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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 18/09/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PV
Repubblica italiana
Tribunale di L'Aquila
Giudice del Lavoro
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c.
n. 494/2022 r.g.,
Parte_1
Avv. PALERI DOMENICO parte ricorrente
Controparte_1
Avv. SANSONI MAURIZIO parte resistente
Le conclusioni delle parti
Parte ricorrente: “A) accertare il diritto di essa esponente ad essere inquadrata sin dalla data di I.
assunzione del 26 gennaio 2014 nel livello V del C.C.N.L. Turismo Pubblici esercizi e, per l'effetto, condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 5.706,36, oltre interessi, sulle somme di anno in anno rivalutate secondo gli indici ISTAT, dalle singole scadenze, od alla somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di giustizia all'esito della espletanda istruttoria, somma dovuta a titolo di differenze retributive relative al differente inquadramento nel V livello del C.C.N.L. di categoria, di indennità di contingenza e di TFR;
B) condannare, Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese di CTP (all. n. 14, 15)”. II. Parte resistente: eccepisce l'incompetenza territoriale, la nullità del ricorso e chiede di respingere la domanda.
Le ragioni della decisione
La questione controversa in giudizio riguarda l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad I.
inquadramento contrattuale adeguato alle mansioni svolte (2103 c.c.) con conseguente accertamento della maggior retribuzione dovuta (2099 c.c.; 36 Costituzione).
II. E' pacifico che parte ricorrente è stata dipendente di parte resistente (doc. 2 ricorso):
a tempo indeterminato;
a tempo parziale per 21 ore settimanali;
dal 26.01.2014 al 21.10.2021;
inquadrato nel 6° S livello CCNL Turismo Pubblici Esercizi;
per le mansioni di addetta ai servizi di mensa;
il luogo di svolgimento della prestazione è indicato nella città di L'Aquila con specifico riferimento alla Caserma GD do Via delle FI LL (il cui servizio mensa è stato in appalto a parte resistente). III. Parte ricorrente contestata da parte resistente - sostiene invece di aver svolto, sin dall'inizio, mansioni superiori inquadrabili nel 5° livello del CCNL.
1 Parte ricorrente afferma di aver "svolto, da sempre, le mansioni di aiuto cuoco, poiché preposta alla preparazione delle così dette "insalatone"""".
Parte resistente contesta le allegazioni di parte ricorrente affermando che parte ricorrente è stata 2
"esclusivamente di addetta ai servizi di mensa (servizio alla linea, ritiro e pulizia stoviglie e simili) e, al più, in solo minima parte dell'orario di lavoro, assemblaggio in ciotola degli ingredienti delle insalate prima preparate dalle cuoche in cucina". IV. E' infondata l'eccezione di incompetenza sollevata da parte resistente non essendo contestato né il luogo di sottoscrizione del contratto (allegato da parte ricorrente nella città di L'Aquila) e in ogni caso rilevando l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. V. È altrettanto infondata l'eccezione di nullità del ricorso essendo nello stesso indicati gli elementi di fatto utili alla delineazione della domanda giudiziale. VI. Le disposizioni del CCNL così prevedono:
1 Il livello 5° inquadra “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico- pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro" e tra i profili esemplificativi indica la figura del .... “secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto". 2 Il livello 6° S inquadra “i lavoratori che, in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite" “eseguono lavori di normale complessità". Tra i profili rientra l'addetto mensa intendendosi per tale il lavoratore "con mansioni promiscue e fungibili, che partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina, alla loro distribuzione e provvede alle operazioni di pulizia, riordino,..." 3 L'art. 59 CCNL prevede che “In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente, tenendo conto di quella di maggior valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare." VII. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue nel corso della motivazione, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale e dalla prova testimoniale ([...] Tes_ Tes_1 e Tes_2 ex dipendenti addette alla mensa;
direttore presso la mensa; Testimone_4 و
,
ex dipendente come cuoca). Le fonti di prova non indicate, e quelle non ammesse, sono irrilevanti ai fini della decisione.
Dalle prove testimoniali rese dai lavoratori che partecipavano direttamente allo svolgimento delle 1
preparazioni della mensa ( Tes_1 Tes_2 Testimone_4 del resto non smentite dalle stesse
, , ,
allegazioni di parte resistente, è emerso che parte ricorrente è stata addetta al servizio di banco e alla preparazione delle c.d. "insalatone". 2 Le prove hanno evidenziato sia la prevalenza, sia la non occasionalità di detta attività di preparazione rispetto alle altre (servizio e pulizia), sia le caratteristiche dell'attività: prelevare l'insalata già pronta e aggiungere gli ingredienti pre-cofenzionati (ad esempio tonno, mais, olive) prendo le relative confezioni, ovvero altri ingredienti preparati dalle cuoche (ad esempio farro, orzo), ovvero ancora pomodori già tagliati o che doveva tagliare la stessa parte ricorrente. 3 In relazione al punto di prevalenza e non occasionalità le testimonianze sono convergenti nell'affermare come le attività ulteriori – ad esempio il servizio al banco – fossero sempre successive, e comunque residuali, rispetto al lavoro di assemblaggio delle insalate. VIII. E' accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 5° del CCNL in ragione dell'attività lavorativa effettivamente svolta.
L'accertamento deve partire dalla premessa per cui è incontestato, e comunque provato, il fatto che parte ricorrente abbia svolto nel corso della prestazione lavorativa l'attività di assemblaggio delle c.d. "insalatone."
2 E' invece provata, come visto sopra, la prevalenza e non occasionalità di detta attività. 3 Al riguardo è principio pacifico quello per cui in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale (Cassazione n. 2969/2021). 4 L'attività di assemblaggio delle c.d. “insalatone" - mansione professionalmente più significativa di quella del servizio al banco e della pulizia - non rientra nella descrizione del 6° livello che include colui che "partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina". 5 Per "preparazione dei cibi" deve intendersi, a rigor di logica e vista la distinzione con l'attività di preparazione delle portate ma delle componenti delle portate stesse.cuoco, non 6 L'attività di assemblaggio delle c.d. “insalatone”, per quanto semplice in ragione della semplicità della preparazione della portata (al pari di altre portate "calde" del resto, rilevando comunque che la preparazione richiede una specifica attività di dosaggio delle componenti anche in ragione della mole delle preparazioni di un servizio mensa), rientra nell'attività di “approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto" previsto dal 6° livello. Ragionando diversamente la c.d. “insalatona” non dovrebbe esser annoverata tra le portate (principali) della carta (ma il termine gergale con cui è indicata
è volta proprio a distinguerla dall'insalata come portata di “contorno”) e non vi sarebbe una distinzione tra "approntamento dei pasti” (da intendersi come preparazione delle portate) e “preparazione dei cibi"
(da intendersi come preparazione delle singole componenti delle portate). IX. E' accertato, di conseguenza, anche il diritto alla giusta retribuzione per il lavoro svolto. Il relativo conteggio presentato da parte ricorrente (doc. 12 ricorso), non contestato specificatamente da parte resistente nella memoria, appare attendibili e quindi utilizzabile per la liquidazione del dovuto.
X. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione - considerando il valore della controversia, i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n.
23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate (la maggior parte delle quali derivate dalle eccezioni e difese, infondate, della parte soccombente), dell'attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio. E' altresì riconosciuto il diritto al rimborso delle spese per la c.t.p. contabile in quanto serventi alla definizione della controversia.
p.q.m.
I. Accerta il diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel 6° S livello CCNL Turismo Pubblici
Esercizi per il periodo dal 26.01.2014 al 21.10.2021. II. Condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive per la somma di 5.706,36 euro, oltre interessi e rivalutazione. III. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 2.540 euro, oltre accessori dovuti per legge. IV. Condanna parte resistente al rimborso delle spese di c.t.p. sostenute da parte ricorrente e pari a 521 euro.
17/09/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta
Repubblica italiana
Tribunale di L'Aquila
Giudice del Lavoro
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c.
n. 494/2022 r.g.,
Parte_1
Avv. PALERI DOMENICO parte ricorrente
Controparte_1
Avv. SANSONI MAURIZIO parte resistente
Le conclusioni delle parti
Parte ricorrente: “A) accertare il diritto di essa esponente ad essere inquadrata sin dalla data di I.
assunzione del 26 gennaio 2014 nel livello V del C.C.N.L. Turismo Pubblici esercizi e, per l'effetto, condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 5.706,36, oltre interessi, sulle somme di anno in anno rivalutate secondo gli indici ISTAT, dalle singole scadenze, od alla somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di giustizia all'esito della espletanda istruttoria, somma dovuta a titolo di differenze retributive relative al differente inquadramento nel V livello del C.C.N.L. di categoria, di indennità di contingenza e di TFR;
B) condannare, Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese di CTP (all. n. 14, 15)”. II. Parte resistente: eccepisce l'incompetenza territoriale, la nullità del ricorso e chiede di respingere la domanda.
Le ragioni della decisione
La questione controversa in giudizio riguarda l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad I.
inquadramento contrattuale adeguato alle mansioni svolte (2103 c.c.) con conseguente accertamento della maggior retribuzione dovuta (2099 c.c.; 36 Costituzione).
II. E' pacifico che parte ricorrente è stata dipendente di parte resistente (doc. 2 ricorso):
a tempo indeterminato;
a tempo parziale per 21 ore settimanali;
dal 26.01.2014 al 21.10.2021;
inquadrato nel 6° S livello CCNL Turismo Pubblici Esercizi;
per le mansioni di addetta ai servizi di mensa;
il luogo di svolgimento della prestazione è indicato nella città di L'Aquila con specifico riferimento alla Caserma GD do Via delle FI LL (il cui servizio mensa è stato in appalto a parte resistente). III. Parte ricorrente contestata da parte resistente - sostiene invece di aver svolto, sin dall'inizio, mansioni superiori inquadrabili nel 5° livello del CCNL.
1 Parte ricorrente afferma di aver "svolto, da sempre, le mansioni di aiuto cuoco, poiché preposta alla preparazione delle così dette "insalatone"""".
Parte resistente contesta le allegazioni di parte ricorrente affermando che parte ricorrente è stata 2
"esclusivamente di addetta ai servizi di mensa (servizio alla linea, ritiro e pulizia stoviglie e simili) e, al più, in solo minima parte dell'orario di lavoro, assemblaggio in ciotola degli ingredienti delle insalate prima preparate dalle cuoche in cucina". IV. E' infondata l'eccezione di incompetenza sollevata da parte resistente non essendo contestato né il luogo di sottoscrizione del contratto (allegato da parte ricorrente nella città di L'Aquila) e in ogni caso rilevando l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. V. È altrettanto infondata l'eccezione di nullità del ricorso essendo nello stesso indicati gli elementi di fatto utili alla delineazione della domanda giudiziale. VI. Le disposizioni del CCNL così prevedono:
1 Il livello 5° inquadra “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico- pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro" e tra i profili esemplificativi indica la figura del .... “secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto". 2 Il livello 6° S inquadra “i lavoratori che, in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite" “eseguono lavori di normale complessità". Tra i profili rientra l'addetto mensa intendendosi per tale il lavoratore "con mansioni promiscue e fungibili, che partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina, alla loro distribuzione e provvede alle operazioni di pulizia, riordino,..." 3 L'art. 59 CCNL prevede che “In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente, tenendo conto di quella di maggior valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare." VII. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue nel corso della motivazione, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale e dalla prova testimoniale ([...] Tes_ Tes_1 e Tes_2 ex dipendenti addette alla mensa;
direttore presso la mensa; Testimone_4 و
,
ex dipendente come cuoca). Le fonti di prova non indicate, e quelle non ammesse, sono irrilevanti ai fini della decisione.
Dalle prove testimoniali rese dai lavoratori che partecipavano direttamente allo svolgimento delle 1
preparazioni della mensa ( Tes_1 Tes_2 Testimone_4 del resto non smentite dalle stesse
, , ,
allegazioni di parte resistente, è emerso che parte ricorrente è stata addetta al servizio di banco e alla preparazione delle c.d. "insalatone". 2 Le prove hanno evidenziato sia la prevalenza, sia la non occasionalità di detta attività di preparazione rispetto alle altre (servizio e pulizia), sia le caratteristiche dell'attività: prelevare l'insalata già pronta e aggiungere gli ingredienti pre-cofenzionati (ad esempio tonno, mais, olive) prendo le relative confezioni, ovvero altri ingredienti preparati dalle cuoche (ad esempio farro, orzo), ovvero ancora pomodori già tagliati o che doveva tagliare la stessa parte ricorrente. 3 In relazione al punto di prevalenza e non occasionalità le testimonianze sono convergenti nell'affermare come le attività ulteriori – ad esempio il servizio al banco – fossero sempre successive, e comunque residuali, rispetto al lavoro di assemblaggio delle insalate. VIII. E' accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 5° del CCNL in ragione dell'attività lavorativa effettivamente svolta.
L'accertamento deve partire dalla premessa per cui è incontestato, e comunque provato, il fatto che parte ricorrente abbia svolto nel corso della prestazione lavorativa l'attività di assemblaggio delle c.d. "insalatone."
2 E' invece provata, come visto sopra, la prevalenza e non occasionalità di detta attività. 3 Al riguardo è principio pacifico quello per cui in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale (Cassazione n. 2969/2021). 4 L'attività di assemblaggio delle c.d. “insalatone" - mansione professionalmente più significativa di quella del servizio al banco e della pulizia - non rientra nella descrizione del 6° livello che include colui che "partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina". 5 Per "preparazione dei cibi" deve intendersi, a rigor di logica e vista la distinzione con l'attività di preparazione delle portate ma delle componenti delle portate stesse.cuoco, non 6 L'attività di assemblaggio delle c.d. “insalatone”, per quanto semplice in ragione della semplicità della preparazione della portata (al pari di altre portate "calde" del resto, rilevando comunque che la preparazione richiede una specifica attività di dosaggio delle componenti anche in ragione della mole delle preparazioni di un servizio mensa), rientra nell'attività di “approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto" previsto dal 6° livello. Ragionando diversamente la c.d. “insalatona” non dovrebbe esser annoverata tra le portate (principali) della carta (ma il termine gergale con cui è indicata
è volta proprio a distinguerla dall'insalata come portata di “contorno”) e non vi sarebbe una distinzione tra "approntamento dei pasti” (da intendersi come preparazione delle portate) e “preparazione dei cibi"
(da intendersi come preparazione delle singole componenti delle portate). IX. E' accertato, di conseguenza, anche il diritto alla giusta retribuzione per il lavoro svolto. Il relativo conteggio presentato da parte ricorrente (doc. 12 ricorso), non contestato specificatamente da parte resistente nella memoria, appare attendibili e quindi utilizzabile per la liquidazione del dovuto.
X. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione - considerando il valore della controversia, i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n.
23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate (la maggior parte delle quali derivate dalle eccezioni e difese, infondate, della parte soccombente), dell'attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio. E' altresì riconosciuto il diritto al rimborso delle spese per la c.t.p. contabile in quanto serventi alla definizione della controversia.
p.q.m.
I. Accerta il diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel 6° S livello CCNL Turismo Pubblici
Esercizi per il periodo dal 26.01.2014 al 21.10.2021. II. Condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive per la somma di 5.706,36 euro, oltre interessi e rivalutazione. III. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 2.540 euro, oltre accessori dovuti per legge. IV. Condanna parte resistente al rimborso delle spese di c.t.p. sostenute da parte ricorrente e pari a 521 euro.
17/09/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta