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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di EL Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO CO, Presidente
D'AGOSTINO ON, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 259/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da RAPPRESENTANTE 1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030301264/2024 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato l'atto ivi richiamato con il quale l'AGENZIA DELLE
ENTRATE DI EL ha recuperato a tassazione costi non inerenti ex art. 39 DPR 600\73 applicando una maggior imposta IRES per l'importo indicato nell'avviso a seguito del disconoscimento da parte dell'ispettorato del Lavoro del rapporto di lavoro subordinato di 3 dipendenti.La parte ricorrente ha dedotto l'infondatezza del disconoscimento e il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si è costituita l'AGENZIA DELLE ENTRATE di EL resistendo al ricorso e concludendo per il rigetto di ogni avversa domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi infondato per i motivi di seguito indicati.
Deve innanzitutto, ritenersi priva di fondamento l'eccezione attorea relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato, avendo la parte ricorrente articolato una compiuta difesa sulle circostanze in esso rappresentate.( v. sul punto, Sentenza del 21/11/2018 n. 30039 secondo cui < fiscale soddisfa l'obbligo della motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel suo "petitum e nella causa petendi", attraverso una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, ……….. La motivazione deve, in effetti, dare conto del percorso procedimentale a sostegno dellarichiesta dell'amministrazione>>).
Parimenti, priva di pregio deve ritenersi l'ulteriore doglianza attorea relativa all'infondatezza del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato di 3 dipendenti della società.
La parte ricorrente ha dedotto che l'avviso di accertamento opposto non è suffragato da un compiuto supporto probatorio, in quanto esso si basa sostanzialmente solo ed unicamente su un verbale unico di accertamento e notificazione (N.2021006201/DDL del 24/12/2021), che risulta essere stato impugnato dalla società ricorrente ed attualmente ancora sub judice dinanzi al Tribunale di Avellino (RG n. 1682/2022).
La giurispudenza della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “I verbali redatti dall'Ispettorato del
Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti”( cfr. tra tutte Cass.ord. 7 settembre 2023, n.
26086; Cass. n. 8946/2020; Cass. n. 20019/2018).
Non può invece, attribuirsi al verbale alcun valore probatorio precostituito in ordine alle altre circostanze di fatto (diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato, o in seguito ad ispezione di documenti. “In tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass. n. 8946/ 2020, cit.), possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. S.U. n. 916/1996; cfr. Cass. n. 24388/2022 e
Cass. n.28286/2019 e Ordinanza 07 settembre 2023, n. 26086).
Ciò posto, l' avviso di accertamento opposto mutua le motivazioni dal contenuto del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021006201/DDL del 24.12.2021 redatto dall'ITL di Napoli – sede Inps di Castellammare di Stabia - nei confronti della Ricorrente_1. Il suddetto verbale è stato impugnato dalla parte ricorrente presso il Tribunale di Avellino con RG n.
1682/2022 . La parte ricorrente, onerata di documentare l'esito di detto giudizio, non ha provveduto.
Stante l'autonomia dei giudizi, deve ritenersi che i rapporti di lavoro subordinato siano stati legittimamente disconosciuti, in mancanza di una specifica prova contraria della parte ricorrente offerta nel presente giudizio.
Pertanto, i relativi costi sono stati illegittimamente detratti dalla Società ai fini IRES per l'anno d'imposta 2018.
Invero, il disconoscimento dei rapporti di lavoro intrattenuti dalla società Ricorrente_1 con i Sig.ri Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3 e Nominativo_4 è fondato sul presupposto della familiarità dei lavoratori con l'amministratore della società.L'INPS ha applicato la presunzione di gratuità relativa alle prestazioni lavorative effettuate dai familiari.
La presunzione relativa di gratuità e, per l'effetto, la non ricorrenza della fattispecie negoziale del rapporto di lavoro subordinato, può essere vinta dalla constatazione degli elementi che connotano il rapporto di lavoro dipendente (ex art. 2094 c.c.) che nel caso di specie, sono stati specificamente contestati dagli ispettori.
Ebbene, la verifica ispettiva effettuata a carico della società Ricorrente_1 caratterizzata dall'analisi della documentazione amministrativa aziendale presentata e dalle dichiarazioni rese dai dipendenti della società assunti nel corso degli ultimi cinque anni antecedenti l'inizio della verifica, ha constatato: il mancato rispetto della retribuzione minima stabilita dal CCNL “EDILIZIA - Piccola industria” applicato dal datore di lavoro Ricorrente_1;le assenze ingiustificate ed il mancato rispetto della retribuzione virtuale;
la mancata corresponsione della maggiorazione del 4,95% sui riposi annui;
l'addebito in busta paga di ferie e di permessi goduti in eccedenza, rispetto a quelli maturati. Tali elementi non sono stati contestati dalla parte ricorrente, nè la predetta ha allegato o provato altri elementi a sostegno dell' effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti de quibus.
Deve quindi, ritenersi legittima la ricostruzione operata nel verbale ispettivo menzionato.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della natura opinabile delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di EL Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO CO, Presidente
D'AGOSTINO ON, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 259/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da RAPPRESENTANTE 1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030301264/2024 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato l'atto ivi richiamato con il quale l'AGENZIA DELLE
ENTRATE DI EL ha recuperato a tassazione costi non inerenti ex art. 39 DPR 600\73 applicando una maggior imposta IRES per l'importo indicato nell'avviso a seguito del disconoscimento da parte dell'ispettorato del Lavoro del rapporto di lavoro subordinato di 3 dipendenti.La parte ricorrente ha dedotto l'infondatezza del disconoscimento e il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si è costituita l'AGENZIA DELLE ENTRATE di EL resistendo al ricorso e concludendo per il rigetto di ogni avversa domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi infondato per i motivi di seguito indicati.
Deve innanzitutto, ritenersi priva di fondamento l'eccezione attorea relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato, avendo la parte ricorrente articolato una compiuta difesa sulle circostanze in esso rappresentate.( v. sul punto, Sentenza del 21/11/2018 n. 30039 secondo cui < fiscale soddisfa l'obbligo della motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel suo "petitum e nella causa petendi", attraverso una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, ……….. La motivazione deve, in effetti, dare conto del percorso procedimentale a sostegno dellarichiesta dell'amministrazione>>).
Parimenti, priva di pregio deve ritenersi l'ulteriore doglianza attorea relativa all'infondatezza del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato di 3 dipendenti della società.
La parte ricorrente ha dedotto che l'avviso di accertamento opposto non è suffragato da un compiuto supporto probatorio, in quanto esso si basa sostanzialmente solo ed unicamente su un verbale unico di accertamento e notificazione (N.2021006201/DDL del 24/12/2021), che risulta essere stato impugnato dalla società ricorrente ed attualmente ancora sub judice dinanzi al Tribunale di Avellino (RG n. 1682/2022).
La giurispudenza della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “I verbali redatti dall'Ispettorato del
Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti”( cfr. tra tutte Cass.ord. 7 settembre 2023, n.
26086; Cass. n. 8946/2020; Cass. n. 20019/2018).
Non può invece, attribuirsi al verbale alcun valore probatorio precostituito in ordine alle altre circostanze di fatto (diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato, o in seguito ad ispezione di documenti. “In tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass. n. 8946/ 2020, cit.), possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. S.U. n. 916/1996; cfr. Cass. n. 24388/2022 e
Cass. n.28286/2019 e Ordinanza 07 settembre 2023, n. 26086).
Ciò posto, l' avviso di accertamento opposto mutua le motivazioni dal contenuto del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021006201/DDL del 24.12.2021 redatto dall'ITL di Napoli – sede Inps di Castellammare di Stabia - nei confronti della Ricorrente_1. Il suddetto verbale è stato impugnato dalla parte ricorrente presso il Tribunale di Avellino con RG n.
1682/2022 . La parte ricorrente, onerata di documentare l'esito di detto giudizio, non ha provveduto.
Stante l'autonomia dei giudizi, deve ritenersi che i rapporti di lavoro subordinato siano stati legittimamente disconosciuti, in mancanza di una specifica prova contraria della parte ricorrente offerta nel presente giudizio.
Pertanto, i relativi costi sono stati illegittimamente detratti dalla Società ai fini IRES per l'anno d'imposta 2018.
Invero, il disconoscimento dei rapporti di lavoro intrattenuti dalla società Ricorrente_1 con i Sig.ri Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3 e Nominativo_4 è fondato sul presupposto della familiarità dei lavoratori con l'amministratore della società.L'INPS ha applicato la presunzione di gratuità relativa alle prestazioni lavorative effettuate dai familiari.
La presunzione relativa di gratuità e, per l'effetto, la non ricorrenza della fattispecie negoziale del rapporto di lavoro subordinato, può essere vinta dalla constatazione degli elementi che connotano il rapporto di lavoro dipendente (ex art. 2094 c.c.) che nel caso di specie, sono stati specificamente contestati dagli ispettori.
Ebbene, la verifica ispettiva effettuata a carico della società Ricorrente_1 caratterizzata dall'analisi della documentazione amministrativa aziendale presentata e dalle dichiarazioni rese dai dipendenti della società assunti nel corso degli ultimi cinque anni antecedenti l'inizio della verifica, ha constatato: il mancato rispetto della retribuzione minima stabilita dal CCNL “EDILIZIA - Piccola industria” applicato dal datore di lavoro Ricorrente_1;le assenze ingiustificate ed il mancato rispetto della retribuzione virtuale;
la mancata corresponsione della maggiorazione del 4,95% sui riposi annui;
l'addebito in busta paga di ferie e di permessi goduti in eccedenza, rispetto a quelli maturati. Tali elementi non sono stati contestati dalla parte ricorrente, nè la predetta ha allegato o provato altri elementi a sostegno dell' effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti de quibus.
Deve quindi, ritenersi legittima la ricostruzione operata nel verbale ispettivo menzionato.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della natura opinabile delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.