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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 19/06/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria TE -Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO -Consigliere
3) Avv. Maria Filippa LEONE -Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza e assistenza in grado di appello iscritta al N. 423 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza dell'11.6.2025
T R A
(C.F.: , in Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Riccardo Salvo e Antonio Andriulli, giusta procura generale alle liti in atti,
elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Istituto in Taranto alla via
Golfo di Taranto n. 7/D
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._1
Martina Franca alla via Bernardo Leone n. 1/16, presso lo studio degli avv.ti
Francesco Caramia e Giovanni Caramia, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti,
- APPELLATA -
Oggetto: assegno sociale
All'udienza dell'11.6.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l'appellata sentenza (n. 2418/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva la domanda proposta da volta al CP_1
riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, legge 8.8.1995 n. 335,
e condannava l' a corrisponderle l'assegno sociale in misura di legge con Pt_1
decorrenza dall'1.11.2019, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese di causa.
Riteneva il Tribunale che la circostanza che l'istante avesse rinunciato all'assegno di mantenimento in sede di separazione legale non fosse ostativa al riconoscimento della prestazione richiesta, in considerazione che per la concessione dell'assegno sociale in favore dei cittadini italiani ultrasessantacinquenni, l'art. 3, comma 6, legge
8.8.1995 n. 335 prescrive il possesso di redditi inferiori ad una determinata soglia senza alcun rilievo alle cause che abbiano determinato la bassa situazione reddituale.
Avverso tale decisione proponeva appello l chiedendone la riforma ed Pt_1
insistendo per il rigetto della domanda di assegno sociale, vinte le spese.
Resisteva chiedendo il rigetto del gravame per la sua infondatezza CP_1
con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo e con riferimenti giurisprudenziali l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver pretermesso l'esigenza assistenziale della prestazione richiesta nonostante la rinuncia all'assegno di mantenimento. Sostiene
l'appellante che se la avesse accettato di ricevere il mantenimento dal marito CP_1
–il quale con i redditi in suo possesso lo avrebbe garantito- non si sarebbe determinata l'insorgenza dell'obbligo della prestazione assistenziale. Evidenzia, comunque,
l'appellante che la avrebbe dovuto previamente richiedere al Tribunale la CP_1
modifica degli accordi economici e solo in caso di motivato diniego l' sarebbe Pt_2
stato tenuto ad erogare l'assegno sociale.
La sentenza non merita le censure rivoltele dall'appellante.
2 Come correttamente rilevato dal primo giudice, la rinuncia da parte del coniuge più debole all'assegno di mantenimento nel corso del giudizio di separazione non preclude il diritto di quest'ultimo alla corresponsione dell'assegno sociale da parte dell' . Pt_1
Infatti, “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare,
desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno. in particolare, si è affermato (Cass. n. 24954 del 2021) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole” (Cass. 13.8. 2024 n. 22755).
La sentenza impugnata si è conformata ai predetti principi e, pertanto, va integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Condanna l'appellante al pagamento dei compensi di questo grado di giudizio che si liquidano in €. 1.769,00 in favore dell'appellata, con distrazione ai suoi procuratori costituiti, anticipanti..
3 3) Dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Taranto, 11.6.2025
Il Consigliere Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria TE
4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria TE -Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO -Consigliere
3) Avv. Maria Filippa LEONE -Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza e assistenza in grado di appello iscritta al N. 423 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza dell'11.6.2025
T R A
(C.F.: , in Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Riccardo Salvo e Antonio Andriulli, giusta procura generale alle liti in atti,
elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Istituto in Taranto alla via
Golfo di Taranto n. 7/D
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._1
Martina Franca alla via Bernardo Leone n. 1/16, presso lo studio degli avv.ti
Francesco Caramia e Giovanni Caramia, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti,
- APPELLATA -
Oggetto: assegno sociale
All'udienza dell'11.6.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l'appellata sentenza (n. 2418/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva la domanda proposta da volta al CP_1
riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, legge 8.8.1995 n. 335,
e condannava l' a corrisponderle l'assegno sociale in misura di legge con Pt_1
decorrenza dall'1.11.2019, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese di causa.
Riteneva il Tribunale che la circostanza che l'istante avesse rinunciato all'assegno di mantenimento in sede di separazione legale non fosse ostativa al riconoscimento della prestazione richiesta, in considerazione che per la concessione dell'assegno sociale in favore dei cittadini italiani ultrasessantacinquenni, l'art. 3, comma 6, legge
8.8.1995 n. 335 prescrive il possesso di redditi inferiori ad una determinata soglia senza alcun rilievo alle cause che abbiano determinato la bassa situazione reddituale.
Avverso tale decisione proponeva appello l chiedendone la riforma ed Pt_1
insistendo per il rigetto della domanda di assegno sociale, vinte le spese.
Resisteva chiedendo il rigetto del gravame per la sua infondatezza CP_1
con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo e con riferimenti giurisprudenziali l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver pretermesso l'esigenza assistenziale della prestazione richiesta nonostante la rinuncia all'assegno di mantenimento. Sostiene
l'appellante che se la avesse accettato di ricevere il mantenimento dal marito CP_1
–il quale con i redditi in suo possesso lo avrebbe garantito- non si sarebbe determinata l'insorgenza dell'obbligo della prestazione assistenziale. Evidenzia, comunque,
l'appellante che la avrebbe dovuto previamente richiedere al Tribunale la CP_1
modifica degli accordi economici e solo in caso di motivato diniego l' sarebbe Pt_2
stato tenuto ad erogare l'assegno sociale.
La sentenza non merita le censure rivoltele dall'appellante.
2 Come correttamente rilevato dal primo giudice, la rinuncia da parte del coniuge più debole all'assegno di mantenimento nel corso del giudizio di separazione non preclude il diritto di quest'ultimo alla corresponsione dell'assegno sociale da parte dell' . Pt_1
Infatti, “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare,
desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno. in particolare, si è affermato (Cass. n. 24954 del 2021) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole” (Cass. 13.8. 2024 n. 22755).
La sentenza impugnata si è conformata ai predetti principi e, pertanto, va integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Condanna l'appellante al pagamento dei compensi di questo grado di giudizio che si liquidano in €. 1.769,00 in favore dell'appellata, con distrazione ai suoi procuratori costituiti, anticipanti..
3 3) Dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Taranto, 11.6.2025
Il Consigliere Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria TE
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