Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai seguenti magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
Consigliere 2. dr. Stefania Basso
Consigliere rel./est.
3. dr. Anna Rita Motti
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 7.1.25 la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n.459/21 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio de Falco e Francesco De Parte 1
Paola come in atti;
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e Controparte 1 difesa dagli avv.ti Nunzio
Rizzo e Pierluigi Rizzo, come in atti. APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte, parte appellante ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE n°178/21 con la quale era stata rigettata la sua domanda volta al riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'appellata nel periodo 1/1/2007-1/1/2012, e la condanna della società convenuta al pagamento in favore dell'istante della somma indicata in ricorso, a titolo di differenze retributive, 13ª mensilità, 14ª mensilità, ferie non godute, straordinario, TFR, il tutto oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria.
In particolare, la ricorrente in primo grado aveva dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dall'1.1.2007 all'1.1.2012, senza essere stata mai inquadrata ai fini retributivi e previdenziali;
di aver sempre espletato le mansioni di responsabile del laboratorio di analisi situato all'interno della clinica, avendo il compito di validare tutti i processi di laboratorio e le attività connesse ai controlli di qualità interni ed esterni;
- di essere stata tenuta anche ad intrattenere i rapporti con i fornitori, a firmare tutti i referti, ad essere presente anche quando ammalata;
che le analisi venivano effettuate tutti i giorni, sovente anche nei giorni festivi;
che, con nota del 2.1.2012 rimessa all' Parte 2 la Società le comunicava che sarebbe stata sostituita, quale responsabile del laboratorio di analisi, dalla dott.ssa Persona_1 avente rapporto di lavoro professionale di 36 ore settimanali;
di essere sempre stata sottoposta alle direttive dell'amministratore CP 2 ; di aver sempre lavorato dalle 8.00 alle 16.00, dal lunedì al venerdì, e di essere stata contattata anche recata in orari successivi alle 16.00 oppure il sabato e la domenica;
- di aver ricevuto importi mensili pari ad € 518,00 sino a giugno 2008, € 620,00 sino a febbraio 2011 ed € 711,00 da marzo a dicembre 2011; di non aver percepito nulla a titolo di 13° mensilità e TFR;
di aver sottoscritto un contratto di
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collaborazione professionale il 31.12.2006. deducendo la natura autonoma del rapporto. E chiedeva il Si costituiva la Controparte 1 rigetto del ricorso.
che l'esame e la firma dei referti erano imprescindibili e necessitavano della presenza della ricorrente come indicato dai testi Tes 2 e Tes 3 ed era del tutto illogico pensare che la ricorrente potesse autogestirsi;
inoltre lo stesso teste Tes 2 aveva riferito di direttive dell'amministratore Falco, sempre proporzionate alla natura della prestazione. Ha chiesto la riforma della sentenza e la condanna al pagamento delle differenze retributive come in ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita l'appellata che ha chiesto il rigetto del gravame. La controversia, scardinata da altro ruolo, è venuta per la prima volta innanzi al collegio alla presente udienza, e previa discussione, è decisa come da dispositivo in atti. L'appello non può essere accolto, dovendosi condividere le conclusioni cui è giunto il primo giudice, con le ulteriori precisazioni ed integrazioni motivazionali che seguono. Occorre ribadire che nel presente giudizio le domande di natura retributiva azionate traggono fondamento dall'asserita sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, sussumibile nella nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c., con le mansioni e la durata dedotti in ricorso a fronte, tuttavia, dell'eccezione sollevata dall'appellato volta a negare qualsiasi rapporto di tipo subordinato. Il caso in esame ripropone pertanto la questione della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato e quella della suddivisione dell'onere della prova fra le parti. Al riguardo soccorre l'insegnamento della giurisprudenza che, intervenendo sul tema, ha dato alla dibattuta questione una soluzione che può, nei principi, ormai dirsi consolidata. E' noto, difatti, che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (Cass. nn. 1555/2020; Cass. n. 9251/2010; Cass. n. 13858/2009; 5645/2009; 4770/2003;12926/1999; 5464/1997;
2690/1994).
Secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore, che agisce in giudizio per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, cioè l'espletamento dell'attività lavorativa descritta in ricorso in favore dell'asserito datore di lavoro e la sussistenza di un vincolo di subordinazione idoneo a giustificare le differenze retributive e gli altri emolumenti postulati. Orbene, nella specie, parte appellante non ha assolto l'onere di provare la sussistenza degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata, pur contestando, con l'odierno gravame, la valutazione delle risultanze probatorie operata dal giudice di prime cure. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato con orientamento ormai costante che "A norma dell'art. 116 cod. proc. civ., rientra nel potere discrezionale - insindacabile – del giudice di
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merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità, l'affidabilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti, con l'unico limite di supportare con congrua e logica motivazione l'accertamento eseguito" (Cass. 20/04/2018 n.9900; Cass. 11/06/1998, n. 5802; Cass. 04/02/2004, n. 2090; Cass. 25/01/2006, n. 1380).
Di recente, la Suprema Corte con la sentenza del 23 luglio 2021, n. 21174 ha ribadito il superiore principio, statuendo che "la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri come la scelta tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. n. 19011 del 2017; Cass. n. 16056 del 2016)".
Pertanto, in linea con detti principi il primo giudice ha valutato l'attendibilità, l'affidabilità e la concludenza delle risultanze testimoniali ammesse e ritenute altresì sufficienti ai fini della decisione, costruendo un percorso motivazionale dopo aver preso in considerazione gli elementi che connotano la subordinazione.
Il collegio però non condivide, come correttamente osservato dall'appellante, la valutazione della testimonianza resa da Testimone 4 che, in effetti, appare inattendibile, essenzialmente perché socia della clinica e componente del consiglio di amministrazione dunque recante un interesse diretto agli esiti della lite. Il fatto che la teste sia la zia della ricorrente ( per aver sposato il fratello di sua madre) getta una luce su questioni familiari che, tuttavia, non emergono dal processo. Quel che deve osservare il collegio, però, è che anche escludendo questa testimonianza, non si può giungere al risultato voluto dalla ricorrente.
,Il teste Tes 2 operatore sociosanitario, afferma di aver effettuato sempre il turno di mattina fino alle 13.30 e di aver visto la ricorrente quando portava i prelievi di mattina e la trovava in laboratorio intorno alle 8,30, insieme a tale Per 2 ma non sa dire a che ora andava via. '
Il teste assume di essere stato presente raramente di pomeriggio e che non ha mai in quel frangente incontrato la ricorrente. Afferma di aver visto l'amministratore dare direttive alla caposala e che "qualche volta mi è capitato di vedere anche la ricorrente". Afferma che i prelievi venivano effettuati nei giorni dispari in caso di bisogno anche il venerdì e il sabato e c'era anche la Pt 1 . Il teste Testimone 5 infermiere dichiara di aver lavorato in clinica per 23 anni e che la ' ricorrente era biologo addetto al laboratorio della clinica;
conferma che gli esami, solo per gli interni, venivano effettuati solo nei giorni dispari e che la ricorrente era presente in quei giorni;
in caso di urgenza venivano effettuati prelievi ai ricoverati anche di sabato e in quel caso era presente il tecnico;
di non aver mai visto la ricorrente nelle ore pomeridiane;
che in clinica erano eseguiti solo interventi programmati. La teste Tes 6 dichiara di aver lavorato in clinica per 39 anni in cucina e non ricorda la collocazione temporale del rapporto di lavoro della ricorrente ma ricorda che era responsabile del laboratorio;
conferma che i prelievi venivano effettuati solo ai degenti ed i giorni dispari;
che lei, essendo in cucina, non incontrava la ricorrente ma sapevo che c'era. La teste Testimone 7 ha lavorato in clinica dal 1985 addetta all'accettazione dichiara di conoscere la ricorrente che ha lavorato in clinica ma di non saper inquadrare bene nel tempo il suo rapporto;
che la ricorrente si occupava del laboratorio di analisi dove vi era stabilmente il tecnico, veniva nei giorni in cui si facevano i prelievi lunedì mercoledì e venerdì e rimaneva all'incirca per due ore;
che gli esami li faceva il tecnico e la ricorrente si limitava a leggerli e capitava raramente che gli esami venissero ripetuti;
che lavorava anche di sabato e di non aver mai visto la ricorrente di sabato appunto;
che in caso di emergenza c'era solo il tecnico e si chiamava la Pt 1 per la firma del referto;
di non saper precisamente l'orario in cui la ricorrente iniziava a lavorare. La teste Testimone_8 è caposala e ricorda che la ricorrente era responsabile del laboratorio;
conferma che i prelievi erano effettuati nei giorni dispari e che gli interventi erano programmati e che la ricorrente era presente nei giorni dei prelievi per due ore;
di non essere presente di sabato, che se gli esami andavano ripetuti era il tecnico che se ne occupava. Ed allora dall'insieme delle testimonianze emerge pacificamente che la ricorrente era responsabile del laboratorio di analisi ma osserva il collegio che questa circostanza è neutra in quanto mai negata dalla convenuta e comunque chiaramente emergente dagli atti. All'evidenza questa circostanza da sola non è idonea a radicare l'esistenza della subordinazione non essendo raro che le figure direttive nelle strutture sanitarie private siano incarnate da lavoratori autonomi.
Indici di subordinazione non si evincono neppure dalle modalità della prestazione emersa dalle testimonianze.
Va ben chiarito che la convenuta non nega assolutamente che la prestazione della ricorrente fosse inserita nell'ambito delle esigenze della clinica e della sua realtà organizzativa, né potrebbe essere diversamente tenuto conto della tipologia di servizio erogato. Sicchè anche questo non è un discrimine, è evidente che la ricorrente non potesse che lavorare quando il servizio prelievi era in funzione. I testi in maniera sostanzialmente univoca limitano la prestazione ai giorni dispari e nessuno dei testi riferisce Tes 2 che però per averne cognizione diretta la sua presenza di pomeriggio, salvo il teste pacificamente non lavorava di pomeriggio e sul punto è molto generico. Dalla prova risulta, dunque, la sua presenza per due ore circa di mattina nei giorni dei prelievi. In definitiva essendo tutti questi elementi non decisivi resta da esaminare il dato saliente della subordinazione ovvero l'esercizio del potere direttivo, anche se sulla scorta di direttive generali. Ebbene al di là del contenuto del contratto di lavoro autonomo sul punto dalla prova non emerge nulla. L'unico teste che ha fatto riferimento all'amministratore ha testualmente riferito di averlo visto dare direttive alla caposala e che qualche volta mi è capitato di vedere anche la ricorrente. Nessuno, dunque, ha riferito di direttive alla ricorrente.
Nulla è emerso neppure sulla necessità di giustificare le assenze, sull'esercizio del potere disciplinare. Forse qualche indicazione in più sullo svolgimento del rapporto avrebbe potuto fornirla il tecnico di laboratorio che, però, la ricorrente ha scelto di non citare per ragioni non sindacabili. Ed allora, va ribadito che elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento al suo potere organizzativo, direttivo e disciplinare circa le modalità di esecuzione in concreto dell'attività lavorativa medesima e l'esercizio da parte del datore di lavoro del suddetto potere è elemento caratterizzante il rapporto di lavoro subordinato. Esso ne costituisce l'essenza. Non vi è dubbio che in relazione alla tipologia del rapporto tale esercizio possa manifestarsi con modalità diverse, più o meno intense;
ma, parimenti, non vi è dubbio che esso non possa mancare. Nella specie esso non emerge affatto, anche da apprezzare in concreto, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale. A fronte di un quadro probatorio del genere non assume particolare significato l'entità e la ripetitività del compenso corrisposto.
L'appello va dunque rigettato e la sentenza del giudice di prime cure va confermata. Le spese possono essere compensate in ragione della diversa valutazione effettuata dal collegio sulla prova testimoniale e in ordine all'effettiva difficoltà nell'accertamento dei fatti.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni soggettive, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel proc. N° RG 1809/17 a seguito di trattazione scritta, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Compensa le spese;
• Contributo unificato come in motivazione.
Napoli 7.1.25
Il Consigliere relatore IL Presidente