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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 8652/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto “Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)”
TRA
, C.F.: , nella qualità di procuratore generale delle sigg.re Parte_1 C.F._1 [...]
C.F.: , C.F.: Pt_2 C.F._2 Parte_3
, e , C.F.: , rappresentato e difeso CodiceFiscale_3 Parte_4 C.F._4 dall'avv. Costantino Parisi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Vairano
Patenora, frazione Scalo, via Abruzzi n. 90.
- Ricorrente –
E
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualina Buonanno, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Caserta sita in V.le Lamberti n. 29.
- Resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 25.10.2019, il sig. , quale procuratore Parte_1 generale dei sig.ri e , adiva l'Intestato Parte_2 Parte_3 Parte_4
Tribunale di S. Maria C.V. onde ottenere la condanna della società , in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., al rimborso dei buoni fruttiferi postali n. 1193 - duplicato n.
82123537, dell'importo di L. 500.000, emesso il 04.12.1981 - n. 428 - duplicato n. 82123534, dell'importo di L. 100.000, emesso il 05.12.1981 - n. 1197 - duplicato n. 82123535, dell'importo di
L. 500.000, emesso il 05.12.1981 – e n. 272 - duplicato n. 82123536, dell'importo di L. 500.000, emesso il 08.09.1983 - per il complessivo importo di euro 11.870,16 – di cui euro 8.478,62 in favore di , euro 1.695,72 in favore di ed euro 1.695,72 in favore Parte_2 Parte_3
, questi ultimi due in qualità di eredi di e Parte_4 Persona_1 Persona_2
deceduti rispettivamente il 13.02.2006 ed il 29.04.1999, cointestatari degli anzidetti buoni – il tutto con vittoria delle spese ed onorari di causa.
In particolare, i ricorrenti rappresentavano che veniva loro negato il rimborso dei buoni nonostante sui titoli era apposta la clausola PFR (pari facoltà di rimborso), la quale attribuiva ai suoi cointestatari
– ossia ed i suoi defunti genitori, e - la Parte_2 Persona_1 Persona_2
possibilità di riscuotere a vista, presso l'ufficio di emissione, la somma ivi indicata, rapportata al valore in essere al momento dell'incasso.
Con memoria regolarmente depositata il 28.02.2020, si costituiva in giudizio la società
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., la quale, in via preliminare, lamentava CP_1
l'inammissibilità della domanda, mentre nel merito contestava gli avversi assunti giacché la clausola di pari facoltà rimborso, con il decesso dei cointestatari, perdeva efficacia per estinzione del mandato reciproco ex art. 1722 c.c., per cui i buoni divenivano riscuotibili per legge solo ed esclusivamente con la firma congiunta di tutti gli aventi diritto - cointestatari superstiti ed eredi – previa esibizione della pratica di successione, insistendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese ed onorari di lite.
All'udienza del 06.12.2024, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, senza concessione dei termini per note.
In limine litis, vanno disattese le doglianze di inammissibilità del procedimento instaurato dal ricorrente, sollevate per mancato assolvimento dell'onere probatorio a suo carico, poiché attinenti ad un'eccezione nel merito e non in rito, finalizzate dunque ad una pronuncia di rigetto della domanda e non alla declaratoria di inammissibilità della stessa.
Nel merito, la domanda proposta dall'istante è fondata per le ragioni appresso esplicitate. Al riguardo, è pacifica la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali elencati e descritti in narrativa come pure il diniego, opposto ai sottoscrittori dall'Amministrazione Postale, di provvedere alla liquidazione dei loro rendimenti.
Ciò posto, va osservato che i buoni fruttiferi postali non sono dei titoli di credito, poiché non incorporano un diritto di credito che può essere esercitato dal possessore del documento, ma meri titoli di legittimazione che hanno, quindi, la sola funzione di identificare l'avente diritto alla prestazione (Cfr. Cass. Sez. Un. 11 febbraio 2019, n. 3963), tant'è che non è dato al debitore legittimamente rifiutare la prestazione, sia pure per tutelare le ragioni di terzi, in quanto ciò equivarrebbe a vanificare la funzione che l'ordinamento ha ad essi assegnato: ne deriva che essi devono avere quale unica funzione, diversamente dai titoli di credito, quella di identificare l'avente diritto a una prestazione, senza incorporare alcun diritto cartolare e senza svolgere la funzione di far circolare il credito.
Beninteso, secondo le prospettazioni della resistente, in tema di buoni fruttiferi postali recante la clausola “pari facoltà di rimborso”, emessi antecedentemente l'entrata in vigore del D.M. 19.12.2000, come quelli per i quali si controverte, trova applicazione il D.P.R. n. 256/1989, il cui art. 187, per quanto di interesse, prevede testualmente “1 - Il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto.
2 - Le quote spettanti agli aventi diritto che non possono intervenire alla quietanza sono fatte normalmente depositare dall'Amministrazione sopra nuovi libretti...”.
Tale norma, applicabile al rimborso del credito dei libretti di risparmio postale, risulta applicabile anche per il rimborso dei buoni fruttiferi postali in virtù del rinvio operato dall'art. 203 del medesimo decreto, rubricato “Applicabilità al servizio dei buoni delle norme relative alle casse postali di risparmio”, in base al quale “Le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente regolamento, sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e sempreché non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI”.
La ratio normativa in esame si fonda, dunque, sul presupposto che non esiste una disposizione di legge che disciplina la materia di riscossione dei buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso nel caso di morte di un cointestatario.
Invero, secondo un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In assenza di una previsione specifica, al rimborso dei buoni postali fruttiferi cointestati è applicabile per analogia la disciplina prevista dall'art. 187, comma 1, dal d.P.R. 256 del 1989, relativo ai libretti di risparmio postale (per effetto del rinvio di cui all'art. 203, comma 1, dell'anzidetto regolamento), sicché, nel caso di decesso di uno degli intestatari, il rimborso viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto” (Cfr. Cass. Civ. Sez.
6. Ord. n. 11137 del 10.06.2020).
La tesi dell'applicabilità dell'art. 187 del D.P.R. n. 25/1989 ai buoni postali fruttiferi, in virtù del rinvio dell'art. 203 del precitato decreto, si fonda, dunque, sia sull'identità tra i libretti postali e i buoni fruttiferi che sulla constatazione dell'assenza di una disciplina specifica per la riscossione dei buoni in caso di morte di un cointestatario.
Nondimeno, attesa la disciplina espressa dagli artt. 171 e 178 del D.P.R. n. 156 del 29 marzo 1973 - secondo la quale i buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione (così come testualmente riportato sui titoli) - e dallo stesso art. 208 del D.P.R. n. 256/89 - che contiene una regolamentazione specifica riservata ai buoni fruttiferi postali stabilendo, appunto, il rimborso degli stessi a vista - la recente giurisprudenza di legittimità ha preso posizione in modo del tutto divergente rispetto alla sopra richiamata pronuncia del 2020, statuendo che “In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario ST è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del
1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina” (Cfr. Sez.
1 - Sentenza n. 24639 del 13.09.2021).
Altresì, la Suprema Corte di Cassazione, con la successiva Ordinanza n. 4280/2022, ha chiarito che - anche se i libretti di risparmio e i buoni fruttiferi appartengono alla specie dei titoli di legittimazione ex art. 2002 c. c. - tra i due si configura una rilevante differenza che incide sul funzionamento della clausola “pari facoltà di rimborso” in caso di morte di uno dei cointestatari, differenza consistente nel fatto che, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall'articolo 1260 c.c., il terzo comma dell'articolo 204 del citato D.P.R. sancisce l'intrasferibilità del credito portato dai buoni postali.
Il Suprema Consesso, segnatamente, tramite la richiamata Ordinanza, ha precisato che “…I buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso «a vista», il che si traduce nell'incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto «a vista», all'intestatario: e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola «pari facoltà di rimborso», dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi;
viceversa, la lettura del dato normativo patrocinata da secondo cui, in caso di clausola «pari facoltà di rimborso» di Controparte_1
buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell'intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano. In definitiva, sotto l'aspetto considerato, il vaglio di applicabilità previsto dal citato articolo 203 si infrange contro la evidenziata peculiarità dei buoni postali fruttiferi rispetto ai libri postali”.
Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione, mediante la pronuncia in scrutinio, ha preso posizione sulla circostanza che l'applicazione dell'art. 187 del D.P.R 256/1989 sarebbe strumentale alla protezione dell'erede o degli eredi del defunto, evidenziando che la normativa suddetta non è volta alla tutela degli interessi dei coeredi nel caso di rimborso dei buoni fruttiferi, argomentando che “La qual cosa ben si comprende una volta che si tenga a mente l'evidente distinzione concettuale tra titolarità del credito e legittimazione alla riscossione di quanto portato dal buono fruttifero: posto che, in caso di cointestazione con clausola «pari facoltà di rimborso», e dunque di solidarietà attiva, l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, «si divide fra gli eredi in proporzione delle quote»
(articolo 1295 c.c.), senza toccare la posizione del cointestatario ST (i termini della questione non mutano affatto se il cointestatario ST è anche erede), è fin ovvio che la riscossione riservata all'intestatario ST in nulla interferisca con la spettanza del credito, sicché colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto”.
Ne discende che non può rifiutare al cointestatario ST del Buono Controparte_1
Fruttifero Postale il rimborso a vista del titolo, non essendo previsto alcun divieto nell'esecuzione della prestazione su di essa gravante, anche in virtù delle condizioni presenti sul titolo (quali la clausola testualmente riportata di “pari facoltà di rimborso” e la previsione del pagamento “a vista”).
In definitiva, il ricorso merita accoglimento con conseguente condanna dell'Ente Postale al rimborso del complessivo importo di euro 11.870,16.
Sussistono giusti motivi, anche alla luce dei numerosi contrasti giurisprudenziali in materia, per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento della complessiva somma di euro 11.870,16, a titolo di rimborso dei buoni fruttiferi postali indicati in premessa, ripartita in euro 8.478,62 in favore di , Parte_2
euro 1.695,72 in favore di ed euro 1.695,72 in favore , Parte_3 Parte_4
questi ultimi due quali eredi dei defunti e , cointestatari dei Persona_1 Persona_2
buoni, oltre interessi in misura legale dalla domanda al soddisfo, nonché a disporre le modalità di accantonamento della quota, pari ad euro 1.695,72, spettante al sig. , altro erede di CP_2
e ; Persona_1 Persona_2
2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., li 18.04.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 8652/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto “Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)”
TRA
, C.F.: , nella qualità di procuratore generale delle sigg.re Parte_1 C.F._1 [...]
C.F.: , C.F.: Pt_2 C.F._2 Parte_3
, e , C.F.: , rappresentato e difeso CodiceFiscale_3 Parte_4 C.F._4 dall'avv. Costantino Parisi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Vairano
Patenora, frazione Scalo, via Abruzzi n. 90.
- Ricorrente –
E
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualina Buonanno, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Caserta sita in V.le Lamberti n. 29.
- Resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 25.10.2019, il sig. , quale procuratore Parte_1 generale dei sig.ri e , adiva l'Intestato Parte_2 Parte_3 Parte_4
Tribunale di S. Maria C.V. onde ottenere la condanna della società , in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., al rimborso dei buoni fruttiferi postali n. 1193 - duplicato n.
82123537, dell'importo di L. 500.000, emesso il 04.12.1981 - n. 428 - duplicato n. 82123534, dell'importo di L. 100.000, emesso il 05.12.1981 - n. 1197 - duplicato n. 82123535, dell'importo di
L. 500.000, emesso il 05.12.1981 – e n. 272 - duplicato n. 82123536, dell'importo di L. 500.000, emesso il 08.09.1983 - per il complessivo importo di euro 11.870,16 – di cui euro 8.478,62 in favore di , euro 1.695,72 in favore di ed euro 1.695,72 in favore Parte_2 Parte_3
, questi ultimi due in qualità di eredi di e Parte_4 Persona_1 Persona_2
deceduti rispettivamente il 13.02.2006 ed il 29.04.1999, cointestatari degli anzidetti buoni – il tutto con vittoria delle spese ed onorari di causa.
In particolare, i ricorrenti rappresentavano che veniva loro negato il rimborso dei buoni nonostante sui titoli era apposta la clausola PFR (pari facoltà di rimborso), la quale attribuiva ai suoi cointestatari
– ossia ed i suoi defunti genitori, e - la Parte_2 Persona_1 Persona_2
possibilità di riscuotere a vista, presso l'ufficio di emissione, la somma ivi indicata, rapportata al valore in essere al momento dell'incasso.
Con memoria regolarmente depositata il 28.02.2020, si costituiva in giudizio la società
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., la quale, in via preliminare, lamentava CP_1
l'inammissibilità della domanda, mentre nel merito contestava gli avversi assunti giacché la clausola di pari facoltà rimborso, con il decesso dei cointestatari, perdeva efficacia per estinzione del mandato reciproco ex art. 1722 c.c., per cui i buoni divenivano riscuotibili per legge solo ed esclusivamente con la firma congiunta di tutti gli aventi diritto - cointestatari superstiti ed eredi – previa esibizione della pratica di successione, insistendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese ed onorari di lite.
All'udienza del 06.12.2024, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, senza concessione dei termini per note.
In limine litis, vanno disattese le doglianze di inammissibilità del procedimento instaurato dal ricorrente, sollevate per mancato assolvimento dell'onere probatorio a suo carico, poiché attinenti ad un'eccezione nel merito e non in rito, finalizzate dunque ad una pronuncia di rigetto della domanda e non alla declaratoria di inammissibilità della stessa.
Nel merito, la domanda proposta dall'istante è fondata per le ragioni appresso esplicitate. Al riguardo, è pacifica la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali elencati e descritti in narrativa come pure il diniego, opposto ai sottoscrittori dall'Amministrazione Postale, di provvedere alla liquidazione dei loro rendimenti.
Ciò posto, va osservato che i buoni fruttiferi postali non sono dei titoli di credito, poiché non incorporano un diritto di credito che può essere esercitato dal possessore del documento, ma meri titoli di legittimazione che hanno, quindi, la sola funzione di identificare l'avente diritto alla prestazione (Cfr. Cass. Sez. Un. 11 febbraio 2019, n. 3963), tant'è che non è dato al debitore legittimamente rifiutare la prestazione, sia pure per tutelare le ragioni di terzi, in quanto ciò equivarrebbe a vanificare la funzione che l'ordinamento ha ad essi assegnato: ne deriva che essi devono avere quale unica funzione, diversamente dai titoli di credito, quella di identificare l'avente diritto a una prestazione, senza incorporare alcun diritto cartolare e senza svolgere la funzione di far circolare il credito.
Beninteso, secondo le prospettazioni della resistente, in tema di buoni fruttiferi postali recante la clausola “pari facoltà di rimborso”, emessi antecedentemente l'entrata in vigore del D.M. 19.12.2000, come quelli per i quali si controverte, trova applicazione il D.P.R. n. 256/1989, il cui art. 187, per quanto di interesse, prevede testualmente “1 - Il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto.
2 - Le quote spettanti agli aventi diritto che non possono intervenire alla quietanza sono fatte normalmente depositare dall'Amministrazione sopra nuovi libretti...”.
Tale norma, applicabile al rimborso del credito dei libretti di risparmio postale, risulta applicabile anche per il rimborso dei buoni fruttiferi postali in virtù del rinvio operato dall'art. 203 del medesimo decreto, rubricato “Applicabilità al servizio dei buoni delle norme relative alle casse postali di risparmio”, in base al quale “Le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente regolamento, sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e sempreché non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI”.
La ratio normativa in esame si fonda, dunque, sul presupposto che non esiste una disposizione di legge che disciplina la materia di riscossione dei buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso nel caso di morte di un cointestatario.
Invero, secondo un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In assenza di una previsione specifica, al rimborso dei buoni postali fruttiferi cointestati è applicabile per analogia la disciplina prevista dall'art. 187, comma 1, dal d.P.R. 256 del 1989, relativo ai libretti di risparmio postale (per effetto del rinvio di cui all'art. 203, comma 1, dell'anzidetto regolamento), sicché, nel caso di decesso di uno degli intestatari, il rimborso viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto” (Cfr. Cass. Civ. Sez.
6. Ord. n. 11137 del 10.06.2020).
La tesi dell'applicabilità dell'art. 187 del D.P.R. n. 25/1989 ai buoni postali fruttiferi, in virtù del rinvio dell'art. 203 del precitato decreto, si fonda, dunque, sia sull'identità tra i libretti postali e i buoni fruttiferi che sulla constatazione dell'assenza di una disciplina specifica per la riscossione dei buoni in caso di morte di un cointestatario.
Nondimeno, attesa la disciplina espressa dagli artt. 171 e 178 del D.P.R. n. 156 del 29 marzo 1973 - secondo la quale i buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione (così come testualmente riportato sui titoli) - e dallo stesso art. 208 del D.P.R. n. 256/89 - che contiene una regolamentazione specifica riservata ai buoni fruttiferi postali stabilendo, appunto, il rimborso degli stessi a vista - la recente giurisprudenza di legittimità ha preso posizione in modo del tutto divergente rispetto alla sopra richiamata pronuncia del 2020, statuendo che “In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario ST è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del
1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina” (Cfr. Sez.
1 - Sentenza n. 24639 del 13.09.2021).
Altresì, la Suprema Corte di Cassazione, con la successiva Ordinanza n. 4280/2022, ha chiarito che - anche se i libretti di risparmio e i buoni fruttiferi appartengono alla specie dei titoli di legittimazione ex art. 2002 c. c. - tra i due si configura una rilevante differenza che incide sul funzionamento della clausola “pari facoltà di rimborso” in caso di morte di uno dei cointestatari, differenza consistente nel fatto che, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall'articolo 1260 c.c., il terzo comma dell'articolo 204 del citato D.P.R. sancisce l'intrasferibilità del credito portato dai buoni postali.
Il Suprema Consesso, segnatamente, tramite la richiamata Ordinanza, ha precisato che “…I buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso «a vista», il che si traduce nell'incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto «a vista», all'intestatario: e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola «pari facoltà di rimborso», dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi;
viceversa, la lettura del dato normativo patrocinata da secondo cui, in caso di clausola «pari facoltà di rimborso» di Controparte_1
buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell'intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano. In definitiva, sotto l'aspetto considerato, il vaglio di applicabilità previsto dal citato articolo 203 si infrange contro la evidenziata peculiarità dei buoni postali fruttiferi rispetto ai libri postali”.
Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione, mediante la pronuncia in scrutinio, ha preso posizione sulla circostanza che l'applicazione dell'art. 187 del D.P.R 256/1989 sarebbe strumentale alla protezione dell'erede o degli eredi del defunto, evidenziando che la normativa suddetta non è volta alla tutela degli interessi dei coeredi nel caso di rimborso dei buoni fruttiferi, argomentando che “La qual cosa ben si comprende una volta che si tenga a mente l'evidente distinzione concettuale tra titolarità del credito e legittimazione alla riscossione di quanto portato dal buono fruttifero: posto che, in caso di cointestazione con clausola «pari facoltà di rimborso», e dunque di solidarietà attiva, l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, «si divide fra gli eredi in proporzione delle quote»
(articolo 1295 c.c.), senza toccare la posizione del cointestatario ST (i termini della questione non mutano affatto se il cointestatario ST è anche erede), è fin ovvio che la riscossione riservata all'intestatario ST in nulla interferisca con la spettanza del credito, sicché colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto”.
Ne discende che non può rifiutare al cointestatario ST del Buono Controparte_1
Fruttifero Postale il rimborso a vista del titolo, non essendo previsto alcun divieto nell'esecuzione della prestazione su di essa gravante, anche in virtù delle condizioni presenti sul titolo (quali la clausola testualmente riportata di “pari facoltà di rimborso” e la previsione del pagamento “a vista”).
In definitiva, il ricorso merita accoglimento con conseguente condanna dell'Ente Postale al rimborso del complessivo importo di euro 11.870,16.
Sussistono giusti motivi, anche alla luce dei numerosi contrasti giurisprudenziali in materia, per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento della complessiva somma di euro 11.870,16, a titolo di rimborso dei buoni fruttiferi postali indicati in premessa, ripartita in euro 8.478,62 in favore di , Parte_2
euro 1.695,72 in favore di ed euro 1.695,72 in favore , Parte_3 Parte_4
questi ultimi due quali eredi dei defunti e , cointestatari dei Persona_1 Persona_2
buoni, oltre interessi in misura legale dalla domanda al soddisfo, nonché a disporre le modalità di accantonamento della quota, pari ad euro 1.695,72, spettante al sig. , altro erede di CP_2
e ; Persona_1 Persona_2
2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., li 18.04.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente