Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 4047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4047 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17823 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. PASQUALE BIONDI Parte_1 E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. M. INGALA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 29.07.2024 il ricorrente chiedeva: “1) Condannare la convenuta in persona del legale rappresentante p.t. al CP_1 pagamento in favore di parte istante della somma di € 2.162,18, o al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge, dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito e sino al soddisfo;
2) Condannare l in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto.”
Si costituiva l affermando che, preso atto del passaggio in giudicato CP_1 della sentenza del Tribunale di Napoli 4891/23, aveva disposto la liquidazione degli importi di indennità integrativa per i periodi di CIG in deroga. Pertanto, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere.
Parte ricorrente confermava quanto dichiarato dall e chiedeva CP_1 dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna dell'Ente alle spese di lite essendo il pagamento richiesto avvenuto solo nelle more di giudizio.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice pronunciava la presente sentenza.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere. Condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 886,00 CP_1 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
Napoli, il 22.05.2025 IL GIUDICE Stefania Borrelli