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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 01/10/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 17/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv.ti IN OM e LE PREITE;
Parte_1
contro
– con il Funzionario dott. Controparte_1
ADAMO CASTELNUOVO;
oggi 1.10.2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. OM IN,
per la parte resistente la dott.ssa come da delega agli Controparte_2
atti telematici, nonché la dott.ssa . Persona_1
L'Avv. IN precisa che il mancato riconoscimento giuridico dell'anno 2013 si evince dal decreto 1404/2021 dove è stato riconosciuto al 1.5.2014 una anzianità di anni 15 (anziché di anni 16), anche se al 1.7.2010 erano computati anni 12 e mesi
2. Ridetermina in € 2.764,14 le differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, scomputato il 2013 ai fini economici e dichiarando perciò di rinunciare alla domanda di riconoscimento economico dell'anno 2013.
La dott.ssa richiama la sopravvenuta giurisprudenza di legittimità CP_2
sul punto.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano alle rispettive difese.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 17/2025 , avente per oggetto “servizio preruolo
– ricostruzione di carriera – differenze retributive – anno 2013”, promossa
DA
(c.f. ) con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
OM IN e LE VA EL PREITE, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dal Funzionario dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente.
.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona Parte_1
del giudice del lavoro, il , assumendo Controparte_1
di avere lavorato come docente alle dipendenze del convenuto , con una serie di CP_1
contratti a tempo determinato (dal 3.10.1995), prima di essere immesso in ruolo (in data
1.9.2008) e denunciando la violazione del principio di non discriminazione di derivazione comunitaria, non essendovi parità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato ed il personale assunto a tempo indeterminato, con riferimento al computo dell'anzianità di servizio preruolo ed al trattamento retributivo. Il ricorrente ha quindi chiesto la ricostruzione della carriera con computo integrale dell'anzianità di servizio preruolo e ha altresì domandato che gli 3 siano corrisposte le differenze retributive derivanti dalla medesima disciplina prevista per il personale a tempo indeterminato. Ha anche chiesto il riconoscimento economico e giuridico dell'anno 2013, mettendo in evidenza (all'odierna udienza), nel proprio decreto di ricostruzione della carriera, gli elementi di riscontro del mancato riconoscimento giuridico dell'anno 2013.
Si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo, l'integrale rigetto delle CP_1
domande attoree e comunque assumendo la complessità dei provvedimenti di ricostruzione/progressione della carriera, altresì sollevando l'eccezione di prescrizione e richiamando la recente giurisprudenza di legittimità in relazione alla questione dell'anno 2013.
All'odierna udienza il procuratore attoreo ha ridotto la domanda economica nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale e ha rinunciato alla domanda di riconoscimento economico dell'anno 2013. La causa è stata quindi discussa e decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
2. Il ricorrente deduce in punto di diritto che il servizio preruolo sia assimilabile ed equiparabile a quello prestato dai colleghi assunti con contratto a tempo indeterminato, non essendovi motivo alcuno per cui ai dipendenti a tempo determinato il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo sia discriminato all'atto della ricostruzione della carriera e sia retribuito con uno stipendio che rimane sempre pari a quello della prima fascia stipendiale per tutto il periodo di precariato.
L'assunto è fondato.
Occorre anzitutto considerare che operano nella materia gli artt.485 e 489 del D.Lvo 297/1994.
Dispone l'art. 485, comma primo, cit. “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
L'art. 489 dispone che “
1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli
4 effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”. Tale norma deve essere letta in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui “Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico
1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. "
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 31149 del 28.11.2019 (più di recente v. ord. Cass., n.
36418/2021 e da ultimo ord. Cass. n. 32576/2023), chiamata a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale insegnante della scuola nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha evidenziato quanto segue:
a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che, anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive, disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n.
124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, nè potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
5 c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
Nella motivazione della sentenza, la Corte di Cassazione chiarisce che la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio pre-ruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perchè se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 10 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, e ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.
Evidenzia poi la complessa ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni «alla rovescia» in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso del , si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si CP_1
prescindesse dall'abbattimento, perchè in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.
Merita precisare che, ai fini dell'applicabilità della direttiva, quanto alla rilevanza dell'anzianità pregressa, occorre avere riguardo all'epoca in cui sorge il diritto del quale l'anzianità stessa costituisce un presupposto di fatto, pertanto, l'obbligo del datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato (fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento), sussiste
6 anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina (sent. Cass. n. 15231/2020).
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, perchè il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, come visto, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile.
In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485
d.lgs. n. 297/1994, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8426 del 25.3.2021, ha ribadito che, in base ai principi sopra richiamati, si rende necessaria una verifica del caso concreto.
Nel caso di specie, occorre anzitutto considerare che il ricorrente chiede di computare l'anzianità di servizio pre ruolo delle supplenze che sono state prestate per periodi rilevanti e per anni continuativi.
Inoltre, come rilevato dalla difesa attorea, i giorni di servizio effettivo prestati dal ricorrente nel periodo preruolo sono superiori rispetto a quelli riconosciuti dall'amministrazione scolastica nel decreto di ricostruzione della carriera ed è, pertanto, documentale la discriminazione in quanto l'anzianità riconosciuta dal è inferiore a quella effettiva maturata. CP_1
7 La difesa del , del resto, non contesta la circostanza che il calcolo del servizio effettivo, CP_1
senza applicazione dei criteri indicati dagli artt.485 e 489 del D.Lvo 297/1994 (ivi compresa la regola dell'equivalenza dei 180 giorni di servizio) sia più favorevole al ricorrente e tanto basta per ritenere fondata la domanda volta al riconoscimento integrale di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine stipulati sino all'immissione in ruolo, con condanna dell'amministrazione alla ricostruzione della carriera giuridica ed economica sulla base del riconoscimento dell'intero ed effettivo servizio preruolo prestato.
Va quindi accolta la domanda di riconoscimento integrale del periodo di servizio preruolo, come precisato nelle conclusioni rassegnate in ricorso.
3. Va altresì accolta, la domanda di condanna dell'Amministrazione scolastica al pagamento delle differenze retributive maturate dal ricorrente, per non essere stato collocato nella corretta posizione stipendiale.
In particolare, la parte ricorrente lamenta che in conseguenza dell'errato computo dell'anzianità di servizio preruolo, non vi sia stato il corretto inquadramento nelle fasce stipendiali che, come previsto dalla contrattazione collettiva, sono incrementate proprio sulla base di detta anzianità di servizio.
Anche in tal caso la domanda appare ormai corroborata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr. sentt. Cass. nn. 20918/19, 22558/2016 e le altre pronunce sopra richiamate), che ha affermato il principio per cui nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
All'affermazione di tale principio di diritto, richiamato in numerose pronunce successive, la
Corte è pervenuta sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci
8 qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno.
Tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2924/2020, che ha così statuito: “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-
14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
Del resto, la Corte di Cassazione, nella citata sentenza n. 31150/2019, ha espressamente dichiarato l'irrilevanza dell'immissione in ruolo, rispetto alla questione della disparità di trattamento, così statuendo: “Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di
Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS TA
9 punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)”.
La corretta applicazione della progressione stipendiale va fatta sulla base dell'effettivo servizio preruolo prestato fino all'immissione in ruolo.
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass.
n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, ord. Cass. n. 32576/2023).
4. Deve inoltre considerarsi irrilevante, ai fini delle progressioni stipendiali, l'anno 2013 per effetto del cd . “blocco” dell'anzianità” sancito dall'art. 1 comma 1 lett. b) del D.P.R. 122/2013.
In effetti la difesa attorea si è limitata ad insistere per il solo riconoscimento giuridico dell'anno
2013.
La questione è stata affrontata dalla sentenza pubblicata dalla Corte di Cassazione in data
21.5.2025 n. 13619/2025. Tale decisione, stanti i dubbi interpretativi insorti dopo la sentenza n.
16133/2024 emessa dalla stessa Corte, in ordine alla portata dell'art. 9, comma 23 del dl
78/2010, ha anzitutto così ricostruito la cornice normativa di riferimento:
“Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal D.L. n.
78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio.
In particolare, al comma 21, ha previsto che "i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano
10 per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che "Per il personale docente,
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14".
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che "Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.....".
A sua volta l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che "Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
11 professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del , a decorrere dall'anno Controparte_3
successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
[...]
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed Controparte_3
integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti".
2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del D.L. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, "a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del D.L. n. 3/2014 che, oltre
a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che
" Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per
l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ".
12 Considerate le disposizioni rilevanti, i giudici di legittimità -rispetto alla questione se l'art. 9, comma 23, cit. impedisca di tenere conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di "blocco"; ovvero se
(come vorrebbe l'Amministrazione) abbia comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse- hanno ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Secondo i giudici di legittimità, considerato che il comma 23 del citato art. 9 “nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”, ha concluso che “la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, senza che ciò smentisca il carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
La sentenza in commento ha però anche precisato che gli effetti economici del blocco vanno distinti dalla rilevanza giuridica dell'annualità in discussione. Sul punto ha così argomentato:
“La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via
13 esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera
l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
4.1. In definitiva, va accolta la domanda del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento giuridico dell'anno 2013. Che ciò non sia stato fatto dal è circostanza non CP_1
contestata e desumibile dal decreto emesso dall'amministrazione (che, del resto, ha richiesto il rigetto integrale delle domande). La parte resistente non ha nemmeno contestato il computo dell'anzianità di servizio complessiva, di cui il ricorrente ha chiesto il riconoscimento, tenuto conto del servizio preruolo dedotto e del riconoscimento giuridico dell'anno 2013. Anche tale domanda va pertanto accolta.
5. La domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla corretta collocazione nei gradoni stipendiali va accolta nei limiti della prescrizione quinquennale ed in effetti la difesa attorea ha ridotto all'odierna udienza la domanda, però tenendo conto del fatto che, con riferimento ai propri prospetti di calcolo, il mancato computo dell'anno 2013 ai fini della progressione economica fa temporalmente slittare in avanti gli scatti richiesti. La difesa dell'amministrazione non ha contestato gli importi dedotti. In proposito pare sufficiente rammentare che, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e di per sé,
14 l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 9285/2003; cfr. sent.
Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761). Peraltro, il Supremo Collegio ha ribadito che,
“nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”
(sentt. Cass. Civ., Sez. Lav., nn. 4051/2011, 10116/2015, 29236/2017). Del resto, sollevando l'eccezione di prescrizione il MINISTERO avrebbe potuto indicare esso stesso le eventuali somme non prescritte.
5.1. Le somme vanno riconosciute a titolo retributivo e non risarcitorio, in quanto “la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l'azione si riferisce
e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale (…)” (sent. Cass. n. 10219/2020 cit.).
Sulle predette somme vanno riconosciuti gli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore delle domande accolte, dell'attività difensiva svolta e del carattere seriale della controversia;
con distrazione in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
15
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti di , ogni Pt_1 Controparte_1
diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita;
previa disapplicazione del difforme decreto di ricostruzione e progressione della carriera;
accerta il diritto del ricorrente all'immediato riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio effettivo prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta prima dell'immissione in ruolo, nonché al riconoscimento giuridico dell'anno 2013; condanna il alla ricostruzione della carriera del Controparte_1
ricorrente, ai fini giuridici ed economici, in conformità al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo di anni 10, mesi 2 e giorni 2 e dell'anzianità di servizio complessiva, al 31.12.2024 di anni 27, mesi 6 e giorni 28; condanna il a corrispondere al ricorrente le Controparte_1
conseguenti differenze retributive lorde, entro i limiti della prescrizione quinquennale, pari a €
€ 2.764,14, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
condanna il alla rifusione in favore del ricorrente Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in € 1.030,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Lecco, 1 ottobre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
16
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 17/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv.ti IN OM e LE PREITE;
Parte_1
contro
– con il Funzionario dott. Controparte_1
ADAMO CASTELNUOVO;
oggi 1.10.2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. OM IN,
per la parte resistente la dott.ssa come da delega agli Controparte_2
atti telematici, nonché la dott.ssa . Persona_1
L'Avv. IN precisa che il mancato riconoscimento giuridico dell'anno 2013 si evince dal decreto 1404/2021 dove è stato riconosciuto al 1.5.2014 una anzianità di anni 15 (anziché di anni 16), anche se al 1.7.2010 erano computati anni 12 e mesi
2. Ridetermina in € 2.764,14 le differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, scomputato il 2013 ai fini economici e dichiarando perciò di rinunciare alla domanda di riconoscimento economico dell'anno 2013.
La dott.ssa richiama la sopravvenuta giurisprudenza di legittimità CP_2
sul punto.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano alle rispettive difese.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 17/2025 , avente per oggetto “servizio preruolo
– ricostruzione di carriera – differenze retributive – anno 2013”, promossa
DA
(c.f. ) con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
OM IN e LE VA EL PREITE, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dal Funzionario dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente.
.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona Parte_1
del giudice del lavoro, il , assumendo Controparte_1
di avere lavorato come docente alle dipendenze del convenuto , con una serie di CP_1
contratti a tempo determinato (dal 3.10.1995), prima di essere immesso in ruolo (in data
1.9.2008) e denunciando la violazione del principio di non discriminazione di derivazione comunitaria, non essendovi parità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato ed il personale assunto a tempo indeterminato, con riferimento al computo dell'anzianità di servizio preruolo ed al trattamento retributivo. Il ricorrente ha quindi chiesto la ricostruzione della carriera con computo integrale dell'anzianità di servizio preruolo e ha altresì domandato che gli 3 siano corrisposte le differenze retributive derivanti dalla medesima disciplina prevista per il personale a tempo indeterminato. Ha anche chiesto il riconoscimento economico e giuridico dell'anno 2013, mettendo in evidenza (all'odierna udienza), nel proprio decreto di ricostruzione della carriera, gli elementi di riscontro del mancato riconoscimento giuridico dell'anno 2013.
Si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo, l'integrale rigetto delle CP_1
domande attoree e comunque assumendo la complessità dei provvedimenti di ricostruzione/progressione della carriera, altresì sollevando l'eccezione di prescrizione e richiamando la recente giurisprudenza di legittimità in relazione alla questione dell'anno 2013.
All'odierna udienza il procuratore attoreo ha ridotto la domanda economica nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale e ha rinunciato alla domanda di riconoscimento economico dell'anno 2013. La causa è stata quindi discussa e decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
2. Il ricorrente deduce in punto di diritto che il servizio preruolo sia assimilabile ed equiparabile a quello prestato dai colleghi assunti con contratto a tempo indeterminato, non essendovi motivo alcuno per cui ai dipendenti a tempo determinato il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo sia discriminato all'atto della ricostruzione della carriera e sia retribuito con uno stipendio che rimane sempre pari a quello della prima fascia stipendiale per tutto il periodo di precariato.
L'assunto è fondato.
Occorre anzitutto considerare che operano nella materia gli artt.485 e 489 del D.Lvo 297/1994.
Dispone l'art. 485, comma primo, cit. “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
L'art. 489 dispone che “
1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli
4 effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”. Tale norma deve essere letta in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui “Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico
1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. "
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 31149 del 28.11.2019 (più di recente v. ord. Cass., n.
36418/2021 e da ultimo ord. Cass. n. 32576/2023), chiamata a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale insegnante della scuola nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha evidenziato quanto segue:
a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che, anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive, disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n.
124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, nè potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
5 c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
Nella motivazione della sentenza, la Corte di Cassazione chiarisce che la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio pre-ruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perchè se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 10 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, e ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.
Evidenzia poi la complessa ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni «alla rovescia» in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso del , si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si CP_1
prescindesse dall'abbattimento, perchè in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.
Merita precisare che, ai fini dell'applicabilità della direttiva, quanto alla rilevanza dell'anzianità pregressa, occorre avere riguardo all'epoca in cui sorge il diritto del quale l'anzianità stessa costituisce un presupposto di fatto, pertanto, l'obbligo del datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato (fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento), sussiste
6 anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina (sent. Cass. n. 15231/2020).
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, perchè il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, come visto, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile.
In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485
d.lgs. n. 297/1994, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8426 del 25.3.2021, ha ribadito che, in base ai principi sopra richiamati, si rende necessaria una verifica del caso concreto.
Nel caso di specie, occorre anzitutto considerare che il ricorrente chiede di computare l'anzianità di servizio pre ruolo delle supplenze che sono state prestate per periodi rilevanti e per anni continuativi.
Inoltre, come rilevato dalla difesa attorea, i giorni di servizio effettivo prestati dal ricorrente nel periodo preruolo sono superiori rispetto a quelli riconosciuti dall'amministrazione scolastica nel decreto di ricostruzione della carriera ed è, pertanto, documentale la discriminazione in quanto l'anzianità riconosciuta dal è inferiore a quella effettiva maturata. CP_1
7 La difesa del , del resto, non contesta la circostanza che il calcolo del servizio effettivo, CP_1
senza applicazione dei criteri indicati dagli artt.485 e 489 del D.Lvo 297/1994 (ivi compresa la regola dell'equivalenza dei 180 giorni di servizio) sia più favorevole al ricorrente e tanto basta per ritenere fondata la domanda volta al riconoscimento integrale di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine stipulati sino all'immissione in ruolo, con condanna dell'amministrazione alla ricostruzione della carriera giuridica ed economica sulla base del riconoscimento dell'intero ed effettivo servizio preruolo prestato.
Va quindi accolta la domanda di riconoscimento integrale del periodo di servizio preruolo, come precisato nelle conclusioni rassegnate in ricorso.
3. Va altresì accolta, la domanda di condanna dell'Amministrazione scolastica al pagamento delle differenze retributive maturate dal ricorrente, per non essere stato collocato nella corretta posizione stipendiale.
In particolare, la parte ricorrente lamenta che in conseguenza dell'errato computo dell'anzianità di servizio preruolo, non vi sia stato il corretto inquadramento nelle fasce stipendiali che, come previsto dalla contrattazione collettiva, sono incrementate proprio sulla base di detta anzianità di servizio.
Anche in tal caso la domanda appare ormai corroborata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr. sentt. Cass. nn. 20918/19, 22558/2016 e le altre pronunce sopra richiamate), che ha affermato il principio per cui nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
All'affermazione di tale principio di diritto, richiamato in numerose pronunce successive, la
Corte è pervenuta sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci
8 qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno.
Tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2924/2020, che ha così statuito: “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-
14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
Del resto, la Corte di Cassazione, nella citata sentenza n. 31150/2019, ha espressamente dichiarato l'irrilevanza dell'immissione in ruolo, rispetto alla questione della disparità di trattamento, così statuendo: “Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di
Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS TA
9 punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)”.
La corretta applicazione della progressione stipendiale va fatta sulla base dell'effettivo servizio preruolo prestato fino all'immissione in ruolo.
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass.
n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, ord. Cass. n. 32576/2023).
4. Deve inoltre considerarsi irrilevante, ai fini delle progressioni stipendiali, l'anno 2013 per effetto del cd . “blocco” dell'anzianità” sancito dall'art. 1 comma 1 lett. b) del D.P.R. 122/2013.
In effetti la difesa attorea si è limitata ad insistere per il solo riconoscimento giuridico dell'anno
2013.
La questione è stata affrontata dalla sentenza pubblicata dalla Corte di Cassazione in data
21.5.2025 n. 13619/2025. Tale decisione, stanti i dubbi interpretativi insorti dopo la sentenza n.
16133/2024 emessa dalla stessa Corte, in ordine alla portata dell'art. 9, comma 23 del dl
78/2010, ha anzitutto così ricostruito la cornice normativa di riferimento:
“Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal D.L. n.
78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio.
In particolare, al comma 21, ha previsto che "i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano
10 per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che "Per il personale docente,
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14".
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che "Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.....".
A sua volta l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che "Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
11 professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del , a decorrere dall'anno Controparte_3
successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
[...]
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed Controparte_3
integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti".
2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del D.L. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, "a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del D.L. n. 3/2014 che, oltre
a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che
" Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per
l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ".
12 Considerate le disposizioni rilevanti, i giudici di legittimità -rispetto alla questione se l'art. 9, comma 23, cit. impedisca di tenere conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di "blocco"; ovvero se
(come vorrebbe l'Amministrazione) abbia comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse- hanno ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Secondo i giudici di legittimità, considerato che il comma 23 del citato art. 9 “nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”, ha concluso che “la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, senza che ciò smentisca il carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
La sentenza in commento ha però anche precisato che gli effetti economici del blocco vanno distinti dalla rilevanza giuridica dell'annualità in discussione. Sul punto ha così argomentato:
“La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via
13 esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera
l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
4.1. In definitiva, va accolta la domanda del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento giuridico dell'anno 2013. Che ciò non sia stato fatto dal è circostanza non CP_1
contestata e desumibile dal decreto emesso dall'amministrazione (che, del resto, ha richiesto il rigetto integrale delle domande). La parte resistente non ha nemmeno contestato il computo dell'anzianità di servizio complessiva, di cui il ricorrente ha chiesto il riconoscimento, tenuto conto del servizio preruolo dedotto e del riconoscimento giuridico dell'anno 2013. Anche tale domanda va pertanto accolta.
5. La domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla corretta collocazione nei gradoni stipendiali va accolta nei limiti della prescrizione quinquennale ed in effetti la difesa attorea ha ridotto all'odierna udienza la domanda, però tenendo conto del fatto che, con riferimento ai propri prospetti di calcolo, il mancato computo dell'anno 2013 ai fini della progressione economica fa temporalmente slittare in avanti gli scatti richiesti. La difesa dell'amministrazione non ha contestato gli importi dedotti. In proposito pare sufficiente rammentare che, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e di per sé,
14 l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 9285/2003; cfr. sent.
Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761). Peraltro, il Supremo Collegio ha ribadito che,
“nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”
(sentt. Cass. Civ., Sez. Lav., nn. 4051/2011, 10116/2015, 29236/2017). Del resto, sollevando l'eccezione di prescrizione il MINISTERO avrebbe potuto indicare esso stesso le eventuali somme non prescritte.
5.1. Le somme vanno riconosciute a titolo retributivo e non risarcitorio, in quanto “la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l'azione si riferisce
e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale (…)” (sent. Cass. n. 10219/2020 cit.).
Sulle predette somme vanno riconosciuti gli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore delle domande accolte, dell'attività difensiva svolta e del carattere seriale della controversia;
con distrazione in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti di , ogni Pt_1 Controparte_1
diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita;
previa disapplicazione del difforme decreto di ricostruzione e progressione della carriera;
accerta il diritto del ricorrente all'immediato riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio effettivo prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta prima dell'immissione in ruolo, nonché al riconoscimento giuridico dell'anno 2013; condanna il alla ricostruzione della carriera del Controparte_1
ricorrente, ai fini giuridici ed economici, in conformità al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo di anni 10, mesi 2 e giorni 2 e dell'anzianità di servizio complessiva, al 31.12.2024 di anni 27, mesi 6 e giorni 28; condanna il a corrispondere al ricorrente le Controparte_1
conseguenti differenze retributive lorde, entro i limiti della prescrizione quinquennale, pari a €
€ 2.764,14, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
condanna il alla rifusione in favore del ricorrente Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in € 1.030,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Lecco, 1 ottobre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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