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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
AMURA RC, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 911/2020 depositato il 13/07/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicandro Garganico - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-071049-19-0027743 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parti ricorrenti impugnano tre avvisi di accertamento emessi dal comune di Foggia per omesso versamento dell'IMU su area di proprietà del ricorrente .
Deduce parte ricorrente l'erronea qualificazione del terreno oggetto di accertamento cui non è stata riconosciuta l'agevolazione quale fabbricati rurali strumentali sussistendo i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9, comma 3-bis, DL 557/1993 e, come tali, esenti dal pagamento dell'imposta IMU
Si costituisce il Comune di Sannocandro Garganico che replica nel senso che gli immobili accertati non sono fabbricati rurali strumentali come sostenuto da controparte tenuto conto della categoria catastale ad essi assegnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto .
Deve evidenziarsi sulla questione eccepita in ricorso come la categoria giuridica dei beni quali fabbricati rurali strumentali non risulta attestata dalla documentazione allegata da parte ricorrente. Le visure catastali prodotte dalle parti attribuiscono per l'annualità in riferimento agli immobili accertati le categoria riportate a catasto.
In relazione, poi, alla eccepita carenza ed incongrua motivazione, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso sono presenti nell'atto impugnato elementi sufficienti per porre il contribuente in condizione di apprendere i dettagli della richiesta, i presupposti di fatto e diritto su cui essa si fonda ed il calcolo esatto degli importi ed i connotati catastali del bene;
il tutto secondo uno schema legale tipizzato dell'atto che risulta correttamente compilato , e ciò anche tenuto conto della allegata indicazione degli estremi dell'immobile tale da permettere all'interessato di apprendere la qualifica di soggetto passivo della tassa e la esatta quantificazione delle superfici. Infine il ricorrente non risultava nell'annualità accertata (2014) essere residente nell'immobile oggetto dell'odierna contestazione come da certificato di residenza storico allegato dal Comune avendo egli trasferito la residenza nell'immobile oggetto di contestazione solo nell'anno 2023.
In definitiva il ricorso deve essere respinto in relazione agli importi richiesti sui beni immobili indicati poiché essi sono tutti con destinazione agricola poiché il beneficio fiscale invocato non può essere richiesto atteso che i fabbricati non risultano iscritti in catasto in diversa categoria e privi della necessaria apposizione dell'annotazione di ruralità ovvero quali fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Sussistono equi motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
Per quanto sopra esposto, il Giudice, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, spese compensate
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
AMURA RC, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 911/2020 depositato il 13/07/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicandro Garganico - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-071049-19-0027743 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parti ricorrenti impugnano tre avvisi di accertamento emessi dal comune di Foggia per omesso versamento dell'IMU su area di proprietà del ricorrente .
Deduce parte ricorrente l'erronea qualificazione del terreno oggetto di accertamento cui non è stata riconosciuta l'agevolazione quale fabbricati rurali strumentali sussistendo i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9, comma 3-bis, DL 557/1993 e, come tali, esenti dal pagamento dell'imposta IMU
Si costituisce il Comune di Sannocandro Garganico che replica nel senso che gli immobili accertati non sono fabbricati rurali strumentali come sostenuto da controparte tenuto conto della categoria catastale ad essi assegnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto .
Deve evidenziarsi sulla questione eccepita in ricorso come la categoria giuridica dei beni quali fabbricati rurali strumentali non risulta attestata dalla documentazione allegata da parte ricorrente. Le visure catastali prodotte dalle parti attribuiscono per l'annualità in riferimento agli immobili accertati le categoria riportate a catasto.
In relazione, poi, alla eccepita carenza ed incongrua motivazione, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso sono presenti nell'atto impugnato elementi sufficienti per porre il contribuente in condizione di apprendere i dettagli della richiesta, i presupposti di fatto e diritto su cui essa si fonda ed il calcolo esatto degli importi ed i connotati catastali del bene;
il tutto secondo uno schema legale tipizzato dell'atto che risulta correttamente compilato , e ciò anche tenuto conto della allegata indicazione degli estremi dell'immobile tale da permettere all'interessato di apprendere la qualifica di soggetto passivo della tassa e la esatta quantificazione delle superfici. Infine il ricorrente non risultava nell'annualità accertata (2014) essere residente nell'immobile oggetto dell'odierna contestazione come da certificato di residenza storico allegato dal Comune avendo egli trasferito la residenza nell'immobile oggetto di contestazione solo nell'anno 2023.
In definitiva il ricorso deve essere respinto in relazione agli importi richiesti sui beni immobili indicati poiché essi sono tutti con destinazione agricola poiché il beneficio fiscale invocato non può essere richiesto atteso che i fabbricati non risultano iscritti in catasto in diversa categoria e privi della necessaria apposizione dell'annotazione di ruralità ovvero quali fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Sussistono equi motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
Per quanto sopra esposto, il Giudice, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, spese compensate