TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/07/2025, n. 11339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11339 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33506/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. CI De DI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 33506 /2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), in proprio nonché quale unico genitore Parte_1 C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori (c.f. Persona_1
) ed (c.f. rappresentata e C.F._2 Parte_2 C.F._3 difeso dall'avv. CARBONE ANDREA (CF ) giusta procura in atti. C.F._4
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore ed Controparte_1 P.IVA_1 amministratori delegati, rappresentata e difesa dall'avv. MORMINO ANNA PAOLA (CF
), giusta procura in atti C.F._5
CONVENUTA
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Dei fatti storici e processuali posti a fondamento del presente procedimento
Con citazione notificata il 06.05.2022 in proprio e in qualità di unico genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori ed ha Persona_1 Parte_2 convenuto in giudizio la deducendo: Controparte_1
- che, in data 4.12.2019, marito dell'odierna attrice e padre dei minori suindicati, Persona_2 mentre percorreva la S.S.4 Dir. in bicicletta, era stato travolto dall'autovettura targata
DV574FC, di proprietà e condotta da ed assicurata presso la Parte_3 CP_1
- che a causa del sinistro, era deceduto sul posto;
Persona_2 - che, in base al verbale redatto dalla Polizia Stradale intervenuta, la responsabilità del sinistro andava ascritta interamente al conducente dell'autovettura, il quale procedeva a velocità elevata ed aveva avuto un colpo di sonno;
- che la riconosciuta la responsabilità esclusiva del veicolo assicurato, aveva Controparte_1 formulato un'offerta reale ex art. 1220 c.c. nei confronti dell'odierna parte attrice, nella misura di euro 381.000,00 per ciascun avente diritto (di cui 291.000,00 per il danno morale da morte e 90.000,00 quale risarcimento del danno patrimoniale per il mancato apporto reddituale);
- che dette somme erano state trattenute quale acconto sulla maggior somma spettante a titolo risarcitorio;
- di avere subito, anche un danno biologico proprio, costituito da uno stato di sofferenza psicologica cronicizzata, nota come danno da lutto complicato, così come rappresentato dal prof. a seguito di esame psichico degli odierni attori;
Persona_3
- che tale voce di danno si era concretizzata in un'invalidità temporanea pari al 20% per
[...]
moglie del defunto, e pari al 15% per ciascuno dei figli, da liquidare nella misura Parte_1 di euro 49.030 in favore di , di euro 38.644,00 nei confronti di Parte_4 Persona_1
nonché di euro 39.471,00 nei confronti di
[...] Parte_2
- che detto danno biologico, non rientrante nel danno morale da perdita parentale già oggetto di liquidazione, era stato disconosciuto da CP_1
- che il danno patrimoniale da mancato apporto reddituale era stato liquidato da in CP_1 misura notevolmente inferiore a quanto spettante, posto che a spettava la Parte_1 maggior somma di euro 238.481,00, calcolata sulla base del reddito annuo del defunto, pari ad 30.000,00, e considerando, su tale base, i due terzi che lo stesso destinava ai bisogni della famiglia (pari ad euro 20.000,00), riducendo la cifra così risultante del 50% per ricavare le somme destinate al coniuge (euro 10.000,00) e, infine, moltiplicando tale cifra per il coefficiente di 23,8481, tenuto conto dell'età (51 anni) della moglie al momento del decesso del marito;
- che, nel risarcimento liquidato da non erano compresi i danni alla bicicletta, stimati CP_1 in euro 6.596,00, né le spese funerarie e di sepoltura, pari ad euro 5.462,00;
- di avere inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per le consulenze medico legali del prof. (euro 3.660,00), nonché delle spese legali per l'assistenza e difesa in giudizio. Per_3
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della domanda attorea e Controparte_1 deducendo, in particolare:
- l'assenza di valore probatorio della consulenza tecnica di parte per provare la sussistenza di un danno biologico iure proprio; - l'insussistenza di prova in ordine all'esistenza di una patologia, incidente in modo negativo sulla vita degli attori, né alla sua eventuale derivazione causale dal sinistro, sicché non poteva essere riconosciuta la sussistenza di un danno biologico ulteriore rispetto al danno morale da perdita parentale, già fatto oggetto di liquidazione;
- che il pagamento già effettuato nei confronti degli odierni attori, pari ad euro 381.000,00 per ciascun avente diritto, deve ritenersi pienamente satisfattivo, con conseguente necessità di dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
- che, ove l'importo corrisposto fosse ritenuto non satisfattivo, il contraddittorio viene accettato nel solo limite massimale residuo della polizza alla luce di tutti i pagamenti già eseguiti (doc.
1-5), da rivalutare e detrarre da quanto eventualmente riconosciuto ancora dovuto;
- che, inoltre, tanto il coniuge quanto i figli minori del defunto sono beneficiari di pensione indiretta da parte dell'inps, il cui importo va scomputato rispetto al risarcimento dovuto dal danneggiante in base al principio della compensatio lucri cum damno;
- l'infondatezza della domanda di cumulo di interessi e valutazione monetaria in quanto il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale è debito di valore sicché è sottratto al rischio di svalutazione ed il suo importo monetario va determinato al momento della liquidazione.
Nel corso del giudizio è stata disposta ctu medico legale al fine di rispondere ai seguenti quesiti: “
1. Indichi puntualmente quanto da questi riferito in ordine al contesto personale, familiare
e sociale prima e dopo l'evento traumatico;
2. Indichi puntualmente quanto da questi riferito in ordine ai sintomi da questi riferiti;
3. Indichi puntualmente quanto da esso c.t.u. appurato personalmente in ordine sintomi rilevati;
4. Indichi puntualmente, sulla scorta di quanto appurato ai punti che precedono, quale tipologia di disturbo si sia stata rilevata e ciò secondo i parametri di cui al DSM-5TR;
5. Indichi se e in che termini i sintomi rilevati rientrino nei criteri diagnostici relativi al disturbo individuato, avendo cura di indicarli puntualmente uno per uno, anche con l'indicazione della rispettiva entità;
6. Sulla scorta di quanto emerso ai punti che precedono effettui il c.t.u. una valutazione motivata in ordine all'eventuale invalidità permanente e temporanea rilevata”. Il consulente ha rassegnato le proprie conclusioni come segue: “Alla luce di quanto appena ricordato non vi sono dubbi che la morte improvvisa e traumatica del sig abbia provocato un Persona_2 disturbo nei propri congiunti, corredato da documentazione per la signora (prescrizioni Parte_1 farmacologiche e relazione della drssa ), mentre solo obiettivabile per i figli. Per_4
Relativamente a questi ultimi si deve anche considerare il sovrapporsi di altri fattori, che sono consistiti nelle chiusure legate al Covid per il primogenito (che non hanno facilitato la Per_2 tendenza all'isolamento sviluppata dal ragazzo), e la sussistenza di un Disturbo misto delle abilità scolastiche per la secondogenita . Considerando tutti i fattori sopra elencati, prendendo Pt_2 come riferimento “Le tabelle delle menomazioni all'integrità psicofisica” (contenute nel decreto del presidente della Repubblica del 7/09/2005, n. 209) e quelle contenute nel recente aggiornamento del
Manuale Ronchi, , ( ), si propone per: Per_5 Per_6 CP_2 Controparte_3 Parte_1
, avendo un “Disturbo da Lutto persistente e complicato”, forma lieve, un IP (menomazione
[...] integrità psicofisica) pari a 25%. , avendo un Disturbo dell'adattamento cronico, Persona_1 con umore depresso, un IP pari a 10%. , avendo un Disturbo dell'adattamento Parte_2 cronico, con ansia, un IP pari a 10%” (ctu a firma dott.ssa , depositata l'8/10/2024). Persona_7
2. Danno biologico
Premessa l'intervenuta liquidazione del cd danno da perdita del rapporto parentale in via stragiudiziale, nella presente sede parte attrice richiede la liquidazione del danno legato alla compromissione dell'integrità psicofisica consistente in malattia del corpo distinta rispetto al turbamento psichico soggettivo legato allo sconvolgimento dell'esistenza e costituito da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita derivati dalla perdita del congiunto (cfr. in tema: Cassazione civile, sez. III, 20 agosto 2015 n. 16992).
Viene chiesto nella presente sede, quindi, il ristoro della compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo -suscettibile di accertamento medico legale- e da cui sia derivato un complessivo peggioramento del complessivo stato di benessere e delle condizioni di vita del soggetto leso (ex multis v. in tal senso: Cassazione civile sez. III, 09/12/1994, n.10539). Si tratta di un danno consistente: “nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della lesione psicofisica” (Cassazione civile sez. lav., 12/05/2006, n.11039) che incide in maniera negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è astrattamente compatibile con il danno da perdita del congiunto (“in tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico- relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale pregiudizio arrecato all'integrità psico- fisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art. 32 Cost. (Sez. 3, Ordinanza n. 9857 del 28/03/2022, Rv. 664263 - 02)” Cassazione civile sez. III, 05/09/2023, n.25907).
Nella specie, il consulente ha stimato sussistenti profili di danno psichico in capo agli odierni attori, con indagini condotte in conformità del mandato ricevuto e fornendo risposta esaustiva ai quesiti, dando conto delle metodologie di indagine seguite, nonché delle posizioni della letteratura scientifica di riferimento. Le conclusioni cui giunge il ctu sono scevre da vizi logici, di tal che possono essere fatte proprie nella presente sede.
Avendo il ctu evidenziato l'insorgere di patologie psichiche di tipo cronico in capo agli odierni attori
(disturbo da lutto persistente e complicato in capo a disturbo dell'adattamento Parte_1 cronico con umore depresso, in capo ad disturbo dell'adattamento cronico con Persona_1 ansia, in capo a , con incidenza negativa sugli aspetti dinamico relazionali e sullo Parte_2 svolgimento delle attività quotidiane, che non si esauriscono nella mera sofferenza interiore per la perdita di una persona cara, può quindi dirsi sussistente il danno in commento con una quantificazione che -per i figli- va integralmente condivisa nella presente sede. Quanto alla madre, tenuto conto del miglioramento della condizione clinica attestata dalla mancata documentazione di prescrizione farmacologiche dal 2023 all'attualità deve stimarsi sussistente una malattia invalidante nei limiti della domanda del 20%, come peraltro richiesto in citazione.
Non ostano alle conclusioni cui è giunto il ctu le osservazioni formulate dai consulenti di parte dovendosi fare proprie le considerazioni espresse dall'ausiliario del giudice nell'integrazione depositata il 14.03.2025 e a cui deve farsi rinvio nella presente sede.
In particolare, occorre osservare come: i. nella “ricostruzione anamnestica e nell'esame psichico” sono riportati gli elementi in fatto riscontrati dal consulente in maniera obiettiva, ossia elementi deputati a fondare la diagnosi che, invece, implica valutazioni;
ii. il nesso causale fra la condizione obiettiva riscontrata e il sinistro per cui è causa è stato stimato esistente in ragione dell'assenza di simulazione dei test psicodiagnostici somministrati all'attrice e dell'intervenuta documentazione della prescrizione di farmaci sino al 2023, ossia per un periodo superiore all'anno considerato fisiologico nel lutto;
iii. la diagnosi deve essere compiuta tenendo conto di tutti gli elementi raccolti nel corso delle indagini;
iv. pur nell'astratta possibilità che le patologie rilevate possano avere causa diversa rispetto al sinistro per cui è causa non vi sono indici che una diversa causa ci sia effettivamente stata;
v. la nomina di consulente dalla specialità medico-legale non appare necessaria essendo stata contestata in radice la diagnosi espressa dal consulente e non la quantificazione in termini percentuali del disturbo, rigettandosi quindi l'istanza riproposta da parte convenuta sin nella comparsa conclusionale.
In ordine alla quantificazione del danno occorre impiegare il sistema del c.d. punto variabile, applicando nella presente sede le Tabelle elaborate dal Tribunale di Roma.
Detto sistema nasce allo scopo di contenere la discrezionalità dei singoli giudici nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale, in modo da garantire l'uniformità dei risarcimenti ed evitare così che a situazioni simili vengano fornite soluzioni dissonanti, in contrasto con l'art. 3 Cost. Nello specifico, il sistema del punto variabile attribuisce, a ciascun punto di invalidità, un determinato valore monetario. Il valore del punto non è tuttavia lasciato alla discrezionalità del giudice, ma è predeterminato secondo una precisa funzione matematica ed è stabilito in funzione crescente rispetto al crescere dell'invalidità e in funzione decrescente rispetto all'età della vittima. In valore del punto cresce geometricamente rispetto al crescere dell'invalidità (sicché ad invalidità doppie corrisponderanno risarcimenti più che doppi), mentre decresce in modo aritmetico rispetto all'età del danneggiato. In tal modo viene assicurata la tendenziale corrispondenza tra gravità delle lesioni ed entità del risarcimento, in ossequio al principio medico legale per cui la sofferenza e i disagi legati a un'invalidità crescono in modo progressivo rispetto al crescere dell'invalidità stessa. In base al criterio del punto variabile, una volta stabilito il valore monetario iniziale del singolo punto, è possibile sviluppare una tabella nella quale indicare l'ammontare complessivo del risarcimento dovuto per ogni grado di invalidità e per ogni fascia di età del danneggiato. Il sistema tabellare a punto variabile, quindi, determina il risarcimento moltiplicando il grado di percentuale di invalidità permanente per una somma di denaro corrispondente al singolo punto di invalidità e abbattendo il risultato al crescere dell'età della vittima, in quanto un soggetto più giovane ha davanti a sé, presumibilmente, un maggior numero di anni ancora da vivere, che determinano una protrazione del danno nel tempo. Per giurisprudenza pacifica di legittimità, il sistema a punto variabile è idoneo a calcolare una liquidazione equa, purché la valutazione standardizzata sia adeguata al caso concreto.
In base a tali premesse ed in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma, il risarcimento deve essere liquidato come segue:
- Per valore base del punto per un'invalidità permanente del 20% Parte_1 pari ad euro 3.807,63; valore del punto moltiplicato per il grado di invalidità e commisurato all'età del soggetto al momento del sinistro, di 51 anni, pari ad euro
57114,45;
- Per valore base del punto per un'invalidità permanente del 10% Persona_1 pari ad euro 2.567,30; valore del punto moltiplicato per il grado di invalidità e commisurato all'età del soggetto al momento del sinistro, di 14 anni, pari ad euro
24.004,23;
- Per valore base del punto per un'invalidità permanente del 10% pari Parte_2 ad euro 2.567,30; valore del punto moltiplicato per il grado di invalidità e commisurato all'età del soggetto al momento del sinistro, di 10 anni, pari ad euro
24.517,69.
Spetta a parte attrice anche la liquidazione degli interessi e la rivalutazione sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. Trattasi del danno cagionato dal ritardato adempimento, ossia di un lucro cessante, consistente nel mancato godimento dell'intera somma dovuta, somma che, ove ottenuta tempestivamente, sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Il risarcimento di tale danno va liquidato equitativamente ex art. 2056 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI rivalutato dall'Istat),
e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore
(cfr. C. cass. Sez. Un. n. 1712/1995).
La scelta del saggio applicabile non è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice ma, trattandosi di apposita domanda, devono essere provati i fatti costitutivi su cui la stessa si fonda, quali ad esempio “superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito”
(Cassazione civile sez. I, 10/05/2022, n.14837).
In mancanza di prova del maggior danno, il lucro cessante appare equitativamente individuabile nel rendimento degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art 1224 c.c.
Quanto al decorso del termine della rivalutazione, lo stesso va individuato al giorno in cui è sorto il credito e quindi, trattandosi di credito extracontrattuale, alla data del sinistro.
Nel caso di specie, non avendo gli attori offerto prova di un presumibile impiego del denaro in termini più redditizi rispetto al corso degli interessi in misura legale, si deve tenere conto di questi ultimi ai fini della liquidazione di rivalutazione e interessi.
3. Sul danno patrimoniale da mancato apporto reddituale
Quanto al danno da mancato apporto reddituale, occorre stabilite se la cifra di euro 90.000,00 già liquidata da nei confronti di sia congrua a risarcire il lucro cessante, CP_1 Parte_1 derivante dalla perdita del contributo economico versato dal defunto marito.
In via preliminare, appare utile rammentare alcuni principi in punto di diritto che sono stati espressi dalla giurisprudenza di legittimità e a cui deve prestarsi adesione nella presente sede per la loro capacità di individuare le caratteristiche del danno in questione e della correlata domanda: a. “costituisce un'autonoma domanda quella concernente la liquidazione del danno patrimoniale per il lucro cessante conseguente all'invalidità (…) riportata a seguito di sinistro, già accertata e liquidata in relazione al danno non patrimoniale: essa merita, ricorrendone i presupposti di allegazione e prova, una specifica liquidazione, anche di carattere equitativo, di cui il giudice deve dare conto nella propria motivazione” (Cass. Civ., Sez. III, sent. N.13772 del
31.05.2018);
b. “La liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta, per la moglie, moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, corrispondente all'età del più giovane tra i due;
e per il figlio in base ad un coefficiente di capitalizzazione d'una rendita temporanea, corrispondente al numero presumibile di anni per
i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno;
nell'uno, come nell'altro caso, il reddito da porre
a base del calcolo dovrà comunque: (a) essere equitativamente aumentato, per tenere conto dei presumibili incrementi che il lavoratore avrebbe ottenuto, se fosse rimasto in vita;
(b) essere ridotto della quota di reddito che la vittima avrebbe destinato a sè, del carico fiscale e delle spese per la produzione del reddito" (Cassazione civile sez. VI, 16/03/2018, n.6619);
c. danno in questione comprende tanto la perdita subita, quanto il mancato guadagno e, se liquidato sottoforma di capitale – in luogo che con rendita ex art. 2057 c.c. –, va liquidato moltiplicando: “il reddito annuo perduto dalla vittima (al netto delle imposte e debitamente rivalutato all'epoca della liquidazione) per un numero che tenga già conto del montante di anticipazione. Questo numero è detto coefficiente di capitalizzazione”, con la precisazione che:
“il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano” (Cass. Civ., Sez. III, sent.
n. 20615 del 14.10.2015; confermata anche dalle successive: Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 10499 del 28.04.2017; Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 18093 del 31.08.2020; Cass. Civ., Sez. III, sent. n.
9002 del 21.03.2022);
d. la base di calcolo per il danno cagionato nell'ambito di sinistri stradali è indicata dall'art. 137 del Codice delle assicurazioni private, secondo cui: “Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti
e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni (…). In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale”.
Nella specie:
a) deve optarsi per la liquidazione del danno sottoforma di capitale, e ciò tenuto conto del rapporto fra la parte danneggiata e l'assicurazione, che è per sua natura destinato ad esaurirsi all'esito del giudizio;
b) il reddito annuo lordo da stipendio di pari ad 36.100,00 (cfr. doc. 20d modello Persona_2
730-2017), al netto degli oneri fiscali è pari a euro 27.777,00. Ora, stimando che Per_2 avrebbe presumibilmente destinato 1/3 del proprio stipendio a soddisfare i propri
[...] bisogni personali, i restanti 2/3 vanno divisi per due (cfr. in tal senso art. 85 del T.U. D.P.R.
n. 1124/1965, non direttamente applicabile alla fattispecie in esame e pur tuttavia utilizzabile quale criterio equitativo trattandosi di fattispecie simile) avendosi quindi -quale base di calcolo l'importo di euro 9.305,50;
c) Con riguardo ai coefficienti per procedere alla capitalizzazione, tenuto conto dell'esigenza di avvalersi di criteri che siano il più possibile aderenti alla durata di vita media della persona all'attualità, si stima di dover fare ricorso al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 novembre 2016, recante: “Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l'uso delle medesime”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre
2016. Nella specie, trattasi di liquidazione del danno spettante al coniuge superstite, deve prendersi a riferimento la Tavola 7 (“Coefficienti relativi ad infortunati”) e l'età della coniuge superstite alla data del calcolo (di anni 51) che prevede un coefficiente di capitalizzazione pari a 23,8481;
d) Pertanto, l'ulteriore voce di danno relativa al mancato importo reddituale da liquidarsi in favore di è da quantificarsi in € 221.918,49 (ossia: € 9.305,50× 23,8481); Parte_1
e) Appare equo aumentare il citato importo a euro 230.000,00 per tenere conto dell'aumento che usualmente si verifica nello stipendio del dipendente.
Da tale importo, pari ad euro 230.00,00 va detratto l'acconto di euro 90.000,00 liquidato da con bonifico del 17.7.2019 (cfr. doc. 2 fasc. attrice) secondo il criterio che segue: “a) CP_1 rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito
o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: c1) per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
c2) per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente”
(Cassazione civile sez. III, 07/08/2023, n.23927). Quale saggio appare equo indicare quello degli interessi legali tempo per tempo vigenti.
Non osta alla conclusione che precede quanto dedotto da parte convenuta in ordine al percepimento di pensione indiretta da parte dell'INPS.
A prescindere dall'assenza in atti di prova quanto all'eventuale importo di detta pensione, ad ogni modo debbono farsi proprie nella presente sede le considerazioni espresse a sezioni unite dalla corte di cassazione che -componendo un contrasto sorto sul punto- ha affermato il seguente principio di diritto: “Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto" (Cassazione civile sez. un.,
22/05/2018, n.12564). Detto principio non è stato oggetto di contestazione in punto di diritto nella presente sede di tal che può rinviarsi alle motivazioni espresse in detta ultima pronuncia senza ulteriori considerazioni.
4. Ulteriori statuizioni
Con riferimento alle ulteriori voci di danno patrimoniale:
1) Le spese funerarie sono documentate da: fattura dell'importo di euro 4.862,00 del 05.12.2018
(cfr. doc.8 citazione) ed estratto di conto corrente bancario diportante il pagamento della stessa in data 07.03.2019 (cfr. doc.1 memorie ex art.183 co.6 n.2 cpc parte attrice): tale spesa può essere risarcita non essendo contestata la prestazione resa, essendo congruo il costo della stessa ed essendovi prova del pagamento;
2) Le spese per le tre consulenze psichiatriche sono documentate da: copia delle tre consulenze effettuate sulle persone degli attori, fattura di euro 3.000,00 oltre iva del 19.05.2021 (cfr. doc.3 citazione) e corrispondente bonifico di euro 3.660,00 del 13.05.2021 (cfr. doc.2 memorie ex art.183 co.6 n.2 cpc parte attrice): tale spesa può essere risarcita essendovi prova della prestazione resa, della congruità del costo di detta prestazione e del pagamento della stessa;
3) Spese relative alla riparazione della bicicletta documentate da: preventivo di riparazione (cfr. doc.7 citazione) e fotografie asseritamente riproducenti il mezzo incidentato (cfr. doc.8 memoria ex art.183 co.6 n.2 cpc parte attrice). A riguardo, parte convenuta nella memoria ex art.183 co.6 n.3 cpc ha così dedotto: “si contestano le foto del velocipede in quanto prive di data e dunque prive di qualsivoglia valore probatorio tanto più che, mancando la fattura di acquisto del velocipede, manca la prova della conformità di quanto raffigurato”. Alla prima udienza utile parte attrice non ha dedotto in ordine alla riferibilità delle dette foto al mezzo su cui viaggiava al momento del sinistro. La domanda di risarcimento di detta Persona_2 voce di danno va quindi rigettata non essendo stata raggiunta sufficiente prova in ordine alla congruità dell'importo richiesto.
Anche sugli importi liquidati a titolo di danno emergente (spese funerarie e spese per le consulenze) trattandosi di debito di valore, spettano interessi e rivalutazioni, pur se come data da cui effettuare il conteggio deve essere presa in considerazione non la data dell'illecito bensì la data dell'esborso.
Inoltre, sulla somma complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi indicati, poichè l'entità risarcitoria, una volta liquidata, assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento decorrono gli interessi legali di cui all'art. 1284, c. 4 c.c.
Quanto alla domanda di condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. si configura nel caso in cui “la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”.
A tal fine, pertanto, non è sufficiente la soccombenza, ma occorre un quid pluris costituito dalla consapevolezza dell'infondatezza delle proprie ragioni, nelle forme del dolo, ovvero da una grave negligenza nel valutare l'opportunità di difendersi in giudizio.
Nel presente giudizio, non emergono profili di dolo o di colpa grave a carico di la quale ha CP_1 prontamente liquidato una parte dell'importo dovuto in sede stragiudiziale, limitandosi nella presente sede a sostenere la satisfattività e congruità del risarcimento già erogato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come segue, in applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. 55/2014. Valore della controversia superiore ad euro 260.000; fase di studio della controversia, parametri minimi, euro 1.687,50; fase introduttiva del giudizio, parametri minimi, euro
1.113,50; fase istruttoria e di trattazione, parametri medi, euro 9.915,00; fase decisoria, parametri minimi, euro 2.935,00.
Vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma accoglie la domanda proposta da e per l'effetto: Parte_1
CONDANNA la convenuta al risarcimento dei danni indicati in motivazione, Controparte_1 che si liquida:
- Per danno biologico: euro 105.636,37 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
- Per danno da perdita di reddito: euro 230.000,00 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione da cui va detratto l'acconto secondo il criterio indicato in motivazione;
- Per il danno emergente: euro 8.522,00 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
il tutto oltre interessi ex art.1284 co.4 cpc da deposito del deposito della motivazione al saldo;
CONDANNA parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in euro 15.000,00 oltre previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso forfettario 15% e spese vive documentate;
PONE definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu
Così deciso in Roma, il 24.07.2025
Il Giudice
CI De DI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. CI De DI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 33506 /2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), in proprio nonché quale unico genitore Parte_1 C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori (c.f. Persona_1
) ed (c.f. rappresentata e C.F._2 Parte_2 C.F._3 difeso dall'avv. CARBONE ANDREA (CF ) giusta procura in atti. C.F._4
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore ed Controparte_1 P.IVA_1 amministratori delegati, rappresentata e difesa dall'avv. MORMINO ANNA PAOLA (CF
), giusta procura in atti C.F._5
CONVENUTA
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Dei fatti storici e processuali posti a fondamento del presente procedimento
Con citazione notificata il 06.05.2022 in proprio e in qualità di unico genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori ed ha Persona_1 Parte_2 convenuto in giudizio la deducendo: Controparte_1
- che, in data 4.12.2019, marito dell'odierna attrice e padre dei minori suindicati, Persona_2 mentre percorreva la S.S.4 Dir. in bicicletta, era stato travolto dall'autovettura targata
DV574FC, di proprietà e condotta da ed assicurata presso la Parte_3 CP_1
- che a causa del sinistro, era deceduto sul posto;
Persona_2 - che, in base al verbale redatto dalla Polizia Stradale intervenuta, la responsabilità del sinistro andava ascritta interamente al conducente dell'autovettura, il quale procedeva a velocità elevata ed aveva avuto un colpo di sonno;
- che la riconosciuta la responsabilità esclusiva del veicolo assicurato, aveva Controparte_1 formulato un'offerta reale ex art. 1220 c.c. nei confronti dell'odierna parte attrice, nella misura di euro 381.000,00 per ciascun avente diritto (di cui 291.000,00 per il danno morale da morte e 90.000,00 quale risarcimento del danno patrimoniale per il mancato apporto reddituale);
- che dette somme erano state trattenute quale acconto sulla maggior somma spettante a titolo risarcitorio;
- di avere subito, anche un danno biologico proprio, costituito da uno stato di sofferenza psicologica cronicizzata, nota come danno da lutto complicato, così come rappresentato dal prof. a seguito di esame psichico degli odierni attori;
Persona_3
- che tale voce di danno si era concretizzata in un'invalidità temporanea pari al 20% per
[...]
moglie del defunto, e pari al 15% per ciascuno dei figli, da liquidare nella misura Parte_1 di euro 49.030 in favore di , di euro 38.644,00 nei confronti di Parte_4 Persona_1
nonché di euro 39.471,00 nei confronti di
[...] Parte_2
- che detto danno biologico, non rientrante nel danno morale da perdita parentale già oggetto di liquidazione, era stato disconosciuto da CP_1
- che il danno patrimoniale da mancato apporto reddituale era stato liquidato da in CP_1 misura notevolmente inferiore a quanto spettante, posto che a spettava la Parte_1 maggior somma di euro 238.481,00, calcolata sulla base del reddito annuo del defunto, pari ad 30.000,00, e considerando, su tale base, i due terzi che lo stesso destinava ai bisogni della famiglia (pari ad euro 20.000,00), riducendo la cifra così risultante del 50% per ricavare le somme destinate al coniuge (euro 10.000,00) e, infine, moltiplicando tale cifra per il coefficiente di 23,8481, tenuto conto dell'età (51 anni) della moglie al momento del decesso del marito;
- che, nel risarcimento liquidato da non erano compresi i danni alla bicicletta, stimati CP_1 in euro 6.596,00, né le spese funerarie e di sepoltura, pari ad euro 5.462,00;
- di avere inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per le consulenze medico legali del prof. (euro 3.660,00), nonché delle spese legali per l'assistenza e difesa in giudizio. Per_3
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della domanda attorea e Controparte_1 deducendo, in particolare:
- l'assenza di valore probatorio della consulenza tecnica di parte per provare la sussistenza di un danno biologico iure proprio; - l'insussistenza di prova in ordine all'esistenza di una patologia, incidente in modo negativo sulla vita degli attori, né alla sua eventuale derivazione causale dal sinistro, sicché non poteva essere riconosciuta la sussistenza di un danno biologico ulteriore rispetto al danno morale da perdita parentale, già fatto oggetto di liquidazione;
- che il pagamento già effettuato nei confronti degli odierni attori, pari ad euro 381.000,00 per ciascun avente diritto, deve ritenersi pienamente satisfattivo, con conseguente necessità di dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
- che, ove l'importo corrisposto fosse ritenuto non satisfattivo, il contraddittorio viene accettato nel solo limite massimale residuo della polizza alla luce di tutti i pagamenti già eseguiti (doc.
1-5), da rivalutare e detrarre da quanto eventualmente riconosciuto ancora dovuto;
- che, inoltre, tanto il coniuge quanto i figli minori del defunto sono beneficiari di pensione indiretta da parte dell'inps, il cui importo va scomputato rispetto al risarcimento dovuto dal danneggiante in base al principio della compensatio lucri cum damno;
- l'infondatezza della domanda di cumulo di interessi e valutazione monetaria in quanto il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale è debito di valore sicché è sottratto al rischio di svalutazione ed il suo importo monetario va determinato al momento della liquidazione.
Nel corso del giudizio è stata disposta ctu medico legale al fine di rispondere ai seguenti quesiti: “
1. Indichi puntualmente quanto da questi riferito in ordine al contesto personale, familiare
e sociale prima e dopo l'evento traumatico;
2. Indichi puntualmente quanto da questi riferito in ordine ai sintomi da questi riferiti;
3. Indichi puntualmente quanto da esso c.t.u. appurato personalmente in ordine sintomi rilevati;
4. Indichi puntualmente, sulla scorta di quanto appurato ai punti che precedono, quale tipologia di disturbo si sia stata rilevata e ciò secondo i parametri di cui al DSM-5TR;
5. Indichi se e in che termini i sintomi rilevati rientrino nei criteri diagnostici relativi al disturbo individuato, avendo cura di indicarli puntualmente uno per uno, anche con l'indicazione della rispettiva entità;
6. Sulla scorta di quanto emerso ai punti che precedono effettui il c.t.u. una valutazione motivata in ordine all'eventuale invalidità permanente e temporanea rilevata”. Il consulente ha rassegnato le proprie conclusioni come segue: “Alla luce di quanto appena ricordato non vi sono dubbi che la morte improvvisa e traumatica del sig abbia provocato un Persona_2 disturbo nei propri congiunti, corredato da documentazione per la signora (prescrizioni Parte_1 farmacologiche e relazione della drssa ), mentre solo obiettivabile per i figli. Per_4
Relativamente a questi ultimi si deve anche considerare il sovrapporsi di altri fattori, che sono consistiti nelle chiusure legate al Covid per il primogenito (che non hanno facilitato la Per_2 tendenza all'isolamento sviluppata dal ragazzo), e la sussistenza di un Disturbo misto delle abilità scolastiche per la secondogenita . Considerando tutti i fattori sopra elencati, prendendo Pt_2 come riferimento “Le tabelle delle menomazioni all'integrità psicofisica” (contenute nel decreto del presidente della Repubblica del 7/09/2005, n. 209) e quelle contenute nel recente aggiornamento del
Manuale Ronchi, , ( ), si propone per: Per_5 Per_6 CP_2 Controparte_3 Parte_1
, avendo un “Disturbo da Lutto persistente e complicato”, forma lieve, un IP (menomazione
[...] integrità psicofisica) pari a 25%. , avendo un Disturbo dell'adattamento cronico, Persona_1 con umore depresso, un IP pari a 10%. , avendo un Disturbo dell'adattamento Parte_2 cronico, con ansia, un IP pari a 10%” (ctu a firma dott.ssa , depositata l'8/10/2024). Persona_7
2. Danno biologico
Premessa l'intervenuta liquidazione del cd danno da perdita del rapporto parentale in via stragiudiziale, nella presente sede parte attrice richiede la liquidazione del danno legato alla compromissione dell'integrità psicofisica consistente in malattia del corpo distinta rispetto al turbamento psichico soggettivo legato allo sconvolgimento dell'esistenza e costituito da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita derivati dalla perdita del congiunto (cfr. in tema: Cassazione civile, sez. III, 20 agosto 2015 n. 16992).
Viene chiesto nella presente sede, quindi, il ristoro della compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo -suscettibile di accertamento medico legale- e da cui sia derivato un complessivo peggioramento del complessivo stato di benessere e delle condizioni di vita del soggetto leso (ex multis v. in tal senso: Cassazione civile sez. III, 09/12/1994, n.10539). Si tratta di un danno consistente: “nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della lesione psicofisica” (Cassazione civile sez. lav., 12/05/2006, n.11039) che incide in maniera negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è astrattamente compatibile con il danno da perdita del congiunto (“in tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico- relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale pregiudizio arrecato all'integrità psico- fisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art. 32 Cost. (Sez. 3, Ordinanza n. 9857 del 28/03/2022, Rv. 664263 - 02)” Cassazione civile sez. III, 05/09/2023, n.25907).
Nella specie, il consulente ha stimato sussistenti profili di danno psichico in capo agli odierni attori, con indagini condotte in conformità del mandato ricevuto e fornendo risposta esaustiva ai quesiti, dando conto delle metodologie di indagine seguite, nonché delle posizioni della letteratura scientifica di riferimento. Le conclusioni cui giunge il ctu sono scevre da vizi logici, di tal che possono essere fatte proprie nella presente sede.
Avendo il ctu evidenziato l'insorgere di patologie psichiche di tipo cronico in capo agli odierni attori
(disturbo da lutto persistente e complicato in capo a disturbo dell'adattamento Parte_1 cronico con umore depresso, in capo ad disturbo dell'adattamento cronico con Persona_1 ansia, in capo a , con incidenza negativa sugli aspetti dinamico relazionali e sullo Parte_2 svolgimento delle attività quotidiane, che non si esauriscono nella mera sofferenza interiore per la perdita di una persona cara, può quindi dirsi sussistente il danno in commento con una quantificazione che -per i figli- va integralmente condivisa nella presente sede. Quanto alla madre, tenuto conto del miglioramento della condizione clinica attestata dalla mancata documentazione di prescrizione farmacologiche dal 2023 all'attualità deve stimarsi sussistente una malattia invalidante nei limiti della domanda del 20%, come peraltro richiesto in citazione.
Non ostano alle conclusioni cui è giunto il ctu le osservazioni formulate dai consulenti di parte dovendosi fare proprie le considerazioni espresse dall'ausiliario del giudice nell'integrazione depositata il 14.03.2025 e a cui deve farsi rinvio nella presente sede.
In particolare, occorre osservare come: i. nella “ricostruzione anamnestica e nell'esame psichico” sono riportati gli elementi in fatto riscontrati dal consulente in maniera obiettiva, ossia elementi deputati a fondare la diagnosi che, invece, implica valutazioni;
ii. il nesso causale fra la condizione obiettiva riscontrata e il sinistro per cui è causa è stato stimato esistente in ragione dell'assenza di simulazione dei test psicodiagnostici somministrati all'attrice e dell'intervenuta documentazione della prescrizione di farmaci sino al 2023, ossia per un periodo superiore all'anno considerato fisiologico nel lutto;
iii. la diagnosi deve essere compiuta tenendo conto di tutti gli elementi raccolti nel corso delle indagini;
iv. pur nell'astratta possibilità che le patologie rilevate possano avere causa diversa rispetto al sinistro per cui è causa non vi sono indici che una diversa causa ci sia effettivamente stata;
v. la nomina di consulente dalla specialità medico-legale non appare necessaria essendo stata contestata in radice la diagnosi espressa dal consulente e non la quantificazione in termini percentuali del disturbo, rigettandosi quindi l'istanza riproposta da parte convenuta sin nella comparsa conclusionale.
In ordine alla quantificazione del danno occorre impiegare il sistema del c.d. punto variabile, applicando nella presente sede le Tabelle elaborate dal Tribunale di Roma.
Detto sistema nasce allo scopo di contenere la discrezionalità dei singoli giudici nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale, in modo da garantire l'uniformità dei risarcimenti ed evitare così che a situazioni simili vengano fornite soluzioni dissonanti, in contrasto con l'art. 3 Cost. Nello specifico, il sistema del punto variabile attribuisce, a ciascun punto di invalidità, un determinato valore monetario. Il valore del punto non è tuttavia lasciato alla discrezionalità del giudice, ma è predeterminato secondo una precisa funzione matematica ed è stabilito in funzione crescente rispetto al crescere dell'invalidità e in funzione decrescente rispetto all'età della vittima. In valore del punto cresce geometricamente rispetto al crescere dell'invalidità (sicché ad invalidità doppie corrisponderanno risarcimenti più che doppi), mentre decresce in modo aritmetico rispetto all'età del danneggiato. In tal modo viene assicurata la tendenziale corrispondenza tra gravità delle lesioni ed entità del risarcimento, in ossequio al principio medico legale per cui la sofferenza e i disagi legati a un'invalidità crescono in modo progressivo rispetto al crescere dell'invalidità stessa. In base al criterio del punto variabile, una volta stabilito il valore monetario iniziale del singolo punto, è possibile sviluppare una tabella nella quale indicare l'ammontare complessivo del risarcimento dovuto per ogni grado di invalidità e per ogni fascia di età del danneggiato. Il sistema tabellare a punto variabile, quindi, determina il risarcimento moltiplicando il grado di percentuale di invalidità permanente per una somma di denaro corrispondente al singolo punto di invalidità e abbattendo il risultato al crescere dell'età della vittima, in quanto un soggetto più giovane ha davanti a sé, presumibilmente, un maggior numero di anni ancora da vivere, che determinano una protrazione del danno nel tempo. Per giurisprudenza pacifica di legittimità, il sistema a punto variabile è idoneo a calcolare una liquidazione equa, purché la valutazione standardizzata sia adeguata al caso concreto.
In base a tali premesse ed in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma, il risarcimento deve essere liquidato come segue:
- Per valore base del punto per un'invalidità permanente del 20% Parte_1 pari ad euro 3.807,63; valore del punto moltiplicato per il grado di invalidità e commisurato all'età del soggetto al momento del sinistro, di 51 anni, pari ad euro
57114,45;
- Per valore base del punto per un'invalidità permanente del 10% Persona_1 pari ad euro 2.567,30; valore del punto moltiplicato per il grado di invalidità e commisurato all'età del soggetto al momento del sinistro, di 14 anni, pari ad euro
24.004,23;
- Per valore base del punto per un'invalidità permanente del 10% pari Parte_2 ad euro 2.567,30; valore del punto moltiplicato per il grado di invalidità e commisurato all'età del soggetto al momento del sinistro, di 10 anni, pari ad euro
24.517,69.
Spetta a parte attrice anche la liquidazione degli interessi e la rivalutazione sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. Trattasi del danno cagionato dal ritardato adempimento, ossia di un lucro cessante, consistente nel mancato godimento dell'intera somma dovuta, somma che, ove ottenuta tempestivamente, sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Il risarcimento di tale danno va liquidato equitativamente ex art. 2056 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI rivalutato dall'Istat),
e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore
(cfr. C. cass. Sez. Un. n. 1712/1995).
La scelta del saggio applicabile non è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice ma, trattandosi di apposita domanda, devono essere provati i fatti costitutivi su cui la stessa si fonda, quali ad esempio “superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito”
(Cassazione civile sez. I, 10/05/2022, n.14837).
In mancanza di prova del maggior danno, il lucro cessante appare equitativamente individuabile nel rendimento degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art 1224 c.c.
Quanto al decorso del termine della rivalutazione, lo stesso va individuato al giorno in cui è sorto il credito e quindi, trattandosi di credito extracontrattuale, alla data del sinistro.
Nel caso di specie, non avendo gli attori offerto prova di un presumibile impiego del denaro in termini più redditizi rispetto al corso degli interessi in misura legale, si deve tenere conto di questi ultimi ai fini della liquidazione di rivalutazione e interessi.
3. Sul danno patrimoniale da mancato apporto reddituale
Quanto al danno da mancato apporto reddituale, occorre stabilite se la cifra di euro 90.000,00 già liquidata da nei confronti di sia congrua a risarcire il lucro cessante, CP_1 Parte_1 derivante dalla perdita del contributo economico versato dal defunto marito.
In via preliminare, appare utile rammentare alcuni principi in punto di diritto che sono stati espressi dalla giurisprudenza di legittimità e a cui deve prestarsi adesione nella presente sede per la loro capacità di individuare le caratteristiche del danno in questione e della correlata domanda: a. “costituisce un'autonoma domanda quella concernente la liquidazione del danno patrimoniale per il lucro cessante conseguente all'invalidità (…) riportata a seguito di sinistro, già accertata e liquidata in relazione al danno non patrimoniale: essa merita, ricorrendone i presupposti di allegazione e prova, una specifica liquidazione, anche di carattere equitativo, di cui il giudice deve dare conto nella propria motivazione” (Cass. Civ., Sez. III, sent. N.13772 del
31.05.2018);
b. “La liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta, per la moglie, moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, corrispondente all'età del più giovane tra i due;
e per il figlio in base ad un coefficiente di capitalizzazione d'una rendita temporanea, corrispondente al numero presumibile di anni per
i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno;
nell'uno, come nell'altro caso, il reddito da porre
a base del calcolo dovrà comunque: (a) essere equitativamente aumentato, per tenere conto dei presumibili incrementi che il lavoratore avrebbe ottenuto, se fosse rimasto in vita;
(b) essere ridotto della quota di reddito che la vittima avrebbe destinato a sè, del carico fiscale e delle spese per la produzione del reddito" (Cassazione civile sez. VI, 16/03/2018, n.6619);
c. danno in questione comprende tanto la perdita subita, quanto il mancato guadagno e, se liquidato sottoforma di capitale – in luogo che con rendita ex art. 2057 c.c. –, va liquidato moltiplicando: “il reddito annuo perduto dalla vittima (al netto delle imposte e debitamente rivalutato all'epoca della liquidazione) per un numero che tenga già conto del montante di anticipazione. Questo numero è detto coefficiente di capitalizzazione”, con la precisazione che:
“il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano” (Cass. Civ., Sez. III, sent.
n. 20615 del 14.10.2015; confermata anche dalle successive: Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 10499 del 28.04.2017; Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 18093 del 31.08.2020; Cass. Civ., Sez. III, sent. n.
9002 del 21.03.2022);
d. la base di calcolo per il danno cagionato nell'ambito di sinistri stradali è indicata dall'art. 137 del Codice delle assicurazioni private, secondo cui: “Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti
e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni (…). In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale”.
Nella specie:
a) deve optarsi per la liquidazione del danno sottoforma di capitale, e ciò tenuto conto del rapporto fra la parte danneggiata e l'assicurazione, che è per sua natura destinato ad esaurirsi all'esito del giudizio;
b) il reddito annuo lordo da stipendio di pari ad 36.100,00 (cfr. doc. 20d modello Persona_2
730-2017), al netto degli oneri fiscali è pari a euro 27.777,00. Ora, stimando che Per_2 avrebbe presumibilmente destinato 1/3 del proprio stipendio a soddisfare i propri
[...] bisogni personali, i restanti 2/3 vanno divisi per due (cfr. in tal senso art. 85 del T.U. D.P.R.
n. 1124/1965, non direttamente applicabile alla fattispecie in esame e pur tuttavia utilizzabile quale criterio equitativo trattandosi di fattispecie simile) avendosi quindi -quale base di calcolo l'importo di euro 9.305,50;
c) Con riguardo ai coefficienti per procedere alla capitalizzazione, tenuto conto dell'esigenza di avvalersi di criteri che siano il più possibile aderenti alla durata di vita media della persona all'attualità, si stima di dover fare ricorso al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 novembre 2016, recante: “Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l'uso delle medesime”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre
2016. Nella specie, trattasi di liquidazione del danno spettante al coniuge superstite, deve prendersi a riferimento la Tavola 7 (“Coefficienti relativi ad infortunati”) e l'età della coniuge superstite alla data del calcolo (di anni 51) che prevede un coefficiente di capitalizzazione pari a 23,8481;
d) Pertanto, l'ulteriore voce di danno relativa al mancato importo reddituale da liquidarsi in favore di è da quantificarsi in € 221.918,49 (ossia: € 9.305,50× 23,8481); Parte_1
e) Appare equo aumentare il citato importo a euro 230.000,00 per tenere conto dell'aumento che usualmente si verifica nello stipendio del dipendente.
Da tale importo, pari ad euro 230.00,00 va detratto l'acconto di euro 90.000,00 liquidato da con bonifico del 17.7.2019 (cfr. doc. 2 fasc. attrice) secondo il criterio che segue: “a) CP_1 rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito
o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: c1) per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
c2) per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente”
(Cassazione civile sez. III, 07/08/2023, n.23927). Quale saggio appare equo indicare quello degli interessi legali tempo per tempo vigenti.
Non osta alla conclusione che precede quanto dedotto da parte convenuta in ordine al percepimento di pensione indiretta da parte dell'INPS.
A prescindere dall'assenza in atti di prova quanto all'eventuale importo di detta pensione, ad ogni modo debbono farsi proprie nella presente sede le considerazioni espresse a sezioni unite dalla corte di cassazione che -componendo un contrasto sorto sul punto- ha affermato il seguente principio di diritto: “Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto" (Cassazione civile sez. un.,
22/05/2018, n.12564). Detto principio non è stato oggetto di contestazione in punto di diritto nella presente sede di tal che può rinviarsi alle motivazioni espresse in detta ultima pronuncia senza ulteriori considerazioni.
4. Ulteriori statuizioni
Con riferimento alle ulteriori voci di danno patrimoniale:
1) Le spese funerarie sono documentate da: fattura dell'importo di euro 4.862,00 del 05.12.2018
(cfr. doc.8 citazione) ed estratto di conto corrente bancario diportante il pagamento della stessa in data 07.03.2019 (cfr. doc.1 memorie ex art.183 co.6 n.2 cpc parte attrice): tale spesa può essere risarcita non essendo contestata la prestazione resa, essendo congruo il costo della stessa ed essendovi prova del pagamento;
2) Le spese per le tre consulenze psichiatriche sono documentate da: copia delle tre consulenze effettuate sulle persone degli attori, fattura di euro 3.000,00 oltre iva del 19.05.2021 (cfr. doc.3 citazione) e corrispondente bonifico di euro 3.660,00 del 13.05.2021 (cfr. doc.2 memorie ex art.183 co.6 n.2 cpc parte attrice): tale spesa può essere risarcita essendovi prova della prestazione resa, della congruità del costo di detta prestazione e del pagamento della stessa;
3) Spese relative alla riparazione della bicicletta documentate da: preventivo di riparazione (cfr. doc.7 citazione) e fotografie asseritamente riproducenti il mezzo incidentato (cfr. doc.8 memoria ex art.183 co.6 n.2 cpc parte attrice). A riguardo, parte convenuta nella memoria ex art.183 co.6 n.3 cpc ha così dedotto: “si contestano le foto del velocipede in quanto prive di data e dunque prive di qualsivoglia valore probatorio tanto più che, mancando la fattura di acquisto del velocipede, manca la prova della conformità di quanto raffigurato”. Alla prima udienza utile parte attrice non ha dedotto in ordine alla riferibilità delle dette foto al mezzo su cui viaggiava al momento del sinistro. La domanda di risarcimento di detta Persona_2 voce di danno va quindi rigettata non essendo stata raggiunta sufficiente prova in ordine alla congruità dell'importo richiesto.
Anche sugli importi liquidati a titolo di danno emergente (spese funerarie e spese per le consulenze) trattandosi di debito di valore, spettano interessi e rivalutazioni, pur se come data da cui effettuare il conteggio deve essere presa in considerazione non la data dell'illecito bensì la data dell'esborso.
Inoltre, sulla somma complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi indicati, poichè l'entità risarcitoria, una volta liquidata, assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento decorrono gli interessi legali di cui all'art. 1284, c. 4 c.c.
Quanto alla domanda di condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. si configura nel caso in cui “la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”.
A tal fine, pertanto, non è sufficiente la soccombenza, ma occorre un quid pluris costituito dalla consapevolezza dell'infondatezza delle proprie ragioni, nelle forme del dolo, ovvero da una grave negligenza nel valutare l'opportunità di difendersi in giudizio.
Nel presente giudizio, non emergono profili di dolo o di colpa grave a carico di la quale ha CP_1 prontamente liquidato una parte dell'importo dovuto in sede stragiudiziale, limitandosi nella presente sede a sostenere la satisfattività e congruità del risarcimento già erogato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come segue, in applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. 55/2014. Valore della controversia superiore ad euro 260.000; fase di studio della controversia, parametri minimi, euro 1.687,50; fase introduttiva del giudizio, parametri minimi, euro
1.113,50; fase istruttoria e di trattazione, parametri medi, euro 9.915,00; fase decisoria, parametri minimi, euro 2.935,00.
Vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma accoglie la domanda proposta da e per l'effetto: Parte_1
CONDANNA la convenuta al risarcimento dei danni indicati in motivazione, Controparte_1 che si liquida:
- Per danno biologico: euro 105.636,37 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
- Per danno da perdita di reddito: euro 230.000,00 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione da cui va detratto l'acconto secondo il criterio indicato in motivazione;
- Per il danno emergente: euro 8.522,00 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
il tutto oltre interessi ex art.1284 co.4 cpc da deposito del deposito della motivazione al saldo;
CONDANNA parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in euro 15.000,00 oltre previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso forfettario 15% e spese vive documentate;
PONE definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu
Così deciso in Roma, il 24.07.2025
Il Giudice
CI De DI