativa all'esposizione a rischio;
che la domanda era inammissibile perché il diritto era prescritto e perché non si trattava di malattie tabellate;
che la domanda era infondata anche nel merito. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito dell'istruzione compiuta e della c.t.u. espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 9.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Non sussiste la nullità eccepita dall' trattandosi di domanda compiutamente CP_1
formulata, se pur deve evidenziarsi che le conclusioni rassegnate paiono far riferimento unicamente al riconoscimento del grado di danno biologico e non alla condanna dell' CP_1
al pagamento della rendita all'esito della unificazione dei postumi.
3 In merito, dal contesto complessivo della domanda, la stessa deve interpretarsi anche in termini di condanna dell' al pagamento della prestazione dovuta, come evincibile CP_1
anche dal riferimento contenuto nelle conclusioni agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
L'eccezione di prescrizione formulata dall' non è fondata, non emergendo elementi CP_1
per affermare che il ricorrente ha avuto consapevolezza dell'esistenza della malattia, della sua origine professionale e del suo grado invalidante oltre il termine triennale rispetto alla proposizione della domanda amministrativa.
L'attività lavorativa svolta dal ricorrente e le condizioni di lavoro sono state dimostrate dalla documentazione allegata in atti da parte ricorrente (estratto contributivo, buste paga),
oltre che dai testi escussi che, a diretta conoscenza dei fatti poiché colleghi di lavoro del ricorrente, hanno confermato le modalità della stessa come indicate in ricorso, specie in riferimento alle polveri presenti sul luogo di lavoro.
La c.t.u. espletata in giudizio, poi, ha concluso affermando che, per le patologie della ipoacusia neurosensoriale bilaterale e della epicondilite, non vi era genesi lavorativa e,
comunque, il danno era lievissimo e non percentualizzabile.
Il c.t.u. ha invece riconosciuto la sussistenza della patologia della silicosi polmonare quale malattia professionale contratta in conseguenza dell'attività lavorativa, per un grado di danno biologico del 10%, indicando il grado complessivo di danno biologico del 50%,
all'esito dell'unificazione dei postumi con altre malattie già riconosciute dall' CP_1
Il c.t.u. non ha indicato la decorrenza del riconoscimento del grado di invalidità e, tuttavia,
dall'esame complessivo della consulenza, può stabilirsi la decorrenza del 18.1.2023, data dell'esame spirometrico indicato dal consulente quale base della sua valutazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono condividersi perché adeguatamente motivate, anche in riferimento all'unificazione dei postumi ex art. 38, comma 5, D. Lgs. 38/2000, in modo tale che la domanda va accolta nei termini indicati dal consulente.
4 Consegue la condanna dell' alla erogazione con decorrenza dal 18.1.2023, in favore CP_1
della parte ricorrente, della differenza spettante tra quanto erogato dal 18.1.2023 per la rendita per le malattie professionali già riconosciute e quanto spettante in ragione del grado complessivo di invalidità del 50%, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria fino al pagamento e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge
412/1991.
Le spese di lite si compensano nella misura di 2/3, atteso che vi è stato il riconoscimento parziale delle malattie professionali indicate in ricorso.
Per il restante 1/3 le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' non CP_1
operandosi in tal caso alcuna compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara che la parte ricorrente ha subito danno biologico in conseguenza della malattia professionale della silicosi polmonare nella misura del 10%, rigettando la domanda per il riconoscimento delle malattie professionali della ipoacusia neurosensoriale bilaterale e della epicondilite;
2. dichiara che, previa unificazione dei postumi con la percentuale di invalidità già
riconosciuta dall' il grado complessivo di danno biologico del ricorrente CP_1
conseguente all'attività lavorativa, per effetto del riconoscimento indicato al punto 1, è
pari al 50%;
3. condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, con decorrenza dal 18.1.2023, CP_1
della differenza tra quanto erogato dalla medesima data del 18.1.2023 per la rendita per
5 il grado di invalidità già riconosciuto e quanto spettante per il grado di invalidità del
50% a seguito dell'unificazione dei postumi indicata, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data del 18.1.2023 fino al pagamento, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
4. compensa le spese di lite nella misura di 2/3 e condanna l' al pagamento, in favore CP_1
di parte ricorrente, del restante 1/3 delle spese di lite, che si liquidano in €. 16,33 per esborsi ed €. 900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
5. pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi
Cosenza, 22.5.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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