TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13739/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione terza (centrale) civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Michele Posio Presidente rel.
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 13739/2023 promossa da
(CF: ), con l'avv. FAZIA GUSBERTI Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(CF: ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
con l'intervento obbligatorio del P.M.
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
All'udienza del 5.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via principale e di merito:
a) dichiarare la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto,
1 b) assegnare la casa coniugale, in proprietà esclusiva della madre della ricorrente, con quanto in essa contenuto alla signora che continuerà ad abitarvi unitamente alle figlie minori, Pt_1
c) affidare le figlie minori in via condivisa ai genitori con collocazione delle stesse presso l'abitazione materna e disciplinando la facoltà del padre di vederle e tenerle con sé quando preferisce previo accordo con la moglie e le figlie e compatibilmente agli impegni scolastici e extrascolastici delle minori e indicativamente, a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica dopo cena e, nella settimana in cui le figlie non sono col padre nel fine settimana due giorni dal martedì pomeriggio al mercoledì dopo cena con inclusione del pernottamento e con suddivisione dei periodi di festività e ferie,
d) porre a carico del signor l'obbligo di contribuire nel mantenimento delle figlie minori con il CP_1 versamento, in favore della sig.ra della somma mensile di € 700,00 o di quella maggiore o minore Pt_1 ritenuta di giustizia, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT oltre al rimborso, in ragione del 50%, delle spese straordinarie tutte che si renderanno necessarie per il figlio secondo quanto stabilito nel protocollo in uso avanti il Tribunale di Brescia, in ogni caso: compensi e spese di giudizio interamente rifusi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio concordatario il 31.08.2017 in Manerbio (BS), atto trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (al. 10, Parte II, Serie A), dopo convivenza more uxorio da cui erano nate le figlie, gemelle, ed il 25.03.2010). Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 9.11.2022 adiva il Tribunale di Brescia al fine di Parte_1
sentir pronunciare la separazione dal coniuge, l'affido condiviso delle figlie con collocazione delle medesime presso di lei e con obbligo del padre di contribuire al loro mantenimento ordinario versando alla madre la somma mensile di euro 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la ricorrente chiedeva inoltre l'assegnazione della casa familiare in proprietà esclusiva della propria madre.
, comparso personalmente all'udienza del 7.05.2024, non si costituiva in giudizio a Controparte_1
mezzo difensore.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 29.05.2024, il Giudice, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affido condiviso delle minori ed collocandole presso l'abitazione materna Per_1 Per_2
con possibilità di incontrare il padre nei tempi segnatamente indicati nel provvedimento, poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie con decorrenza da novembre 2023 con l'importo di euro 280,00 per ciascuna figlia da versare al 5 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia. Il Giudice richiedeva,
2 inoltre, all'Agenzia delle entrate, all' e all'I.N.A.I.L. informazioni circa la posizione reddituale, CP_2
patrimoniale, lavorativa o pensionistica del convenuto.
Depositate le informazioni reddituali da parte di I.N.A.I.L. ed Agenzia delle entrate, il Giudice assegnava i termini a ritroso ex art. 473 bis 28 c.p.c. fissando udienza per la decisione al 5.12.2024, in esito alla quale la causa era rimessa al collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è meritevole di accoglimento, potendosi con certezza ritenere impossibile la ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, tenuto conto che la convivenza risulta pacificamente interrotta ed in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Ne deriva l'ordine all'Ufficiale dello stato civile del competente comune di procedere alla trascrizione della sentenza.
Quanto alle ulteriori domande afferenti alle figlie e (entrambe natte il 25.03.2010), ad Per_2 Per_1
oggi di anni quattordici, tenuto conto dei buoni rapporti delle figlie con il padre riferiti dalla ricorrente, il Tribunale reputa conforme all'interesse delle minori accogliere la domanda di affido condiviso ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, con la quale vivono nella casa familiare di proprietà della nonna materna, nonché con facoltà di incontrare il padre secondo il calendario riportato in parte dispositiva, corrispondente a quello proposto dalla ricorrente, rispetto al quale non si ravvisano elementi di contrarietà.
Legittima l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare in Manerbio (BS), via Venti Settembre n.
65B, di proprietà della madre , la convivenza con la prole minorenne e la destinazione Parte_2 impressa all'abitazione, concessa gratuitamente in uso al nucleo familiare.
Venendo alle questioni economiche, la determinazione del contributo ordinario nel mantenimento delle figlie va operata avendo riguardo ai criteri dettati dall'art. 337ter c.c., tenendo in particolare considerazione le esigenze notoriamente collegate all'età adolescenziale in cui attualmente ed Per_1
si trovano, i maggiori tempi di permanenza delle figlie presso la madre, le maggiori risorse Per_2 economiche di cui dispone il padre rispetto all'altro genitore. Invero, la ricorrente, impiegata part- time a tempo indeterminato, ha documentato di percepire una retribuzione di euro 1.500,00 netti in media (buste paga in atti), con redditi da lavoro dipendente dichiarati nel 2023 in euro 23.318,00 lordi
(730/2024), di poco superiori rispetto a quelli delle precedenti annualità documentate (modelli
730/2023, 730/2022, 730/2021 riportanti redditi da lavoro rispettivamente di euro 22.692,00,
3 21.609,00, 20.307,00), è comproprietaria di un immobile messo a frutto nel corso di questo giudizio mediante locazione ad uso commerciale (cfr. allegato a) al foglio di PC: stipula contratto del
30.03.2024) con canone mensile percepito di euro 250,00 (importo corrispondente alla quota di spettanza per intestazione al 50% della proprietà); non è gravata da oneri locatizi provvedendo esclusivamente al pagamento di spese di utenze, domestiche, oneri condominiali.
Di contro, dalle informazioni pervenute dall'agenzia dell'entrate, interpellata da questo Giudice, nonché dalle informazioni pervenute alla ricorrente e versate in atti, il resistente risulta lavorare a tempo indeterminato presso FA.MA.VIT. SPA di Pompiano con redditi da lavoro dipendente o assimilati pari ad euro 35.399,93 nel 2023, in linea con i redditi percepiti nelle precedenti annualità
2022 (euro 33.380,25 da CU 2023) e 2021 (euro 34.152,61 da CU 2022); non risulta intestatario di immobili ma titolare di diversi rapporti con istituti bancari (cfr. allegato f) al foglio di pc:
Consultazione Archivio dei Rapporti), secondo quando riferito dalla ricorrente vivrebbe, da ultimo, in immobile messo a sua disposizione da una zia.
Tenuto conto delle rispettive situazioni economiche delle parti, dell'età delle figlie e dei maggiori tempi di loro permanenza presso la madre, nonché avuto riguardo agli accertamenti istruttori compiuti, il Tribunale stima congruo porre a carico del padre un contributo per mantenimento ordinario della prole leggermente superiore a quello provvisoriamente previsto, pari a euro 300,00 mensili per ciascuna figlia, complessivamente euro 600,00 mensili (rivalutabili annualmente secondo ISTAT), a decorrere dalla data della domanda e da versare al 5 di ogni mese alla ricorrente, con decorrenza dal deposito del ricorso (novembre 2023), oltre all'obbligo di compartecipazione al 50% delle spese straordinarie come previsto dal protocollo di questo Tribunale.
Le spese di lite, liquidate in applicazione del DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, sul valore indeterminabile della causa, scaglione da euro 26.000,01 - 56.000,00, valori minimi in ragione della mancata costituzione in giudizio del resistente, in euro 3.080.00 (di cui euro 850,00 per la fase di studio, euro 600,00 per la fase introduttiva, euro 905,00 per la fase istruttoria, euro 725,00 per la fase decisionale stante la natura contumaciale della controversia), si pongono a carico del resistente, risultato soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
; CP_1
4 2. ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Manerbio (BS), di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 10, Parte II, Serie A);
3. affida le figlie in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre assegnataria della casa familiare in Manerbio (BS), via Venti Settembre n. 65B;
4. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie liberamente previo accordo con la moglie e le figlie stesse e compatibilmente ai loro impegni scolastici e extrascolastici e indicativamente, a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica dopo cena e, nella settimana in cui le figlie non sono col padre nel fine settimana due giorni dal martedì pomeriggio al mercoledì dopo cena con inclusione del pernottamento e con suddivisione dei periodi di festività e ferie;
5. a decorrere dalla domanda, pone a carico del padre il contributo al mantenimento ordinario delle figlie versando alla madre al entro il giorno 5 di ogni mese euro 300,00 per figlia, complessivamente euro 600,00 (importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat), con decorrenza dal deposito del ricorso (novembre 2023), oltre a contribuire al 50% al pagamento delle spese straordinarie previste dal protocollo del Tribunale di Brescia;
6. condanna il resistente alla rifusione, in favore di , delle spese processuali Parte_1
in misura di euro 3.080,00, oltre spese ed accessori come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9.01.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione terza (centrale) civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Michele Posio Presidente rel.
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 13739/2023 promossa da
(CF: ), con l'avv. FAZIA GUSBERTI Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(CF: ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
con l'intervento obbligatorio del P.M.
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
All'udienza del 5.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via principale e di merito:
a) dichiarare la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto,
1 b) assegnare la casa coniugale, in proprietà esclusiva della madre della ricorrente, con quanto in essa contenuto alla signora che continuerà ad abitarvi unitamente alle figlie minori, Pt_1
c) affidare le figlie minori in via condivisa ai genitori con collocazione delle stesse presso l'abitazione materna e disciplinando la facoltà del padre di vederle e tenerle con sé quando preferisce previo accordo con la moglie e le figlie e compatibilmente agli impegni scolastici e extrascolastici delle minori e indicativamente, a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica dopo cena e, nella settimana in cui le figlie non sono col padre nel fine settimana due giorni dal martedì pomeriggio al mercoledì dopo cena con inclusione del pernottamento e con suddivisione dei periodi di festività e ferie,
d) porre a carico del signor l'obbligo di contribuire nel mantenimento delle figlie minori con il CP_1 versamento, in favore della sig.ra della somma mensile di € 700,00 o di quella maggiore o minore Pt_1 ritenuta di giustizia, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT oltre al rimborso, in ragione del 50%, delle spese straordinarie tutte che si renderanno necessarie per il figlio secondo quanto stabilito nel protocollo in uso avanti il Tribunale di Brescia, in ogni caso: compensi e spese di giudizio interamente rifusi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio concordatario il 31.08.2017 in Manerbio (BS), atto trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (al. 10, Parte II, Serie A), dopo convivenza more uxorio da cui erano nate le figlie, gemelle, ed il 25.03.2010). Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 9.11.2022 adiva il Tribunale di Brescia al fine di Parte_1
sentir pronunciare la separazione dal coniuge, l'affido condiviso delle figlie con collocazione delle medesime presso di lei e con obbligo del padre di contribuire al loro mantenimento ordinario versando alla madre la somma mensile di euro 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la ricorrente chiedeva inoltre l'assegnazione della casa familiare in proprietà esclusiva della propria madre.
, comparso personalmente all'udienza del 7.05.2024, non si costituiva in giudizio a Controparte_1
mezzo difensore.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 29.05.2024, il Giudice, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affido condiviso delle minori ed collocandole presso l'abitazione materna Per_1 Per_2
con possibilità di incontrare il padre nei tempi segnatamente indicati nel provvedimento, poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie con decorrenza da novembre 2023 con l'importo di euro 280,00 per ciascuna figlia da versare al 5 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia. Il Giudice richiedeva,
2 inoltre, all'Agenzia delle entrate, all' e all'I.N.A.I.L. informazioni circa la posizione reddituale, CP_2
patrimoniale, lavorativa o pensionistica del convenuto.
Depositate le informazioni reddituali da parte di I.N.A.I.L. ed Agenzia delle entrate, il Giudice assegnava i termini a ritroso ex art. 473 bis 28 c.p.c. fissando udienza per la decisione al 5.12.2024, in esito alla quale la causa era rimessa al collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è meritevole di accoglimento, potendosi con certezza ritenere impossibile la ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, tenuto conto che la convivenza risulta pacificamente interrotta ed in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Ne deriva l'ordine all'Ufficiale dello stato civile del competente comune di procedere alla trascrizione della sentenza.
Quanto alle ulteriori domande afferenti alle figlie e (entrambe natte il 25.03.2010), ad Per_2 Per_1
oggi di anni quattordici, tenuto conto dei buoni rapporti delle figlie con il padre riferiti dalla ricorrente, il Tribunale reputa conforme all'interesse delle minori accogliere la domanda di affido condiviso ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, con la quale vivono nella casa familiare di proprietà della nonna materna, nonché con facoltà di incontrare il padre secondo il calendario riportato in parte dispositiva, corrispondente a quello proposto dalla ricorrente, rispetto al quale non si ravvisano elementi di contrarietà.
Legittima l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare in Manerbio (BS), via Venti Settembre n.
65B, di proprietà della madre , la convivenza con la prole minorenne e la destinazione Parte_2 impressa all'abitazione, concessa gratuitamente in uso al nucleo familiare.
Venendo alle questioni economiche, la determinazione del contributo ordinario nel mantenimento delle figlie va operata avendo riguardo ai criteri dettati dall'art. 337ter c.c., tenendo in particolare considerazione le esigenze notoriamente collegate all'età adolescenziale in cui attualmente ed Per_1
si trovano, i maggiori tempi di permanenza delle figlie presso la madre, le maggiori risorse Per_2 economiche di cui dispone il padre rispetto all'altro genitore. Invero, la ricorrente, impiegata part- time a tempo indeterminato, ha documentato di percepire una retribuzione di euro 1.500,00 netti in media (buste paga in atti), con redditi da lavoro dipendente dichiarati nel 2023 in euro 23.318,00 lordi
(730/2024), di poco superiori rispetto a quelli delle precedenti annualità documentate (modelli
730/2023, 730/2022, 730/2021 riportanti redditi da lavoro rispettivamente di euro 22.692,00,
3 21.609,00, 20.307,00), è comproprietaria di un immobile messo a frutto nel corso di questo giudizio mediante locazione ad uso commerciale (cfr. allegato a) al foglio di PC: stipula contratto del
30.03.2024) con canone mensile percepito di euro 250,00 (importo corrispondente alla quota di spettanza per intestazione al 50% della proprietà); non è gravata da oneri locatizi provvedendo esclusivamente al pagamento di spese di utenze, domestiche, oneri condominiali.
Di contro, dalle informazioni pervenute dall'agenzia dell'entrate, interpellata da questo Giudice, nonché dalle informazioni pervenute alla ricorrente e versate in atti, il resistente risulta lavorare a tempo indeterminato presso FA.MA.VIT. SPA di Pompiano con redditi da lavoro dipendente o assimilati pari ad euro 35.399,93 nel 2023, in linea con i redditi percepiti nelle precedenti annualità
2022 (euro 33.380,25 da CU 2023) e 2021 (euro 34.152,61 da CU 2022); non risulta intestatario di immobili ma titolare di diversi rapporti con istituti bancari (cfr. allegato f) al foglio di pc:
Consultazione Archivio dei Rapporti), secondo quando riferito dalla ricorrente vivrebbe, da ultimo, in immobile messo a sua disposizione da una zia.
Tenuto conto delle rispettive situazioni economiche delle parti, dell'età delle figlie e dei maggiori tempi di loro permanenza presso la madre, nonché avuto riguardo agli accertamenti istruttori compiuti, il Tribunale stima congruo porre a carico del padre un contributo per mantenimento ordinario della prole leggermente superiore a quello provvisoriamente previsto, pari a euro 300,00 mensili per ciascuna figlia, complessivamente euro 600,00 mensili (rivalutabili annualmente secondo ISTAT), a decorrere dalla data della domanda e da versare al 5 di ogni mese alla ricorrente, con decorrenza dal deposito del ricorso (novembre 2023), oltre all'obbligo di compartecipazione al 50% delle spese straordinarie come previsto dal protocollo di questo Tribunale.
Le spese di lite, liquidate in applicazione del DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, sul valore indeterminabile della causa, scaglione da euro 26.000,01 - 56.000,00, valori minimi in ragione della mancata costituzione in giudizio del resistente, in euro 3.080.00 (di cui euro 850,00 per la fase di studio, euro 600,00 per la fase introduttiva, euro 905,00 per la fase istruttoria, euro 725,00 per la fase decisionale stante la natura contumaciale della controversia), si pongono a carico del resistente, risultato soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
; CP_1
4 2. ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Manerbio (BS), di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 10, Parte II, Serie A);
3. affida le figlie in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre assegnataria della casa familiare in Manerbio (BS), via Venti Settembre n. 65B;
4. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie liberamente previo accordo con la moglie e le figlie stesse e compatibilmente ai loro impegni scolastici e extrascolastici e indicativamente, a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica dopo cena e, nella settimana in cui le figlie non sono col padre nel fine settimana due giorni dal martedì pomeriggio al mercoledì dopo cena con inclusione del pernottamento e con suddivisione dei periodi di festività e ferie;
5. a decorrere dalla domanda, pone a carico del padre il contributo al mantenimento ordinario delle figlie versando alla madre al entro il giorno 5 di ogni mese euro 300,00 per figlia, complessivamente euro 600,00 (importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat), con decorrenza dal deposito del ricorso (novembre 2023), oltre a contribuire al 50% al pagamento delle spese straordinarie previste dal protocollo del Tribunale di Brescia;
6. condanna il resistente alla rifusione, in favore di , delle spese processuali Parte_1
in misura di euro 3.080,00, oltre spese ed accessori come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9.01.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
5