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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/06/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
n. 973/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 6 maggio 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 973/2022 R.G. avente ad oggetto: reddito di cittadinanza – ripetizione indebito
TRA
(C.F.: ) nata il [...] in [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Antonio Cosentino ed elettivamente e domiciliata presso lo studio del difensore sito in IA T. alla Via Cristoforo Colombo n. 67, come da procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria
Teresa Pugliano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in IA Terme CP_1
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti;
RESISTENTE RAGIONI DELLA DECISIONE
CP_ 1. Con ricorso depositato il 6.09.2022, la ricorrente premetteva di aver ricevuto da parte dell' due comunicazioni, datate rispettivamente 2 dicembre 2021 e 16 febbraio 2022, con le quali veniva revocato il reddito di cittadinanza dalla stessa percepito dal mese di aprile 2019 al settembre 2020 e dal mese di novembre 2020 al giugno 2021, per l'importo pari ad € 12.276,70 ed € 6.240,00, stante la mancanza del requisito della residenza decennale.
Al riguardo, la ricorrente precisava che, alla data di presentazione della domanda di reddito di cittadinanza aveva il requisito della residenza effettiva in Italia da oltre 10 anni, in quanto, alla data del 1° aprile 2009 risiedeva presso l'abitazione del sig. e produceva quale Persona_1
documentazione comprovante tale circostanza: 1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
2)
Domanda di emersione di lavoro irregolare;
3) Ricevuta di pagamento contributo per emersione lavoro;
4) Estratto contributivo con contributi versati dal 1° aprile 2009.
Affermava inoltre, di possedere il requisito reddituale per godere del reddito di cittadinanza, in qanto, l'ultimo reddito percepito risaliva al 21 giugno 2017 e costituiva la contribuzione figurativa
NASPI (v. all. sub n. 5 ricorso).
Eccepiva, infine, il difetto di motivazione del provvedimento di revoca del beneficio e, in ogni caso, la sua buona fede e l'assenza di dolo nel presentare la domanda amministrativa.
Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi e dichiarare la sussistenza del requisito della residenza decennale e, per l'effetto, condannare l' alla modifica del provvedimento di revoca del reddito CP_1
di cittadinanza, nonché, all'annullamento dei provvedimenti di indebito, con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Con memoria difensiva depositata in data 31.01.2023, si costituiva l' eccependo, che CP_1
l'assenza del requisito della residenza decennale era stato accertato a seguito di indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, Nucleo Operativo di IA Terme, che aveva verificato che “ dalla Banca
Dati Anagrafe Tributaria era emerso che la richiedente risulta risiedere in Italia dal 29.8.2011 e, pertanto, alla data del 19.3.2019 di presentazione della domanda di reddito di cittadinanza, la stessa non era in possesso del richiesto requisito anagrafico”ovvero della residenza in Italia da oltre 10 CP_ anni (v. all. 2 alla comparsa di costituzione – CNR GD di IA T. del 2.7.2021)
Aggiungeva poi l' che la denuncia di lavoro sommerso per il 2009 prodotta solo Controparte_2
successivamente non doveva ritenersi veritiera e, comunque, non era stata allegata alla domanda
CP_ amministrativa, non consentendo all' la valutazione della stessa.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite. 3. A seguito dell'udienza del 6.05.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare utile una ricostruzione del quadro normativo di riferimento: con il decreto-legge n. 4/2019 veniva istituito il
“Reddito di cittadinanza” che, quale misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, era “riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
Nel caso di specie, risulta essere controversa proprio la sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito della residenza decennale in Italia che, essendo la domanda amministrativa risalente al
19.03.2019, doveva, sussistere almeno dal mese di marzo 2009.
5. Ciò posto, per come accertato anche dalla Guardia di Finanza, è pacifico che la ricorrente risultasse iscritto all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente a partire dal 29.08.2011.
Orbene, tale circostanza è dirimente ai fini della decisione della controversia.
Ed infatti, dopo l'apertura della procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nei confronti dell'Italia dovuta proprio dall'esistenza del termine decennale (procedura conclusasi solo in seguito all'abrogazione del Rdc), sul punto, a ridefinire uno degli aspetti più controversi del
Reddito di Cittadinanza (Rdc), è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la recentissima sentenza n. 31 del 20 marzo 2025, ha stabilito che il requisito di residenza decennale per accedere alla misura deve essere ridotto a cinque anni.
In particolare, ribadendo la natura del Reddito di cittadinanza quale misura introdotta per favorire l'inclusione lavorativa e sociale che si distingue nettamente dalle prestazioni meramente assistenziali, finalizzate a garantire un sostegno economico continuativo a chi si trova in condizioni di disagio sociale, la Corte ha sottolineato che “a differenza di altre misure […] correlate allo stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo (sentenza n. 50 del 2019 e ordinanza n. 29 del 2024) il progetto di inclusione previsto dal Rdc non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta”.
Proprio in quest'ottica, la Corte ha ritenuto che il termine del pregresso periodo decennale previsto dal decreto-legge n. 4/2019 (art. 2, comma 1, lettera a), numero 2 sopra riportato) rappresenti una barriera temporale sproporzionata rispetto alla finalità del sussidio e “artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti […],
a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi” tanto da porsi in contrasto con i principi di eguaglianza, di ragionevolezza proporzionalità di cui all'art. 3 Cost.
Alla luce di queste considerazioni e della disciplina prevista per l'assegno di inclusione (misura che ha sostituito a partire dal 1° gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza), dove il termine di residenza pregresso è stato ridotto a cinque anni (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), numero 2) del decreto- legge n. 48/2023 il richiedente, infatti, deve essere “al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo”), la Corte
Costituzionale ha ritenuto, nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento operato dal legislatore, che il termine di cinque anni, in quanto “grandezza predata idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento” possa ricomporre la ragionevole correlazione col requisito del radicamento territoriale.
Ha concluso, perciò, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), numero
2) del decreto-legge n. 4/2019 nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni» anziché prevedere «per almeno cinque anni».
6. Per quanto appena riportato, il ricorso proposto merita accoglimento risultando la ricorrente formalmente residente in Italia dal 29.8.2011 e, quindi, da oltre 5 anni alla data della proposizione della domanda amministrativa del 19.3.2019.
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, alla luce del sopravvenuto mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, in ogni caso, tenuto conto che la stessa al momento della domanda amministrativa non possedeva “formalmente” il requisito della residenza decennale per come accertato dalla GD , si ritiene che le stesse vadano compensate ex art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così Parte_1
provvede: - accoglie il ricorso e condanna l' alla modifica del provvedimento di revoca del reddito di CP_1 cittadinanza nonché all'annullamento del provvedimento di indebito:
- compensa le spese di lite.
IA Terme, 13.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 6 maggio 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 973/2022 R.G. avente ad oggetto: reddito di cittadinanza – ripetizione indebito
TRA
(C.F.: ) nata il [...] in [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Antonio Cosentino ed elettivamente e domiciliata presso lo studio del difensore sito in IA T. alla Via Cristoforo Colombo n. 67, come da procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria
Teresa Pugliano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in IA Terme CP_1
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti;
RESISTENTE RAGIONI DELLA DECISIONE
CP_ 1. Con ricorso depositato il 6.09.2022, la ricorrente premetteva di aver ricevuto da parte dell' due comunicazioni, datate rispettivamente 2 dicembre 2021 e 16 febbraio 2022, con le quali veniva revocato il reddito di cittadinanza dalla stessa percepito dal mese di aprile 2019 al settembre 2020 e dal mese di novembre 2020 al giugno 2021, per l'importo pari ad € 12.276,70 ed € 6.240,00, stante la mancanza del requisito della residenza decennale.
Al riguardo, la ricorrente precisava che, alla data di presentazione della domanda di reddito di cittadinanza aveva il requisito della residenza effettiva in Italia da oltre 10 anni, in quanto, alla data del 1° aprile 2009 risiedeva presso l'abitazione del sig. e produceva quale Persona_1
documentazione comprovante tale circostanza: 1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
2)
Domanda di emersione di lavoro irregolare;
3) Ricevuta di pagamento contributo per emersione lavoro;
4) Estratto contributivo con contributi versati dal 1° aprile 2009.
Affermava inoltre, di possedere il requisito reddituale per godere del reddito di cittadinanza, in qanto, l'ultimo reddito percepito risaliva al 21 giugno 2017 e costituiva la contribuzione figurativa
NASPI (v. all. sub n. 5 ricorso).
Eccepiva, infine, il difetto di motivazione del provvedimento di revoca del beneficio e, in ogni caso, la sua buona fede e l'assenza di dolo nel presentare la domanda amministrativa.
Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi e dichiarare la sussistenza del requisito della residenza decennale e, per l'effetto, condannare l' alla modifica del provvedimento di revoca del reddito CP_1
di cittadinanza, nonché, all'annullamento dei provvedimenti di indebito, con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Con memoria difensiva depositata in data 31.01.2023, si costituiva l' eccependo, che CP_1
l'assenza del requisito della residenza decennale era stato accertato a seguito di indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, Nucleo Operativo di IA Terme, che aveva verificato che “ dalla Banca
Dati Anagrafe Tributaria era emerso che la richiedente risulta risiedere in Italia dal 29.8.2011 e, pertanto, alla data del 19.3.2019 di presentazione della domanda di reddito di cittadinanza, la stessa non era in possesso del richiesto requisito anagrafico”ovvero della residenza in Italia da oltre 10 CP_ anni (v. all. 2 alla comparsa di costituzione – CNR GD di IA T. del 2.7.2021)
Aggiungeva poi l' che la denuncia di lavoro sommerso per il 2009 prodotta solo Controparte_2
successivamente non doveva ritenersi veritiera e, comunque, non era stata allegata alla domanda
CP_ amministrativa, non consentendo all' la valutazione della stessa.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite. 3. A seguito dell'udienza del 6.05.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare utile una ricostruzione del quadro normativo di riferimento: con il decreto-legge n. 4/2019 veniva istituito il
“Reddito di cittadinanza” che, quale misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, era “riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
Nel caso di specie, risulta essere controversa proprio la sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito della residenza decennale in Italia che, essendo la domanda amministrativa risalente al
19.03.2019, doveva, sussistere almeno dal mese di marzo 2009.
5. Ciò posto, per come accertato anche dalla Guardia di Finanza, è pacifico che la ricorrente risultasse iscritto all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente a partire dal 29.08.2011.
Orbene, tale circostanza è dirimente ai fini della decisione della controversia.
Ed infatti, dopo l'apertura della procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nei confronti dell'Italia dovuta proprio dall'esistenza del termine decennale (procedura conclusasi solo in seguito all'abrogazione del Rdc), sul punto, a ridefinire uno degli aspetti più controversi del
Reddito di Cittadinanza (Rdc), è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la recentissima sentenza n. 31 del 20 marzo 2025, ha stabilito che il requisito di residenza decennale per accedere alla misura deve essere ridotto a cinque anni.
In particolare, ribadendo la natura del Reddito di cittadinanza quale misura introdotta per favorire l'inclusione lavorativa e sociale che si distingue nettamente dalle prestazioni meramente assistenziali, finalizzate a garantire un sostegno economico continuativo a chi si trova in condizioni di disagio sociale, la Corte ha sottolineato che “a differenza di altre misure […] correlate allo stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo (sentenza n. 50 del 2019 e ordinanza n. 29 del 2024) il progetto di inclusione previsto dal Rdc non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta”.
Proprio in quest'ottica, la Corte ha ritenuto che il termine del pregresso periodo decennale previsto dal decreto-legge n. 4/2019 (art. 2, comma 1, lettera a), numero 2 sopra riportato) rappresenti una barriera temporale sproporzionata rispetto alla finalità del sussidio e “artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti […],
a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi” tanto da porsi in contrasto con i principi di eguaglianza, di ragionevolezza proporzionalità di cui all'art. 3 Cost.
Alla luce di queste considerazioni e della disciplina prevista per l'assegno di inclusione (misura che ha sostituito a partire dal 1° gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza), dove il termine di residenza pregresso è stato ridotto a cinque anni (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), numero 2) del decreto- legge n. 48/2023 il richiedente, infatti, deve essere “al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo”), la Corte
Costituzionale ha ritenuto, nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento operato dal legislatore, che il termine di cinque anni, in quanto “grandezza predata idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento” possa ricomporre la ragionevole correlazione col requisito del radicamento territoriale.
Ha concluso, perciò, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), numero
2) del decreto-legge n. 4/2019 nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni» anziché prevedere «per almeno cinque anni».
6. Per quanto appena riportato, il ricorso proposto merita accoglimento risultando la ricorrente formalmente residente in Italia dal 29.8.2011 e, quindi, da oltre 5 anni alla data della proposizione della domanda amministrativa del 19.3.2019.
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, alla luce del sopravvenuto mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, in ogni caso, tenuto conto che la stessa al momento della domanda amministrativa non possedeva “formalmente” il requisito della residenza decennale per come accertato dalla GD , si ritiene che le stesse vadano compensate ex art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così Parte_1
provvede: - accoglie il ricorso e condanna l' alla modifica del provvedimento di revoca del reddito di CP_1 cittadinanza nonché all'annullamento del provvedimento di indebito:
- compensa le spese di lite.
IA Terme, 13.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara