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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 341/2019
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Relatore Ausiliario
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 341/2019 promosso da:
C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DELLA BERTA ELENA MARIA e dell'avv. VILLA LORENZA MARIA
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. CORSO GIOVANNI e dell'avv. BARILE GIAMPIERO
APPELLATO avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Parma del 10 gennaio 2019 nel procedimento iscritto al n. 3411/2018 R.G.
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Ausiliario Dott. Giovanni Battista Marsala, viste le conclusioni dei procuratori delle parti, che si sono riportati a propri atti, esaminati gli atti del processo, così ha deciso.
Conclusioni per parte appellante:
pagina 1 di 10 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
In parziale riforma dell'Ordinanza pronunciata nel giudizio n.r.g. 2540/2016 Tribunale di Parma depositata in data 09.01.19, ogni contraria deduzione eccezione ed istanza disattesa, rigettare la domanda di parte ricorrente appellata nei confronti del sig. per i motivi Parte_1 dedotti in atti e in ogni caso perché infondata sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA
In parziale riforma dell'Ordinanza pronunciata nel giudizio n.rg. 2540/2016 Tribunale di Parma depositata in data 09.01.19 accertato il credito del sig. per le indennità Parte_1 derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro in essere sino al 15/11/2012 o quell'altra data che emergerà in corso di causa, con la società ora Controparte_1 [...]
persona del curatore pro tempore per la complessiva somma di Controparte_2
€145.749,36 oltre interessi dalle singole scadenze o quell'altra maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa o si riterrà di giustizia e conseguentemente dichiarare compensati ex art. 1243 gli accertati debiti del sig. e del Pt_1 Controparte_2
in persona del curatore pro tempore per le quantità corrispondenti.
[...]
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA
All'occorrenza se ritenuto necessario, previa ordinanza ex art. 702 quater c.p.c si chiede
l'ammissione dei seguenti capitoli di prova da provare per interpello e tutti a mezzo dei testi di seguito indicati.
1. Vero che il sig. oltre che azionista, era l'addetto alle vendite della Pt_1 Controparte_3
inizialmente come dipendente della società, successivamente attraverso un contratto
[...]
d'agenzia.
2. Vero che dopo la nomina del sig. quale amministratore Unico della Parte_2 CP_3 il sig. enne estromesso dalla gestione sociale.
[...] Pt_1
3. Vero che il sig. sino alla data del 28.11.2012 era agente di commercio della Pt_1
Controparte_3
pagina 2 di 10
4. Vero che nel mese di maggio 2011 la società a mezzo del Prof. Avv. Giustino Di Cecco CP_4 prendeva contatto con l'avv. Chiara Della Berta al fine di risolvere il contenzioso in corso tra la
il sig. Controparte_3 Pt_1
5. Vero che in data 25/05/2011 il Prof. Avv. Giustino Di Cecco comunicava che avrebbe CP_4 pagare l'importo di € 400.000,00, al sig. per evitare il deposito di istanza di fallimento Pt_1 in odio a Controparte_3
6. Vero che in data 27/05/2011 il sig. dichiarava di accettare la proposta di transazione Pt_1 della società afferente il versamento dell'importo di € 400.000,00 a tacitazione di ogni CP_4 debito della a condizione che l'accordo fosse formalizzato entro il Controparte_3
31/05/2011.
7. Vero che in data 06/06/2011 il Prof. Avv. Giustino Di Cecco comunicava che il sig. e il Pt_1 dr. avevano concluso un accordo personalmente. Pt_3
8. Vero che l'accordo concluso tra il sig. e il dr. nel giugno 2011 prevedeva il Pt_1 Pt_3 versamento di € 400.000,00 al sig. a tacitazione di ogni pretesa nei confronti di Pt_1
Controparte_3
9. Vero che in data 09/06/2011 il legale della era a conoscenza che il sig. CP_4 Pt_1 chiedeva a tacitazione di ogni sua pretesa nei confronti della Controparte_3
l'importo di € 400.000,00 a fronte di una quantificazione della società di € 352.000,00.Vero che in data 10/06/2011 la dr. si recava a Parma al fine di depositare istanza di Persona_1 fallimento in odio a ero che in data 10/06/2011, veniva consegnato Controparte_3 alla dr da parte dl sig. un assegno circolare di € 400.000,00. Persona_1 Pt_1
10. Vero che in data 28.11.2012 il sig. richiedeva il pagamento delle indennità di fine Pt_1 rapporto alla società per complessivi € 145.749,36. Controparte_3
11. Vero che in data 10/06/2011, veniva consegnato alla dr a Parma da parte dl sig. Persona_1 un assegno circolare di € 400.000,00. Pt_1
1 Vero che in data 28.11.2012 il sig. richiedeva il pagamento delle indennità di fine Pt_1 rapporto alla società per complessivi € 145.749,36. SI INDICANO COME TESTI Controparte_3
Via Vittorio Emanuele 32 Cernobbio su tutti i capitoli, , residente a [...]
Schignano - Co su tutti i capitoli , con studio in Camorino, via Monda n. 2 (Svizzera) Testimone_2 su tutti i capitoli, residente a [...]su tutti i capitoli . Persona_1
All'occorrenza e in caso di contestazione dei conteggi in atti si chiede, altresì, CTU contabile al fine di determinare il credito del sig. elativamente al risolto rapporto di agenzia con la società Pt_1 pagina 3 di 10 ora . Si chiede altresì ex Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 art. 702 quater c.p.c. l'acquisizione dei documenti di cui ai numeri II, III, IV in quanto necessari per provare l'erroneità dell'ordinanza impugnata in relazione alla domanda subordinata di compensazione.
conclusioni per l'appellato:
“Voglia la Corte d'Appello adita, respingere l'appello avversario e disattesa ogni istanza, anche istruttoria, di controparte, confermare in parte qua, l'ordinanza del Tribunale di Parma impugnata ex adverso.
In via istruttoria, ammettere definitivamente al fascicolo processuale, ex art. 702/4 cpc, il doc. D prodotto con la comparsa di costituzione e risposta.
In subordine, ancora in via istruttoria, ove ritenuto, ammettere le prove orali già dedotte in primo grado dal (v. note 13/06/2018). CP_1
In ogni caso spese, con accessori di legge, rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, creditore nei confronti di in forza di n.2 Parte_1 Controparte_1 sentenze del Tribunale di Novara degli importi ivi liquidati a titolo di provvigioni, per capitale, interessi e spese, notificava alla società 2 atti di precetto, uno, per euro 273.817,34, il secondo, per euro 206.947,83.
La società dopo aver pagato al un primo acconto di € 150.000,00, allo scopo di Pt_1 evitare il deposito di istanza di fallimento, annunciata dal a fronte del proprio debito, Pt_1 medio tempore aggiornato a giugno 2011, ad € 352.068,02, comprensivo di spese e interessi maturati, reperiva la liquidità per soddisfare la pretesa del mediante la cessione delle Pt_1 quote di una società, tale GAT s.r.l. Grandi Alberghi Turistici, di cui era proprietaria, alla CP_4
società che, nelle trattative dell'acquisto, si era resa disponibile a versare direttamente al
[...] parte del prezzo della compravendita di tali quote, cioè la somma di € 400.000,00. Pt_1
conferiva mandato al legale di accompagnato da assegno circolare CP_4 Pt_1 emesso da Banca Monte dei Paschi di Siena dell'importo in favore del di € 400.000,00 Pt_1 euro in acconto-prezzo sul corrispettivo per la cessione a delle quote di GAT s.r.l. CP_4 possedute da alle seguenti condizioni: “l'assegno circolare poteva essere incassato CP_3 da al perfezionarsi della vendita, mentre non avrebbe potuto esser incassato al non Pt_1
pagina 4 di 10 avverarsi/avverarsi di determinate condizioni (= non perfezionamento della cessione delle Contr quote/diritti GAT/mancato pagamento diretto del dovuto a a parte di ”. Pt_1
La società nel prestare il proprio consenso a tale operazione, pretendeva che, CP_3 qualora il avesse potuto effettuare l'incasso del titolo ricevuto da fermo Pt_1 CP_4 doveva restare il fatto che avrebbe dovuto contestualmente rimborsare il maggior Pt_1 introito così percepito, pari ad € 47.931,98, pari alla differenza tra l'assegno di € 400.000,00 ed il suo credito di € 352.068,02. incassava l'assegno di € 400.000,00 ricevuto da e cedeva a Pt_1 CP_4 CP_3 le quote predette, ma il non restituiva la somma di € 47.931,98 alla CP_4 Pt_1
CP_3
La veniva, in seguito, dichiarata fallita, poiché la stessa non aveva pagato al CP_3 le indennità di fine rapporto per la complessiva somma di € 145.749,36 oltre interessi Pt_1 relativa al contratto di agenzia esistente tra le parti.
Contr Il Fallimento quindi, il 10.05.2016, depositava avanti il Tribunale di Parma ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere da e dal suo legale, avv. Chiara Francesca Della Berta, la Pt_1 restituzione della somma di 47.931,98 euro.
Il e l'avv. Della Berta si costituivano, chiedendo rigettarsi la domanda, allegando la Pt_1 carenza di legittimazione del nei confronti dell'avv. Chiara Francesca Della Berta, e CP_1 sostenendo che l'accordo tra loro e la società, unica legittimata e mandante dell'Avv. Della Berta,
inerente il pagamento delle spettanze del aveva previsto la consegna di un CP_4 Pt_1 assegno di € 400.000,00, comprensivo del suo credito per € 352.068,02, oltre a € 47.931,98, per oneri per la dilazione nel pagamento e anche di assistenza legale per la trattativa stragiudiziale, oltre a proporre domanda riconvenzionale per € 145.749,36, a titolo di indennità di fine rapporto maturate al 15.11.2012, chiedendo ammettersi prova testimoniale a sostegno di quanto allegato.
Il Tribunale, senza ammettere le richieste di prova per testi perché non articolate in capitoli, riteneva che il pagamento eseguito da fosse stato eseguito da soggetto terzo ai sensi CP_4 dell'art. 1180 c.c. e, posto che il creditore effettivo quanto al prezzo della cessione quote, il
, ex art. 1189 comma 2 c.c., aveva diritto di ripetere l'indebito dal creditore apparente CP_1 accoglieva la domanda del , condannando il solo a restituire al la CP_1 Pt_1 CP_1 somma indebitamente incassata di € 47.931,98 e rigettando la sua riconvenzionale.
pagina 5 di 10 Avverso tale sentenza, in data 8.2.2019, il ha interposto appello, chiedendo, previa Pt_1 ammissione della prova testimoniale, di rigettare la domanda del ed accogliersi la CP_1 domanda riconvenzionale proposta in primo grado, con la quale chiedeva disporsi la compensazione tra il proprio credito e quello del . CP_1
Il si è costituito per resistere e vedere confermata la condanna. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini dell'individuazione della materia del contendere è bene riportare le rispettive domande delle parti, come cristallizzate fin dal primo grado, nei seguenti termini.
Conclusioni in primo grado per il Fallimento: dichiarare il sig. , nato a [...] il [...] tenuto, per le Parte_1 causali di cui in premesse e quindi condannare il medesimo a rimborsare al
[...]
l'importo di € 47.931,98 oltre interessi legali dal Controparte_2
10/06/2011; inoltre, anche a titolo risarcitorio e anche nella diversa somma eventualmente ritenuta di giustizia, condannare in solido con il primo, l'avv. Chiara Della Berta, nata a [...]
(MI) il 14/03/68, vittoria di competenze, con spese forfettarie al 15%, cpa ed iva, rifuse
Conclusioni in primo grado per Pt_1
IN VIA PRELIMINARE
Disporsi l'epurazione dal fascicolo di parte ricorrente del doc. n. 6 in quanto lettera riservata personale inviata dall'avv. Chiara Della Berta all'avv. Mora nel corso delle trattative per il soddisfo dei diritti creditori del sig. Pt_1
IN VIA PREGIUDIZIALE
Dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Controparte_2
nei confronti del sig. per le ragioni dedotte in atto e
[...] Parte_1 conseguentemente rigettare la domanda del ricorrente.
Con vittori di spese e compensi professionali del giudizio
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Ogni contraria deduzione eccezione ed istanza disattesa, rigettare la domanda di parte attrice perché infondata sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA
pagina 6 di 10 Accertata il credito del sig. per le indennità derivanti dalla cessazione del Parte_1 rapporto di lavoro in essere sino al 15/11/2012 o quell'altra data che emergerà in corso di causa, con la società ora in Controparte_1 Controparte_2 persona del curatore pro tempore per la complessiva somma di € 145.749,36 oltre interessi dalle singole scadenze o quell'altra maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa o si riterrà di giustizia e conseguentemente dichiarare compensati ex art. 1243 gli accertati debiti del sig.
e del in persona del curatore pro Pt_1 Controparte_2 tempore per le quantità corrispondenti.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA
All'occorrenza e se ritenuto necessario previo mutamento del rito e concessione di termini per
l'integrazione si chiede l'ammissione dei capitoli di prova di cui alle premesse in fatto, epurate da ogni valutazione, precedute da “è vero che” da provare per interpello e tutti a mezzo dei testi di seguito indicati, 1. Via Vittorio Emanuele 32 Cernobbio, 2. ER , 3. Persona_2 Tes_1 Tes_2
con studio in Camorino, via Monda n. 2 (Svizzera).
[...]
All'occorrenza e in caso di contestazione dei conteggi in atti si chiede, altresì, CTU contabile al fine di determinare il credito del sig. elativamente al risolto rapporto di agenzia con la Pt_1 società ora . Controparte_1 Controparte_2
Dall'esame degli atti e documenti di causa emerge in modo incontestabile che il Pt_1 vantava verso la società appellata poi fallita un credito complessivo di euro 502.068,02 inclusi interessi al 30 giugno 2011 e a seguito del pagamento parziale della somma di euro 150.000 da parte della società residuava un credito di euro 352.068,02, credito per il quale il Pt_1 tramite il suo legale aveva preannunciato il deposito di istanza per dichiarazione di fallimento della società.
Nella vicenda negoziale, riguardante le odierne parti, interveniva a questo punto punto la che aveva sottoscritto con l'appellata con un contratto preliminare per CP_4 CP_3 acquistare il 25% delle quote della società Gat di proprietà dell'appellata, al prezzo di euro
400.000,00 la quale versava volontariamente al tale importo allo scopo di evitare il Pt_1 deposito dell'istanza di fallimento che avrebbe pregiudicato l'operazione di cessione quote predetta.
pagina 7 di 10 eseguiva tale pagamento conferendo all'avvocato Della Berta, legale del CP_4 Pt_1 mandato fiduciario a custodire per conto di tale società assegno circolare di euro 400.000 in favore del con l'incarico di consegnarlo a costui il 21 giugno 2011 la soddisfazione del Pt_1 suo credito verso e tale mandato veniva sottoscritto sotto la condizione che al 20 CP_3 giugno 2011 fosse intervenuta tra e progress la cessione del 25% delle quote di CP_6 CP_7
Gat srl e a quella data il credito di osse rimasto insoddisfatto. Pt_1
Il incassato l'assegno circolare, non restituiva a il maggiore importo Pt_1 CP_3 introitato di euro 47.931,98.
Secondo l'appellante sarebbe intervenuto un accordo tra e in base al quale Pt_1 CP_4 quest'ultima si sarebbe impegnata a versare al primo la somma complessiva di euro 400.000,00, comprensiva dell'importo di euro 352.068,00, credito del e dell'ulteriore importo di Pt_1 euro 47.931,98 quale ristoro per il ritardo e rimborso spese legali.
Tale assunto è privo di fondamento in fatto oltre che in diritto, posto che non viene in alcun modo giustificato il titolo in base al quale Valore avrebbe liquidato al tale ultimo Pt_1 importo a titolo, peraltro, di ristoro del maggior danno e spese legali, consentendogli poi di opporre tale presunto accordo a malgrado la sua contraria volontà come emerge CP_3 dai documenti numero 7 e 8 del fascicolo della società ricorrente.
E tale assunto è altresì smentito dalla produzione documentale sub numero 9 e 11 del fascicolo del ricorrente che precisa che il pagamento di euro 400.000 è destinato esclusivamente ad acconto del prezzo corrisposto da Valore a per l'acquisto della quota di Gat. CP_3
E le qualità di creditore del nei confronti di ha giustificato il Pt_1 CP_3 pagamento a lui effettuato in base al mandato predetto direttamente da . CP_4
La tesi sostenuta dall'appellante sul punto è quindi completamente infondata.
Appare corretta la qualificazione del pagamento in questione come prospettata dal giudice di primo grado che ha ritenuto trattarsi di adempimento diretto di terzo di cui all'articolo 1180 codice civile, esclusa ogni ipotesi di successione nel lato passivo dell'obbligazione.
Trattasi quindi di attività solutoria di un soggetto che non è obbligato nei confronti dell'accipiens.
A questo punto conseguentemente deve ritenersi l'ipotesi dell'indebito soggettivo da parte dell'accipiens quanto al maggior incasso versato da a per euro 47.931,98, in CP_4 Pt_1
pagina 8 di 10 quanto tale somma era dovuta da a e non a CP_4 CP_3 Pt_1
Il pagamento eseguito per un debito esistente in favore di soggetto che non è il creditore configura indebito soggettivo ex latere accipienti, caso analogo all'indebito oggettivo, che consente a quest'ultimo di conseguire vantaggio patrimoniale privo di giustificazione e che lo obbliga a restituire la somma così incassata (cfr. Cass. N. 3802/2003) e legittima chi ha pagato a ripetere quanto indebitamente pagato.
Quando, come nella fattispecie, ricorre l'ipotesi di indebito soggettivo da parte dell'accipiens, se, ai sensi dell'articolo 1189 comma uno, chi ha pagato risulta liberato, il vero creditore può recuperare la prestazione incassata ai sensi dell'articolo 1189 comma due codice civile.
Quindi nel nostro caso ha versato euro 400.000,00 dovuta a quale CP_4 CP_3 prezzo per la cessione quote, nelle mani di un soggetto diverso dal creditore, il che Pt_1 appariva legittimato all'incasso.
Legittimamente quindi, in base al disposto dell'articolo 1189 comma due codice civile, ha chiesto al la restituzione della differenza di euro 47.931,98 tra la CP_3 Pt_1 somma di 400.000,00, prezzo per la cessione quote e la somma della quale egli era creditore verso tale società, oltre agli interessi legali dal 4 luglio 2011 data della missiva di messa in mora.
Il ha poi chiesto di compensare tale suo debito verso la appellata con il maggiore Pt_1 importo di euro 145.749,36 ritenuti a lui spettanti a titolo di indennità per la cessazione del suo rapporto di agenzia con CP_3
Il nel chiedere il rigetto dell'appello ha dedotto l'inammissibilità di tale domanda CP_1 perché coperta da giudicato.
La domanda va disattesa.
Invero il si è visto respingere istanza di ammissione al passivo del fallimento, per Pt_1 tale importo e titolo, con decreto del Tribunale di Parma del 31/12/2014 non impugnato in sede di opposizione a stato passivo ai sensi dell'articolo 98 legge fallimentare, ma il fallimento non ha prodotto attestazione di cancelleria del relativo passaggio in giudicato del decreto. Correttamente pertanto il giudice di primo grado ha ritenuto non doversi pronunciare ai sensi dell'articolo 39 codice procedura civile poiché domanda già proposta avanti ad altro giudice in sede fallimentare e ne ha ritenuto l'inammissibilità.
Nel merito invece la domanda è infondata, in quanto basata su mere allegazioni del Pt_1
pagina 9 di 10 Ed invero, i capitoli di prova articolati da quest'ultimo non sono ammissibili poiché formulate per la prima volta in grado di impugnazione, laddove in primo grado non erano state ammesse perché non articolate per capitoli, senza che venisse depositata memoria di precisazione delle istanze istruttorie.
L'ordinanza impugnata, quindi, va confermata con rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo e a carico dell'appellante in base al D.M. 55/2004 e successive modifiche secondo lo scaglione di valore ai valori minimi per la fase di appello, per l'attività svolta di studio introduzione e decisione.
Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I - rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata del Tribunale di Parma,
III condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali di questo grado in misura di euro 3.308,00, oltre rimborso forfetario spese generali e accessori di legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della prima sezione del 3 dicembre 2024.
Il Consigliere Estensore Ausiliario dott. Giovanni Battista Marsala Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
pagina 10 di 10
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Relatore Ausiliario
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 341/2019 promosso da:
C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DELLA BERTA ELENA MARIA e dell'avv. VILLA LORENZA MARIA
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. CORSO GIOVANNI e dell'avv. BARILE GIAMPIERO
APPELLATO avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Parma del 10 gennaio 2019 nel procedimento iscritto al n. 3411/2018 R.G.
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Ausiliario Dott. Giovanni Battista Marsala, viste le conclusioni dei procuratori delle parti, che si sono riportati a propri atti, esaminati gli atti del processo, così ha deciso.
Conclusioni per parte appellante:
pagina 1 di 10 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
In parziale riforma dell'Ordinanza pronunciata nel giudizio n.r.g. 2540/2016 Tribunale di Parma depositata in data 09.01.19, ogni contraria deduzione eccezione ed istanza disattesa, rigettare la domanda di parte ricorrente appellata nei confronti del sig. per i motivi Parte_1 dedotti in atti e in ogni caso perché infondata sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA
In parziale riforma dell'Ordinanza pronunciata nel giudizio n.rg. 2540/2016 Tribunale di Parma depositata in data 09.01.19 accertato il credito del sig. per le indennità Parte_1 derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro in essere sino al 15/11/2012 o quell'altra data che emergerà in corso di causa, con la società ora Controparte_1 [...]
persona del curatore pro tempore per la complessiva somma di Controparte_2
€145.749,36 oltre interessi dalle singole scadenze o quell'altra maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa o si riterrà di giustizia e conseguentemente dichiarare compensati ex art. 1243 gli accertati debiti del sig. e del Pt_1 Controparte_2
in persona del curatore pro tempore per le quantità corrispondenti.
[...]
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA
All'occorrenza se ritenuto necessario, previa ordinanza ex art. 702 quater c.p.c si chiede
l'ammissione dei seguenti capitoli di prova da provare per interpello e tutti a mezzo dei testi di seguito indicati.
1. Vero che il sig. oltre che azionista, era l'addetto alle vendite della Pt_1 Controparte_3
inizialmente come dipendente della società, successivamente attraverso un contratto
[...]
d'agenzia.
2. Vero che dopo la nomina del sig. quale amministratore Unico della Parte_2 CP_3 il sig. enne estromesso dalla gestione sociale.
[...] Pt_1
3. Vero che il sig. sino alla data del 28.11.2012 era agente di commercio della Pt_1
Controparte_3
pagina 2 di 10
4. Vero che nel mese di maggio 2011 la società a mezzo del Prof. Avv. Giustino Di Cecco CP_4 prendeva contatto con l'avv. Chiara Della Berta al fine di risolvere il contenzioso in corso tra la
il sig. Controparte_3 Pt_1
5. Vero che in data 25/05/2011 il Prof. Avv. Giustino Di Cecco comunicava che avrebbe CP_4 pagare l'importo di € 400.000,00, al sig. per evitare il deposito di istanza di fallimento Pt_1 in odio a Controparte_3
6. Vero che in data 27/05/2011 il sig. dichiarava di accettare la proposta di transazione Pt_1 della società afferente il versamento dell'importo di € 400.000,00 a tacitazione di ogni CP_4 debito della a condizione che l'accordo fosse formalizzato entro il Controparte_3
31/05/2011.
7. Vero che in data 06/06/2011 il Prof. Avv. Giustino Di Cecco comunicava che il sig. e il Pt_1 dr. avevano concluso un accordo personalmente. Pt_3
8. Vero che l'accordo concluso tra il sig. e il dr. nel giugno 2011 prevedeva il Pt_1 Pt_3 versamento di € 400.000,00 al sig. a tacitazione di ogni pretesa nei confronti di Pt_1
Controparte_3
9. Vero che in data 09/06/2011 il legale della era a conoscenza che il sig. CP_4 Pt_1 chiedeva a tacitazione di ogni sua pretesa nei confronti della Controparte_3
l'importo di € 400.000,00 a fronte di una quantificazione della società di € 352.000,00.Vero che in data 10/06/2011 la dr. si recava a Parma al fine di depositare istanza di Persona_1 fallimento in odio a ero che in data 10/06/2011, veniva consegnato Controparte_3 alla dr da parte dl sig. un assegno circolare di € 400.000,00. Persona_1 Pt_1
10. Vero che in data 28.11.2012 il sig. richiedeva il pagamento delle indennità di fine Pt_1 rapporto alla società per complessivi € 145.749,36. Controparte_3
11. Vero che in data 10/06/2011, veniva consegnato alla dr a Parma da parte dl sig. Persona_1 un assegno circolare di € 400.000,00. Pt_1
1 Vero che in data 28.11.2012 il sig. richiedeva il pagamento delle indennità di fine Pt_1 rapporto alla società per complessivi € 145.749,36. SI INDICANO COME TESTI Controparte_3
Via Vittorio Emanuele 32 Cernobbio su tutti i capitoli, , residente a [...]
Schignano - Co su tutti i capitoli , con studio in Camorino, via Monda n. 2 (Svizzera) Testimone_2 su tutti i capitoli, residente a [...]su tutti i capitoli . Persona_1
All'occorrenza e in caso di contestazione dei conteggi in atti si chiede, altresì, CTU contabile al fine di determinare il credito del sig. elativamente al risolto rapporto di agenzia con la società Pt_1 pagina 3 di 10 ora . Si chiede altresì ex Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 art. 702 quater c.p.c. l'acquisizione dei documenti di cui ai numeri II, III, IV in quanto necessari per provare l'erroneità dell'ordinanza impugnata in relazione alla domanda subordinata di compensazione.
conclusioni per l'appellato:
“Voglia la Corte d'Appello adita, respingere l'appello avversario e disattesa ogni istanza, anche istruttoria, di controparte, confermare in parte qua, l'ordinanza del Tribunale di Parma impugnata ex adverso.
In via istruttoria, ammettere definitivamente al fascicolo processuale, ex art. 702/4 cpc, il doc. D prodotto con la comparsa di costituzione e risposta.
In subordine, ancora in via istruttoria, ove ritenuto, ammettere le prove orali già dedotte in primo grado dal (v. note 13/06/2018). CP_1
In ogni caso spese, con accessori di legge, rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, creditore nei confronti di in forza di n.2 Parte_1 Controparte_1 sentenze del Tribunale di Novara degli importi ivi liquidati a titolo di provvigioni, per capitale, interessi e spese, notificava alla società 2 atti di precetto, uno, per euro 273.817,34, il secondo, per euro 206.947,83.
La società dopo aver pagato al un primo acconto di € 150.000,00, allo scopo di Pt_1 evitare il deposito di istanza di fallimento, annunciata dal a fronte del proprio debito, Pt_1 medio tempore aggiornato a giugno 2011, ad € 352.068,02, comprensivo di spese e interessi maturati, reperiva la liquidità per soddisfare la pretesa del mediante la cessione delle Pt_1 quote di una società, tale GAT s.r.l. Grandi Alberghi Turistici, di cui era proprietaria, alla CP_4
società che, nelle trattative dell'acquisto, si era resa disponibile a versare direttamente al
[...] parte del prezzo della compravendita di tali quote, cioè la somma di € 400.000,00. Pt_1
conferiva mandato al legale di accompagnato da assegno circolare CP_4 Pt_1 emesso da Banca Monte dei Paschi di Siena dell'importo in favore del di € 400.000,00 Pt_1 euro in acconto-prezzo sul corrispettivo per la cessione a delle quote di GAT s.r.l. CP_4 possedute da alle seguenti condizioni: “l'assegno circolare poteva essere incassato CP_3 da al perfezionarsi della vendita, mentre non avrebbe potuto esser incassato al non Pt_1
pagina 4 di 10 avverarsi/avverarsi di determinate condizioni (= non perfezionamento della cessione delle Contr quote/diritti GAT/mancato pagamento diretto del dovuto a a parte di ”. Pt_1
La società nel prestare il proprio consenso a tale operazione, pretendeva che, CP_3 qualora il avesse potuto effettuare l'incasso del titolo ricevuto da fermo Pt_1 CP_4 doveva restare il fatto che avrebbe dovuto contestualmente rimborsare il maggior Pt_1 introito così percepito, pari ad € 47.931,98, pari alla differenza tra l'assegno di € 400.000,00 ed il suo credito di € 352.068,02. incassava l'assegno di € 400.000,00 ricevuto da e cedeva a Pt_1 CP_4 CP_3 le quote predette, ma il non restituiva la somma di € 47.931,98 alla CP_4 Pt_1
CP_3
La veniva, in seguito, dichiarata fallita, poiché la stessa non aveva pagato al CP_3 le indennità di fine rapporto per la complessiva somma di € 145.749,36 oltre interessi Pt_1 relativa al contratto di agenzia esistente tra le parti.
Contr Il Fallimento quindi, il 10.05.2016, depositava avanti il Tribunale di Parma ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere da e dal suo legale, avv. Chiara Francesca Della Berta, la Pt_1 restituzione della somma di 47.931,98 euro.
Il e l'avv. Della Berta si costituivano, chiedendo rigettarsi la domanda, allegando la Pt_1 carenza di legittimazione del nei confronti dell'avv. Chiara Francesca Della Berta, e CP_1 sostenendo che l'accordo tra loro e la società, unica legittimata e mandante dell'Avv. Della Berta,
inerente il pagamento delle spettanze del aveva previsto la consegna di un CP_4 Pt_1 assegno di € 400.000,00, comprensivo del suo credito per € 352.068,02, oltre a € 47.931,98, per oneri per la dilazione nel pagamento e anche di assistenza legale per la trattativa stragiudiziale, oltre a proporre domanda riconvenzionale per € 145.749,36, a titolo di indennità di fine rapporto maturate al 15.11.2012, chiedendo ammettersi prova testimoniale a sostegno di quanto allegato.
Il Tribunale, senza ammettere le richieste di prova per testi perché non articolate in capitoli, riteneva che il pagamento eseguito da fosse stato eseguito da soggetto terzo ai sensi CP_4 dell'art. 1180 c.c. e, posto che il creditore effettivo quanto al prezzo della cessione quote, il
, ex art. 1189 comma 2 c.c., aveva diritto di ripetere l'indebito dal creditore apparente CP_1 accoglieva la domanda del , condannando il solo a restituire al la CP_1 Pt_1 CP_1 somma indebitamente incassata di € 47.931,98 e rigettando la sua riconvenzionale.
pagina 5 di 10 Avverso tale sentenza, in data 8.2.2019, il ha interposto appello, chiedendo, previa Pt_1 ammissione della prova testimoniale, di rigettare la domanda del ed accogliersi la CP_1 domanda riconvenzionale proposta in primo grado, con la quale chiedeva disporsi la compensazione tra il proprio credito e quello del . CP_1
Il si è costituito per resistere e vedere confermata la condanna. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini dell'individuazione della materia del contendere è bene riportare le rispettive domande delle parti, come cristallizzate fin dal primo grado, nei seguenti termini.
Conclusioni in primo grado per il Fallimento: dichiarare il sig. , nato a [...] il [...] tenuto, per le Parte_1 causali di cui in premesse e quindi condannare il medesimo a rimborsare al
[...]
l'importo di € 47.931,98 oltre interessi legali dal Controparte_2
10/06/2011; inoltre, anche a titolo risarcitorio e anche nella diversa somma eventualmente ritenuta di giustizia, condannare in solido con il primo, l'avv. Chiara Della Berta, nata a [...]
(MI) il 14/03/68, vittoria di competenze, con spese forfettarie al 15%, cpa ed iva, rifuse
Conclusioni in primo grado per Pt_1
IN VIA PRELIMINARE
Disporsi l'epurazione dal fascicolo di parte ricorrente del doc. n. 6 in quanto lettera riservata personale inviata dall'avv. Chiara Della Berta all'avv. Mora nel corso delle trattative per il soddisfo dei diritti creditori del sig. Pt_1
IN VIA PREGIUDIZIALE
Dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Controparte_2
nei confronti del sig. per le ragioni dedotte in atto e
[...] Parte_1 conseguentemente rigettare la domanda del ricorrente.
Con vittori di spese e compensi professionali del giudizio
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Ogni contraria deduzione eccezione ed istanza disattesa, rigettare la domanda di parte attrice perché infondata sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA
pagina 6 di 10 Accertata il credito del sig. per le indennità derivanti dalla cessazione del Parte_1 rapporto di lavoro in essere sino al 15/11/2012 o quell'altra data che emergerà in corso di causa, con la società ora in Controparte_1 Controparte_2 persona del curatore pro tempore per la complessiva somma di € 145.749,36 oltre interessi dalle singole scadenze o quell'altra maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa o si riterrà di giustizia e conseguentemente dichiarare compensati ex art. 1243 gli accertati debiti del sig.
e del in persona del curatore pro Pt_1 Controparte_2 tempore per le quantità corrispondenti.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA
All'occorrenza e se ritenuto necessario previo mutamento del rito e concessione di termini per
l'integrazione si chiede l'ammissione dei capitoli di prova di cui alle premesse in fatto, epurate da ogni valutazione, precedute da “è vero che” da provare per interpello e tutti a mezzo dei testi di seguito indicati, 1. Via Vittorio Emanuele 32 Cernobbio, 2. ER , 3. Persona_2 Tes_1 Tes_2
con studio in Camorino, via Monda n. 2 (Svizzera).
[...]
All'occorrenza e in caso di contestazione dei conteggi in atti si chiede, altresì, CTU contabile al fine di determinare il credito del sig. elativamente al risolto rapporto di agenzia con la Pt_1 società ora . Controparte_1 Controparte_2
Dall'esame degli atti e documenti di causa emerge in modo incontestabile che il Pt_1 vantava verso la società appellata poi fallita un credito complessivo di euro 502.068,02 inclusi interessi al 30 giugno 2011 e a seguito del pagamento parziale della somma di euro 150.000 da parte della società residuava un credito di euro 352.068,02, credito per il quale il Pt_1 tramite il suo legale aveva preannunciato il deposito di istanza per dichiarazione di fallimento della società.
Nella vicenda negoziale, riguardante le odierne parti, interveniva a questo punto punto la che aveva sottoscritto con l'appellata con un contratto preliminare per CP_4 CP_3 acquistare il 25% delle quote della società Gat di proprietà dell'appellata, al prezzo di euro
400.000,00 la quale versava volontariamente al tale importo allo scopo di evitare il Pt_1 deposito dell'istanza di fallimento che avrebbe pregiudicato l'operazione di cessione quote predetta.
pagina 7 di 10 eseguiva tale pagamento conferendo all'avvocato Della Berta, legale del CP_4 Pt_1 mandato fiduciario a custodire per conto di tale società assegno circolare di euro 400.000 in favore del con l'incarico di consegnarlo a costui il 21 giugno 2011 la soddisfazione del Pt_1 suo credito verso e tale mandato veniva sottoscritto sotto la condizione che al 20 CP_3 giugno 2011 fosse intervenuta tra e progress la cessione del 25% delle quote di CP_6 CP_7
Gat srl e a quella data il credito di osse rimasto insoddisfatto. Pt_1
Il incassato l'assegno circolare, non restituiva a il maggiore importo Pt_1 CP_3 introitato di euro 47.931,98.
Secondo l'appellante sarebbe intervenuto un accordo tra e in base al quale Pt_1 CP_4 quest'ultima si sarebbe impegnata a versare al primo la somma complessiva di euro 400.000,00, comprensiva dell'importo di euro 352.068,00, credito del e dell'ulteriore importo di Pt_1 euro 47.931,98 quale ristoro per il ritardo e rimborso spese legali.
Tale assunto è privo di fondamento in fatto oltre che in diritto, posto che non viene in alcun modo giustificato il titolo in base al quale Valore avrebbe liquidato al tale ultimo Pt_1 importo a titolo, peraltro, di ristoro del maggior danno e spese legali, consentendogli poi di opporre tale presunto accordo a malgrado la sua contraria volontà come emerge CP_3 dai documenti numero 7 e 8 del fascicolo della società ricorrente.
E tale assunto è altresì smentito dalla produzione documentale sub numero 9 e 11 del fascicolo del ricorrente che precisa che il pagamento di euro 400.000 è destinato esclusivamente ad acconto del prezzo corrisposto da Valore a per l'acquisto della quota di Gat. CP_3
E le qualità di creditore del nei confronti di ha giustificato il Pt_1 CP_3 pagamento a lui effettuato in base al mandato predetto direttamente da . CP_4
La tesi sostenuta dall'appellante sul punto è quindi completamente infondata.
Appare corretta la qualificazione del pagamento in questione come prospettata dal giudice di primo grado che ha ritenuto trattarsi di adempimento diretto di terzo di cui all'articolo 1180 codice civile, esclusa ogni ipotesi di successione nel lato passivo dell'obbligazione.
Trattasi quindi di attività solutoria di un soggetto che non è obbligato nei confronti dell'accipiens.
A questo punto conseguentemente deve ritenersi l'ipotesi dell'indebito soggettivo da parte dell'accipiens quanto al maggior incasso versato da a per euro 47.931,98, in CP_4 Pt_1
pagina 8 di 10 quanto tale somma era dovuta da a e non a CP_4 CP_3 Pt_1
Il pagamento eseguito per un debito esistente in favore di soggetto che non è il creditore configura indebito soggettivo ex latere accipienti, caso analogo all'indebito oggettivo, che consente a quest'ultimo di conseguire vantaggio patrimoniale privo di giustificazione e che lo obbliga a restituire la somma così incassata (cfr. Cass. N. 3802/2003) e legittima chi ha pagato a ripetere quanto indebitamente pagato.
Quando, come nella fattispecie, ricorre l'ipotesi di indebito soggettivo da parte dell'accipiens, se, ai sensi dell'articolo 1189 comma uno, chi ha pagato risulta liberato, il vero creditore può recuperare la prestazione incassata ai sensi dell'articolo 1189 comma due codice civile.
Quindi nel nostro caso ha versato euro 400.000,00 dovuta a quale CP_4 CP_3 prezzo per la cessione quote, nelle mani di un soggetto diverso dal creditore, il che Pt_1 appariva legittimato all'incasso.
Legittimamente quindi, in base al disposto dell'articolo 1189 comma due codice civile, ha chiesto al la restituzione della differenza di euro 47.931,98 tra la CP_3 Pt_1 somma di 400.000,00, prezzo per la cessione quote e la somma della quale egli era creditore verso tale società, oltre agli interessi legali dal 4 luglio 2011 data della missiva di messa in mora.
Il ha poi chiesto di compensare tale suo debito verso la appellata con il maggiore Pt_1 importo di euro 145.749,36 ritenuti a lui spettanti a titolo di indennità per la cessazione del suo rapporto di agenzia con CP_3
Il nel chiedere il rigetto dell'appello ha dedotto l'inammissibilità di tale domanda CP_1 perché coperta da giudicato.
La domanda va disattesa.
Invero il si è visto respingere istanza di ammissione al passivo del fallimento, per Pt_1 tale importo e titolo, con decreto del Tribunale di Parma del 31/12/2014 non impugnato in sede di opposizione a stato passivo ai sensi dell'articolo 98 legge fallimentare, ma il fallimento non ha prodotto attestazione di cancelleria del relativo passaggio in giudicato del decreto. Correttamente pertanto il giudice di primo grado ha ritenuto non doversi pronunciare ai sensi dell'articolo 39 codice procedura civile poiché domanda già proposta avanti ad altro giudice in sede fallimentare e ne ha ritenuto l'inammissibilità.
Nel merito invece la domanda è infondata, in quanto basata su mere allegazioni del Pt_1
pagina 9 di 10 Ed invero, i capitoli di prova articolati da quest'ultimo non sono ammissibili poiché formulate per la prima volta in grado di impugnazione, laddove in primo grado non erano state ammesse perché non articolate per capitoli, senza che venisse depositata memoria di precisazione delle istanze istruttorie.
L'ordinanza impugnata, quindi, va confermata con rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo e a carico dell'appellante in base al D.M. 55/2004 e successive modifiche secondo lo scaglione di valore ai valori minimi per la fase di appello, per l'attività svolta di studio introduzione e decisione.
Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I - rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata del Tribunale di Parma,
III condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali di questo grado in misura di euro 3.308,00, oltre rimborso forfetario spese generali e accessori di legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della prima sezione del 3 dicembre 2024.
Il Consigliere Estensore Ausiliario dott. Giovanni Battista Marsala Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
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