Art. 3.
La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, prevista dall' articolo 1 della legge 11 febbraio 1970, n. 27 , e' ridotta da 40 a 39 ore a partire dal 1 settembre 1980.
La predetta riduzione, che non deve comportare ne' ampliamento delle dotazioni organiche ne' aumento di prestazioni straordinarie, va compensata con aumento di produttivita'.
La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, prevista dall' articolo 1 della legge 11 febbraio 1970, n. 27 , e' ridotta da 40 a 39 ore a partire dal 1 settembre 1980.
La predetta riduzione, che non deve comportare ne' ampliamento delle dotazioni organiche ne' aumento di prestazioni straordinarie, va compensata con aumento di produttivita'.