Sentenza breve 16 settembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 16/09/2022, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/09/2022
N. 01410/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00753/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 753 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SA BA TR, CE CO, NT TR, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Massafra, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Dimito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di: Condominio Civico 44 e 72, Condominio via Bolzano 20, Condominio via Bolzano 48, Condominio via Bolzano 16, IM LI, NC DI LV, GA LV, SC LV, EL LI, OL AP, Condominio via Bolzano 38, Condominio Civico 22 e Civico 36, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell'Ordinanza Sindacale n.9 del 25.03.22 emessa dal Sindaco della Città di Massafra, avente ad oggetto la messa in sicurezza permanente della strada privata di Via Carlo Pisacane, censita al catasto terreni al foglio 58, particella 555, notificata ai ricorrenti in data 01.04.2022;
- di ogni altro atto connesso o comunque conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massafra;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori avv. G. G. Millefiori, in sostituzione dell'avv. E. Pellegrini, per parte ricorrente, avv. G. Dimito per la P.A.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) i ricorrenti sono tutti condomini dell’edificio n. 3, sito in via Bolzano n. 38, del complesso edilizio composto da 9 edifici e denominato “ex lottizzazione Villa Lovelli – Santa Caterina n.2”, con accesso da Via Bolzano e da Via Pisacane;
- b) alle spalle dell’edificio n. 3 – che ha ingresso da via Bolzano – si è aperta sul manto stradale di via Pisacane una voragine di 3 metri, profonda 1 metro, a causa dell’infiltrazione delle acque piovane, che hanno danneggiato anche i garage presenti nello stabile;
- c) già con verbale dei Vigili del Fuoco del 7 marzo 2020 si evidenziava che la voragine era preesistente e che si dovesse procedere alla sua chiusura, previa verifica dei danni causati dalle infiltrazioni di acqua piovana nei locali sottostanti e nelle fondamenta del condominio (v. doc. 9 ricorso principale);
- d) con ordinanza n. 9 del 25 marzo 2022, il Comune, premesso che la strada di via Pisacane era privata ma aperta al libero transito e rilevato che l’area su cui insisteva il cedimento risultava essere pertinenza del suddetto edificio (foglio 58, particella 555), ordinava ai ricorrenti di « procedere alla messa in sicurezza del cedimento sulla pavimentazione stradale »;
- e) di tale ordinanza si dolgono i ricorrenti col gravame introduttivo del presente giudizio, assistito da domanda cautelare, con cui si deduce, in sintesi, che, poiché la strada è adibita ad uso pubblico, il relativo onere manutentivo ricade sul Comune e che, comunque (ove mai si ritenesse di configurare oneri di ripristino in capo ai privati), l’ordinanza avrebbe dovuto essere indirizzata a tutti i comproprietari che si affacciano su via Pisacane;
- f) si è costituito in giudizio il Comune di Massafra, evidenziando, tra l’altro, che l’ordinanza impugnata non impone alcun onere di ripristino in capo ai ricorrenti, ma si limita solo a prescrivere la messa in sicurezza della voragine (v. pag. 5 memoria del Comune del 9 luglio 2022);
- g) alla camera di consiglio del 26 luglio 2022, la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 13 settembre 2022 su istanza di parte ricorrente, per la proposizione di motivi aggiunti;
- h) con motivi aggiunti, notificati il 23 agosto 2022, i ricorrenti – alla luce delle relazioni comunali n. 15326 del 24.03.2022 e 53505 del 29.12.2020, entrambe richiamate nell’ordinanza comunale impugnata col ricorso principale e conosciute, a dire di parte ricorrente, nella loro interezza solo in seguito al riscontro all’accesso agli atti avvenuto il 14 giugno 2022 (v. docc. da 1 a 4 ricorso per motivi aggiunti) – deducono, in particolare, che, poiché dalla relazione n. 53505 del 29.12.2020 emerge inequivocabilmente che la voragine è già stata messa in sicurezza dal Comune, l’ordinanza impugnata sarebbe del tutto priva dei presupposti dell’indifferibilità ed urgenza e che, comunque, l’aver già messo in sicurezza la voragine confermerebbe la tesi difensiva in virtù della quale il Comune aveva l’onere di mettere in sicurezza la strada;
- i) il Comune, nella memoria difensiva del 9 settembre 2022, ha eccepito, tra le altre cose, l’irricevibilità dei motivi aggiunti, considerato che i) la relazione di sopralluogo prot. n. 53505 del 29.12.2020 era già richiamata nella comunicazione di avvio del procedimento del 19.01.2022 (doc. 12 memoria difensiva comunale del 9 luglio 2022) ed i relativi atti erano disponibili per la presa visione da parte dei destinatari del provvedimento finale, presso la sede comunale, nei 10 giorni successivi alla notifica dell'avvio del procedimento, come previsto dalla L.241/90, ii) parte ricorrente, invece, ha esercitato la facoltà di accesso solo il 24 maggio 2022 (doc. 3 ricorso per motivi aggiunti), cioè dopo due mesi dall’adozione dell’ordinanza impugnata col ricorso principale, che è del 25 marzo 2022.
- j) alla camera di consiglio del 13 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile adozione della presente sentenza in forma semplificata.
2) Rilevato, quanto al ricorso principale, che, nella materia de qua, la giurisprudenza ha affermato che « 5.1. Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, stante il loro carattere non sanzionatorio ma meramente ripristinatorio (avendo la finalità di rimuovere lo stato di pericolo e prevenire danni all’incolumità pubblica), le ordinanze di necessità ed urgenza ex art. 54 t.u.e.l. possono essere indirizzate a tutti i soggetti che abbiano la disponibilità giuridica o materiale del bene da mettere in sicurezza, sulla base di un rapporto immediato con la res, e siano quindi in condizione di eliminare la riscontrata situazione di rischio, ancorché ad essi non imputabile. Pertanto, il Sindaco può individuare come destinatari del provvedimento monitorio sia il proprietario dell’area, sia eventuali possessori non titolati o anche meri detentori, che si trovano in una relazione di fatto con il bene (in tal senso, ex plurimis, Cons. St., sez. II, 22 gennaio 2020, n. 536; Cons. St., sez. V, 7 settembre 2007, n. 4718; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 30 luglio 2021, nn. 5368-5370, citt.; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 14 maggio 2021, n. 452; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 30 agosto 2017, n. 4201; T.A.R. Toscana, sez. III, 14 dicembre 2015, n. 1706). I predetti principi sono stati declinati anche in relazione a fattispecie di strade private soggette ad uso pubblico, reputando legittimi i provvedimenti contingibili e urgenti indirizzati ai proprietari privati (cfr. Cons. St., sez. I, parere n. 1798 in data 12 novembre 2020, concernente l’ordine di ripristino di un muro crollato impartito al proprietario dell’area privata parzialmente adibita a strada ad uso pubblico; T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 16 dicembre 2020, n. 469, relativa all’atto impositivo della messa in sicurezza di un ponte cavalca ferrovia di proprietà privata destinato al pubblico transito; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-ter, 17 ottobre 2016, n. 10344). Pertanto, legittimamente l’ingiunzione di esecuzione delle opere è stata emanata nei confronti dei tre Condomini proprietari dei tratti di strada interessati dai cedimenti del muro di contenimento, potendo essi intervenire e neutralizzare la fonte di pericolo in virtù del proprio diritto dominicale sui fondi. Per tale ragione, inoltre, la conclusione non muterebbe nemmeno accedendo alla tesi secondo cui la strada apparterrebbe in comunione a tutti i proprietari dei fondi latistanti ubicati fra l’Aurelia e la spiaggia. 5.2. Diversamente da quanto adombrato dai ricorrenti, le richiamate regole pretorie prescindono sia dalla ripartizione degli oneri economici dei lavori, sia dall’individuazione del soggetto tenuto in via ordinaria alla manutenzione della strada vicinale ad uso pubblico (su quest’ultima questione, peraltro, si registra un contrasto giurisprudenziale, discutendosi se l’obbligo manutentivo gravi sul privato proprietario, avendo il Comune solo il dovere di concorrere nelle spese, o se, invece, l’ente locale abbia anche l’onere di provvedere agli interventi atti a mantenere la funzionalità del tramite viario) » (T.A.R. Liguria n. 20 del 7 gennaio 2022 e, nello stesso senso, n. 21 del 7 gennaio 2022).
3) Rilevato, quanto ai motivi aggiunti, che, effettivamente, i medesimi sono da ritenersi tardivi, in quanto, anche volendosi prescindere dal contenuto della comunicazione di avvio del procedimento, le relazioni comunali n. 15326 del 24.03.2022 e n. 53505 del 29.12.2020 (sulle quali si basano le censure ulteriori di cui ai motivi aggiunti) sono espressamente richiamate nell’ordinanza comunale impugnata col gravame principale e sono state oggetto di richiesta di accesso solo il 24 maggio 2022 (quindi a distanza di quasi due mesi dalla notifica dell’ordinanza comunale, avvenuta, come dichiarato nell’epigrafe del ricorso principale, il 1° aprile 2022), con la conseguenza che, considerato che l’istanza di accesso non di per sé tale da spostare in avanti il termine decadenziale di impugnazione, le censure di cui ai motivi aggiunti (basate, come detto, sugli atti oggetto di accesso) avrebbero dovuto essere poste entro 60 giorni dal 1° aprile 2022, mentre sono state proposte solo il 23 agosto 2022.
4) Precisato inoltre che l’ordinanza oggetto di causa prescrive ai ricorrenti di mettere in sicurezza la voragine e non di ripristinare integralmente la parte di strada nella quale si trova la predetta lesione, come pacificamente ammesso anche dalla difesa comunale, non potendosi al riguardo ritenere che la messa in sicurezza sia già stata effettuata con la recinzione dell’area e la copertura con teli (come da foto inserite nella relazione comunale prot. n. 53505 del 29.12.2020), in quanto tali accorgimenti sono all’evidenza volti solo a segnalare il pericolo e ad evitare il transito in quell’area.
5) Ritenuto, in conclusione, che il ricorso principale sia infondato e che i motivi aggiunti siano irricevibili.
6) Ritenuto di compensare le spese del giudizio, vista la peculiarità della vicenda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, respinge il primo e dichiara irricevibile il secondo.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO