Articolo 53 della Legge 25 maggio 1970, n. 352
Articolo 52
Versione
30 giugno 1970
Art. 53.
Le spese per lo svolgimento dei referendum di cui ai Titoli I e II della presente legge sono a carico dello Stato.
Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni, nonche' quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsate dallo Stato.
Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi e' autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .
Le spese relative alle operazioni di cui al Titolo III sono a carico degli enti locali interessati, in proporzione alla rispettiva popolazione. Il relativo riparto viene reso esecutorio con decreto del Ministro per l'interno.

Entrata in vigore il 30 giugno 1970
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